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ACN 29-7-09 testo accorpato all'ACN del 23-3-05 - Ordine ...

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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON IMEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTREPROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AISENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78 E DELL’ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL1992 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONIQUADRIENNIO NORMATIVO 2006-20<strong>09</strong>, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007In data 27 maggio 20<strong>09</strong> alle ore 15.00, ha avuto luogo l’incontro per la firma <strong>del</strong>l’Ipotesidi Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistiambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici,Psicologi) ai sensi <strong>del</strong>l’art. 48 <strong>del</strong>la legge n.833/78 e <strong>del</strong>l’art.8 <strong>del</strong> d.lgs. n. 502 <strong>del</strong> 1992 esuccessive modificazioni trala SISAC nella persona <strong>del</strong> Coordinatore dott. Franco RossifirmatoE LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:SUMAIfirmatoCISL MEDICIfirmatoFEDERAZIONE MEDICI – UIL FPLfirmatoVista la legge <strong>23</strong> dicembre 1978 n.833;Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni emodificazioni;Visto l’art.4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive integrazioni emodificazioni;


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V <strong>del</strong>laparte seconda <strong>del</strong>la Costituzione <strong>del</strong>la Repubblica Italiana.Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni emodificazioni;Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 20<strong>05</strong> risultante dall'atto di intesa tra Stato eConferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con decreto <strong>del</strong> Presidente<strong>del</strong>la Repubblica <strong>del</strong> <strong>23</strong> maggio 2003.Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 risultante dall'atto di intesa traStato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con decreto <strong>del</strong>Presidente <strong>del</strong>la Repubblica <strong>del</strong> 7 aprile 2006;Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero<strong>del</strong>la Salute, il Ministero <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le finanze, il Ministero <strong>del</strong> lavoro e <strong>del</strong>lepolitiche sociali, avente ad oggetto la disciplina <strong>del</strong> procedimento di contrattazionecollettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il ServizioSanitario Nazionale, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 52, comma 27 <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 2002 n.289, <strong>del</strong> 24 luglio 2003;Visto l’art. 2 nonies <strong>del</strong>la legge 2 maggio 2004 n. 138;Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano <strong>del</strong> <strong>29</strong> luglio 2004;Visto l’art. 1, comma 178 <strong>del</strong>la legge 30 dicembre 2004 n. 311;Visto l’art. 79, comma 2 <strong>del</strong> D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito conmodificazioni legge 6 agosto 2008, n. 133.Al termine <strong>del</strong>la riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo CollettivoNazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatorialiinterni (medici specialisti e odontoiatri), i medici veterinari e le altre professionalitàsanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTICON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARIED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78 EDELL’ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 e succ. mod. e integrazioniIl presente accordo include innovazioni, rispetto al previgente <strong>ACN</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>, chevengono riportate in grassetto. Allo scopo di agevolarne la lettura, una prima indicazione<strong>del</strong>le modifiche introdotte è riportata nel seguente indice tramite le annotazioni disposteaccanto ai singoli articoli. Le clausole non modificate conservano la loro validità salvo chenon risultino in contrasto con le innovazioni introdotte.In caso di contrasto, il nuovo <strong>testo</strong> prevale sul precedente. L’eventuale contenzioso chepermanga dopo l’intervento regionale è risolto secondo quanto previsto dalla norma finalen. 8.INDICEPARTE PRIMAINQUADRAMENTO GENERALEArt. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Quadro di riferimentoLivelli di contrattazioneNegoziazione nazionaleNegoziazione regionale (corretto)Obiettivi di carattere generaleStrumenti (corretto)Ruolo e partecipazione <strong>del</strong>le organizzazioni sindacaliStruttura <strong>del</strong> compenso (corretto)Aumenti contrattuali (corretto)Disposizione contrattuale di garanziaEntrata in vigore e durata <strong>del</strong>l’Accordo (corretto)PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTREPROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI,PSICOLOGI)Art. 12 Premessa (integrato)Art. 13 Campo di applicazione (corretto)Art. 13 bis Compiti e Funzioni <strong>del</strong>lo Specialista Ambulatoriale, <strong>del</strong>Veterinario e <strong>del</strong>le altre Professionalità (biologi, psicologi,chimici)Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale (corretto)Art. 15 Incompatibilità (corretto)Art. 1 Massimale orario e limitazioni (corretto)Art. 17 Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità(integrato)Art. 18 Riduzione <strong>del</strong>l’orario di attivitàArt. 19 Cessazione dall’incaricoArt. 20 Sospensione dall’incaricoSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Art. 21 Graduatorie, Domande, Requisiti (corretto)Art. 22 Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempodeterminato (integrato)Art. <strong>23</strong> Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminatoe a tempo determinato (corretto)Art. 24 Comitato consultivo zonale (corretto)Art. 25 Comitato consultivo regionale (corretto)Art. 2 Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali(integrato)Art. 27 Commissione di disciplina (integrato)Art. 28 Ruolo professionale <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale (corretto)Art. 28 bis Flusso informativoArt. 28 ter Tessera sanitaria e ricetta elettronicaArt. <strong>29</strong> Doveri e compiti dei professionistiArt. <strong>29</strong> bis Doveri e compiti dei veterinariArt. 30 Organizzazione <strong>del</strong> lavoro (corretto)Art. 30 bis Aggregazione funzionale territoriale dei medici specialistiambulatoriali e degli psicologi convenzionatiArt. 31 Programmi e progetti finalizzatiArt. 31 bis Requisiti e funzioni minime <strong>del</strong>l’unità complessa <strong>del</strong>le cureprimarieArt. 32 Attività esterne e pronta disponibilità (corretto)Art. 33 Formazione continua (corretto)Art. 34 Tutela sindacaleArt. 35 Diritto all’informazione e consultazioni tra le partiArt. 3 Assenze non retribuiteArt. 37 Malattia – Gravidanza (integrato)Art. 38 Permesso annuale retribuitoArt. 39 Congedo matrimonialeArt. 40 SostituzioniArt. 41 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichiArt. 42 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per gli specialistiambulatoriali (corretto)Art. 43 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per i professionisti(corretto)Art. 44 Indennità di rischio e indennità specifica di categoria (corretto)Art. 45 Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeuticaArt. 4 Rimborso spese di viaggioArt. 47 Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminatoArt. 48 Contributo previdenziale (integrato)Art. 49 Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminatoArt. 50 Compensi per incarichi a tempo determinato (corretto)Art. 51 Riscossione <strong>del</strong>le quote sindacaliArt. 52 Libera professione intra-moeniaArt. 53 Esercizio <strong>del</strong> diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loromodalità di erogazioneNORMA GENERALENORME FINALINORME TRANSITORIESISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>DICHIARAZIONI A VERBALEALLEGATIAll. Aparte I Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali(corretto)parte II Titoli per la formazione <strong>del</strong>le graduatorie (corretto)All. A bisparte I Specializzazione e dottorati di ricerca <strong>del</strong>la medicina veterinaria(corretto)parte II Titoli di valutazione per la formazione <strong>del</strong>le graduatorie di cui all’art.21 <strong>del</strong>l’accordoAll. Bparte I Domanda di inclusione nella graduatoriaparte II Autocertificazione informativaAll. B bisparte I Domanda di inclusione nella graduatoria Medici Veterinariparte II Autocertificazione informativaAll. C Modalità di esecuzione <strong>del</strong>le prestazioni protesicheAll. D Nomenclatore tariffario (integrato)All. E Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personaliSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>PARTE PRIMAINQUADRAMENTO GENERALEART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), leOrganizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei medici specialistiambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguitoOrganizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo<strong>del</strong>l’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 <strong>del</strong> Decreto Legislativo 30dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, dando atto che l’unificazione in un soloAccordo Collettivo nazionale <strong>del</strong>la normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed iprofessionisti <strong>del</strong>le altre aree professionali, corrisponde alle esigenze <strong>del</strong>le categorie erecepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR.N.271/00 e n.44/01.2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica <strong>del</strong>S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiedeuna riprogettazione, seppur parziale, <strong>del</strong> sistema <strong>del</strong>le cure primarie, erogate da medicidi medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figureprofessionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esistela necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domandacrescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi <strong>del</strong>lalegge <strong>23</strong> dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza <strong>del</strong>larisposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo <strong>del</strong>le risorse <strong>del</strong> sistema a tutela diequità, eguaglianza e compatibilità <strong>del</strong> sistema socio – sanitario.3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, chemodifica il Titolo V <strong>del</strong>la Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul pianolegislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dallenorme allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadroistituzionale con il rafforzamento <strong>del</strong> Servizio Sanitario Nazionale (SSN).4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-20<strong>05</strong>, approvato con il D.P.R. <strong>23</strong> maggio 2003,nel <strong>testo</strong> risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni -Città ed autonomie locali <strong>del</strong> 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore <strong>del</strong>laLegge n. 833 <strong>del</strong> 1978, pone il problema di un ripensamento <strong>del</strong>la organizzazione <strong>del</strong>Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per laorganizzazione <strong>del</strong>la risposta sanitaria e <strong>del</strong>la integrazione socio sanitaria e per il governodei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e <strong>del</strong>la appropriatezza <strong>del</strong>leprestazioni.5. Particolare attenzione va riservata alla tematica <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>la salute deisoggetti fragili, <strong>del</strong> bambino, <strong>del</strong>l’adolescente, <strong>del</strong>l’anziano e dei soggetti affetti dapatologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambitoterritoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e unoSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioniassistenziali.. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità <strong>del</strong> ServizioSanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale perla tutela e la promozione <strong>del</strong>la salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare adadeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domandadi sanità dei cittadini.7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente,riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la rispostaai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabileavviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione <strong>del</strong> Sistema Sanitarioattuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo <strong>del</strong>territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato apartire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per lepatologie che necessitano di un ricovero.8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capacedi individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno disalute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità diaccesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalitàche assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizioneappropriata e condivisa dei servizi territoriali, di medicina generale e specialisticaambulatoriale, e ospedalieri.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo<strong>del</strong> Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normativeintrodotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante icontenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.2. Il livello di negoziazione nazionale individua:a) le garanzie per i cittadini;b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità,i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato;c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza;d) la compatibilità economica;e) la responsabilità <strong>del</strong>le istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti <strong>del</strong>la pienaapplicazione <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong>.3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, mo<strong>del</strong>li organizzativie strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità <strong>del</strong> ServizioSanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiticon il perseguimento di obiettivi e risultati.4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività <strong>del</strong> personale sanitarioconvenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazioneregionale.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura <strong>del</strong> presenteAccordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce:a) natura, modalità e costituzione <strong>del</strong> rapporto di Convenzione;b) incompatibilità;c) requisiti per il mantenimento <strong>del</strong> rapporto di convenzione;d) ridefinizione <strong>del</strong> ruolo, <strong>del</strong>le funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, deichimici, degli psicologi in relazione alla garanzia <strong>del</strong> livello essenziale di assistenza<strong>del</strong>le cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive,diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia conpatologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozionedei processi di presa in carico <strong>del</strong>l'utente a livello territoriale con la continuità<strong>del</strong>l’assistenza;e) modalità e ambiti di esercizio <strong>del</strong>la libera professione;f) definizione <strong>del</strong>le modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenticriteri di valutazione <strong>del</strong>le violazioni e <strong>del</strong>le penalità conseguenti fino al venir meno<strong>del</strong> rapporto di convenzione;g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida perl'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e <strong>del</strong>le partisociali, al fine di garantire nell'ambito <strong>del</strong>le funzioni di continuità assistenziale epresa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definitiverranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura <strong>del</strong>le Regioni;h) criteri e modalità per la regolamentazione <strong>del</strong>l’accesso, in relazione alle normativevigenti;i) criteri <strong>del</strong>la rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale;j) criteri generali nella gestione <strong>del</strong>la formazione, nei suoi ambiti principali;k) entrata in vigore e la durata <strong>del</strong>l’Accordo nazionale;l) struttura <strong>del</strong> compenso;m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti <strong>del</strong>lacontrattazione.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 4 – NEGOZIAZIONE REGIONALE.1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre isei mesi successivi all’entrata in vigore <strong>del</strong>l’Accordo collettivo nazionale, le inteseregionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspettispecifici:a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, conle modalità previste dall’articolo precedente;b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. ;c) l’organizzazione <strong>del</strong>la assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare alprocesso di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionalie le competenze proprie dei professionisti, a favore <strong>del</strong>le istituzioni e dei cittadini;d) le modalità di realizzazione <strong>del</strong>la appropriatezza <strong>del</strong>le cure, <strong>del</strong>le prescrizioni e<strong>del</strong>l'uso etico <strong>del</strong>le risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazionemonitoraggio e controllo;e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degliobiettivi <strong>del</strong>la programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione deimedesimi;f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempodeterminato in rapporti a tempo indeterminato;g) i criteri e le modalità nella organizzazione <strong>del</strong> sistema informativo fra operatori –strutture associate <strong>del</strong>la medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie –Regione;h) l’organizzazione <strong>del</strong>la formazione continua e <strong>del</strong>l’aggiornamento;i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e deiprofessionisti a livello regionale;j) l’attuazione <strong>del</strong>l’art. 8 comma 2.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 5 – OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concordano la realizzazione di alcunifondamentali obiettivi quali:a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte <strong>del</strong> sistema sanitario laerogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);b) realizzare nel territorio la continuità <strong>del</strong>l’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,nel concetto più ampio <strong>del</strong>la presa in carico <strong>del</strong>l'utente. Dovranno essere definiti icompiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendodalla valorizzazione dei servizi di continuità assistenziale e di emergenzaterritoriale;c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio con conseguente ridistribuzione<strong>del</strong>le risorse, sulla base <strong>del</strong>la indicazione <strong>del</strong>le sedi e <strong>del</strong> livello più appropriati dierogazione <strong>del</strong>le prestazioni in ragione <strong>del</strong>l'efficienza, <strong>del</strong>la efficacia, <strong>del</strong>laeconomicità, degli aspetti etici e deontologici e <strong>del</strong> benessere dei cittadini;d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei medici e deiprofessionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria edi governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli <strong>del</strong>laprogrammazione sociosanitaria;e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti di gestioneche garantiscano una reale funzione <strong>del</strong> territorio ed una concreta responsabilitàdei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi disalute;f) promuovere la salute <strong>del</strong>l’infanzia e <strong>del</strong>l’adolescenza con particolare attenzione agliinterventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;g) favorire lo sviluppo appropriato <strong>del</strong>le prestazioni erogabili sul territorio,unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggiornamentoprofessionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nelterritorio;h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a partiredall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionalie con i poli <strong>del</strong>la rete di assistenza;i) favorire la presa in carico da parte <strong>del</strong> sistema di cure primarie degli assistibili, inparticolare se fragili o non autosufficienti, attraverso l'attivazione di regimiassistenziali sostenibili e di livello appropriato quali quelli <strong>del</strong>la domiciliarità eresidenzialità, attivando tutte le risorse <strong>del</strong>le reti assistenziali.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 6 – STRUMENTI.1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi dipolitica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di attuareuna significativa riorganizzazione <strong>del</strong> servizio sanitario attraverso le seguenti scelte:a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizifinalizzati all'erogazione <strong>del</strong>le cure primarie al fine di garantire la continuità<strong>del</strong>l'assistenza, la individuazione e la intercettazione <strong>del</strong>la domanda di salute conla presa in carico <strong>del</strong>l'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in unarigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciòconsentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domandadi salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurrele liste di attesa entro tempi accettabili;a1) applicazione degli strumenti di cui agli articoli 28 bis, 28 ter, 30 bis e 31 bis,dal momento che gli stessi possono sostenere nel modo più efficace ilperseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presenteAccordo;b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una organizzazionedistrettuale e territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo <strong>del</strong>lamedicina associata prevedendo la sperimentazione, definita in sede regionaled’intesa con le OO.SS., di strutture operative complesse organizzate dagli stessiprofessionisti e fondate sul lavoro di gruppo, con sede unica, composte da medicidi medicina generale (assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) epediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalitàsanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale <strong>del</strong> territorio di ogniazienda sanitaria, in coerenza con l’intesa stato - regioni <strong>del</strong> <strong>29</strong>.07.04;c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena valorizzazione edintegrazione di tutte le componenti all’interno <strong>del</strong> sistema. I medici e professionistisanitari operanti sul territorio nelle cure primarie avranno, sulla base di quantodefiniranno le regioni, un ruolo di partecipazione diretta nella definizione deimo<strong>del</strong>li organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione econtrollo e nella definizione degli obiettivi di budget;d) in proposito dovrà essere garantita la presenza <strong>del</strong>le strutture organizzativeterritoriali nell’ambito <strong>del</strong>le forme partecipative, previste dall’atto aziendale;e) questa riorganizzazione avrà come proprio fondamento l'informatizzazione <strong>del</strong>sistema, secondo standard condivisi, definiti a livello nazionale e regionale, chedovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimaleinterrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali,distretti, ospedali ed altri poli <strong>del</strong>la rete integrata socio-sanitaria;f) le Regioni e le organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che siaperseguito, anche tramite gli Accordi regionali, un adeguato percorso formativonella fase di formazione pre laurea, nella fase <strong>del</strong>la formazione specifica, nella fasedi formazione continua;g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici eprofessionisti sanitari che operano nel territorio e medici e professionisti sanitariche operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere mirati all'acquisizione diSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura convenzionale<strong>del</strong> rapporto per singolo professionista, concordano che la maggiore partecipazione allescelte di programmazione e gestione, degli specialisti e degli altri professionisti operantinel territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di responsabilità nelgoverno clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e lagestione dei budget concordati a livello di territorio.2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo per laverifica <strong>del</strong> rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto dall’art. 27.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 8 – STRUTTURA DEL COMPENSO.1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi <strong>del</strong> governo inmateria di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30marzo 2001 n.15), convengono sulla necessità che il compenso degli specialisti ed altriprofessionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettividi salute programmati.2. Concorrono alla costituzione <strong>del</strong> compenso degli specialisti e dei professionistisanitari:a) quota oraria;b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata alraggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, dipartecipazione agli obiettivi e al governo <strong>del</strong>la compatibilità, nonché per ilraggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo <strong>del</strong>lacompatibilità;c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo art.9. Gli aumentiper i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza,vanno ad incrementare le quote <strong>del</strong> compenso;3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per attività e compiti perl’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture organizzativediversi dalle attività ambulatoriali ed a queste complementari.4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagliart.4 e 10 <strong>del</strong> presente Accordo.5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loroscadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI.1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto <strong>del</strong>le disposizioni finanziarieassunte dal governo in materia, fissano un aumento, per specialisti, veterinari ed altriprofessionisti a quota oraria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione edistribuito come indicato nel modo che segue:TABELLA A – Arretrati Specialisti/Veterinari 2006 – 2007Annoeuro/oraArretrati 2006 0,14Arretrati 2007 1,64TABELLA B – Incrementi Specialisti/Veterinari (tempo indeterminato) 2008Decorrenzaeuro/oraDal 1.1.2008 1,43TABELLA C – Arretrati altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) 2006 –2007Annoeuro/oraArretrati 2006 0,10Arretrati 2007 1,17TABELLA D – Incrementi altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempoindeterminato) 2008Decorrenzaeuro/oraDal 1.1.2008 3,20TABELLA E – Incrementi Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità (Biologi,Psicologi, Chimici) (tempo determinato) 2008Decorrenzaeuro/oraDal 1.1.2008 1,24SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA.1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia <strong>del</strong>l'attuazione di quantoprevisto dall’art.4, comma 1, <strong>del</strong> presente Accordo, si impegnano ad applicare in caso diinadempienza anche di una <strong>del</strong>le parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo la SISAC verifica lostato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione, accordando eventualmenteulteriori tre mesi di tempo per la conclusione <strong>del</strong>la trattativa, trascorsi i quali si fainderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma 3.3. La SISAC, entro 15 giorni dal termine inderogabile di cui al comma 2, convoca leorganizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, può procedere,entro 30 giorni, alla convocazione <strong>del</strong>le parti regionali interessate al fine di pervenire adun accordo, da stipularsi entro i successivi 0 giorni. In caso di impossibilità araggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni sindacali nazionali proporranno,entro i successivi 0 giorni, una soluzione sostitutiva all'accordo regionale da sottoporrealla approvazione <strong>del</strong>la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome a valere per laRegione, e valida fino alla stipula <strong>del</strong>l’Accordo regionale.4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento di attuazionedegli accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di monitorare i relativi datieconomici e di attuazione di particolari e definiti istituti contrattuali, nonché perl’aggiornamento di riferimenti normativi legati alle discipline mediche e specialistiche, èistituito, entro 120 giorni dall’entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo, l’osservatorioconsultivo permanente nazionale presso la SISAC, con la partecipazione <strong>del</strong>leorganizzazioni sindacali, la cui composizione ed i relativi compiti saranno definiti consuccessivo accordo tra le parti.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO.1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione <strong>del</strong> relativoprovvedimento da parte <strong>del</strong>la Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 20<strong>05</strong> erimane in vigore fino alla stipula <strong>del</strong> successivo Accordo.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>PARTE SECONDADISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTREPROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)ART. 12 – PREMESSA.1. Nell’ambito <strong>del</strong>la tutela costituzionale <strong>del</strong>la salute <strong>del</strong> cittadino, intesa qualefondamentale diritto <strong>del</strong>l'individuo ed interesse <strong>del</strong>la collettività, il Servizio SanitarioNazionale (SSN) demanda al livello “<strong>del</strong>l’assistenza specialistica distrettuale”, il compitodi corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda adevitare la degenza ospedaliera, in una logica organizzativa di integrazione conl'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quellaospedaliera e degli altri servizi.2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti ambulatoriali e gliodontoiatri, di seguito chiamati “specialisti ambulatoriali”, i veterinari e le altreprofessionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito chiamate“professionisti” sono parte attiva e qualificante <strong>del</strong> S.S.N., integrandosi con specifichefunzioni nell'assistenza primaria attraverso il coordinamento con le altre categorie dierogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e presso le struttureaccreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'espletamento, secondo modalità diaccesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla prevenzione, alla diagnosticadi laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto <strong>del</strong>le relativecompetenze professionali.3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di razionalizzazione <strong>del</strong>SSN realizzato con il D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni finalizzatea garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall'equità ma anchedall’efficienza operativa e dall’efficacia dei risultati, gli specialisti ambulatoriali, iveterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) partecipano alrinnovamento <strong>del</strong> sistema sanitario assicurando:- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività <strong>del</strong>le struttureoperative <strong>del</strong>le aziende sanitarie;- la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento <strong>del</strong>l’offerta di prestazionispecialistiche anche attraverso le forme organizzative di cui agli artt. 30 bis e 31bis;- un’attività flessibile per la pluralità dei servizi, <strong>del</strong>le sedi di lavoro e la variabilità degliorari;- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore <strong>del</strong>l’utenza e <strong>del</strong> SSN.4. Il livello <strong>del</strong>l’assistenza specialistica territoriale risponde in ogni brancaspecialistica alla domanda <strong>del</strong>l’utenza in modo tale da partecipare al processo dideospedalizzazione <strong>del</strong>l’assistenza contribuendo alla umanizzazione <strong>del</strong> rapportoassistenziale, al mantenimento <strong>del</strong> paziente nel proprio luogo di vita, alla eliminazionedegli sprechi, alla riduzione dei tempi di attesa ed alla minimizzazione dei costi.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>5. La flessibilità e la territorialità <strong>del</strong>l’impegno come aspetti caratteristici <strong>del</strong> rapportodi lavoro disciplinato dal presente Accordo, divengono strumenti incisivi per abbattere,insieme agli altri operatori sanitari, le “disuguaglianze nei confronti <strong>del</strong>la salute” perquanto riguarda in particolare l’accesso ai sistemi di cura.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE.1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, aisensi <strong>del</strong>l’art.8, <strong>del</strong> D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni eintegrazioni e sulla base <strong>del</strong>le determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoroautonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominateaziende) e:- medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivicompresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attivitàpenitenziaria, per la erogazione in forma diretta <strong>del</strong>le prestazioni specialistiche a scopodiagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione;- biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi iprofessionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attivitàpenitenziaria, per l’esecuzione <strong>del</strong>le prestazioni professionali proprie <strong>del</strong>le categorie cosìcome regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 <strong>del</strong> DPR n.458/98;- medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL il SSN, perl’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° .2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma 1, operano in modocoordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatorinell’ambito <strong>del</strong>le attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale con<strong>testo</strong>, essiconcorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettividefiniti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali.3. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lospecialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi<strong>del</strong>la stessa azienda o per conto di più aziende.4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta egarantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la pienadisponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzatoall’integrazione funzionale con gli altri servizi <strong>del</strong>l’azienda coinvolti e all’integrazioneinterprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati.5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione <strong>del</strong>leprestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti di cui alpresente Accordo, utilizzando le ore di attività formalmente <strong>del</strong>iberate in sede aziendale egarantendo, comunque, la partecipazione <strong>del</strong>la componente specialistica ambulatoriale(con le altre componenti) e <strong>del</strong>le altre componenti professionali alla copertura <strong>del</strong>leespansioni di attività <strong>del</strong>l’area complessiva <strong>del</strong>l’assistenza specialistica, in relazione allefuture esigenze, secondo regole e modalità <strong>del</strong>la programmazione sanitaria regionale, conla partecipazione <strong>del</strong>la rappresentanza aziendale dei medici specialisti ambulatoriali e<strong>del</strong>le altre professionalità.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE, DEL VETERINARIO EDELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, PSICOLOGI, CHIMICI).1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela <strong>del</strong>la salute degli assistiti nelrispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e conmodalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica edorganizzativa, il medico specialista ambulatoriale, espleta le seguenti funzioni:- assume il governo <strong>del</strong> processo assistenziale relativo a ciascun paziente incarico tenuto conto dei compiti previsti dagli artt. 28, <strong>29</strong> e <strong>29</strong> bis <strong>del</strong> presenteAccordo;- si fa parte attiva <strong>del</strong>la continuità <strong>del</strong>l’assistenza per i propri assistiti;- attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gliobiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile <strong>del</strong>le risorse.2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituisconoresponsabilità individuali <strong>del</strong> medico.3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopraindicati, il medico svolge la propria attività facendo parte integrante diun’aggregazione funzionale territoriale di medici specialisti ambulatoriali comedefinita dall’art. 30 bis e opera all’interno di una specifica unità complessa <strong>del</strong>lecure primarie, quando attivata come previsto dall’art. 31 bis, che può comprenderela collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.4. Per ciascun paziente, il medico raccoglie, rende disponibili all’aziendasanitaria e aggiorna le informazioni previste dall’art. 28 bis <strong>del</strong> presente accordo.5. Ai fini <strong>del</strong>l’assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26marzo 2008, per la realizzazione <strong>del</strong> progetto Tessera Sanitaria e RicettaElettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo dicui all’art. 28 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi adisposizione dalle regioni e dalle aziende secondo modalità e strumenti definiti frale parti a livello regionale.6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parteintegrante <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed ilmantenimento <strong>del</strong>la convenzione con il SSN.7. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo, ove applicabili, riguardano imedici veterinari e tutti gli altri professionisti di area nei limiti <strong>del</strong>le relativecompetenze.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successivemodificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione<strong>del</strong>le Regioni rispetto a quelli <strong>del</strong>l’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelliessenziali e uniformi di assistenza.2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni specificità e novitàa livello locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento diuniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono demandati allatrattativa regionale, sulla base di indirizzi generali individuati nel presente Accordo, perla loro riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:Art. 17Art. 22Art. 25Art. 28Art. <strong>29</strong>Art. 30Art. 31Art. 35– Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità;– Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempodeterminato;– Comitato consultivo regionale;– Ruolo professionale <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale;– Doveri e compiti dei professionisti;– Organizzazione <strong>del</strong> lavoro;– Programmi e progetti finalizzati;– Diritto all’informazione e consultazione fra le parti;3. È comunque demandata alla negoziazione regionale ogni altra materiaesplicitamente rinviata dal presente accordo.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 15 – INCOMPATIBILITÀ.1. Ai sensi <strong>del</strong> punto <strong>del</strong>l'art. 48 <strong>del</strong>la legge <strong>23</strong> dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4,comma 7, <strong>del</strong>la legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento <strong>del</strong>le attivitàpreviste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato condivieto di libero esercizio professionale;b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato;c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in unabranca diversa dalla pediatria;d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuitoforfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti alSSN e che non adottino le clausole normative ed economiche <strong>del</strong> presente Accordo;e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. Imedici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzatiall’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualoral’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuitàterapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;f) svolga attività fiscali nell’ambito <strong>del</strong>l’azienda con la quale è instaurato il rapporto dilavoro convenzionale;g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 esuccessive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi <strong>del</strong>l'art. 8, comma 5,<strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore,responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. n.120/88 esuccessive modificazioni, o accreditate ai sensi <strong>del</strong>l'art. 8 <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 esuccessive modificazioni e integrazioni;i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate oaccreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate inregime di autorizzazione sanitaria ai sensi <strong>del</strong>l'art. 43 <strong>del</strong>la legge n.833/78 e <strong>del</strong>l'art. 8-ter <strong>del</strong> D.L.vo n. 2<strong>29</strong>/99;l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. n.<strong>29</strong>2/87 esuccessive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi <strong>del</strong>l'art. 8 <strong>del</strong> D.L.von. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.2. È incompatibile lo svolgimento di attività a tempo indeterminato con incarichi atempo determinato, all'interno <strong>del</strong>le strutture <strong>del</strong> SSN.3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato,le incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operanoqualora lo stesso le rimuova per tutta la durata <strong>del</strong>l’incarico.4. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una <strong>del</strong>le situazioni diincompatibilità previste dal presente Accordo comporta, sulla base <strong>del</strong>le la sospensionee/o la revoca <strong>del</strong> rapporto convenzionale secondo le procedure di cui al successivoart. 27, la cessazione <strong>del</strong> rapporto convenzionale.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI.1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non puòsuperare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziendeo altre istituzioni pubbliche.2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista deve osservare l’orario di attivitàindicato nella lettera di incarico e le aziende provvedono al controllo, con gli stessi metodiadottati per i medici dipendenti operanti nel presidio.3. A seguito <strong>del</strong>l’inosservanza <strong>del</strong>l'orario sono effettuate trattenute mensili sullecompetenze <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale o professionista inadempiente, previarilevazione contabile, sulla documentazione in possesso <strong>del</strong>l’azienda <strong>del</strong>le ore di lavoronon effettuate, salvo diverse determinazioni finalizzate al recupero <strong>del</strong>l’orario definite conaccordi regionali.4. L’inosservanza ripetuta <strong>del</strong>l'orario costituisce infrazione contestabile, da parte<strong>del</strong>l’azienda, secondo le procedure di cui all’art. 27, per i provvedimenti conseguenti.5. Ai fini <strong>del</strong>l'applicazione <strong>del</strong>le norme regolanti il massimale orario di attivitàsettimanale, lo specialista ambulatoriale o il professionista è tenuto a comunicare alComitato zonale, di cui all’art. 24, ogni variazione che intervenga nel proprio stato diservizio (allegato B, parte seconda). Il Comitato zonale tiene ed aggiorna un appositoschedario nel quale vengono registrati i nominativi degli specialisti ambulatoriali e deiprofessionisti, l’orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna azienda el'anzianità <strong>del</strong>l'incarico ambulatoriale.. Di ogni variazione <strong>del</strong> presidio sanitario cui lo specialista ambulatoriale o ilprofessionista sia stato assegnato, <strong>del</strong> numero <strong>del</strong>le ore di attività, <strong>del</strong>le modalità disvolgimento <strong>del</strong>l'orario e <strong>del</strong> conferimento dei nuovi incarichi, le aziende ne dannocomunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all’art 24, indicandone ladecorrenza.7. Il medesimo Comitato, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l’obbligo diinformare le aziende interessate affinché, sentito lo specialista ambulatoriale o ilprofessionista, l’orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misuramassima prevista.8. Il Comitato di cui all’art 24, qualora accerti situazioni non conformi alle norme,formula alle aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto <strong>del</strong> presenteaccordo.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 17 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITÀ.1. Al fine di adeguare maggiormente ‘'offerta di prestazioni o attività specialistiche eprofessionali, alla domanda <strong>del</strong>l'utenza, le aziende possono adottare provvedimentitendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, <strong>del</strong>l’orario di servizio inambito aziendale e forme di mobilità interaziendale, previo parere <strong>del</strong>l’azienda didestinazione, anche a domanda <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale o professionistainteressato, fermo restando il mantenimento <strong>del</strong>l’orario complessivo di incarico. Iprovvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, insede regionale, in materia di mobilità.2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato dicui all’art. 24, contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista ilconsenso <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale o <strong>del</strong> professionista interessato, deve essereacquisito preventivo parere <strong>del</strong> Comitato di cui all’art. 24.3. La mancata accettazione <strong>del</strong> provvedimento, dopo aver espletato la procedura dicui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto <strong>del</strong> trasferimento.4. Nel caso di non agibilità temporanea <strong>del</strong>la struttura, l’azienda assicura l’impiegotemporaneo <strong>del</strong>lo specialista in altra struttura idonea senza danno economico perl'interessato.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 18 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI ATTIVITÀ.1. In caso di persistente contrazione <strong>del</strong>l’attività, documentata attraverso le richiestedi prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno, previo espletamento <strong>del</strong>lemisure di cui all’art.17, l’azienda può disporre la riduzione <strong>del</strong>l’orario di attività di unospecialista ambulatoriale o di un professionista.2. L’azienda non può adottare il provvedimento di riduzione <strong>del</strong>l’orario, qualora lacontrazione <strong>del</strong>l’attività sia dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative<strong>del</strong>l’azienda e sempreché lo specialista ambulatoriale o il professionista le abbiaevidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili <strong>del</strong> presidio.3. L’eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte<strong>del</strong>l’azienda, previo parere <strong>del</strong> Comitato di cui all'art 24 e sentito l’interessato, hacomunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.4. Contro i provvedimenti di riduzione <strong>del</strong>l'orario di attività è ammessa da parte<strong>del</strong>l'interessato opposizione al Direttore generale <strong>del</strong>l'azienda entro il termine perentoriodi giorni 15 dal ricevimento <strong>del</strong>la comunicazione scritta.5. L’opposizione ha effetto sospensivo <strong>del</strong> provvedimento.. Il Direttore generale <strong>del</strong>l’azienda decide sull’opposizione sentito l’interessato eprevio parere <strong>del</strong> Comitato di cui all’art. 24 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.7. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la riduzione <strong>del</strong>l’orariodi attività, in misura non superiore alla metà <strong>del</strong>le ore di incarico assegnate, con unpreavviso non inferiore a 0 giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solodopo un anno dalla data di decorrenza <strong>del</strong>l’orario ridotto.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 19 – CESSAZIONE DELL’INCARICO.1. L’incarico può cessare per rinuncia <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale e <strong>del</strong>professionista, o per revoca <strong>del</strong>la azienda nei casi indicati al seguente comma 4, dacomunicare a mezzo di raccomandata A/R.2. La rinuncia ha effetto dal 0° giorno successivo alla data di ricezione <strong>del</strong>la letteradi comunicazione.3. Su specifica richiesta <strong>del</strong>l’interessato l’azienda, valutate le esigenze di servizio, puòautorizzare la cessazione <strong>del</strong> rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.4. revoca <strong>del</strong>l'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:a) compimento <strong>del</strong> 5° anno di età, ai sensi <strong>del</strong>l’art.15-nonies, <strong>del</strong> D.L.vo n.502/92 esuccessive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che è facoltà <strong>del</strong>lo specialistaambulatoriale e <strong>del</strong> professionista convenzionato di mantenere l’incarico per il periodomassimo di un biennio oltre il 5° anno di età, in applicazione <strong>del</strong>l’art.1 <strong>del</strong> D.L.von.503/92;b) cancellazione dall’Albo professionale;c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi <strong>del</strong> precedente art. 15;d) condanna passata in giudicato per qualsiasi <strong>del</strong>itto non colposo punito con lareclusione;e) aver compiuto il periodo massimo di conservazione <strong>del</strong> posto previsto dal successivoart. 37 in caso di malattia;f) incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da appositaCommissione medico legale aziendale, ai sensi <strong>del</strong>la legge n.<strong>29</strong>5/90. Il componente, dicui all’art.1,comma 3, <strong>del</strong>la legge citata, è nominato dal Comitato zonale;g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi <strong>del</strong>l'art.27, comma 9, lett. d).SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 20 – SOSPENSIONE DELL’INCARICO.1. L’incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:a) sospensione dall’Albo professionale;b) provvedimento adottato ai sensi <strong>del</strong>l'art. 27;c) emissione, da parte <strong>del</strong>l’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi <strong>del</strong>la libertàpersonale;d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta ladurata <strong>del</strong>lo stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o al professionistainteressato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 21 – GRADUATORIE – DOMANDE – REQUISITI.1. Il professionista, medico specialista, il medico veterinario e <strong>del</strong>le altreprofessionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propriaattività professionale nell'ambito <strong>del</strong>le strutture <strong>del</strong> SSN, in qualità di sostituto oincaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzoraccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio <strong>del</strong> Comitatozonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domandaredatta come da mo<strong>del</strong>li allegati B e B bis. Sono fatte salve diverse determinazionidefinite dalla Regione.2. Qualora l’azienda comprenda comuni di più province la domanda deve essereinoltrata al Comitato zonale <strong>del</strong>la provincia in cui insiste la sede legale <strong>del</strong>l'azienda.3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. n.445/00,atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31 dicembre <strong>del</strong>l’annoprecedente elencati nella dichiarazione stessa.4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta dibollo.5. Alla scadenza <strong>del</strong> termine di presentazione <strong>del</strong>la domanda di inserimento nellagraduatoria, pena la nullità <strong>del</strong>la domanda stessa e di ogni altro provvedimentoconseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:a) essere iscritto all'Albo professionale;a1) possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesidentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero lalaurea specialistica <strong>del</strong>la classe corrispondente;b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie <strong>del</strong>le branche principali <strong>del</strong>laspecialità medica, veterinaria o <strong>del</strong>la categoria professionale interessata, previste negliallegati A ed A bis.Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguitalibera docenza in una <strong>del</strong>le branche principali <strong>del</strong>la specialità. Per la branca diodontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizioneall'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 4<strong>09</strong>/85. Per gli psicologi ètitolo valido per l’inclusione nella graduatoria la psicoterapia riconosciuta ai sensi degliartt. 3 e 35 <strong>del</strong>la legge n.5/89 Il titolo di specializzazione in psicoterapia,riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 <strong>del</strong>la legge 18 febbraio 1989, n. 56, comeequipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazioneuniversitaria, deve intendersi valido in riferimento allo psicologo per la disciplinadi psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.Per i professionisti, non in possesso <strong>del</strong> titolo di cui al precedente comma, lett. b) egià inclusi nella graduatoria per l’anno 200, il requisito per l’inclusione nellagraduatoria è rappresentato dall’attività svolta, alla data <strong>del</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>, nell’ambitodi enti pubblici e strutture <strong>del</strong> SSN per un minimo di settemilanovecentoquattro (7904)ore in una <strong>del</strong>le specifiche aree di attività; l’attività svolta nell’ambito di strutture private,al fine <strong>del</strong> raggiungimento <strong>del</strong> medesimo numero di ore, è valutata per il 25% <strong>del</strong>la suadurata.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Alle ore di cui al precedente alinea è attribuito il medesimo punteggio di cui all’AllegatoA, parte II, “Titoli accademici”, lett. b), punto 1.L’attività di servizio utile per l’ammissione nella graduatoria non verrà computata ai fini<strong>del</strong>la valutazione dei titoli professionali di cui all’allegato A, parte II, “Titoli professionali”,lett.b.. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno edeve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali checomportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati A ed A bis.7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascunanno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, convalidità annuale:- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato A, parteseconda, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari;- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato A bis, parteseconda, relativamente ai veterinari;- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato A parteseconda, per gli altri professionisti.8. Il Direttore generale <strong>del</strong>l'azienda ove ha sede il Comitato di cui all’art.24, ne curala pubblicazione mediante affissione all’Albo aziendale per la durata di 15 giorni, econtemporaneamente le inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato zonale, ai fini <strong>del</strong>lamassima diffusione.9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, medianteraccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame <strong>del</strong>la loro posizionein graduatoria.10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dalDirettore generale <strong>del</strong>l’azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sulBollettino Ufficiale <strong>del</strong>la Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle aziende.12. L’Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio <strong>del</strong> Bollettino Ufficialeagli Ordini interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre <strong>del</strong>l'anno successivoalla data di presentazione <strong>del</strong>la domanda.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPODETERMINATO.1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi turni, perl’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengonopubblicati da ciascuna azienda sull'albo <strong>del</strong> Comitato zonale a cura <strong>del</strong>lo stesso neimesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine <strong>del</strong>lo stesso mese.2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il10° giorno <strong>del</strong> mese successivo a quello <strong>del</strong>la pubblicazione, devono comunicare conlettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua,entro i 20 giorni successivi alla scadenza <strong>del</strong> termine, l’avente diritto secondo l'ordine dipriorità di cui all'art. <strong>23</strong>.3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>lemodalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong>presente Accordo.4. Solo Qualora qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una brancaspecialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta dipossesso di particolari capacità professionali, la scelta <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale o<strong>del</strong> professionista, avviene, previa valutazione secondo criteri definiti nell’Accordoregionale, da parte di una commissione aziendale paritetica, composta da specialisti<strong>del</strong>egati dall’azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti di cui al presenteaccordo designati dai membri di categoria <strong>del</strong> Comitato zonale.5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia e di psicoterapia, leaziende devono specificare se i turni sono destinati a medici specialisti in psicologia o aprofessionisti psicologi.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. <strong>23</strong> – MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO EA TEMPO DETERMINATO.1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attivitàambulatoriale ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, in una sola branca medica specialistica oarea professionale e all’interno di uno o più ambiti zonali <strong>del</strong>la stessa regione o ambitizonali, purché confinanti, di altra regione confinante, e che le ore di attività sonoricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessabranca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, perl’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22 comma 1, l’avente diritto èindividuato attraverso il seguente ordine di priorità:a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità o area professionaleesercitata, svolga nel solo nell’ambito zonale in cui è pubblicato il turno,esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo; giàtitolare di incarico a tempo indeterminato nella specialità, al 30.12.1993 pressol’INAIL; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 <strong>del</strong> presenteAccordo, in servizio alla data di entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo, che facciarichiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella brancadi cui è in possesso <strong>del</strong> titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiorea quello <strong>del</strong>l'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenerel'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico daspecialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stessosvolgeva come generico di ambulatorio;b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivitàambulatoriale regolamentata dalla dal presente convenzione Accordo, in diversoambito zonale <strong>del</strong>la stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regioneconfinante. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi <strong>del</strong>lapresente lett. b) allo specialista ambulatoriale e al professionista non compete ilrimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio di cui all'art. 4;c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamenteattività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede diconcentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiestaal Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata ladisponibilità;e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercitaesclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede ilpassaggio in altra branca <strong>del</strong>la quale è in possesso <strong>del</strong> titolo di specializzazione;f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per losvolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 1;g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero <strong>del</strong>la Difesa, il Ministerodi Grazia e Giustizia e l’INAIL e il SASN;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sensi <strong>del</strong> successivo comma 10, secondol’ordine di precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incrementodi orario o di trasferimento;i) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall’ENPAM;l) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dimedicina dei servizi, medico <strong>del</strong>la continuità assistenziale, medico dipendente distruttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente ilproprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso <strong>del</strong> titolo dispecializzazione <strong>del</strong>la branca in cui partecipano.2. Ai fini <strong>del</strong>le procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla l),l'anzianità <strong>del</strong> servizio riconosciuto ai fini <strong>del</strong>la prelazione, costituisce titolo diprecedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all’anzianità dispecializzazione, e successivamente, all’anzianità di laurea ed in subordine all’etàanagrafica.3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista, disponibile adassumere l'incarico ai sensi <strong>del</strong> comma 1 non è consentito il trasferimento qualora nonabbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, alla datadi scadenza <strong>del</strong> termine stabilito per la presentazione <strong>del</strong>la dichiarazione di disponibilità.4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di priorità, vieneinvitato dal Comitato zonale a comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico, dainoltrare entro 20 giorni all’azienda. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essereallegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa di cui all’allegatoB parte seconda. La formalizzazione <strong>del</strong>l'incarico, dovrà avvenire entro il termine ditrenta giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la dichiarazione. Le regioni possono definire diverseprocedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alconferimento <strong>del</strong>l'incarico, sentiti i sindacati di cui all’art.34, comma 12.5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, le aziendeprovvedono:- prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di ore disponibili,mediante assorbimento di specialisti ambulatoriali o professionisti titolari di incarico atempo indeterminato nella stessa branca o area professionale, già regolato a terminiconvenzionali presso il Ministero <strong>del</strong>la Difesa, in quanto destinatari di provvedimenti dirisoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro o di collocamento in mobilità in esecuzione <strong>del</strong>la leggen.22/04 e limitatamente ai convenzionati notificati dal suddetto Ministero;- qualora per una determinata branca specialistica o area professionale si verifichi unincremento <strong>del</strong>le richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34comma 13, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialistiambulatoriali o professionisti che prestano servizio nella branca o area professionale,sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivitàprofessionale ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo.. L’azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento, ilnominativo <strong>del</strong> sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica<strong>del</strong>l'orario aumentato.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>7. In attesa <strong>del</strong> conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate,l’azienda, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichiprovvisori secondo l'ordine <strong>del</strong>le rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialistaambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incaricoe non in posizione di incompatibilità. L’incarico provvisorio non può avere duratasuperiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesiuna sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina <strong>del</strong> titolare.8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stessotrattamento previsto all’art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico.9. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previstoall’art.40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.10. Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono alla assegnazionedei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di incaricopresenti nelle graduatorie di cui all’art. 21 <strong>del</strong> presente Accordo, che abbiano espresso lapropria disponibilità all’atto <strong>del</strong>la pubblicazione dei turni vacanti, secondo l’ordine digraduatoria.Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza alsanitario interessato, salvo comunicazione motivata all’interessato con lettera A/R,almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong>l’incarico.11. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l’azienda puòconferire l’incarico ad uno specialista ambulatoriale o professionista dichiaratosidisponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L’incarico, di durataannuale, è rinnovabile con esplicito provvedimento se nuovamente e inutilmenteesperite le procedure di cui ai commi precedenti.12. Allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato a tempo determinato,compete il trattamento economico di cui all’art 50.13. Le aziende, valutate la programmazione regionale <strong>del</strong>l’attività specialistica e ilpermanere <strong>del</strong>le esigenze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimentopossono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi atempo indeterminato, con applicazione <strong>del</strong> relativo trattamento economico e normativo.La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avvienecon provvedimento <strong>del</strong> Direttore Generale, sulla base <strong>del</strong>le intese definite con accordoregionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale.14. La non accettazione, da parte <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale e <strong>del</strong> professionista,<strong>del</strong>l’incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca <strong>del</strong> rapporto convenzionale.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 24 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE.1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito unComitato consultivo zonale.2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi <strong>del</strong> precedente Accordonazionale.3. L’azienda sede <strong>del</strong> Comitato zonale, d’intesa con l’Assessorato alla Sanità <strong>del</strong>laRegione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato perlivelli funzionali a tale attività, facente parte <strong>del</strong>la sua struttura amministrativa, per losvolgimento dei compiti <strong>del</strong> Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tuttele funzioni attribuite al Comitato stesso. Le aziende interessate allo stesso Comitatoconcorrono agli oneri sostenuti in rapporto proporzionale al numero di abitanti, con lemodalità definite dalla Regione.4. Il Comitato è composto da:a) il Direttore generale <strong>del</strong>l'azienda, o da un suo <strong>del</strong>egato, che ne assume le presidenza;b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende <strong>del</strong>la provincia, designati di intesa daiDirettori generali <strong>del</strong>le aziende;c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operantinell’ambito zonale.5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo leprocedure di cui al successivo art. 2, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tragli specialisti ambulatoriali operanti nell’ambito zonale, dai Sindacati di cui all’art. 34comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di<strong>del</strong>eghe non inferiore al 3% <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe provinciali. I rappresentanti sono individuatidai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qualora uno o piùsindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membrimancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stessemodalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno opiù titolari.7. Quando gli argomenti all’ordine <strong>del</strong> giorno riguardano i medici veterinari e gli altriprofessionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialistiambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per leciascuna <strong>del</strong>le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormenterappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente <strong>del</strong> comitato zonaleentro 15 giorni dalla costituzione <strong>del</strong> comitato stesso.8. Il Comitato è costituito con provvedimento <strong>del</strong> Direttore generale <strong>del</strong>l’azienda, cheprocede alla nomina dei componenti.9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:a) formazione <strong>del</strong>le graduatorie;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>b) gestione unitaria <strong>del</strong> rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali e aiprofessionisti che operano presso più aziende <strong>del</strong>lo stesso ambito zonale, o presso leistituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 2 <strong>del</strong> presente Accordo, nonché tenuta edaggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole aziendecon l’indicazione dei giorni e <strong>del</strong>l'orario di attività in ciascun presidio, <strong>del</strong>le date diconseguimento <strong>del</strong>l’incarico e degli incrementi orari, <strong>del</strong>le attività rilevanti ai fini <strong>del</strong>ladeterminazione dei massimali orari di cui all’art. 1, <strong>del</strong> sopravvenire di motivi diincompatibilità di cui all’art. 15, <strong>del</strong>la certificazione <strong>del</strong>lo stato di servizio dei sanitari,nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;c) indicazione, all’azienda che deve conferire l’incarico, e alle istituzioni di cui alladichiarazione a verbale n. 2 <strong>del</strong> presente Accordo, <strong>del</strong> nominativo <strong>del</strong> sanitario aventediritto all’aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;d) evidenziazione ed aggiornamento <strong>del</strong>le posizioni degli specialisti ambulatoriali ed altriprofessionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:- <strong>del</strong>l'accertamento <strong>del</strong>le incompatibilità e <strong>del</strong>le limitazioni previste dalle vigenti norme,nonché <strong>del</strong> possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica <strong>del</strong>la certificazionedi compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private,presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti <strong>del</strong> sanitario stessodeve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario diattività <strong>del</strong>l'incarico in atto svolto;- <strong>del</strong>la formulazione alle aziende, sulla base <strong>del</strong>le domande ricevute, <strong>del</strong>le proposte ditrasferimento o accentramento <strong>del</strong>l’incarico in una sede più vicina alla residenza <strong>del</strong>sanitario anche nell’ambito <strong>del</strong>lo stesso Comune;e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 <strong>del</strong> presente Accordo.10. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori generali <strong>del</strong>leaziende in merito alle attività previste dal presente Accordo.11. Il Comitato, qualora a richiesta di una <strong>del</strong>le parti debba trattare specifici aspettiriguardanti una singola azienda o una <strong>del</strong>le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbalen. 2 <strong>del</strong> presente Accordo, può essere integrato dal titolare, o suo <strong>del</strong>egato, <strong>del</strong> potere dirappresentanza <strong>del</strong>l’azienda interessata o <strong>del</strong>l’istituzione, qualora non facente già parte<strong>del</strong> Comitato, e da uno specialista ambulatoriale o professionista titolare d’incaricodesignato dai componenti di categoria membri <strong>del</strong> Comitato zonale.12. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi dirichiesta di una <strong>del</strong>le parti.13. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presentie <strong>del</strong>ibera a maggioranza.14. In caso di parità, prevale il voto <strong>del</strong> Presidente.15. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente indicatodall’azienda sede <strong>del</strong> Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzionial presidente <strong>del</strong> Comitato.1. I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono essere resi entrotrenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 25 – COMITATO CONSULTIVO REGIONALE.1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimento <strong>del</strong>l'Amministrazione regionale,un Comitato consultivo composto da:a) L’Assessore regionale alla Sanità, o un suo <strong>del</strong>egato, che ne assume la presidenza;b) cinque membri rappresentanti <strong>del</strong>le aziende, individuati dalla Regione;c) sei membri rappresentanti degli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dicui al presente Accordo.2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo leprocedure di cui al successivo art. 2, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tragli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui all’art. 34 comma12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di <strong>del</strong>eghenon inferiore al 3% <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe regionali. I rappresentanti sono individuati dai tresindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacatinon abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, i membri mancantisono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale.3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e individuati, con le stessemodalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno opiù titolari.4. Quando gli argomenti all’ordine <strong>del</strong> giorno riguardano i medici veterinari e gli altriprofessionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialistiambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre rappresentanti per leciascuna <strong>del</strong>le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormenterappresentativi. Detti nominativi saranno segnalati al presidente <strong>del</strong> comitato regionaleentro 15 giorni dalla costituzione <strong>del</strong> comitato stesso.5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>lemodalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong>presente Accordo.. Il Comitato regionale ha compiti di:a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione eapplicazione <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> presente Accordo.7. La sede <strong>del</strong> comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione,sentiti i Sindacati di cui all’art. 34, comma 12.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 26 – MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI.1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nei Comitati di cui agliart. 24 e 25, sono svolte, di norma, nella stessa tornata elettorale ed entro 90 giornidall’entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo, a cura degli Ordini provinciali dei Medici edegli Odontoiatri, avvalendosi <strong>del</strong>la collaborazione dei Sindacati di cui all’art. 34, comma12 che se ne assumono preventivamente anche l’onere economico pena l’esclusionedalla tornata elettorale.2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di 90 giorni previsto al comma 1, leprocedure di elezione devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una <strong>del</strong>leparti.3. Ai fini <strong>del</strong>l’elezione degli specialisti ambulatoriali nel Comitato regionale, l’<strong>Ordine</strong>dei Medici e degli Odontoiatri <strong>del</strong> capoluogo di regione, raccoglie ed assembla i risultati<strong>del</strong>le votazioni provinciali e trasmette all’Assessorato regionale alla Sanità la listadefinitiva degli eletti in base al numero di preferenze.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 27 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA.1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordiintegrativi regionali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialistaambulatoriale e al professionista, comunque incaricato, dal Responsabile <strong>del</strong>la strutturaaziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le propriecontrodeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione <strong>del</strong>la contestazione. Gli atti relativial procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina.2. Con provvedimento <strong>del</strong> Direttore generale <strong>del</strong>l'azienda, è istituita unaCommissione aziendale di disciplina composta da:a) tre membri di parte pubblica;b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti <strong>del</strong>le altreprofessionalità sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Talirappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionistioperanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13.3. Il Presidente è individuato all'interno <strong>del</strong>la Commissione dai componenti; in casodi mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’azienda.5. La Commissione ha sede presso l’azienda che ne assume gli oneri difunzionamento.. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli altriprofessionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento,sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti decisioni.7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoicomponenti; le <strong>del</strong>iberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.8. In caso di parità di voti prevale il voto <strong>del</strong> Presidente.9. La Commissione decide con atto motivato sull’archiviazione <strong>del</strong> caso osull’irrogazione di una <strong>del</strong>le seguenti sanzioni, secondo la gravità <strong>del</strong>l’infrazione:a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità diavvalersi <strong>del</strong>l’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.b) Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità diavvalersi <strong>del</strong>l’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.c) Sospensione <strong>del</strong> rapporto:- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;- per mancata effettuazione <strong>del</strong>la prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibilenell'ambito <strong>del</strong>la struttura pubblica;- per omissione di segnalazione <strong>del</strong> sussistere di circostanze comportantiincompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale fino ad unmassimo di due anni e preclude la possibilità di avvalersi <strong>del</strong>l’assegnazione dei turni diSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>cui all’art. 22 per almeno quattro turni. L’esclusione dall’assegnazione dei turni non puòcomunque superare i due anni dalla data di inizio <strong>del</strong>la sospensione.d) Revoca:- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione <strong>del</strong>rapporto;- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, perle quali siano state accertate gravissime responsabilità.;- per mancato adempimento ai compiti previsti all’art. 13 bis.10. La decisione <strong>del</strong>la Commissione è comunicata, a cura <strong>del</strong> Presidente e per mezzodi lettera raccomandata A/R, al Direttore generale <strong>del</strong>l'azienda perché sia formalmenterecepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicareall'<strong>Ordine</strong> Professionale di competenza e al Presidente <strong>del</strong> Comitato di cui all'art. 24, chene dà notizia alle altre aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti dicompetenza.Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dallacontestazione <strong>del</strong>l’addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.11. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, <strong>del</strong>le sanzioni disciplinari trascorsi dueanni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo cinque annidalla loro commissione.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 28 – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE.1. Lo specialista incaricato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, concorre ad assicurare –nell’ambito <strong>del</strong>le attività distrettuali e territoriali come individuate dal Piano sanitarionazionale e dai piani sanitari regionali vigenti – ‘'assistenza primaria unitamente agli altrioperatori sanitari e svolge le attività di assistenza specialistica di cui al successivocomma 4.2. Ai sensi <strong>del</strong>l'art. 3-sexies, comma 2, <strong>del</strong> D.L.vo n.2<strong>29</strong>/99, lo specialista partecipadi diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al rappresentantedei pediatri di libera scelta, all’ufficio di coordinamento <strong>del</strong>le attività distrettuali . Lospecialista è individuato con modalità definite a livello regionale. Con le stesse modalità èindividuato lo specialista partecipante all’ufficio al collegio di direzione aziendale,qualora previsto dalle norme e dagli indirizzi regionali ed agli altri pertinenti organicollegiali previsti dall’atto aziendale.3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>lemodalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong>presente Accordo.4. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo svolgimento <strong>del</strong>le attivitàspecialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cuivalutazione è di competenza <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> provinciale di iscrizione. Le prestazioni <strong>del</strong>lospecialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamenteeseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera, in sede ambulatoriale,domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenzanelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medicidi medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle altre sedi individuate all’art. 32.5. Nello svolgimento <strong>del</strong>la propria attività lo specialista:a) assicura l’assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizza i referti degliaccertamenti diagnostici già effettuati, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto<strong>del</strong> soggetto, evitando inutili duplicazioni di prestazioni sanitarie, redige le certificazionirichieste;b) collabora al contenimento <strong>del</strong>la spesa sanitaria secondo i principi <strong>del</strong>l’appropriatezzaprescrittiva, e alle attività di farmacovigilanza pubblica;c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di preospedalizzazione e di dimissioniprotette ed alle altre iniziative aziendali in tema di assistenza sanitaria, anche concompiti di organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale secondo quantoprevisto dagli artt. 30 bis e 31 bis;d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall'azienda peri propri fini istituzionali;e) assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, previaautorizzazione <strong>del</strong>l’azienda, nonché il consulto specialistico interdisciplinare;f) partecipa, sulla base di accordi di livello regionale, alle sperimentazioni cliniche;g) lo specialista è tenuto a partecipare alle attività formative programmate dall’aziendaanche secondo quanto previsto dal comma 7 <strong>del</strong>l’art. 30 bis.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>. Ai sensi <strong>del</strong> D.L.vo 2<strong>29</strong>/99, art. 3 quinquies la partecipazione degli specialisti nellearticolazioni organizzative <strong>del</strong> distretto che attuano l’assistenza primaria, al fine difavorire la realizzazione di percorsi integrati sia con l’attività di assistenza primaria checon quella ambulatoriale ospedaliera, nonché la gestione clinica complessiva <strong>del</strong> pazientefino alla definizione <strong>del</strong> problema e al rinvio al medico di famiglia o pediatra di liberascelta, è definita con accordi di livello regionale con le organizzazioni sindacali di cuiall’art. 34, comma 12.7. Le articolazioni organizzative <strong>del</strong> distretto finalizzate all’integrazione professionalesono anche le équipes territoriali e le unità di assistenza primaria (UTAP).8. L’équipe territoriale e l’UTAP sono strumenti attuativi <strong>del</strong>la programmazionesanitaria, per la erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per larealizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale eaziendale.9. La costituzione <strong>del</strong>le UTAP, quali strutture territoriali ad alta integrazionemultidisciplinare ed interprofessionale, è prevista dalla Regione, in coerenza con l’intesaStato-Regioni <strong>del</strong> <strong>29</strong> luglio 2004 ,e in accordo con le OO.SS. maggiormenterappresentative, in via sperimentale e con partecipazione volontaria dei medici e deglialtri operatori sanitari.10. Nell’attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista ètenuto alla compilazione dei referti sull’apposito modulario e con apposizione di firma etimbro che rechi anche la qualifica specialistica.11. Per le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di specialitàfarmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario <strong>del</strong> SSN, nelrispetto <strong>del</strong>la normativa vigente e dei provvedimenti regionali.12. Lo specialista ambulatoriale convenzionato adotta le disposizioni aziendali inmerito alle modalità di prescrizione ed erogazione <strong>del</strong>le specialità medicinali, ivicompresi i piani terapeutici, riguardanti particolari patologie in analogia a quantoprevisto per i medici dipendenti.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 28 BIS – FLUSSO INFORMATIVO.1. Dal 1° gennaio 20<strong>09</strong>, il medico specialista ambulatoriale rende disponibilialla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 13bis, come definiti a livello regionale.2. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite ilsistema informatico <strong>del</strong>le Aziende e/o <strong>del</strong>le Regioni per le finalità di governance<strong>del</strong> SSR. Le suddette informazioni, elaborate a cura <strong>del</strong>l’Azienda, regolarmentetrasmesse in forma aggregata ai componenti dei Comitati Regionali, sonopatrimonio <strong>del</strong>la stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità dicomune interesse.3. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solodopo adeguata valutazione sulla sicurezza <strong>del</strong>le infrastrutture, nonché nel rispetto<strong>del</strong>la normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per latrasmissione a carico dei medici convenzionati.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 28 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.1. Dal momento <strong>del</strong>l’avvio a regime da parte <strong>del</strong>la Regione o ProvinciaAutonoma di appartenenza, <strong>del</strong> progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete deimedici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accorditra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzionecon il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26marzo 2008 così come definito ai sensi <strong>del</strong>l’art. 13 bis, comma 5.2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto allariduzione <strong>del</strong> trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su baseannua.3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraversole verifiche <strong>del</strong> Sistema Tessera Sanitaria.4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul trattamentoeconomico percepito nel mese successivo al verificarsi <strong>del</strong>l’inadempienza.5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da causetecniche non legate alla responsabilità <strong>del</strong> medico e valutate tramite le verifichedisposte dal Sistema Tessera Sanitaria.6. L’eventuale ricorso da parte <strong>del</strong> medico è valutato dal Collegio Arbitralesecondo le modalità previste dall’art. 27.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. <strong>29</strong> – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI).1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>lemodalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong>presente Accordo.2. Il professionista incaricato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo deve:a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento deipresidi e il perseguimento dei fini istituzionali;b) eseguire le prestazioni professionali proprie <strong>del</strong>le categorie così comeregolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 <strong>del</strong> D.P.R. n.458/98;c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico.3. Il professionista nell’erogazione <strong>del</strong>le prestazioni di sua competenza deve:a) compilare e sottoscrivere il risultato <strong>del</strong>le prestazioni effettuate utilizzando ilmodulario fornito dall’azienda;b) fornire al responsabile <strong>del</strong>la struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile aqualificare sul piano <strong>del</strong>la affidabilità le prestazioni di competenza;c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al responsabile <strong>del</strong>lastruttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studioe la programmazione di indagini statistiche;e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. <strong>29</strong> BIS – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI.1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, concorread assicurare - nell'ambito <strong>del</strong>le attività distrettuali e territoriali dei Servizi <strong>del</strong>Dipartimento di Prevenzione e <strong>del</strong> Dipartimento di Prevenzione Veterinario, comeindividuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti - leattività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari. Concorreall’espletamento <strong>del</strong>le funzioni e <strong>del</strong>le attività istituzionali secondo quanto previstodalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare dai Regolamenti CE 852,853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia diispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degliallevamenti e <strong>del</strong>le produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori dialimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionalispecialistiche richieste nell’ambito <strong>del</strong>le competenze <strong>del</strong>le Aziende ed Istituti <strong>del</strong>SSR per cui opera.2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei compiti inerentilo svolgimento <strong>del</strong>le attività istituzionali, nell’ambito <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo organizzativo<strong>del</strong>la medicina veterinaria definito dalla stessa Regione fermo restando il divietoper il Medico Veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con ilCodice Deontologico e con la legislazione vigente.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano operanonell’ambito <strong>del</strong>le forme organizzative previste dalla Regione nel rispetto <strong>del</strong>lespecifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenzefunzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioniorganizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale edaziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altriprofessionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale siaaddetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi <strong>del</strong> presenteAccordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, inservizio presso l'azienda e previo assenso <strong>del</strong>l'interessato, un responsabile di branca.3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità <strong>del</strong>le attività svolte e <strong>del</strong>leprestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisitistrutturali tecnologici ed organizzativi e di sicurezza necessari allo svolgimento <strong>del</strong>leattività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misureidonee alla tutela <strong>del</strong>la salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e deiprofessionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti.I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per lacorretta applicazione <strong>del</strong>la normativa vigente riguardante i problemi <strong>del</strong>la salubrità deiluoghi di lavoro.4. È consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte <strong>del</strong>l'assistito, senzarichiesta <strong>del</strong> medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia,odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere ilpediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche),psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attivitàconsultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quantoprevisto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branchespecialistiche.5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e <strong>del</strong>le altre aree professionaliavviene con il sistema di prenotazione.. È demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>le modalitàdi attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong> presenteAccordo.7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità diprogrammazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sedeaziendale.8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sullabase <strong>del</strong>la tipologia e <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong>la prestazione.9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni oradi attività, fermo restando che il loro numero è demandato alla scienza e coscienza <strong>del</strong>lospecialista, esso non può di norma essere superiore a quattro.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>10. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima <strong>del</strong> termine <strong>del</strong>l’orariostabilito dalla lettera d'incarico, lo specialista ambulatoriale o il professionista resta adisposizione fino alla scadenza di detto orario e utilizza l’orario residuo per i compitiderivanti da eventuali incarichi aziendali, ovvero per prestazioni che si dovessero ritenereindispensabili ed urgenti.11. Nel caso che l’orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senzache tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista ambulatoriale o ilprofessionista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, ai sensi di quantoprevisto dal presente articolo, comma 13.12. La media <strong>del</strong>le prestazioni erogate dallo specialista ambulatoriale e dalprofessionista è soggetta a periodiche verifiche da parte <strong>del</strong>l’azienda sulla scorta dei datirelativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnicostrumentalee di personale esistente nel presidio.13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l’orario di servizio, anche arichiesta <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale o <strong>del</strong> professionista, l’azienda provvede adautorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso<strong>del</strong>l’interessato.14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l’orarioviene corrisposto il normale compenso.15. Ai fini <strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong> responsabile di branca, di cui al comma 2, i criteri, lefunzioni e i compiti sono concordati mediante accordi regionali con le organizzazionisindacali di cui all'art. 34 comma 12, prevedendo anche un apposito compenso. Lospecialista in patologia clinica che, ai sensi <strong>del</strong>la normativa vigente, svolge la funzione diDirettore tecnico responsabile, assume contestualmente l’incarico di responsabile dibranca.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 30 BIS – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DEI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI E DEGLI PSICOLOGI CONVENZIONATI.1. Con le aggregazioni funzionali si realizzano alcune fondamentali condizioniper l’integrazione professionale <strong>del</strong>le attività dei singoli medici specialistiambulatoriali e degli psicologi convenzionati per il conseguimento degli obiettivi diassistenza.2. I medici specialisti ambulatoriali e gli psicologi convenzionati partecipanoobbligatoriamente alle aggregazioni funzionali territoriali.3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore <strong>del</strong> presente accordo, le Regioni, con lapartecipazione <strong>del</strong>le organizzazioni sindacali firmatarie <strong>del</strong>lo stesso <strong>ACN</strong>,individuano le aggregazioni funzionali sulla base <strong>del</strong> seguente criterio:- pluralità di specialisti operanti in ambito distrettuale e/o aziendaleindividuato dalla programmazione regionale in funzione <strong>del</strong> numero dispecialisti ambulatoriali e di psicologi convenzionati presenti.4. L’attività <strong>del</strong>l’aggregazione funzionale viene coordinata dal coordinatoreaziendale, qualora previsto dalle norme regionali, o distrettuale di cui al comma 2,art. 28 <strong>del</strong> presente <strong>ACN</strong>. In assenza <strong>del</strong> coordinatore aziendale, tale funzione vienegarantita da uno dei coordinatori distrettuali.5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità dipartecipazione dei medici e degli psicologi convenzionati alle aggregazionifunzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta <strong>del</strong> coordinatoredi cui al comma 4.6. I medici e gli psicologi convenzionati partecipano all’aggregazione funzionaleindicata dalla Regione allo scopo di:- promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e socialinel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraversol’individuazione di percorsi di integrazione interdisciplinare e conl’assistenza ospedaliera;- promuovere la diffusione e l’applicazione <strong>del</strong>le buone pratiche cliniche sullabase dei principi <strong>del</strong>la “evidence based medicine”, nell’ottica più ampia <strong>del</strong>la“clinical governance”, sia tra i professionisti appartenenti alla stessa branca,sia tra i professionisti appartenenti a branche diverse impegnatinell’affrontare problemi comuni sotto il profilo diagnostico, clinico eterapeutico;- promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso deiservizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di“peer review”;- promuovere mo<strong>del</strong>li di comportamento nelle funzioni di prevenzione,diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualitàdegli interventi e al miglior uso possibile <strong>del</strong>le risorse, pubbliche e private,quale emerge dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e diefficacia.7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l’avvio deiprocessi di riorganizzazione;- la condivisione <strong>del</strong>le proprie attività con l’Azienda o con il Distretto diriferimento, per la valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazionedei medesimi. In questo con<strong>testo</strong>, il responsabile di branca di cui all’art. 30,comma 2 <strong>del</strong> presente <strong>ACN</strong> può svolgere una funzione di integrazione ecoordinamento tra professionisti <strong>del</strong>la stessa branca in particolare qualora glistessi appartengano ad aggregazioni funzionali diverse;- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti diricerca concordati con l’Azienda o con il Distretto e coerenti con laprogrammazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al comma 6.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 31 – PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI.1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progettie programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altrearee professionali – fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28,commi 4 e 5, e all’art. <strong>29</strong>, commi 2 e 3.2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>lemodalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong>presente Accordo.3. L’Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo <strong>del</strong>l’Accordo regionale,individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specificiobiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione <strong>del</strong>le stesse. La partecipazionealla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi dipreospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes conil personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base diintese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 34, comma 12 circa ilraggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base diindicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti <strong>del</strong>raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali edegli altri professionisti incaricati ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo.4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntivepreviste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagliAccordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizinell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumentiaggiuntivi.5. L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell’ambitodi progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionatoè valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all’impegnoorario <strong>del</strong> sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 31 BIS – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.1. Nell’ambito <strong>del</strong> processo di programmazione volto a definire le unitàcomplesse <strong>del</strong>le cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacalifirmatarie <strong>del</strong> presente <strong>ACN</strong>. I mo<strong>del</strong>li <strong>del</strong>l’unità complessa <strong>del</strong>le cure primariepossono essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche edemografiche ed ai bisogni assistenziali specifici <strong>del</strong>la popolazione.2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano ladotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento<strong>del</strong>le attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa <strong>del</strong>le cure primarie,nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le risorse esistenti.Per l’attivazione e il funzionamento <strong>del</strong>le singole unità complesse <strong>del</strong>le cureprimarie, gli stessi accordi, nella valutazione <strong>del</strong>le risorse necessarie a ciascuna,riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di competenza dei medici chene entrano a far parte, riferiti all’associazionismo, all’impiego di collaboratori distudio, agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici in un quadro ditutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento tra tutti i partecipanti allaunità complessa <strong>del</strong>le cure primarie, con la salvaguardia <strong>del</strong> valore economico <strong>del</strong>trattamento individuale e ferma restando la specificità di area. Nell’ambito deglistessi accordi la dotazione strutturale, strumentale e di personale può essereprevista attraverso l’erogazione in forma diretta da parte <strong>del</strong>l’azienda o in formaindiretta tramite il finanziamento <strong>del</strong> medico. Fino ai predetti accordi regionali,restano in essere le indennità e incentivazioni richiamate dal presente comma,nonché le forme organizzative previste dai precedenti accordi regionali.3. L’unità complessa <strong>del</strong>le cure primarie è costituita dai medici convenzionati,si avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondoquanto previsto dagli accordi regionali. L’unità complessa <strong>del</strong>le cure primarieopera, nell’ambito <strong>del</strong>l’organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede diriferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti icittadini dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);- assicurare l’accesso ai servizi <strong>del</strong>l’unità complessa <strong>del</strong>le cure primarie(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine diridurre l’uso improprio <strong>del</strong> Pronto Soccorso;- realizzare nel territorio la continuità <strong>del</strong>l’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giornisu 7, per garantire una effettiva presa in carico <strong>del</strong>l'utente a partire inparticolare dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico aquesta tipologia di pazienti, va perseguita l’integrazione con i servizi sanitaridi secondo e terzo livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale deimedici convenzionati;- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza eresponsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelteassistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stilidi vita presso tutta la popolazione, nonché la salute <strong>del</strong>l’infanzia eSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong><strong>del</strong>l’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione,educazione e informazione sanitaria;- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale apartire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti ein sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli <strong>del</strong>la rete diassistenza.4. Dall’entrata in vigore <strong>del</strong> presente accordo, i medici di medicina generale, ipediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitariconvenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno <strong>del</strong>le unitàcomplesse <strong>del</strong>le cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 32 – ATTIVITÀ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITÀ.1. L’azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può fare svolgere allospecialista ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo,attività professionale anche al di fuori <strong>del</strong>la sede di lavoro indicata nella lettera diincarico (attività esterna).In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede dilavoro si intende quella dove avviene la rilevazione <strong>del</strong>la presenza all’inizio <strong>del</strong>l’orario diservizio.2. Le prestazioni specialistiche e professionali di cui al comma 1, sono svolte dallospecialista ambulatoriale e dal professionista:a) Nell’ambito <strong>del</strong>l'assistenza domiciliare integrata (ADI);b) presso il domicilio <strong>del</strong> paziente;c) presso le strutture pubbliche <strong>del</strong> SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizisocio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici,ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche, carceri ecc.;d) presso lo studio <strong>del</strong> medico di medicina generale e <strong>del</strong> pediatra di libera scelta;e) nell’ambito <strong>del</strong>le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D.3. Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lospecialista ambulatoriale o il professionista interessato.4. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori <strong>del</strong>l'orario di servizio, allospecialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sulcompenso orario dovuto ai sensi <strong>del</strong>l’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad unimpegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singoloaccesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascunaprestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.5. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichiconferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito unemolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi<strong>del</strong>l’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 0 minuti perciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguiteulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successivaalla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumentoforfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro 19,45 e su quantodovuto ai sensi <strong>del</strong>l’art. 43, lettera A, commi 1 e comma 2, maggiorato <strong>del</strong> 35% in caso diattività esterna svolta al di fuori <strong>del</strong>l’orario di servizio o maggiorato <strong>del</strong> 25% in caso disvolgimento di tale attività durante l’orario di servizio.7. Per l’attività svolta ai sensi <strong>del</strong> comma 2, agli incaricati spetta, qualora non siadisponibile l’automezzo aziendale e si avvalgano <strong>del</strong> proprio automezzo, un rimborso paria un 1/5 <strong>del</strong> prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per Km., nonché coperturaassicurativa totale (tipo kasco).SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>8. Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in un servizio in cui èattivato l'istituto <strong>del</strong>la pronta disponibilità, la stessa dovrà essere assicurata dallospecialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità e lo stessocompenso <strong>del</strong> personale dipendente.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 33 – FORMAZIONE CONTINUA.1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialistaambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale <strong>del</strong>medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelliessenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenzialiaggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagliAccordi <strong>del</strong>la Conferenza Stato-Regioni.2. Le Regioni, promuovono la programmazione <strong>del</strong>le iniziative per la formazionecontinua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuatidalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Iprogrammi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionatioperanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti dirispettiva competenza, attività formative <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale e <strong>del</strong>professionista nelle seguenti aree:a) insegnamento universitario di base pre laureab) aggiornamento e auditc) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativisecondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagliAccordi <strong>del</strong>la Conferenza Stato-Regioni.5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisitoindispensabile per svolgere attività ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo. Lo specialistaambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di creditiformativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma2 <strong>del</strong> presente articolo.. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degliindirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un creditodidattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campoincluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dallaRegione, in base agli accordi <strong>del</strong>la Conferenza Stato-Regioni.7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% <strong>del</strong> debito formativoannuale.Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti <strong>del</strong>le risorse disponibili e ad esseassegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto <strong>del</strong>la programmazioneregionale, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini e/o Collegiprofessionali e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormenterappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione <strong>del</strong>le categorieprofessionali ai corsi direttamente organizzati.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>8. Fino ad un massimo <strong>del</strong> 30% <strong>del</strong> credito obbligatorio, lo specialista ambulatorialee il professionista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerentil’attività la specialità svolta in azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimentodi un permesso retribuito, per ognuna <strong>del</strong>le giornate di assenza e per le corrispondentiore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordiregionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso diformazione a distanza (F.A.D.).9. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbiaconseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario diincarico ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livelloregionale concordano annualmente l’ammontare <strong>del</strong>lo specifico finanziamento destinatoalla formazione continua.11. Ai sensi <strong>del</strong> D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, laformazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previacomunque autorizzazione aziendale, è a carico <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale e <strong>del</strong>professionista comprese:a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ades. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica,Personale tecnico-infermieristico);b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole dispecializzazione), previo accordo con le Università.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 34 – TUTELA SINDACALE.1. Ai fini <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascunSindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, lafruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui alpresente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico aiquali – per ciascun Sindacato nazionale – viene effettuata a cura <strong>del</strong>l’azienda latrattenuta <strong>del</strong>la quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza <strong>del</strong>la <strong>del</strong>egacoincide con le ritenute effettive accertate alla data <strong>del</strong> 1 gennaio di ogni anno.Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenzaassociativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessoratiregionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali <strong>del</strong>le OO.SS.3. Il diritto di cui al comma 1 <strong>del</strong> presente articolo è riconosciuto ai soli sindacatinazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati edorganizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari <strong>del</strong> presente Accordo.4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono è calcolato, per glispecialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizioed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici <strong>del</strong> presente Accordo.5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all’orario di servizio ambulatorialesaranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e <strong>del</strong>leCommissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previstida norme nazionali, regionali e aziendali.. Agli effetti <strong>del</strong>la gestione dei precedenti punti 1) e 2) <strong>del</strong> presente articolo, ilresponsabile nazionale <strong>del</strong> sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, conun’unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla StrutturaInterregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatorialio dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sededi servizio, l’orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto ildistacco.7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alleaziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmataricomunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC eagli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e deiprofessionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orariosettimanale.9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruopreavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini<strong>del</strong>le statistiche annuali.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini <strong>del</strong>la contrattazione sulpiano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenzaassociativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle <strong>del</strong>eghe per la ritenuta <strong>del</strong>contributo sindacale, non inferiore al 5% <strong>del</strong>le <strong>del</strong>eghe complessive.11. Non sono prese in considerazione ai fini <strong>del</strong>la misurazione <strong>del</strong> dato associativo le<strong>del</strong>eghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributoeconomico inferiore a più <strong>del</strong>la metà rispetto a quello mediamente richiesto aglispecialisti ambulatoriali convenzionati.12. Le organizzazioni sindacali firmatarie <strong>del</strong> presente Accordo, in possesso deirequisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate allatrattativa ed alla stipula degli accordi regionali.13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacalifirmatarie <strong>del</strong>l’Accordo regionale.14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediantel'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamenterappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, èrappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo <strong>del</strong>egato e mantiene ildiritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva restiinvariata.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 35 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRA LE PARTI.1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e <strong>del</strong>lemodalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 <strong>del</strong>presente Accordo.2. L’azienda deve garantire, a richiesta dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, unacostante informazione e consultazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:a) la programmazione <strong>del</strong>l’area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda lafunzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubblichespecialistiche extra-degenza e <strong>del</strong>le altre aree professionali;b) gli atti pubblici riguardanti il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi<strong>del</strong> presente Accordo, attinenti all’attività specialistica e <strong>del</strong>le altre aree professionali,l'organizzazione <strong>del</strong> lavoro compresa l’attività libero-professionale intramuraria, ilfunzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lostanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione <strong>del</strong> numero complessivo di ore diattività.3. Su richiesta di una <strong>del</strong>le parti sono effettuati incontri a livello di azienda, con laeventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell’area <strong>del</strong>leattività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento<strong>del</strong>l’attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventualidisfunzioni concordemente rilevate.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 36 – ASSENZE NON RETRIBUITE.1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità,partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’aziendaconserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempoindeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco <strong>del</strong> quinquennio sempre cheesista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati,elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina apubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, arichiesta, dall’incarico, per tutta la durata <strong>del</strong> mandato, senza oneri per l’azienda con lemodalità di cui agli art. 79 e 80 <strong>del</strong> d.lgs. n. 27 <strong>del</strong> 2000.4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamoalle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30giorni dalla data <strong>del</strong> congedo.5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e alprofessionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati comeanzianità di incarico agli effetti <strong>del</strong>l’art. <strong>23</strong>.7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzarerichiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso dialmeno quindici giorni.8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 0 giorni nell’anno.Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e ilprofessionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. Inogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 37 – MALATTIA – GRAVIDANZA.1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempoindeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio – anche noncontinuativamente nell’arco di 30 mesi – l’azienda corrisponde l’intero trattamentoeconomico, goduto in attività di servizio, per i primi mesi e al 50% per i successivi 3mesi e conserva l’incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione.2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esseassimilabili (emodialisi, chemioterapia, radioterapia, trapianti, trattamento perinfezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica – attualmenteindice di Karnosky –) secondo le indicazioni <strong>del</strong>l’Ufficio medico legale <strong>del</strong>l’aziendacompetente per territorio, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per lecitate terapie, debitamente certificate dalle competenti aziende, non sono computate nelperiodo di conservazione <strong>del</strong>l’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma <strong>del</strong> presente articolo.3. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, spettal’intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue emidollo osseo.4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che siassenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei seianni, l’azienda mantiene l'incarico per mesi continuativi e corrisponde l'interotrattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimocomplessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non ècomputato nei sei mesi.5. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui alcomma 3, <strong>del</strong>l'art. 33, <strong>del</strong>la legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività.. Per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo determinato,nei casi di certificata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza epuerperio, l’azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcuncompenso.7. L’Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia oinfortunio denunciati.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 38 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO.1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale e alprofessionista incaricato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, spetta un periodo di permessoretribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non siasuperiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.2. A richiesta <strong>del</strong>l'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzatodalla azienda, è fruito in uno o più periodi programmati, qualora siano presenti piùspecialisti convenzionati per la stessa branca, tra i professionisti convenzionati, tenendoconto anche <strong>del</strong>le complessive esigenze operative <strong>del</strong>l’azienda.3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini <strong>del</strong> preavviso, esso sarà concesso acondizione che l'azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantitadal richiedente.4. Il periodo di permesso viene goduto durante l’anno solare al quale si riferisce ecomunque non oltre il l° semestre <strong>del</strong>l’anno successivo.5. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono <strong>del</strong>l’indennità di rischio daradiazione di cui all’art. 44, commi 1 e 2, detto periodo è elevato di altri 15 giorni nonfestivi da prendere in unica soluzione, purché l'assenza dal servizio non sia superiore adun totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l’impegno orario settimanale.. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi <strong>del</strong> permessoretribuito di cui al primo o al quinto comma <strong>del</strong> presente articolo, quanti sono i mesi diservizio prestati.7. Ai fini <strong>del</strong> computo <strong>del</strong> permesso retribuito non sono considerati attività di servizioi periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo 3.8. Durante il permesso retribuito agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempoindeterminato, saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 42. Agli specialistiambulatoriali incaricati a tempo determinato, saranno corrisposti i compensi di cuiall’art. 50 comma 1 e art. 42, lettera B, comma . Ad entrambi è dovuta l’indennità di cuiall’art. 44 <strong>del</strong> presente Accordo.9. Durante il permesso retribuito ai professionisti incaricati a tempo indeterminato,saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 43. Ai professionisti incaricati a tempodeterminato saranno corrisposti i compensi di cui all’art.50, comma 1 e art.43, lettera B,comma 5. Ad entrambi è dovuta l’indennità di cui all’art. 44, comma 3 <strong>del</strong> presenteAccordo.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 39 – CONGEDO MATRIMONIALE.1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, titolare di incarico a tempoindeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purchél'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte emezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima <strong>del</strong>la data<strong>del</strong> matrimonio.2. Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali saranno corrispostii compensi previsti all’art. 42 e, se dovuta, all’art. 44.3. Durante il congedo matrimoniale ai professionisti, saranno corrisposti i compensiprevisti all’art. 43 e, se dovuta, all’art. 44.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 40 – SOSTITUZIONI.1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l’azienda provvedeassegnando l'incarico di supplenza:- o ad uno specialista ambulatoriale o professionista designato dall'interessato;- o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti o professionisti nontitolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.2. Alle sostituzioni di durata superiore l’azienda provvede comunque conferendol’incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma l.3. L’incarico di sostituzione ha durata pari all’assenza <strong>del</strong> titolare e cessa di diritto econ effetto immediato al rientro <strong>del</strong> titolare stesso.4. Allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico, spettano:- il compenso di cui all’art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso <strong>del</strong>le spese di accessosecondo l’art. 4 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità <strong>del</strong> presenteAccordo.5. Al professionista sostituto, non titolare di incarico, spettano:- il compenso di cui all’art.43, lettera A, comma 1, il rimborso <strong>del</strong>le spese di accessosecondo l’art. 4 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità <strong>del</strong> presenteAccordo.. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sostituto che sia già titolare diincarico, compete il rispettivo trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturatanel servizio ambulatoriale.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 41 – ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI.1. L’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede ad assicuraregli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attivitàistituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre struttureaziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortunisubiti a causa e in occasione <strong>del</strong>l'attività professionale ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, ivicompresi i danni eventualmente subiti in occasione <strong>del</strong>l’accesso dalla e per la sede<strong>del</strong>l'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello diresidenza, nonché in occasione <strong>del</strong>lo svolgimento di attività esterna ai sensi <strong>del</strong>l'art. 32;sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo <strong>del</strong> proprio mezzo di trasportoper attività istituzionale.2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:a) per la responsabilità verso terzi:euro 1.549.370, 8 per sinistroeuro 1.032.913, 80 per personaeuro 51.45, 90 per danni a cose o ad animalib) per gli infortuni: euro 1.032.913, 80 per morte o invalidità permanente; euro 154, 94giornalieri per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenzadalla data di inizio <strong>del</strong>l’invalidità. L’indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tremesi.3. e relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all’art. 34 comma13 entro sei mesi dalla pubblicazione <strong>del</strong> presente Accordo.4. I medici e i professionisti che ai sensi e nei modi di cui all'art. 44 vengonoindividuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti, sono assicurati obbligatoriamentepresso l'INAIL a cura <strong>del</strong>la Azienda.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 42 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER GLI SPECIALISTIAMBULATORIALI.1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 <strong>del</strong> presente Accordo, tenuto conto che ildistretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie esociosanitarie (art. 3- quater <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche), attraverso ilcoordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il medicodi assistenza primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di continuità assistenziale ed imedici specialisti ambulatoriali, nonché con le strutture ospedaliere ed extraospedaliereaccreditate (art. 3-quinquies <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche) e devespecificare le prestazioni e gli ambiti di competenza <strong>del</strong>l’area <strong>del</strong>la specialisticaambulatoriale interna risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali edaziendali, il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali, secondo quantoprevisto all’art. 8, comma 1, lett. d), <strong>del</strong> suddetto decreto legislativo e successivemodificazioni, si articola in:a) quota orariab) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata alraggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, dipartecipazione agli obiettivi e al governo <strong>del</strong>la compatibilità, nonché per ilraggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo <strong>del</strong>lacompatibilità;c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art. 9. Gli aumentiper i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza,vanno ad incrementare le quote <strong>del</strong> compenso.A - QUOTA ORARIA1. Ai medici Specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato ai sensi <strong>del</strong>presente accordo è corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 2,195 dal1.1.2004. Tale compenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di attività dal31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.20<strong>05</strong> A far data dal 1 gennaio 2008 il compensoorario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a tempoindeterminato è rideterminato in euro 28,<strong>09</strong> (ventotto/<strong>09</strong>) per ogni ora di attività.2. È corrisposta inoltre una quota oraria in relazione alla anzianità di serviziomaturata fino alla data <strong>del</strong> <strong>29</strong> febbraio 199 e pari a:euro 0.04 0,0482 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 1 anni dianzianità)euro 0.017 per mese dal 193esimo.3. Per l’attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore22 alle il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura <strong>del</strong> 30%di euro 7,998.4. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge lamaggiorazione è <strong>del</strong> 50% è pari ad euro 13,33.B - QUOTA VARIABILE1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli specialisti ambulatorialiper:SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>a) le prestazioni, anche ai fini <strong>del</strong>l'abbattimento <strong>del</strong>le liste di attesa, ricomprese nelnomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialeerogabili nell'ambito <strong>del</strong> S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto <strong>del</strong> Ministro<strong>del</strong>la sanità <strong>del</strong> 22 luglio 199 ( S.O. n. 150, <strong>del</strong> 14-9-9, alla G.U. n. 21 <strong>del</strong> 14-9-9), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionalinonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili asvolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale;b) le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) edattività ortesica di cui all’allegato C e per le ore di incarico dedicate in modoesclusivo a tali attività;c) le attività esterne di cui all’art. 32;d) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art. 30, comma 14;e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’art. 44, commi 1 e 2;f) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello diresidenza di cui all’art. 4;g) lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime odisagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui alsuccessivo comma 11;costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa <strong>del</strong>le quote orarie, nonriassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 4,41 per ora di attività. Talefondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.20<strong>05</strong>.2. Il fondo si arricchirà anche <strong>del</strong>le quote di anzianità resesi nel tempo disponibili pereffetto <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto convenzionale dei singoli medici specialisti.3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato<strong>del</strong>l’ammontare <strong>del</strong>le risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 271/2000,per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cuiall’art.31 <strong>del</strong> presente Accordo.4. Dal 1.1.2004 tutti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempoindeterminato e determinato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, partecipano al riparto <strong>del</strong>fondo per la ponderazione qualitativa <strong>del</strong>le quote orarie, mediante attribuzione di unaquota oraria e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivial 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art. 31 eart.32).5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medicospecialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciutacomunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 2,485 per orafino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal31.12.20<strong>05</strong>.. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medicospecialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciutacomunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,9<strong>05</strong> per orafino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal31.12.20<strong>05</strong>.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>7. In attesa <strong>del</strong>la stipula degli Accordi regionali, agli specialisti ambulatoriali spetta ilcompenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive dicui all’art.31, comma 4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato D.8. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici specialisti sono stabiliti secondotappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazionisindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale,come previsto dall’art. 31.9. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione diqualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettiviprogrammati dai medici aderenti.10. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione <strong>del</strong>le prestazioniprotesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cuiall’Allegato “C” e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, aglispecialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.11. Per lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività in zone identificate dalle Regioni comedisagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta aimedici specialisti ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con lemodalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali. È riconosciuta inoltre l’indennitàdi bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle aziendedi Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività,l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità,e i relativi compensi.13. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> <strong>del</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione <strong>del</strong>l’art. 48. Gli accordiregionali, definiscono le modalità di organizzazione <strong>del</strong>la attività, la loro tipologia e lemodalità di retribuzione dei medici veterinari. Qualora l’attività sia organizzata non subase oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali,avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamentoeconomico orario.Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 <strong>del</strong>l’art. 42lett. B.Le parti si impegnano ai fini <strong>del</strong>la definizione <strong>del</strong>la quota variabile e <strong>del</strong> fondo diponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio <strong>del</strong>le attività svolte dai mediciveterinari anche per la definizione <strong>del</strong> nomenclatore <strong>del</strong>le prestazioni aggiuntive. A talfine si applica quanto previsto dal comma 12 <strong>del</strong>l’art. 30.C - ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003 BIENNIO 2006-20071. Le Regioni liquidano a ciascun specialista ambulatoriale, sia a tempoindeterminato che a tempo determinato, a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003, intre rate previste con le competenze di Marzo 20<strong>05</strong>, di Settembre 20<strong>05</strong> e di Gennaio 200,l’ammontare risultante:a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo <strong>del</strong>la quota Enpam a carico <strong>del</strong>medico, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le ore totali per il 2001;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>b) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo <strong>del</strong>la quota Enpam a carico <strong>del</strong>medico, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le ore totali per il 2002;c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo <strong>del</strong>la quota Enpam a carico <strong>del</strong>medico, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le ore totali per il 2003.1. Gli arretrati di cui alla tabella A, <strong>del</strong>l’art. 9 sono corrisposti entro il mese digiugno 20<strong>09</strong>.2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione <strong>del</strong>la tabella B<strong>del</strong>l’art. 9, devono essere effettuati entro giugno 20<strong>09</strong> unitamente allacorresponsione dei relativi arretrati riferiti all’anno 20<strong>09</strong>.3. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione <strong>del</strong>la tabella B<strong>del</strong>l’art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 20<strong>09</strong>.D - MODALITÀ DI PAGAMENTO1. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine <strong>del</strong> mese dicompetenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i sindacati di cui all'art.34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare lacorretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimispettanti ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 43 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER I PROFESSIONISTI.1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 <strong>del</strong> presente Accordo, tenuto conto che ildistretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie esociosanitarie (art. 3- quater <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche), attraverso ilcoordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra le figuremediche, professionali e di altri operatori sanitari, nonché con le strutture ospedaliere edextraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successivemodifiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambiti di competenza <strong>del</strong>le areeprofessionali, risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali, iltrattamento economico dei professionisti si articola in:a) quota orariab) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata alraggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, dipartecipazione agli obiettivi e al governo <strong>del</strong>la compatibilità, nonché per ilraggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo <strong>del</strong>lacompatibilità;c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art. 9. Gli aumentiper i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza,vanno ad incrementare le quote <strong>del</strong> compenso.A - QUOTA ORARIA1. Ai Professionisti incaricati a tempo indeterminato ai sensi <strong>del</strong> presente accordo ècorrisposto mensilmente un compenso orario di euro 18,985 dal 1.1.2004. Talecompenso viene incrementato di euro 0, 245 per ora di attività dal 31.12.2004 e di euro0, 22 dal 31.12.20<strong>05</strong> A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario deiprofessionisti (biologi, psicologi e chimici) incaricati a tempo indeterminato èrideterminato in euro 22,65 (ventidue/65) per ogni ora di attività.2. Al compenso di cui al comma 1, vanno aggiunte ulteriori quote in relazione alleanzianità di servizio maturate fino alla data <strong>del</strong> 31.12.98. e pari a:euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo meseeuro 0,022 per mese dal 193esimo.3. Per l’attività svolta dal professionista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore22 alle il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura <strong>del</strong> 30%di euro 5,835.4. Per l’attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge lamaggiorazione è <strong>del</strong> 50% è pari ad euro 9,725.B - QUOTA VARIABILE1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per:a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolareattenzione alla salvaguardia <strong>del</strong>la salute pubblica anche relativamente a situazionidi emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.;b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispettoda parte <strong>del</strong> professionista dei livelli di spesa programmata;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento <strong>del</strong>le liste diattesa;d) le attività esterne di cui all’art. 32;e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello diresidenza di cui all’art. 4;costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa <strong>del</strong>le quote orarie, nonriassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,2<strong>05</strong> per ora di attività.Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.20<strong>05</strong>.2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili pereffetto <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo èripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinatidal D.P.R. 44/2001.3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato<strong>del</strong>l’ammontare <strong>del</strong>le risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 44/2001,per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cuiall’art. 31 <strong>del</strong> presente Accordo.4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato edeterminato ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, partecipano al riparto <strong>del</strong> fondo per laponderazione qualitativa <strong>del</strong>le quote orarie, mediante attribuzione di una quota orariae/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionistatitolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciutacomunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.20<strong>05</strong>.. In attesa <strong>del</strong>la stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compensoprevisto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cuiall’art.31, comma 4.7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappee percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacalirappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, comeprevisto dall’art. 31.8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione diqualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettiviprogrammati dai professionisti aderenti.9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività,l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità,e i relativi compensi.C - ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003 BIENNIO 2006-2007SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>1. Le Regioni liquidano a ciascun professionista, sia a tempo indeterminato che atempo determinato, a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003, in tre rate previste conle competenze di Marzo 20<strong>05</strong>, di Settembre 20<strong>05</strong> e di Gennaio 200, l’ammontarerisultante:a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo <strong>del</strong>la quota Ente previdenziale dicompetenza a carico <strong>del</strong> professionista, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le ore totali per il2001;b) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo <strong>del</strong>la quota Ente previdenziale dicompetenza a carico <strong>del</strong> professionista, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le ore totali per il2002;c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo <strong>del</strong>la quota Ente previdenziale dicompetenza a carico <strong>del</strong> professionista, moltiplicato per il numero <strong>del</strong>le ore totali per il2003.1. Gli arretrati di cui alla tabella C, <strong>del</strong>l’art. 9 sono corrisposti entro il mese digiugno 20<strong>09</strong>.2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’applicazione <strong>del</strong>la tabella D<strong>del</strong>l’art. 9, devono essere effettuati entro giugno 20<strong>09</strong> unitamente allacorresponsione dei relativi arretrati riferiti all’anno 20<strong>09</strong>.3. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione <strong>del</strong>la tabella D<strong>del</strong>l’art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 20<strong>09</strong>.D - MODALITÀ DI PAGAMENTO1. Il compenso mensile deve essere pagato al professionista entro la fine <strong>del</strong> mese dicompetenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i sindacati di cui all'art.34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare lacorretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensi ai medesimispettanti ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 44 – INDENNITÀ DI RISCHIO E INDENNITÀ SPECIFICA DI CATEGORIA.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo, l’indennità dirischio viene corrisposta, nella misura di 103,<strong>29</strong> euro lordi per 12 mensilità e con lacadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti ambulatoriali espostial rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. <strong>23</strong>0/95 ed alla legge n.40/88 in quanto tenutia prestare la propria opera in zona controllata e sempreché il rischio abbia carattereprofessionale.2. Per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante in zonacontrollata, l’accertamento <strong>del</strong> diritto all’indennità è demandata a un’appositaCommissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialistaradiologo designato dall’azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designatidai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all’art. 24 e dadue esperti qualificati nominati dal Direttore generale <strong>del</strong>l’azienda.3. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un’indennità di rischio nellamisura di 103,<strong>29</strong> euro lordi per 12 mensilità con le modalità e nella misuraeventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le aziendesanitarie.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 45 – COMPENSO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA.1. Agli psicologi abilitati all’espletamento di attività psicoterapeutica, che svolganotale attività ai sensi <strong>del</strong>la vigente normativa in materia, è corrisposto un compensoaggiuntivo di euro ,50 per ogni ora destinata a tale attività, ferma restando lanecessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 46 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambisiano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso unrimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data <strong>del</strong> 1° gennaio2000, viene rideterminato con cadenza semestrale al l° gennaio e al 1° lugliolimitatamente al 50% sulla base <strong>del</strong> prezzo “ufficiale” <strong>del</strong>la benzina verde per ugualeimporto in percentuale.2. La misura <strong>del</strong> rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cuil’interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello <strong>del</strong> presidio. Rimaneinvece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito auguale o maggiore distanza da quello sede <strong>del</strong> posto di lavoro.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 47 – PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO.1. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato è corrisposto unpremio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo <strong>del</strong> compenso orario di cuiall’art.42 , lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.2. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuodi collaborazione pari a un dodicesimo <strong>del</strong> compenso orario di cui all’art. 43, lettera A,commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.3. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre <strong>del</strong>l’anno dicompetenza.4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista che cessa dal servizio prima <strong>del</strong>31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> servizio.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 48 – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loroattività ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo dal 1 gennaio 2004 l’azienda versa di normamensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l’individuazione<strong>del</strong>l'entità <strong>del</strong>le somme versate e <strong>del</strong>lo specialista ambulatoriale o professionista cui siriferiscono, un contributo <strong>del</strong> 24% di cui il 14,19% a proprio carico e il 9,81% a carico diogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi dicui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione <strong>del</strong> numero dicodice fiscale e di codice individuale Enpam, sarà versato al Fondo speciale dei mediciambulatoriali gestito dall’Enpam, di cui al Decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>laPrevidenza Sociale 15 ottobre 197 e successive modificazioni.3. Per i professionisti incaricati ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo l’azienda versa ilcontributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP).3 bis. Ai veterinari incaricati ai sensi <strong>del</strong> presente accordo, l’azienda versa il contributonelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV)alla data di sottoscrizione <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>.4. In materia si applicano le disposizioni <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong> Lavoro e <strong>del</strong>laPrevidenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 <strong>del</strong>24 ottobre 1989.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 49 – PREMIO DI OPEROSITÀ PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO.1. A tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti che svolgono la loro attività perconto <strong>del</strong>le aziende, ai sensi <strong>del</strong> presente Accordo, con regolare incarico a tempoindeterminato, alla cessazione <strong>del</strong> rapporto convenzionale spetta, dopo un anno diservizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizioprestato.2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesidi servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento <strong>del</strong>lacessazione <strong>del</strong> rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svoltadallo specialista ambulatoriale e dal professionista in ogni anno di servizio.4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata indodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quellapari o inferiore a 15 giorni non è computata.5. Nel caso in cui, nel corso <strong>del</strong> rapporto di lavoro, fossero intervenute <strong>del</strong>levariazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovràessere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi<strong>del</strong>l'anno solare.. Il premio di operosità per gli specialisti ambulatoriali è calcolato sul compensoorario di cui all’art. 42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio dicollaborazione.7. La corresponsione <strong>del</strong> premio di operosità è dovuta dalle aziende in base ai criteriprevisti dall’allegato E annesso al D.P.R. n.884/84, che qui si intendono integralmenterichiamati.8. Per i professionisti, il premio di operosità è calcolato sul compenso orario di cuiall’art. 43, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.9. Per i professionisti già convenzionati ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. n.44/01, ai fini <strong>del</strong>lacorresponsione <strong>del</strong> premio di operosità, non è computabile l’attività lavorativa precedenteall’anno 2001.10. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione <strong>del</strong> rapporto.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 50 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo determinatoai sensi dei commi 10 e 11 <strong>del</strong>l’art. <strong>23</strong> <strong>del</strong> presente Accordo, l’azienda corrispondemensilmente, a decorrere dalla data d’inizio <strong>del</strong> rapporto, un compenso forfetarioomnicomprensivo di euro 37,<strong>05</strong>5 per ogni ora di attività effettivamente espletata dal1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed euro 0,22 dal31.12 20<strong>05</strong>A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialistiambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, psicologi e chimici)incaricati a tempo determinato è rideterminato in euro 38,76 (trentotto/76) perogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi <strong>del</strong> presente accordo.2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo n. <strong>23</strong>0/95 edalla legge n. 40/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata esempreché il rischio abbia carattere professionale è corrisposta l’indennità di cuiall’art.44, commi 1 e 2.3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza4. Per la remunerazione <strong>del</strong>l’attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne, siapplicano rispettivamente l’art. 42, lett. A commi 3 e 4 e l’art. 43, lett. A commi 3 e 4, neilimiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore <strong>del</strong> presenteaccordo <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>.5. Per le eventuali prestazioni domiciliari si applicano i commi 5 e <strong>del</strong>l’art. 32, neilimiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore <strong>del</strong> presenteaccordo <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>.. Per la quota variabile si rinvia agli artt. 42 e 43, lettera B.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 51 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI.1. Le quote sindacali a carico <strong>del</strong>l’iscritto sono trattenute nel rispetto <strong>del</strong>le vigentinorme, su richiesta <strong>del</strong> sindacato, corredata di <strong>del</strong>ega <strong>del</strong>l’iscritto e per l'ammontare<strong>del</strong>iberato dal sindacato stesso, dalle aziende presso le quali lo specialista ambulatorialee il professionista presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sulconto corrente bancario intestato alla sezione provinciale <strong>del</strong> sindacato stesso,contestualmente all’invio <strong>del</strong>l’elenco dei nominativi a cui sono state applicate le ritenutesindacali e l'importo <strong>del</strong>le relative quote.2. Restano in vigore le <strong>del</strong>eghe già rilasciate a favore dei Sindacati firmatari <strong>del</strong>presente Accordo nel rispetto <strong>del</strong>la normativa vigente.3. Eventuali variazioni <strong>del</strong>le quote e <strong>del</strong>le modalità di riscossione vengonocomunicate alle aziende da parte degli organi competenti dei sindacati.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 52 – LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA. L’azienda consente allo specialista ambulatoriale, al professionista e ai medici dicui alla norma finale n. 5 <strong>del</strong> presente Accordo, l’esercizio <strong>del</strong>la libera professione intramoeniaper prestazioni ambulatoriali.2. Lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività deve avvenire fuori <strong>del</strong>l’orario di servizio, in giorni edorari prestabiliti. In caso di indisponibilità di spazi e personale si applicano le normepreviste dalla normativa <strong>del</strong>la dirigenza medica.3. L’azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la corresponsione deglionorari con riferimento e nel rispetto <strong>del</strong>la tariffa minima ordinistica, sentito lospecialista ambulatoriale o il professionista interessato, in modo che, in ogni caso, nonsussistano oneri a proprio carico.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ART. 53 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LOROMODALITÀ DI EROGAZIONE.1. Nei settori disciplinati dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili aisensi <strong>del</strong>la legge n. 14/90, art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, leprestazioni <strong>del</strong>le branche specialistiche e <strong>del</strong>le aree professionali che l’azienda non sia ingrado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale dicompetenza.2. Al fine di garantire l'erogazione <strong>del</strong>le prestazioni di cui al comma 1, in occasione discioperi <strong>del</strong>la categoria degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, i sindacati dicui all’art. 34 comma 13 concordano con le aziende, per ciascuna <strong>del</strong>le branchespecialistiche e <strong>del</strong>le aree professionali, di cui al medesimo comma 1, l’astensione dallosciopero di almeno uno specialista ambulatoriale e di un professionista per ogni giorno didurata <strong>del</strong>lo sciopero.3. Il diritto di sciopero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti è esercitatocon un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero,contestualmente al preavviso indicano anche la durata <strong>del</strong>l'astensione dal lavoro.4. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che si astengono dal lavoro inviolazione <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione <strong>del</strong>lesanzioni previste secondo le procedure stabilite dall’art. 27.5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:a) nel mese di agosto;b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazionielettorali europee, nazionali e referendarie;c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazionielettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;d) nei giorni dal <strong>23</strong> dicembre al 7 gennaio;e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gliscioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>NORMA GENERALE.1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione “azienda” utilizzata dalpresente Accordo è indifferentemente riferita alle dizioni “Azienda U.S.L.”, e “AziendaOspedaliera”, “Azienda Ospedaliera Universitaria”, “Istituti ZooprofilatticiSperimentali” in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionalesulla materia.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>NORME FINALI.Norma finale n.11. Agli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti presso gli enti dicui all’art. 15, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibilità prevista dal citatoarticolo, purché ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cuigli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli Accordi nazionali exart. 48 <strong>del</strong>la legge n .833/1978.Norma finale n. 21. In deroga al disposto <strong>del</strong>l’art. 15, comma 1, lettere g) ed h), sono fatte salve lesituazioni legittimamente acquisite ai sensi <strong>del</strong>l'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, <strong>del</strong> Decreto<strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica n.<strong>29</strong>1/87.2. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l’incompatibilità di cui all'art.15, comma 1, lett. i), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni giàpreviste alla data di pubblicazione <strong>del</strong>l'Accordo di cui al DPR <strong>29</strong>1/87.3. In deroga al disposto di cui all’art. 1, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48ore settimanali di attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivitàcompatibile svolta in base ad altro rapporto, le posizioni legittimamente acquisite alladata di pubblicazione <strong>del</strong> D.P.R. n.<strong>29</strong>1/87.Norma finale n. 31. Per gli specialisti ambulatoriali sono confermate ad personam le posizioni nonconformi al disposto <strong>del</strong>l’art. 9, comma 3, <strong>del</strong> D.P.R. 31/90 esistenti alla data dipubblicazione <strong>del</strong> citato D.P.R. fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti di cuiall’art. 17 <strong>del</strong> presente Accordo.2. Per i professionisti sono confermate ad personam le posizioni contrattuali dimiglior favore già derivanti dall’applicazione <strong>del</strong>le norme finali dei DD.PP.RR. 21/92,255/88, 22/92.Norma finale n. 41. In deroga a quanto previsto dal comma 1 <strong>del</strong>l’art. 4 il rimborso spese di viaggiocontinua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisitiprima <strong>del</strong> 28 dicembre 1984. Nel caso di costituzione di nuove province successivamentealla data <strong>del</strong> l° gennaio 1998, l'indennità di accesso viene comunque mantenuta aglispecialisti che già ne beneficiano.Norma finale n. 51. Salvo quanto previsto all’art. <strong>23</strong>, comma 1, lettera a), sono confermati per isanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti <strong>del</strong>la norma finaleannessa al DPR n. <strong>29</strong>1/87.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>2. Anche ai sanitari di cui al comma 1, può essere attribuito il coordinamentofunzionale e gestionale di strutture specialistiche ambulatoriali e distrettuali, compresigli aspetti di integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici aziendali, con imedici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.Norma finale n. 61. Preso atto <strong>del</strong>la richiesta <strong>del</strong> Comitato di settore Sanità e <strong>del</strong>la situazionecontrattuale dei medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, le parti siimpegnano a definire la normativa dei suddetti medici, senza aggravio di spesa, entro 90giorni dall’entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo.Norma finale n. 71. I contenuti <strong>del</strong> presente articolo rappresentano altrettanti impegni che leparti decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di recepire perla loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio 2008/20<strong>09</strong>.In particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le finalità cuidevono essere destinate le risorse <strong>del</strong> prossimo biennio economico 2008/20<strong>09</strong>sono quelle richiamate ai commi 2, 3 e 4 <strong>del</strong> presente articolo;2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo <strong>del</strong> secondo biennio economico2008/20<strong>09</strong> dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi diriorganizzazione ed integrazione. A tal fine le risorse di competenza <strong>del</strong> 2008saranno erogate solo a partire dal 1 gennaio 20<strong>09</strong> congiuntamente a quelle dicompetenza <strong>del</strong> 20<strong>09</strong>. Le suddette risorse vengono utilizzate per garantire:a) il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali,prevedendo meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello dirappresentanza nazionale di parte pubblica e sindacale;b) la definizione di istituti che assicurino il riconoscimento <strong>del</strong>l’impegnoprofessionale graduato per livello di complessità in un’ottica di uniformità<strong>del</strong>l’assistenza tra le regioni.3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati inparticolare da quelli elencati di seguito:a) per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l’esigenza diprocedere verso la individuazione di forme di collaborazione tra il medico dimedicina generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista ambulatoriale,incluso quello ospedaliero, con l’individuazione e la definizione dei relativivincoli di incompatibilità;b) per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i seguenti:- miglioramento <strong>del</strong>l’accesso agli ambulatori di medicina generale e dipediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partiredal potenziamento <strong>del</strong>l’orario di apertura quotidiana, anche ai fini di ridurrel’accesso improprio al pronto soccorso;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire unaassistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai pazienticronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei mediciconvenzionati;- potenziamento <strong>del</strong>l’assistenza domiciliare a favore <strong>del</strong>la popolazione sia inetà pediatrica che in età adulta;- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore siadegli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini <strong>del</strong>potenziamento <strong>del</strong>la diagnostica di primo livello presso gli ambulatori deimedici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono chenel prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i seguenti aspetti:- la revisione <strong>del</strong>le modalità e <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong> compenso <strong>del</strong> medico, anchein relazione alle nuove unità complesse <strong>del</strong>le cure primarie;- la partecipazione <strong>del</strong>la specialistica ambulatoriale ai protocolli operativi<strong>del</strong>la continuità <strong>del</strong>l’assistenza H 24;- la definizione degli standard nazionali in ordine al sistema informativo, conparticolare riferimento alla scheda sanitaria;- l’approfondimento <strong>del</strong> flusso informativo che collega i medici convenzionaticon le aziende sanitarie;- la revisione <strong>del</strong>la normativa contrattuale vigente al fine di renderlacoerente con i nuovi assetti organizzativi;- la revisione <strong>del</strong>la costituzione e <strong>del</strong> funzionamento degli organismi regionalie aziendali nei quali è prevista la presenza <strong>del</strong>le Organizzazioni Sindacali.- l’adeguamento dei meccanismi di certificazione <strong>del</strong>la rappresentatività e deidiritti sindacali.- La piena integrazione <strong>del</strong>la medicina veterinaria all’interno <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong>.».Norma finale n. 8In ottemperanza al combinato disposto <strong>del</strong>l’art. 46, comma 1 D.lgs. 30 marzo 2001,n. 165 e <strong>del</strong>l’art. 52, comma 27 <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 2002, n. 289 la SISACfornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme interpretazione<strong>del</strong>le clausole contrattuali sentite le OO.SS. sindacali firmatarie <strong>del</strong> presenteaccordo.Norma finale n. 9Il riferimento nel <strong>testo</strong> <strong>del</strong>l’Accordo <strong>del</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> ai medici specialisti e altreprofessionalità sanitarie deve essere inteso anche ai medici veterinari.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>NORME TRANSITORIE.Norma transitoria n. 11. Fino all’insediamento dei Comitati e <strong>del</strong>le Commissioni di cui agli articoli 24, 25 e27 <strong>del</strong> presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agliarticoli 11, 12 e 14 <strong>del</strong> D.P.R. n.271/00 e all’art.12 <strong>del</strong> D.P.R. n.44/01 24, 25 e 27<strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong>.Norma transitoria n. 21. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valereper l'anno 1991, l'esercizio <strong>del</strong>l’attività specialistica in regime libero professionale siacalcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento <strong>del</strong>la libera docenza o <strong>del</strong>titolo di specializzazione, ivi compresi i laureati in medicina specialisti inodontostomatologia.2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente aiprofessionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtù <strong>del</strong>l’iscrizione allo specialealbo di cui alla legge n. 4<strong>09</strong>/85, la valutazione <strong>del</strong>l’attività libero professionale decorredal giorno successivo all’iscrizione a tale Albo.Norma transitoria n. 31. Nell’anno di entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo, per l’attribuzione degliincarichi a tempo determinato si utilizzano le graduatorie già formulate sulla base <strong>del</strong>disposto dei D.P.R. 271/2000 e n. 44/2001.2. Nell’anno successivo a quello di entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo, perl’attribuzione dei turni resisi disponibili, si utilizzano le graduatorie redatte ai sensi deiD.P.R. 271/2000 e n.44/01.3. In deroga al disposto di cui al precedente comma , gli specialisti ambulatorialiprivi <strong>del</strong> requisito di cui all’art. 8 comma 5 punto a) <strong>del</strong> D.P.R. 271/2000 ed iprofessionisti privi <strong>del</strong> requisito di cui all’art 3 comma 3 <strong>del</strong> D.P.R. 44/2001, richiestoper l’inquadramento nella graduatoria per l’anno 200, possono presentare domanda diimmissione dalla data di pubblicazione a cura di ogni singola Regione. Restano inseritinelle graduatorie ovvero sono reinseriti nelle stesse qualora cancellati coloro che alla datadi entrata in vigore <strong>del</strong> presente Accordo hanno superato il limite di età previsto dagliaccordi precedenti.Norma transitoria n. 41. I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimento diattività specialistica ambulatoriale o <strong>del</strong>le altre aree professionali, in corso alla data dipubblicazione <strong>del</strong> presente Accordo, devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 2-nonies <strong>del</strong>la Legge 2.<strong>05</strong>.2004 n. 138.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>2. I rapporti convenzionali non conformi adottano, dalla data di pubblicazione <strong>del</strong>presente Accordo e fino alla loro scadenza, le clausole normative ed economiche <strong>del</strong>presente Accordo.3. Qualora continuino a sussistere le relative necessità assistenziali, le ore di incaricosono assegnate ai sensi <strong>del</strong>l’art. <strong>23</strong> <strong>del</strong> presente Accordo.Norma transitoria n. 51. Premesso che l’art. 15-nonies comma 3, <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successivemodificazioni e integrazioni, dispone che in sede di rinnovo <strong>del</strong>le convenzioni nazionalisiano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l'applicazione di quanto sancito alcomma 1 <strong>del</strong>l'articolo medesimo, e che il D.L.vo n. 254 <strong>del</strong> 28 luglio 2000, all’art. ,sospende l’efficacia di tali disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alledeterminazioni <strong>del</strong>la Commissione che dovrà essere istituita con Decreto <strong>del</strong> Ministro<strong>del</strong>la Salute, fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 19,comma 4, lettera a) <strong>del</strong> presente Accordo Collettivo Nazionale continua ad applicarsi illimite di età previsto dall’art. comma 4, lettera e) <strong>del</strong> DPR n. 500/9, con esclusione <strong>del</strong>biennio di cui al D.L.vo n.503/92.Norma transitoria n. 61. I convenzionati di cui all’art. <strong>23</strong>, comma 5, primo alinea, sono individuati dalMinistero <strong>del</strong>la Difesa con propria nota. Un primo elenco è contenuto nella nota Prot. n.0137491 <strong>del</strong> 9 dicembre 2004.Norma transitoria n. 71. Fino al 31 dicembre 20<strong>05</strong>, tenuto conto <strong>del</strong>le necessità di adeguamento derivantidalla definizione di un unico Accordo per la specialistica ambulatoriale e le altre areeprofessionali, le OO.SS. maggiormente rappresentative dei professionisti, in viatransitoria ed eccezionale, possono usufruire, complessivamente, di un numero di oreannue aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, pari ad un unicodistacco totale retribuito. Le modalità di fruizione, concordate tra le suddette OO.SS.,dovranno essere preventivamente comunicate alla SISAC.Norma transitoria n. 81. Fino alla stipula <strong>del</strong> prossimo A.C.N., in deroga al comma 10 <strong>del</strong>l’art. 34, èconsiderata rappresentativa la Federazione <strong>del</strong>le OO.SS. <strong>del</strong>le categorie dei Biologi,Chimici e Psicologi.Norma transitoria n. 9La valutazione secondo i punteggi previsti dal presente Accordo è effettuata apartire dalla graduatoria valida per l’anno 2011. Fino ad allora continuano adessere applicati i punteggi disposti ai sensi degli allegati A ed A bis <strong>del</strong>l’<strong>ACN</strong> <strong>23</strong>marzo 20<strong>05</strong>.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>DICHIARAZIONI A VERBALE.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari ConvenzionatiDichiarazione a verbale n. 11. Le parti chiariscono che le dizioni “Regione”, “Amministrazione regionale”, “Giuntaregionale”, “Assessore regionale”, “Assessore regionale alla Sanità”, usata nel <strong>testo</strong><strong>del</strong>l'Accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi <strong>del</strong>le provinceautonome di Trento e Bolzano.2. Chiariscono inoltre che gli articoli o i commi con la dizione “specialistiambulatoriali e professionisti” riguardano tutte le categorie professionali convenzionate aisensi <strong>del</strong> presente Accordo. Sono invece di esclusiva pertinenza degli specialistiambulatoriali ed odontoiatri, specificati con la sola dizione “specialisti ambulatoriali” iseguenti articoli <strong>del</strong> presente Accordo:- art. <strong>23</strong>, comma 1,lett. d) e lett. h) e comma 8- art. 28- art. 28 bis- art. 28 ter- art. 30, commi 2, 9 e 15- art. 32, commi 4 e 5- art. 38, commi 5 e 8- art. 39, comma 2- art. 40, comma 4- art. 42- art. 44, commi 1 e 2- art. 47, commi 1- art. 48, comma 2- art. 49, comma - art. 50, comma 2- Norme finali n. 1, n. 2, n. 3, comma 1, n. 4- Norma transitoria n. 2- Allegato DDichiarazione a verbale n. 21. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall’I.N.A.I.L.,dall’I.N.P.S., dagli Enti locali, dal Ministero <strong>del</strong>la difesa, dal SASN e da tutte le istituzionipubbliche che utilizzano medici specialisti e altri professionisti e che conferiscano nuoviincarichi a tempo indeterminato ed utilizzino la graduatoria di cui all'art. 21, dopo averespletato le procedure di cui all'art. <strong>23</strong> per gli aumenti di orario agli specialisti giàincaricati.Dichiarazione a verbale n. 31. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e <strong>del</strong>le Commissioni di cui agliarticoli 22, 24, 25 e 27 ai componenti di parte pubblica ed al segretario spettano, se e inquanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Dichiarazione a verbale n. 41. La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le modalità ed itermini <strong>del</strong> versamento dei contributi dovuti e <strong>del</strong>l’invio <strong>del</strong>la relativarendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla posizioneprevidenziale degli iscritti.Dichiarazione a verbale n. 51. Fermo restando il rispetto <strong>del</strong>le scelte <strong>del</strong>le Regioni nella organizzazione dei serviziveterinari, le parti concordano che le risorse economiche finalizzate alla copertura deiposti previsti nella dotazione organica unitamente ai ruoli e alle funzioni che lalegislazione vigente assegna alla dirigenza nell’ambito dei servizi veterinari, non possonoessere utilizzate per l’attivazione <strong>del</strong>le ore di attività convenzionata ed analogamente lerisorse economiche impiegate per l’attivazione di ore di attività convenzionale nonpossono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica <strong>del</strong>la dirigenza veterinaria.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ALLEGATISISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ALLEGATO APARTE PRIMAa) Branche specialisticheALLERGOLOGIABranche principali1) Allergologia2) Allergologia e immunologia3) Allergologia e immunologia clinicaBranche affini1) Clinica dermosifilopatica2) Clinica medica3) Clinica medica generale4) Clinica medica generale e terapia medica5) Dermatologia e sifilografia6) Dermatologia e venerologia7) Dermosifilopatia8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica9) Dermosifilopatia e venerologia10) Dermosifilopatica11) Immunoematologia12) Immunoematologia e servizio trasfusionale13) Immunologia clinica14) Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia15) Malattie cutanee e veneree16) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio17) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio e tisiologia18) Malattie infettive19) Medicina <strong>del</strong> lavoro20) Medicina generale21) Medicina interna22) Patologia e clinica dermosifilopatica<strong>23</strong>) Patologia generale / Patologia clinica24) Patologia speciale e clinica medica25) Patologia speciale medica26) Patologia speciale medica e metodologia clinica27) Pediatria28) Pneumologia<strong>29</strong>) Remautologia30) Tisiologia e malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorioSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ANATOMIA PATOLOGICABranche principali1) Anatomia ed istologia patologica2) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio3) Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche4) Anatomia patologica5) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio6) Citodiagnostica7) CitologiaBranche affini1) Medicina legale ed equipollenti2) Oncologia ed equipollenti3) Patologia clinica ed equipollentiANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONEBranche principali1) Anestesia2) Anestesia e rianimazione3) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia antalgica4) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia intensiva5) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia iperbarica6) Anestesia generale e speciale odontostomatologica7) Anestesiologia8) Anestesiologia e rianimazione9) Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica10) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva11) Rianimazione12) Rianimazione e terapia intensivaBranche affini1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria2) Chimica biologica3) Chirurgia generale4) Clinica chirurgica e medicina operatoria5) Farmacologia6) Farmacologia applicata7) Medicina operatoria8) Nefrologia9) Tossicologia10) Tossicologia industriale11) Tossicologia medicaANGIOLOGIABranche principali1) AngiologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>2) Angiologia e chirurgia vascolare3) Angiologia medica4) Cardiologia e malattie dei vasi5) Malattie cardiovascolari6) Malattie cardiovascolari e reumatiche7) Malattie <strong>del</strong>l’apparato cardiovascolare8) VasculopatieBranche affini1) Cardio-angio-chirurgia2) Cardio-angiopatie3) Cardiologia4) Chirurgia cardiovascolare5) Chirurgia toracica e cardiovascolare6) Chirurgia vascolare7) Fisiopatologia cardiocircolatoria8) Fisiopatologia cardiovascolare9) Geriatria10) Gerontologia11) Gerontologia e geriatria12) Medicina generale13) Medicina internaAUDIOLOGIABranche principali1) Audiologia2) Audiologia e foniatriaBranche affini1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni2) Anatomia topografica e chirurgia operativa3) Chirurgia4) Chirurgia d’urgenza5) Chirurgia <strong>del</strong>l’infanzia6) Chirurgia generale7) Chirurgia generale e terapia chirurgica8) Chirurgia pediatrica9) Chirurgia plastica ricostruttiva10) Clinica chirurgica11) Clinica chirurgica e medicina operatoria12) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica13) Clinica chirurgica infantile14) Clinica chirurgica pediatrica15) Clinica odontoiatrica16) Clinica otorinolaringoiatria17) Esami audiometrici e vestibolari18) Foniatria19) Medicina operatoria20) Neurochirurgia21) Odontoiatria e protesi dentaleSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>22) Odontoiatria e protesi dentaria<strong>23</strong>) Otorinolaringoiatria24) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale25) Patologia chirurgica dimostrativa26) Patologia speciale chirurgica27) Patologia speciale chirurgica dimostrativa28) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica<strong>29</strong>) Semeiotica chirurgica30) Stomatologia (malattie <strong>del</strong>la bocca e protesi dentaria)31) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)BIOCHIMICA CLINICABranche principali1) Analisi chimico cliniche e microbiologiche2) Biochimica clinica3) Biochimica e chimica clinica4) Biologia clinica5) Chimica analitica6) Chimica biologica o biochimica7) Genetica medica8) Microbiologia9) Microbiologia e virologia10) Microbiologia indirizzo tecniche micro biologiche11) Microbiologia medica12) Tossicologia13) VirologiaBranche affini1) Applicazioni biotecnologiche, microbiologia e virologia2) Ematologia clinica e di laboratorio3) Ematologia generale (clinica di laboratorio)4) Farmacologia e tossicologia clinica5) Immunoematologia6) Immunoematologia e trasfusione7) Metodologie chimiche di controllo e di analisi8) Parassitologia medica9) Tossicologia forenseCARDIOCHIRURGIABranche principali1) Cardio-angio-chirurgia2) Cardiochirurgia3) Chirurgia cardiaca4) Chirurgia cardiovascolare5) Chirurgia <strong>del</strong> cuore e dei grossi vasiBranche affini1) Chirurgia toracicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>2) Chirurgia vascolareCARDIOLOGIABranche principali1) Cardio-angiopatie2) Cardiologia3) Cardiologia e malattie dei vasi4) Cardiologia e reumatologia5) Cardio-reumatologia6) Fisiopatologia cardiocircolatoria7) Fisiopatologia cardiovascolare8) Malattie cardiache9) Malattie cardiovascolari10) Malattie cardiovascolari e reumatiche11) Malattie <strong>del</strong>l’apparato cardiovascolare12) Malattie <strong>del</strong>l’apparato cardiovascolare e malattie dei vasiBranche affini1) Angiologia2) Cardiochirurgia3) Geriatria4) Medicina <strong>del</strong> lavoro5) Medicina generale6) Medicina interna7) Pediatria8) Terapia medica sistematica9) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaCHIRURGIA GENERALEBranche principali1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni2) Chirurgia3) Chirurgia d’urgenza4) Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso5) Chirurgia <strong>del</strong>l’apparato digerente ed endoscopia digestiva6) Chirurgia <strong>del</strong>l’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica7) Chirurgia di pronto soccorso8) Chirurgia generale9) Chirurgia generale e terapia chirurgica10) Chirurgia geriatria11) Chirurgia interna12) Chirurgia oncologica13) Chirurgia oncologica e toracico polmonare14) Chirurgia sperimentale15) Clinica chirurgica16) Clinica chirurgica generale17) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica18) Patologia chirurgica19) Patologia speciale chirurgicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>20) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica21) Semeiotica chirurgicaBranche affini1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria2) Cardioangio chirurgia3) Cardio-chirurgia4) Chirurgia addominale5) Chirurgia cardiaca6) Chirurgia <strong>del</strong>l’apparato digerente7) Chirurgia <strong>del</strong>l’infanzia8) Chirurgia <strong>del</strong>la mano9) Chirurgia gastroenterologica10) Chirurgia maxillo-facciale11) Chirurgia ortopedica12) Chirurgia pediatrica13) Chirurgia plastica14) Chirurgia plastica ricostruttiva15) Chirurgia polmonare16) Chirurgia sperimentale17) Chirurgia sperimentale e microchirurgia18) Chirurgia stomatologia19) Chirurgia toracica20) Chirurgia toraco polmonare21) Chirurgia vascolare22) Chirurgia vie urinarie<strong>23</strong>) Clinica chirurgica e medicina operatoria24) Clinica ostetrica25) Endocrinochirurgia26) Medicina operatoria27) Nefrologia28) Neurochirurgia<strong>29</strong>) Ortopedia e traumatologia30) Ostetricia31) Ostetricia e ginecologia32) Otorinolaringoiatria33) UrologiaCHIRURGIA MAXILLO-FACCIALEBranche principali1) Chirurgia maxillo-faccialeBranche affini1) Chirurgia plastica2) Odontoiatria3) OtorinolaringoiatriaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>CHIRURGIA PEDIATRICABranche principali1) Chirurgia <strong>del</strong>l’infanzia2) Chirurgia infantile3) Chirurgia pediatrica4) Clinica chirurgica infantile5) Clinica chirurgica pediatricaBranche affini1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria2) Chirurgia generale3) Clinica chirurgica e medicina operatoria4) Medicina operatoriaCHIRURGIA PLASTICABranche principali1) Chirurgia plastica2) Chirurgia plastica ricostruttiva3) Chirurgia plastica e riparatriceBranche affini1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria2) Chirurgia <strong>del</strong>la mano3) Chirurgia generale4) Chirurgia maxillo-facciale5) Chirurgia orale6) Chirurgia pediatrica7) Chirurgia riparatrice e chirurgia <strong>del</strong>la mano8) Clinica chirurgica e medicina operatoria9) Odontoiatria e stomatologia10) Ortognatodonzia11) Ortopedia e traumatologia12) OtorinolaringoiatriaCHIRURGIA TORACICABranche principali1) Chirurgia polmonare2) Chirurgia toracica3) Chirurgia toraco-polmonareBranche affini1) Cardiochirurgia2) Chirurgia generaleSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>CHIRURGIA VASCOLAREBranche principali1) Chirurgia vascolareBranche affini1) Cardiochirurgia2) Chirurgia generaleDERMATOLOGIABranche principali1) Clinica dermatologica e venereologia2) Clinica dermosifilopatica3) Clinica dermosifilopatica e venereologia4) Dermatologia5) Dermatologia e sifilopatia6) Dermatologia e venereologia7) Dermosifilopatia8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica9) Dermosifilopatia e venereologia10) Dermosifilopatica11) Malattie cutanee e veneree12) Malattie <strong>del</strong>la pelle e veneree13) Malattie veneree e <strong>del</strong>la pelle14) Patologia e clinica dermosifilopaticaBranche affini1) Allergologia2) Allergologia e immunologia3) Dermatologia allergologica e professionale4) Dermatologia pediatrica5) Dermatologia sperimentale6) Leporologia e dermatologia tropicale7) Micologia medica8) VenerologiaDIABETOLOGIABranche principali1) Clinica medica2) Clinica medica e semeiotica3) Clinica medica generale4) Clinica medica generale e terapia medica5) Diabetologia6) Diabetologia e malattie <strong>del</strong> ricambio7) Endocrinologia8) Endocrinologia e malattie <strong>del</strong> ricambio9) Endocrinologia e malattie metabolicheSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>10) Endocrinologia e medicina costituzionale11) Endocrinologia e patologia costituzionale12) Malattie <strong>del</strong> fegato e <strong>del</strong> ricambio13) Malattie <strong>del</strong> rene, <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio14) Malattie <strong>del</strong> ricambio15) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio16) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente e <strong>del</strong> ricambio17) Malattie endocrine metaboliche18) Medicina costituzionale ed endocrinologia19) Medicina generale20) Medicina interna21) Patologia speciale e clinica medica22) Patologia speciale medica<strong>23</strong>) Patologia speciale medica e metodologia clinica24) Patologia speciale medica e terapia medica25) Scienze <strong>del</strong>le costituzioni ed endocrinologia26) Semeiotica medicaBranche affini1) Dietetica2) Dietologia3) Geriatria4) Gerontologia e geriatria5) Malattie <strong>del</strong> ricambio e <strong>del</strong>l’apparato digerente6) Malattie <strong>del</strong> tubo digerente, <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio7) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente, <strong>del</strong>la nutrizione e <strong>del</strong> ricambioEMATOLOGIABranche principali1) Ematologia2) Ematologia clinica3) Ematologia clinica e di laboratorio4) Ematologia generale5) Ematologia generale clinica e di laboratorio6) Malattie <strong>del</strong> rene, <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio7) Malattie <strong>del</strong> sangue8) Malattie <strong>del</strong> sangue e degli organi emopoietici9) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio10) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong>l’apparato digerente11) Malattie <strong>del</strong> tubo digerente, <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio12) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente e <strong>del</strong> sangue13) Patologia <strong>del</strong> sangue e degli organi emopoieticiBranche affini1) Analisi chimico-cliniche e di laboratorio2) Analisi cliniche di laboratorio3) Analisi clinico-chimiche e microbiologia4) Biochimica applicata5) Biochimica e chimica clinica6) Biologia clinicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>7) Chimica biologica e biochimica8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio9) Immunoematologia10) Immunoematologia e servizio trasfusionale11) Medicina interna12) Microbiologia13) Microbiologia medica14) Patologia generale / Patologia clinica15) Pediatria16) Semeiotica e diagnostica di laboratorio17) Specialista in analisi cliniche di laboratorio18) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista19) Specialista medico di laboratorio20) Terapia medica sistemica21) Terapia medica sistemica ed idrologia medicaENDOCRINOLOGIABranche principali1) Endocrinologia2) Endocrinologia e malattie <strong>del</strong> ricambio3) Endocrinologia e malattie metaboliche4) Endocrinologia e medicina costituzionale5) Endocrinologia e patologia costituzionale6) Malattie endocrine e metaboliche7) Medicina costituzionale ed endocrinologia8) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia9) Scienza <strong>del</strong>le costituzioni ed endocrinologiaBranche affini1) Andrologia2) Diabetologia3) Diabetologia e malattie <strong>del</strong> ricambio4) Endocrinochirurgia5) Endocrinologia ostetrico-ginecologica6) Farmacologia7) Fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione umana8) Medicina generale9) Medicina interna10) Pediatria11) Terapia medica sistematica12) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaFARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICABranche principali1) Farmacologia clinica2) Farmacologia con orientamento in farmacologia clinica3) Farmacologia con orientamento in tossicologia4) Farmacologia e tossicologia clinica5) Farmacologia medicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>6) Tossicologia clinica7) Tossicologia medicaBranche affini1) Farmacologia applicata2) Medicina legale ed equipollenti3) Tossicologia4) Tossicologia forenseFISICA SANITARIABranche principali1) Fisica biomedica2) Fisica medica3) Fisica sanitaria4) Medicina nucleare5) Radiodiagnostica6) RadioterapiaFISIOCHINESITERAPIABranche principali1) Chinesiterapia2) Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuromotoria3) Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione <strong>del</strong>l’apparato motore4) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia5) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica6) Fisiochinesiterapia7) Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore8) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria9) Fisiochinesiterapia ortopedica10) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria11) Fisioterapia12) Fisioterapia e riabilitazione13) Medicina fisica e riabilitazione14) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica15) Terapia fisica16) Terapia fisica e riabilitazioneBranche affini1) Clinica ortopedica2) Idroclimatologia medica e clinica termale3) Idrologia, climatologia e talassoterapia4) Medicina <strong>del</strong> lavoro5) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica6) Neurologia7) Neuropsichiatria infantile8) Ortopedia e traumatologia9) Reumatologia10) Terapia medica e sistematica ed idrologia medicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>FONIATRIABranche principali1) Audiologia e foniatria2) Foniatria3) Foniatria ed olfattometriaBranche affini1) Audiologia2) Clinica otorinolaringoiatria3) Logopedia4) Neuropsichiatria infantile5) Otorinolaringoiatria6) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-faccialeGASTROENTEROLOGIABranche principali1) Fisiopatologia digestiva2) Gastroenterologia3) Gastroenterologia e malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente4) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva5) Malattie <strong>del</strong> fegato6) Malattie <strong>del</strong> fegato e <strong>del</strong> ricambio7) Malattie <strong>del</strong> ricambio e <strong>del</strong>l’apparato digerente8) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong>l’apparato digerente9) Malattie <strong>del</strong> tubo digerente, <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio10) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente11) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente e <strong>del</strong> ricambio12) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente e <strong>del</strong> sangue13) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente, <strong>del</strong>la nutrizione e <strong>del</strong> ricambioBranche affini1) Chirurgia <strong>del</strong>l’apparato digerente2) Chirurgia <strong>del</strong>l’apparato digerente ed endoscopia digestiva3) Clinica medica e generale4) Clinica medica generale e terapia medica5) Endoscopia6) Endoscopia chirurgica <strong>del</strong>l’apparato digerente7) Endoscopia <strong>del</strong>l’apparato digerente8) Endoscopia digestiva9) Endoscopia e malattie <strong>del</strong> ricambio10) Fisiopatologia clinica11) Fisiopatologia medica12) Gerontologia e geriatria13) Medicina d’urgenza14) Medicina d’urgenza e pronto soccorso15) Medicina di pronto soccorso16) Medicina generale17) Medicina internaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>18) Metodologia clinica19) Metodologia clinica e sistematica20) Oncologia clinica21) Patologia speciale medica22) Patologia speciale medica e metodologia clinica<strong>23</strong>) Pediatria24) Semeiotica medica25) Terapia medica26) Terapia medica sistematica27) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaGENETICA MEDICABranche principali1) Genetica medicaBranche affini1) Ematologia2) Endocrinologia3) Malattie metaboliche e diabetologia4) Medicina internaGERIATRIABranche principali1) Geriatria2) Geriatria e gerontologia3) Gerontologia e geriatria4) Patologia geriatricaBranche affini1) Diagnostica neurochirurgia2) Gerontologia3) Medicina generale4) Medicina interna5) Neurologia6) Neuroradiologia7) Semeiotica neurochirurgia8) Terapia medica sistematica9) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaIDROCLIMATOLOGIABranche principali1) Idroclimatologia2) Idroclimatologia clinica3) Idroclimatologia e clinica termale4) Idroclimatologia medica e clinica termale5) Idrologia clinicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>6) Idrologia medica7) Idrologia medica e clinica termale8) Idrologia, climatologia e talassoterapia9) Idrologia, crenologia e climatologiaBranche affini1) Chimica applicata all’igiene2) Clinica <strong>del</strong> lavoro3) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e <strong>del</strong>le malattie <strong>del</strong>le vie respiratorie4) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e <strong>del</strong>le vie urinarie5) Clinica <strong>del</strong>le malattie <strong>del</strong> alvoro6) Clinica medica7) Endocrinologia8) Endocrinologia e malattie <strong>del</strong> ricambio9) Endocrinologia e malattie metaboliche10) Fisiopatologia respiratoria11) Gastroenterologia12) Igiene13) Igiene e medicina preventiva14) Malattie apparato digerente e ricambio15) Malattie apparato digerente e sangue16) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio17) Malattie <strong>del</strong> tubo digerente, sangue e ricambio18) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente, <strong>del</strong>la nutrizione e <strong>del</strong> ricambio19) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio20) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio e tisiologia21) Malattie endocrine e mateboliche22) Malattie sangue, rene e ricambio<strong>23</strong>) Medicina costituzionale ed endocrinologia24) Medicina <strong>del</strong> alvoro25) Pneumologia26) Tisiologia27) Tisiologia e malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio28) Tisiologia e malattie polmonariIGIENE E MEDICINA PREVENTIVABranche principali1) Epidemiologia2) Igiene3) Igiene e medicina preventiva4) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanità pubblica5) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia6) Igiene e sanità pubblica7) Igiene ed epidemiologia8) Igiene epidemiologia e sanità pubblica9) Igiene generale e speciale10) Igiene pubblica11) Metodologia epidemiologica ed igieneSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Branche affini1) Igiene <strong>del</strong> lavoro2) Igiene e direzione ospedaliera3) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica4) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera5) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio7) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio ed analisicliniche8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzioneospedaliera9) Igiene e medicina preventiva indirizzo epidemiologia sanità pubblica10) Igiene e medicina preventiva indirizzo organizzazione servizi sanitari di base11) Igiene e medicina preventiva orientamento igiene e lavoro12) Igiene e medicina scolastica13) Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri14) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera15) Igiene e tecnica ospedaliera16) Igiene epidermica17) Igiene medica preventiva18) Igiene medica scolastica19) Igiene pratica e tecnica ospedaliera20) Igiene scolastica21) Medicina ed igiene scolastica22) Microbiologia<strong>23</strong>) Organizzazione dei servizi sanitari di base24) Parassitologia25) Puericultura ed igiene infantile26) Statistica medica27) Statistica medica e biometria28) Statistica sanitaria<strong>29</strong>) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria30) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medicaMALATTIE INFETTIVEBranche principali1) Clinica <strong>del</strong>le malattie infettive2) Clinica <strong>del</strong>le malattie infettive e contagiose3) Clinica <strong>del</strong>le malattie infettive e tropicali4) Clinica <strong>del</strong>le malattie tropicali e infettive5) Clinica <strong>del</strong>le malattie tropicali e subtropicali6) Malattie infettive7) Malattie infettive e tropicali8) Malattie tropicali e subtropicali9) Medicina tropicaleBranche affini1) Allergologia e immunologia clinica2) Dermatologia e venereologia3) GeriatriaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>4) Medicina interna5) Pediatria6) PneumologiaMEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZABranche principali1) Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso2) Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso3) Clinica medica4) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria5) Malattie <strong>del</strong> fegato e <strong>del</strong> ricambio6) Medicina d’urgenza7) Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza8) Medicina generale9) Medicina interna10) Pronto soccorso e terapia d’urgenzaBranche affini1) Chirurgia generale2) GeriatriaMEDICINA INTERNABranche principali1) Clinica medica2) Clinica medica e semeiotica3) Clinica medica generale4) Clinica medica generale e terapia medica5) Medicina generale6) Medicina interna7) Patologia speciale e clinica medica8) Patologia speciale medica9) Patologia speciale medica e metodologia clinica10) Patologia speciale medica e terapia medica11) Semeiotica medicaBranche affini1) Allergologia e immunologia clinica2) Angiologia3) Cardiologia4) Clinica <strong>del</strong>le malattie tropicali e subtropicali5) Diabetologia6) Diabetologia e malattie <strong>del</strong> ricambio7) Dietetica8) Ematologia9) Endocrinologia10) FarmacologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>11) Farmacologia clinica12) Gastroenterologia13) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva14) Genetica medica15) Geriatria16) Gerontologia17) Idroclimatologia medica e clinica termale18) Idrologia medica19) Idrologia, climatologia e talassoterapia20) Idrologia-crenologia e climato-terapia21) Malattie <strong>del</strong> fegato e <strong>del</strong> ricambio22) Malattie infettive<strong>23</strong>) Malattie infettive <strong>del</strong>l’infanzia24) Malattie infettive tropicali e subtropicali25) Medicina <strong>del</strong> lavoro26) Medicina <strong>del</strong>lo sport27) Medicina nucleare28) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica<strong>29</strong>) Medicina tropicale e subtropicale30) Metodologia clinica31) Nefrologia32) Neurologia33) Oncologia34) Pediatria35) Pneumologia36) Pronto soccorso e terapia d’urgenza37) Reumatologia38) Terapia medica sistematica39) Terapia medica sistematica ed idrologia medica40) Tossicologia medicaMEDICINA DEL LAVOROBranche principali1) Clinica <strong>del</strong> lavoro2) Clinica <strong>del</strong>le malattie <strong>del</strong> lavoro3) Fisiologia e igiene <strong>del</strong> lavoro industriale4) Igiene industriale5) Medicina <strong>del</strong> lavoro6) Medicina <strong>del</strong> lavoro e assicurazioni7) Medicina preventiva dei lavoratori8) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica9) Medicina preventiva <strong>del</strong>la malattie professionali e psico-tecniche10) Tossicologia industrialeBranche affini1) Tossicologia2) Tossicologia clinicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>MEDICINA DELLO SPORTBranche principali1) Medicina <strong>del</strong>lo sportBranche affini1) Anestesiologia e rianimazione2) Audiologia3) Cardiologia4) Cardiologia e malattie dei vasi5) Cardiologia e reumatologia6) Cardioreumatologia7) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia8) Chirurgia9) Chirurgia d’urgenza10) Chirurgia <strong>del</strong>l’infanzia11) Chirurgia generale12) Chirurgia generale e pronto soccorso13) Chirurgia generale e terapia chirurgica14) Chirurgia infantile15) Chirurgia pediatrica16) Clinica chirurgica17) Clinica chirurgica e medicina operatoria18) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica19) Clinica chirurgica infantile20) Clinica chirurgica pediatrica21) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e malattie <strong>del</strong>le vie respiratorie22) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio<strong>23</strong>) Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentali24) Clinica dermosifilopatica25) Clinica medica26) Clinica medica e semeiotica27) Clinica medica generale28) Clinica medica generale e terapia medica<strong>29</strong>) Clinica neurologica e malattie mentali30) Clinica neuropatologia31) Clinica neuropsichiatria32) Clinica oculistica33) Clinica ortopedica34) Clinica ortopedica e traumatologica35) Clinica pediatrica36) Clinica psichiatrica37) Clinica psichiatrica e neuropatologica38) Dermatologia39) Dermatologia allergologica e professionale40) Dermatologia e sifilopatia41) Dermatologia e venerologia42) Dermosifilopatia43) Dermosifilopatie e clinica dermosifilopatica44) Dermosifilopatia e venerologia45) Dermosifilopatica46) DiabetologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>47) Diabetologia e malattie <strong>del</strong> ricambio48) Ematologia49) Ematologia clinica e di laboratorio50) Endocrinologia51) Endocrinologia e malattie <strong>del</strong> ricambio52) Endocrinologia e malattie metaboliche53) Farmacologia clinica54) Fisiocinesiterapia55) Fisiocinesiterapia e rieducazione neuromotoria56) Fisiocinesiterapia ortopedica57) Fisiologia58) Fisiologia e scienza <strong>del</strong>l’alimentazione59) Kinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione <strong>del</strong>l’apparato motore60) Malattie cardiovascolari e reumatiche61) Malattie <strong>del</strong> sangue62) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio63) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong>l’apparato digerente64) Malattie <strong>del</strong> sangue, rene e ricambio65) Malattie <strong>del</strong> sangue, tubo digerente e ricambio66) Malattie <strong>del</strong>l’apparato cardiovascolare67) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio68) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio e tisiologia69) Malattie <strong>del</strong>la pelle e veneree70) Malattie nervose71) Malattie nervose e mentali72) Malattie veneree e <strong>del</strong>la pelle73) Medicina aeronautica e spaziale74) Medicina costituzionale ed endocrinologia75) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia76) Medicina <strong>del</strong> nuoto e attività sub77) Medicina fisica e riabilitazione78) Medicina generale79) Medicina interna80) Medicina sociale81) Nefrologia82) Nefrologia medica83) Neurochirurgia84) Neurologia85) Neurologia e psichiatria86) Neuropatologia e psichiatria87) Neuropsichiatria88) Neuropsichiatria infantile89) Oculistica90) Oftalmia e clinica oculistica91) Oftalmoiatria e clinica oculistica92) Oftalmologia e clinica oculistica93) Oftalmologia e oculistica94) Ortopedia95) Ortopedia e traumatologia96) Ortopedia e traumatologia <strong>del</strong>l’apparato motore97) Patologia chirurgica dimostrativa98) Patologia <strong>del</strong> sangue e degli organi emopoietici99) Patologia e clinica dermosifilopaticaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>100) Patologia e clinica oculistica101) Patologia e clinica pediatrica102) Patologia generale / Patologia clinica103) Patologia medica dimostrativa104) Patologia oculare e clinica oculistica1<strong>05</strong>) Patologia speciale chirurgica106) Patologia speciale chirurgica dimostrativa107) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica108) Patologia speciale e clinica medica1<strong>09</strong>) Patologia speciale medica110) Patologia speciale medica dimostrativa111) Patologia speciale medica e metodologia clinica112) Pediatria113) Pediatria e puericultura114) Pediatria medica115) Pronto soccorso e terapia d’urgenza116) Psichiatria117) Psichiatria e neuropatologia118) Reumatologia119) Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione120) Semeiotica chirurgica121) Semeiotica medica122) Terapia medica sistematica1<strong>23</strong>) Tisiologia124) Tisiologia e malattie polmonari125) Tossicologia medicaMEDICINA DI COMUNITÀBranche principali1) Medicina di comunitàMEDICINA LEGALEBranche principali1) Medicina legale2) Medicina legale <strong>del</strong> lavoro3) Medicina legale e <strong>del</strong>le assicurazioni4) Medicina legale ed infortunisticaBranche affini1) Anatomia ed istologia patologica2) Antropologia criminale3) Criminologia4) Criminologia clinica5) Criminologia clinica e psichiatria6) Criminologia clinica e psichiatria forense7) Criminologia clinica indirizzo medicina psicologica e psichiatria forense8) Immunoematologia e servizio trasfusionale9) Medicina <strong>del</strong> lavoro10) Medicina <strong>del</strong>le assicurazioniSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>11) Medicina <strong>del</strong>le assicurazioni e medicina sociale12) Tecnica <strong>del</strong>le autopsie13) Tecnica e diagnostica istopatologica14) Tossicologia forenseMEDICINA NUCLEAREBranche principali1) Fisica nucleare applicata alla medicina2) Medicina nucleare3) Radiologia medica e medicina nucleareBranche affini1) Radiobiologia2) Radiodiagnostica3) Radiologia4) Radiologia e terapia fisica5) Radiologia ed elettroterapia6) Radiologia medica e medicina nucleare7) Radiologia medica e radioterapia8) Radiologia medica e terapia fisica9) Radioterapia10) Radioterapia oncologicaMEDICINA TRASFUSIONALEBranche principali1) Allergologia e immunologia clinica2) Citogenetica umana3) Ematologia4) Ematologia clinica e di laboratorio5) Ematologia generale e clinica di laboratorio6) Genetica applicata7) Genetica medica8) Immunoematologia9) Immunoematologia e trasfusione10) Medicina trasfusionale11) Patologia clinica12) Patologia generaleBranche affini1) Analisi chimico-cliniche2) Analisi chimico-cliniche e microbiologiche3) Analisi cliniche di laboratorio4) Anatomia patologica5) Farmacologia6) Farmacologia applicata7) Farmacologia e tossicologia clinica8) Malattie <strong>del</strong> sangue9) Malattie <strong>del</strong> sangue e degli organi emopoieticiSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>10) Malattie <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio11) Medicina interna12) Medicina legale13) Microbiologia e virologia14) Patologia <strong>del</strong> sangue e degli organi emopoietici15) Semeiotica e diagnostica di laboratorio16) Tossicologia, igiene e medicina preventivaMICROBIOLOGIA E VIROLOGIABranche principali1) Microbiologia2) Microbiologia e virologia3) Microbiologia medica4) VirologiaBranche affini1) Analisi chimico cliniche e microbiologiche2) Analisi chimico-cliniche3) Analisi cliniche di laboratorio4) Anatomia patologica5) Biologia clinica6) Citogenetica7) Genetica applicata8) Malattie infettive9) Microbiologia applicata10) Parassitologia medica11) Patologia clinica12) Patologia generale13) Semeiotica e diagnostica di laboratorioNEFROLOGIABranche principali1) Emodialisi2) Malattie <strong>del</strong> rene, sangue e ricambio3) Nefrologia4) Nefrologia chirurgica5) Nefrologia di interesse chirurgico6) Nefrologia medicaBranche affini1) Medicina generale2) Medicina interna3) Pediatria4) Terapia medica sistematica5) Terapia medica sistematica ed idrologia medica6) UrologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>NEONATOLOGIABranche principali1) Clinica pediatrica2) Neonatologia3) Pediatria e puericultura4) Pediatria preventiva e puericultura5) Pediatria preventiva e sociale6) Pediatria sociale e puericultura7) Puericultura8) Puericultura e dietetica infantile9) Puericultura ed igiene infantile10) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale <strong>del</strong>l’infanziaBranche affini1) PediatriaNEUROCHIRURGIABranche principali1) NeurochirurgiaNEUROFISIOPATOLOGIABranche principali1) Neurofisiologia clinica2) Neurofisiopatologia3) Neurologia4) NeuropatologiaBranche affini1) Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentali2) Malattie nervose e mentali3) Neurologia e psichiatria4) Neuropsichiatria5) Neuropsichiatria infantileNEUROLOGIABranche principali1) Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentali2) Clinica neurologica3) Clinica neurologica e malattie mentali4) Clinica neuropatologia5) Clinica neuropsichiatria6) Clinica neuropsichiatria e neuropatologia7) Malattie nervose8) Malattie nervose e mentaliSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>9) Neurofisiopatologia10) Neurologia11) Neurologia e psichiatria12) Neuropatologia13) Neuropatologia e psichiatria14) Neuropsichiatria15) Psichiatria e neuropatologiaBranche affini1) Clinica psichiatrica2) Igiene mentale3) Medicina generale4) Medicina interna5) Neurochirurgia6) Neurofisiopatologia7) Neurologia psichiatrica8) Neuropsichiatria infantile9) Neuropsicofarmacologia10) Neuroradiologia11) Psichiatria12) Terapia medica sistematica13) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaNEUROPSICHIATRIA INFANTILEBranche principali1) Neuropsichiatria infantileBranche affini1) Fisiocinesiterapia e rieducazione psicosomatica2) Genetica medica3) Igiene mentale4) Neurologia5) Neurologia infantile6) Neuropsicofarmacologia7) Pediatria8) Psichiatria9) Psichiatria infantile10) Psicologia11) Psicologia <strong>del</strong>l’età evolutiva12) Psicologia medica13) Psicologia sperimentaleNEURORADIOLOGIABranche principali1) Neuroradiologia2) Radiologia3) Radiologia diagnosticaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>4) Radiologia medica5) Radiologia medica e radioterapiaBranche affini1) RadiodiagnosticaOCULISTICABranche principali1) Clinica oculistica2) Clinica oftalmologia3) Oculistica4) Oftalmia e clinica oculistica5) Oftalmoiatria e clinica oculistica6) Oftalmologia7) Oftalmologia e clinica oculistica8) Oftalmologia e oculistica9) Patologia e clinica oculistica10) Patologia oculare e clinica oculisticaBranche affini1) Chirurgia oculare2) Ortottica3) Ottica fisiologica4) Ottica fisiopatologiaODONTOIATRIABranche principali1) Clinica odontoiatrica2) Clinica odontoiatrica e stomatologia3) Odontoiatria4) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria5) Odontostomatologia6) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria7) Stomatologia8) Stomatologia e chirurgia maxillo-faccialeBranche affini1) Chirurgia maxillo-facciale2) Chirurgia odontostomatologica3) Chirurgia orale4) Chirurgia plastica5) Ortodontia6) Ortognatodonzia7) OtorinolaringoiatriaONCOLOGIABranche principaliSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>1) Chemioterapia antiblastica2) Oncologia3) Oncologia clinica4) Oncologia generale5) Oncologia indirizzo oncologia generale e diagnosi preventiva6) Oncologia indirizzo oncologia medica7) Oncologia medicaBranche affini1) Chemioterapia2) Citochimica ed istochimica3) Citologia4) Citopatologia5) Istituzioni di patologia generale6) Istochimica normale e patologia7) Istochimica patologica8) Medicina <strong>del</strong> lavoro9) Medicina generale10) Medicina interna11) Medicina nucleare12) Oncologia generale13) Oncologia sperimentale14) Patologia generale / Patologia clinica15) Radiobiologia16) Radiodiagnostica17) Radiologia18) Radiologia medica19) Radiologia medica e radioterapia20) Radiologia medica e terapia fisica21) Radioterapia22) Radioterapia fisica<strong>23</strong>) Radioterapia oncologica24) Tecnica e diagnostica istopatologica25) Terapia medica sistematicaORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASEBranche principali1) Organizzazione dei servizi sanitari di base2) Igiene3) Igiene e medicina preventiva4) Igiene pubblica5) Igiene e sanità pubblica6) Igiene generale e specialeBranche affini1) Epidemiologia2) Medicina <strong>del</strong> lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoroSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ORTOPEDIABranche principali1) Clinica ortopedica2) Clinica ortopedica e traumatologia3) Clinica ortopedica e traumatologia apparato motore4) Ortopedia5) Ortopedia e traumatologia6) Ortopedia e traumatologia <strong>del</strong>l’apparato motore7) Traumatologia e chirurgia ortopedicaBranche affini1) Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica in ortopedia2) Chirurgia <strong>del</strong>la mano3) Chirurgia generale4) Chirurgia plastica5) Fisiocinesiterapia ortopedica6) Fisioterapia e riabilitazione7) Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi8) Terapia fisica9) TraumatologiaOSTETRICIA E GINECOLOGIABranche principali1) Clinica ostetrica2) Clinica ostetrica e ginecologica3) Fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione umana4) Fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione umana ed educazione demografica5) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica6) Ginecologia e ostetricia7) Ginecologia e ostetricia indirizzo fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione umana8) Ostetricia9) Ostetricia e ginecologia10) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica11) Patologia ostetrica e ginecologicaBranche affini1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria2) Chirurgia generale3) Clinica chirurgica e medicina operatoria4) Endocrinologia ginecologica5) Endocrinologia ostetrica e ginecologica6) Fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione e <strong>del</strong>la sterilità7) Fisiopatologia prenatale8) Genetica medica9) Genetica umana10) Ginecologia <strong>del</strong>l’infanzia e <strong>del</strong>l’adolescenza11) Ginecologia endocrinologia12) Ginecologia oncologicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>13) Ginecologia urologia14) Medicina <strong>del</strong>l’età prenatale15) Medicina operatoria16) Oncologia ginecologica17) Patologia embriofetale18) Puericultura prenatale19) Semeiotica ostetrica20) Urologia21) Urologia ginecologicaOTORINOLARINGOIATRIABranche principali1) Clinica otorinolaringoiatria2) Otorinolaringoiatria3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-faccialeBranche affini1) Audiologia2) Chirurgia maxillo-facciale3) Chirurgia plasticaPATOLOGIA CLINICABranche principali1) Analisi biologiche2) Analisi chimico-cliniche di laboratorio3) Analisi chimico-cliniche e microbiologia4) Analisi cliniche5) Analisi cliniche di laboratorio6) Batteriologia7) Biochimica8) Biochimica applicata9) Biochimica clinica10) Biochimica e chimica clinica11) Biochimica sistematica umana12) Biologia clinica13) Chimica biologica14) Chimica biologica e biochimica15) Clinica di laboratorio16) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio17) Medicina preventiva con orientamento di laboratorio18) Microbiologia19) Microbiologia clinica20) Microbiologia e virologia21) Microbiologia medica22) Patologia clinica<strong>23</strong>) Patologia generale24) Semeiotica e diagnostica di laboratorio25) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio26) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratoristaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>27) Specialista medico di laboratorioBranche affini1) Anatomia ed istologia patologica2) Anatomia patologica3) Anatomia patologica e tecniche di laboratorio4) Anatomia patologica ed istologia patologica5) Chimica clinica6) Chimica e microscopia clinica7) Citochimica ed istochimica8) Citologia9) Diagnostica di laboratorio10) Ematologia11) Fitopatologia12) Igiene13) Igiene e medicina preventiva14) Igiene e sanità pubblica15) Igiene e tecnica ospedaliera16) Igiene ed epidemiologia17) Igiene generale e speciale18) Igiene pubblica19) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera20) Immunochimica21) Immunoematologia22) Immunologia<strong>23</strong>) Immunologia clinica24) Immunopatologia25) Istituzioni di patologia generale26) Istochimica normale e patologica27) Istochimica patologica28) Istologia clinica<strong>29</strong>) Istologia normale e patologica30) Istologia patologica31) Medici laboratoristi32) Micologia medica33) Parassitologia34) Parassitologia medica35) Settore e medici laboratoristi36) Settore laboratorista37) Tecnica e diagnostica istopatologica38) VirologiaPEDIATRIABranche principali1) Clinica pediatrica2) Clinica pediatrica e puericultura3) Patologia e clinica pediatrica4) Patologia neonatale5) Pediatria6) Pediatria e puericultura7) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonataleSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>8) Pediatria indirizzo pediatria generale9) Pediatria preventiva e puericultura10) Pediatria preventiva e sociale11) Pediatria sociale e puericultura12) PuericulturaBranche affini1) Clinica <strong>del</strong>le malattie tropicali e subtropicali2) Genetica medica3) Immaturi4) Malattie infettive5) Malattie infettive <strong>del</strong>l’infanzia6) Malattie infettive tropicali e subtropicali7) Medicina ed igiene scolastica8) Medicina generale9) Medicina interna10) Medicina tropicale e subtropicale11) Neonatologia12) Nipiologia13) Nipiologia e paidologia14) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale15) Puericultura e dietetica infantile16) Puericultura ed igiene infantile17) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale <strong>del</strong>l’infanzia18) Terapia intensiva per immaturi ad alto rischio19) Terapia medica sistematica20) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaPNEUMOLOGIABranche principali1) Broncopneumologia2) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi3) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e <strong>del</strong>le vie urinarie4) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio5) Clinica <strong>del</strong>la tubercolosi e malattie <strong>del</strong>le vie respiratorie6) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria7) Fisiopatologia respiratoria8) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio9) Malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio e tisiologia10) Malattie polmonari e dei bronchi11) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria12) Pneumotisiologia13) Tisiologia14) Tisiologia e malattie <strong>del</strong>l’apparato respiratorio15) Tisiologia e malattie polmonari16) Tubercolosi e malattie <strong>del</strong>le vie respiratorieBranche affini1) Chirurgia toracica2) GeriatriaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>3) Gerontologia4) Medicina <strong>del</strong> lavoro5) Medicina generale6) Medicina interna7) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica8) Riabilitazione cardiaca e respiratoria9) Riabilitazione respiratoria10) Terapia medica sistematica11) Terapia medica sistematica ed idrologiaPSICHIATRIABranche principali1) Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentali2) Clinica neurologica e malattie mentali3) Clinica neuropsichiatria4) Clinica psichiatrica5) Clinica psichiatrica e neuropatologia6) Igiene mentale7) Malattie nervose e mentali8) Neurologia e psichiatria9) Neuropatologia e psichiatria10) Neuropsichiatria11) Psichiatria12) Psichiatria e neuropatologiaBranche affini1) Antropologia criminale2) Clinica neurologica3) Clinica neuropatologia4) Criminologia clinica5) Igiene mentale6) Neurologia7) Neurologia psichiatrica8) Neuropsichiatria infantile9) Neuropsicofarmacologia10) Psichiatria infantile11) Psicologia12) Psicologia ad indirizzo medico13) Psicologia clinica14) Psicologia <strong>del</strong> ciclo di vita15) Psicologia <strong>del</strong> lavoro16) Psicologia sociale applicata17) Psicologia sperimentale18) Psicotecnica19) Psicoterapia e psicologia clinicaPSICOLOGIABranche principali1) Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentaliSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>2) Clinica psichiatrica3) Igiene mentale4) Malattie nervose e mentali5) Medicina psicosomatica6) Neurologia e psichiatria7) Neuropsichiatria8) Neuropsichiatria infantile9) Neuropsichiatria infantile e psicologia <strong>del</strong>l’età evolutiva10) Psichiatria11) Psicologia12) Psicologia clinica13) Psicologia clinica e psicoterapia14) Psicologia con indirizzo medico15) Psicologia <strong>del</strong> ciclo di vita16) Psicologia <strong>del</strong>l’età evolutiva17) Psicologia medica18) Psicologia sociale e applicata19) PsicoterapiaPSICOTERAPIABranche principali1) Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentali2) Clinica psichiatrica3) Igiene mentale4) Malattie nervose e mentali5) Medicina psicosomatica6) Neuropsichiatria7) Neuropsichiatria infantile8) Neuropsichiatria infantile e psicologia <strong>del</strong>l’età evolutiva9) Neuropsicologia e psichiatria10) Psichiatria11) Psicologia clinica12) Psicologia clinica e psicoterapia13) Psicologia <strong>del</strong> ciclo di vita14) Psicologia <strong>del</strong>l’età evolutiva15) Psicologia medica16) PsicoterapiaBranche affini1) Igiene mentale2) Malattie nervose e mentali3) Neurologia e psichiatriaRADIOLOGIABranche principali1) Neuroradiologia2) Radiodiagnostica3) Radiodiagnostica e scienza <strong>del</strong>le immagini4) RadiologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>5) Radiologia diagnostica6) Radiologia e fisioterapia7) Radiologia e radioterapia8) Radiologia e terapia fisica9) Radiologia e terapia fisica radiologia indirizzo radiodiagnostica e scienza <strong>del</strong>leimmagini10) Radiologia ed elettroterapia11) Radiologia indirizzo radiologia diagnostica12) Radiologia medica13) Radiologia medica e medicina nucleare14) Radiologia medica e radioterapia15) Radiologia medica e terapia fisica16) Radiologia orientamento radiodiagnostica17) Radiologia radiodiagnosticaBranche affini1) Anatomia radiologica2) Fisica nucleare applicata alla medicina3) Medicina e radioterapia4) Medicina nucleare5) Medicina nucleare ed oncologia6) Neuroradiologia7) Radiobiologia8) Radioimmunologia9) Radioterapia10) Radioterapia oncologicaRADIOTERAPIABranche principali1) Radiologia2) Radiologia medica3) Radiologia medica e radioterapia4) Radioterapia5) Radioterapia oncologicaREUMATOLOGIABranche principali1) ReumatologiaBranche affini1) Cardioreumatologia2) Farmacologia3) Malattie cardiovascolari e reumatiche4) Medicina generale5) Medicina interna6) Pediatria7) Terapia medica sistematica8) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIABranche principali1) Dietologia2) Fisiologia e scienza <strong>del</strong>l’alimentazione3) Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione4) Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione ad indirizzo dietetico5) Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione ad indirizzo nutrizionistico6) Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione e dietetica7) Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione e dietologiaBranche affini1) Auxologia normale e patologica2) Biochimica applicata3) Chimica biologica4) Clinica medica5) Clinica medica e semeiotica6) Clinica medica generale7) Clinica pediatrica8) Diabetologia9) Diabetologia e malattie <strong>del</strong> ricambio10) Endocrinologia e malattie <strong>del</strong> ricambio11) Endocrinologia e malattie metaboliche12) Farmacologia13) Fisiologia <strong>del</strong>la nutrizione14) Fisiologia umana15) Gastroenterologia16) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva17) Geriatria18) Gerontologia19) Gerontologia e geriatria20) Idrologia medica21) Idrologia medica22) Igiene<strong>23</strong>) Igiene e medicina preventiva24) Igiene e medicina scolastica25) Igiene e sanità pubblica26) Igiene e tecnica ospedaliera27) Igiene ed epidemiologia28) Igiene generale e speciale<strong>29</strong>) Igiene pubblica30) Igiene scolastica31) Igiene tecnica e direzione ospedaliera32) Malattie <strong>del</strong> fegato e <strong>del</strong> ricambio33) Malattie <strong>del</strong> ricambio34) Malattie <strong>del</strong> tubo digerente, <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> ricambio35) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente e <strong>del</strong> ricambio36) Malattie <strong>del</strong>l’apparato digerente, <strong>del</strong>la nutrizione e <strong>del</strong> ricambio37) Medicina costituzionalistica endocrinologia38) Medicina <strong>del</strong> lavoro39) Medicina generale40) Medicina internaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>41) Patologia e clinica pediatrica42) Patologia neonatale43) Patologia speciale e clinica medica44) Patologia speciale medica45) Patologia speciale medica e metodologia clinica46) Pediatria47) Puericultura e dietetica infantile48) Puericultura ed igiene infantile49) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all’infanzia50) Terapia medica sistematica51) Terapia medica sistematica ed idrologia medicaTOSSICOLOGIA MEDICABranche principali1) Farmacoterapia e tossicologia medica2) Medicina tossicologica e farmacoterapia3) Tossicologia4) Tossicologia clinica5) Tossicologia forense6) Tossicologia industriale7) Tossicologia medicaBranche affini1) Analisi chimico-cliniche e microbiologia2) Anatomia ed istologia patologica3) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio4) Anatomia patologica5) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio6) Anestesia e rianimazione7) Anestesiologia e rianimazione8) Biochimica e chimica clinica / Biochimica clinica9) Cardiologia10) Clinica medica11) Clinica medica generale12) Clinica medica generale e terapia medica13) Farmacologia14) Farmacologia applicata15) Farmacologia clinica16) Farmacologia indirizzo tossicologico17) Malattie <strong>del</strong> fegato e <strong>del</strong> ricambio18) Medicina generale19) Medicina interna20) Microbiologia21) Microbiologia applicata22) Nefrologia<strong>23</strong>) Nefrologia medica24) Parassitologia medica25) Patologia e clinica medica26) Patologia speciale medica27) Patologia speciale medica e metodologia clinica28) Pronto soccorso e terapia d’urgenzaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong><strong>29</strong>) VirologiaUROLOGIABranche principali1) Clinica <strong>del</strong>le malattie <strong>del</strong>le vie urinarie2) Clinica urologia3) Malattie <strong>del</strong>le vie urinarie4) Malattie genito-urinarie5) Nefrologia chirurgica6) Patologia e clinica <strong>del</strong>le vie urinarie7) Patologia urologia8) Urologia9) Urologia ed emodialisiBranche affini1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria2) Chirurgia generale3) Chirurgia pediatrica4) Clinica chirurgica e medicina operatoria5) Medicina operatoria6) NefrologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>b) Scuole universitarie di specializzazione (BIOLOGI)1. Analisi chimico-cliniche2. Applicazioni biotecnologiche3. Biochimica analitica4. Biochimica e chimica clinica / Biochimica clinica5. Biochimica marina6. Biotecnologie7. Chimica analitica8. Chimica biologica9. Chimica e tecnologie alimentari10. Citogenetica umana11. Economia sistema agroalimentare12. Endocrinologia sperimentale13. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria)14. Farmacologia15. Farmacologia applicata16. Fisiologia e scienza <strong>del</strong>l’alimentazione17. Fitopatologia18. Genetica19. Genetica medica20. Igiene21. Igiene e medicina preventiva22. Igiene e medicina preventiva con orientamento di “laboratorio di sanitàpubblica”<strong>23</strong>. Immunogenetiche24. Immunologia diagnostica25. Microbiologia26. Microbiologia applicata27. Microbiologia e virologia28. Microbiologia IND in tecniche microbiologiche<strong>29</strong>. Microbiologia medica30. Patologia generale / Patologia clinica31. Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione32. Scienza e tecnica piante medicinali33. Scienza e tecnica piante officinali34. Scienza e tecnologie cosmetiche35. Statistica medica36. Statistica medica (orientamento epidemiologico)37. Statistica sanitaria38. Tecniche biomediche39. Tecniche microbiologiche40. Tecnologie alimentari41. Tossicologia42. Tossicologia forense43. VirologiaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>c) Scuole universitarie di specializzazione (CHIMICI)1. Analisi chimico-cliniche2. Applicazioni biotecnologiche3. Applicazioni biotecnologiche4. Biochimica analitica5. Biochimica e chimica clinica / Biochimica clinica6. Biochimica marina7. Biotecnologie8. Chimica analitica9. Chimica applicata all’igiene10. Chimica clinica11. Chimica e farmacologia <strong>del</strong>le sostanze organiche naturali12. Chimica e tecnologia <strong>del</strong>le sostanze organiche naturali13. Chimica e tecnologie alimentari14. Citogenetica umana15. Conserve alimentari di origine vegetale16. Economia sistema agroalimentare17. Endocrinologia sperimentale18. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all’industria)19. Farmacologia20. Farmacologia applicata21. Fisiologia e scienza <strong>del</strong>l’alimentazione22. Fitopatologia<strong>23</strong>. Genetica24. Genetica medica25. Igiene26. Igiene e medicina preventiva27. Igiene e medicina preventiva con orientamento di “laboratorio di sanitàpubblica”28. Immunologia diagnostica<strong>29</strong>. Istochimica e citochimica30. Metodologie chimiche di controllo e di analisi31. Microchimica32. Microchimica applicata33. Microchimica e virologia34. Microchimica medica35. Patologia generale / Patologia clinica36. Scienza <strong>del</strong>l’alimentazione37. Scienza e tecnica piante medicinali38. Scienza e tecnica piante officinali39. Scienza e tecnologie cosmetiche40. Sicurezza e protezione industriale41. Statistica medica42. Statistica medica (orientamento epidemiologico)43. Statistica sanitaria44. Tecniche biomediche45. Tecniche microbiologiche46. Tecnologie alimentari47. Tecnologie chimiche di processo48. Tossicologia49. Tossicologia forenseSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>50. Virologia51. Viticoltura ed enologieSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>d) Scuole universitarie di specializzazione (PSICOLOGI)PSICOLOGIA1. Neuropsicologia2. Psicologia clinica3. Psicologia <strong>del</strong> ciclo di vita4. Psicologia <strong>del</strong>l’età evolutiva5. Psicologia <strong>del</strong>la salute6. Psicologia sociale e applicata7. Psicologia sociale e <strong>del</strong> lavoro8. Valutazione psicologicaPSICOTERAPIA1. Clinica <strong>del</strong>le malattie nervose e mentali2. Igiene mentale3. Malattie nervose e mentali4. Neurologia e psichiatria5. Neuropsichiatria6. Neuropsichiatria infantile7. Psichiatria8. Psicologia clinica9. Psicologia <strong>del</strong> ciclo di vita10. Psicologia <strong>del</strong>la saluteSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ALLEGATO APARTE SECONDATITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONEDELLE GRADUATORIE DI CUI ALL’ART. 21 DELL’ACCORDO.TITOLI ACCADEMICIVOTO DI LAUREAMedici Specialisti ambulatoriali, Odontoiatri, Veterinari, Biologi, Chimici, PsicologiVoto di laurea 110/110 e lode o 100/100 e lode punteggio 3,00Voto di laurea da 101/110 a 110/110 o da 91/100 a 100/100 punteggio 2,00a) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI – ODONTOIATRI - VETERINARI1. Specializzazioni in Branche principali:per la prima specializzazione punteggio 3,00specializzazione ai sensi degli artt. 3 e 35 <strong>del</strong>la legge n.56/89 punteggio 3,00per ogni ulteriore specializzazione punteggio 1,002. Specializzazioni in Branche affini:per ogni ulteriore specializzazione punteggio 0,403. Voto di specializzazione:in branca principale con lode (una sola volta) punteggio 3,00SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>in branca principale con il massimo dei voti (una sola volta) punteggio 2,00b) BIOLOGI – CHIMICI – PSICOLOGI1. Specializzazioni:per la prima specializzazione punteggio 3,00specializzazione ai sensi degli artt. 3 e 35 <strong>del</strong>la legge n.56/89 punteggio 3,00per ogni ulteriore specializzazione punteggio 1,002. Voto di specializzazione:Specializzazione conseguita con lode (una sola volta) punteggio 3,00Specializzazione conseguita con il massimo dei voti (una sola volta)punteggio 2,00TITOLI PROFESSIONALIa1) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI, BIOLOGI, CHIMICI,PSICOLOGISostituzioni, incarichi provvisori e a tempo determinato effettuati nella brancaprincipale o area professionale, a favore di Aziende sanitarie ed altre Istituzionipubbliche che applicano le norme <strong>del</strong> presente Accordo (Inps, Inail, Ministero <strong>del</strong>laDifesa, SASN, ecc):Per ciascuna ora di attività svolta punteggio 0,003A parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione e di laurea e insubordine l'anzianità anagrafica.Qualora, inoltre, l’attività svolta dal medico veterinario sia retribuita a prestazionele Regioni definiscono l’assegnazione <strong>del</strong> punteggio con un criterio di equivalenzaall’attività oraria.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ALLEGATO A BISSpecializzazioni <strong>del</strong>la medicina veterinariaPARTE PRIMABRANCA DELLA SANITÀ ANIMALESANITÀ ANIMALESpecializzazioni equipollenti:1) Alimentazione animale2) Allevamento e igiene degli animali3) Clinica bovina4) Diritto e legislazione veterinaria5) Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e deglianimali da affezione6) Farmacologia e tossicologia veterinaria7) Fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione degli animali domestici8) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria9) Medicina e chirurgia <strong>del</strong> cavallo10) Microbiologia indirizzo in tecniche microbiologiche11) Miglioramento genetico degli animali domestici12) Patologia e clinica degli animali d'affezione13) Patologia suina14) Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche15) Sanità pubblica veterinaria16) Scienza e medicina degli animali da laboratorio17) Tecnologia e patologia <strong>del</strong>le specie avicole, <strong>del</strong> coniglio e <strong>del</strong>la selvagginaAltre Specializzazioni equipollenti:1) Alimentazione degli animali domestici2) Biotecnologie veterinarie3) Chirurgia veterinaria4) Clinica dei piccoli animali5) Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria6) Clinica e malattia dei piccoli animali7) Igiene <strong>del</strong>la produzione e commercializzazione degli alimenti di origineanimale8) Malattie dei piccoli animali9) Patologia aviare10) Parassitologia degli animali domestici11) Sanità animale, igiene <strong>del</strong>l'allevamento e <strong>del</strong>le produzioni animali12) Radiologia veterinariaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>13) Tecnologia avicola e patologia aviare14) Tecnologia e patologia avicunicolaDiscipline affini:1) Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all’acquacoltura2) Biochimica marina3) Dietologia comparata animale4) Fisiologia, Allevamento e Patologia degli ovini e dei caprini5) Igiene e tecnologia <strong>del</strong> latte e derivati6) Igiene e tecnologia <strong>del</strong>le carni7) Ispezione degli alimenti di origine animale8) Miglioramento quali-quantitativo degli alimenti di origine animale9) Patologia equina10) Tecnologia avicunicolaBRANCA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DIORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI.IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONECONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORODERIVATI.Specializzazioni equipollenti:1) Allevamento, igiene, patologia <strong>del</strong>le specie acquatiche e controllo dei prodottiderivati2) Diritto e legislazione veterinaria3) Igiene e tecnologia <strong>del</strong>le carni4) Igiene e tecnologia <strong>del</strong> latte e derivati5) Ispezione degli alimenti di origine animale6) Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale7) Sanità pubblica veterinariaAltre specializzazioni equipollenti:1) Biochimica marina2) Igiene <strong>del</strong>le produzione e commercializzazioni degli alimenti di origineanimale3) Ispezione degli alimenti di origine animale e loro derivati4) Patologia aviare5) Produzione ed ispezione degli organismi acquatici d’interesse alimentare6) Tecnica conserviera ed igiene degli alimenti di origine animale7) Tecnologia ed igiene <strong>del</strong>le carniDiscipline affini:1) Alimentazione animale2) Allevamento e Igiene degli animali3) Clinica bovina4) Farmacologia e Tossicologia veterinaria5) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria6) Sanità animale, allevamento e produzioni zootecnicheSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>7) Sanità animale, igiene <strong>del</strong>l’allevamento e <strong>del</strong>le produzioni animali8) Tecnologia avicola e Patologia aviare9) Tecnologia e patologia avicunicola10) Tecnologia e patologia <strong>del</strong>le specie avicole, <strong>del</strong> coniglio e <strong>del</strong>la selvagginaBRANCA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE.IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHESpecializzazioni equipollenti:1) Alimentazione animale2) Allevamento ed igiene degli animali3) Allevamento, igiene, patologia <strong>del</strong>le specie acquatiche e controllo dei prodottiderivati4) Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura5) Chirurgia veterinaria6) Clinica bovina7) Diritto e legislazione veterinaria8) Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e deglianimali da affezione9) Farmacologia e tossicologia veterinaria10) Fisiopatologia <strong>del</strong>la riproduzione degli animali domestici11) Igiene e tecnologia <strong>del</strong>le carni12) Igiene e tecnologia <strong>del</strong> latte e derivati13) Ispezione degli alimenti di origine animale14) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria15) Medicina e chirurgia <strong>del</strong> cavallo16) Miglioramento genetico degli animali domestici17) Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale18) Patologia e clinica degli animali d'affezione19) Patologia aviare20) Patologia suina21) Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche22) Sanità animale, igiene <strong>del</strong>l'allevamento e <strong>del</strong>le produzioni animali<strong>23</strong>) Sanità pubblica veterinaria24) Scienza e medicina degli animali da laboratorio25) Tecnologia avicola26) Tecnologia e patologia <strong>del</strong>le specie avicole, <strong>del</strong> coniglio e <strong>del</strong>la selvagginaAltre specializzazioni equipollenti:1) Alimentazione degli animali domestici2) Biotecnologie veterinarie3) Dietologia comparata animale4) Igiene <strong>del</strong>le produzioni e commercializzazioni degli alimenti di origineanimale5) Miglioramento genetico degli animali domestici e <strong>del</strong>le produzioni zootecniche6) Sanità animale, igiene <strong>del</strong>l’allevamento e <strong>del</strong>le produzioni animali7) Tecnologia avicunicolaDiscipline affini:1) Biochimica marinaSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>2) Clinica e malattie dei piccoli animali3) Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria4) Clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animale5) Fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e dei caprini6) Ispezione degli alimenti di origine animale e loro derivati7) Parassitologia degli animali domestici8) Patologia equina9) Produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interessealimentare10) Tecnica conserviera ed igiene degli alimenti di origine animale11) Tecnologia avicola e patologia aviare12) Tecnologia e patologia avicunicola13) Tecnologia ed igiene <strong>del</strong>le carniSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Il presente allegato è pubblicato sul sito web <strong>del</strong>la SISAC (http://www.sisac.info)PARTE PRIMAALLEGATO BDOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Specialisti Ambulatoriali e altreprofessionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)art. 21 <strong>del</strong>l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medicispecialisti ambulatoriali ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)BolloAL COMITATO ZONALE DI...................................Il sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......)il................................. M__ F___ CodiceFiscale…………………………………………………………..Comune di residenza...............................................(prov...........)Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….Chiede di essere incluso nella graduatoria- secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporticon i Medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi),ex art.8 <strong>del</strong> D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni -di.....................................per i medici specialisti ed odontoiatridi………………………………per i biologidi………………………………per i chimiciSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>di………………………………per gli psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia)a valere per l’anno…………., relativa alla Provincia di..............................nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:a) autocertificazione informativab) n…………documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini <strong>del</strong>la graduatoriapredetta e specificati nel prospetto interno.Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:la propria residenzail domicilio sottoindicato:c/o…………………………………..Comune………………………Provincia……………..indirizzo………………………………………………….n………………….CAP……………….Data………………………………..Firma per esteso……………………………………Avvertenze importanti- I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con lenorme sull’imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.- Ai fini <strong>del</strong>l’attribuzione <strong>del</strong> relativo punteggio, la documentazione allegata deve esseretale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non èpossibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiaratodall’aspirante.- Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio <strong>del</strong> Comitato Zonale,la firma deve essere apposta all'atto <strong>del</strong>la sua presentazione, avanti al dipendenteaddetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata perposta, deve essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia nonautenticata di un documento di identita' in corso di validita' <strong>del</strong> sottoscrittore.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Il presente allegato è pubblicato sul sito web <strong>del</strong>la SISAC (http://www.sisac.info)PARTE SECONDAALLEGATO BAUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVAIl sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......)il................................. M__ F___ CodiceFiscale…………………………………………………………..Comune di residenza...............................................(prov...........)Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….Dichiara, ai sensi e agli effetti <strong>del</strong>la legge n.15/8 e successive modificazioni1. di essere laureato in ......................... (medicina e chirurgia o odontoiatria, o biologia, ochimica, o psicologia) con voto.................. presso l'Università di......................................in data.....................................2. di essere abilitato all'esercizio <strong>del</strong>la professione di........................................................(medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico o psicologo) nella sessione................presso l'Università di....................................................3. di essere iscritto all'Albo professionale.............................................SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>(dei medici chirurghi o degli odontoiatri, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi)pressol'<strong>Ordine</strong> provinciale /regionale di.......................dal.....................................4. di essere in possesso <strong>del</strong>le seguenti specializzazioni:in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............5. di essere in possesso <strong>del</strong>le seguenti libere docenze:in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>............... di essere in possesso dei seguenti dottorati di ricerca:in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............7. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte <strong>del</strong>le competentiCommissioni di Disciplina previste dall'attuale o dai precedenti AccordiDi essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di naturadisciplinare comminato dall’<strong>Ordine</strong>……………………………………In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:........................................................................................................................................8. di essere nella seguente posizione :a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblicoo privato con divieto di libero esercizio professionaleb) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina generale convenzionatoc) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera sceltad) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomoretribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private nonappartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative edeconomiche <strong>del</strong>l'Accordo Collettivo Nazionalee) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N.( in caso affermativo, indicare l’Azienda……………………………..)SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Aziende(in caso affermativo indicare l'Azienda....................)g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R.n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi <strong>del</strong>l’art.8,comma 5, <strong>del</strong> D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazionih) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore,amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi<strong>del</strong> D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi <strong>del</strong>l’art.8 <strong>del</strong> D.Lvon.502/92 e successive modificazioni e integrazionii) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni privateconvenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialisticheeffettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi <strong>del</strong>l'art. 43 <strong>del</strong>la legge n.833/78 e<strong>del</strong>l'art. 8-ter <strong>del</strong> D.L.vo n. 2<strong>29</strong>/99;l) essere / non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi <strong>del</strong>D.P.R. n.<strong>29</strong>2/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi<strong>del</strong>l'art. 8 <strong>del</strong> D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazionim) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo(in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attivitàsvolta………………………………………….e la misura <strong>del</strong>l'indennitàpercepita............................................................................................)SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>( segue per gli Specialisti ambulatoriali)9. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca, come sostituto, incaricoprovvisorio e a tempo determinato:(non è valutabile il servizio effettuato precedentemente l’anno 2000)Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl..................ore............sett...............dal................al...................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................NOTE (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Il sottoscritto, consapevole <strong>del</strong>le sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art.10 <strong>del</strong>lalegge 75/9 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito <strong>del</strong> presente procedimento.Data…………………..Firma per esteso …………………………………………………(1) cancellare la parte che non interessa(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richiesteN.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni,e' utilizzabile anche per le comunicazioni, ai comitati di cui all'art. 24, relative allemodificazioni nel proprio stato di servizio.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>(segue per Biologi – Chimici – Psicologi)9. di avere svolto la seguente attività professionale in qualità diBiologo/Chimico/Psicologo (1)presso strutture <strong>del</strong> S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Ministeri,Enti privati equiparati, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istitutipubblici di ricerca, strutture private:Dal………………al………………presso…………………………per n. oresettimanali………………Nel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….Dal………………al………………presso………………………… per n. ore settimanaliNel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….Dal………………al………………presso………………………… per n. ore settimanali………………………Nel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….10. di avere svolto la seguente attività professionale in qualità diBiologo volontario/Chimico volontario/Psicologo volontario (1)Presso strutture pubbliche, regolarmente <strong>del</strong>iberata dall’EnteDal………………al………………presso…………………………………………………………………………Nel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Dal………………al………………presso…………………………………………………………………………Nel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….11. di avere frequentato i seguenti corsi di perfezionamento o aggiornamento,di duratanon inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione difrequenza, in una <strong>del</strong>le discipline <strong>del</strong>laBiologia/Chimica/Psicologia (1)N.B.: Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto oconvenzione.Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveSISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Ore/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………Corso in ………………………….seguito dal …………………al ………………… per complessiveOre/giorni/anni………………………..presso……………………………………………………………12. di avere conseguito idoneità in pubblico concorso (valutabile solo la prima idoneità):concorso a………………………………………………………………………………………………….presso…………………………………………………………………..anno…………………………….13. di essere iscritto all’<strong>Ordine</strong> Nazionale /Regionale /Provinciale dei Biologi/ Chimici/Psicologi (1)dal……………………………………….NOTE (2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..Il sottoscritto, consapevole <strong>del</strong>le sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art.10 <strong>del</strong>lalegge 75/9 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito <strong>del</strong> presente procedimento.Data…………………..Firma per esteso …………………………………………………(1) cancellare la parte che non interessa(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richiesteN.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni,e' utilizzata anche per le comunicazioni, ai comitati di cui all'art. 24, relative allemodificazioni nel proprio rapporto convenzionale.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Il presente allegato è pubblicato sul sito web <strong>del</strong>la SISAC (http://www.sisac.info)ALLEGATO B bisDOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Medici VeterinariParte primaart. 21 <strong>del</strong>l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Mediciveterinari di cui all’Accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialistiambulatoriali, veterinari e le altre professionalità sanitarie <strong>del</strong> <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> comeintegrato dall’Accordo per l’applicazione <strong>del</strong>la norma finale n. <strong>del</strong> 1 marzo 200BolloAL COMITATO ZONALE DI...................................Il sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......)il................................. M__ F___ CodiceFiscale…………………………………………………………..Comune di residenza...............................................(prov...........)Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….Chiede di essere incluso nella graduatoria- secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporticon i Medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici,Psicologi), ex art.8 <strong>del</strong> D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni -SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>di.....................................per i medici veterinaria valere per l’anno…………., relativa alla Provincia di..............................nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:a) autocertificazione informativab) n…………documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini <strong>del</strong>la graduatoriapredetta e specificati nel prospetto interno.Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:la propria residenzail domicilio sottoindicato:c/o…………………………………..Comune………………………Provincia……………..indirizzo………………………………………………….n………………….CAP……………….Data………………………………..Firma per esteso……………………………………Avvertenze importanti- I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con lenorme sull’imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.- Ai fini <strong>del</strong>l’attribuzione <strong>del</strong> relativo punteggio, la documentazione allegata deve esseretale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non èpossibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiaratodall’aspirante.- Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio <strong>del</strong> Comitato Zonale,la firma deve essere apposta all'atto <strong>del</strong>la sua presentazione, avanti al dipendenteaddetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata perposta, deve essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia nonautenticata di un documento di identita' in corso di validita' <strong>del</strong> sottoscrittore.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>PARTE SECONDAAUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVAIl sottoscritto Dott....................…………, nato a...........................................(prov…......)il................................. M__ F___ CodiceFiscale…………………………………………………………..Comune di residenza...............................................(prov...........)Indirizzo Via ……...................n………..Cap.............. telefono.......................Recapito professionale nel Comune di………………………( prov……)Via…………………….n………..Cap……………telefono…………………………….Dichiara, ai sensi e agli effetti <strong>del</strong>la legge n.15/8 e successive modificazioni1. di essere laureato in medicina veterinaria con voto.................. presso l'Universitàdi......................................in data.....................................2. di essere abilitato all'esercizio <strong>del</strong>la professione di medico veterinario nellasessione................presso l'Università di....................................................3. di essere iscritto all'Albo professionale dei medici veterinari presso l'<strong>Ordine</strong> provinciale/regionale di....................... dal.....................................SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>4. di essere in possesso <strong>del</strong>le seguenti specializzazioni:in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............in.................................. conseguita il........... presso l'Università di............... convoto.............5. di essere in possesso dei seguenti dottorati di ricerca:in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>..............in...................................con Decreto Ministeriale <strong>del</strong>............... di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte <strong>del</strong>le competentiCommissioni di Disciplina previste dall'attuale o dai precedenti AccordiDi essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di naturadisciplinare comminato dall’<strong>Ordine</strong>……………………………………In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:......................................................................................................................................................SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>7. di essere nella seguente posizione :a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblicoo privato con divieto di libero esercizio professionaleb) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomoretribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private nonappartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative edeconomiche <strong>del</strong>l'Accordo Collettivo Nazionalec) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R.n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi <strong>del</strong>l’art.8,comma 5, <strong>del</strong> D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazionid) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore,amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi<strong>del</strong> D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi <strong>del</strong>l’art.8 <strong>del</strong> D.Lvon.502/92 e successive modificazioni e integrazionie) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni privateconvenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialisticheeffettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi <strong>del</strong>l'art. 43 <strong>del</strong>la legge n.833/78 e<strong>del</strong>l'art. 8-ter <strong>del</strong> D.L.vo n. 2<strong>29</strong>/99.8. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca, come sostituto, incaricoprovvisorio e a tempo determinato:Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl..................ore............sett...............dal................al...................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................Branca........................Asl………….....ore.............sett..............dal.................al..................9. di avere svolto la seguente attività professionale in qualità di medico veterinario (1)presso strutture <strong>del</strong> S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, IstitutiZooprofilattici, Enti privati equiparati:Dal………………al………………presso…………………………per n. oresettimanali………………Nel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….Dal………………al………………presso………………………… per n. ore settimanaliNel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….Dal………………al………………presso………………………… per n. ore settimanali………………………Nel servizio di……………………………………………con la qualificadi………………………………….SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>NOTE (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Il sottoscritto, consapevole <strong>del</strong>le sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art.10 <strong>del</strong>lalegge 75/9 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito <strong>del</strong> presente procedimento.Data…………………..Firma per esteso …………………………………………………(1) cancellare la parte che non interessa(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richiesteN.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni,e' utilizzabile anche per le comunicazioni, ai comitati di cui all'art. 24, relative allemodificazioni nel proprio stato di servizio.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Il presente allegato è pubblicato sul sito web <strong>del</strong>la SISAC (http://www.sisac.info)ALLEGATO CMODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE (PROTESI DENTARIEED ORTODONTICHE) – ORTESI0) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare le condizioni di eseguibilitàdegli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, l'ambulatorio odontoiatrico<strong>del</strong>l'Azienda deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabiliall'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio <strong>del</strong>la specifica attività professionalefinalizzata all'applicazione di protesi dentarie e ortodontiche, alla stregua <strong>del</strong>leindicazioni elencate in calce al presente documento.0) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione <strong>del</strong> Servizio e agaranzia <strong>del</strong>la professionalità <strong>del</strong>la categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineanol'esigenza che, nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare con leAziende, accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i laboratori stessi<strong>del</strong>le condizioni organizzative, tecnicostrumentali e di personale idonee a garantireobiettivamente la qualità merceologica <strong>del</strong>le protesi, la loro funzionalità in relazione alleesigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni <strong>del</strong>lospecialista. In ogni caso i laboratori odontotecnici devono dimostrare di aver provveduto,alla registrazione presso il Ministero <strong>del</strong>la Salute a norma <strong>del</strong>l'art. 11 commi e 7 e<strong>del</strong>l'art. 13 commi 1 e 2 <strong>del</strong> Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 4, emanato inattuazione <strong>del</strong>la direttiva comunitaria n. 93/42/CEE;0) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successiviall'applicazione <strong>del</strong>le protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusivaresponsabilità professionale <strong>del</strong>lo specialista odontoiatra.In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari <strong>del</strong>leAziende, sono di esclusiva competenza <strong>del</strong>lo specialista odontoiatra, secondo sua scienzae coscienza, nel rispetto <strong>del</strong>le norme deontologiche che regolano la professione:. la predisposizione <strong>del</strong> piano di lavoro finalizzato all'applicazione <strong>del</strong>la protesi;. l’effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie allapreparazione <strong>del</strong> cavo orale;. la rilevazione <strong>del</strong>le impronte;. la prescrizione, nell'ambito <strong>del</strong>le possibilità organizzative <strong>del</strong> servizio e avutoriguardo alle richieste degli assistiti, <strong>del</strong> tipo di protesi più rispondente alle esigenzecliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima si utilizza il modularioprescritto dal Ministero <strong>del</strong>la Sanità, in attuazione <strong>del</strong> Decreto Legislativo 24 febbraio1997 n. 4, con la circolare DPS/1.AG./1772;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>. la scelta dei materiali sanitariamente più opportuni;. le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione <strong>del</strong> manufatto daparte <strong>del</strong> laboratorio convenzionato;. le operazioni di applicazione <strong>del</strong>le protesi;. la verifica <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>la protesi sia sul piano <strong>del</strong>la rispondenza alle esigenze<strong>del</strong>l'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico;. le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica;pp. gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneità <strong>del</strong>laprotesi.In conseguenza di quanto sopra, si chiarisce che devono intendersi esclusi i rapportiprofessionali diretti tra l'assistito e il laboratorio odontotecnico convenzionato officiatodalla realizzazione <strong>del</strong>la protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsila circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva <strong>del</strong>la convenzione con illaboratorio.0) Le parti convengono che le Aziende, nelle fasi di svolgimento <strong>del</strong> piano di lavorofinalizzato all'applicazione <strong>del</strong>le protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in casodi sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di unodontotecnico diplomato <strong>del</strong> laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alleindicazioni <strong>del</strong>lo specialista stesso, <strong>del</strong>le attività ausiliarie consentite dalle leggi in vigore.0) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttività <strong>del</strong> servizio ed anche inrelazione alle esigenze poste dalla necessità di programmare la collaborazione<strong>del</strong>l'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunità che gli orari di svolgimento<strong>del</strong>l'attività specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione <strong>del</strong>le protesi sianotenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attività <strong>del</strong> gabinetto dentistico.0) Per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione <strong>del</strong>l'attività protesica sirichiamano le norme di cui all'art. <strong>23</strong> comma 2. Relativamente agli specialisti in servizioalla data <strong>del</strong> 1 ottobre 1984, l'esecuzione <strong>del</strong>le attività protesiche può essere affidataagli stessi nel caso che si dichiarino disponibili ad accettare aumenti di orario finalizzatiallo svolgimento <strong>del</strong>le dette attività.0) Le clausole <strong>del</strong> presente documento si estendono, con gli opportuni adattamenti,all'attività ortesica.VV)DOTAZIONE DEL GABINETTO ODONTOIATRICO:- riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore con manipolo,turbina con manipolo, lampada, siringa aspiratore, compressore;- apparecchio radiografico endorale;- servomobili;- sgabello per operatore:- sterilizzatrice;SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>- strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese quelle canalari),estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia.CCC) DOTAZIONE SPECIFICA PER PROTESI ED ORTESI:- portaimpronte alluminio forate;- portaimpronte anatomiche serie complete;- alginato;- materiale prima impronta;- frese diamantate per preparazione turbo trapano;- frese tungsteno per preparazione turbo trapano;- ruotine per denti varie forme;- ruotine per acciaio varie forme;- punte montate per ritocco forme varie e tipi;- ruotine diamantate varie forme;- pinza universale;- pinza Waldasch;- pinza Adams;- pinza piegafili;- pinza tronchese;- pinze ossivore;- pinza Reynolds;- martello leva-corone;- sco<strong>del</strong>le per gesso ed alginato varie forme;- spatole per cera grandi e piccole;- spatole per cera Lecron;- gesso dura per mo<strong>del</strong>li;- gesso extra duro rosa;- gesso per ortodonzia bianco;- corona provvisorio policarbonato;- carta per articolazione blu e rossa;- confezione cemento per fissaggio protesi;- resine a freddo per provvisori;- resina per riparazioni rapide;- cera collante;- resina per ribasare;- cera per masticazione;- cera per mo<strong>del</strong>lare;- micromotore laboratorio per ritocchi protesi;- spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi;- base platten argentate.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>ALLEGATO DNOMENCLATORE TARIFFARIO1 - Consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista dialtra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista consultato2 - Consulto domiciliare con il medico di medicina generale e/o specialista di altrabranca euro 3,15 da corrispondere solo allo specialista consultato3 - Parto a domicilio euro 413,14 - Agopuntura in ambulatorio, per ogni seduta, euro 25,82Le prestazioni suddette sono effettuate, a richiesta <strong>del</strong> medico di medicina generale o<strong>del</strong>lo specialista, previa autorizzazione <strong>del</strong> direttore <strong>del</strong> distretto o suo <strong>del</strong>egato.L'agopuntura di cui al n. 4, in quanto tecnica terapeutica non pertinente ad unaspecifica branca specialistica, può essere eseguita da un medico anche non specialista inpossesso <strong>del</strong>le particolari capacità professionali accertate con le procedure di cui all’art.22, comma 4, <strong>del</strong> presente Accordo collettivo nazionale.SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati


Accordo Collettivo Nazionale <strong>23</strong> marzo 20<strong>05</strong> – <strong>testo</strong> integrato con l’A. C. N. <strong>29</strong> luglio 20<strong>09</strong>Il presente allegato è pubblicato sul sito web <strong>del</strong>la SISAC (http://www.sisac.info)ALLEGATO EINFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATIPERSONALIAi sensi <strong>del</strong>l’art. 10 <strong>del</strong>la legge 31 dicembre 199, n. 75 e succ. modd. integr. e inrelazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è direttoesclusivamente all’espletamento da parte di questo Comitato zonale <strong>del</strong>la formazione<strong>del</strong>la graduatoria di………………………….. valida per l’anno…………………………………..2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cuisopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale <strong>del</strong>la Regione;5. L’art. 13 <strong>del</strong>la citata legge Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli diottenere dal titolare la conferma <strong>del</strong>l’esistenza o meno di propri dati personali e la lorocomunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza <strong>del</strong>l’origine dei dati nonché<strong>del</strong>la logica e <strong>del</strong>le finalità su cui si basa il trattamento;. Titolare <strong>del</strong> trattamento dei dati è___________________________________________________________________________________SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati

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