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MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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6.8 Quadro normativo<br />

Il quadro normativo che disciplina specificamente i principali aspetti dell’attività del Gruppo è di seguito brevemente<br />

richiamato.<br />

Il Gruppo è soggetto alle diverse normative applicabili nei paesi nei quali esso opera in tema di tutela sanitaria,<br />

ambientale e di sicurezza, nonché in tema di tutela dei diritti di privativa industriale e di origine delle merci.<br />

Storicamente, la necessità di conformarsi a tali esigenze non ha avuto effetti rilevanti sull’attività del Gruppo.<br />

Per quanto riguarda marchi e brevetti, le principali fonti normative sono: (i) il “Codice dei diritti di proprietà industriale”<br />

(D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che riordina completamente la materia a livello nazionale; a livello internazionale,<br />

(ii) la Convezione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e (iii) gli accordi<br />

TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) stipulati nel 1994, i quali ultimi, nati dall’esigenza di<br />

bloccare il fenomeno della contraffazione e della pirateria intellettuale, stabiliscono dei requisiti minimi di protezione<br />

della proprietà intellettuale cui tutti gli Stati devono attenersi.<br />

Per quanto concerne, in particolare, la tutela dei brevetti: (i) il Patent Cooperation Treaty (Washington 19 giugno<br />

1970), che prevede la protezione unificata dei brevetti nei paesi aderenti alla convenzione mediante il deposito di una<br />

domanda internazionale unificata di brevetto; nonché (ii) la Convenzione sul Brevetto Europeo (Monaco 5 ottobre<br />

1973), che prevede un’unica procedura di deposito, esame e concessione dell’attestato di brevetto per tutti i paesi<br />

designati e aderenti alla convenzione stessa.<br />

Per quanto concerne la tutela dei marchi: (i) l’Accordo di Madrid 14 aprile 1891 ed il Protocollo di Madrid 27 giugno<br />

1989, che prevedono una procedura unificata di deposito del marchio presso tutti i paesi designati e aderenti alla<br />

convenzione; nonché (ii) il Regolamento sul Marchio Comunitario (n. 40/94 del 20 dicembre 1993, modificato con<br />

il regolamento n. 422 del 19 febbraio 2004), che istituisce un titolo unico e indivisibile avente efficacia in tutto il territorio<br />

comunitario. A quest’ultimo proposito si segnala che, dal 1° maggio 2004, la tutela dei marchi comunitari,<br />

siano essi allo stadio di domanda o già registrati, si estende automaticamente ai paesi che entrano progressivamente<br />

a far parte della Comunità Europea.<br />

Per quanto riguarda la protezione giuridica dei disegni e modelli, si segnalano, infine, l’armonizzazione della disciplina<br />

ad opera della Direttiva 98/71/CE e l’istituzione dei disegni e modelli comunitari ad opera del Regolamento<br />

2002/06/CE.<br />

Il Gruppo Marcolin realizza e/o commercializza col proprio nome prodotti disciplinati dalle disposizioni delle<br />

seguenti Direttive Comunitarie:<br />

• la Direttiva Europea 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) per occhiali da sole,<br />

maschere da sci, caschi da ciclo e caschi da sci;<br />

• la Direttiva Europea 93/42/CEE, relativa ai dispositivi medici per le montature da vista;<br />

• la Direttiva Europea 94/27/CE, relativa al contenuto e rilascio di nickel consentiti negli oggetti a continuo e prolungato<br />

contatto con la pelle (es. occhiali da sole e montature da vista);<br />

• la Direttiva Europea 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo per tutti i<br />

prodotti Marcolin;<br />

• la Direttiva Europea 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.<br />

Ciascuna di queste direttive trova poi applicazione, per i singoli prodotti, in specifici standard promulgati dal CEN<br />

(Comitato Europeo di Normazione) su mandato della Commissione Europea.<br />

Solamente per la produzione delle montature da vista è necessaria, ed è stata fatta, l’iscrizione presso il Ministero<br />

della Salute italiano di Marcolin in qualità di fabbricante di questo particolare tipo di dispositivi medici.<br />

Oltre a stabilire i requisiti minimi dei prodotti, le stesse direttive prevedono che il produttore attivi un sistema di sorveglianza<br />

post vendita del mercato per evidenziare quanto prima anomalie che a seconda della loro gravità devono o<br />

meno essere comunicate anche all’Autorità Pubblica. Marcolin ottempera a quest’obbligo principalmente attraverso<br />

i rapporti con l’Ente certificatore (Certottica) e la funzione rappresentata dalle Linee Verdi.<br />

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