13.07.2015 Views

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Daniela D’Adamo<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>ragion per cui la somma depositata a tale titolo non può essere impiegataper scopi diversi 32 .L’imposizione della cauzione ex art. 624 c.p.c. possiede natura di “controcautela”, avente la specifica funzione di assicurare preventivamente il risarcimentodei danni che il creditore verrebbe a subire <strong>in</strong> conseguenza dell’attuazionedella cautela pr<strong>in</strong>cipale e, cioè, dalla sospensione dell’esecuzione,qualora detto ord<strong>in</strong>e sospensivo dovesse risultare, <strong>in</strong> esito al giudizio diopposizione all’esecuzione, <strong>in</strong>giustificato 33 .Tale ord<strong>in</strong>anza non pregiudica <strong>in</strong> alcun modo la decisione def<strong>in</strong>itiva sull’appello,fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali,dalla quale è dest<strong>in</strong>ata ad essere assorbita; come tale, essa non è idonea ad<strong>in</strong>cidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato 34 .Né è consentito al giudice dell’esecuzione, o a quello dell’opposizione,s<strong>in</strong>dacare la correttezza di quei provvedimenti, soggetti esclusivamente alcontrollo del collegio <strong>in</strong> sede di reclamo ovvero nella fase della decisionedef<strong>in</strong>itiva 35 .L’art. 351, 1° co. 1, c.p.c. stabilisce che l’ord<strong>in</strong>anza collegiale emessa sull’istanzadi sospensione formulata dall’appellante, pr<strong>in</strong>cipale od <strong>in</strong>cidentale,non è impugnabile, mentre, con riguardo al decreto emesso, <strong>in</strong> caso diurgenza, dal presidente del collegio anteriormente all’udienza di comparizione,lo stesso art. 351 c.p.c. ne prevede espressamente la conferma, la modificao la revoca da parte del collegio, all’udienza <strong>in</strong> camera di consiglio 36 .Detta ord<strong>in</strong>anza non è nemmeno ricorribile per cassazione ex art. 111cost., atteso il difetto del carattere della decisorietà, <strong>in</strong> quanto non preord<strong>in</strong>ataalla decisione <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e al diritto controverso 37 .32Quale il soddisfacimento del credito per le spese processuali liquidate nella sentenzadef<strong>in</strong>itiva dell’opposizione: cfr., <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i, Cass., 13.2.1988, n. 1550 <strong>in</strong> relazione ad una fattispeciedi sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624, 1° co., c.p.c.33Cfr., <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i, Cass., 13.2.1988, n. 1550. Si precisa che la Suprema Corte, nella successivapronuncia n. 6594/1991, ha affermato che, nel novero dei danni il cui ristoro viene pertale modo cautelato, sono da ricomprendere non solo i pregiudizi sofferti dal creditore oppostoquale diretta conseguenza della protrazione nel tempo (a posteriori rilevatasi <strong>in</strong>giusta) delprocedimento esecutivo, bensì anche gli esborsi sopportati per rimuovere la situazione disospensione di detto procedimento; vale a dire, <strong>in</strong> altre parole, le spese processuali anticipatedal creditore opposto, risultato vittorioso nel giudizio di opposizione all’esecuzione.34Cass., 21.2.2007, n. 4024, <strong>in</strong> Mass. Giur. it., 2007; Cass. 1.3.2005, n. 4299, <strong>in</strong> Mass.Giur. it., 2005.35Cass. 21.2.2007, n. 4024 cit.36Cass. 8.3.2005, n. 5011, <strong>in</strong> Foro it., 2006, 1, 1, 212.37In proposito, è stata dichiarata manifestamente <strong>in</strong>ammissibile la q.l.c. degli artt. <strong>283</strong> e351 c.p.c., nella parte <strong>in</strong> cui non consentono il ricorso per cassazione avverso l’ord<strong>in</strong>anza pro-289UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 313 16/07/2012 10:30:36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!