MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.
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• ‘‘Co’’ significa il costo del diritto d’opzione che si vuole stabilire;<br />
• ‘‘Ca’’ significa il costo dell’azione dalla quale deriva il diritto d’opzione;<br />
• ‘‘Po’’ è il prezzo del diritto d’opzione;<br />
• ‘‘Va’’ è il valore dell’azione dopo lo stacco del diritto d’opzione.<br />
Il costo fiscale riferibile ai diritti, calcolato utilizzando la formula indicata in precedenza, riduce il costo fiscale delle<br />
corrispondenti Azioni. Il costo fiscale dei diritti acquistati è uguale al costo di acquisto di tali diritti.<br />
4.11.2 Dividendi<br />
Azionisti residenti in Italia<br />
Ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, a partire dal 1 gennaio 1999 le azioni di società italiane negoziate<br />
nei mercati regolamentati sono obbligatoriamente immesse nel sistema di deposito accentrato in regime di<br />
dematerializzazione.<br />
I dividendi percepiti da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia in relazione ad azioni Marcolin, detenute al di<br />
fuori dell’esercizio d’impresa ai sensi dell’articolo 65 del TUIR, sono assoggettati ad un diverso regime fiscale in<br />
ragione del fatto che gli stessi rivengano da partecipazioni non qualificate ovvero da partecipazioni qualificate. In particolare,<br />
con riferimento a Marcolin, si considerano partecipazioni qualificate quelle costituite da azioni, diverse dalle<br />
azioni di risparmio, nonché da titoli e diritti attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, che rappresentino<br />
complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero<br />
una partecipazione al capitale superiore al 5%.<br />
I dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate sono soggetti ad un’imposta<br />
sostitutiva, in misura del 12,5%, ai sensi dell’articolo 27-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600 (il “Decreto 600/73”), mentre quelli percepiti in relazione a partecipazioni qualificate concorrono<br />
alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, soggetto all’imposta sul reddito delle persone<br />
fisiche (“IRPEF”), nella misura del 40% del loro ammontare.<br />
La summenzionata imposta sostitutiva del 12,5% è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati che aderiscono<br />
al sistema accentrato gestito dalla Monte Titoli, ovvero dai soggetti non residenti depositari dei titoli che aderiscono,<br />
direttamente ovvero indirettamente, per il tramite di depositari centrali esteri, al sistema accentrato della<br />
Monte Titoli. Qualora i titoli siano depositati presso i soggetti non residenti sopra indicati, gli adempimenti fiscali<br />
connessi all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono essere affidati ad un rappresentante fiscale in Italia, nominato<br />
dai predetti soggetti (soggetti non residenti depositari dei titoli, depositari centrali esteri) ai sensi dell’articolo<br />
27-ter, comma 8, del Decreto 600/73, i quali rispondono dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e<br />
con le stesse responsabilità previste per i soggetti residenti.<br />
L’imposta sostitutiva non trova applicazione nell’ipotesi in cui il percettore dei dividendi abbia optato, con riguardo<br />
alle partecipazioni cui i medesimi dividendi afferiscano, per l’applicazione del regime del risparmio gestito (si veda<br />
il paragrafo “Plusvalenze” che segue). In tal caso, detti dividendi concorrono alla formazione del risultato di gestione,<br />
con conseguente assoggettamento all’applicazione di un’imposta sostitutiva ad-hoc del 12.5%.<br />
L’imposta sostitutiva trova applicazione in misura pari al 27% in relazione agli utili distribuiti a soggetti residenti<br />
esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.<br />
I dividendi distribuiti ai soggetti di seguito indicati sono assoggettati ai regimi descritti nel prosieguo:<br />
(A) società o enti commerciali (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti cui le azioni<br />
Marcolin siano effettivamente connesse): i dividendi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti in<br />
esame ai fini dell’imposta sul reddito delle società (“IRES”) - la quale trova applicazione ad aliquota ordinaria<br />
del 33% - in misura pari al 5% del loro ammontare;<br />
(B) organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (fondi comuni, aperti o chiusi, ovvero SICAV, collettivamente,<br />
i “Fondi”): i dividendi percepiti dai Fondi non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte e concorrono<br />
alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad un’imposta sostitutiva, con aliquota in<br />
linea di principio pari al 12,50%. Ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,<br />
dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene ridotta al 5% in caso di<br />
Fondi che investono principalmente in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati<br />
membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione. Si noti tuttavia come l’applicazione<br />
dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% sia attualmente oggetto, da parte della Commissione delle<br />
Comunità Europee, della procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE, in relazione alla conformità<br />
della stessa alla disciplina degli Aiuti di Stato prevista dall’articolo 87 e seguenti del medesimo trattato. Ai<br />
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