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MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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sensi del paragrafo 3 dell’articolo 88 del Trattato CE, l’applicazione della misura, in pendenza della procedura,<br />

deve ritenersi sospesa;<br />

(C) fondi pensione (soggetti al regime previsto dagli articoli 14, 14-ter e 14-quarter, comma 1, del Decreto<br />

Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i “Fondi Pensione”): i dividendi percepiti dai Fondi Pensione non sono soggetti<br />

ad alcuna ritenuta alla fonte e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, soggetto<br />

ad un’imposta sostitutiva ad-hoc, con aliquota dell’11%;<br />

(D) fondi di investimento immobiliare: i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai<br />

sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero dell’articolo 14-bis della Legge 25<br />

gennaio 1994, n. 86 (i “Fondi Immobiliari”) non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, né ad imposizione in<br />

capo agli stessi Fondi Immobiliari.<br />

Azionisti non residenti in Italia<br />

I dividendi distribuiti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia cui le azioni Marcolin siano<br />

effettivamente connesse sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura pari al 27% (la quale trova applicazione secondo<br />

le regole descritte al paragrafo precedente in relazione ai dividendi percepiti da persone fisiche residenti ai fini<br />

fiscali in Italia con riguardo a partecipazioni non qualificate). La misura della imposta sostitutiva è ridotta al 12,5%<br />

nel caso di dividendi pagati su azioni di risparmio.<br />

I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro<br />

noni dell’imposta sostitutiva subita, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sui dividendi<br />

percepiti, mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.<br />

Resta comunque ferma l’applicazione delle aliquote ridotte previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie<br />

imposizioni eventualmente applicabili. A tal fine, i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono<br />

acquisire: (i) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i<br />

dati identificativi del medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni cui è subordinata l’applicazione del regime convenzionale<br />

e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;<br />

e (ii) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario (che<br />

produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione), dalla quale risulti la residenza nello<br />

Stato medesimo ai fini della convenzione. Si noti come i benefici convenzionali siano alternativi rispetto al rimborso<br />

dei quattro noni della imposta sostitutiva sopra descritto.<br />

Gli utili distribuiti ai soggetti non residenti sopra menzionati non sono inoltre soggetti all’imposta sostitutiva, ove<br />

ricorrano le condizioni previste dall’articolo 27-bis, comma 1 del Decreto 600/73, emanato al fine di recepire in Italia<br />

la c.d. Direttiva Madre e Figlia (Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, la “Direttiva”), vale a dire:<br />

(i) la società percipiente rivesta una delle forme previste nell’allegato alla Direttiva;<br />

(ii) la società percipiente risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione Europea;<br />

(iii) la società percipiente sia soggetta nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di<br />

esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell’Allegato alla<br />

Direttiva;<br />

(iv) la società percipiente detenga una partecipazione diretta al capitale della società che distribuisce i dividendi non<br />

inferiore al 25%;<br />

La suddetta percentuale è stata ridotta al 20%, con effetto dal 1 gennaio 2005, dalla Direttiva 2003/123/CE del<br />

22 dicembre 2003. Nonostante gli Stati membri fossero tenuti ad attuare detta direttiva entro il 1 gennaio 2005,<br />

alla data odierna l’Italia non ha ancora adottato le relative disposizioni;<br />

(v) la partecipazione di cui sopra sia ininterrottamente detenuta dalla società percipiente per almeno un anno.<br />

Ai fini di cui sopra, la società non residente deve produrre (a) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità<br />

fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (b) la documentazione<br />

attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate.<br />

Il regime di cui sopra trova applicazione anche alle società UE controllate direttamente o indirettamente da soggetti<br />

non residenti in Stati membri dell’Unione Europea solo a condizione che dimostrino preventivamente di non essere<br />

state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del medesimo regime.<br />

4.11.3 Plusvalenze<br />

Azionisti residenti<br />

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di attività di impresa commerciale, realizzate da persone<br />

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