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opuscolo ICI anno 2011.pdf - Comune di Acquapendente

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COMUNE DI ACQUAPENDENTEProvincia <strong>di</strong> ViterboPiazza G. Fabrizio 17 – 01021 <strong>Acquapendente</strong> (VT) C.F e P.IVA 00080450562Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215www.comuneacquapendente.itIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011L’Imposta Comunale sugli Immobili è <strong>di</strong>sciplinata dal D. Lgs n. 504/1992 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e dalRegolamento I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 31 gennaio 2008, in vigore dal 1Gennaio 2008.PRINCIPALI NORME PER l’ APPLICAZIONE DELL’I.C.I.1) SOGGETTI PASSIVISoggetti passivi dell’imposta sono il proprietario <strong>di</strong> fabbricati e aree e<strong>di</strong>ficabili situati nel territorio del <strong>Comune</strong>ovvero il titolare del <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> usufrutto, uso, abitazione sugli stessi, a prescindere dalla residenza dei soggettio dalla sede legale o amministrativa dell’esercizio dell’attività.Sono considerati soggetti passivi ai fini I.c.i. anche il titolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> enfiteusi, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie, il locatariofinanziario e il concessionario su aree demaniali.Articoli dal Co<strong>di</strong>ce civile e da Normativa ai fini I.c.i.:‐ Possesso, articolo 1140.‐ Usufrutto, articoli 981 e ss: Attribuisce al titolare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> godere della cosa ricevuta, ma rispettando ladestinazione economica.Tipico esempio <strong>di</strong> usufrutto è quello che viene riconosciuto dalla legge ad entrambi i genitori che esercitano lapotestà su un figlio minore proprietario <strong>di</strong> un immobile.‐ Uso, articolo 1021: Il titolare del <strong>di</strong>ritto può servirsi <strong>di</strong> una cosa, e se fruttifera, può raccoglierne i frutti, per i bisognisuoi e della sua famiglia.Tipico esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto d’uso, è quello riguardante “il posto auto”. Il box viene soggetto ad imposta se è unfabbricato o porzione <strong>di</strong> esso; sarà escluso da imposizione se realizzato su un’area scoperta.‐ Abitazione, articolo 1022: E’ il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitare un immobile idoneo a tal fine (casa). Tale <strong>di</strong>ritto si estende, salvopatto contrario, anche agli accessori quali cantina, garage, giar<strong>di</strong>no. Un’ipotesi molto frequente <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittod’abitazione, è quello previsto dall’art. 540, che riserva al coniuge superstite il <strong>di</strong>ritto d’abitazione sulla casa a<strong>di</strong>bita aresidenza familiare se <strong>di</strong> proprietà del defunto o in comunione ad entrambi i coniugi.‐ Abitazione “coniuge superstite”, articolo 540 co. 2: Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sonoriservati i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> abitazione sulla casa a<strong>di</strong>bita a residenza familiare e <strong>di</strong> uso dei mobili che la corredano, se <strong>di</strong>proprietà del defunto o comuni.Art. 58 comma 1 del D.LGS 446 del 1997:‐ Enfiteusi, articolo 959 e 960: Diritto <strong>di</strong> godere <strong>di</strong> un fondo con l’obbligo <strong>di</strong> migliorarlo e <strong>di</strong> pagare un canoneperio<strong>di</strong>co al nudo proprietario.‐ Superficie, articolo 952.‐ Locatario finanziario: E’ soggetto passivo I.c.i. il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria .Art. 18 comma 3 della L. 388 del 2000:‐ Concessione su aree demaniali: Concessione amministrativa del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare su un suolo pubblico .


2) IMMOBILI‐ Fabbricato:Per fabbricato s’intende quello iscritto o che deve essere iscritto in Catasto, e cioè ogni costruzione infissa al suoloed ogni sua porzione, capace <strong>di</strong> generare red<strong>di</strong>to autonomo.‐ Area fabbricabile:Per area fabbricabile s’intende l’ area utilizzabile a scopo e<strong>di</strong>ficatorio in base agli strumenti urbanistici generali oattuativi, o in base alle possibilità effettive <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione determinate secondo i criteri previsti agli effettidell’indennità per pubblica utilità (così detta “e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> fatto”).Art. 37, comma 2, del D.L. 223 del 2006 convertito in L. 248 del 2006:Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo e<strong>di</strong>ficatorio in base allo strumento urbanistico generale adottatodal <strong>Comune</strong>, in<strong>di</strong>pendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione <strong>di</strong> strumenti attuativi del medesimo.3) ALIQUOTEIl <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Acquapendente</strong>, per l’<strong>anno</strong> 2011, ha confermato le aliquote e la detrazione d’imposta in vigore nel 2007,2008, 2009, e 2010, già approvate con deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 22 del 5 Aprile 2007.‐ L’imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal <strong>Comune</strong>:‐ immobili a<strong>di</strong>biti ad abitazione principale e pertinenze…...…………………………………………... 4,8 per mille‐ immobili appartenenti a categorie produttive D1, D2, D7, D8 ……………………………………….. 6,5 per mille‐ immobili appartenenti a categorie produttive D1, D2, D7, D8 situati in zone non servite.................. 5,5 per mille(le aree non servite sono state in<strong>di</strong>viduate con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27 Aprile 2007)‐ altri immobili ………………………………………………………………………………………..…. 7,0 per mille‐ aree fabbricabili ……………………………………………………………………………………….. 7,0 per mille‐ I valori da attribuire alle aree fabbricabili restano invariati rispetto all’<strong>anno</strong> precedente, determinati con deliberadella Giunta Comunale n. 52 del 7 Marzo 2007.4) ABITAZIONE PRINCIPALE‐ Abitazione principale:Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo <strong>di</strong> proprietà, usufrutto oaltro <strong>di</strong>ritto reale, e i suoi familiari <strong>di</strong>morano in conformità alle risultanze anagrafiche.Sono equiparate all’abitazione principale:a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative e<strong>di</strong>lizie a proprietà in<strong>di</strong>visa, a<strong>di</strong>bite ad abitazione principale deisoci assegnatari;b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;c) le unità immobiliari possedute a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da anziani o <strong>di</strong>sabili che acquisiscono laresidenza in istituti <strong>di</strong> ricovero o sanitari a seguito <strong>di</strong> ricovero permanente, a con<strong>di</strong>zione che non risultino locate;d) le unità immobiliari possedute a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da citta<strong>di</strong>ni italiani non residenti nel territoriodello Stato, a con<strong>di</strong>zione che non risultino locate;e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e collaterale entro il secondo,purché questi non siano proprietari <strong>di</strong> altro immobile abitativo nello stesso <strong>Comune</strong> e vi abbiano fissato lapropria residenza anagrafica. Il comodato gratuito deve risultare da scrittura privata o da contratto registrato. Inalternativa, può essere certificato dal proprietario me<strong>di</strong>ante una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto notorio resa aisensi <strong>di</strong> legge.


f) le pertinenze a servizio dell’abitazione principale ancorché <strong>di</strong>stintamente iscritte in catasto. Per ciascunaabitazione è considerata pertinenza una sola unità immobiliare per ogni categoria catastale.Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (magazzini e locali <strong>di</strong> deposito),C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare abitativa posseduta dal coniuge separato o<strong>di</strong>vorziato, non assegnatario della casa coniugale, a con<strong>di</strong>zione che tale coniuge non ne possegga un’altra nelmedesimo <strong>Comune</strong>.‐ Detrazione:Per le unità immobiliari a<strong>di</strong>bite ad abitazione principale è prevista una detrazione d’imposta pari a € 103,29rapportato al periodo dell’<strong>anno</strong> durante il quale si protrae tale destinazione. L’ammontare della detrazione si applicasul totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze; se l’unità immobiliare è a<strong>di</strong>bita adabitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno <strong>di</strong> essi proporzionalmente alla quota perla quale la destinazione medesima si verifica.5) ESENZIONE <strong>ICI</strong> PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE(Ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 93 /2008 convertito in L. n. 126 del 24 Luglio 2008)L’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le eventuali pertinenze ammesse dalRegolamento Comunale I.c.i. , sono esentate dall’ Imposta Comunale sugli Immobili.Tale agevolazione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo inbase al Regolamento Comunale vigente.Restano esclusi dall’esenzione gli immobili a<strong>di</strong>biti ad abitazione principale, appartenenti alla categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi <strong>di</strong> eminente pregio artistico‐storico) e relative pertinenze. Perqueste abitazioni il versamento ici <strong>anno</strong> 2009, dovrà essere regolarmente effettuato, in ragione dell’aliquotaagevolata del 4,8 per mille e con applicazione della detrazione annua pari ad € 103,29, da rapportarsi ai mesi <strong>di</strong>possesso e sud<strong>di</strong>vidersi in parti uguali tra i contribuenti <strong>di</strong>moranti.6) SCADENZE E VERSAMENTILa <strong>di</strong>sciplina dei versamenti Ici prevede il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’<strong>anno</strong> in corso indue rate:‐ La prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei12 mesi dell’<strong>anno</strong> precedente e deve essere versata entro il 16 giugno <strong>di</strong> ciascun <strong>anno</strong>;‐ la seconda rata deve essere versata dal 1° e il 16 <strong>di</strong>cembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero <strong>anno</strong>, coneventuale conguaglio sulla prima rata versata ( tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’<strong>anno</strong>in corso).** Il contribuente, se vuole, può versare in un'unica soluzione, entro il 16 giugno, l’imposta dovuta per l’intero <strong>anno</strong>,sulla base dell’aliquote e delle detrazioni deliberate per l’<strong>anno</strong> in corso.Il pagamento deve essere effettuato con un arrotondamento all’euro per <strong>di</strong>fetto se la frazione è pari o inferiore a 49centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare non è superiore ad € 4,00.L’imposta deve essere corrisposta utilizzando l’apposito bollettino ici intestato al:<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Acquapendente</strong> (VT) – Servizio Tesoreria ‐ Riscossione I.c.i.c/c postale n. 17800012.


Le forme possibili <strong>di</strong> versamento sono tre:‐ L’imposta dovuta può essere pagata presso gli Uffici Postali o,‐ Presso gli sportelli della tesoreria comunale : la Banca <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to Cooperativo <strong>di</strong> Pitigliano – Ag. <strong>di</strong> <strong>Acquapendente</strong> –Viale del Fiore o,‐ L’<strong>ICI</strong> può essere liquidata a <strong>di</strong>screzione del contribuente in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti e può essere versatacon modello F24.Contitolari:Al pagamento dell’imposta provvede <strong>di</strong> norma ciascun soggetto passivo. Si considerano regolarmente eseguiti iversamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l’imposta sia stata complessivamenteversata.Ravve<strong>di</strong>mento:I contribuenti che intendono rime<strong>di</strong>are spontaneamente a errori e omissioni commesse nell’espletamento dell’adempimento tributario, possono fruire dell’istituto del ravve<strong>di</strong>mento operoso, a con<strong>di</strong>zione che:‐ la regolarizzazione deve avvenire entro precisi limiti temporali;‐ deve essere posta in essere prima che la violazione sia stata constatata e notificata al destinatario.* Il ravve<strong>di</strong>mento si perfeziona con il pagamento :‐ dell’imposta o <strong>di</strong>fferenza dovuta,‐ del versamento <strong>di</strong> sanzione ridotta e‐ degli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.In base all’art. 13 del DLGS 472/97 , mo<strong>di</strong>ficato dall’ art. 1, comma 20 della L. n. 220/2010 :‐ In caso <strong>di</strong> omesso, tar<strong>di</strong>vo o insufficiente versamento dell’imposta, con ritardo non superiore a 30 giorni, lasanzione è pari al 3 %.‐ In caso <strong>di</strong> omesso, tar<strong>di</strong>vo o insufficiente versamento dell’imposta, con ritardo superiore a 30 giorni e comunqueentro il termine per la presentazione della <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti relativa all’<strong>anno</strong> in cui è stata commessa laviolazione, la sanzione è pari al 3,75%.Il tasso legale dal 01/01/2010 al 31/12/2010 è pari al 1%, dal 01/01/2011 è pari al 1,5%.6) FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILIL’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati <strong>di</strong>chiarati inagibili o inabitabili e, <strong>di</strong> fatto, non utilizzati, limitatamente alperiodo dell’<strong>anno</strong> durante il quale sussistono dette con<strong>di</strong>zioni.L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato <strong>di</strong>roccato, pericolante,fatiscente) non superabile con interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria.L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata me<strong>di</strong>ante perizia tecnica richiesta dalla parte interessata all’Ufficio Tecnicocomunale, con spese a carico del contribuente.Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori <strong>di</strong> qualsiasi tipo<strong>di</strong>retti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli e<strong>di</strong>fici.Non costituiscono altresì motivo d’inagibilità o inabitabilità, il mancato allacciamento agli impianti <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong>acqua, gas, energia elettrica, fognature.


7) ESENZIONILe esenzioni sono quelle previste dall’art. 7 del D. Lgs. 504/1992.Il Regolamento Comunale I.c.i. <strong>di</strong>spone che:l’esenzione <strong>di</strong> cui all’art. 7, comma 1, lett. i) concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali spettaesclusivamente per i fabbricati ed a con<strong>di</strong>zione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente noncommerciale utilizzatore.8) TERRENI AGRICOLII terreni agricoli siti nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Acquapendente</strong> non sono assoggettati all’Imposta Comunale sugli Immobili.9) FABBRICATI RURALIL’art. 23 comma 1‐bis del D.L. 207 del 31 Dicembre 2008 convertito in L. 14 del 27 Febbraio 2009 <strong>di</strong>spone che :Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel Catasto Fabbricati, per i qualiricorrono i requisiti <strong>di</strong> ruralità <strong>di</strong> cui l’art. 9 del D.L. 557 convertito in L. 133/94 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.8) DICHIARAZIONIa) Dichiarazione I.c.i.Deve essere presentata:‐ nei casi in cui le mo<strong>di</strong>ficazioni soggettive ed oggettive che d<strong>anno</strong> luogo ad una <strong>di</strong>versa determinazione dell’impostadovuta attengono a riduzioni d’imposta e‐ nei casi in cui il <strong>Comune</strong> non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimentodell’obbligazione tributaria.Non deve essere presentata:quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta <strong>di</strong>pendono da atti per i quali sono applicabili le proceduretelematiche previste dal D.LGS 463/1997, relative alla <strong>di</strong>sciplina del MUI.Il MUI è il modello unico informatico che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, latrascrizione, l’iscrizione e l’<strong>anno</strong>tazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale <strong>di</strong> atti relativi a <strong>di</strong>ritti sugli immobili.Termine per la presentazione della <strong>di</strong>chiarazione i.c.i.Il contribuente dovrà comunicare al <strong>Comune</strong>, su apposito modello ministeriale, entro il termine per la presentazionedella <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti, ogni mo<strong>di</strong>ficazione che ha comportato una riduzione d’imposta e ogni altra variazionei cui riferimenti non possono essere acquisiti dal <strong>Comune</strong> attraverso la consultazione del Catasto, riguardanti lasituazione giuri<strong>di</strong>ca degli immobili posseduti, relativa all’<strong>anno</strong> 2010.Nel caso in cui più persone siano titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali sull’immobile, ciascun titolare è tenuto a <strong>di</strong>chiarare la quota adesso spettante. E’ consentito ad uno qualsiasi dei titolari <strong>di</strong> presentare la <strong>di</strong>chiarazione congiunta, purchécomprensiva <strong>di</strong> tutti i contitolari.La <strong>di</strong>chiarazione, deve essere presentata <strong>di</strong>rettamente al <strong>Comune</strong>, che rilascerà ricevuta, oppure inviata per postame<strong>di</strong>ante raccomandata senza ricevuta <strong>di</strong> ritorno.

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