13.07.2015 Views

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>Libro II - Titolo I: Del procedimento davanti al tribunaleIl codice di rito del 1942, all’art. <strong>283</strong>, conteneva il medesimo pr<strong>in</strong>cipionormativo.L’articolo <strong>in</strong> commento venne, poi, <strong>in</strong>tegralmente sostituito dall’art. 34,l. 26.11.1990, n. 353 2 ; legge di riforma, questa, che ha <strong>in</strong>novato profondamentel’art. 282 c.p.c., al cui commento si rimanda, stabilendo che la sentenzadi primo grado sia immediatamente esecutiva ed ha elim<strong>in</strong>ato il tradizionaleeffetto sospensivo dell’appello. Ciò che ci consente di comprendereappieno la portata precettiva della norma de qua.Nel sistema ora vigente, il giudice di secondo grado può soltantosospendere la <strong>provvisoria</strong> esecutività, ma non anche concederla o revocarla,essendo essa prevista espressamente dalla legge.La norma <strong>in</strong> commento è stata, altresì, modificata nel 2005, <strong>in</strong> forza del1° co., art. 2, l. 28.12.2005, n. 263.Il testo del presente articolo <strong>in</strong> vigore prima della sostituzione dispostadalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Il giudice d’appello suistanza di parte, proposta con l’impugnazione pr<strong>in</strong>cipale o con quella <strong>in</strong>cidentale,quando ricorrono gravi motivi, sospende <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte l’efficaciaesecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata.».Con riguardo alle ragioni che devono sussistere al f<strong>in</strong>e di richiedere lasospensione dell’esecuzione <strong>provvisoria</strong> <strong>in</strong> appello, il legislatore del 2005ha previsto che i motivi debbano essere non solo “gravi”, ma altresì “fondati”;requisiti, questi, che devono essere valutati anche <strong>in</strong> relazione alla possibilitàdi <strong>in</strong>solvenza di una delle parti. Solo ricorrendo siffatti presupposti,il giudice ha la facoltà di sospendere, <strong>in</strong> tutto o solo <strong>in</strong> parte, l’efficacia esecutivao l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.Il testo risultato da tale modifica normativa diverge da quello che fuall’epoca proposto <strong>in</strong> sede di lavori preparatori 3 , ove era previsto di consentirel’<strong>in</strong>ibitoria solo nell’ipotesi <strong>in</strong> cui dall’esecuzione della sentenzafosse derivato un danno “gravissimo” ovvero <strong>in</strong> presenza di “fondati motivi”(ciò che, <strong>in</strong>vero, è tuttora previsto dalla disposizione de qua, sebbene conla precisazione che tali motivi possono concernere anche la generica possibilitàdi <strong>in</strong>solvenza di una delle parti).2Tale norma, così come riformata, è entrata <strong>in</strong> vigore dall’1.1.1993 per effetto dell’art. 92stessa legge, come modificato dall’art. 2, l. 4.12.1992, n. 477.3L’art. 16 del disegno di legge 2229/C/XIV, poi confluito nel d.d.l. unificato 538-A/C/XIV,<strong>in</strong>tendeva modificare l’art. <strong>283</strong> c.p.c. <strong>in</strong> tema di potere d’<strong>in</strong>ibitoria del giudice d’appello, nelsenso di prevedere l’adozione della misura non solo più <strong>in</strong> presenza di gravi motivi, ma perdanno gravissimo o fondati motivi, unitamente alla possibilità di cauzione.280UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 304 16/07/2012 10:30:36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!