13.07.2015 Views

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Daniela D’Adamo<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>6. Il decreto <strong>in</strong>giuntivo e la sentenza di rigetto dell’opposizioneAl ricorrere di “gravi motivi”, l’art. 649 c.p.c. consente la sospensionedella <strong>provvisoria</strong> esecutività del decreto <strong>in</strong>giuntivo; tali motivi non possonorisolversi nella rilevata <strong>in</strong>sussistenza dei presupposti legali di cuiall’art. 642 c.p.c. per la concessione della clausola, ma devono riguardarecircostanze sopravvenute alla concessione della clausola stessa e prevalentementer<strong>in</strong>venibili nella tenuta patrimoniale dell’esecutato, m<strong>in</strong>acciatada dissesto <strong>in</strong> forza d’esecuzione concessa <strong>in</strong>audita altera parte e,comunque, afferenti a considerazioni di opportunità al prosieguo dellafase di realizzazione del credito.Ciò premesso, la sospensione dell’esecutorietà del decreto <strong>in</strong>giuntivo,che venga disposta dal giudice dell’opposizione, determ<strong>in</strong>a la sospensionedell’esecuzione forzata promossa <strong>in</strong> base a quel titolo esecutivo, realizzandoessa l’ipotesi, prevista dall’art. 623, seconda ipotesi, c.p.c. 62 .Ne deriva l’impossibilità di proseguire il processo di esecuzione.Esso non potrà essere riattivato s<strong>in</strong>o a quando, all’esito del giudiziod’opposizione a decreto <strong>in</strong>giuntivo, il titolo abbia riacquistato, con il rigettodell’opposizione, la propria efficacia esecutiva, a norma dell’art. 653 c.p.c.,con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimentoesecutivo precedentemente sospeso.Il medesimo pr<strong>in</strong>cipio si applica se il successivo giudizio di appello,durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza dirigetto dell’opposizione avverso il decreto <strong>in</strong>giuntivo, con conseguentenuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con ilrigetto dell’appello, poiché, anche <strong>in</strong> questo caso, ai f<strong>in</strong>i della riassunzionedel processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere illavoro soccombente aveva formulato istanza di <strong>in</strong>ibitoria, dal momento che tale qualifica, <strong>in</strong>quel momento, non era più esistente nella realtà aziendale. A tal f<strong>in</strong>e aveva allegato l’esistenzasia del fumus, che del periculum, entrambi richiesti dall’art. <strong>283</strong> c.p.c., giacché la sentenza,ove eseguita, avrebbe imposto allo stesso datore di lavoro la necessità di modificarecoattivamente la propria organizzazione di impresa; il medesimo correva, <strong>in</strong>oltre, il rischio diun’azione penale ex art. 388 c.p., dal momento che la re<strong>in</strong>tegra era avvenuta a condizionidiverse da quelle stabilite dal giudice, non essendo concretamente possibile detta re<strong>in</strong>tegranella qualifica preesistente. Sennonché, al di là del pr<strong>in</strong>cipio enunciato, <strong>in</strong> concreto la Cortedi Appello ha resp<strong>in</strong>to la richiesta <strong>in</strong>ibitoria, ritenendola “priva del suo oggetto”, <strong>in</strong> quanto lare<strong>in</strong>tegra non sarebbe suscettibile di esecuzione <strong>in</strong> forma specifica, ed <strong>in</strong> quanto, nel caso dispecie, la re<strong>in</strong>tegra giuridicamente era avvenuta, mediante reiscrizione del lavoratore nellibro matricola e la corresponsione di emolumenti stipendiali.62Cass., 1.8.2008, n. 20925; Cass., 3.9.2007, n. 18539; Cass., 16.1.2006, n. 709; Cass., 16.10.1992,n. 11342.297UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 321 16/07/2012 10:30:36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!