Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

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4.3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 11. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti al punto b) dell’allegatoalla L.R. n° 31/2002 e s.m.i. 22. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edificiesistenti indipendentemente dalla classifica loro assegnata purché compatibilicon i requisiti esigenziali di qualità edilizia fissati dal presente Regolamento esono soggetti, oltre alle norme di settore, al rispetto dei principi di decoro dellecostruzioni, in particolare quelle riportate all’art 51 del presente Regolamento.Eventuali opere di manutenzione straordinaria non conformi alle prescrizioni delpresente Regolamento o non rispondenti alle norme di decoro o esigenzialisaranno fatte rimuovere con specifica ordinanza ai sensi dell’art. 893. In particolare sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, opere dimanutenzione straordinaria, purché non comportino la creazione di nuova Su:- costruzione di partizioni interne di qualsiasi materiale e spessore che nonsiano assimilabili ad opere di arredo;- realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singoleunità immobiliari;- demolizione e/o sostituzione, anche con traslazione della quota, di solai;- costruzione ex - novo di locali per servizi igienici senza aumento di volume.- realizzazione di soppalchi che non siano assimilabili ad opere di arredo. Nonsono considerati aumento di Su nei fabbricati a destinazione produttiva e/ocommerciale, le strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merciorganizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad unalarghezza massima di ml 1,80 e le strutture grigliate per l’appoggio degliimpianti tecnologici.- tamponamento, apertura o modificazioni alle dimensioni di aperture esterne(porte, finestre, lucernari, abbaini ecc) quando non finalizzate ad interventidi restauro o di ristrutturazione;- realizzazione di sistemi solari passivi, serre solari;- installazione di antenne paraboliche di diametro maggiore di m 1,5;- installazione di nuovi impianti tecnici in genere, prima non presenti (idraulico,elettrico, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, ecc..).- installazione di pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energiaelettrica non complanari alla falda del coperto o in posizione diversa;- installazione di impianti di condizionamento estivo eccedenti i limiti indicatinell’intervento di manutenzione ordinaria;- costruzione di nuove canne fumarie esterne, condotte comuni di esalazionee aerazione posti all’esterno dell’edificio quando eccedono gli interventi dimanutenzione ordinaria;- coibentazione termica ed acustica delle pareti esterne degli edifici mediantel’apposizione di pannelli isolanti (isolamento a “cappotto”); il conseguenteaumento di spessore non incide sulla sagoma planivolumetrica, né sulladistanza dal confine, fermo restando il rispetto della distanza di m 3 tra edificifrontistanti proprietà diverse;1Articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/20092Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto b) "interventi di manutenzionestraordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degliedifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che nonalterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delledestinazioni d'uso;18

- consolidamento e rifacimento parziale delle murature/ strutture portantianche con demolizione e ricostruzione, fino a un massimo del 50% dellestrutture portanti perimetrali dell’intero edificio;- rifacimento parziale o totale degli elementi strutturali delle coperture, fermerestando le quote di intradosso. È ammesso, ai fini della coibentazione,l’ispessimento del coperto per un’altezza massima di 20 cm con riferimentoall’altezza dei coppi (o del manto di rivestimento della copertura) dello statodi fatto, fermi restando la posizione della struttura portante e l’altezza delfronte del fabbricato;4. Per gli edifici industriali, artigianali e produttivi in genere, costituiscono interventidi manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie alrinnovamento degli impianti e delle strutture ai fini dell'adeguamento a norme disicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a unammodernamento del ciclo produttivo senza aumento di carico urbanistico,eccedenti quelle indicate come manutenzione ordinaria al precedente articolo.4.4. RESTAURO SCIENTIFICO1. Gli interventi di restauro riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevanteimportanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteriarchitettonici o artistici.2. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico diopere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio,ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendonepossibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.3. Il tipo di intervento prevede:a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate odemolite;- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo - organizzativooriginale;- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali le corti, i larghi, ipiazzali, gli orti, i giardini, i chiostri ecc.;b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili senzamodificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:- murature portanti sia interne che esterne;- solai e volte;- scale;- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impiantooriginario e agli ampliamenti organici del medesimo;d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari essenziali nelrispetto delle norme di cui ai punti precedenti.4. L'utilizzo a fini residenziali dei sottotetti, in quanto ammesso dalle norme vigenti,rientra nelle destinazioni d'uso compatibili.L'intervento di Restauro Scientifico è da intendersi ricompreso nella definizionedi "Restauro e Risanamento Conservativo" di cui alla lettera C dell'art. 31 dellalegge 457/78.19

4.3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 11. Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria sono definiti al punto b) dell’allegatoalla L.R. n° 31/2002 e s.m.i. 22. Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria sono ammessi su tutti gli e<strong>di</strong>ficiesistenti in<strong>di</strong>pendentemente dalla classifica loro assegnata purché compatibilicon i requisiti esigenziali <strong>di</strong> qualità e<strong>di</strong>lizia fissati dal presente <strong>Regolamento</strong> esono soggetti, oltre alle norme <strong>di</strong> settore, al rispetto dei principi <strong>di</strong> decoro dellecostruzioni, in particolare quelle riportate all’art 51 del presente <strong>Regolamento</strong>.Eventuali opere <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria non conformi alle prescrizioni delpresente <strong>Regolamento</strong> o non rispondenti alle norme <strong>di</strong> decoro o esigenzialisaranno fatte rimuovere con specifica or<strong>di</strong>nanza ai sensi dell’art. 893. In particolare sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, opere <strong>di</strong>manutenzione straor<strong>di</strong>naria, purché non comportino la creazione <strong>di</strong> nuova Su:- costruzione <strong>di</strong> partizioni interne <strong>di</strong> qualsiasi materiale e spessore che nonsiano assimilabili ad opere <strong>di</strong> arredo;- realizzazione e/o spostamento <strong>di</strong> collegamenti verticali interni alle singoleunità immobiliari;- demolizione e/o sostituzione, anche con traslazione della quota, <strong>di</strong> solai;- costruzione ex - novo <strong>di</strong> locali per servizi igienici senza aumento <strong>di</strong> volume.- realizzazione <strong>di</strong> soppalchi che non siano assimilabili ad opere <strong>di</strong> arredo. Nonsono considerati aumento <strong>di</strong> Su nei fabbricati a destinazione produttiva e/ocommerciale, le strutture metalliche autoportanti <strong>di</strong> stoccaggio delle merciorganizzate anche su più livelli, compresi i corselli <strong>di</strong> servizio fino ad unalarghezza massima <strong>di</strong> ml 1,80 e le strutture grigliate per l’appoggio degliimpianti tecnologici.- tamponamento, apertura o mo<strong>di</strong>ficazioni alle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> aperture esterne(porte, finestre, lucernari, abbaini ecc) quando non finalizzate ad interventi<strong>di</strong> restauro o <strong>di</strong> ristrutturazione;- realizzazione <strong>di</strong> sistemi solari passivi, serre solari;- installazione <strong>di</strong> antenne paraboliche <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro maggiore <strong>di</strong> m 1,5;- installazione <strong>di</strong> nuovi impianti tecnici in genere, prima non presenti (idraulico,elettrico, <strong>di</strong> riscaldamento, <strong>di</strong> ventilazione, del gas, <strong>di</strong> ascensore, ecc..).- installazione <strong>di</strong> pannelli solari o fotovoltaici per la produzione <strong>di</strong> energiaelettrica non complanari alla falda del coperto o in posizione <strong>di</strong>versa;- installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento estivo eccedenti i limiti in<strong>di</strong>catinell’intervento <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria;- costruzione <strong>di</strong> nuove canne fumarie esterne, condotte comuni <strong>di</strong> esalazionee aerazione posti all’esterno dell’e<strong>di</strong>ficio quando eccedono gli interventi <strong>di</strong>manutenzione or<strong>di</strong>naria;- coibentazione termica ed acustica delle pareti esterne degli e<strong>di</strong>fici me<strong>di</strong>antel’apposizione <strong>di</strong> pannelli isolanti (isolamento a “cappotto”); il conseguenteaumento <strong>di</strong> spessore non incide sulla sagoma planivolumetrica, né sulla<strong>di</strong>stanza dal confine, fermo restando il rispetto della <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m 3 tra e<strong>di</strong>ficifrontistanti proprietà <strong>di</strong>verse;1Articolo sostituito con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 32/32062/09 del 20/04/20092Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi e<strong>di</strong>lizi: punto b) "interventi <strong>di</strong> manutenzionestraor<strong>di</strong>naria", le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali deglie<strong>di</strong>fici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che nonalterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mo<strong>di</strong>fiche delledestinazioni d'uso;18

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