MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dallo statuto della Società e dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell’Assemblea ordinaria della Società. 21.2.6 Disposizioni dello statuto che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente Lo statuto della Società non contiene disposizioni che limitino la partecipazione al capitale sociale dell’Emittente, né alcuna altra disposizione che abbia l’effetto di ritardare, rinviare o impedire la modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente stesso. 21.2.7 Descrizione delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni possedute Lo statuto della Società non prevede disposizioni particolari relative a obblighi di comunicazione in relazione alla partecipazione azionaria nel capitale sociale dell’Emittente. La partecipazione azionaria al di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta è quella prevista dalla legge. 21.2.8 Descrizione delle condizioni previste dall’atto costitutivo e dallo Statuto per la modifica del capitale Lo Statuto dell’Emittente non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale. 170

CAPITOLO 22 - CONTRATTI IMPORTANTI 22.1 Sintesi dei contratti rilevanti, diversi dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività, cui partecipano l’Emittente o membri del Gruppo 22.1.1 Contratti finanziari L’Emittente ha in essere alcuni contratti di finanziamento già descritti nel Capitolo 10, Paragrafo 10.1, al quale si rinvia. 22.1.2 Contratti di licenza Di seguito si riportano le informazioni relative ai primi quattro contratti di licenza in termini di ricavi conclusi dal Gruppo Marcolin. Roberto Cavalli Nel luglio del 1999 Marcolin ha stipulato con la IGA Finance S.A. un contratto di licenza per la produzione e distribuzione in tutto il mondo di occhiali con il marchio Roberto Cavalli. Nel 2003 Marcolin ha stipulato un nuovo accordo di licenza con la Erreci S.r.l. per la produzione e distribuzione di occhiali con il marchio Roberto Cavalli. L’accordo nel dicembre del 2004 è stato prolungato fino al 2010 ed esteso alla linea Just Cavalli Eyewear. Tom Ford Marcolin nell’aprile del 2005 ha stipulato un contratto di licenza in esclusiva con Tom Ford per il design, la produzione e la distribuzione mondiale di montature da vista e occhiali da sole con il marchio TOM FORD. Il contratto di licenza scadrà a dicembre 2010. Montblanc Marcolin nel luglio del 2001 ha sottoscritto con Montblanc International S.A. un accordo di licenza in esclusiva per la produzione e commercializzazione di occhiali da sole e da vista con il marchio Montblanc. L’accordo in scadenza a dicembre 2006 è stato rinnovato con Montblanc Simulo GmbH fino al 31 dicembre 2009. L’accordo di licenza è rinnovabile per altri due anni. Kenneth Cole Nell’agosto del 2003, Marcolin e Kenneth Cole Productions (LIC) Inc. hanno firmato un accordo di licenza per la produzione e distribuzione negli Stati Uniti di occhiali da sole con i marchi Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction e Unlisted nel canale department stores, nei negozi specializzati e nei punti vendita Kenneth Cole New York. Nell’ottobre 2004, è stato firmato un nuovo accordo di licenza per la produzione e distribuzione nel canale ottico statunitense di montature da vista e occhiali da sole con i marchi Kenneth Cole New York e Kenneth Cole Reaction. Alla fine del 2005, le parti hanno esteso la distribuzione delle collezioni su scala mondiale. I predetti contratti in scadenza a dicembre 2007 sono stati rinnovati anticipatamente nel maggio del 2006 estendendoli fino al 2011. Alcuni contratti di licenza, tra cui tre dei quattro principali contratti sopra descritti, contengono clausole che prevedono che il mancato raggiungimento di un determinato fatturato annuo costituisca giusta causa di recesso da parte del licenziante. I principali contratti di licenza, inclusi alcuni relativi alle licenze più importanti in termini di ricavi, contengono specifiche clausole che consentono al licenziante di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto nel caso di totale o grave inadempimento in relazione alla qualità del prodotto, a modalità di vendita non approvate, al ripetuto e significativo mancato rispetto del calendario delle consegne, alla vendita del prodotto in quantità apprezzabile senza gli elementi di autenticità, alla mancata corresponsione di royalties e minimi garantiti, alla mancata destinazione delle somme previste per l’attività promozionale del punto vendita, all’uso illegittimo del marchio ed alla violazione degli obblighi di segretezza. I contratti di licenza sopra citati prevedono una clausola di change of control in base alla quale la licenziante ha facoltà di recedere qualora si registri un mutamento nella compagine azionaria tale da modificare l’attuale struttura di controllo. 171

CAPITOLO 22 - CONTRATTI IMPORTANTI<br />

22.1 Sintesi dei contratti rilevanti, diversi dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività,<br />

cui partecipano l’Emittente o membri del Gruppo<br />

22.1.1 Contratti finanziari<br />

L’Emittente ha in essere alcuni contratti di finanziamento già descritti nel Capitolo 10, Paragrafo 10.1, al quale si rinvia.<br />

22.1.2 Contratti di licenza<br />

Di seguito si riportano le informazioni relative ai primi quattro contratti di licenza in termini di ricavi conclusi dal<br />

Gruppo Marcolin.<br />

Roberto Cavalli<br />

Nel luglio del 1999 Marcolin ha stipulato con la IGA Finance S.A. un contratto di licenza per la produzione e distribuzione<br />

in tutto il mondo di occhiali con il marchio Roberto Cavalli. Nel 2003 Marcolin ha stipulato un nuovo accordo<br />

di licenza con la Erreci S.r.l. per la produzione e distribuzione di occhiali con il marchio Roberto Cavalli.<br />

L’accordo nel dicembre del 2004 è stato prolungato fino al 2010 ed esteso alla linea Just Cavalli Eyewear.<br />

Tom Ford<br />

Marcolin nell’aprile del 2005 ha stipulato un contratto di licenza in esclusiva con Tom Ford per il design, la produzione<br />

e la distribuzione mondiale di montature da vista e occhiali da sole con il marchio TOM FORD. Il contratto di<br />

licenza scadrà a dicembre 2010.<br />

Montblanc<br />

Marcolin nel luglio del 2001 ha sottoscritto con Montblanc International S.A. un accordo di licenza in esclusiva per<br />

la produzione e commercializzazione di occhiali da sole e da vista con il marchio Montblanc. L’accordo in scadenza<br />

a dicembre 2006 è stato rinnovato con Montblanc Simulo GmbH fino al 31 dicembre 2009. L’accordo di licenza è<br />

rinnovabile per altri due anni.<br />

Kenneth Cole<br />

Nell’agosto del 2003, Marcolin e Kenneth Cole Productions (LIC) Inc. hanno firmato un accordo di licenza per la<br />

produzione e distribuzione negli Stati Uniti di occhiali da sole con i marchi Kenneth Cole New York, Kenneth Cole<br />

Reaction e Unlisted nel canale department stores, nei negozi specializzati e nei punti vendita Kenneth Cole New York.<br />

Nell’ottobre 2004, è stato firmato un nuovo accordo di licenza per la produzione e distribuzione nel canale ottico statunitense<br />

di montature da vista e occhiali da sole con i marchi Kenneth Cole New York e Kenneth Cole Reaction. Alla<br />

fine del 2005, le parti hanno esteso la distribuzione delle collezioni su scala mondiale. I predetti contratti in scadenza<br />

a dicembre 2007 sono stati rinnovati anticipatamente nel maggio del 2006 estendendoli fino al 2011.<br />

Alcuni contratti di licenza, tra cui tre dei quattro principali contratti sopra descritti, contengono clausole che prevedono<br />

che il mancato raggiungimento di un determinato fatturato annuo costituisca giusta causa di recesso da parte del<br />

licenziante.<br />

I principali contratti di licenza, inclusi alcuni relativi alle licenze più importanti in termini di ricavi, contengono specifiche<br />

clausole che consentono al licenziante di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto nel caso di<br />

totale o grave inadempimento in relazione alla qualità del prodotto, a modalità di vendita non approvate, al ripetuto<br />

e significativo mancato rispetto del calendario delle consegne, alla vendita del prodotto in quantità apprezzabile senza<br />

gli elementi di autenticità, alla mancata corresponsione di royalties e minimi garantiti, alla mancata destinazione delle<br />

somme previste per l’attività promozionale del punto vendita, all’uso illegittimo del marchio ed alla violazione degli<br />

obblighi di segretezza.<br />

I contratti di licenza sopra citati prevedono una clausola di change of control in base alla quale la licenziante ha facoltà<br />

di recedere qualora si registri un mutamento nella compagine azionaria tale da modificare l’attuale struttura di controllo.<br />

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