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Testo completo della sentenza n. 72/04 del 28/08/2005 - fondazione ...

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Sentenza n. <strong>72</strong>/<strong>04</strong>Pronunziata il <strong>28</strong>.<strong>08</strong>.<strong>2005</strong>Depositata il <strong>28</strong>.<strong>08</strong>.<strong>2005</strong>Diritto d’autore – Ideazione pubblicitaria (depliant) – Requisito <strong><strong>del</strong>la</strong> creatività (o originalità oggettiva) –Carenza – Scindibilità <strong>del</strong> valore artistico dall’uso pubblicitario (o fruibilità indipendente) – Insussistenza –Protezione <strong>del</strong> diritto d’autore – Esclusione – (Rarità <strong>del</strong> precedente) – Concorrenza e pubblicità –Concorrenza sleale – Depliant pubblicitari – Differenze apprezzabili – Sussistenza – Illecita appropriazionedi ideazione (“interposizione”) – Onere <strong><strong>del</strong>la</strong> prova – Inottemperanza – Concorrenza in forma di violazione<strong><strong>del</strong>la</strong> correttezza professionale – Esclusione – Rif.Leg.artt.2<strong>04</strong>3,2055.2598 cc;art.2 L.633/41;art.22DLgs.95/01;REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTribunale di Modena – sezione distaccata di CarpiIl Giudice Unicodott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguenteSENTENZANella causa civile iscritta al n. 4373/2000 R.G. A.C. promossa da:XX s.r.l., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante pro tempore sig. R.F., -con sede in Vicenza(omissis), - C.F. (omissis) -, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio PASQUINO <strong>del</strong>Foro di Vicenza e Alberto BARGELLINI, con domicilio eletto presso lo studio <strong>del</strong>secondo in Modena via Anacardi Nardi n. 35, in forza di procura speciale apposta amargine <strong>del</strong>l’atto di citazione.ATTRICEControYY s.p.a., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante, con sede in Carpi (omissis) - C.F.(omissis) - difesa e con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele PRADELLA, con studioin Modena piazza Mazzini 10, rappresentante nel presente giudizio in virtù di procuragenerale alle liti ad atti dr. Diego De Rosa Notaio in Modena <strong>del</strong> 15/11/98 rep. N.115<strong>04</strong>0/17705CONVENUTAEJJJ s.r.l., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante, con sede in Carpi (omissis) .– P.IVA(omissis) - difesa e con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni BISI, con studio inModena via Giardini, 45 rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura specialeapposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.TERZA CHIAMATAAvente ad oggetto: tutela diritto d’autore e concorrenza slealeConclusioni per la parte attrice:1) accertarsi e dichiararsi la violazione <strong>del</strong> diritto d’autore e di utilizzazione <strong>del</strong>l’operaquale descritta in atto di citazione e di cui alla presente causa e comunque il verificarsi<strong>del</strong>l’ipotesi prevista dall’art. 2598 numero 3 c.c.;1


2) condannarsi YY s.p.a., corrente in Carpi (Modema), (omissis), in persona <strong>del</strong> propriolegale rappresentante pro tempore, e JJJ srl corrente in Carpi (Modena) (omissis), inpersona <strong>del</strong> proprio legale rappresentante pro tempore, tra di loro in solido, a titolo diintegrale risarcimento <strong>del</strong> danno, al pagamento <strong><strong>del</strong>la</strong> somma di Lire 60.000.000 (Euro30.987,41) ovvero <strong><strong>del</strong>la</strong> somma, anche maggiore, che si riterrà di giustizia;3) inibirsi alle convenute YY spa e JJJ srl per il futuro la ulteriore copia, diffusione eriproduzione e comunque ogni utilizzazione <strong>del</strong>l’opera descritta;4) disporsi la distruzione di tutti gli esemplari e copie abusivamente riprodotte e diffuse;5) disporsi la pubblicazione <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>sentenza</strong>, ad integrale spese e cura <strong>del</strong>le convenute YYspa e JJJ srl, su un quotidiano a tiratura locale <strong>del</strong>le province di Modena e Vicenza e unoa tiratura nazionale;6) spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.In via istruttoria richiamando quelle tutte dedotte in memoria redatta ex art. 184 cpc <strong>del</strong>2/1/2002 e in atto di citazione e non ammesse perché colpite da provvedimento dirigetto.Conclusioni per la parte convenuta:In via preliminare: accertato che YY spa non è la ideatrice ed esecutrice materiale <strong>del</strong>leopere pubblicitarie oggetto di causa, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essaYY spa;In via subordinata di merito: respingersi siccome, infondate, le domande tutte svolte daXX srl nei confronti di YY spa e, ove <strong>del</strong> caso, dichiarare tenuta e condannarsi la terzachiamata in causa a mantenere YY spa manlevata ed indenne da ogni domanda svolta neisuoi confronti dalla parte attrice;In via riconvenzionale: dichiararsi tenuta e condannarsi XX srl a risarcire alla YY spa ildanno da responsabilità aggravata a norma <strong>del</strong>l’art. 96 cpc in somma da liquidarsi in viaequitativa;In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari <strong>del</strong> giudizio oltre 10% ed oltreaccessori di legge.Conclusioni per la parte terza chiamata:Respingere le domande formulate dalla XX srl nei confronti <strong><strong>del</strong>la</strong> JJJ srl in quantoinfondate e non provate.Con vittoria di spese, competenze ed onorari.Svolgimento <strong>del</strong> processoLa società XX srl, con atto di citazione notificato in data 20/4/2000, conveniva ingiudizio avanti al Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, la società YY spa (diseguito anche solo YY, per brevità).Esponeva che, quale agenzia operante nel settore pubblicitario, nei mesi di marzo –aprile 1998 era stata richiesta dal direttore commerciale di YY spa di realizzare unaproposta di rinnovo <strong>del</strong>l’immagine pubblicitaria <strong><strong>del</strong>la</strong> società convenuta con correlativopreventivo di oneri e spesa e che, dopo la realizzazione <strong>del</strong> progetto – peraltroapprezzato dal direttore commerciale e dal responsabile acquisti di YY spa i quali nericonoscevano il carattere decisamente innovativo – la convenuta comunicava all’attricedi avere deciso di soprassedere alla sua realizzazione;successivamente nel mese di ottobre 1999, però, XX srl rinveniva quale allegato allapubblicazione “BAR Giornale” una copia di pieghevole pubblicitario, riferibile alla YY2


Deve riconoscersi, in via di principio, la possibilità di proteggere ai sensi <strong><strong>del</strong>la</strong> legge suldiritto d’autore la bozza di un depliant pubblicitario.Va però precisato che non si tratta di affermazione scontata e che rare sono le pronuncegiurisprudenziali in materia di attività pubblicitaria (per prima Cassazione 23/1/1969 n.175 e da ultimo Cassazione 7/3/2003 n. 3390).Ciò che è tutelato dalla legge sul diritto d’autore è il prodotto concreto <strong>del</strong>l’attivitàpubblicitaria, ove rientri nella nozione di opera <strong>del</strong>l’ingegno a carattere creativo.Si è precisato in giurisprudenza che, nel campo <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicità, l’opera <strong>del</strong>l’ingegno dicarattere creativo è compresa nella protezione <strong>del</strong> diritto d’autore se il suo valoreartistico sia scindibile dall’applicazione pubblicitaria cui è associata (v. Tribunale Bari14/9/1999 in Foro It. 2000, I, 3018, e cfr. Cassazione 10516/94 e 7077/90).La pubblicità non rientra nell’elencazione, avente portata esemplificativa, contenutanell’art. 2 l. autore.Il criterio <strong><strong>del</strong>la</strong> scindibilità <strong>del</strong> valore artistico dalla concreta applicazione, nella speciepubblicitaria, è ricavato per identità di ratio dalla previsione <strong>del</strong>l’art. 2 n. 4 per le opere iviindicate – scultura, pittura, arte <strong>del</strong> disegno, incisione ed arti figurative similari – , anchese applicate all’industria (previsione applicabile al caso de quo perché eliminata dall’art. 22d.lg. n. 95 <strong>del</strong> 2001, successivamente ai fatti per cui è causa).Vanno poi verificate le caratteristiche di creatività, originalità e novità proprie <strong>del</strong>l’opera<strong>del</strong>l’ingegno.1. 2 Concorrenza sleale.È affermazione giurisprudenziale consolidata che l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 2598 c.c.richiede che fra le parti sussista un rapporto di concorrenza, che può essere definitocome quella relazione che sussiste fra soggetti che offrano sul mercato bene e serviziidonei a soddisfare, anche a livelli diversi, i medesimi bisogni o bisogni simili –riferimento al contesto merceologico ed al profilo territoriale-.Nel caso in esame tale rapporto sussiste tra l’attrice XX e la terza chiamata JJJ –entrambe agenzie operanti nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> pubblicità – ma non anche con la convenutaYY spa – che opera nel settore <strong><strong>del</strong>la</strong> ristorazione con la produzione di cucine – .È ipotizzabile un concorso di responsabilità fra l’imprenditore JJJ ed il terzo YY (cd.“interposto”), che determina l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 2055 c.c.. L’orientamento prevalenteè in tal caso di equiparare i soggetti che hanno preso parte all’illecito, ritenendo che ilterzo agente risponda a titolo di concorrenza sleale, in solido con l’imprenditore che habeneficiato <strong>del</strong>l’atto (v. Cassazione n. 13623 <strong>del</strong> 1991, n. 74 <strong>del</strong> 1975).Si tratta di fattispecie ipotizzata da parte attrice, che dovrà essere esaminata alla luce deirisultati istruttori.Parte attrice non prospetta –e non potrà dunque essere esaminato – un eventualesussidiario profilo di responsabilità ex art. 2<strong>04</strong>3 c.c. di YY spa.2) Materiale istruttorio.YY spa nel gennaio 1998 ha invitato alcune agenzie pubblicitarie – tra cui l’attrice e laterza chiamata – a presentare un’offerta relativa alla realizzazione di un nuovo depliantpubblicitario (v. “richiesta di offerta” doc. 4 convenuta contenente istruzioni dettagliatee testi S.M. responsabile marketing e T.S. ufficio acquisti YY spa).YY spa ha fornito a XX srl il depliant esistente <strong>del</strong>le cucine in questione – linea Alpha eDelta <strong>del</strong> 1997 – (doc. 5 convenuta), varie fotografie di tali cucine ed i depliant di altre4


linee di cucine YY (doc. 6 e 7 terza chiamata); ha richiesto di evidenziare separatamente,nel depliant, quale elemento estetico qualificante <strong>del</strong> prodotto, la manopola di accensionedei fuochi <strong>del</strong>le apparecchiature a forma di “trocoide” – forma ripresa anche in altreparti <strong>del</strong>le apparecchiature, ad es. sulle griglie, nelle impugnature dei cassetti, ecc.. – (testiS.M. e T.S.).XX ha elaborato una bozza di depliant (doc. 2 attrice), avvalendosi <strong>del</strong> lavoro deidipendenti C.R. e P.M. (sentiti come testimoni).YY non ha accettato l’offerta di XX srl e ha restituito alla attrice le bozze dalla stessapredisposte; ha affidato l’incarico ad JJJ (testi S.M. e T.S.).È rimasta sfornita di adeguata prova l’affermazione <strong><strong>del</strong>la</strong> società attrice che la bozza didepliant realizzata da XX attrice sarebbe stato apprezzato dal direttore commerciale e dalresponsabile acquisti di YY spa, i quali ne avrebbero riconosciuto il caratteredecisamente innovativo (il teste Capanna Roberto riferisce sul punto de relato ex parte,non avendo partecipato alla riunione avuta da XX presso YY; i testi T.S. e S.M.smentiscono tali fatti oggetto <strong>del</strong> capitolo di prova n. 8 di parte attrice).JJJ ha realizzato il depliant poi distribuito da YY (doc. 4 attrice, 7 convenuta e 8 terzachiamata).Non si è acquisita la prova che JJJ abbia visionato la bozza di depliant realizzata da XX.Il precedente depliant <strong><strong>del</strong>la</strong> linea Alpha e Delta (citato doc. 5 convenuta) era statorealizzato da JJJ.Premesso l’inquadramento <strong>del</strong>le domande attoree ed esaminato in generale il materialeprobatorio acquisito si deve passare all’esame in concreto <strong>del</strong>le domande proposte.3) Violazione <strong>del</strong>le legge n. 633 <strong>del</strong> 1941 (l. autore).Difettano i requisiti <strong><strong>del</strong>la</strong> “scindibilità” e <strong><strong>del</strong>la</strong> “creatività” nell’opera pubblicitariarealizzata da XX.Queste le caratteristiche <strong><strong>del</strong>la</strong> bozza di pieghevole pubblicitario:nella pagina iniziale è riportata la foto, in primo piano, di un piano di cottura e nellepagine interne le foto di blocchi di cucine – le foto utilizzate con lo scanner sono quellefornite da YY – ; in tutte le pagine è evidenziata separatamente la manopola a forma di“trocoide”; il nome YY – nella versione finale – ha un effetto metallizzato; lo sfondo<strong>del</strong>le pagine ricorda la ghisa; i contorni <strong>del</strong>le fotografie sono sfumati.L’opera realizzata da XX, per le sue caratteristiche complessive, non è scorporabile dallapubblicità, non è cioè fruibile in modo indipendente dall’uso pubblicitario. L’operaincorpora la rappresentazione grafica e l’informazione relativa al prodotto in modo danon potere sopravvivere senza recare con sé la promozione pubblicitaria. In altre parolenon appare agevolmente individuale e separabile il valore artistico <strong><strong>del</strong>la</strong> produzioned’ingegno dall’uso pubblicitario.Manca anche il carattere creativo, inteso come sussistenza di un minimo di originalitàoggettiva rispetto a preesistenti opere <strong>del</strong>lo stesso genere.Come giustamente osservato da parte convenuta, la bozza pubblicitaria realizzata da XXnon si differenzia per originalità e novità da altre reperibili immagini pubblicitarie dicucine (v. esempio di pagina pubblicitaria doc. 8 convenuta). Nel senso che non èravvisabile nel depliant una apprezzabile elaborazione originale e creativa in relazione alformato, ai colori utilizzati, alla impaginazione e composizione, alla distribuzione <strong>del</strong>lefoto e <strong>del</strong>le parole.5


Manca in conclusione la qualifica di opera <strong>del</strong>l’ingegno di carattere creativo.4) Concorrenza sleale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2598 n. 3 c.c.La responsabilità di JJJ ed YY è ricostruita da parte attrice sotto il profilo <strong><strong>del</strong>la</strong>realizzazione e distribuzione da parte di tali società di un depliant assolutamente identicoa quello di XX.Si deve al contrario affermare che, pur considerando le limitazioni all’opera creativaderivanti dalle precise direttive e dal materiale fornito da YY (v. sopra), esistono tra i duepieghevoli pubblicitari apprezzabili differenze, tali da escludere l’esistenza di una ipotesidi attività concorrenziale non conforme alla correttezza professionale.Diverse dimensioni dei depliant: XX formato A4 e JJJ la metà.Diversi colore e disegno di fondo: XX tinta tendente al grigio come la cucina, consfumatura, sullo stesso fondo, che parte dall’alto verso il basso, e sfondo con puntinatura; JJJ tinta carta da zucchero, con sfumatura ai bordi più scura ed immagine centralecontornata da un fondo blu, sfondo con effetto satinato con righe a 45°.Diverse composizione e foto: XX nella pagina iniziale foto, in primo piano, di un pianodi cottura, posizionato lateralmente, e nelle pagine interne blocchi di cucine; JJJ nellapagine iniziale foto, posizionata centralmente, di un blocco di cucina, nelle pagineinterne rappresentazioni fotografiche sia <strong>del</strong>le diverse sezioni <strong>del</strong>le cucine sia dei singolidettagli, e l’ultima pagina dedicata alle informazioni tecniche dei diversi componenti <strong><strong>del</strong>la</strong>cucina evidenziate con colori differenti.Diverse scritte YY e Alpha e Delta: XX scritta YY metallizzata e sfumata, scritta Alpha eDelta in carattere grassetto con le lettere spaziate; JJJ la prima scritta metallizzatacontraddistinta da un luccichio sulla lettera “a”, la seconda con andamento ad onda cheprosegue nelle scritte interne.Manca dunque la prova sotto il profilo oggettivo <strong>del</strong>l’ipotesi di illecita appropriazione daparte di JJJ <strong>del</strong>l’attività di ideazione e realizzazione pubblicitaria svolta da XX.Sotto il profilo soggettivo si deve solo aggiungere per completezza che parte attrice nonha fornito alcuna prova <strong>del</strong>l’esistenza di un collegamento né di una compartecipazionesoggettiva tra YY e JJJ nella realizzazione <strong><strong>del</strong>la</strong> – non provata – attività di concorrenzasleale. In particolare sono rimaste sfornite di supporto probatorio le affermazioni <strong>del</strong>leesistenza di un evidente collegamento tra la convenuta e la terza chiamata alla qualeultima YY spa avrebbe consegnato o comunque mostrato le bozze <strong>del</strong> pieghevole ideateda XX affinché essa ne traesse ispirazione nella realizzazione <strong>del</strong>le campagnapubblicitaria con conseguente illecito vantaggio per entrambe.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Va rigettata la domanda ex art. 96 cpc perché manca la prova che l’attrice ha agito ingiudizio con dolo e colpa grave. L’inquadramento giuridico complessivo <strong>del</strong>le domandeè corretto. L’infondatezza nel merito di entrambe le domande è risulta all’esito<strong>del</strong>l’attività istruttoria. Manca dunque la prova, anche solo presuntiva, <strong><strong>del</strong>la</strong>consapevolezza o ignoranza, derivata dal mancato uso di un minimo di diligenza, daparte <strong><strong>del</strong>la</strong> società attrice <strong>del</strong>l’infondatezza <strong>del</strong>le tesi sostenute.Dispositivo <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>sentenza</strong>Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona <strong>del</strong> giudice dott.Riccardo Di Pasqualedefinitivamente decidendo6


ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reiette:- rigetta le domande proposte dall’attrice XX srl nei confronti <strong><strong>del</strong>la</strong> convenuta YY spa e<strong><strong>del</strong>la</strong> terza chiamata JJJ srl;- condanna l’attrice XX srl alla rifusione in favore <strong><strong>del</strong>la</strong> convenuta YY spa e <strong><strong>del</strong>la</strong> terzachiamata JJJ srl <strong>del</strong>le spese di lite, che si liquidano,quanto ad YY spa nella complessiva somma di Euro 5.670,33, di cui Euro 2.950,00 peronorari, Euro 2.123,37 per competenze ed Euro 298,48 per spese, oltre rimborso spesegenerali ed accessori di legge,quanto ad JJJ srl nella complessiva somma di Euro 4.873,78, di cui Euro 2.900,00 peronorari, Euro 1.566,44 per competenze ed Euro 407,34 per spese, oltre rimborso spesegenerali ed accessori di legge;- rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da YY spa nei confronti di XX srl.Carpi, 20/8/20<strong>04</strong>IL GIUDICEDott. Riccardo Di PasqualeIL CANCELLIERE C1Depositata in Cancelleria e pubblicata il n.<strong>72</strong>/<strong>04</strong> 20.<strong>08</strong>.20<strong>04</strong>IL CANCELLIERE C17

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