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RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. - Ratio

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<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIOvarieRESPONSABILITÀ<strong>DEGLI</strong> <strong>AMMINISTRATORI</strong> <strong>DI</strong> S.P.A.SOMMARIO••SCHEMA <strong>DI</strong> SINTESIPARTICOLARITÀ SULLA RESPONSA-BILITÀ <strong>DEGLI</strong> <strong>AMMINISTRATORI</strong>NELLE S.P.A.• SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO-<strong>DI</strong>FICHEArtt. 2392-2396 Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D. Lgs. 6.02.2004, n. 37 - L. 3.10.2001, n. 366Gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanzadei loro doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivoo di uno o più amministratori; in ogni caso, sono solidalmente responsabili se, essendoa conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirneil compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. L’azione diresponsabilità è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, ed è esercitabileentro 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. La società può rinunziareall’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia ela transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea e purchènon vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quintodel capitale sociale. Entrambe le percentuali rimangono invariate anche nel calcolo delpossesso minimo di azioni o quote necessarie per l’esercizio dell’azione di responsabilitàda parte dei soci. Gli amministratori rispondono anche verso i creditori socialiper l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimoniosociale. Non è mai pregiudicato il diritto al risarcimento del danno spettante alsingolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi odolosi degli amministratori.SCHEMA <strong>DI</strong> SINTESIðGli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallostatuto con la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalle specifichecompetenze.RESPONSABILITÀðVersola societàð• Sono solidalmente responsabili:.. dei danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri, a meno che si tratti diattribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuitead uno o più amministratori;.. se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quantopotevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenzedannose.ðVersoi creditoriðGli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degliobblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.ðDa partedella societàð• È promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea.• È esercitabile entro 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.AZIONE<strong>DI</strong>RESPONSABILITÀððDa partedei sociDa partedei creditoriðð• È esercitabile dai soci che rappresentino almeno1\5 del capitale sociale o ladiversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore a 1\3 o, nellesocietà che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 1\20 del capitalesociale, o la minore misura prevista nello statuto.• Viene nominato, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanticomuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risultainsufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.ðRisarcimentodannið• Non è mai pregiudicato il diritto al risarcimento del danno spettante al singolosocio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosidegli amministratori.• L’azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell’atto che hapregiudicato il socio o il terzo.R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 01


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIOvariePARTICOLARITÀ SULLA RESPONSABILITÀ <strong>DEGLI</strong> <strong>AMMINISTRATORI</strong>NELLE S.P.A.RESPONSABILITÀ VERSOLA SOCIET ÀArtt. 2392 e 2396Codice CivileAZIONE<strong>DI</strong> RESPONSABILITÀDA PARTEDELLA SOCIETÀArt. 2393 Codice Civile• Doveri• Dissenso• Direttorigenerali• Proposizione• Deliberaassembleare• RinunciaGli amministratori devono adempiere i doveri ad essi impostidalla legge e dallo statuto con la diligenza richieste dallanatura dell’incarico e dalle specifiche competenze.• Gli amministratori sono solidalmente responsabili:.. dei danni derivantidall’inosservanzadei loro doveri.. se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hannofatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarneo attenuarne le conseguenze dannose.• La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estendeall’amministratore che, essendo immune da colpa:.. abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel librodelle adunanze e delle deliberazioni del consiglio;.. ne abbia dato immediata notizia per iscritto al presidente delcollegio sindacale.• Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratorisi applicano anche ai direttori generali nominati dall’assembleao per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loroaffidati.Azioniesercitabili• a meno che si tratti di attribuzioni propriedel comitato esecutivo o di funzioniin concreto attribuite ad uno o piùamministratori;Sono salve le azioni esercitabili in base al rapportodi lavoro con la società.• L’azione contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazionedell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.• L’azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazionedell’amministratore dalla carica.• La deliberazione può essere presa in occasione della discussionedel bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materiada trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’eserciziocui si riferisce il bilancio.• La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revocadall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchésia presa col voto favorevole di almeno un quinto delcapitale sociale.• In questo caso l’assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.• La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilitàe può transigere, purché:.. la rinunzia e la transazione siano approvate con espressadeliberazione dell’assemblea;.. non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci cherappresenti almeno:• il quinto del capitale sociale;• nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale dirischio, almeno un ventesimo del capitale sociale;• la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azionesociale di responsabilità a favore dei soci (art. 2393-bis, cc.1 e 2).2R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 0


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIOvarieAZIONE<strong>DI</strong> RESPONSABILITÀDA PARTE DEI SOCIArt. 2393-bis Codice Civile• Maggioranze• Giudizio• Rimborsospese• L’azione di responsabilità può essere esercitata anche dai sociche rappresentino almeno:.. 1\5 del capitale sociale, o la diversa misura prevista dallostatuto, comunque non superiore a 1/3;.. nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale dirischio, 1\20 del capitale sociale, o la minore misura previstanello statuto.I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranzadel capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuniper l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.• La società deve essere chiamata in giudizio con atto di citazione,notificato anche dal presidente del collegio sindacale.• I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla.Ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare avantaggio della società.• In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agliattori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamentodei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombentio che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.RESPONSABILITÀ VERSOI CRE<strong>DI</strong>TORI SOCIALIArtt. 2394, 2394-bis e 2395Codice Civile• Doveri• Rinuncia• Procedureconcorsuali• Risarcimentodanni• Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanzadegli obblighi inerenti alla conservazione dell’integritàdel patrimonio sociale.ProposizioneL’azione può essere proposta dai creditori quandoil patrimonio sociale risulta insufficiente alsoddisfacimento dei loro crediti.• La rinunzia all’azione da parte della società non impediscel’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali.• La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltantocon l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.• In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazionestraordinaria le azioni di responsabilità previstespettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatoree al commissario straordinario.• Non è mai pregiudicato il diritto al risarcimento del dannospettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamentedanneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.AzioneL’azione può essere esercitata entro 5 anni dalcompimento dell’atto che ha pregiudicato il socioo il terzo.R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 03


<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIOvarieSCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO<strong>DI</strong>FICHETavola riepilogativaSchema riassuntivo delle modificheArgomento Vecchia normativa Nuova normativaAzione di responsabilità versola societàArt. 2393, c. 3L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazionedell’amministratore dalla caricaRinuncia all’esercizio dell’azionedi responsabilitàArt. 2393, c. 5Azione sociale di responsabilitàesercitata dai sociArt. 2393-bis, cc. 1, 2 e 5Rinuncia o transazione dell’azionedi responsabilitàArt. 2393-bis, c. 6Diritto al risarcimento deldanno spettante al singolosocio o al terzoArt. 2395, c. 2La società può rinunciare all’esercizio dell’azionepurchè non vi sia il voto contrariodi una minoranza di soci che rappresentialmeno 1\5 del capitale socialeLa società può rinunciare all’esercizio dell’azione purchè non visia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentialmeno 1\5 del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorsoal mercato del capitale di rischio, almeno 1\20 del capitalesociale, ovvero la diversa misura prevista nello statuto perl’esercizio dell’azione sociale a favore dei soci• L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anchedai soci che rappresentino almeno 1\5 del capitale o la diversamisura prevista dallo statuto o, nelle società che fanno ricorsoal mercato del capitale di rischio, 1\20 del capitale sociale, ola minore misura prevista nello statuto.• In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agliattori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamentodei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombentio che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.• I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla.• Ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione dell’azione diresponsabilità deve andare a vantaggio della società.L’azione di risarcimento per danni direttamente provocati daatti colposi o dolosi degli amministratori può essere esercitataentro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicatoil socio o il terzo.Delibera sulla responsabilitàArt. 2393, c. 2La delibera può essere presa in occasionedelle discussioni del bilancio.La delibera può essere presa in occasione della discussione delbilancio quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cuisi riferisce il bilancio.4R A T I O N.4/2004 - 3 3 8 0

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