cui <strong>di</strong>spongono le Regioni e gli Enti locali. In questo caso per ciascuna area <strong>di</strong>intervento si tratterebbe <strong>di</strong> definire il livello <strong>di</strong> prestazioni, sotto forma <strong>di</strong> servizi o<strong>di</strong> trasferimenti monetari, che consentano il sod<strong>di</strong>sfacimento dei bisogni <strong>di</strong> tutelasociale essenziale definiti dal governo centrale.Questo modello richiede un impegno rilevante per la sua gestione:presuppone infatti la piena conoscenza dei bisogni, in<strong>di</strong>spensabile sia perprogrammare gli interventi correttivi necessari, sia per monitorare, valutare e gestirele politiche sociali. Le risorse in questo caso dovrebbero garantire il pienofunzionamento della rete su scala nazionale.La caratteristica principale <strong>di</strong> questo approccio è <strong>di</strong> garantire il <strong>di</strong>ritto delcitta<strong>di</strong>no anche a fronte <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> dell’ente pubblico nel superare le carenze <strong>di</strong>offerta. Vi è però il rischio che la possibilità riconosciuta al citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> esigere eottenere il livello essenziale sotto forma <strong>di</strong> trasferimento monetario, puraumentando considerevolmente le garanzie <strong>di</strong> esigibilità del livello essenziale, vedapenalizzata l’appropriatezza dell’intervento sociale. Questo rischio potrebbe esseresuperato, qualora il trasferimento assumesse la natura <strong>di</strong> un buono da spenderepresso strutture, o nel rapporto con <strong>persone</strong>, accre<strong>di</strong>tate dall’ente pubblico.Su questo punto si tornerà più oltre. Si può qui ricordare che l’applicazione<strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> definizione dei LESNA <strong>di</strong> questo tipo è sostanzialmente analogo aquello adottato in Germania con la Pflegeversicherung, a cui si è ispirata la propostadella Commissione Onofri nel 1997 e l’esperienza, ormai in via <strong>di</strong> attuazione, dellaProvince <strong>di</strong> Trento e Bolzano 12 .Senza entrare nei dettagli, l’aspetto caratteristico <strong>di</strong> tale modello èl’attribuzione ad un citta<strong>di</strong>no che faccia domanda <strong>di</strong> SNA <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti 13 ainformazioni, <strong>di</strong>agnosi, definizione <strong>di</strong> percorsi, servizi, ecc. a cui corrispondono definitivalori monetari, a seconda del grado <strong>di</strong> bisogno accertato.Limite <strong>di</strong> questo modello è che la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto esigibile, <strong>non</strong>specificato in termini assoluti, e cioè <strong>non</strong> specificato come <strong>di</strong>ritto soggettivo ad uncerto insieme <strong>di</strong> prestazioni che devono essere fornite in<strong>di</strong>pendentemente daivincoli finanziari macroeconomici e dalle eventuali carenze organizzative <strong>di</strong> offerta12 Esiste una letteratura molto ampia sul modello tedesco e sulle sue applicazioni alle provinceautonome del nord Italia. Si vedano Beltrametti, 1998; Isvap, 1998; Evers, 1998; Beltrametti,Bosi, 1999; Mastrobuono, 2002. Le proposte della Commissione Onofri, oltre che nel Rapportogenerale, sono riprese nel documento <strong>di</strong> base a cura <strong>di</strong> Bimbi et al, 1997. Sulle applicazioni italianedel modello tedesco cfr. Beltrametti, 2002.13 La definizione della natura giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>ritti rappresenta un delicato aspetto della<strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> questi istituti, che <strong>non</strong> è possibile affrontare in questa sede. Riflessioni giuri<strong>di</strong>che utiliper introdursi a questo aspetto sono contenute in Cafaggi, 2002.41
dell’ente pubblico, può essere frustrata nel caso <strong>di</strong> inadempienza da parte degli entiresponsabili dell’offerta dei servizi. Anche la soluzione <strong>di</strong> prevedere, accantoall’offerta <strong>di</strong> servizi (<strong>di</strong> un dato valore), eventualmente in via subor<strong>di</strong>nata, lapossibilità <strong>di</strong> un trasferimento monetario sotto forma <strong>di</strong> voucher, vincolatoall’acquisto <strong>di</strong> predeterminati servizi, può risultare <strong>non</strong> efficace in tutte le situazioniin cui ci si scontri con un vincolo <strong>di</strong> offerta <strong>di</strong> servizi sia pubblici che privati.Questo può avvenire <strong>non</strong> solo con riferimento ai servizi più complessi, ma anchecon riferimento ai servizi più semplici, ad esempio in tutti i casi in cui l’obbligo <strong>di</strong>accre<strong>di</strong>tamento <strong>non</strong> costituisca un incentivo sufficiente all’emersione del lavoronero (problema che può porsi in particolare in presenza <strong>di</strong> lavoratori immigratiirregolari).Il ricorso ad un trasferimento monetario incon<strong>di</strong>zionato, previsto alloracome soluzione <strong>di</strong> ultima istanza e penalizzato dall’essere definito in ammontaresignificativamente più basso rispetto a quello previsto per il voucher, potrebbetradursi invece in una soluzione molto parziale al problema, <strong>non</strong> solo, come si èricordato più sopra, con riferimento alla qualità <strong>delle</strong> prestazioni ottenibili dalsoggetto in stato <strong>di</strong> bisogno, ma anche in termini <strong>di</strong> frustrazione della libertà <strong>di</strong>scelta che deve esser riconosciuta all’utente fra cura formale e informale.In conclusione, quin<strong>di</strong>, nel passaggio dal primo al secondo modello simanifesta con chiarezza la relazione <strong>di</strong>retta tra tutela del citta<strong>di</strong>no e capacitàorganizzativa degli enti decentrati nell’offerta dei servizi.Le in<strong>di</strong>cazioni contenute nel nuovo testo della Costituzione <strong>non</strong> sonosufficienti per avere in<strong>di</strong>cazioni sulla scelta tra i tre modelli alternativi sin quiillustrati. Si può tuttavia osservare che quanto più ampia sarà la tendenza a fornireinterpretazioni forti dell’autonomia legislativa regionale, tanto più si porrannoproblemi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> obiettivi <strong>di</strong> equità connessi all’uniformità <strong>delle</strong>prestazioni, che dovrebbero indurre, ove possibile, alla scelta <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong>definizione dei LIVEAS che siano in grado <strong>di</strong> combinare interventi appropriati conuna forte tutela dei <strong>di</strong>ritti della persona.Sotto il profilo <strong>delle</strong> modalità con cui può essere organizzata l’offerta delservizio e dei connotati dei SNA descritti nel capitolo secondo, va sottolineato cheentrambi i modelli descritti (LESNA come in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> offerta e LESNA come<strong>di</strong>ritti esigibili) sono compatibili sia con forme <strong>di</strong> offerta pubblica, sia con modelli<strong>di</strong> regolamentazione pubblica <strong>di</strong> un’offerta privata (all’interno <strong>di</strong> questo schemapuò configurarsi la emissione <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> acquisto vincolati a predeterminati servizisociali), sia, al limite, con il trasferimento monetario a favore del soggetto ritenuto42
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