<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>Libro II - Titolo I: Del procedimento davanti al tribunaleEssa si pone <strong>in</strong> coerenza con il nuovo sistema, teso ad una maggioreconcentrazione ed economia processuale.Il potere di <strong>in</strong>ibitoria 8 è, pertanto, subord<strong>in</strong>ato, nel suo esercizio, allaprevia valutazione di opportunità che il giudice deve effettuare nella comparazionedei contrapposti <strong>in</strong>teressi delle parti <strong>in</strong> relazione allo svolgimentodel processo esecutivo, anche <strong>in</strong> considerazione delle difficoltà peril soccombente di recuperare quanto versato <strong>in</strong> esecuzione della sentenzache sia successivamente riformata <strong>in</strong> appello.L’istituto della sospensiva ha natura endoprocedimentale e latamentecautelare 9 .Il provvedimento di sospensione è basato su una cognizione sommaria8In punto di <strong>in</strong>ibitoria la letteratura è copiosa; bast<strong>in</strong>o <strong>in</strong> questa sede i richiami a DESTEFANO, voce Esecuzione <strong>provvisoria</strong>, <strong>in</strong>Enc. Dir., XV, 1966, 519; MANDRIOLI, Diritto processualecivile, II, Tor<strong>in</strong>o, 2011, 329 ss.; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile.Pr<strong>in</strong>cipi, 6 a ed., Milano, 2002, 254 ss.; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile,III, Tor<strong>in</strong>o, 2010, 326; PICARDI, Manuale del processo civile, 2 a ed., Milano, 2010, 404; ID.,Codice di procedura civile, IV, Milano, 2008, <strong>Art</strong>. <strong>283</strong>, 1414 ss.; PUNZI, Il processo civile.Sistema e problematiche, II, Tor<strong>in</strong>o, 2010, 231 ss.; CARPI, L’<strong>in</strong>ibitoria processuale, <strong>in</strong>Riv.trim. dir. e proc. civ., 1975, 93; ID., La <strong>provvisoria</strong> esecutorietà della sentenza, Milano,1979, 225; MONTESANO -ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, I, 2, Padova, 2001,1669, 1788 ss.; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 2000, II, 242; CONSOLO, <strong>Art</strong>. <strong>283</strong>, <strong>in</strong>Codice di procedura civile commentato, 4 a ed., Milano, 2010, 2799 ss.; LUISO, Diritto processualecivile, Milano, 2000, II, 379; LUGO, Manuale di diritto processuale civile, 17 a ed.,Milano, 2009, 229, 287.9Sul profilo della natura cautelare del provvedimento, la giurisprudenza di merito haaffermato che, ai f<strong>in</strong>i dell’ottenimento della sospensione dell’esecuzione della sentenza diprimo grado, <strong>in</strong> presenza di gravi motivi, è <strong>in</strong>ammissibile il ricorso al procedimento residualedi cui all’art. 700 c.p.c., quando gli stessi effetti sono, per l’appunto, ottenibili con la tutelaprevista dall’art. <strong>283</strong> c.p.c., esercitabile con l’impugnazione pr<strong>in</strong>cipale od <strong>in</strong>cidentale nel giudiziodi appello: cfr. T. Tor<strong>in</strong>o 24. 4.2004. Ancora sulla natura “latamente cautelare” del provvedimentosi v. A. Bari 11.9.2006; Cass., 25.2.2005, n. 4060; A. Catania 10.11.2003; A. Lecce18.5.1996. In dottr<strong>in</strong>a, per tutti, nel senso che l’<strong>in</strong>ibitoria abbia carattere almeno lato sensucautelare, CARPI, op. cit., 113; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Tor<strong>in</strong>o,2010, 232. Nel senso della natura “non tecnicamente cautelare” si v. RECCHIONI, L’impedimentodell’efficacia del titolo e del processo esecutivo nell’opposizione ex art. 615, 1° co.,c.p.c., <strong>in</strong>Riv. esecuzione forzata, 2008, 4 ss.; ID., Considerazioni a marg<strong>in</strong>e degli “Interventiurgenti <strong>in</strong> favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nelmese di aprile 2009” <strong>in</strong> tema di term<strong>in</strong>i processuali e processo civile, <strong>in</strong>www.judicium.it.Più di recente IMPAGNATIELLO, Commento all’art. <strong>283</strong>, <strong>in</strong>CIPRIANI -MONTELEONE (a cura di), Lariforma del processo civile, Padova, 2007, 181; BALENA -BOVE, Le riforme più recenti del processocivile, Bari, 2006, 114, i quali, proprio sulla base della predetta natura lato sensu cautelaredell’<strong>in</strong>ibitoria, affermano la reclamabilità del provvedimento <strong>in</strong> parola, pena, <strong>in</strong> difetto, ilcontrasto con gli artt. 3, 24 e 111 cost., laddove neppure il ricorso straord<strong>in</strong>ario alla SupremaCorte sia ritenuto ammissibile. Sul profilo della natura cautelare del provvedimento, si vedaanche <strong>in</strong>fra §2.282UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 306 16/07/2012 10:30:36
Daniela D’Adamo<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>ed è provvisorio, <strong>in</strong> quanto tale <strong>in</strong>idoneo a provocare un pregiudizio irreversibileai diritti soggettivi della parte 10 .C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE1. «Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazionepr<strong>in</strong>cipale o con quella <strong>in</strong>cidentale»L’<strong>in</strong>teresse delle parti di formulare un’istanza di <strong>in</strong>ibitoria della <strong>provvisoria</strong>esecuzione e/o esecutorietà della sentenza di primo grado concerne le pronunce<strong>provvisoria</strong>mente esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c., al cui commentosi rimanda per l’<strong>in</strong>dividuazione dell’alveo applicativo della disposizione medesima;tale <strong>in</strong>teresse è ancorato alla previa proposizione dell’appello 11 .In coerenza con il nuovo sistema, teso ad una maggiore concentrazioneed economia processuale, l’istanza va formulata con l’impugnazione pr<strong>in</strong>cipaleo con quella <strong>in</strong>cidentale, di cui rispettivamente agli articoli 342 e 343c.p.c. nel corpo dello stesso atto di gravame o nella comparsa di risposta,con conseguente <strong>in</strong>ammissibilità di una <strong>in</strong>ibitoria chiesta con atto successivoe diverso 12 .Essa è subord<strong>in</strong>ata all’istanza di parte e non può essere disposta d’ufficio.L’appellante ha, poi, l’onere di ribadire l’istanza già proposta con l’atto diappello, <strong>in</strong> occasione della prima udienza; e ciò a pena di <strong>in</strong>ammissibilità 13 .Formulata istanza di <strong>in</strong>ibitoria si seguono le regole procedimentali di cuiall’art. 351 c.p.c., al cui commento si rimanda.Qui basti rammentare che il giudice dell’appello 14 deve pronunciarsi sudi essa alla prima udienza o, al più tardi, prima della precisazione delle conclusioni;qualora il relativo provvedimento sia emesso con la sentenza che10Cass., 25.2.2005, n. 4060 cit.11La sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza può esseredomandata sia prima dell’<strong>in</strong>izio del processo esecutivo, sia quando lo stesso sia già stato<strong>in</strong>staurato: v. sul punto TARZIA, op. cit., 401; ID., Manuale del processo del lavoro, 5 a ed.,Milano, 2008, 295-296 e ID., Appello nel processo del lavoro e sospensione dell’esecutivitàdella sentenza, <strong>in</strong>Riv. dir. processuale, 1991, 299 ss. Nello stesso senso cfr. MANDRIOLI, op.cit., 329, 513; PUNZI, op. cit., 233.12Detta previa richiesta è <strong>in</strong>dispensabile, a pena di <strong>in</strong>ammissibilità: cfr. Cass. 2.7.2004, n.13671; A. Caltanissetta, 31.3.2005; A. Trieste 19.2.2003; A. Napoli, 12.6.2002; A. Milano,22.7.1994, <strong>in</strong> Giur. it., 1995, I, 2, 580. E, <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, cfr. MONTESANO -ARIETA, Trattato didiritto processuale civile, I, 2, 1788.13A. Venezia, 7.10.1999.14In veste di Corte d’Appello se impugnata è una sentenza del Tribunale, ovvero <strong>in</strong> vestedi Tribunale monocratico se impugnata è una sentenza del Giudice di pace.<strong>283</strong>UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 307 16/07/2012 10:30:36