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Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

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Daniela D’Adamo<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>L’ord<strong>in</strong>anza è revocabile con la sentenza che def<strong>in</strong>isce il giudizio». - D. SOSPEN-SIONE DELL’EFFICACIA DELLA SENTENZA CONTENENTE UNA MISURA COERCITIVA, NONCHÉ CONTE-NENTE UNA PRONUNCIA DI INIBITORIA: CENNI. - E. CASI PARTICOLARI DI SOSPENSIONE DELLAPROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE: CENNI. - 5. Le controversie di lavoro. - 6. Ildecreto <strong>in</strong>giuntivo e la sentenza di rigetto dell’opposizione. - 7. La sospensionedell’esecuzione. - 8. Il lodo arbitrale. - 9. La class action di cui all’art. 140 bis deld.lg. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo). - 10. La revocatoria fallimentare. -11. Il processo tributario.A. PROFILI GENERALI. L’EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONEDELL’ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADOIl codice di procedura civile del 1865 prevedeva che la sentenza di primogrado non fosse dotata di efficacia esecutiva; tale qualità poteva essereanticipata solo <strong>in</strong> forza di una norma espressa o di un provvedimento delgiudice 1 .In siffatto contesto, il codice di rito non contemplava alcuna specificadisposizione <strong>in</strong> tema di <strong>in</strong>ibitoria; esso si limitava soltanto a discipl<strong>in</strong>are,all’art. 365, l’eventuale sospensione dell’esecuzione <strong>in</strong>iziata, prevedendoche essa potesse essere chiesta, al pari della concessione o della revocadella clausola di esecutorietà, con l’appello dal merito.Tale disposizione venne successivamente trasfusa nel progetto prelim<strong>in</strong>areSolmi del 1937 e, segnatamente, nell’art. 303, rubricato «domanda diesecutorietà o della sua revoca <strong>in</strong> sede di impugnazione», il quale precisavache l’autorizzazione o la revoca della <strong>provvisoria</strong> esecuzione ed eventualmentela sospensione dell’esecuzione <strong>in</strong>iziata potevano essere richieste conl’appello “pr<strong>in</strong>cipale o <strong>in</strong>cidentale”. Su tali istanze, il giudice avrebbe, poi,provveduto ai sensi del successivo art. 353 stesso codice.L’art. 320 del progetto def<strong>in</strong>itivo Solmi disponeva, <strong>in</strong> modo analogo, aquanto statuito nella precedente versione del progetto medesimo <strong>in</strong> puntodi richiesta di sospensione dell’esecuzione già <strong>in</strong>iziata, ed al contempoammetteva che la concessione della <strong>provvisoria</strong> esecuzione, qualora il giudiceavesse omesso di pronunciarsi sulla relativa istanza, potesse esseredomandata nelle forme della correzione delle sentenze, se non fosse statoproposto appello.1Sul punto si veda ampiamente sub art. 282. Basti <strong>in</strong> questa sede ricordare che nel testoanteriormente vigente, l’art. 282 c.p.c. prevedeva la facoltà per il giudice di concedere, omeno, la <strong>provvisoria</strong> esecutività della pronuncia al ricorrere di determ<strong>in</strong>ati presupposti e conle eventuali cautele ivi stabilite. Nel caso <strong>in</strong> cui il giudice avesse omesso di pronunciare sullarelativa istanza, la parte <strong>in</strong>teressata avrebbe potuto riproporla <strong>in</strong> sede di appello.279UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 303 16/07/2012 10:30:36

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