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FASCICOLO INFORMATIVO AMITOUR PLUS ... - NAAR.COm

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI IN VIAGGIOIl presente Fascicolo Informativo contenente:a) Nota Informativa, comprensiva del glossariob) Condizioni di assicurazionedeve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto odove prevista, della proposta di assicurazione.Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa


<strong>AMITOUR</strong> <strong>PLUS</strong>NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNINota Informativa Amitour Plus Mod. 6003 (ed. 2012-02) – Ultimo aggiornamento 27/02/2012Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al RegolamentoIsvap n. 35 del 26 maggio 2010.La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenutonon è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione dellapolizza.Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redattiin lingua italiana, salva la facoltà del contraente di richiederne la redazione in altra lingua.A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE1) Informazioni generali• Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede LegaleIl contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 20864 Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni -Via Paracelso n. 14, tel: 039-6056804 mail: assicurazioni@filodiretto.it Eventuali modifiche saranno tempestivamentecomunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: www.filodiretto.it• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioniFilo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministrodell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.001152) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ImpresaEsercizio 2010 - Bilancio approvato il 29/04/2011Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 13.284.911 di cui capitale sociale € 11.800.000e riserve patrimoniali € 1.484.911Si precisa che l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 132%, intendendo per tale il rapporto tral’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativavigente.Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.filodiretto.itB) INFORMAZIONI SUL CONTRATTOIl contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente.Avvertenza: il contraente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede di Filodiretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale ilcontraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gli effetti del contratto, così come previstodalle norme vigenti. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata del contratto –Tacito Rinnovo” contenuto nell’Allegato n.1 alla scheda di polizza.3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioniIl contratto presenta una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrireuna protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano più frequentemente durante iviaggi quali le spese per cure mediche e le spese per il rientro/trasporto sanitario il tutto completato daprestazioni di Assistenza alla persona, all’abitazione e al veicolo che rendono ancora più globale l’offerta.Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizzasottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.1 di 5


Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizionidi sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamentodell’indennizzo. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Esclusioni e limiti specificiper la garanzia” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero all’articolo “Esclusioni e limiti validiper tutte le garanzie” per gli aspetti di dettaglio propri di ciascuna delle sezioni nelle quali è articolato ilcontratto.Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali,meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante nelleCondizioni di Assicurazione e dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità:Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguitodel sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato(es: Euro 50,00);Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito delsinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 25% deldanno);Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguitodel sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaropredeterminata (es: Euro 5.000,00)4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – NullitàAvvertenza: qualora il contraente/assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanzedel rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine allaprestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato“Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.5) Aggravamento e diminuzione del rischioIl contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento ediminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione “Determinazione del premio –Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono allamodificazione del rischio: cambio di tipologia di viaggio da ”turismo classico” a “viaggi in moto nel deserto”o cambio di destinazione sulla prevalenza della programmazione dichiarata “soggiorno e tour in Tunisia”piuttosto che “soggiorno e tour in Brasile”.6) PremioPer aderire al contratto il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinatoper periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per interoanche nel caso di frazionamento del premio in più rate.L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti neilimiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conformealle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso autorizzato dall’Impresa.7) RivalseAvvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa, ovvero lapossibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione dellostesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo delle Condizioni diAssicurazione rubricato “Rivalsa”8) Diritto di recessoAvvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo al Contraente,all’Impresa ovvero ad entrambi. Il Contraente dovrà avere cura di verificare nell’articolo di riferimento,rubricato “Recesso in caso di sinistro”, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.2 di 5


Nel testo che segue si intende per:GLOSSARIOAmbulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazionisanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente la Impresa indica al Contraente il numerodei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l’ammontare del relativo premio dovuto adintegrazione del premio minimo;Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggioorganizzato dal contraente e regolarmente comunicata alla Impresa;Assicurazione: il contratto di assicurazione;Assistenza l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguitodel verificarsi di un sinistro;Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili;Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materialefotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino cheli possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio;Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tuttii giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazionidi Assistenza;Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;Compagno di viaggio La persona assicurata che pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicuratorisulta iscritto al viaggio contemporaneamente all’assicurato;Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura;Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato;Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia;Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia;Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii enipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza;Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosamobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (conesclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicuratol'utilizzo in condizioni normali;Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza dinorme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochidanni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisicheoggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppureun’inabilità temporanea totale o parziale.Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorioall’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzodi sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad unintervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, dellacapacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto universitario, regolarmenteautorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenzaospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalitàdietologiche ed estetiche;Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio;Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologicheinsorte anteriormente alla stipulazione della polizza.4 di 5


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiCONDIZIONI DI ASSICURAZIONE <strong>AMITOUR</strong> <strong>PLUS</strong>Condizioni di Assicurazione Amitour Plus Mod. 6003 (ed. 2012-02) – Ultimo aggiornamento 27/02/2012SEZIONE 1 – SPESE MEDICHELa presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed èstato corrisposto il relativo premio.ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONENel limite dei massimali per Assicurato di € 15.000,00 per viaggi in Italia, di € 200.000,00 per viaggi inEuropa e Mondo e di € 1.000.000,00 per viaggi negli Usa e Canada verranno rimborsate le spese medicheaccertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e nonprocrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità dellagaranzia.La garanzia comprende le:- spese di ricovero in istituto di cura;- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purchépertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati);- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortuniodenunciati);- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; laCentrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto,l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte dellaCentrale Operativa.Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio sarannorimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.ART. 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTOPer ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della CentraleOperativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicuratonon fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonificobancario o Carta di credito.ART. 1.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHEOltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per curefisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le speserelative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi oapplicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzionivolontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/oimpotenza.SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONALa presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed èstato corrisposto il relativo premio.Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito.ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONELa Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizionedell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, laprestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi dimalattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.1 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICAQualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Impresametterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamentinecessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.ART. 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZAQualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramitela Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità dimedici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e aseguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medicorichiesto gratuitamente.In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, laImpresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un prontosoccorso.ART. 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTEROQuando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica)emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnaleràun medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.ART 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIEROSe l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto diriferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiaridell'Assicurato.ART. 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATOIl Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, checomportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/osoggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, neorganizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nelcentro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con iseguenti mezzi:- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ri tenutiidonei.Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento dipersonale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi ipossedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verràeffettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o ifamiliari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura pressola quale l'Assicurato è ricoverato.ART. 2.7 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIOIn caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, laCentrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1°classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualoral’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.ART. 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMAIn caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativaorganizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spesenecessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogodi inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese diricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.2 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONEIn caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e laImpresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese dipernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare.La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiaremaggiorenne.ART. 2.10 - ASSISTENZA AI MINORIQualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, laCentrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato odeventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiung ere iminori e ricondurli al domicilio. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in locoun altro familiare maggiorenne.ART. 2.11 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTEQualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezziinizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del bigliettoper il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe). La prestazione è operante qualora l'Assi curato siaimpossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.ART. 2.12 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNOLa Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essiassicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiornodovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e la Impresaterra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limitedi € 100,00 al giorno.ART. 2.13 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTEROLa Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano iltrasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro adestinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, nonpotendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne diequivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.ART. 2.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTEROLa Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di proceduragiudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propricorrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a €1.000,00.ART. 2.15 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovatagravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaroall'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da unsoggetto terzo con una immediata copertura del prestito.ART. 2.16 - RIENTRO ANTICIPATOLa Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientroanticipato (aereo classe turistica o treno 1° class e) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito diavvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno deiseguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipotifino al 3° grado di parentela, cognati.La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studioprofessionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza.Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Impresa metteràa disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare ilveicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio insuo possesso.3 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 2.17 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHELa Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine dicontattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.ART. 2.18 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTIQualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, laCentrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi.ART. 2.19 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPEROIn caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di €1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.ART. 2.20 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTEROLa Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autoritàlocale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamenteun'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizionel'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzionepenale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente allaImpresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida perfatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicuratoa manifestazioni politiche.ART. 2.21 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONAOltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, la Impresa non risponde delle spesesostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è tenuta a fornire indennizzi oprestazioni alternative a titolo di compensazione.L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altreCompagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla CentraleOperativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presentecontratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato agestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire allaCentrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da normesanitarie internazionali.ART. 2.22 - RESPONSABILITÀLa Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzionedelle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari ea seguito di:- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;- cause di forza maggiore.ART. 2.23 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIOL'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazionigodute.IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL’ESTERO “TRAVEL CARE”ART.2.24 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIOL’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere unteleconsulto medico-specialistico on line direttamente da medici appartenenti a primarie strutture sanitarieitaliane e internazionali.La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematicaattraverso il sistema di telemedicina Net for Care.Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce inrete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo convenzionati con la Centrale Operativadell'Impresa permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.4 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 2.25 - COME ACCEDERE ALLA TELECONSULENZASe l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Operativa diTelemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno èdisponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base delle esigenze del paziente verràpoi organizzata la teleconsulenza medica di secondo livello con uno dei medici specialisti della rete Filodiretto, alla presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare.ART. 2.26 - LIMITAZIONI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIOL’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno di validità dellapolizza.ART. 2.27 - COSTO DELLA PRESTAZIONEL'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenzamedico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami dilaboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulterioriaccertamenti richiesti dallo specialista contattato.SEZIONE 3 – ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARILa presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza.Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuitoPer i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) cherimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato ehanno validità fino al rientro dello stesso.ART. 3.1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICIL’Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardiamedica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.ART. 3.2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZAL’Impresa, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabatoe nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici,pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e aseguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medicorichiesto gratuitamente.In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario,l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un prontosoccorso. L’Impresa informerà tempestivamente l’Assicurato circa le condizioni di salute del familiareaggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dell’Assicurato dal viaggio.ART. 3.3 – RIMBORSO SPESE MEDICHEPrevio contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verrannorimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.ART. 3.4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZAL’Impresa, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente necessiti di un trasporto in autoambulanza,organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese ditrasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).ART. 3.5 – ASSISTENZA INFERMIERISTICAQualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermierigenerici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personaletenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.5 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 3.6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIOLa Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinalenecessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Restaa carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco.ART. 3.7 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTOLa Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata.Qualora il paziente necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e'sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esameo visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona,utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessita' del paziente edin virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto del paziente stesso.ART. 3.8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATALa Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitariein genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o dilaboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.SEZIONE 4 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONELa presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza.Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuitoART. 4.1 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZASe l'Assicurato necessita dell'intervento di un idraulico a seguito di otturazione/rottura delle tubature fisseo mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario e conseguente allagamento/infiltrazione e/o mancanzad'acqua in tutta l'abitazione o presso l'abitazione contigua, la Centrale Operativa provvede ad inviare unidraulico 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Sono a carico dell’Impresa il diritto d'uscita, il costo ditrasferimento dell'artigiano e la manodopera sino alla risoluzione dell'intervento d'emergenza con un limitemassimo di 3 ore. Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo del materiale impiegato per lariparazione ed eventuali eccedenze di manodopera che non rientrano nella gestione dell'emergenza.In tali casi l'Assicurato regolerà direttamente con l'artigiano l'importo eccedente.ART. 4.2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZASe l'Assicurato necessita dell'intervento di un elettricista per mancanza di corrente elettrica a seguito diguasto o corto circuito e conseguente mancanza di luce in tutta l'abitazione la Centrale Operativaprovvede ad inviare un elettricista 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Sono a carico della Impresa il dirittod'uscita, il costo di trasferimento dell'artigiano e la manodopera sino alla risoluzione dell'interventod'emergenza con un limite massimo di 3 ore.Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo del materiale impiegato per la riparazione ed eventualieccedenze di manodopera che non rientrano nella gestione dell'emergenza.In tali casi l'Assicurato regolerà direttamente con l'artigiano l'importo eccedente.ART. 4.3. INVIO DI UN FABBRO/SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZASe l'Assicurato necessita dell'intervento di un fabbro/serrandista a seguito di:- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura che impediscano l'accesso all'abitazione;- furto o tentato furto che compromettano la funzionalità della porta di ingresso dell'abitazione e nongarantiscano la sicurezza della stessa;la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro, 24 ore su 24. Sono a carico della Impresa il dirittod'uscita, il costo di trasferimento dell'artigiano e la manodopera sino alla risoluzione dell'interventod'emergenza con un limite massimo di 3 ore.Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo del materiale impiegato per la riparazione ed eventualieccedenze di manodopera che non rientrano nella gestione dell'emergenza.ART. 4.4. SPESE DI ALBERGOQualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 4.1., 4.2. , 4.3. oppure a seguito di furto, tentatofurto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio l'abitazione risulti inagibile, l’Impresa terrà a proprio carico,il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei relativi familiari a carico finoad un massimo di Lit. 1.000.000 per evento.6 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 4.5. RIENTRO AL DOMICILIOQualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 4.1., 4.2., 4.3. oppure a seguito di furto, tentatofurto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio si renda necessario l'immediato rientro alla residenzadell'Assicurato in viaggio o di un suo familiare a carico, l’Impresa provvede ad organizzare le modalità dirientro tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Lit. 1.000.000 per evento.ART. 4.6. VIGILANZA APPARTAMENTO E CUSTODIA DEI BENIQualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 4.1., 4.2., 4.3. oppure a seguito di furto, tentatofurto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio si renda necessario predisporre la salvaguardia dei beni divalore indicati dall'Assicurato, l’Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dell'abitazione dell'Assicuratotramite Guardia Giurata o provvede alla custodia dei beni indicati dall'Assicurato.Le spese di vigilanza e di custodia sono a carico dell’Impresa rispettivamente sino ad un massimo di 24 oredi piantonamento e sino al definitivo ripristino della sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.SEZIONE 5 – ASSISTENZA AL VEICOLOLa presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed èstato corrisposto il relativo premio.Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuitoLe seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dallapropria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nellalocalità prenotata e viceversa.ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONEL’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nelsuccessivo articolo 5.2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte lespese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque semprea carico dell'Assicurato.ART. 5.2 - SOCCORSO STRADALE E TRAINOSe l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24e l’Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare l'autoal piu' vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina piu' vicina o eventualmente pereffettuare sul posto piccoli interventi che permettano all'auto di riprendere la marcia autonomamente. I costidei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altraspesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuoridella rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).Se l'auto rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorsoautorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione èobbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al ricevimentodella ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.ART. 5.3 - INVIO PEZZI DI RICAMBIOLa Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione delveicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In casodi spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. Inogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.ART. 5.4 - RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLOLa Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla residenza dell'Assicurato, del veicolo a seguito diguasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino più di 5 giorni lavorativi per le necessarieriparazioni, il tutto nel limite di costo per l’Impresa pari al valore del veicolo dopo il sinistro. Saranno acarico dell’Impresa le spese di custodia del veicolo dal momento del sinistro e fino al ritorno, con ilmassimo di € 50,00. Nel caso le spese preventivate per le riparazioni siano antieconomiche o comunquesuperiori al valore del veicolo dopo il sinistro, la garanzia non sarà operante e l’Impresa si limiterà a tenerea suo carico le spese di abbandono legale.7 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiART. 5.5 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIOQualora il veicolo risultasse indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodosuperiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, la Centrale Operativa metterà a disposizionedell'Assicurato e degli altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) o inalternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni diautonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la localitàdi destinazione. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventualifranchigie.ART. 5.6 - RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERIQualora l'Assicurato non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente articolo 5.5 la CentraleOperativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri, un titolo di trasporto per il ritornoalla residenza (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio digruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per unmassimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la residenza. Sono escluse le spese per ilcarburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.ART. 5.7 - PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLOQualora l'Assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo oggetto di guasto oincidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli articoli 5.4, 5.5, 5.6, la Centrale Operativa metterà adisposizione, a riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di sola andata per consentire all'Assicuratostesso di recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero.ART. 5.8 - SPESE DI ALBERGOSe l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giornosuccessivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio aduna sosta forzata, l’Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti dell'auto perun pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese diverse da quellesopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.ART. 5.9 - AUTISTALa Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per sostituire l'Assicurato malato o infortunato esempre che non vi sia a bordo nessun altro eventuale passeggero munito di patente di guida. L'autista è adisposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve tempo possibile il veicolodell'Assicurato alla prima destinazione originaria del viaggio ovvero alla residenza dell'Assicurato.ART. 5.10 - ANTICIPO CAUZIONE PENALEIn caso di incidente stradale del veicolo assistito, la Centrale Operativa potrà anticipare l'importo dellacauzione per libertà provvisoria del conducente fino a concorrenza di € 5.000,00 contro garanzie bancarieritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L'importo anticipato, nel caso il conducente venga trattenutodall'Autorità Giudiziaria in seguito a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essererimborsato alla Centrale Operativa entro 2 mesi dall'anticipo.ART. 5.11 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA AL VEICOLOOltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia:- i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;- i veicoli di peso superiore a 35 quintali;- i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;- i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico.8 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiNORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIEART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIETutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo ovandalismo, scioperi;- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeniverificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali oprovocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è inpresenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;- dolo del Contraente o dell'Assicurato;- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopodi sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche opreesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invececomprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizituristici o del viaggio;- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a,patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (freeclimbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob,canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing,hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere,pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore,atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamentea carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competentiautorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;- atti di temerarietà;- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive,compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presenteesclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relativeprove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida dellefederazioni;- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali ointernazionali;- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.Non è consentita la stipulazione di più polizze Amitour Plus a garanzia del medesimo rischio al fine di:- elevare i massimali delle specifiche garanzie;- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;L’adesione alla presente polizza deve avvenire al momento della prenotazione del viaggio e deve essereacquistata per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o,comunque, di durata minore alle altre.ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVEQualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi oprestazioni alternative a titolo di compensazione.ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIELe garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turisticiacquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalitàpreviste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parzialedel diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.9 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi AssicurativiArt. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALEL'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicuratoha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman onave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggioorganizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogodi residenza.L’assicurazione non ha comunque validità nei paesi indicati nel sito:http://www.filodiretto.it/site/privati/viaggi/amieasy_home.asp alla sezione “Paesi Esclusi”.ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRIIl pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale dellerelative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituiscei precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere ilrimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previadimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsiverranno sempre eseguiti in Euro.L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa delladocumentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.ART. 7 - CONTROVERSIELa quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, inmancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno unTerzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta delterzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dellaImpresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Ledecisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti,le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione deipatti contrattualiART. 8 – LEGGE - GIURISDIZIONELe Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengonoaltresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTROL’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere, peragevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singolagaranzia/prestazione.La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale oparziale del diritto al rimborsoART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTEIl Contraente si impegna:- a proporre la presente polizza a tutti i clienti che acquistano un viaggio di propria organizzazione;- a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione del contratto leCondizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario;- a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza.COSA FARE IN CASO DI SINISTROAssistenza:In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:800 27974510 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppiAssicuratividall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero 0039/039/65546646comunicando subito le seguenti informazioni:• Nome e Cognome• Numero di polizza• Motivo della chiamata• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.Altre garanzie:I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:- via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.- via telefono al numero 039/65546644La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:Filo diretto Assicurazioni S.p.A.Ufficio SinistriVia Paracelso, 14 – Centro Colleoni20864 AGRATE BRIANZA (MB)In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamenteil danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro ladocumentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, laprognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortuniosubito;IN CASO DI SPESE MEDICHE- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, laprognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortuniosubito;- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaciacquistati.NOTA IMPORTANTE• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ognispesa sostenuta a seguito del sinistro.L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una correttavalutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi alcaso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse interveniresuccessivamente alla stipula del contratto.Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scrittapervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).Importante!In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del contocorrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca,indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).11 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppiAssicurativiPer eventuali reclami scrivere aFilo diretto Assicurazioni S.p.A.Ufficio ReclamiCentro Direzionale ColleoniVia Paracelso, 1420864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.itin caso di mancato riscontro scrivere a:ISVAP – Servizio Tutela degli UtentiVia del Quirinale, 2100187 ROMA (RM)12 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppiAssicurativiINFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche ointegrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguitodenominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresaintende precisare che:− il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dellariservatezza e dei diritti del Cliente;− il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapportocontrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 delCodice Privacy.1) Finalità’ del trattamentoI dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi,anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sonotrattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapportiprecontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attivitàstrettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi divigilanza e controllo;c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa oda Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.2) Modalità del trattamentoIl trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo distrumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela dellasicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limitie per le modalità dalla stessa specificate.Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a taleorganizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità diincaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento dellastessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quantoprecisato al punto 4).I dati non sono soggetti a diffusione.I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.3) Conferimento dei datia) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) ènecessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazionicontrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di taliprestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comportal’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazionicontrattualmente previste.c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delleofferte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.13 di 14


Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio UnicoSede legale in Agrate Brianza 20864Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.itCapitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT02230970960Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppiAssicurativi4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicatiI dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamentiaventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggettiesterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione delrapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personaledi fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti,subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contrattidi assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, laliquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali,organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società difactoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e dimezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto esmistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresaspecializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa econtabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa.Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazioneè per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi divigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievopubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio,Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione diVigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati neiconfronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario CentraleInfortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto(Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni dilegge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momentoquali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possonovenirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì dirittodi farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamentoper motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in ViaParacelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB).6) Titolare del trattamentoTitolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 AgrateBrianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto cheeffettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.14 di 14

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