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Art. 283 – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in ... - Shop

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<strong>Art</strong>. <strong>283</strong>Libro II - Titolo I: Del procedimento davanti al tribunaledere, <strong>in</strong> capo al giudice dell’impugnazione, un onere di motivazione piùstr<strong>in</strong>gente nell’esercizio del proprio potere discrezionale 22 .Prima della modifica normativa del 2005, atteso il silenzio della normasul punto, era discusso se, ai f<strong>in</strong>i della delibazione del provvedimento dequo, il giudice dovesse valutare il fumus del gravame.Per la dottr<strong>in</strong>a dom<strong>in</strong>ante 23 tale requisito doveva concorrere con il periculum<strong>in</strong> mora.Circa la necessità che i presupposti del fumus e del periculum dovesseroricorrere congiuntamente o, al contrario, <strong>in</strong> via alternativa, la giurisprudenzaformatasi <strong>in</strong> epoca anteriore alla riforma non era univoca 24 .Oggi la lettera della novellata norma chiarisce la necessità della sussistenzadi entrambi i requisiti, con la conseguenza che, nella delibazionesommaria, dovrà valutarsi sia la fondatezza dell’impugnazione, sia la valutazionedel pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall’esecuzionedella sentenzaIn punto di valutazione del periculum <strong>in</strong> mora, dall’esame comparativodel disposto dell’art. <strong>283</strong> c.p.c. rispetto alle altre disposizioni processuali che22A questo proposito IMPAGNATIELLO, La nuova discipl<strong>in</strong>a dell’<strong>in</strong>ibitoria <strong>in</strong> appello,<strong>in</strong> www.judicium.it., esprime il timore che «alla luce del nuovo art. <strong>283</strong> c.p.c., accoglierel’istanza d’<strong>in</strong>ibitoria f<strong>in</strong>isca con l’essere per il giudice d’appello ben più impegnativoche rigettarla».23Tra gli altri, basti <strong>in</strong> questa sede ricordare TARZIA, Diritto processuale civile, Padova,2001, I, 2, 1788; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 2000, II, 242; MONTELEONE, Esecuzione<strong>provvisoria</strong>, <strong>in</strong>Digesto civ., Agg. I, Tor<strong>in</strong>o, 2000, 370; FERRI, In tema di esecutorietàdella sentenza e <strong>in</strong>ibitoria, <strong>in</strong>Riv. dir. processuale, 1993, 565; CONSOLO, <strong>in</strong>CONSOLO -LUISO -SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 274; COMOGLIO, L’esecuzione<strong>provvisoria</strong> della sentenza di primo grado, <strong>in</strong>TARUFFO, Le riforme della giustiziacivile, Tor<strong>in</strong>o, 2000, 432; LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2000, II, 379; BORGHESI,L’anticipazione dell’esecuzione forzata nella riforma del processo civile, <strong>in</strong>Riv. trim. dir.e proc. civ., 1991, 198.24A. Milano, 26.6.2003, <strong>in</strong> Foro it., 2004, I, 1251 ha concesso l’<strong>in</strong>ibitoria sulla base delsolo periculum, sospendendo l’esecutorietà <strong>provvisoria</strong> di una sentenza di primo grado cheaveva ord<strong>in</strong>ato il rilascio degli immobili occupati da un centro sociale, sul rilievo del pregiudizioche il medesimo centro avrebbe subito per il fatto di non poter cont<strong>in</strong>uare a svolgere leproprie attività, ritenute di valore sociale e utilità culturale rilevanti; A. Bari, 10.10.2000, <strong>in</strong>Corti Bari, Lecce e Potenza, 2001, I, 3, pronunciata <strong>in</strong> sede d’<strong>in</strong>ibitoria di un lodo arbitralerituale; analogamente A. Milano 5.5.2000, <strong>in</strong> Giur. dir. <strong>in</strong>d., 2000, 943, <strong>in</strong> riferimento all’esecutorietàdella sentenza che <strong>in</strong>ibisce la contraffazione di un marchio. Per la giurisprudenzasecondo cui la valutazione del periculum non può mai essere disgiunta da quella del fumus,<strong>in</strong>teso come verosimile fondatezza dell’appello cfr. A. Bari 23.4.2004, <strong>in</strong> Foro it., 2004, I, c.2238, che ha anche chiarito che ai f<strong>in</strong>i dell’<strong>in</strong>ibitoria assume rilievo il “pericolo da <strong>in</strong>fruttuosità”per impossibilità o difficoltà di recupero di quanto versato <strong>in</strong> forza della sentenza <strong>provvisoria</strong>menteesecutiva. Nel senso che i profili del periculum e del fumus debbano ricorrerecumulativamente vedi anche A. Bari 7.7.2004, <strong>in</strong> Foro it., 2005, I, 241.286UTET-cpc-volume3tomo2_stampa.pdf 310 16/07/2012 10:30:36

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