Carignano del Sulcis - Sardegna Agricoltura

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Carignano del SulcisI vini "Carignano del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 18 ottobre 1995 cheha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989.Disciplinare di produzioneArt. 1La denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rossosuperiore, rosato, novello e passito, che rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare diproduzione.Art. 2I vini a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso, riserva, superiore, rosato, novello epassito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguentecomposizione ampelografica:Carignano per almeno l'85%.Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa raccomandatie/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.Art. 3Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo deiseguenti comuni in provincia di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis,Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada,Tratalias, Villaperuccio.Art. 4Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'originecontrollata "Carignano del Sulcis" di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte aconferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della Legge164/92, unicamente i vigneti di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione dei terreni male esposti, discarsa profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri s.l.m.I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e comunqueidonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all'approvazione del presente disciplinare, escludono i sistemi espansi(tendone, pergole, palmette e forme similari).I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi a ettaro e la produzione media nondeve superare i Kg. 3,5 a ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti e ireimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg.2,200 per ceppo.

<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>I vini "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole <strong>del</strong> 18 ottobre 1995 cheha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989.Disciplinare di produzioneArt. 1La denominazione di origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rossosuperiore, rosato, novello e passito, che rispondono alle condizioni e ai requisiti <strong>del</strong> presente disciplinare diproduzione.Art. 2I vini a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" rosso, riserva, superiore, rosato, novello epassito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguentecomposizione ampelografica:<strong>Carignano</strong> per almeno l'85%.Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa raccomandatie/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo <strong>del</strong> 15%.Art. 3Le uve devono essere prodotte nell'ambito <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong> comprendente per intero il territorio amministrativo deiseguenti comuni in provincia di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis,Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada,Tratalias, Villaperuccio.Art. 4Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'originecontrollata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali <strong>del</strong>la zona e comunque atte aconferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini <strong>del</strong>l'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 <strong>del</strong>la Legge164/92, unicamente i vigneti di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione dei terreni male esposti, discarsa profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri s.l.m.I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e comunqueidonei ad assicurare le caratteristiche <strong>del</strong>le uve e dei vini previste nel presente disciplinare.I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all'approvazione <strong>del</strong> presente disciplinare, escludono i sistemi espansi(tendone, pergole, palmette e forme similari).I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi a ettaro e la produzione media nondeve superare i Kg. 3,5 a ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti e ireimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg.2,200 per ceppo.


E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso in numero massimo di dueinterventi nelle stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 Agosto.La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le t. 11.La resa massima di uva per ettaro dei vini a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" rossosuperiore e passito non può superare le t. 7,5.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso un'accuratacernita <strong>del</strong>le uve, purché la produzione globale <strong>del</strong> vigneto non superi <strong>del</strong> 20% i limiti medesimi; oltre dettolimite tutta la produzione decade dalla denominazione d'origine controllata.Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero <strong>del</strong>le piante ed alla produzione per ceppo.Art. 5Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di affinamento obbligatorio in bottiglia deivini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'ambito <strong>del</strong>la zona di produzione <strong>del</strong>imitata nell'art. 3.La resa massima <strong>del</strong>l'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 65% per le tipologierosso, riserva, superiore e novello e al 60% per la tipologia rosato. Qualora vengano superati questi limiti, manon rispettivamente il 70% ed il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltrequesti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 2, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.Le uve destinate alla produzione <strong>del</strong> vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" rosso,devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 12%, mentre quelledestinate alla produzione <strong>del</strong>le tipologie "rosso riserva" e "rosso superiore" devono assicurare un titoloalcolometrico volumico complessivo minimo di 12,5%.Per le tipologie riserva e superiore è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, dicui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Per la tipologia rosso è previsto esclusivamente un periodo diaffinamento in bottiglia di almeno tre mesi.Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio <strong>del</strong>l'anno successivo all'annata di produzione<strong>del</strong>le uve.Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" superiore deve provenire esclusivamente davigneti aventi la forma di allevamento ad alberello e alberello appoggiato.Nel caso di rivendicazione <strong>del</strong>la tipologia "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" superiore non può essere effettuato alcun tipodi arricchimento.Le uve destinate alla produzione <strong>del</strong>le tipologie novello e rosato, devono assicurare ai vini un titoloalcolometrico volumico complessivo naturale minimo <strong>del</strong>l'11%.Nella vinificazione <strong>del</strong> vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" passito, il tradizionalemetodo di vinificazione prevede quanto segue:a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e puòessere ammostata non prima <strong>del</strong> 10 ottobre <strong>del</strong>l'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo <strong>del</strong>l'anno successivo;b) l'appassimento <strong>del</strong>le uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con ariaventilata; può avvenire altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto


zuccherino non inferiore al 27%;c) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a 10 ettolitri;d) il periodo di invecchiamento è di almeno 6 mesi di cui almeno tre mesi di affinamento obbligatorio inbottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio <strong>del</strong>l'anno successivo a quello di produzione <strong>del</strong>leuve e l'immissione al consumo non può avvenire prima <strong>del</strong> 1° novembre successivo;e) al termine <strong>del</strong> periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivominimo <strong>del</strong> 16%.Art. 6Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" rosso, all'atto <strong>del</strong>l'immissione al consumodeve avere le seguenti caratteristiche:- colore: rosso rubino;- odore: vinoso, gradevolmente intenso;- sapore: asciutto, sapido, armonico;- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;- acidità totale minima: 4,5 per mille;- estratto secco netto minimo: 25 per mille.Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" riserva, all'atto <strong>del</strong>l'immissione al consumodeve rispondere alle seguenti caratteristiche:- colore: rosso rubino intenso;- odore: intenso, equilibrato;- sapore: asciutto, caratteristico;- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5%;- acidità totale minima: 4,5 per mille;- estratto secco netto minimo: 26 per mille.Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" superiore, all'atto <strong>del</strong>l'immissione alconsumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:- colore: rosso rubino intenso tendente al granato;- odore: intenso e caratteristico;- sapore: asciutto, pieno, armonico;- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13%;- acidità totale minima: 4,5 per mille;- estratto secco netto minimo: 26 per mille.Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" rosato, all'atto <strong>del</strong>l'immissione al consumodeve avere alle seguenti caratteristiche:- colore: rosato più o meno carico;- odore: gradevolmente vinoso;- sapore: asciutto, armonico;


- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;- acidità totale minima: 4,5 per mille;- estratto secco netto minimo: 18 per mille.Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" novello, all'atto <strong>del</strong>l'immissione al consumodeve avere le seguenti caratteristiche:- colore: rosso rubino;- odore: vinoso, fruttato;- sapore: asciutto, sapido;- zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;- acidità totale minima: 4,5 per mille;- estratto secco netto minimo: 20 per mille.Il vino a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" passito, all'atto <strong>del</strong>l'immissione al consumodeve avere le seguenti caratteristiche:- colore: da rosso all'ambrato;- odore: intenso, caratteristico;- sapore: dolce, morbido, vellutato;- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 16% di cui 14 svolto;- acidità totale minima: 4 per mille;- estratto secco netto minimo: 28 per mille;- zuccheri riduttori: minimo 5%.E' facoltà <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong>le Risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato grande nazionale per la tutela ela valorizzazione dei vini a denominazione d'origine controllata e <strong>del</strong>le indicazioni geografiche tipiche, dimodificare, con un proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.Art. 7Ai vini a denominazione d'origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazionediversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine","scelto", "selezionato" e similari.Per la tipologia superiore non è consentita la qualificazione riserva.E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati nonaventi significato laudativo non idonei a trarre in inganno il consumatore.E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localitàcomprese nell'area <strong>del</strong>imitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vinocosì qualificato è stato ottenuto.I vini a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" rosso, novello e rosato, devono essereimmessi al consumo esclusivamente in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri.I vini a denominazione d'origine controllata "<strong>Carignano</strong> <strong>del</strong> <strong>Sulcis</strong>" riserva e superiore, devono essere immessial consumo esclusivamente in bottiglie di vetro <strong>del</strong>le seguenti capacità: litri 0,750, litri 1,500, litri 3,00.


Pst as a virulence factor of P. mirabilis537 1C with shaking. Cultures were standardized to anOD 600 nm of 0.1, harvested by centrifugation, and thenpelleted and resuspended in 1.0 M Tris, pH 8.0. TheOD 600 nm of the resuspended sample was recorded. The APreaction started with the addition of 0.4% p-nitrophenylphosphate(p-NPP) and was stopped with the addition of1.0 M K 2 HPO 4 . Once the OD 405 nm and OD 550 nm measurementswere recorded, the phosphatase units (U) werecalculated utilizing a formula developed by J. H. Millerfor determining units of b-galactosidase [PU = 1000 (OD 405 nm – 1.75 (OD 550 nm )/(Time of reaction (min) volumeof culture (mL) OD 600 nm )] (Miller, 1972). The limitof detection of the assay was 0 PU. Therefore, for statisticalanalysis, any negative measurement was adjusted to thisvalue.Complementation of the pst mutantsThe pstS and pstA genes were amplified by PCR using wildtypeP. mirabilis HI4320 chromosomal DNA as template(primers listed in Table 2). The entire pst-phoU operon wasamplified using Expand Long PCR (Roche) as directed bythe manufacturer’s instructions. All PCR fragments wereinitially inserted into either pCR s 2.1-TOPO (pstS and pstAgenes) or pCR s XL-TOPO (pst-phoU operon) and transformedinto either electrocompetent E. coli DH5a orchemically competent E. coli TOP10. The resulting clonedfragments were confirmed by restriction digestion andsequencing. Fragments were subsequently ligated into themoderate copy plasmid, pKHKS403. The pKHKS403 vectorcontaining either the individual pst genes, the pst operon, orthe vector alone was cloned into E. coli DH5a. The plasmidswere isolated and electroporated into P. mirabilis HI4320wild-type and respective pst mutants. All clones containingthe various plasmids were selected for by ampicillin resistance.The clones were prescreened for the lack of detectableAP activity and the plasmids from these clones were isolatedand subsequently digested by EcoRI to confirm insertion ofthe PCR fragment. To verify in vitro complementation ofthe pst mutants, a comparison of the AP activity of wildtype,the pst mutants, and the mutants containing thecomplementing or vector control plasmids was conductedas described previously with cultures grown for 17 h withshaking at 37 1C in Luria broth. In vivo complementationwas examined by determining whether the addition of thecomplementing plasmid pSMJ003 restored the amount ofpstA

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