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CAMERA DI COMMERCIO - INDUSTRIA - ARTIGIANATO e ...

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<strong>CAMERA</strong> <strong>DI</strong> <strong>COMMERCIO</strong> - <strong>INDUSTRIA</strong> - <strong>ARTIGIANATO</strong> eAGRICOLTURA <strong>DI</strong> REGGIO EMILIASEGRETERIA DELLA <strong>CAMERA</strong> ARBITRALEARBITRATO N°20/2005LODOATTORE (o Parte Attrice): (Omissis) Spa - assistita dagli avv.ti (Omissis)controCONVENUTO (o Parte Convenuta): (Omissis) Srl - assistita dagli avv.ti(Omissis)ARBITRO UNICO: (Omissis)Fatto e svolgimento della procedura1.a. Con istanza, depositata presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. diReggio Emilia in data …Omissis… l’Attore, con il patrocinio ed a mezzo degliavv.ti …Omissis…, attivava la procedura di arbitrato irrituale nei confronti delConvenuto, in forza del compromesso arbitrale sottoscritto in data…Omissis…, ed in relazione al contratto stipulato inter partes in data…Omissis… “per la fornitura e posa di pavimenti e “rivestimenti presso ilcantiere di …Omissis…;1.b. chiedeva la Spa Parte Attrice che l’arbitro, accertato l’esattoadempimento da parte di essa al contratto de quo, dichiarasse l’illegittimitàdella sospensione del pagamento del corrispettivo da parte della SrlConvenuta e la di lei condanna al pagamento della somma di euro…Omissis…, con gli interessi ex D. Lgs. n°231/2002 dalla messa in mora alsaldo.1


2.a. Si difendeva la Parte Convenuta, intervenendo nel giudizio arbitralemediante il deposito presso la Camera Arbitrale in data …Omissis… di una“memoria di prime difese”, con la quale contestava all’Attore “gravi vizi” nellaesecuzione delle opere appaltate, nonchè di avere abbandonato“immotivatamente il cantiere”;2.b. chiedeva pertanto che l’arbitro unico dichiarasse l’inadempimento dellaappaltatrice agli obblighi “discendenti dal contratto sottoscritto e sueintegrazioni”; respingesse ogni richiesta avversaria a qualunque titolo econdannasse la Parte Attrice al risarcimento “di qualsiasi danno subito esubendo dal Convenuto”.3.a. Esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, le partiavevano modo di meglio precisare le domande, dedurre mezzi di prova e dicontrodedurre nei termini loro concessi dall’arbitro unico nella seduta del20.2.2006;3.b. così sia l’Attore che il Convenuto depositavano memorie istruttorie ememorie di replica, nonchè provvedevano ad effettuare ulteriori produzionidocumentali.4. Dopo che nella seduta del 16.5.2006 veniva espletato il liberointerrogatorio delle parti, l’arbitro unico, esperito inutilmente un ulterioretentativo di conciliazione ed ottenuta la proroga di 180 giorni del termine peril deposito del lodo, si riservava di decidere in merito alle istanze istruttorie.5. Con ordinanza 19.5.2006 l’arbitro unico ammetteva la prova per interpelloe testi, dedotta dalla Parte Attrice con i testi indicati; ammetteva la prova pertesti, richiesta dalla Parte Convenuta con i testi indicati, e con ordinanza2


integrativa 24.5.2006 ammetteva altresì a controprova e a prova contrariaalcuni dei testi indicati da Parte Convenuta, fissando per l’esame dei testi, dacitarsi in numero di tre per ogni parte, la seduta del 15.6.2006 e per l’esamedei restanti la seduta del successivo 13 luglio 2006.6. Nelle due sedute sopra indicate ed in quelle del 19 settembre e del 3ottobre 2006 venivano escussi i testimoni, con rinuncia da parte dell’avv.…Omissis…, accettata dall’avv. …Omissis…, formalizzata nella seduta del 13luglio 2006 a sentire il teste, …Omissis…, a controprova sui capitoli indicatidall’Attore.7. Nella seduta del 7.11.2006 l’avv. …Omissis…, depositando atto diintimazione del teste …Omissis…, non comparso, insisteva perchè il testevenisse sentito in altra seduta ed altresì insisteva per l’ammissione di CTU ,così come richiesto nelle difese della Parte Convenuta.L’arbitro unico chiedeva e otteneva proroga di 120 giorni per il deposito dellodo e si riservava di decidere.8. A scioglimento della assunta riserva, con ordinanza 15.11.2006, l’A.U.ammetteva la richiesta CTU, nominava consulente l’Ing. …Omissis…,formulava il quesito, e fissava per la comparizione delle parti e del nominatoCTU la seduta del 19 dicembre 2006, pure deputata alla escussione del testeindotto dal Convenuto e non comparso.9. Nella indicata seduta, previa attestazione delle parti che non avevanomotivi di ricusazione del nominato CTU, …Omissis…, prestato il giuramento dirito, assumeva l’incarico sul quesito proposto dall’arbitro unico ed accettatodalle parti, le quali provvedevano alla nomina dei rispettivi CTP nelle persone3


del Geom. …Omissis…, quanto all’Attore, e del Geom. …Omissis…, quanto alConvenuto.Al CTU, cui veniva liquidato un acconto di euro …Omissis… + IVA e oneriaccessori, posto provvisoriamente a carico solidale delle parti, era assegnatoil termine di giorni 60, decorrenti dal giorno di inizio delle operazioni peritali,per il deposito di elaborato scritto.10. Avvenuto il deposito della relazione peritale con allegate le note critichedei consulenti di parte, l’arbitro unico chiedeva ed otteneva una proroga diulteriori 90 giorni decorrenti dal 3 maggio 2007, invitava il CTU a presentarela notula professionale e fissava per la precisazione delle conclusioni e ladiscussione la riunione del 14 giugno 2007, concedendo alle parti terminesino al 25.5.2007 per il deposito di note conclusive e altro termine sinoall’udienza per l’eventuale deposito di memorie di replica.11. Nella seduta del 14 giugno 2007 l’arbitro unico liquidava in euro…Omissis… oltre tributi e contributi di legge il compenso al CTU, ponendol’onere provvisoriamente a carico solidale delle parti, le quali, depositaterispettive memorie di replica e note spese, si riportavano nella discussionealle argomentazioni svolte negli atti difensivi.L’arbitro unico si riservava pertanto il deposito del lodo.QUESITI PER L’ATTORE“Previo accertamento dell’esatto adempimento della Parte Attrice al contratto“…Omissis… (e successive integrazioni) di fornitura e posa di pavimenti e“rivestimenti:“1) dichiari l’Arbitro Unico l’illegittimità della sospensione del pagamento di4


“particolare per quanto attiene ai vizi, difetti ed errori denunciati dalla SocietàConvenuta nella realizzazione del massetto con guaina impermeabile e“sovrastante pavimentazione sul lastrico solare di …Omissis…, che hanno“comportato infiltrazioni d’acqua nella sottostante zona garages,“determinando l’ammontare dei danni conseguenti a qualsiasi titolo subiti“dalla committente, anche per l’eliminazione di detti vizi, difetti ed errori, e“comunque derivanti alla stessa committente dai menzionati vizi, difetti ed“errori nonchè per l’immotivato abbandono del cantiere da parte della“medesima appaltatrice;“3 la Ditta appaltatrice abbia correttamente conteggiato nelle fatture emesse“il corrispettivo dei lavori eseguiti in rapporto agli obblighi contrattuali“assunti, in particolare per quanto riguarda le discrepanze evidenziate nel“computo delle metrature realizzate oltrechè nell’addebito separato, non“previsto a contratto nè mai autorizzato, di materiali (per es. Karacem) non“risultanti neppure da bolle di trasporto controfirmate dalla committente;“conseguentemente:“4 accerti: a) l’illegittimità dell’abbandono del cantiere da parte della ParteAttrice; b) l’inadempimento della appaltatrice agli obblighi discendenti dal“contratto sottoscritto e sue integrazioni; c) l’erroneità della fatturazione“emessa da Parte Attrice per quanto attiene ai suddetti lavori incontestazione “ed alle erronee imputazioni di cui sub. 3; d) per converso, lalegittimità della “sospensione del pagamento di parte del corrispettivo attuatadalla Parte Convenuta (inadimplenti non est adimplendum);“5 respinga ogni richiesta avversaria a qualsiasi titolo, accertando che nulla6


“deve la Parte Convenuta alla Parte Attrice;“6 accerti e condanni la Parte Attrice al risarcimento di qualsiasi danno subito“e subendo dalla Parte Convenuta per le ragioni tutte di cui sub 1,2, e 3“nell’entità che emergerà dall’istruttoria del radicato arbitrato e comunque“nell’importo non inferiore ad euro …Omissis…, oltre interessi e rivalutazione“monetaria, operando le eventuali compensazioni del caso;“7 in diverso avviso, determini il rendiconto tra le parti, in rapporto alle“rispettive ragioni, con ogni conseguenza di legge;“8 liquidi, infine, le spese di procedura, tecniche e di difesa e ne determini, in“base al principio di soccombenza, l’addebito esclusivo a carico della ParteAttrice”.MOTIVAZIONEI- 1 Oggetto del contratto, stipulato inter partes limitatamente “all’esterno…Omissis…”, in contesa, è la fornitura, posa e formazione in opera di“pavimento in Klinker “Laria” con stesura di guaina impermeabilizzante a due“passate, compresa la stesura di retina fibrorinforzata e risvolti sui muri“perimetrali”, da parte di Parte Attrice su commissione di Parte Convenutal esu caldana da quest’ultima predisposta (come da contratto …Omissis…erelativi preventivi integrativi – in atti);I- 2 Non pare dubbio che nell’impegno assunto da Parte Attrice vi fosseanche l’impermeabilizzazione del solaio - lastrico solare “…Omissis…”, cosìcome si evince soprattutto dal preventivo Parte Attrice del …Omissis… -prodotto da parte Convenuta. Del resto la stessa Società Attrice, neldescrivere il lavoro realizzato mediante la formazione di massetto cementizio7


di spessore 5/7 cm, con giunti di dilatazione perimetrale, comprende nellostesso “la stesura di “guaina impermeabilizzante cementiziabicomponente, munita di “risvolti sui muri perimetrali e lasigillatura con bandella..” (come risulta dalla memoria difensiva ParteAttrice in data …Omissis…). Lo stesso tecnico di parte Attrice, Geom.…Omissis…, conferma la circostanza, riferendo che l’Attore ha realizzato unpavimento in Klinker, posato su caldana, con “interposizione, fra caldanae pavimento, di “guaina cementizia bicomponente a salvaguardia dieventuali “infiltrazioni...” (come da memoria critica Geom. ...Omissis…datata …Omissis…, allegata alla memoria conclusiva della Parte Attrice…Omissis…- pag. 2).Ad abundantiam, il tecnico commerciale della ditta …Omissis…, indicato ateste dalla Parte Attrice, in risposta al cap.1 della memoria difensiva…Omissis…, qualifica il lavoro effettuato di essa Parte Attrice come“intervento di impermeabilizzazione”, eseguito sopra le opere diimpermeabilizzazione in precedenza poste in essere dal Convenuto.I- 3 Non può neppure versarsi in dubbio che il significato obiettivodell’accordo, cioè il contenuto sostanziale del contratto, corrisponda alloschema del contratto di appalto, regolato degli artt. 1655 e segg.ti C.C.Depongono per tale qualificazione giuridica sia la ricerca e l’individuazionedella comune volontà dei contraenti, sia l’inquadramento della comunevolontà, come appurata, nello schema legale corrispondente, secondo ilprocedimento ermeneutico di interpretazione del contratto, fissato dall’art.8


1362 CC.Con riferimento poi alla circostanza che la prestazione della Parte Attriceconsiste sia in un dare (fornitura di materiali) che in un facere (posa in operadei materiali), ritiene questo arbitro che, nel caso di specie, si ha appalto enon vendita, posto che la prestazione della materia è semplice mezzo per laproduzione di un’opera, produzione che è lo scopo essenziale del negozio, o,in altri termini, posto che le modifiche che il soggetto obbligato allaprestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normaleattività produttiva non si risolvono in accorgimenti secondari e marginali peradattarle alle esigenze previste contrattualmente, ma sono tali da fare luogoad un opus perfectum di valore determinante ai fini del risultato (si richiamaal proposito Cass. n°6925/2001; Cass. 14209/1999; Cass. Sez. Uniten°7073/1992).Dunque, nell’esaminare la condotta delle parti e nell’individuare eventualiinadempienze delle stesse, questo arbitro farà necessariamente riferimentoalle norme regolatrici del contratto di appalto ed ai diritti ed obblighidiscendenti da tale schema contrattuale.I- 4 In forza dei patti contrattuali Parte Attrice ha eseguito le opere previsteper la parte di immobile qui in discussione con i materiali indicati dalcontratto, mediante la stesura di guaina impermeabilizzante a due passate,compresa la posa di una retina fibrorinforzata e risvolti sui muri perimetrali ela realizzazione sulla impermeabilizzazione di un marciapiede, costituito dapiastrelle in klinker “Laria”.Prima di procedera alla realizzazione sull’opera, eseguita dall’Attore, della9


pavimentazione richiesta dai committenti …Omissis…, la Parte Convenuta hainteso cautelarsi con l’accertamento della perfetta tenuta dell’opera stessa(anche in relazione alla circostanza che sotto il lastrico vi sono delleautorimesse), constatando infiltrazioni di acqua piovana nei soffitti deigarages e percolazioni nei relativi muri e pareti divisorie.Immediatamente contestava il vizio alla Parte Attrice, la quale interveniva,eseguendo lavori diretti ad eliminare l’inconveniente.I- 5 Se dunque si può legittimamente ritenere che l’Attore abbia giudicatofondate le lagnanze avanzate dal Convenuto in ordine alla esistenza diinfiltrazioni d’acqua nei garages sottostanti il lastrico solare “…Omissis…”,riconoscendo comunque una qualche sua responsabilità (è ovvio che, se cosìnon fosse, non si sarebbe fatto carico di interventi correttivi), completocontrasto esiste invece in ordine alla efficacia del secondo interventoeffettuato dall’Attore, con riferimento alla esistenza, consistenza, origine epersistenza delle infiltrazioni e percolazioni d’acqua meteorica.I- 6 Assume invero l’Attore di avere proceduto alla verifica di tenuta dellaimpermeabilizzazione, che dava esito positivo, versione corroborata dalletestimonianze …Omissis….Assume ancora che non si sono più verificate perdite d’acqua, provenienti dallastrico solare “…Omissis…”, e che quel poco di bagnato (20%) esistentesarebbe dovuto a problemi di guaina bituminosa nelle aree cortilive a fiancodi quella in oggetto (testi …Omissis…) o a perdite provenienti dai solaiimpermeabilizzati dal Convenuto (teste …Omissis…) o ad infiltrazioni nei solailimitrofi che erano stati riempiti di terra ed adibiti a giardino (teste10


…Omissis…).I- 7 Assume, invece, la Parte Convenuta che la società appaltatrice non soloha realizzato un massetto cementizio non idoneo a contenere le infiltrazionid’acqua, ma ha pure compromesso il sottofondo preesistente, provocandoprofondi tagli nella superficie del lastrico solare, comportanti la lacerazionedella guaina sottostante.Pertanto le infiltrazioni d’acqua sono continuate dopo il secondo interventodell’Attore (testi …Omissis…) anche in relazione alla inadeguatezza delleopere eseguite dall’Attore (teste …Omissis…) ed alla circostanza che essaParte Attrice, praticando con il flessibile tagli nella superficie del lastricosolare per creare giunti di dilatazione, sarebbe andata troppo in profondità,così lacerando la guaina impermeabilizzante sottostesa (testi …Omissis…).In netto contrasto con tale versione è quella sostenuta dall’Attore, secondo laquale i tagli praticati per creare i giunti di dilatazione, in funzione deglistrumenti utilizzati, non hanno né potevano raggiungere una profonditàsuperiore ai 3 cm (testi …Omissis…).* * * *II 1- Sempre con riferimento al contratto di appalto osserva l’arbitro unicocome i requisiti del modello contrattuale consistano: a) nella assunzionedell’obbligo di compiere un’opera; b) nella organizzazione dei mezzinecessari; c) nella gestione a rischio dell’appaltatore; d) nella previsione di uncorrispettivo in denaro.Se è vero peraltro che il carattere dell’autonomia è essenziale al fine dellariconducibilità al tipo, in quanto l’appaltatore si impegna a fornire un11


determinato risultato, è altrettanto vero essere egli comunque tenuto adosservare le regole dell’arte, secondo le quali l’esecuzione dei lavori deveavvenire con l’osservanza della perizia che a ciascun campo di attivitàinerisce, ma anche l’impostazione dell’opera stessa, nella sua progettazione enelle direttive generali, deve rispondere ad una funzionalità e utilizzabilità talida non renderla superflua.II 2- Perciò, esaminate le risultanze in atti, l’arbitro unico ritiene che la ParteAttrice non abbia eseguito le opere appaltatele da Parte Convenuta e qui indiscussione secondo le regole d’arte, che vanno intese non solo e non tantoin modo assoluto – con riferimento, cioè, ai criteri generali della tecnica – econ portata invariabile; esse devono, invece, adeguarsi alle esigenze ed agliscopi cui l’opera è destinata secondo la sua funzione tipica.Le infiltrazione e percolazioni d’acqua piovana nei solai e lungo i muri e lepareti delle rimesse sottostanti il lastrico solare “…Omissis…” dimostranosenza ombra di dubbio che i lavori eseguiti dalla Parte Attrice non eranoidonei ad evitare i suddetti spiacevoli eventi.Né può accettarsi la linea difensiva dell’Attore, laddove attribuisce la colpa alcattivo stato delle opere di impermeabilizzazione eseguite dal Convenuto sulsolaio allo stato grezzo; invero l’appaltatore, incaricato della realizzazione diopere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committenteo da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’art. 1175 CC, se non siaccerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, della idoneità delle anzidettestrutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buonariuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere all’obbligazione12


con correttezza e buona fede, se, avendo accertato l’inidoneità di talistrutture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera (Cass. 9.2.2000, n°1449).III- 1 A norma dell’art. 1668 CC il committente ha la scelta tra il chiederel’eliminazione delle difformalità e dei vizi della cosa a spese dell’appaltatore,mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dell’art. 2931 CC, o ilpretendere una proporzionale diminuzione del prezzo, riservandosi dieseguire per conto proprio le riparazioni necessarie (Cass. 2002/2001 e4839/1988).Invero la locuzione “a spese dell’appaltatore” non significa che il committentepossa fare eliminare i vizi da un terzo e quindi farsi rimborsare le spesedall’appaltatore; al contrario, è quest’ultimo tenuto (e legittimato) adeseguire le correzioni o riparazioni e, qualora si rifiuti, il committente hal’onere di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna dell’appaltatore aisensi del sopra richiamato art. 2931 CC.III- 2 Ora è accaduto che la Convenuta, a fronte della persistenza, a suovedere, del rilevato difetto, ha in effetti sollecitato e messo in mora la societàappaltatrice, fissando il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida(racc.AR …Omissis…) per la comunicazione della data di inizio dei lavori, mapoi, in mancanza di intervento da parte dell’Attore, ha provvedutodirettamente alla demolizione di tutte le opere eseguite dall’appaltatrice, cosìcancellando ogni traccia del pregresso.Il rifacimento ex novo dell’opera da parte del Convenuto ha di fatto eliminatoqualsiasi possibilità di verifica di vizi o errori costruttivi, come peraltro rilevato13


dal CTU, …Omissis…Sotto questo profilo l’arbitro unico individua un comportamento delConvenuto non aderente alla normativa contrattuale e non rispettoso delleprescrizioni della legge.In realtà l’avere completamente eliminato l’opera, sostituendola con altra,provvedendo direttamente ad eseguire i relativi lavori, determina ladecadenza della Parte Convenuta dal diritto di ottenerli a spesedell’appaltatore, e preclude la possibilità di accertare le cause dei lamentatidifetti e la valutazione certa in ordine all’osservanze della buona regolacostruttiva nell’esecuzione delle opere appaltate alla Parte Attrice.Lo stesso CTU, sul punto, non ha potuto essere categorico, procedendo piùche altro per induzione.III- 3 In funzione della condotta delle parti, quale sopra evidenziata, e dellarilevata presenza di reciproche inadempienze, nonché nella impossibilità diesattamente individuare le vere cause, determinanti i vizi denunciati, ancheper la contraddittorietà delle raccolte testimonianze, ritiene l’arbitro unico:a) di riconoscere dovuto a Parte Attrice il residuo prezzo, anche nellaimpossibilità di determinare e quantificate le opere da questa non eseguite almomento della uscita dal cantiere;b) di riconoscere a San Rocco, pure decaduta, come s’è detto, dal diritto diottenere le riparazione a spese dell’appaltatore, una riduzione nella misuradel 50% del residuo prezzo dovuto pari ad € …Omissis…;* * * *IV- 1 In merito alla corrispondenza dei lavori eseguiti alle contabilità il CTU ha14


ilevato non risultare “una vera contabilità eseguita in contraddittorio tra “leparti con misure e dati tali da consentire un controllo dettagliato e “preciso…”L’ing. …Omissis… ha comunque riscontrato che alcune quantità contabilizzatesono errate e che gli additivi da contabilizzare sarebbero Kg. 3085 a frontedegli 8050 contabilizzati in concreto, per cui la cifra da riconoscere alla ParteConvenuta ammonta ad € …Omissis….IV- 2 In ordine alla contestazione relativa alle caldane il CTU, in carenza dimisure precise ha determinato in € …Omissis… il rimborso dovuto allaConvenuta.IV-3 Non ritiene l’arbitro unico meritevole di accoglimento, in funzione diquanto esposto in precedenza ed alla luce delle emergenze probatorie, larichiesta di condanna della Parte Attrice, avanzata dalla Parte Convenutanelle proprie conclusioni, al risarcimento “di qualsiasi danno subito esubendo…”.Tale domanda, oltrechè non supportata da idonea e convincente motivazione,appare affatto generica e, quindi, tale da non consentire l’instaurazione di unserio contraddittorio.Di più, manca del ben che minimo sostegno probatorio e si affida, a quanto èdato ad intendere, al giudizio equitativo dell’arbitro unico, non tenendo contoche il criterio sussidiario di liquidazione del danno in via di equità può essereutilizzato a fronte dell’esistenza quantomeno di un principio di prova o neicasi in cui la prova non possa essere altrimenti fornita.V- La parziale reciproca soccombenza, le difficoltà incontrate nella valutazionee qualificazione dei lavori concordati e le contraddizioni insorte nelle dizioni15


contrattuali, che hanno reso possibili contrastanti ed opposte valutazioni adopere dei consulenti di parte e difficoltoso l’operato del consulente d’ufficio,suggeriscono di disporre la totale compensazione delle spese di procedura.V-1 Le spese liquidate al CTU vengono conseguentemente e definitivamenteposte a carico solidale delle parti nella misura del 50% cadauna.Così dicasi del compenso dovuto all’arbitro unico e delle spese amministrativea favore della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.P.Q.M.L’arbitro unico, definitivamente decidendo, respinta ogni altra richiesta, suiquesiti proposti dalle parti, così decide:1- dichiara dovuta alla Parte Attrice la somma di € …Omissis…;2- riconosce a favore della Parte Convenuta, a titolo di parziale riduzione delprezzo, la somma di € …Omissis…;3- riconosce a favore di Parte Convenuta, a titolo di rimborso per lavoricontabilizzate in più, la somma di € …Omissis…;4- operata la parziale compensazione, dichiara tenuta e condanna ilConvenuto al pagamento in favore dell’Attore della residua somma di €…Omissis… maggiorata degli interessi nella misura di cui al D.lgl n°231/2002, maturati e maturandi dal …Omissis… al saldo;5- respinge la domanda di risarcimento danni proposta da Parte ConvenutaSrl;6- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della procedura;7- pone l’onere del pagamento delle spese di CTU a carico delle parti, inmisura del 50% cadauna, fermo restando l’obbligazione solidale a carico di16


entrambe nei confronti dell’avente diritto;8- determina in complessivi € 290,00 (IVA compresa) le spese amministrativea favore della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, ponendo l’onere relativo (giàassolto) a carico delle parti nella misura del 50% cadauna, fermo restandol’obbligazione solidale, gravante sulle parti stesse;9- determina in € …Omissis… oltre IVA e CPA come per legge, l’onorariospettante all’arbitro unico, ponendo l’onere (già assolto) a carico solidaledelle parti nella misura del 50% cadauna.La decisione è sottoscritta e depositata in tre originali di cui uno resta agli attidella Segreteria della Camera Arbitrale e gli altri sono inviati a ciascuna delleparti nel loro domicilio eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento a cura della stessa Segreteria.Così deciso in Reggio Emilia, lì …Omissis…L’Arbitro unico…Omissis…Depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. diReggio Emilia, Sede Camerale –addìIL SEGRETARIO DELLA <strong>CAMERA</strong> ARBITRALE <strong>DI</strong> REGGIO EMILIADr. Remo Viscione17

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