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Piersandra DRAGONI Difensore Civico del Comune di Ascoli Piceno

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70Conflitti che prima <strong>di</strong> sfociare in ricorsi davanti al giu<strong>di</strong>ce amministrativopossono essere risolti con l’aiuto <strong>del</strong> <strong>Difensore</strong> <strong>Civico</strong>, ai sensi <strong>del</strong> comma4 <strong>del</strong>l’art. 25 <strong>del</strong>la legge 241/90 che recita “decorsi inutilmente trentagiorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso <strong>di</strong> rifiuto, espressoo tacito, o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 24, comma 6, <strong>del</strong>l’accesso,il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionaleai sensi <strong>del</strong> comma 5 <strong>del</strong> presente articolo, ovvero chiedere, nellostesso termine, al <strong>di</strong>fensore civico competente che sia riesaminata lasuddetta determinazione. Se il <strong>di</strong>fensore civico ritiene illegittimo il <strong>di</strong>niegoo il <strong>di</strong>fferimento, lo comunica a chi l’ha <strong>di</strong>sposto. Se questi non emanail provve<strong>di</strong>mento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento<strong>del</strong>la comunicazione <strong>del</strong> <strong>di</strong>fensore civico, l’accesso è consentito. Qualorail richiedente l’accesso si sia rivolto al <strong>di</strong>fensore civico, il termine <strong>di</strong> cuial comma 5 decorre dalla data <strong>del</strong> ricevimento, da parte <strong>del</strong> richiedente,<strong>del</strong>l’esito <strong>del</strong>la sua istanza al <strong>di</strong>fensore civico”.(comma così sostituito dall'articolo 15 <strong>del</strong>la legge n. 340 <strong>del</strong> 2000)Questa mattina si è accennato alla lunghezza e al costo <strong>del</strong> ricorso al giu<strong>di</strong>ceamministrativo: vorrei evidenziare che una giustizia lenta e costosaè una “non giustizia” e questo è un richiamo forte che abbiamo sempreil dovere <strong>di</strong> fare, perché se il citta<strong>di</strong>no non ha possibilità <strong>di</strong> ottenere la giustiziache merita e che gli è dovuta, in tempi certi e con costi sopportabili,non c’è giustizia. In questo senso il <strong>Difensore</strong> <strong>Civico</strong> può coprire <strong>del</strong>lelacune, almeno per quanto riguarda l’accesso agli atti, perché la leggegli riconosce una competenza specifica in materia.In base alla legge n. 241/90 l’accesso agli atti è un <strong>di</strong>ritto esercitabile neiconfronti <strong>del</strong>la pubblica amministrazione da “chiunque vi abbia interesse,per la tutela <strong>di</strong> situazioni giuri<strong>di</strong>camente rilevanti”; il regolamento esecutivoche <strong>di</strong>sciplina le modalità <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto, DPR 352/92,ha stabilito inoltre che la richiesta è legittima se l’interesse <strong>di</strong> chi la avanzaè concreto, personale ed attuale. La giurisprudenza, negli anni, si è reiteratamenteoccupata <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ponendo alcuni punti fermi.


tifica <strong>del</strong>l’inizio o <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> trattamento nonchè <strong>del</strong>la raccoltao mo<strong>di</strong>fica dei dati; obbligo <strong>di</strong> cura e custo<strong>di</strong>a dei dati; obbligo <strong>di</strong> trattarliin modo lecito, secondo correttezza e per le finalità per le quali sonostati raccolti; obbligo <strong>di</strong> richiedere il consenso <strong>del</strong>l’interessato anchein merito all’utilizzo dei dati da parte <strong>di</strong> terzi ecc…) imposti al titolare <strong>del</strong>trattamento, cioè al gestore <strong>del</strong>la banca dati, sia esso un soggetto pubblicoo privato.Premesso che la PA, poiché agisce per fini istituzionali, può per lo più gestirele informazioni personali dei citta<strong>di</strong>ni anche a prescindere dal loroconsenso dato che la sua attività è regolata da leggi e regolamenti chelo permettono, c’è da <strong>di</strong>re che purtroppo la legge sulla privacy ha indottogli organi burocratici ad adottare cautele non sempre giustificate,cautele che spesso si risolvono in illegittimi ri<strong>di</strong>mensionamenti <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto<strong>di</strong> accesso agli atti, tanto che l’Autorità garante <strong>del</strong>la privacy – soggettodeputato a controllare l’applicazione <strong>del</strong>la legge – è costretta ad intervenirecontinuamente per stabilire <strong>di</strong> volta in volta se sussiste o meno una violazione<strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto alla riservatezza.La domanda dunque è questa: in una situazione <strong>di</strong> potenziale conflitto frail <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso agli atti <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no - inteso come <strong>di</strong>ritto alla trasparenza<strong>del</strong>l’agire pubblico - e quello alla riservatezza <strong>di</strong> un altro - intesocome <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare un controllo sulle informazioni <strong>di</strong> tipo personaletrattate - quale è da considerare preponderante?Dal punto <strong>di</strong> vista giurisprudenziale la risposta è presto confezionata inquanto l’adunanza plenaria <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> Stato (8) ha risolto in manieradefinitiva la questione stabilendo che “non sembra esservi dubbio che….la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sianecessario per curare o <strong>di</strong>fendere i propri interessi giuri<strong>di</strong>ci”: <strong>di</strong> conseguenzal’interesse alla riservatezza va sempre considerato recessivo <strong>di</strong> fronte al<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso legittimamente esercitato.73(8)C. <strong>di</strong> S. Ad. Plen., 4/2/1997, n. 5


74Dall’altro canto va registrata la posizione assunta dal Garante il quale dopoaver affermato nel 1998 (9) “l’insussistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zionefra il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso e la tutela <strong>del</strong>la riservatezza”, l’anno successivo(10) parlando <strong>del</strong>la legge 675/96 ha confermato che “contrariamenteall’opinione secondo la quale questo regime particolarmente severo avrebberipristinato la prevalenza <strong>del</strong>la segretezza sulla trasparenza <strong>del</strong>l’agirepubblico, fornendo alle amministrazioni un comodo pretesto per negareai citta<strong>di</strong>ni la conoscenza <strong>di</strong> documenti che li riguardano, il Garante ha proseguitosulla strada intrapresa…” chiarendo definitivamente nel 2001 (11) che“l’esistenza <strong>di</strong> una specifica normativa sulla protezione dei dati personalinon può essere invocata per negare o limitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso e chespetta all’amministrazione destinataria <strong>del</strong>la richiesta valutare in concretola sussistenza <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni per accedere ai documenti amministrativipreviste dalla legge”.Un <strong>di</strong>scorso a parte va fatto per i cd. ”dati sensibili”, quei dati, cioè, chela legge 675/96 (art. 22) sottopone a una particolare tutela in quanto attinentil’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o <strong>di</strong>altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a sindacati, partiti, associazioniod organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchéi dati personali idonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute e la vita sessuale.Al riguardo l’art. 59 <strong>del</strong> D. Lgs. 196/2003 (testo unico in materia <strong>di</strong> protezionedei dati personali) nel regolare la possibilità <strong>di</strong> accesso ai datisensibili è esplicito e <strong>di</strong>spone che “Fatto salvo quanto previsto dall'ar-(9)1998, Relazione annuale al Governo(10)1999, Relazione annuale al Governo(11)2001, relazione annuale al Governo. In proposito il Garante ha ritenuto che le richieste<strong>di</strong> accesso alle certificazioni prodotte dagli altri concorrenti <strong>di</strong> un concorso pubbliconon sono soggette al consenso degli interessati: la PA deve invece valutare esclusivamentese sussista l’esigenza <strong>di</strong> tutelare una posizione specifica <strong>di</strong> riservatezza <strong>di</strong>terzi essendo la comunicazione <strong>di</strong> dati attraverso l’accesso a detti documenti amministrativida ritenersi autorizzata “per legge”


ticolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativatutela giuris<strong>di</strong>zionale, restano <strong>di</strong>sciplinati dalla legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e dalle altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in materia,nonche' dai relativi regolamenti <strong>di</strong> attuazione, anche per cio' checoncerne i tipi <strong>di</strong> dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari e le operazioni <strong>di</strong> trattamentoeseguibili in esecuzione <strong>di</strong> una richiesta <strong>di</strong> accesso. Le attivita' finalizzateall'applicazione <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sciplina si considerano <strong>di</strong> rilevante interessepubblico”.Il menzionato art. 60 introduce una <strong>di</strong>stinzione per i cd. “dati sensibilissimi”<strong>di</strong>sponendo che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelarelo stato <strong>di</strong> salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazionegiuri<strong>di</strong>camente rilevante che si intende tutelare con la richiesta<strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi e' <strong>di</strong> rango almeno pari ai <strong>di</strong>ritti<strong>del</strong>l'interessato, ovvero consiste in un <strong>di</strong>ritto <strong>del</strong>la personalita' o in un altro<strong>di</strong>ritto o liberta' fondamentale e inviolabile”. (12)A conclusione <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>samina, ci resta da capire un’ultima cosa: abbiamovisto che la legge, la giurisprudenza e il Garante concordano nel ritenereche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso normalmente prevale sulla tutela alla riservatezza,a meno che non si tratti <strong>di</strong> dati sensibilissimi e l’interesse <strong>di</strong> chi chiede l’accessosia inferiore a quello <strong>di</strong> chi invoca la tutela <strong>del</strong>la privacy.Bene: poco fa ho accennato che il Garante <strong>del</strong>la privacy, nell’affermare chela legge 675/96 non può essere utilizzata per negare o limitare il <strong>di</strong>ritto<strong>di</strong> accesso, ha rimandato all’amministrazione destinataria <strong>del</strong>la richiestail compito <strong>di</strong> valutare in concreto, caso per caso, la sussistenza <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioniper esercitare tale <strong>di</strong>ritto.Avendo il Consiglio <strong>di</strong> Stato chiarito definitivamente che “il bilanciamen-75(12)cfr. TAR Marche, 7/3/2002, n. 215 e TAR Veneto, 30/1/2003, n. 1674, che riconoscono laprevalenza <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso <strong>del</strong>l’interessato sul <strong>di</strong>ritto alla riservatezza <strong>di</strong> terzi anchein relazione ai cd. <strong>di</strong>ritti sensibilissimi quando è funzionale alla tutela <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti analoghie limitandolo alla sola modalità <strong>del</strong>la visione


76to tra il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso agli atti e il <strong>di</strong>ritto alla riservatezza non è statorimesso alla potestà regolamentare o alla <strong>di</strong>screzionalità <strong>del</strong>le singoleamministrazioni, ma è stato compiuto <strong>di</strong>rettamente dalla legge….. la qualenel prevedere la tutela <strong>del</strong>la riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il <strong>di</strong>rittodegli interessati alla visione degli atti relativi ai proce<strong>di</strong>menti amministrativila cui conoscenza sia necessaria per curare o <strong>di</strong>fendere i loro interessi giuri<strong>di</strong>ci”(13) , dobbiamo chiederci a questo punto quali siano, in realtà, i margini<strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità riconosciuti alla PA per decidere se e quando concederel’esercizio <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto nell’ambito dei proce<strong>di</strong>menti che scaturisconoda una richiesta <strong>di</strong> accesso.La risposta è tutto sommato abbastanza semplice e definitiva: i margini<strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità entro i quali la PA può effettivamente muoversi per decidereriguardo una richiesta <strong>di</strong> accesso agli atti sono estremamente ristrettiin quanto le viene riconosciuto il solo compito residuo <strong>di</strong> valutare la sussistenza<strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>la “necessarietà” <strong>del</strong>l’informazione contenuta nell’attocui si vuole accedere ai fini <strong>del</strong>la tutela <strong>di</strong> una posizione giuri<strong>di</strong>camenterilevante.Ho aggiunto alcuni riferimenti, giurisprudenziali e non, che spero possanoessere utili.(13)C. <strong>di</strong> S. sez. IV, 4/2/1997, n. 82; cfr. TAR Lombar<strong>di</strong>a, Brescia, 21/3/2000, n. 261 che hasuperato l’orientamento <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> Stato interpretando in maniera più estensival’art. 24, c. 2, lett. d) <strong>del</strong>la legge 241/90 e riconoscendo come connesso al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visione<strong>di</strong> atti amministrativi, pur a scapito <strong>del</strong>la riservatezza <strong>di</strong> terzi, anche il <strong>di</strong>ritto all’estrazione<strong>di</strong> copia degli stessi: tale interpretazione appare perfettamente in linea conlo spirito <strong>del</strong>la legge sulla trasparenza la quale, precisa il TAR, “porta a ritenere chela visione <strong>di</strong> un documento non costituisce affatto un <strong>di</strong>ritto minore (da contrapporreal <strong>di</strong>ritto pieno), ma consiste semplicemente in una modalità <strong>di</strong> manifestazione <strong>del</strong>medesimo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso, che non ne esaurisce il contenuto, essendo questo comprensivoanche <strong>del</strong>la facoltà <strong>di</strong> ottenere copia <strong>del</strong> documento presentato”. Il giu<strong>di</strong>ce amministrativoaggiunge che se il citta<strong>di</strong>no durante l’esame dei documenti esibiti “può prendereappunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, non si vedecome possa sostenersi che se la copia degli stessi fosse invece pre<strong>di</strong>sposta dall’amministrazione,su richiesta <strong>del</strong>l’interessato, ciò sarebbe vietato” (cfr. art. 5, c .6, DPR352/92).


Atti <strong>del</strong> convegno / Maratea 22 Ottobre 200477

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