<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>Libro II - Titolo I: Del procedimento davanti al tribunaledef<strong>in</strong>isce il giudizio di appello, lo stesso deve considerarsi <strong>in</strong>utile <strong>in</strong> quantotale sentenza, per il suo carattere sostitutivo ed assorbente, rimuove la sentenzadi primo grado, prendendone il posto. Ove, tuttavia, la pronuncia siacomunque resa, la medesima non è ricorribile per Cassazione neppure anorma dell’art. 111 cost., trattandosi di provvedimento avente natura processuale,a contenuto non decisorio 15 .La parte può, altresì, chiedere con ricorso al giudice che la decisionesulla sospensione sia pronunciata anche prima dell’udienza di comparizioneai sensi del secondo comma del citato art. 351 c.p.c. 16 .Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto <strong>in</strong> calce al ricorso,ord<strong>in</strong>a la comparizione delle parti <strong>in</strong> camera di consiglio, rispettivamentedavanti al collegio o davanti a sé 17 .Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puòdisporre <strong>provvisoria</strong>mente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutivao dell’esecuzione della sentenza; <strong>in</strong> tal caso, all’udienza <strong>in</strong> camera di consiglioil collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto conord<strong>in</strong>anza non impugnabile.Qualora l’appello sia dichiarato <strong>in</strong>ammissibile, gli effetti dell’<strong>in</strong>ibitoriavengono meno 18 .2. «Quando sussistono gravi e fondati motivi, anche <strong>in</strong> relazione alla possibilitàdi <strong>in</strong>solvenza di una delle parti»L’<strong>in</strong>ibitoria ex art. <strong>283</strong> c.p.c. ricomprende, nella sua portata applicativa,sia l’ipotesi della fondatezza, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di verosimiglianza, dell’appello 19 ,sia quella del pregiudizio derivante dall’esecuzione o dalla sua sospensione.La riforma del 2005 ha, <strong>in</strong>oltre, precisato che i gravi motivi 20 debbano,15Sull’esclusione del ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. v. Cass., 13.3.2007, n. 5829,nonché il successivo § 3.16Davanti alla Corte d’Appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.17In proposito T. Tor<strong>in</strong>o 23.7.2001 precisa che l’appellato non possa partecipare a taleudienza anticipata senza essersi previamente costituito nel giudizio.18Cass., 22.7.2004, n. 13617, <strong>in</strong> Mass. Giur. it., 2004e<strong>in</strong>Arch. giur. circolaz., 2005, 634.19Inteso come probabile accoglimento di uno o di tutti i motivi di gravame.20Vanno considerati sussistenti i “gravi motivi” che consentono di sospendere l’efficaciaesecutiva della sentenza impugnata ad esempio qualora l’appello riveli, sia pure ad una delibazionesommaria, un alto grado di fondatezza, dovendosi, <strong>in</strong> tal caso, ritenere immanente ilpericulum <strong>in</strong> mora, consistente nell’<strong>in</strong>giusta anticipata esecuzione della decisione appellata:A. Bari, 7.7.2004. Tale istanza deve, <strong>in</strong>oltre, essere accolta quando il pregiudizio che subi-284UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 308 16/07/2012 10:30:36
Daniela D’Adamo<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>altresì, essere «fondati» 21 ; il che ha reso il contenuto precettivo della disposizionepiù perspicuo e maggiormente str<strong>in</strong>gente il controllo che deve effettuareil giudice di seconde cure, ai f<strong>in</strong>i della sospensione.Invero, detto controllo oggi sottende un giudizio prognostico della fondatezzadel gravame con la conseguenza che la norma f<strong>in</strong>isce con il preverebbel’istante, nel caso di rigetto dell’istanza ma accoglimento dell’appello, appaia grandementesuperiore rispetto a quello che subirebbe l’appellato, nel caso di accoglimento dell’istanzae rigetto dell’appello: A. Roma 9.4.2002. Siffatta istanza va, al contrario, rigettata,non ricorrendo i gravi motivi che giustificano l’accoglimento della sospensiva medesima, nell’ipotesi<strong>in</strong> cui, dalla valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali delle parti, emergail contenuto economicamente modesto del complesso delle pronunce <strong>in</strong>erenti tanto il dirittocontroverso, quanto le spese processuali, tenuto conto, altresì, delle complessive ragioniespresse nella decisione dal giudice di prime cure, seppur nei limiti della sommaria delibazioneex art. 351, c.p.c., fatto salvo un più compiuto esame nella successiva fase di merito: A.Bari, 30.11.2006. Al contrario, devono ritenersi sussistere gravi motivi ai f<strong>in</strong>i della sospensionedell’efficacia esecutiva della sentenza di condanna contro cui sia stato propostoappello, pur apparendo prima facie non suscettibile di esecuzione forzata, <strong>in</strong> relazione aglieffetti esecutivi <strong>in</strong>diretti e diretti, tenuto conto del valore e della complessità della controversia:A. Roma, 28.11.2002. La sospensione dell’esecutorietà della pronuncia ai sensi degli artt.<strong>283</strong> e 351 c.p.c. è consentita anche nel caso di manifesta erroneità della sentenza impugnata:A. Bologna, 15.5.2007. Si è ritenuto non costituire “grave motivo” per ottenere la sospensionedell’esecutività della sentenza che abbia stabilito il divieto di parcheggiare nel cortile comuneautovetture l’esigenza di cont<strong>in</strong>uare ad usare del cortile medesimo: A. Napoli, 1.7.1997. Èammissibile l’istanza di sospensione della <strong>provvisoria</strong> esecutività della sentenza di primogrado che, nel dichiarare la risoluzione di un contratto prelim<strong>in</strong>are di compravendita, abbiadisposto il rilascio del fondo oggetto del medesimo contratto: A. Bari, 19.6.2003. Può esseresospesa, altresì, la <strong>provvisoria</strong> esecutività di una sentenza di primo grado per la convalida disfratto se il conduttore trova difficoltà nel reperire un altro alloggio dato il costo elevato e lascarsità di offerte di alloggi <strong>in</strong> locazione: A. Bari, 31.1.2003. Anche il capo di sentenza di condannaal pagamento delle spese processuali deve considerarsi di condanna e, come tale,immediatamente esecutivo, per cui il giudice di appello può sospenderne la <strong>provvisoria</strong> esecutivitàai sensi dell’art. <strong>283</strong> c.p.c.: A. Trento, 5.11.2001.21Sulla sua portata <strong>in</strong>novativa si esprime con dubbio IMPAGNATIELLO, op. cit., il quale evidenziacome «l’<strong>in</strong>tento perseguito dai conditores era quello di restituire “dignità valutativa” alfumus boni iuris dell’appello, accanto al pericolo di pregiudizio derivante dall’esecuzione».Stando così le cose, prosegue l’Autore, la riforma dell’articolo de quo si appalesa superflua ed<strong>in</strong>adeguata, visto e considerato che «il conv<strong>in</strong>cimento che il profilo della verosimile fondatezzadel gravame rientrasse a pieno titolo tra le valutazioni rilevanti ai f<strong>in</strong>i della sospensionedella sentenza appellata era già <strong>in</strong> precedenza diffuso sia <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, sia <strong>in</strong> giurisprudenza» evisto e considerato, <strong>in</strong>oltre che tale aggiunta «non vale certo a spostare il baricentro dellavalutazione prescritta dall’art. <strong>283</strong> dal periculum <strong>in</strong> mora alla fondatezza delle doglianzeposte a fondamento dell’appello». In altre parole, appare all’evidenza come l’art. <strong>283</strong>, laddoveparla di “motivi”, faccia riferimento a quelli dell’<strong>in</strong>ibitoria, e non già a quelli dell’appello, conla conseguenza che, afferma IMPAGNATIELLO, «le ragioni che <strong>in</strong> precedenza venivano poste afondamento della tesi che negava rilevanza al fumus potrebbero, <strong>in</strong> ipotesi, essere <strong>in</strong>vocateanche al cospetto della nuova formulazione dell’art. <strong>283</strong> c.p.c.».285UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 309 16/07/2012 10:30:36