Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

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l) le varianti non essenziali alle opere soggette a Permesso, qualora nonriguardino opere di urbanizzazione;m) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza;n) le opere pertinenziali;o) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola,come definiti all’art. 4.13/3p) l'apposizione di cartelloni pubblicitari, che superano la dimensione di 6 mq;q) interventi di demolizione senza ricostruzioner) interventi di ripristino edilizio e tipologico.2. Esclusivamente ai fini sanzionatori penali resta ferma la distinzione tra operesoggette a Permesso di costruire e DIA operata dall’art 10 del Testo Unico perl’Edilizia, approvato con D.P.R. 380/01 e s.m.3. La DIA per nuova costruzione deve essere presentata per singolo edificio aventeautonomia fisica, comprese le sue pertinenze.Art. 20 - Disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) 11. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività(DIA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo sportello unicoper l'edilizia la denuncia di inizio attività, su apposita modulistica, accompagnata dauna dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 delcodice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie,nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati eadottati, al Regolamento Edilizio e alla valutazione preventiva o parere preventivo,ove acquisiti.2. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì da:a) quantificazione e versamento del contributo di costruzione, se dovuto;b) nominativo del direttore dei lavori;c) nominativo dell’impresa/delle imprese cui si intendono affidare i lavori e relativecertificazioni attestanti il rispetto della normativa sulla regolarità contributiva e latutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro;d) parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e ilPaesaggio limitatamente agli interventi per cui tale parere è obbligatorio.3. La data di inizio lavori, comunicata contestualmente alla presentazione della DIA oanche successivamente secondo quanto previsto al comma 14, non potrà,comunque, eccedere un anno dalla data di presentazione della DIA. Decorsoinfruttuosamente tale termine, la DIA è priva di effetti e non costituisce più titoloidoneo alla realizzazione dell’intervento. La decadenza del titolo operaautomaticamente senza la necessità di un atto da parte dell’Amministrazione.4. L’entrata in vigore di nuove norme o prescrizioni urbanistiche non comporta ladecadenza della DIA in contrasto con le nuove previsioni se sono decorsi trentagiorni dalla data di presentazione.5. La DIA è sottoposta al termine massimo di valididi tre anni, decorrenti dalla datadi efficacia. Salvo sospensioni, la DIA diventa efficace al trentunesimo giornosuccessivo a quello di presentazione. Trascorsi tre anni da detta data, la DIAdecade di diritto senza alcuna formalità di rito. La decadenza del titolo operaautomaticamente senza la necessità di un atto da parte dell’Amministrazione1Nuovo testo introdotto con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/200938

6. A conclusione dei lavori l'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazioneentro il termine di efficacia della DIA e ad attivare le procedure per l’ottenimento delCertificato di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi della L.R. 31/02.7. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione deilavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, perfatti estranei alla volontà dell'interessato.8. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata entro i tre anni è soggettaa nuova denuncia di inizio attività che costituisce il nuovo titolo per l’ultimazionelavori.9. Le DIA di variante non modificano i termini di scadenza della fine lavori.10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutelanon compete all'Amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assensocomunque denominato non sia allegato alla denuncia, lo Sportello Unico perl'Edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiede all'Autorità preposta ilrilascio del medesimo atto, su apposita delega del denunciante riportata nellamodulistica. A tal fine il denunciante dovrà allegare alla DIA tutta l’adeguatadocumentazione tecnica necessaria per l’ottenimento del richiesto parere.11. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Responsabile dello sportello unico perl'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni perl'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito dellaconferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l'assenso è negatoovvero se la conferenza ha esito non favorevole.12. L’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggiodovuta ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, nonché l’autorizzazionepaesaggistica, devono essere acquisite autonomamente dall’interessato edallegate alla denuncia di inizio attività.13. Se la documentazione è incompleta o la DIA non è correttamente compilata, ilResponsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, entro trenta giorni dalla data dipresentazione, richiede per iscritto la documentazione integrativa o l’integrazionedella compilazione; in questo caso, il termine per dare inizio ai lavori, resta sospesofino al ricevimento di quanto richiesto. La richiesta della documentazione mancanteviene inviata una sola volta e indica un termine per la regolarizzazione della DIA.Scaduto infruttuosamente tale termine il Responsabile dello Sportello Unico perl’Edilizia comunicherà l’archiviazione della DIA in quanto inefficace e la diffida anon eseguire i lavori previsti.14. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, è’ consentita lapresentazione di determinati pareri, documenti o progetti esecutivi in un’unicasoluzione prima dell’effettivo inizio dei lavori. L’intenzione di avvalersi di tale facoltàdeve essere evidenziata dall’avente titolo e dal progettista nella DIA stessa, conl’impegno a presentare quanto dichiarato necessario prima dell’effettivo inizio deilavori. L’elenco dei pareri, dei documenti o dei progetti esecutivi che possonoessere presentati contestualmente alla comunicazione dell’effettivo inizio dei lavoriè definito dalla Consulta per l’Edilizia e il Territorio, che ne determinerà altresì lemodalità di presentazione .15. Qualora entro i trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, sia accertatal'inammissibilità della stessa, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizianotifica al soggetto avente titolo e, per conoscenza, al progettista abilitato, alDirettore dei Lavori e all’Impresa, la diffida a non dare inizio alle opere. E'comunque fatta salva la facoltà di ripresentare una nuova DIA, con le modifiche o39

l) le varianti non essenziali alle opere soggette a Permesso, qualora nonriguar<strong>di</strong>no opere <strong>di</strong> urbanizzazione;m) la realizzazione <strong>di</strong> parcheggi da destinare a pertinenza;n) le opere pertinenziali;o) i significativi movimenti <strong>di</strong> terra senza opere non connessi all'attività agricola,come definiti all’art. 4.13/3p) l'apposizione <strong>di</strong> cartelloni pubblicitari, che superano la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> 6 mq;q) interventi <strong>di</strong> demolizione senza ricostruzioner) interventi <strong>di</strong> ripristino <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong> e tipologico.2. Esclusivamente ai fini sanzionatori penali resta ferma la <strong>di</strong>stinzione tra operesoggette a Permesso <strong>di</strong> costruire e DIA operata dall’art 10 del Testo Unico perl’E<strong>di</strong>lizia, approvato con D.P.R. 380/01 e s.m.3. La DIA per nuova costruzione deve essere presentata per singolo e<strong>di</strong>ficio aventeautonomia fisica, comprese le sue pertinenze.Art. 20 - Disciplina della denuncia <strong>di</strong> inizio attività (DIA) 11. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia <strong>di</strong> inizio attività(DIA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo sportello unicoper l'e<strong>di</strong>lizia la denuncia <strong>di</strong> inizio attività, su apposita modulistica, accompagnata dauna <strong>di</strong>chiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 delco<strong>di</strong>ce penale, il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico-sanitarie,nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati eadottati, al <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio e alla valutazione preventiva o parere preventivo,ove acquisiti.2. La denuncia <strong>di</strong> inizio attività è accompagnata altresì da:a) quantificazione e versamento del contributo <strong>di</strong> costruzione, se dovuto;b) nominativo del <strong>di</strong>rettore dei lavori;c) nominativo dell’impresa/delle imprese cui si intendono affidare i lavori e relativecertificazioni attestanti il rispetto della normativa sulla regolarità contributiva e latutela e la sicurezza sui luoghi <strong>di</strong> lavoro;d) parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e ilPaesaggio limitatamente agli interventi per cui tale parere è obbligatorio.3. La data <strong>di</strong> inizio lavori, comunicata contestualmente alla presentazione della DIA oanche successivamente secondo quanto previsto al comma 14, non potrà,comunque, eccedere un anno dalla data <strong>di</strong> presentazione della DIA. Decorsoinfruttuosamente tale termine, la DIA è priva <strong>di</strong> effetti e non costituisce più titoloidoneo alla realizzazione dell’intervento. La decadenza del titolo operaautomaticamente senza la necessità <strong>di</strong> un atto da parte dell’Amministrazione.4. L’entrata in vigore <strong>di</strong> nuove norme o prescrizioni urbanistiche non comporta ladecadenza della DIA in contrasto con le nuove previsioni se sono decorsi trentagiorni dalla data <strong>di</strong> presentazione.5. La DIA è sottoposta al termine massimo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tre anni, decorrenti dalla data<strong>di</strong> efficacia. Salvo sospensioni, la DIA <strong>di</strong>venta efficace al trentunesimo giornosuccessivo a quello <strong>di</strong> presentazione. Trascorsi tre anni da detta data, la DIAdecade <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto senza alcuna formalità <strong>di</strong> rito. La decadenza del titolo operaautomaticamente senza la necessità <strong>di</strong> un atto da parte dell’Amministrazione1Nuovo testo introdotto con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/200938

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