MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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05.12.2012 Views

tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. In taluni casi, le summenzionate plusvalenze possono altresì essere soggette all’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”), che trova applicazione ad aliquota generalmente pari al 4,25%. Si noti come l’articolo 87 TUIR preveda un regime di parziale esenzione delle plusvalenze di cui sopra (c.d. participation exemption), allorché le partecipazioni rilevanti siano (I) possedute ininterrottamente dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente; (II) classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; (III) relative a società residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, TUIR; (IV) relative a società che esercitano un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo 55 TUIR. I requisiti di cui ai punti (III) e (IV) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della plusvalenza, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. Il requisito di cui al punto (IV) non rileva peraltro per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, quali Marcolin. Qualora i requisiti indicati in precedenza siano soddisfatti, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 9% del loro ammontare. A decorrere dal 1° gennaio 2007 tali plusvalenze concorreranno alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 16% del loro ammontare. (ii) Fondi - Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni Marcolin dai Fondi concorrono alla formazione del risultato di gestione maturato alla fine del periodo d’imposta, soggetto ad un’imposta sostitutiva del 12,5% (si veda il paragrafo “Dividendi” che precede); (iii) Fondi pensione - Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni Marcolin dai Fondi Pensione concorrono alla formazione del risultato di gestione maturato alla fine del periodo d’imposta, soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’11% (si veda il paragrafo “Dividendi” che precede); (iv) Fondi Immobiliari - Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni MARCOLIN dai Fondi Immobiliari non sono soggette ad imposizione in capo agli stessi (si veda il paragrafo “Dividendi” che precede). Azionisti non residenti Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. (f) TUIR, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia cui le partecipazioni siano effettivamente connesse) mediante la cessione a titolo oneroso di azioni Marcolin, ovunque detenute, sono escluse da tassazione in Italia. Le plusvalenze realizzate su azioni Marcolin che costituiscono partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto percipiente nella misura del 40% del loro ammontare. Resta peraltro salva l’applicazione del regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili. 4.11.4 Tassa sui contratti di borsa Ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come modificato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435, nonché della Circolare Ministeriale 21 dicembre 2001, n. 106/E, sono assoggettati alle tasse sui contratti di Borsa i contratti aventi ad oggetto azioni Marcolin se conclusi: • direttamente fra i contraenti o con l’intervento di soggetti diversi da banche o altri intermediari abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, di cui al Testo Unico, o agenti di cambio (gli “Intermediari Autorizzati”): 0,072 Euro ogni 51,65 Euro, o frazione, del prezzo delle azioni Marcolin; • (a) fra privati ed Intermediari Autorizzati; ovvero (b) tra privati, con l’intervento di Intermediari Autorizzati: 0,0258 Euro ogni 51,65 Euro, o frazione, del prezzo delle azioni Marcolin; e • tra Intermediari Autorizzati: 0,0062 Euro ogni 51,65 Euro, o frazione, del prezzo delle azioni Marcolin. I seguenti contratti, aventi ad oggetto azioni MARCOLIN sono invece esenti dalla tassa sui contratti di borsa se: • conclusi nei mercati regolamentati; • conclusi al di fuori di tali mercati: tra Intermediari Autorizzati; tra Intermediari Autorizzati e soggetti non residenti; tra Intermediari Autorizzati, anche non residenti, e organismi di investimento collettivo del risparmio; • relativi a operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all’ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione su tali mercati; • di importo non superiore a Euro 206,58, e • se oggetto di contratti di prestito titoli, contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica ovvero di pronti contro termine. 186

La modifica del depositario che non comporti un trasferimento della titolarità delle azioni Marcolin non dà luogo all’applicazione della tassa sui contratti di borsa. 4.11.5 Imposta di successione e donazione La Legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha abrogato l’imposta sulle successioni e donazioni con effetto a partire dalle successioni aperte e alle donazioni fatte successivamente al 25 ottobre 2001. Con l’introduzione di tale disposizione, le donazione effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, erano soggette alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, solo se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di Euro 180.759,91. Il Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, entrato in vigore il 3 ottobre 2006 ed in corso di conversione (c.d. “DL collegato alla Finanziaria 2007”), ha modificato il regime fiscale dei trasferimenti di azioni a titolo gratuito, sia per successione che per donazione. Per effetto dell’introduzione della nuova normativa i trasferimenti aventi ad oggetto azioni effettuati per successione o donazione sono soggetti all’imposta di registro in misura diversa a seconda del destinatario del trasferimento: • l’imposta non è dovuta per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta, che non eccedano il valore di 100.000,00 euro; • l’imposta è dovuta nella misura del 4%, sul valore dell’eccedenza (da valutarsi tenendo conto anche del valore delle donazioni o degli altri atti a titolo gratuito), nel caso di trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta che superino i 100.000,00 euro; • l’imposta è dovuta nella misura del 6%, nel caso di trasferimenti a favore di: - altri parenti fino al 4° grado; - affini in linea retta; - affini in linea collaterale fino al 3° grado; • l’imposta è dovuta nella misura dell’8%, nel caso di trasferimenti a favore di qualsiasi altro soggetto. L’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 4%, ai trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta che superino i 100.000,00 euro, è subordinata alla condizione che nel relativo atto di donazione e negli altri atti a titolo gratuito vengano indicati: • gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi; • i valori relativi alla data degli atti. Il citato D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 non ha modificato la norma antielusiva introdotta dalla summenzionata Legge 383/2001 applicabile qualora il beneficiario di un atto di donazione avente ad oggetto determinati valori mobiliari, tra cui le azioni, ceda i valori stessi entro i cinque anni successivi alla donazione. In particolare, il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi effettuato nel territorio italiano avente ad oggetto azioni, qualora ceda dette azioni entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, che si applica secondo le disposizioni precedentemente illustrate, come se la donazione non fosse stata fatta (assumendo cioè il valore fiscale dei titoli in capo al donante, con il diritto di scomputare le imposte eventualmente assolte sull’atto di liberalità). 187

tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.<br />

In taluni casi, le summenzionate plusvalenze possono altresì essere soggette all’imposta regionale sulle attività<br />

produttive (“IRAP”), che trova applicazione ad aliquota generalmente pari al 4,25%. Si noti come l’articolo<br />

87 TUIR preveda un regime di parziale esenzione delle plusvalenze di cui sopra (c.d. participation exemption),<br />

allorché le partecipazioni rilevanti siano (I) possedute ininterrottamente dal primo giorno del diciottesimo mese<br />

precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;<br />

(II) classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; (III)<br />

relative a società residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato,<br />

individuati dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, TUIR; (IV) relative a società<br />

che esercitano un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo 55 TUIR. I requisiti di cui ai punti<br />

(III) e (IV) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della plusvalenza, almeno dall’inizio del<br />

terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. Il requisito di cui al punto (IV) non rileva peraltro per le partecipazioni<br />

in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, quali Marcolin. Qualora i requisiti indicati<br />

in precedenza siano soddisfatti, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura<br />

pari al 9% del loro ammontare. A decorrere dal 1° gennaio 2007 tali plusvalenze concorreranno alla formazione<br />

del reddito imponibile in misura pari al 16% del loro ammontare.<br />

(ii) Fondi - Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni Marcolin dai Fondi concorrono alla formazione del<br />

risultato di gestione maturato alla fine del periodo d’imposta, soggetto ad un’imposta sostitutiva del 12,5% (si<br />

veda il paragrafo “Dividendi” che precede);<br />

(iii) Fondi pensione - Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni Marcolin dai Fondi Pensione concorrono alla<br />

formazione del risultato di gestione maturato alla fine del periodo d’imposta, soggetto ad un’imposta sostitutiva<br />

dell’11% (si veda il paragrafo “Dividendi” che precede);<br />

(iv) Fondi Immobiliari - Le plusvalenze realizzate in relazione alle azioni <strong>MARCOLIN</strong> dai Fondi Immobiliari non<br />

sono soggette ad imposizione in capo agli stessi (si veda il paragrafo “Dividendi” che precede).<br />

Azionisti non residenti<br />

Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. (f) TUIR, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti (privi di stabile<br />

organizzazione in Italia cui le partecipazioni siano effettivamente connesse) mediante la cessione a titolo oneroso di<br />

azioni Marcolin, ovunque detenute, sono escluse da tassazione in Italia.<br />

Le plusvalenze realizzate su azioni Marcolin che costituiscono partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito<br />

complessivo del soggetto percipiente nella misura del 40% del loro ammontare.<br />

Resta peraltro salva l’applicazione del regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni<br />

eventualmente applicabili.<br />

4.11.4 Tassa sui contratti di borsa<br />

Ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come modificato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 21<br />

novembre 1997, n. 435, nonché della Circolare Ministeriale 21 dicembre 2001, n. 106/E, sono assoggettati alle tasse<br />

sui contratti di Borsa i contratti aventi ad oggetto azioni Marcolin se conclusi:<br />

• direttamente fra i contraenti o con l’intervento di soggetti diversi da banche o altri intermediari abilitati all’esercizio<br />

professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, di cui al Testo Unico, o agenti di cambio<br />

(gli “Intermediari Autorizzati”): 0,072 Euro ogni 51,65 Euro, o frazione, del prezzo delle azioni Marcolin;<br />

• (a) fra privati ed Intermediari Autorizzati; ovvero (b) tra privati, con l’intervento di Intermediari Autorizzati:<br />

0,0258 Euro ogni 51,65 Euro, o frazione, del prezzo delle azioni Marcolin; e<br />

• tra Intermediari Autorizzati: 0,0062 Euro ogni 51,65 Euro, o frazione, del prezzo delle azioni Marcolin.<br />

I seguenti contratti, aventi ad oggetto azioni <strong>MARCOLIN</strong> sono invece esenti dalla tassa sui contratti di borsa se:<br />

• conclusi nei mercati regolamentati;<br />

• conclusi al di fuori di tali mercati: tra Intermediari Autorizzati; tra Intermediari Autorizzati e soggetti non residenti;<br />

tra Intermediari Autorizzati, anche non residenti, e organismi di investimento collettivo del risparmio;<br />

• relativi a operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all’ammissione a quotazione in mercati regolamentati<br />

o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione su tali mercati;<br />

• di importo non superiore a Euro 206,58, e<br />

• se oggetto di contratti di prestito titoli, contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua<br />

la medesima finalità economica ovvero di pronti contro termine.<br />

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