Art. 69 - Interventi su aree a verde pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico1. Si intendono compresi nel presente articolo gli interventi sulle aree destinate averde pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico comprese quelle <strong>di</strong> arredo stradale (bauletti,aiuole, le scarpate delle strade, ecc.)2. I progetti <strong>di</strong> sistemazione <strong>di</strong> dette aree devono fornire tutti gli elementi necessariper valutare il tipo <strong>di</strong> intervento proposto ed in particolare:- debbono descrivere le <strong>di</strong>verse essenze da mettere a <strong>di</strong>mora, il profilo altimetricodel terreno, gli eventuali specchi d'acqua, i percorsi e le pavimentazioni, gliimpianti tecnologici <strong>di</strong> servizio (per drenaggio, irrigazione, fognatura, serviziigienici, illuminazione), le parti architettoniche (recinzioni, fontane e giochid'acqua, esedre, monumenti ecc.), gli elementi <strong>di</strong> arredo e <strong>di</strong> comfort, leeventuali attrezzature sportive o <strong>di</strong> gioco per i bambini.3. Il progetto deve essere accompagnato da un programma temporale <strong>di</strong> messa a<strong>di</strong>mora delle varie essenze che preveda la compatibilità reciproca ed un equilibratorapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i <strong>di</strong>versi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> fioritura,al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificare nell'arco delle <strong>di</strong>verse stagioni l'effetto del verde.4. In ogni area verde, almeno una pianta per ogni tipo <strong>di</strong> essenza dovrà esserecontrad<strong>di</strong>stinta con la in<strong>di</strong>cazione dell'essenza con il nome in volgare e quelloscientifico.5. Le aree ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> previsione del Piano Regolatore debbono rispondere in particolarea criteri <strong>di</strong> sicurezza e protezione prevedendo che l'accessibilità avvenga evitandol'attraversamento o la vicinanza <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> grande traffico veicolare. Quando taliaree sono attrezzate per il gioco dei bambini devono essere protette con recinzionitrasparenti, <strong>di</strong> forma ed altezza idonee ad evitare pericoli indotti.6. Le aree ver<strong>di</strong> recintate devono essere mantenute tali. Sono vietate le aperture e gliaccessi privati che prospettano <strong>di</strong>rettamente sulle aree <strong>di</strong> verde pubblico.7. I parchi e giar<strong>di</strong>ni degli e<strong>di</strong>fici pubblici (musei, e<strong>di</strong>fici monumentali, scuole ecc.)dovranno <strong>di</strong> norma essere resi accessibili e utilizzati come verde pubblico conopportuna regolamentazione.8. L'uso delle aree ver<strong>di</strong> deve essere proprio della loro caratteristica e destinazione.9. Sono vietate le attività che possono danneggiarne l'apparato vegetale ocomprometterne l'immagine, salvo quelle attività temporanee come fiere e similiche fanno parte della tra<strong>di</strong>zione e della cultura locali.Art. 70 - Verde privato1. In assenza <strong>di</strong> strumenti urbanistici attuativi gli spazi privati ine<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong> pertinenza<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici residenziali e simili prospicienti luoghi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico o,comunque, esposti a pubblica vista debbono essere <strong>di</strong> norma destinati a verdeaccorpato (parco o giar<strong>di</strong>no) per almeno metà della superficie e mantenuti in mododecoroso.2. E' vietato l'uso <strong>di</strong> tali spazi per costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti,baracche, gabbiotti ecc.) o per deposito <strong>di</strong> materiali in <strong>di</strong>suso.3. Fatto salvo quanto in<strong>di</strong>cato al comma precedente non sono soggetti adautorizzazione, in quanto assimilati ad opere mobili <strong>di</strong> arredo, i piccoli manufattiamovibili al servizio delle aree ver<strong>di</strong> quali ricoveri <strong>di</strong> attrezzi da giar<strong>di</strong>naggio, piccole86
serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, canili, (<strong>di</strong>mensioni massimemc.10), piccoli pergolati, gazebi in struttura leggera, concimaie per il recupero deicascami del giar<strong>di</strong>no, ed ogni elemento <strong>di</strong> arredo e corredo delle sistemazioni averde nel rispetto delle norme del Co<strong>di</strong>ce Civile, <strong>di</strong> Polizia Urbana e <strong>di</strong> Igiene.Titolo VElementi <strong>di</strong> comfort urbanoArt. 71 - Definizione degli elementi <strong>di</strong> comfort urbano1. L'Amministrazione Comunale definisce con specifico provve<strong>di</strong>mento gli elementi <strong>di</strong>comfort urbano per aree omogenee.2. A titolo esemplificativo rientrano tra gli elementi <strong>di</strong> confort urbano i seguentimanufatti: oggettistica sponsorizzata; supporto per la cartellonistica (nei <strong>di</strong>versiformati standard); supporto per fermate automezzi pubblici; supporto per latoponomastica e la segnaletica verticale; supporto a stelo o mensola perilluminazione pubblica; sedute in genere; fioriere; rastrelliere portabiciclette; cestiniportarifiuti; transenne <strong>di</strong> delimitazione; pensiline per zone <strong>di</strong> sosta protette, fermateautomezzi pubblici, percorsi coperti e strutture espositive temporanee.Art. 72 - Modalità <strong>di</strong> ubicazione1. La sistemazione degli oggetti facenti parte degli elementi <strong>di</strong> confort urbano deveessere preceduta da specifici progetti da sottoporsi al parere della Commissioneper la qualità architettonica ed il paesaggio.2. Nel progetto devono essere evidenziati i percorsi pubblici, gli elementi architettonicied ambientali <strong>di</strong> particolare valore, eventuali visuali prospettiche <strong>di</strong> particolarepregio, le relazioni spaziali e funzionali caratteristiche delle singole aree.3. Il progetto deve evitare la casualità della collocazione dei singoli elementidell'intervento e tendere a soluzioni organiche caratterizzate dalla continuitàspaziale e temporale dei singoli interventi <strong>di</strong> arredo urbano su tutto il territoriocomunale.Art. 73 - Altri elementi <strong>di</strong> comfort urbano1. È soggetta a valutazione della Commissione per la qualità architettonica ed ilpaesaggio anche la collocazione, su area pubblica, per un periodo superiore a 30giorni <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> comfort urbano <strong>di</strong> cui non sia previsto l'utilizzo all'interno deisistemi <strong>di</strong> aggregazione, quali le cabine telefoniche, i servizi igienici pubblici, ichioschi, le fontanelle, i cassonetti per raccolta dei rifiuti urbani, le campane per laraccolta <strong>di</strong>fferenziata, la oggettistica sponsorizzata. La collocazione <strong>di</strong> questielementi sul territorio deve avvenire secondo progetti planimetrici edocumentazione fotografica a colori idonea alla predetta valutazione.2. La collocazione deve rispondere ad esigenze <strong>di</strong> pubblica utilità e <strong>di</strong> sicurezza e nondeve interferire con i flussi <strong>di</strong> traffico.87