Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

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13.07.2015 Views

Art. 10 - Consulta per l'edilizia e il territorio 11. Per la verifica dell’ottenimento degli obiettivi di qualità globale del processo ditrasformazione urbanistico edilizia del territorio, perseguiti dall’AmministrazioneComunale attraverso il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio, èistituita la Consulta per l’Edilizia e il Territorio.2. La Consulta è formata dai rappresentanti delle categorie professionali che hannocompetenza nei programmi di tutela e trasformazione del territorio (architetti,ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali) e dai funzionaridell’Amministrazione Comunale competenti nella materia, nonché dall’Assessorepreposto che la presiede (o suo delegato).3. La Consulta ha come obiettivo:- la verifica e l’implementazione degli atti procedurali sia in ordine allesemplificazioni e snellimenti possibili agli aggiornamenti necessari nell’ambito diuna visione unitaria dei procedimenti;- la promozione del coordinamento fra le diverse competenze delle procedure dicontrollo al fine di svilupparne le capacità di chiarezza ed efficacia rispetto agliobiettivi di qualità- la promozione del confronto fra i differenti saperi professionali al fine dicontribuire allo sviluppo di una cultura tecnica efficacemente aggiornata e ingrado di fornire risposte adeguate alle esigenze complessive della società4. Ciascuna organizzazione professionale nominerà un suo rappresentante nellaConsulta secondo la modalità e le esigenze che riterrà più opportune. Irappresentanti degli Uffici tecnici sono individuati nei responsabili dei singoli servizi.4 bis. Nella nomina del proprio rappresentante nella Consulta per l’Edilizia e ilTerritorio, ciascuna Organizzazione professionale indicherà il nominativo di unsupplente al fine di garantire la continuità dello svolgimento del lavoronecessario, nell’ambito di una precisa individuazione dei rapporti istituzionali.5. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario incaricato dall’ Assessorecompetente. Detto funzionario si farà carico anche della convocazione delle riunioniche potranno avvenire su richiesta diretta dell’Amministrazione o di almeno 3 deisuoi componenti .6. La durata è la stessa della C.E.7. Le indicazioni fornite dalla Consulta, costituiscono indicazioni procedurali sia per gliatti di indirizzo dell’Amministrazione, sia per l’ applicazione degli strumentinormativi comunali . Le indicazioni saranno trasmesse a tutti gli Ordini – CollegiProfessionali ed ai responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali interessatiaffinché ne venga data la massima divulgazione.Art. 11 - Dichiarazione di indirizzi1. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, unitamente ai membriesperti in materia agricola, all'atto del suo insediamento e comunque non oltre 6mesi dall'insediamento stesso deve esplicitare in un documento, denominato"dichiarazione di indirizzi", i criteri ed i metodi di valutazione dei progetti sottopostial suo esame in rapporto alla qualità formale e compositiva degli interventi.1Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale P.G. 42232/00 del 11 dicembre 2000 insostituzione del precedente art. 10 – Comitato tecnico di consulenza – abrogato dal Co.RE.Co.30

2. In particolare dovrà esplicitare i criteri di valutazione per tutti quei parametri formalie compositivi che non sono specificatamente disciplinati dalle presenti norme e daquelle del P.R.G e il cui rispetto sarà asseverato dai tecnici abilitati nell’ambitodei procedimenti autocertificati anche previa richiesta di un parerepreventivo. 13. Dovrà inoltre contenere indicazioni all'Ufficio Tecnico per l'esame delle praticherelative alle opere edilizie non sottoposte al parere della Commissione per laqualità architettonica ed il paesaggio.4. La dichiarazione di indirizzi potrà essere sottoposta a revisione annuale alla lucedelle problematiche emerse nel periodo precedente.5. La dichiarazione e le sue revisioni devono essere approvate dal ConsiglioComunale.6. Al termine del proprio mandato la Commissione per la qualità architettonica ed ilpaesaggio deve redigere il rapporto consuntivo della propria attività.7. La dichiarazione di indirizzi formulata dalla Commissione per la qualitàarchitettonica ed il paesaggio, verrà presentata, prima dell’approvazione da partedel Consiglio comunale, alla Consulta per l’Edilizia ed il Territorio per l’espressionedi una propria valutazione 2Art. 12 - Norma transitoria relativa alla nomina della Commissione per la QualitàArchitettonica ed il Paesaggio1. I membri delle Commissioni Edilizie vigenti rimangono in carica finoall’insediamento dei nuovi eletti secondo i criteri indicati ai precedenti articoli.12Comma integrato con delibera di Consiglio Comunale P.G. 21358 del 9 dicembre 2002Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale P.G. 42232/00 del 11 dicembre 200031

Art. 10 - Consulta per l'e<strong>di</strong>lizia e il territorio 11. Per la verifica dell’ottenimento degli obiettivi <strong>di</strong> qualità globale del processo <strong>di</strong>trasformazione urbanistico e<strong>di</strong>lizia del territorio, perseguiti dall’AmministrazioneComunale attraverso il Piano Regolatore Generale ed il <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio, èistituita la Consulta per l’E<strong>di</strong>lizia e il Territorio.2. La Consulta è formata dai rappresentanti delle categorie professionali che hannocompetenza nei programmi <strong>di</strong> tutela e trasformazione del territorio (architetti,ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali) e dai funzionaridell’Amministrazione Comunale competenti nella materia, nonché dall’Assessorepreposto che la presiede (o suo delegato).3. La Consulta ha come obiettivo:- la verifica e l’implementazione degli atti procedurali sia in or<strong>di</strong>ne allesemplificazioni e snellimenti possibili agli aggiornamenti necessari nell’ambito <strong>di</strong>una visione unitaria dei proce<strong>di</strong>menti;- la promozione del coor<strong>di</strong>namento fra le <strong>di</strong>verse competenze delle procedure <strong>di</strong>controllo al fine <strong>di</strong> svilupparne le capacità <strong>di</strong> chiarezza ed efficacia rispetto agliobiettivi <strong>di</strong> qualità- la promozione del confronto fra i <strong>di</strong>fferenti saperi professionali al fine <strong>di</strong>contribuire allo sviluppo <strong>di</strong> una cultura tecnica efficacemente aggiornata e ingrado <strong>di</strong> fornire risposte adeguate alle esigenze complessive della società4. Ciascuna organizzazione professionale nominerà un suo rappresentante nellaConsulta secondo la modalità e le esigenze che riterrà più opportune. Irappresentanti degli Uffici tecnici sono in<strong>di</strong>viduati nei responsabili dei singoli servizi.4 bis. Nella nomina del proprio rappresentante nella Consulta per l’E<strong>di</strong>lizia e ilTerritorio, ciascuna Organizzazione professionale in<strong>di</strong>cherà il nominativo <strong>di</strong> unsupplente al fine <strong>di</strong> garantire la continuità dello svolgimento del lavoronecessario, nell’ambito <strong>di</strong> una precisa in<strong>di</strong>viduazione dei rapporti istituzionali.5. Le funzioni <strong>di</strong> segretario saranno svolte da un funzionario incaricato dall’ Assessorecompetente. Detto funzionario si farà carico anche della convocazione delle riunioniche potranno avvenire su richiesta <strong>di</strong>retta dell’Amministrazione o <strong>di</strong> almeno 3 deisuoi componenti .6. La durata è la stessa della C.E.7. Le in<strong>di</strong>cazioni fornite dalla Consulta, costituiscono in<strong>di</strong>cazioni procedurali sia per gliatti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo dell’Amministrazione, sia per l’ applicazione degli strumentinormativi comunali . Le in<strong>di</strong>cazioni saranno trasmesse a tutti gli Or<strong>di</strong>ni – CollegiProfessionali ed ai responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali interessatiaffinché ne venga data la massima <strong>di</strong>vulgazione.Art. 11 - Dichiarazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzi1. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, unitamente ai membriesperti in materia agricola, all'atto del suo inse<strong>di</strong>amento e comunque non oltre 6mesi dall'inse<strong>di</strong>amento stesso deve esplicitare in un documento, denominato"<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzi", i criteri ed i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> valutazione dei progetti sottopostial suo esame in rapporto alla qualità formale e compositiva degli interventi.1Articolo introdotto con delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale P.G. 42232/00 del 11 <strong>di</strong>cembre 2000 insostituzione del precedente art. 10 – Comitato tecnico <strong>di</strong> consulenza – abrogato dal Co.RE.Co.30

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