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Schema di Contratto.pdf

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ART. 6La Cooperativa si impegna a fornire assistenza <strong>di</strong> tipo non sanitario agli ospiti dellaresidenza secondo i parametri in<strong>di</strong>cati nel Capitolato Speciale <strong>di</strong> Oneri e nel ProgettoOperativo, salve le migliorie contenute nell’offerta.Il personale impiegato dalla Cooperativa sarà costituito da operatori in possesso <strong>di</strong>idonea qualifica tecnico - professionale, che siano stati approvati dal Primario dellaU.O.C. Salute Mentale del 4° Distretto.La Cooperativa si impegna a sostituire gli operatori in<strong>di</strong>cati nell’offerta solo in casoeccezionale e comunque con personale <strong>di</strong> pari qualifica tecnico - professionale approvatopreventivamente dal Primario del 4° MDT. La violazione <strong>di</strong> questa clausola comporta larisoluzione del <strong>Contratto</strong> in danno della Cooperativa.In aggiunta a detti operatori, la Cooperativa potrà utilizzare, qualora autorizzata dalDSM, operatori del volontariato sociale, dell’obiezione <strong>di</strong> coscienza, del tirocinioprofessionale, con assicurazione a carico della Cooperativa stessa.La Cooperativa è tenuta ad esibire, ogni qualvolta richiesta, l’elenco nominativoaggiornato degli operatori impegnati, corredato <strong>di</strong> ogni dato necessario.ART. 7Sono a carico della Cooperativa la acquisizione <strong>di</strong> tutte le autorizzazioni necessarie alfunzionamento della struttura oggetto del presente <strong>Contratto</strong>.ART. 8La Cooperativa si impegna a rispettare, nei confronti degli operatori da essa impiegatinella attività <strong>di</strong> cui trattasi, i minimi retributivi e gli istituti normativi del contrattocollettivo nazionale <strong>di</strong> categoria vigente, a tenere regolari libri paga e matricola e adosservare le leggi e i regolamenti in materia <strong>di</strong> previdenza e assistenza e <strong>di</strong> sicurezza sullavoro.Sono a carico della Cooperativa:- le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;- le imposte e le tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio.ART. 9La Cooperativa risponde <strong>di</strong>rettamente dei danni che possano essere causati dai proprioperatori a terzi o a cose. Essa deve essere munita quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> idonea coperturaassicurativa, come in<strong>di</strong>cato nell’art. 13 del Capitolato Speciale <strong>di</strong> Oneri.ART. 10La ASL corrisponderà alla Cooperativa un compenso annuale <strong>di</strong> € ______________________+ IVA al 4%, comprensivo <strong>di</strong> ogni servizio e prestazione.In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione temporanea del numero degli ospiti, il compenso anzidetto verràdecurtato dell’importo forfetario <strong>di</strong> €8,00 (otto/00) al giorno per ospite assente,corrispondente alla minor spesa per vitto.I pagamenti, a novanta giorni data presentazione fattura, saranno effettuati a ratemensili posticipate su presentazione <strong>di</strong> regolari fatture, vistate dal Responsabile delDistretto incaricato, corredate da dettagliata e documentata relazione sull’attività svolta.3


La documentazione contabile dovrà essere conservata a cura della Cooperativa per ognieventuale controllo.Alle fatture dovranno altresì essere allegate apposite schede recanti le firme quoti<strong>di</strong>ane <strong>di</strong>presenza degli ospiti.ART. 11Salva ogni altra facoltà attribuita da leggi o regolamenti, è riservata alla ASL la possibilità<strong>di</strong> effettuare ogni opportuna verifica e controllo sul rispetto, da parte della Cooperativa,<strong>di</strong> quanto previsto nel presente <strong>Contratto</strong>.ART. 12Nel caso <strong>di</strong> inadempienze da parte della Cooperativa, la ASL RM /A, nella persona delResponsabile della struttura residenziale, è tenuta a contestare per iscritto leinadempienze stesse, assegnando un termine per la rimozione delle medesime inrelazione al tipo <strong>di</strong> ciascuna <strong>di</strong> esse. Trascorso tale termine, qualora la Cooperativa nonabbia provveduto a sanarle, e ove si tratti <strong>di</strong> inadempienze che pregiu<strong>di</strong>cano le attivitàdella struttura residenziale, la ASL RM /A provvederà alla risoluzione del <strong>Contratto</strong> indanno della Cooperativa. Il <strong>Contratto</strong> è risolto, oltre che in tutti i casi previsti dallevigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, al verificarsi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione delle finalità perseguite dallaCooperativa o delle metodologie adottate nell’espletamento del servizio, non concordatecon il DSM. La ASL RM / A, previa contestazione scritta alla Cooperativa ed in assenza <strong>di</strong>risposta alla stessa nei tempi in<strong>di</strong>cati o nel caso in cui gli elementi giustificativi nonsiano ritenuti vali<strong>di</strong>, potrà <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> trattenere dal 5% al 10% del compenso mensiledovuto, come penalità per le sotto elencate inadempienze:• intempestiva o mancata preventiva comunicazione <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fficoltà che possonocondurre all’interruzione o alla sospensione degli interventi;• variazioni apportate ai progetti in<strong>di</strong>viduali non concordate;• negligenza dell’operatore nell’esecuzione degli interventi.L’entità della penale è determinata in relazione alla gravità e alla reiterazione dellainadempienza. Il ripetersi per tre volte nell’anno <strong>di</strong> dette inadempienze comporta larisoluzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto del <strong>Contratto</strong> stesso.E’ proibito il subappalto. In caso <strong>di</strong> subappalto totale o parziale da parte dellaCooperativa a terzi, si procederà alla imme<strong>di</strong>ata risoluzione del <strong>Contratto</strong> in danno dellaCooperativa stessa.ART. 13Il presente <strong>Contratto</strong> non instaura alcun rapporto <strong>di</strong> lavoro tra la A.S.L. RM/A e i singolioperatori della Cooperativa impiegati per l’espletamento del servizio.ART. 14Per quanto non espressamente previsto dal presente <strong>Contratto</strong> si applicano, in quantocompatibili, le norme <strong>di</strong> cui all’art. 1321 e seguenti del Co<strong>di</strong>ce Civile, le norme dellaContabilità Generale dello Stato, le norme e i regolamenti dello Stato, della Regione, dellaProvincia e del Comune riguardanti il rapporto <strong>di</strong> cui trattasi e le materie ed attivitàoggetto <strong>di</strong> esso.4


ART. 15Il deposito per la cauzione definitiva è determinato nella misura del 10% (<strong>di</strong>eci per cento)dell’ammontare complessivo dell’aggiu<strong>di</strong>cazione e potrà essere effettuato nelle stesseforme previste per la costituzione della cauzione provvisoria.La Cooperativa dovrà costituire, entro 10 (<strong>di</strong>eci) giorni dalla data <strong>di</strong> comunicazionedell’aggiu<strong>di</strong>cazione la cauzione definitiva, dandone tempestiva comunicazione alla ASLappaltante.Tale deposito dovrà avere vali<strong>di</strong>tà fino alla scadenza del servizio.Il deposito cauzionale definitivo sarà restituito alla Cooperativa su domanda della stessadopo trenta (30) giorni dal termine dell’affidamento del servizio, sempre che non vi sianocontestazioni in atto.La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell’adempimento <strong>di</strong> tutti gliobblighi derivanti dall’espletamento del servizio, nonché del rimborso delle somme pagatein più dalla ASL per conto della Cooperativa inadempiente, salvo l’esperimento <strong>di</strong> ognialtra azione per i maggiori danni, nel caso che la ASL lo ritenga necessario a tutela deipropri interessi.La Cooperativa è tenuta in ogni momento, su richiesta della ASL ad integrare la cauzionequalora questa, durante la fornitura, sia in parte utilizzata a titolo <strong>di</strong> rimborso o <strong>di</strong>risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.Le eventuali spese per lo svincolo del deposito cauzionale saranno a carico dellaCooperativa aggiu<strong>di</strong>cataria.Nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale.ART. 16Per ogni controversia è competente il Foro <strong>di</strong> Roma. A tale fine, la Cooperativa eleggedomicilio nel Comune <strong>di</strong> Roma. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.ART. 17Il presente <strong>Contratto</strong> viene redatto in un’unica copia. Le eventuali spese <strong>di</strong> copia,imposte, bollo e <strong>di</strong> registro relative al presente atto sono a carico della Cooperativaaggiu<strong>di</strong>cataria, ai sensi dell’art.8 del D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell’art. 57 del D.P. R. 26 aprile 1986 n. 131.Letto, confermato e sottoscritto.Per la CooperativaIl Legale RappresentantePer la ASL RM/AIl Commissario Straor<strong>di</strong>narioProf. Dott. Camillo Riccioni5

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