Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi - Comune di ...

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CAPO IIIL SISTEMA DI INCENTIVAZIONEArt. 44Definizione1. Il sistema di incentivazione dell’ente comprende l’insieme degli strumenti monetari e non monetarifinalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.Art. 45Strumenti di incentivazione monetaria1. Per premiare il merito, l’Amministrazione può utilizzare i seguenti strumenti di incentivazione monetaria:a) premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione delle performanceannuale;b) bonus annuale delle eccellenze;c) premio annuale per l’innovazione;d) progressioni economiche.2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinatenell’ambito della contrattazione collettiva integrativa.Art. 46Premi annuali sui risultati della performance1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, idipendenti e i dirigenti, se il numero delle figure dirigenziali in servizio è superiore a 5 unità, sonocollocati all’interno di fasce di merito;Al fine di consentire l’individuazione delle fasce di merito per l’applicazione del regime di premialità di cui alDlgs. n. 150/2009, l’amministrazione è tenuta all’osservanza dei seguenti criteri generali di riferimento, checostituiscono altrettanti limiti inderogabili in funzione di un corretto assetto attuativo del regime stesso,conformemente al modello normativo introdotto dal predetto decreto:la fascia “alta” deve presentare caratteri di selettività, ovvero in detta fascia non possono essere inclusi operatoriin percentuale complessiva superiore al 25% del personale interessato.Alla fascia “alta” deve essere destinata una quota prevalente delle risorse economiche complessivamentefinalizzate alla premialità, intendendosi, per “quota prevalente”, una percentuale non inferiore al 50% delle risorsecomplessivamente destinate al predetto utilizzola fascia “bassa” di merito deve, comunque, prevedere una quota, seppur limitata, di premialità ivi destinata,tenuto conto che il quadro delle fasce premiali non può, per sua natura, essere privo di valori di premio dadestinarsi la determinazione dell’assetto delle fasce di merito deve rispettare un principio di gradualità decrescentedella premialità, ovvero l’ordine della fasce individuate dall’amministrazione deve rappresentare un sistema dimerito che premi, con valori medi pro-capite, in modo decrescente dalla fascia indicata come “alta” a quellaindividuata come “bassa”la definizione del numero delle fasce e la loro composizione di contenuti, tra percentuali di lavoratori epercentuali di valori, non deve determinare fenomeni di appiattimento retributivo calcolato sulla media pro-capitedi valore di ciascuna fascia.– 18 –

Il valore medio pro-capite di ciascuna fascia deve risultare effettivamente distintivo, ovvero l’entità del premiomedio di ciascuna fascia deve rappresentare un effettivo valore premiale di natura incrementale, in grado direndere concretamente incentivante e gratificante il collocamento in una determinata fascia di merito, conpreferenza di percezione e prevalenza di appetibilità delle fasce superiori.Il numero delle fasce di merito non può essere inferiore a tre.2. Al personale dipendente collocato nella fascia di merito alta è assegnata annualmente una quotaprevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio.3. A seguito di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 19, punto 4 del D.Lgs. n.150/2009,potranno essere modificate, nei limiti previsti dalla predetta disposizione, l’esatta composizione dellefasce di cui al comma 1 del presente articolo e la distribuzione delle risorse destinate ai trattamentiaccessori collegati alla performance individuale.Art. 47Bonus annuale delle eccellenze1. L’ Amministrazione può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre ilpersonale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta.2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato nella fascia dimerito alta ed è erogato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.3. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono individuate tra quelle appositamente destinate apremiare il merito e il miglioramento della performance, nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contrattocollettivo nazionale di lavoro, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001.4. Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere al premio annuale perl’innovazione e ai percorsi di alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso.Art. 48Premio annuale per l’innovazione1. Al fine di premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado di produrre un significativomiglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato impatto sulla performanceorganizzativa, l’Amministrazione può istituire il premio annuale per l’innovazione.2. Il premio per l’innovazione assegnato individualmente non può essere superiore a quello del bonus annualedi eccellenza.3. L’assegnazione del premio annuale per l’innovazione compete al N.d.V. della performance di cui all’art. 26del presente Regolamento, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singolidirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.Art. 49Progressioni economiche1. Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere riconosciute leprogressioni economiche orizzontali.2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, inrelazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema divalutazione della performance dell’Ente.– 19 –

Il valore me<strong>di</strong>o pro-capite <strong>di</strong> ciascuna fascia deve risultare effettivamente <strong>di</strong>stintivo, ovvero l’entità del premiome<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ciascuna fascia deve rappresentare un effettivo valore premiale <strong>di</strong> natura incrementale, in grado <strong>di</strong>rendere concretamente incentivante e gratificante il collocamento in una determinata fascia <strong>di</strong> merito, conpreferenza <strong>di</strong> <strong>per</strong>cezione e prevalenza <strong>di</strong> appetibilità delle fasce su<strong>per</strong>iori.Il numero delle fasce <strong>di</strong> merito non può essere inferiore a tre.2. Al <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong>pendente collocato nella fascia <strong>di</strong> merito alta è assegnata annualmente una quotaprevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio.3. A seguito <strong>di</strong> contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 19, punto 4 del D.Lgs. n.150/2009,potranno essere mo<strong>di</strong>ficate, nei limiti previsti dalla predetta <strong>di</strong>sposizione, l’esatta composizione dellefasce <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo e la <strong>di</strong>stribuzione delle risorse destinate ai trattamentiaccessori collegati alla <strong>per</strong>formance in<strong>di</strong>viduale.Art. 47Bonus annuale delle eccellenze1. L’ Amministrazione può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il<strong>per</strong>sonale, <strong>di</strong>rigenziale e non, che si è collocato nella fascia <strong>di</strong> merito alta.2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del <strong>per</strong>sonale in<strong>di</strong>viduato nella fascia <strong>di</strong>merito alta ed è erogato entro il mese <strong>di</strong> aprile dell’anno successivo a quello <strong>di</strong> riferimento.3. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono in<strong>di</strong>viduate tra quelle appositamente destinate apremiare il merito e il miglioramento della <strong>per</strong>formance, nell’ambito <strong>di</strong> quelle previste <strong>per</strong> il rinnovo del contrattocollettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001.4. Il <strong>per</strong>sonale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere al premio annuale <strong>per</strong>l’innovazione e ai <strong>per</strong>corsi <strong>di</strong> alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso.Art. 48Premio annuale <strong>per</strong> l’innovazione1. Al fine <strong>di</strong> premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado <strong>di</strong> produrre un significativomiglioramento <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> offerti o <strong>dei</strong> processi interni <strong>di</strong> lavoro con un elevato impatto sulla <strong>per</strong>formanceorganizzativa, l’Amministrazione può istituire il premio annuale <strong>per</strong> l’innovazione.2. Il premio <strong>per</strong> l’innovazione assegnato in<strong>di</strong>vidualmente non può essere su<strong>per</strong>iore a quello del bonus annuale<strong>di</strong> eccellenza.3. L’assegnazione del premio annuale <strong>per</strong> l’innovazione compete al N.d.V. della <strong>per</strong>formance <strong>di</strong> cui all’art. 26del presente <strong>Regolamento</strong>, sulla base <strong>di</strong> una valutazione comparativa delle can<strong>di</strong>dature presentate da singoli<strong>di</strong>rigenti e <strong>di</strong>pendenti o da gruppi <strong>di</strong> lavoro.Art. 49Progressioni economiche1. Al fine <strong>di</strong> premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere riconosciute leprogressioni economiche orizzontali.2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti, inrelazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati in<strong>di</strong>viduali e collettivi rilevati dal sistema <strong>di</strong>valutazione della <strong>per</strong>formance dell’Ente.– 19 –

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