MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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comunicazione di dissenso per tentare di risolvere amichevolmente la situazione di stallo decisionale. Decorsi venti giorni lavorativi dalla scadenza del temine di cui sopra senza che sia stato tenuto l’incontro tra le persone sopra indicate, ovvero nel caso in cui l’incontro non abbia sanato il dissenso entro il medesimo termine, il Patto Parasociale perderà definitivamente efficacia tra le Parti. 4.3 Governance Per la durata del Patto Parasociale, fatto salvo il rispetto del voto di lista, il numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci M sarà pari al numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci DV. Per tutta la durata del Patto le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché il Presidente sia GM o altro soggetto designato dai Soci M, mentre il Vice Presidente sia una persona designata dai Soci DV. Le Parti si sono impegnate a fare in modo che il rapporto tra la Società e gli attuali Amministratori delegati sia regolato sulla base di termini e condizioni concordati inter partes. Le Parti si sono altresì impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché il Collegio Sindacale, fatto salvo il rispetto del voto di lista, sia composto da tre membri effettivi di cui uno nominato dai Soci M, uno nominato dai Soci DV ed uno nominato dalle minoranze. Il Presidente del collegio sarà nominato alternativamente dai Soci M e dai Soci DV, fermo restando che per il primo triennio il Presidente sarà designato dai Soci M. 5. Soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società Nessuna delle Parti può esercitare singolarmente il controllo sulla Società in virtù del Patto Parasociale. 6. Tipo di Patto Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate dall’articolo 122, comma 5, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Durata del Patto Il Patto Parasociale ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, e sarà comunque rinnovabile alla scadenza. Le Parti si sono impegnate a negoziare il rinnovo o la proroga almeno sei mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata. Le Parti hanno convenuto, altresì, che il Patto Parasociale cesserà di avere effetto nel momento in cui i Soci M o i Soci DV, in aggregato tra loro, vengano a detenere una partecipazione inferiore al 25% più una azione del Capitale Sociale, nonché ove si verifichi la situazione di cui all’ultimo comma del paragrafo 4.2. 8. Clausole penali La violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti relativamente (i) agli acquisti di Azioni Marcolin o alla sottoscrizione di accordi o patti relativi alle Azioni Marcolin, e (ii) alle disposizioni relative al trasferimento delle Azioni Sindacate, comporterà a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al sindacato, il pagamento di una penale pari al 25% del corrispettivo pagato o ricevuto per le Azioni Marcolin acquistate o trasferite in violazione, e fatto comunque salvo il maggior danno. In caso di violazione delle altre disposizioni rilevanti ai fini degli obiettivi alla base del Patto Parasociale, la penale sarà determinata in misura pari ad euro 5 (cinque) milioni, salvo comunque il maggior danno. 9. Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate saranno depositate Le Azioni apportate al Patto Parasociale, che non contiene specifici obblighi al riguardo, sono depositate presso intermediari finanziari aderenti al circuito Montetitoli. 10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto Parasociale è depositato Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Belluno. 200

202 Il presente Prospetto Informativo è conforme a quello depositato in data 9 novembre 2006 in CONSOB.

comunicazione di dissenso per tentare di risolvere amichevolmente la situazione di stallo decisionale. Decorsi venti<br />

giorni lavorativi dalla scadenza del temine di cui sopra senza che sia stato tenuto l’incontro tra le persone sopra indicate,<br />

ovvero nel caso in cui l’incontro non abbia sanato il dissenso entro il medesimo termine, il Patto Parasociale<br />

perderà definitivamente efficacia tra le Parti.<br />

4.3 Governance<br />

Per la durata del Patto Parasociale, fatto salvo il rispetto del voto di lista, il numero di membri del Consiglio di<br />

Amministrazione designati dai Soci M sarà pari al numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati dai<br />

Soci DV.<br />

Per tutta la durata del Patto le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché il Presidente sia GM o altro soggetto<br />

designato dai Soci M, mentre il Vice Presidente sia una persona designata dai Soci DV.<br />

Le Parti si sono impegnate a fare in modo che il rapporto tra la Società e gli attuali Amministratori delegati sia regolato<br />

sulla base di termini e condizioni concordati inter partes.<br />

Le Parti si sono altresì impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché il Collegio Sindacale, fatto salvo il rispetto<br />

del voto di lista, sia composto da tre membri effettivi di cui uno nominato dai Soci M, uno nominato dai Soci DV<br />

ed uno nominato dalle minoranze. Il Presidente del collegio sarà nominato alternativamente dai Soci M e dai Soci<br />

DV, fermo restando che per il primo triennio il Presidente sarà designato dai Soci M.<br />

5. Soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società<br />

Nessuna delle Parti può esercitare singolarmente il controllo sulla Società in virtù del Patto Parasociale.<br />

6. Tipo di Patto<br />

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate dall’articolo 122, comma 5, lett. a), b), c) e d)<br />

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

7. Durata del Patto<br />

Il Patto Parasociale ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, e sarà comunque rinnovabile alla<br />

scadenza. Le Parti si sono impegnate a negoziare il rinnovo o la proroga almeno sei mesi prima della relativa scadenza,<br />

come eventualmente rinnovata o prorogata.<br />

Le Parti hanno convenuto, altresì, che il Patto Parasociale cesserà di avere effetto nel momento in cui i Soci M o i<br />

Soci DV, in aggregato tra loro, vengano a detenere una partecipazione inferiore al 25% più una azione del Capitale<br />

Sociale, nonché ove si verifichi la situazione di cui all’ultimo comma del paragrafo 4.2.<br />

8. Clausole penali<br />

La violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti relativamente (i) agli acquisti di Azioni Marcolin o<br />

alla sottoscrizione di accordi o patti relativi alle Azioni Marcolin, e (ii) alle disposizioni relative al trasferimento delle<br />

Azioni Sindacate, comporterà a favore delle altre Parti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al sindacato,<br />

il pagamento di una penale pari al 25% del corrispettivo pagato o ricevuto per le Azioni Marcolin acquistate<br />

o trasferite in violazione, e fatto comunque salvo il maggior danno. In caso di violazione delle altre disposizioni rilevanti<br />

ai fini degli obiettivi alla base del Patto Parasociale, la penale sarà determinata in misura pari ad euro 5 (cinque)<br />

milioni, salvo comunque il maggior danno.<br />

9. Soggetto presso il quale le Azioni Sindacate saranno depositate<br />

Le Azioni apportate al Patto Parasociale, che non contiene specifici obblighi al riguardo, sono depositate presso intermediari<br />

finanziari aderenti al circuito Montetitoli.<br />

10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto Parasociale è depositato<br />

Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Belluno.<br />

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