05.12.2012 Views

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La modifica del depositario che non comporti un trasferimento della titolarità delle azioni Marcolin non dà luogo<br />

all’applicazione della tassa sui contratti di borsa.<br />

4.11.5 Imposta di successione e donazione<br />

La Legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha abrogato l’imposta sulle successioni e donazioni con effetto a partire dalle successioni<br />

aperte e alle donazioni fatte successivamente al 25 ottobre 2001.<br />

Con l’introduzione di tale disposizione, le donazione effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in<br />

linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, erano soggette alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili<br />

per le operazioni a titolo oneroso, solo se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore<br />

all’importo di Euro 180.759,91.<br />

Il Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, entrato in vigore il 3 ottobre 2006 ed in corso di conversione (c.d. “DL collegato<br />

alla Finanziaria 2007”), ha modificato il regime fiscale dei trasferimenti di azioni a titolo gratuito, sia per successione<br />

che per donazione.<br />

Per effetto dell’introduzione della nuova normativa i trasferimenti aventi ad oggetto azioni effettuati per successione<br />

o donazione sono soggetti all’imposta di registro in misura diversa a seconda del destinatario del trasferimento:<br />

• l’imposta non è dovuta per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta, che non eccedano il<br />

valore di 100.000,00 euro;<br />

• l’imposta è dovuta nella misura del 4%, sul valore dell’eccedenza (da valutarsi tenendo conto anche del valore<br />

delle donazioni o degli altri atti a titolo gratuito), nel caso di trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea<br />

retta che superino i 100.000,00 euro;<br />

• l’imposta è dovuta nella misura del 6%, nel caso di trasferimenti a favore di:<br />

- altri parenti fino al 4° grado;<br />

- affini in linea retta;<br />

- affini in linea collaterale fino al 3° grado;<br />

• l’imposta è dovuta nella misura dell’8%, nel caso di trasferimenti a favore di qualsiasi altro soggetto.<br />

L’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 4%, ai trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti in linea<br />

retta che superino i 100.000,00 euro, è subordinata alla condizione che nel relativo atto di donazione e negli altri atti<br />

a titolo gratuito vengano indicati:<br />

• gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge,<br />

dei parenti in linea retta o di alcuno di essi;<br />

• i valori relativi alla data degli atti.<br />

Il citato D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 non ha modificato la norma antielusiva introdotta dalla summenzionata Legge<br />

383/2001 applicabile qualora il beneficiario di un atto di donazione avente ad oggetto determinati valori mobiliari,<br />

tra cui le azioni, ceda i valori stessi entro i cinque anni successivi alla donazione. In particolare, il beneficiario di un<br />

atto di donazione o di altra liberalità tra vivi effettuato nel territorio italiano avente ad oggetto azioni, qualora ceda<br />

dette azioni entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, che si<br />

applica secondo le disposizioni precedentemente illustrate, come se la donazione non fosse stata fatta (assumendo<br />

cioè il valore fiscale dei titoli in capo al donante, con il diritto di scomputare le imposte eventualmente assolte sull’atto<br />

di liberalità).<br />

187

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!