13.07.2015 Views

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Daniela D’Adamo<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>7. La sospensione dell’esecuzioneAllorquando l’esecuzione abbia <strong>in</strong>izio <strong>in</strong> forza di un titolo esecutivo giudizialeche, al momento di tale <strong>in</strong>izio abbia efficacia esecutiva e venga propostaopposizione all’esecuzione, la successiva sopravvenienza dellasospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti alquale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna <strong>in</strong>cidenza sull’oggetto delgiudizio di opposizione, che concerne l’accertamento negativo della sussistenzadel diritto di procedere all’esecuzione al momento <strong>in</strong> cui l’esecuzioneè <strong>in</strong>iziata. Ciò assume, <strong>in</strong>vece, rilievo come circostanza che puòessere fatta constare al giudice dell’esecuzione nell’ambito del processoesecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell’esecuzione 68 .Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, anche nell’ipotesi <strong>in</strong> cui la<strong>provvisoria</strong> esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo siastata sospesa ai sensi degli artt. <strong>283</strong> e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre lasospensione del processo di opposizione, a norma dell’art. 295 c.p.c., al cuicommento si r<strong>in</strong>via, <strong>in</strong> attesa della def<strong>in</strong>izione della controversia cui la sentenzasi riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamentioggetto dei due giudizi 69 .Qualora, poi, l’esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primogrado venga parzialmente sospesa dal giudice d’appello ex art. <strong>283</strong> c.p.c.,quando sia ancora pendente il term<strong>in</strong>e di efficacia del precetto, notificatounitamente al titolo esecutivo, l’esecuzione, relativamente alla parte di pretesaesecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può <strong>in</strong>iziareentro tale term<strong>in</strong>e, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo edel precetto con l’ord<strong>in</strong>anza di sospensione parziale. Con riguardo, <strong>in</strong>vece,SPACCAPELO, Brevi note sull’<strong>in</strong>ibitoria <strong>in</strong> appello della sentenza di rigetto dell’opposizione ad.i., la quale, a conclusione del proprio commento, ritiene che debba riconoscersi «l’ammissibilitàe la fondatezza dell’<strong>in</strong>ibitoria (...) allorquando sussistano i “gravi motivi” richiamatidall’art. <strong>283</strong> c.p.c.; ottenendosi così un equo contemperamento fra posizione creditoria edebitoria, senza porre la durata del processo ad esclusivo carico del (preteso) debitore».Contra A. Roma, 9.4.2002 e A. Bari, 30.9.2008, <strong>in</strong> Foro it., 2010, 4, I, 1331, con nota di CON-SOLO, In tema di <strong>in</strong>ibitoria <strong>in</strong> appello di sentenza che rigetta l’opposizione monitoria, cheha ritenuto ammissibile l’<strong>in</strong>ibitoria a norma dell’art. <strong>283</strong> c.p.c. nel giudizio d’appello avversola sentenza che aveva dichiarato est<strong>in</strong>ta l’opposizione a decreto <strong>in</strong>giuntivo, a nulla rilevando,a suo dire, che l’oggetto dell’<strong>in</strong>ibitoria fosse costituito dal decreto <strong>in</strong>giuntivo, e non già dallasentenza (nella specie, l’opposizione era stata proposta avverso alcuni decreti <strong>in</strong>giuntividichiarati <strong>provvisoria</strong>mente esecutivi a norma dell’art. 642 c.p.c.).68Cass., 3.9.2007, n. 18512.69Cass., 13.6.2008, n. 15909. In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass., 5.8.2005,n. 16601.299UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 323 16/07/2012 10:30:36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!