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455 \\ Diritti di cittadinanza delle persone anziane non autosufficienti ...

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secondariamente, dalle in<strong>di</strong>cazioni che il nuovo governo intende imprimere allariforma <strong>di</strong> questo comparto della spesa sociale.Il nuovo testo costituzionale segna un momento <strong>di</strong> rottura rispetto alprecedente quadro istituzionale almeno su due aspetti rilevanti: a) sul piano deisoggetti responsabili <strong>delle</strong> politiche, si ha l’attribuzione <strong>di</strong> un ruolo più forte alleRegioni e agli Enti locali; b) sotto il profilo del finanziamento, può essere messo in<strong>di</strong>scussione il modello <strong>di</strong> finanziamento dell’assistenza prefigurato dalla L. 328/00(struttura <strong>di</strong> finanziamento me<strong>di</strong>ante fondo speciale nell’ambito <strong>di</strong> un articolatoprocesso programmatorio).Dal nuovo testo dell’art.117 della Costituzione si evince infatti che la materiadella spesa socio-assistenziale è oggetto <strong>di</strong> potere legislativo esclusivo <strong>delle</strong> Regioni.Le implicazioni <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione sono che le Regioni hanno la possibilità <strong>di</strong>attivarsi in campo legislativo secondo percorsi del tutto autonomi. In questocontesto quali sono i limiti posti dal nuovo or<strong>di</strong>namento? E quali sono leimplicazioni sotto il profilo della compatibilità del nuovo quadro costituzionale conla legislazione vigente? Il vincolo fondamentale che può essere posto dallo Statotrova sostanza nel comma 2 lettera m) dello stesso articolo 117, dato che ad essospetta la “determinazione dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni concernenti i <strong>di</strong>ritticivili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, <strong>di</strong> cuisenza dubbio fa parte la spesa socio-assistenziale e al suo interno quella relativa aiservizi per soggetti <strong>non</strong> <strong>autosufficienti</strong>. Il problema è quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> dare una definizionedei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni concernenti i <strong>di</strong>ritti sociali che devono esseregarantiti su tutto il territorio nazionale.La soluzione dei dubbi legati alla interrelazione tra il livello normativoor<strong>di</strong>nario in vigore e il Titolo V è, come noto, <strong>non</strong> definita, controversa eprobabilmente in corso <strong>di</strong> ulteriore evoluzione, e pertanto aperta agli esiti più<strong>di</strong>sparati 2 . L’avvio <strong>di</strong> una riflessione sulle caratteristiche dei LIVEAS e quin<strong>di</strong> deiLESNA deve muoversi su un terreno mobile, cercando <strong>di</strong> seguire percorsi chesiano per quanto possibili compatibili con tutti gli esiti istituzionali preve<strong>di</strong>bili.Modelli <strong>di</strong> finanziamento. La <strong>di</strong>scussione sulle caratteristiche dei LESNA, e suiruoli che i <strong>di</strong>versi attori istituzionali hanno nella loro definizione, è poi strettamenteincrociata con i modelli <strong>di</strong> finanziamento e le responsabilità finanziarie dei <strong>di</strong>versi2Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge sulla devolution sembrerebbe accentuare, anche se solo come in<strong>di</strong>cazionepolitica, il ruolo <strong>delle</strong> Regioni e attenuare quello dello Stato. Il più recente <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge LaLoggia-Bossi del 12 aprile 2003 presenta invece alcuni elementi che segnerebbero una correzionein senso centralistico.7

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