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Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

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- la completezza e la regolarità della documentazione presentata,9. Nel corso dell’istruttoria della Dia in sanatoria viene acquisito il parere dellaCommissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nei casi in cui questo siaobbligatorio ai sensi del presente <strong>Regolamento</strong>.10. Per quanto attiene il pagamento dell’oblazione, la DIA in sanatoria deve essereaccompagnata dal pagamento dell’oblazione autocalcolata dall’interessato sullabase della quantificazione dell’aumento del valore venale conseguito dall’immobilea seguito dell’opera abusiva. Tale oblazione sarà suscettibile <strong>di</strong> conguaglio surichiesta del SUE, una volta espletato l’iter <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> cui al comma seguente.11. Nei casi previsti dalla legge regionale 23/04 nell’ambito dell’istruttoria vieneacquisita altresì la valutazione dell’aumento <strong>di</strong> valore venale dell’immobileconseguente all’abuso, da parte della Commissione provinciale, ai sensi dell’art.21, comma 2, L.R.23/2004, per la quale opera la sospensione del termine <strong>di</strong> 30giorni <strong>di</strong> cui al comma precedente.12. Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> DIA in sanatoria si conclude con il rilascio da parte del SUEdell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’oblazione dovuta.13. Per le opere soggette a DIA il pagamento dell’oblazione/sanzione dovutacostituisce il titolo a sanatoria.14. La presentazione della denuncia <strong>di</strong> inizio attività in sanatoria comporta lapreventiva acquisizione del parere della C.Q.A.P nei casi previsti dal presente<strong>Regolamento</strong>.15. La richiesta <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> conformità, qualora l’opera si stata già ultimata almomento della richiesta, deve essere accompagnata da tutta la documentazionenecessaria per l’ottenimento del Certificato <strong>di</strong> conformità agibilità o previste acorredo della comunicazione <strong>di</strong> fine lavori ai sensi dell’art del presente<strong>Regolamento</strong>.Art. 29 - Autorizzazione paesaggistica 11. Gli interventi ricompresi in zone ricadenti in aree <strong>di</strong> interesse paesaggistico tutelateai sensi della parte III del D.Lgs 42/94 “Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio” es.m., che apportano mo<strong>di</strong>fiche all’aspetto esteriore degli e<strong>di</strong>fici e al paesaggio,sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica, rilasciata secondo le procedurepreviste dalla norma citata.2. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto aititoli legittimanti l'intervento urbanistico-<strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>.3. Fuori dai casi <strong>di</strong> cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/94 e s.m.l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente allarealizzazione, anche parziale, degli interventi.4. L'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo <strong>di</strong> cinque anni, scaduto ilquale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuovaautorizzazione.5. L’autorizzazione è da rendersi entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta ed èsoggetta all’esercizio dei poteri <strong>di</strong> annullamento da parte della Soprintendenza per iBeni Architettonici e per il Paesaggio, entro i 60 giorni successivi.1Nuovo testo introdotto con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/200957

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