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Engels: L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato

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<strong>Engels</strong>: <strong>L'origine</strong> <strong>della</strong> <strong>famiglia</strong>, <strong>della</strong> <strong>proprietà</strong> <strong>privata</strong> e <strong>dello</strong> <strong>Stato</strong> – VIwww.resistenze.org - materiali resistenti in linea - iper-classici - 29-12-05a 110 anni dalla scomparsa di Friedrich <strong>Engels</strong>trascrizione e conversione in html a cura del CCDP<strong>Engels</strong>: <strong>L'origine</strong> <strong>della</strong> <strong>famiglia</strong>, <strong>della</strong> <strong>proprietà</strong> <strong>privata</strong> e <strong>dello</strong> <strong>Stato</strong> – [ Indice ]VI. Gens e <strong>Stato</strong> a RomaDalla leggenda <strong>della</strong> fondazione di Roma risulta che la prima colonia fu formata da un certo numero di gentes latine (cento, secondo laleggenda) riunite in una tribù, alle quali si unirono ben presto una tribù sabina, composta, probabilmente, anch'essa di cento gentes, e infineuna terza tribù formata da elementi diversi, di cento gentes anch'essa, a quanto pare. Tutto il racconto mostra a un primo sguardo che qui viera ormai ben poco di originario oltre alla gens, e questa stessa gens in qualche caso non era che una propaggine di una gens madre checontinuava ad esistere nella vecchia patria. Le tribù portavano ben visibile il marchio di una composizione artificiale, per quanto per lo piùfossero formate da elementi affini e secondo il mo<strong>dello</strong> dell'antica tribù, che era naturale e non artificiale. Con ciò non rimane escluso cheil nucleo di ciascuna delle tre tribù possa essere stato una antica tribù genuina. L'elemento intermedio, la fratria, era composta di diecigentes e si chiamava curia; vi erano dunque trenta curie.Che la gens romana fosse la stessa istituzione di quella greca è riconosciuto; se la gens greca è una forma più progredita di quella stessaunità sociale <strong>della</strong> quale i pellirosse americani ci forniscono la forma originaria, la stessa cosa vale senz'altro anche per quella romana. Quipossiamo perciò essere più brevi.La gens romana aveva, per lo meno nei più antichi tempi <strong>della</strong> città, la seguente costituzione:1. Reciproco diritto d'eredità da parte dei membri <strong>della</strong> stessa gens; il patrimonio rimaneva nella gens. Poiché nella gens romana, come inquella greca, dominava già il diritto patriarcale, i discendenti in linea femminile erano esclusi. Secondo la Legge delle dodici tavole, il piùantico diritto romano scritto che ci sia noto, ereditavano prima i figli in qualità di eredi naturali, in mancanza di questi gli agnati (parenti inlinea maschile) ed in loro mancanza i membri <strong>della</strong> stessa gens. In tutti i casi, il patrimonio rimaneva nella gens. Noi vediamo qui lagraduale intrusione di nuove determinazioni giuridiche nella consuetudine gentilizia, causate dall'accresciuta ricchezza e dalla monogamia:il diritto all'eredità, originariamente eguale per tutti i membri di una gens, viene dapprima e ben presto, come abbiamo detto sopra, limitatodalla prassi agli agnati, ai figli e ai loro discendenti in linea maschile. Nelle dodici tavole, come è chiaro, l'ordine appare capovolto.2. Possesso di un luogo di sepoltura comune. La gens patrizia Claudia, quando da Regillo emigrò a Roma, ricevette un pezzo di terra einoltre un luogo di sepoltura comune nella città (1). Ancora sotto Augusto, la testa di Varo caduto nella selva di Teutoburgo, fu portata aRoma e riposta nel gentilitius tumulus (2); la gens (Quinctilia) aveva dunque ancora un tumulo particolare.3. Comuni solennità religiose. Queste, i sacra gentilitia, sono note.4. Obbligo di non sposarsi nella gens. Quest'obbligo sembra che a Roma non sia mai diventato legge scritta; ma il costume rimase. Innessuna delle numerosissime coppie romane il cui nome ci è stato tramandato, vi è un unico ed eguale nome gentilizio per marito e moglie.Il diritto successorio conferma pure questa regola. La donna perde con le nozze i suoi diritti agnatizi, esce dalla sua gens, né lei né i suoifigli possono ereditare dal padre di lei o dai fratelli di costui, poiché altrimenti l'eredità andrebbe perduta per la gens paterna. Ciò ha sensosolo col presupposto che la donna non possa sposare un membro <strong>della</strong> sua stessa gens.5. Un possesso fondiario comune. Questo è sempre esistito nell'età delle origini, non appena la terra tribale cominciò a essere spartita. Frale tribù latine troviamo che il suolo in parte è in possesso <strong>della</strong> tribù, in parte <strong>della</strong> gens, in parte delle amministrazioni domestiche chedifficilmente in quel tempo erano famiglie singole. Romolo, probabilmente, avrà fatto le prime spartizioni individuali di terra,assegnandone circa un ettaro (due jugeri) per ciascuno. Tuttavia, anche più tardi, troviamo possesso fondiario nelle mani delle gentes, pernon parlare dell'agro pubblico, intorno a cui gira tutta la storia interna <strong>della</strong> repubblica.6. Dovere reciproco dei membri <strong>della</strong> gens di difendersi e soccorrersi. Soltanto frammenti di questo dovere rimangono nella storia scritta;lo <strong>Stato</strong> romano si presentò subito sin dal principio in condizioni di tale strapotenza, che il diritto alla difesa contro le ingiurie passò nellesue mani. Quando Appio Claudio (3) fu arrestato, tutta la sua gens prese il lutto, anche quelli che erano suoi nemici personali. Al tempo<strong>della</strong> seconda guerra punica le gentes si unirono per riscattare i membri di ciascuna di esse che erano stati fatti prigionieri di guerra; ma ilsenato lo proibì.7. Diritto di portare il nome gentilizio (4). Rimase fino all'età imperiale; si permetteva ai liberti di assumere il nome gentilizio dei loropadroni d'un tempo, senza però i diritti gentilizi.8. Diritto di adottare stranieri nella gens. Esso si estrinsecava mediante l'adozione in una <strong>famiglia</strong> (come tra gli Indiani). L'adozione portavacon sé come conseguenza l'ammissione nella gens.9. Il diritto di eleggere e deporre il capo non viene menzionato in nessun luogo, ma poiché nei primi tempi di Roma tutti gli uffici venivanooccupati per elezione o per nomina, dal re elettivo in giù, e poiché anche i sacerdoti delle curie venivano eletti da queste curie stesse,possiamo ammettere la stessa cosa per i capi (principes) delle gentes; per quanto potesse essere diventata ormai regola nella gens losceglierli da una e medesima <strong>famiglia</strong>.Queste erano le competenze di una gens romana. Ad eccezione del passaggio già compiuto al diritto patriarcale, esse sono il riflesso fedelehttp://www.resistenze.org/sito/ma/di/ce/mdce5n29f.htm (1 di 4)14/10/2010 13.24.06

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