13.07.2015 Views

procedimento per convalida di sfratto - Università Telematica Pegaso

procedimento per convalida di sfratto - Università Telematica Pegaso

procedimento per convalida di sfratto - Università Telematica Pegaso

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>1 IntroduzioneIl <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> in esame trova la relativa previsione co<strong>di</strong>cistica nel Libro IV, Capo II, del c.p.c.e, segnatamente, nel combinato <strong>di</strong>sposto normativo ex artt. 657 et ss..Esso è un <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> speciale ovverosia rappresenta la classica ipotesi <strong>di</strong> tutela sommaria <strong>di</strong> un<strong>di</strong>ritto.Tutela contrad<strong>di</strong>stinta altresì dalla autonomia e dalla non necessarietà laddove <strong>per</strong> autonomia benpuò intendersi l’autosufficienza del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> nel senso <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio avente genesi propria e, amaggior ragione, definizione propria nonché produttiva ex se <strong>di</strong> definitive statuizioni.Definitività del pronunciamento del giu<strong>di</strong>ce realizzantesi senza alcuna previsione <strong>di</strong> prosecuzioneulteriore del giu<strong>di</strong>zio sommario de quo e, senza, tantomeno, alcuna previsione <strong>di</strong> mutamento delgiu<strong>di</strong>zio da sommario a cognizione piena se non nella ricorrenza <strong>di</strong> specifiche eventualità (<strong>di</strong>seguito argomentate).Sempre preliminarmente, va specificato che il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> in esame può essere es<strong>per</strong>itoESCLUSIVAMENTE in relazione ai contratti <strong>di</strong> locazione AD USO ABITATIVO.Invero, “il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> instaurato a seguito <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> generica finita locazione <strong>di</strong> immobilea<strong>di</strong>bito ad uso non abitativo <strong>per</strong> scadenza del termine convenzionale o legale deve svolgersisecondo le forme or<strong>di</strong>narie e spetta al giu<strong>di</strong>ce competente (…) senza che possa trasformarsi in<strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> sommario <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> licenza (o <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>) <strong>per</strong> finita locazione (…)”1.Al fine <strong>di</strong> meglio comprendere il significato dell’autonomia del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> in <strong>di</strong>samina, apparesufficiente richiamare qualche significativo arresto giurisprudenziale.Pertanto, “la instaurazione, da parte del locatore, <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> risoluzione delcontratto <strong>di</strong> locazione <strong>per</strong> inadempimento”2 non preclude “la facoltà del conduttore <strong>di</strong> sanare lamorosità (…) nel corso del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>di</strong> cui all’art. 658 c.p.c. (…) inquanto ciascun <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> conserva la sua piena autonomia e dunque la pendenza del giu<strong>di</strong>zio1 Cass. Civ., Sez. III, 07.05.1988, n. 3383. In Dottrina, L. MONTESANO – G. ARIETA, Diritto processualecivile, III, Giappichelli, Torino, 1999, 263.2 Cass. Civ., Sez. III, 10.04.2009, n. 4505 in Giur. It., 2001, 477. In maniera pressoché identica: Cass. Civ.,Sez. III, 12.10.1988, in Foro It., 1999, I, 126.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)3 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> risoluzione <strong>per</strong> inadempimento non può provocare il venir meno, nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong>speciale, <strong>di</strong> una legittima facoltà del conduttore”3 4.Allo stesso modo, detto <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> ha evidentemente natura giuris<strong>di</strong>zionale nonché contenziosa.La caratteristica più evidente della tipologia in <strong>di</strong>scussione coincide certamente con la sommarietàovverosia un <strong>per</strong>corso processuale avulso dal rito or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> cognizione ma mirante ad ottenerel’identico risultato tipicamente inerente il rito or<strong>di</strong>nario.Detto <strong>di</strong>versamente, l’istituto consente astrattamente <strong>di</strong> conseguire un titolo esecutivo attraverso ilcui utilizzo ottenere tutela effettiva <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong>ritti.La non necessarietà si identifica, invero, nella facoltatività <strong>per</strong> la parte citante <strong>di</strong> utilizzare ilmenzionato strumento processuale non profilandosi alcun impe<strong>di</strong>mento a seguire il ritoor<strong>di</strong>nariamente contemplato dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito.Come anticipato, sussiste la necessarietà anche del rispetto del principio del contrad<strong>di</strong>ttorio attesa laimprescin<strong>di</strong>bilità della notifica del libello introduttivo alla controparte con consequenzialera<strong>di</strong>camento obbligatorio del contrad<strong>di</strong>ttorio e correlata tutela dell’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesadella controparte contro cui l’azione è <strong>di</strong>retta.I <strong>di</strong>ritti in relazione ai quali la <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> risulta contemplata sono i cd. “<strong>di</strong>ritti allarestituzione”5, <strong>di</strong>ritto che “si fonda sul seguente fenomeno: una certa prestazione è stata effettuata,in adempimento <strong>di</strong> un obbligo contrattuale, da una delle parti all’altra. Nel momento in cui vienemeno il titolo in virtù del quale la consegna è stata effettuata, la detenzione o il possesso <strong>di</strong> chi haricevuto il bene <strong>di</strong>viene , <strong>per</strong>ché non esiste più il rapporto giuri<strong>di</strong>co, che giustificala sua detenzione o il suo possesso. Chi ha conseguito il bene può quin<strong>di</strong> ottenerne la restituzione,3 Cass. Civ. idem.4 “Non sussiste litispendenza tra un <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> locazione (o <strong>sfratto</strong>) <strong>per</strong> finita locazioneed un <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> or<strong>di</strong>nario avente ad oggetto l’accertamento della data <strong>di</strong> cessazione della locazione,atteso che i due proce<strong>di</strong>menti, pur avendo in comune la stessa causa <strong>di</strong> merito, sono <strong>di</strong>fferenziati dallapossibilità, nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> speciale, che l’azione si esaurisca con la <strong>convalida</strong> o che, pur espandendosi, aseguito dell’opposizione dell’intimato, nell’or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cognizione avente ad oggetto il merito dellapretesa, appro<strong>di</strong> al risultato dell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, cosìrealizzandosi effetti <strong>di</strong> cui l’azione non è suscettibile nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> or<strong>di</strong>nario e riservati dalla leggeespressamente alla competenza funzionale del giu<strong>di</strong>ce a<strong>di</strong>to in sede <strong>di</strong> <strong>convalida</strong>” (Cass. Civ., Sez. III,24.04.1996, n. 3851). Vedasi anche: Cass. Civ., Sez. III, 07.05.1988, n. 3384.5 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I Processi Speciali, Giuffrè, 2009, 154.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)4 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>senza bisogno <strong>di</strong> utilizzare la riven<strong>di</strong>cazione, ma semplicemente <strong>di</strong>mostrando che il bene era statoconsegnato in adempime nto <strong>di</strong> un obbligo che nasce da un rapporto, che è venuto meno”6.Nel novero degli “obblighi <strong>di</strong> restituzione” che si fondano fisiologicamente sul rapportocontrattuale, rientrano quelli emergenti in coincidenza dell’esaurimento del rapporto.Esigenza <strong>di</strong> restituzione non determinata dall’insorgenza <strong>di</strong> patologie “ma semplicemente <strong>per</strong>ché ilrapporto si è esaurito. Si tratta dei contratti restitutori in senso stretto, come, ad es., il comodato, lalocazione e l’affitto: una volta che il rapporto è cessato, come il bene è stato ricevuto in attuazionedel rapporto, così la controparte deve restituirlo sempre sulla base del contratto”7.6 F. P. LUISO, idem.7 F. P. LUISO, ibidem.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)5 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>2 Licenza <strong>per</strong> finita locazioneEssa è <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 657 c.p.c. che testualmente recita:Art. 657.(Intimazione <strong>di</strong> licenza e <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> finita locazione)Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore <strong>di</strong>retto, al mezzadro o al colonolicenza <strong>per</strong> finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione <strong>per</strong> la <strong>convalida</strong>,rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.Può altresì intimare lo <strong>sfratto</strong>, con la contestuale citazione <strong>per</strong> la <strong>convalida</strong>, dopo la scadenza del contratto, se, invirtù del contratto stesso o <strong>per</strong> effetto <strong>di</strong> atti o intimazioni precedenti, e' esclusa la tacita riconduzione.Dalla lettera e dalla lettura della norma in commento sono facilmente in<strong>di</strong>viduabili i soggettidell’azione, i rapporti contrattuali <strong>di</strong> riferimento, i tempi della medesima ed il fine cuiteleologicamente risulta proiettato.I contratti <strong>di</strong> riferimento, in una elencazione certamente definibile tassativa, saranno: la locazione,l’affitto ed i contratti associativi agrari.L’obiettivo è chiaramente la precostituzione <strong>di</strong> un titolo esecutivo ovverosia l’ottenimento –in viaanche temporalmente anticipata- dello strumento essenziale <strong>per</strong> riottenere nella propria <strong>di</strong>sponibilitàgiuri<strong>di</strong>ca il bene consegnato ed oggetto del rapporto locatizio.Da <strong>di</strong>fferente punto <strong>di</strong> vista, va anche aggiunto che la licenza <strong>per</strong> finita locazione “in quantoespressa manifestazione della volontà <strong>di</strong> porre fine al rapporto alla sua naturale scadenza, possiedetutti i requisiti della <strong>di</strong>sdetta nonché <strong>di</strong> quell’atto sostanziale che è la prevista dall’art. 2, comma 1, L. 9 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 431” 8 .Si appalesa chiara, dunque, la natura anticipatoria della richiesta, inoltrata in costanza del rapportolocativo, e, quin<strong>di</strong>, prima che il programma negoziale sia giunto alla naturale scadenza.Parimenti anticipata rispetto alla scadenza del termine <strong>per</strong> il rilascio sarà la decisionegiuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> condanna.Invero, “il locatore che non intenda rinnovare il contratto alla scadenza, può intimare licenza <strong>per</strong>finita locazione <strong>per</strong> precostituirsi un titolo esecutivo, dal momento che le <strong>di</strong>sposizioni relative alla8 Trib. Torino, 23.10.2002, in Arch. Locazioni, 2003, 374.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)6 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>procedura <strong>per</strong> il rinnovo non hanno mo<strong>di</strong>ficato le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> licenza e<strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> finita locazione” 9 .9 Trib. Torino, cit..Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)7 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>3 I soggettiIl primo comma dell’art. 657 c.p.c. in<strong>di</strong>vidua, quali soggetti titolari dell’azione de qua,”illocatore” ed “il concedente”.In un’ottica generale, la nozione <strong>di</strong> locatore la si ricava dalla interpretazione canonica dell’art. 1571c.c..Per locatore, cioè, si intende il soggetto (<strong>per</strong>sona fisica o giuri<strong>di</strong>ca) obbligatosi a far godere ad unaltro soggetto (<strong>per</strong>sona fisica o giuri<strong>di</strong>ca) un immobile <strong>per</strong> un precisamente in<strong>di</strong>viduato arcotemporale a fronte dell’ottenimento <strong>di</strong> un’altrettanta precisamente in<strong>di</strong>viduata utilitàeconomicamente apprezzabile.Viene facile sussumere in tale definizione il proprietario dell’immobile (e, da <strong>di</strong>fferenteangolazione, il proprietario del fondo rustico).Occorre, <strong>per</strong>ò ed altresì, evidenziare che non solo il titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto reale assoluto sul beneimmobile rappresenta il titolare del <strong>di</strong>ritto in argomento.Infatti, “l’azione <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> immobile <strong>per</strong> finita locazione va esercitata dal locatore, il quale puòanche non essere proprietario dell’immobile locato. E, quin<strong>di</strong>, ai fini della legittimazione ad agire<strong>per</strong> il rilascio, resta irrilevante l’indagine sulla veste <strong>di</strong> proprietario dell’immobile locato dallocatore” 10 .Nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà, l’azione in esame, anche in ossequio al <strong>di</strong>sposto exart. 1105 c.c., potrà essere utilmente esercitata anche da uno solo dei comproprietari soloallorquando sia fondatamente presumibile ritenere sussistente il consenso degli altri comproprietari.Consenso che può reputarsi validamente manifestato anche giusta consenso implicito (rectius:mancata specifica ed espressa contestazione degli altri comunisti) 11 .Nella <strong>di</strong>samina <strong>di</strong> fattispecie particolari, va rammentato che “Il coniuge, proprietario esclusivo <strong>di</strong> unimmobile, il quale abbia conferito all’altro coniuge un mandato senza rappresentanza <strong>per</strong> lastipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> locazione, può agire autonomamente al fine <strong>di</strong> ottenere il rilasciodell’immobile locato, a mezzo <strong>di</strong> intimazione <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> finita locazione, ed il coniuge locatorepuò intervenire volontariamente ad a<strong>di</strong>uvandum” 12 .10 Cass. Civ., sez. III, 23.10.1969, n. 3471.11 Cass. Civ., 05.04.1995, n. 4005.12 Trib. Mantova, Sez. <strong>di</strong>st. Castiglione delle Stiviere, 05.07.2000, n. 42, in Arch. loc. e cond., 2001, 455.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)8 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Quale regolamentazione segue il rapporto (e, correlatamente, le facoltà processuali in parola) nelcaso <strong>di</strong> sussistenza <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> sublocazione?Come pacifico, la sublocazione comporta la nascita <strong>di</strong> un rapporto obbligatorio sicuramentequalificabile derivato la cui sorte, proprio in ragione della richiamata derivazione, <strong>di</strong>pendeintimamente dal rapporto principale <strong>di</strong> conduzione seguendone inevitabilmente le sorti.In tale prospettiva, “la sentenza, <strong>per</strong>tanto, pronunciata <strong>per</strong> qualsiasi ragione (nullità, risoluzione,scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti delconduttore esplica nei confronti del sub conduttore, ancorché rimasto estraneo al giu<strong>di</strong>zio e quin<strong>di</strong>non menzionato nel titolo esecutivo, non solo gli effetti della cosa giu<strong>di</strong>cata sostanziale, ma anchel’efficacia del titolo esecutivo <strong>per</strong> il rilascio (Cass. 10 novembre 1998, n. 11324) e tale principio<strong>di</strong>scende dal principio resoluto jure dantis resolvitur et ius accipientis (Cass. 24 maggio 1994, n.5053) 13 .13 Cass. Civ., Sez. III, 08.11.2007, n. 23302). In dottrina: L. MONTESANO – G. ARIETA, Diritto processualecivile, III, Giappichelli, Torino, 1999, 263.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)9 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>4 La competenzaIl <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> in esame è riservato alla competenza funzionale del tribunale in composizionemonocratica e, relativamente alla competenza territorialmente intesa, al tribunale del luogo ove èsito l’immobile oggetto del contratto <strong>di</strong> locazione.La norma <strong>di</strong> riferimento nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile è la seguente:Art. 661(Giu<strong>di</strong>ce competente)Quando si intima la licenza o lo <strong>sfratto</strong>, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunaledel luogo in cui si trova la cosa locata.Nessun particolare affanno, dunque, nella in<strong>di</strong>viduazione dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria cui rivolgere ladomanda de qua.Incertezza che non si palesa neppure nella ricorrenza <strong>di</strong> peculiari fattispecie, solo apparentementegeneratrici <strong>di</strong> confusione.Invero, “la qualità <strong>di</strong> concessionario <strong>di</strong> pubblico servizio, spettante al gestore <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong><strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburante, non sottrae al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario le controversie inerenti ai contrattiprivatistici dal medesimo stipulati, ivi incluso il contratto <strong>di</strong> locazione dell’area occorrente a dettoimpianto, anche nel caso in cui il locatore agisca <strong>per</strong> il rilascio del bene, considerato che, pure intale ipotesi, la causa non incide, in via <strong>di</strong>retta, su atti e provve<strong>di</strong>menti relativi al rapportoconcessorio” 14 .Parimenti, “nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> promosso dal locatore <strong>per</strong> il rilascio dell’immobile locato, ladeduzione del convenuto, circa l’appartenenza del bene al demanio <strong>di</strong> uso civico, formulata al finedel <strong>di</strong>sconoscimento del <strong>di</strong>ritto fatto valere dall’attore, non pone in <strong>di</strong>scussione la giuris<strong>di</strong>zione delgiu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario (in favore <strong>di</strong> quella del commissario <strong>per</strong> la liquidazione degli usi civici), con laconseguente inammissibilità del regolamento, nell’ambito <strong>di</strong> una contesa tra privati, si esaurisce inun’eccezione inerente al fondamento nel merito della domanda” 15 .Ancora, “La vali<strong>di</strong>tà ed o<strong>per</strong>atività «inter partes» <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> immobile, nonché ilsuo assoggettamento alla normale <strong>di</strong>sciplina privatistica, compresa l’azione <strong>di</strong> rilascio in caso <strong>di</strong>14 Cass. Civ., Sezioni Unite, 08.08.1990, n. 8068.15 Cass. Civ., Sezioni Unite, 19.02.1990, n. 112.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)10 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>morosità del conduttore, non restano esclusi <strong>per</strong> il fatto che il bene sia stato abusivamente realizzatodal locatore su terreno demaniale, e non possa quin<strong>di</strong> considerarsi <strong>di</strong> proprietà del locatoremedesimo, trattandosi <strong>di</strong> circostanza rilevante solo al <strong>di</strong>verso fine dell’eventuale responsabilitàdell’autore dell’o<strong>per</strong>a verso la P.A., nonché della facoltà <strong>di</strong> questa, non pregiu<strong>di</strong>cata dal suddettocontratto, <strong>di</strong> avvalersi dei propri poteri a tutela del demanio” 16 .Similmente: “Qualora uno Stato straniero, <strong>per</strong> ottenere la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un immobile in Italia dadestinarsi a sede <strong>di</strong> proprio organo (nella specie, ufficio consolare), stipuli un contratto <strong>di</strong> locazione,le controversie inerenti a tale contratto, inclusa quella promossa dal locatore <strong>per</strong> ottenere il rilasciodel bene, rientrano nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce italiano, tenuto conto che l’immunitàgiuris<strong>di</strong>zionale, <strong>di</strong> cui godono gli Stati esteri e gli enti pubblici o<strong>per</strong>anti nell’or<strong>di</strong>namentointernazionale, non riguarda gli atti che essi pongano in essere iure privatorum, in<strong>di</strong>pendentementedai loro poteri sovrani. Peraltro, la concreta destinazione dell’immobile all’in<strong>di</strong>cato fine rendeinvocabile quella immunità giuris<strong>di</strong>zionale in sede <strong>di</strong> esecuzione del rilascio, dato che la sottrazionemateriale della sede alla sua funzione inciderebbe sulla possibilità stessa dello Stato straniero <strong>di</strong>svolgere le sue attività istituzionali sul territorio dello Stato italiano” 17 .La controversia inerente la <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> finita locazione <strong>di</strong> un fondo rustico (anche se lacontestazione concerne la vali<strong>di</strong>tà della <strong>di</strong>sdetta e non l’esistenza <strong>di</strong> un rapporto agrario), <strong>per</strong>ché“implicando comunque l’accertamento della durata e della conseguente cessazione o meno delrapporto agrario, “spetta alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria del tribunale,alla quale l’art. 9° l.14 febbraio 1990, n. 29 ha devoluto tutte le controversie in materia <strong>di</strong> contrattiagrari, inerenti sia alla loro genesi, che al funzionamento ed alla cessazione degli stessi” 18 .Per una soluzione identica, in relazione a fattispecie inerente la <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> finitalocazione <strong>di</strong> un’area nuda, vedasi: Cass. Civ., sez. III, 03.10.1997, n. 9671.In considerazione della strutturazione del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> in esame, va doverosamente sottolineatoanche che “La competenza funzionale ed inderogabile spettante al tribunale relativamente ai16 Cass. Civ., Sezioni Unite, 20.03.1985, n. 2034.17 Cass. Civ., Sezioni Unite, 30.05.1990, n. 5091.18 Cass. civ., Sez. III, 04.01.2000, n. 17, in Mass. Giur. It., 2000.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)11 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>proce<strong>di</strong>menti speciali <strong>di</strong> cui agli artt. 657 e 658 c.p.c. è limitata dall'art. 661 c.p.c. alla prima delledue fasi in cui si sud<strong>di</strong>vidono tali proce<strong>di</strong>menti, cioè a quella <strong>di</strong> cognizione sommaria che siconclude con la pronuncia <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> o con l'or<strong>di</strong>ne provvisorio <strong>di</strong> rilascio. L'inderogabilità <strong>di</strong> talecompetenza porta <strong>per</strong>tanto ad escludere la deferibilità ad arbitri della sola fase sommaria tal che,quando sia proposta opposizione da parte dell'intimato conduttore ed il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> speciale si siatrasformato in or<strong>di</strong>nario processo <strong>di</strong> cognizione, non esiste alcuna preclusione <strong>per</strong> la deferibilità agliarbitri <strong>di</strong> questa seconda fase del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> in attuazione della clausola compromissoria previstadal contratto <strong>di</strong> locazione” 19 .In maniera pressoché uguale si esprimeva anche la Corte Suprema sancendo che “La competenzaterritoriale inderogabile ex art. 661 c. p. c. riguarda solo la fase sommaria del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong><strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità, e non pure la successiva fase <strong>di</strong> merito, <strong>per</strong> la quale, <strong>per</strong>tanto, ben può o<strong>per</strong>areil foro convenzionale” 20 .5 Necessità della forma scritta19 Trib. (Ord.) Verona, 15.01.2004, in Arch. Locazioni, 2004, 190.20 Cass. civ., 19.01.1991, n. 527, in Rass. Equo Canone, 1991, 126.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)12 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Legge 9 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 431 -"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili a<strong>di</strong>biti ad uso abitativo" (pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 <strong>di</strong>cembre 1998 - Supplemento Or<strong>di</strong>nario n. 203/L).Capo ILOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVOArt. 1.(Ambito <strong>di</strong> applicazione).1. I contratti <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> immobili a<strong>di</strong>biti ad uso abitativo, <strong>di</strong> seguito denominati "contratti <strong>di</strong> locazione", sonostipulati o rinnovati, successivamente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo2.2. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:a) ai contratti <strong>di</strong> locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui agli articoli 1571 e seguenti del co<strong>di</strong>ce civilequalora non siano stipulati secondo le modalità <strong>di</strong> cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;b) agli alloggi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;c) agli alloggi locati esclusivamente <strong>per</strong> finalità turistiche.3. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti <strong>di</strong> locazione stipulati daglienti locali in qualità <strong>di</strong> conduttori <strong>per</strong> sod<strong>di</strong>sfare esigenze abitative <strong>di</strong> carattere transitorio, ai quali si applicano le<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 1571 e seguenti del co<strong>di</strong>ce civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio1978, n. 392.4. A decorrere dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente legge, <strong>per</strong> la stipula <strong>di</strong> vali<strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> locazione è richiesta laforma scritta.Nella stu<strong>di</strong>o della <strong>di</strong>sciplina processualcivilistica in questione non può prescindersi dal raccordare lamedesimo alla corrispondente sostanziale <strong>di</strong> cui alla suin<strong>di</strong>cata norma e, segnatamente e <strong>per</strong> quantointeressa nella o<strong>di</strong>erna sede, al comma quattro nella parte in cui –ancor più segnatamente- specificache la forma scritta del contratto <strong>di</strong> locazione è richiesta ad substantiam.La mancanza <strong>di</strong> forma scritta del contratto <strong>di</strong> locazione è, tra l’altro, “rilevabile d’ufficio, inmancanza della forma scritta il conduttore, secondo Trib. Varese 18 maggio 2000, assume laposizione <strong>di</strong> occupante sine titulo e nei suoi confronti non può essere promosso il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong>speciale della <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità. In assenza <strong>di</strong> prova della esistenza <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong>locazione, secondo Trib. Ariano Irpino 9 luglio 2009, può al più configurarsi un’occupazione senzaAttenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)13 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>titolo che non consente all’attore <strong>di</strong> avvalersi del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> intimazione dello <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong>morosità con contestuale citazione <strong>per</strong> la <strong>convalida</strong>, essendo lo stesso riservato alle ipotesi in cui uncontratto <strong>di</strong> locazione sia stato stipulato” 21 .Ancora, “in tema <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità, ove il contratto <strong>di</strong> locazione posto a base del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong>sommario sia affetto da nullità <strong>per</strong> mancanza <strong>di</strong> forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 1comma 4 l. n. 431 del 1998, il giu<strong>di</strong>cante deve –a mezzo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanza- pronunciare il rigetto delladomanda <strong>per</strong> assenza dei relativi presupposti” 22 .D’altronde, la ratio della suin<strong>di</strong>cata complessiva impostazione è comprensibile laddove si rammentiche, in quanto elemento costitutivo del contratto, la mancanza della forma scritta, a norma delcombinato <strong>di</strong>sposto ex artt. 1418 e 1325 c.c., determina la nullità del contratto <strong>di</strong> locazione.Talerilevanza patologica, trasposta sul piano processuale, non potrà che comportare la non es<strong>per</strong>ibilitàdel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> speciale <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> 23 .Nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> <strong>per</strong> finita locazione NON si applica la sospensione dei terminiprocessuali <strong>per</strong> come <strong>di</strong>sciplinata dal r. d. 30 gennaio 1941, n. 12.La norma da considerare, infatti, coinciderà con l’art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, prevedente propriola deroga in questione.La sospensione si applicherà, invece ed in forza del principio generale ex art. 1 della citata l.742/1969, alla successiva fase a rito or<strong>di</strong>nario, salva declaratoria <strong>di</strong> urgenza che, <strong>per</strong>ò, deve trovarerelativa trasfusione in provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale ad hoc.21 G. ARIETA, Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale civile, 2^ ed., X, Walters Kluwer Italia, 297.22 Trib. Verbania, 05.04.2001, in Arch. Locazioni, 2001, 567.23 Vedasi, a tal riguardo: Trib. Reggio Calabria, 29.03.2001, in Arch. Locazioni, 2001, 567.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)14 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>“Conseguentemente, soggiacciono alla sospensione in questione i termini <strong>per</strong> impugnare la sentenzache ha concluso l’or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cognizione instauratosi a seguito dell’opposizionedell’intimato” 24 .24 Cass. Civ., Sez. III, 12.06.1990, n. 5688. Conformemente: Cass. Civ., Sez. III, 13.05.1997, n. 4195. Allostesso modo: “Nel giu<strong>di</strong>zio promosso dal locatore <strong>di</strong> immobile urbano con intimazione <strong>di</strong> licenza <strong>per</strong> finitalocazione e <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità contro il conduttore, l’intervento <strong>di</strong> un terzo, il quale si opponga alladomanda invocando un proprio autonomo <strong>di</strong>ritto alla proroga legale del contratto (nella specie, in base al<strong>di</strong>sposto dall’art. 2 bis del D.L. 19 giugno 1974 n. 236, introdotto dalla legge <strong>di</strong> conversione 12 agosto 1974n. 351), non incide sulla natura del giu<strong>di</strong>zio stesso, il quale, integrando «causa <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>», resta sottratto allasospensione dei termini durante il <strong>per</strong>iodo feriale (art. 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all’art. 92del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12)” (Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1982, n. 1).Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)15 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>6 Intimazione <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> finita locazioneIl <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> risulta <strong>di</strong>sciplinato dal secondo comma dell’art. 657 c.p.c..La struttura dell’istituto in <strong>di</strong>samina è sostanzialmente identica a quella inerente alla licenza <strong>per</strong>finita locazione. La <strong>di</strong>fferenza evidente coincide con il tempo dell’azione nel senso che la <strong>convalida</strong>in questione viene (e può) essere chiesta quando il termine <strong>di</strong> durata del contratto <strong>di</strong> locazione è giàspirato e non sia emersa alcuna rinnovazione tacita del contratto. “Né incorre nel vizio <strong>di</strong> extra oultra petizione il giu<strong>di</strong>ce che <strong>di</strong>chiari la cessazione del contratto <strong>per</strong> una data successiva rispetto aquella in<strong>di</strong>cata nell’atto <strong>di</strong> intimazione <strong>di</strong> licenza <strong>per</strong> finita locazione o <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>” 25 .25 Cass. Civ., Sez. III, 26.04.2004, n. 7927.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)16 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>7 Intimazione <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morositàCome noto, ai sensi dell’art. 1587 c.c., tra le obbligazioni gravanti sul conduttore rientra anchequella <strong>di</strong> corrispondere il canone in osservanza dei termini consensualmente convenuti al momentodella sottoscrizione del contratto. Laddove si manifesti la mancata solutio del corrispettivo neisuin<strong>di</strong>cati termini, si configurerà la sussistenza <strong>di</strong> morosità del conduttore. Concretamente, quandosarà possibile affermare –giuri<strong>di</strong>camente- che il locatario versa nella predetta emergenza debitoria?Mentre l’art. 1455 c.c. rinvia ad un dato elastico e, quin<strong>di</strong>, è <strong>di</strong> fatto rimesso all’esclusivoapprezzamento <strong>di</strong>screzionale del giu<strong>di</strong>ce investito della questione sostanziale, verificare sel’inadempimento sia o meno . Più opportunamente, <strong>per</strong>ò, la legislazione <strong>di</strong> settorefissava in (l. 392/1978) il parametro certo.Così come ulteriore parametro preciso coincide con il mancato pagamento, nel ritardo sempre deiventi giorni, degli oneri accessori rappresentanti l’equivalente <strong>di</strong> due mensilità del canone locatizio.In riferimento al da ultimo menzionato aspetto, appare opportuno richiamare arrestigiurisprudenziali, sebbene <strong>di</strong> opposto tenore. Da un lato, invero, la giurisprudenza <strong>di</strong> merito avevamodo <strong>di</strong> affermare che “Il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> non può essere es<strong>per</strong>ito in relazioneal mancato pagamento dei soli oneri accessori, allorquando il locatore non deduca la morosità nelpagamento dei canoni” 26 . Contra si poneva, anche se sotto parzialmente <strong>di</strong>fferente profilo, Trib.Roma, Sez. VI, 17.02.2009, n. 2684. Il Supremo Collegio, <strong>per</strong>ò ed anche a seguito deipronunciamenti del Giu<strong>di</strong>ce delle Leggi 27 , optava <strong>per</strong> una soluzione positivamente <strong>per</strong>missivista,propendendo <strong>per</strong> l’ammissibilità del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> anche nel caso <strong>di</strong> omessa corresponsione allocatore degli oneri accessori 28 . Va ancora segnalato come “lo speciale <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>convalida</strong><strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità, previsto dall’art. 658 c.p.c., concludendosi necessariamente con unapronuncia <strong>di</strong> risoluzione del vincolo contrattuale deve necessariamente afferire ad un programmanegoziale in essere, cioè vigente tra le parti al momento del ra<strong>di</strong>camento della controversia. Pertantoe con sequenzialmente, il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> speciale in narrativa non potrà essere utilizzato al fine <strong>di</strong>azionare in giu<strong>di</strong>zio voci <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to –ascrivibili alla posizione del locatore- inerenti ad un rapportolocativo pregresso ovverosia cessato tra le parti al momento della notificazione della intimazione.26 Trib. (ord.) Desio, 11.02.2003, in Gius., 2003, 16/17, 1908.27 Corte Cost., sent. n. 377/1998, in Giust. civ., 1988, I, 1387.28 Cass. Civ., 18.04.1989, in Arch. loc., 1990, 55.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)17 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Pertanto, “qualora l’intimante asserisca l’inadempimento dell’obbligazione <strong>di</strong> solvere pretiumlocationis, l’or<strong>di</strong>nanza provvisoria <strong>di</strong> rilascio va <strong>di</strong>niegata dove risulti che il rapporto locatizio siacessato <strong>per</strong> scadenza del termine finale” 29 . A maggior ragione, “nel <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> attuale <strong>per</strong>sistenzadella morosità, oltre ad essere preclusa la <strong>convalida</strong>, in forza dell’ultimo comma dell’art. 663 c.p.c.,non può emettersi nemmeno l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rilascio ex art. 665 c.p.c.” 30 .29 Trib. Napoli, Sez. Afragola, ord. del 20.09.2004, in www.IUSSIT.it.30 Trib. Salerno, Sez. I, 03.11.2008.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)18 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>8 Mancata comparizione del locatore“Presupposto necessario della cessazione degli effetti processuali dell'intimazione <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong>morosità ai sensi dell'art. 662 c.p.c., è la mancata comparizione del locatore all'u<strong>di</strong>enza fissatanell'atto <strong>di</strong> citazione e, <strong>per</strong>tanto, detta norma non è applicabile, qualora il locatore compaia a dettau<strong>di</strong>enza, sia pure allo scopo <strong>di</strong> dare atto della propria desistenza, chiedendo che sia <strong>di</strong>chiaratacessata la materia del contendere, soprattutto nel caso in cui il conduttore abbia contestatol'inadempimento, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del locatore” 31 .31 Cass. Civ., Sez. III, 19.08.2003, n. 12117, in Mass. Giur. It., 2003.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)19 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Art. 663.9 Mancata comparizione dell’intimato(Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato)Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giu<strong>di</strong>ce <strong>convalida</strong> la licenza o lo<strong>sfratto</strong> e <strong>di</strong>spone con or<strong>di</strong>nanza in calce alla citazione l'apposizione su <strong>di</strong> essa della formulaesecutiva; ma il giu<strong>di</strong>ce deve or<strong>di</strong>nare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabileche l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire <strong>per</strong> casofortuito o forza maggiore.Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalladata dell'apposizione.Se lo <strong>sfratto</strong> e' stato intimato <strong>per</strong> mancato pagamento del canone, la <strong>convalida</strong> e' subor<strong>di</strong>nataall'attestazione in giu<strong>di</strong>zio del locatore o del suo procuratore che la morosita' <strong>per</strong>siste. In tale caso ilgiu<strong>di</strong>ce può or<strong>di</strong>nare al locatore <strong>di</strong> prestare una cauzione. Anche in relazione a tale aspetto, laprevisione normativa è estremamente chiara.L’intimato potrà:non comparire: l’assenza in u<strong>di</strong>enza del destinatario dell’atto <strong>di</strong> intimazione comporta ex se la<strong>convalida</strong> della licenza o dello <strong>sfratto</strong>;comparire: anche in questo caso trattasi <strong>di</strong> comparizione in senso fisico, preceduta o meno dacostituzione. Comparendo potrà non opporsi alla <strong>convalida</strong> od allo <strong>sfratto</strong>: tale condotta processualedeterminerà ovviamente la <strong>convalida</strong> de qua in uno all’emissione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanza del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>apporre in calce alla citazione la formula esecutiva (<strong>per</strong> la successiva fase esecutiva) 32 .32 Pertanto, “l'efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è prodotta dalla coesistenzadell'intimazione <strong>di</strong> licenza o <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> e dall'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>convalida</strong>, con la conseguenza che laddovel'apposizione della formula risulti effettuata altrove (nella specie in calce al verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza), essa restapriva <strong>di</strong> rilievo ai fini dell'impugnazione dell'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> me<strong>di</strong>ante appello, potendosi se del casoconfigurare l'opposizione ex art. 615 o 617 cod. proc. civ.. (Rigetta, App. Bari, 23 Febbraio 2002)” (Cass.civ., Sez. III, 06/07/2006, n. 15353, in Mass. Giur. It., 2006).Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)20 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Resta doverosa la verifica del giu<strong>di</strong>ce –da effettuare <strong>di</strong> ufficio- in or<strong>di</strong>ne alla regolarità del<strong>per</strong>fezionamento della notifica.L’insorgenza <strong>di</strong> dubbi a tal specifico riguardo, impone al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare la rinnovazione dellacitazione.Il locatore (od il suo procuratore) deve (necessariamente) attestare in giu<strong>di</strong>zio che la morosità<strong>per</strong>siste.Lo schema tipico prevede, <strong>per</strong>tanto, la necessaria <strong>di</strong>chiarazione della <strong>per</strong>sistenza della posizionedebitoria ascrivibile al locatario-intimato senza, <strong>per</strong>ò, contemplare la previsione <strong>di</strong> alcunaipotizzabile indagine in merito alla verifica della fondatezza o meno del contenuto <strong>di</strong> tale<strong>di</strong>chiarazione.Invero, “L'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> non ha natura <strong>di</strong> sentenza, e non è dunque impugnabile, se non èemessa al <strong>di</strong> fuori dello schema tipico del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> sommario <strong>di</strong>sciplinato dall'art. 663 c.p.c., ilquale è rispettato tutte le volte che l'or<strong>di</strong>nanza sia stata emessa ritualmente, in presenza deipresupposti formali previsti <strong>per</strong> la sua adozione. Fra questi si annovera, nel caso <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> intimato<strong>per</strong> mancato pagamento del canone (ovvero degli oneri accessori, com'è assolutamente pacifico),"l'attestazione del locatore o del suo procuratore che la morosità <strong>per</strong>siste" (art. 663, comma 3,c.p.c.), e non già la verità della <strong>di</strong>chiarazione stessa, che attiene all'effettiva sussistenza dellamorosità e concerne dunque un aspetto sostanziale. Ne consegue che l'eventuale falsità della<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>per</strong>sistenza della morosità <strong>di</strong> cui al comma 3 dell'art. 663 c.p.c. non consente <strong>di</strong>utilizzare avverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> dello <strong>sfratto</strong> i mezzi or<strong>di</strong>nari d'impugnazioneprevisti <strong>per</strong> le sentenze (salva la revocazione ex art. 395, n. 1 c.p.c., a seguito della sentenza dellaCorte cost. n. 51 del 1995), restando le eventuali ragioni dell'intimato affidate all'azionerisarcitoria” 33 .Un <strong>di</strong>scorso particolare merita la <strong>di</strong>samina della facoltà, attribuita al conduttore moroso, dall’art. 55l. 392/1978 (cd. legge sull’equo canone).Tale <strong>di</strong>sposto normativo consente al conduttore moroso intimato <strong>di</strong> comparire e chiedere al giu<strong>di</strong>cela concessione del cd. “termine <strong>di</strong> grazia” ovverosia la concessione <strong>di</strong> un arco temporale allo spiraredel quale dovrà dare giu<strong>di</strong>ziale prova dell’avvenuto pagamento <strong>di</strong> quanto complessivamente dovutoal proprio locatore intimante.33 Cass. Civ., Sez. III, 12.01.2000, n. 247, in Mass. Giur. It., 2000.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)21 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Precisato altresì che tale richiesta non può essere inoltrata nell’ipotesi <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morositàinerente locazioni ad uso <strong>di</strong>verso da quello abitativo, il mancato adempimento del pagamento <strong>di</strong>quanto sopra richiamato (morosità <strong>di</strong> cui all'atto <strong>di</strong> citazione con gli interessi legali e le speseprocessuali), “legittimamente viene emessa alla successiva u<strong>di</strong>enza l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong><strong>sfratto</strong> ex art. 663 c.p.c., dovendosi ritenere che la morosità <strong>per</strong>siste, senza che l'inadempimentoresiduo sia suscettibile <strong>di</strong> una nuova verifica sotto il profilo della gravità” 34 .34 Cass. Civ., Sez. III, 27.04.1994, n. 3977, in Foro It., 1995, I, 230.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)22 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>10 Opposizione dell’intimatoLa presenza dell’intimato con correlata sua <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> volersi opporre alla <strong>convalida</strong>determina la seguente duplice evenienza:- da un lato, impe<strong>di</strong>sce completamente al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> poter pronunciare la <strong>convalida</strong>;- dall’altro, non impe<strong>di</strong>sce al giu<strong>di</strong>ce, laddove l’intimante gliene faccia espressa richiesta, <strong>di</strong>emettere or<strong>di</strong>nanza non impugnabile <strong>di</strong> rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto: taleor<strong>di</strong>nanza è sempre imme<strong>di</strong>atamente esecutiva, e segue alla valutazione <strong>di</strong> non fondatezza delleeccezioni -eventualmente sollevate dall’intimato- su prova scritta. Come anticipato, l’or<strong>di</strong>nanza nonimpugnabile <strong>di</strong> rilascio non potrà essere emessa d’ufficio ma postula, in ogni caso, la richiesta dellocatore intimante.La <strong>per</strong>sistenza del locatore, nonostante l'opposizione del conduttore, nella richiesta <strong>di</strong> <strong>convalida</strong>,non può avere altra interpretazione <strong>di</strong> voler conseguire il provve<strong>di</strong>mento provvisorio <strong>di</strong> rilascio.Risultato che, <strong>per</strong>ò, resta sempre con<strong>di</strong>zionato “alla sussistenza del requisito della <strong>per</strong>sistenza dellamorosità intimata” 35 .Pertanto, “il rifiuto del locatore <strong>di</strong> ricevere il pagamento dell'importo ad essa corrispondente, siapure a lite pendente, determina la virtuale non <strong>per</strong>sistenza della morosità e, <strong>per</strong>tanto, preclude lapronuncia dell'or<strong>di</strong>nanza detta” 36 .Processualmente <strong>di</strong>scorrendo, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ.determina la conclusione del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> a carattere sommario e l'instaurazione <strong>di</strong> un nuovo eautonomo <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> con rito or<strong>di</strong>nario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltàconnesse alle rispettive posizioni, ivi compresa <strong>per</strong> il locatore la possibilità <strong>di</strong> porre a fondamentodella domanda una "causa peten<strong>di</strong>" <strong>di</strong>versa da quella originariamente formulata, e <strong>per</strong> il conduttorela possibilità <strong>di</strong> dedurre nuove eccezioni e <strong>di</strong> spiegare domanda riconvenzionale.Il <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> proseguirà, in conseguenza, nelle forme del rito locatizio <strong>di</strong> cui all’art. 447bisc.p.c..35 Trib. Roma, 08/03/2007, in Imm. e propr., 2007, 8, 528.36 Trib. Roma, idem.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)23 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>In altri termini, l’opposizione dell’intimato provoca un ra<strong>di</strong>cale trasformazione del rito concontestuale cessazione integrale dell’originario rapporto processuale basato sulla domanda <strong>di</strong><strong>convalida</strong>.Il nuovo rapporto processuale, così determinatosi, avrà <strong>per</strong>tanto ad oggetto una domanda or<strong>di</strong>naria<strong>di</strong> accertamento o <strong>di</strong> risoluzione, alla cui riproposizione l’originario intimante sarà onerato.La riformulazione non necessariamente dovrà combaciare con una esplicitazione formale dellamedesima ben potendosi ritenere implicitamente riproposta “se, dopo l’opposizione dell’intimato, illocatore prosegua la sua attività processuale” 37 .Ai sensi dell’art. 426 c.p.c., il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sporrà, con or<strong>di</strong>nanza, il mutamento del rito in<strong>di</strong>cando alleparti l’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione della causa e fissando, al contempo, i termini <strong>per</strong>entori che le partidovranno osservare <strong>per</strong> la eventuale integrazione dei rispettivi atti <strong>di</strong>fensivi.Integrazioni realizzande attraverso il deposito degli atti in argomento nella Cancelleria delmedesimo Giu<strong>di</strong>cante.37 Cass. Civ., Sez. III, in Rass. Equo Canone, 1992, 147.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)24 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>11 Opposizione dopo la <strong>convalida</strong>Sempre nell’ottica <strong>di</strong> una efficace ed effettiva tutela del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dell’intimato e delrispetto del basilare principio del contrad<strong>di</strong>ttorio, il sistema co<strong>di</strong>cistico contempla una norma <strong>di</strong>chiusura, a suggello dei suin<strong>di</strong>cati parametri.Ebbene, laddove si verifichi l’ipotesi della <strong>di</strong>mostrazione –il cui onere grava esclusivamentesull’intimato- della mancata, tempestiva conoscenza dell’atto <strong>per</strong> irregolarità della notifica o <strong>per</strong>caso fortuito o forza maggiore 38 39 , al conduttore intimato è rimessa la es<strong>per</strong>ibilità della opposizionetar<strong>di</strong>va.Le norme del rito esaminando, come notato, si pongono atte a garantire un più che rilevante grado<strong>di</strong> certezza in or<strong>di</strong>ne alla conoscenza dell’azione <strong>per</strong> come intentata dal locatore/intimante in dannodel conduttore/intimato.Laddove quest’ultimo riesca a produrre agli atti <strong>di</strong> causa la prova della irritualità (in ogni sua,negativa, rilevante forma) del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> notificatorio, si svilup<strong>per</strong>à un autonomo giu<strong>di</strong>zio nelquale l’opposto si qualificherà attore in senso sostanziale e le richieste del medesimo non siconfigureranno quali domande riconvenzionali costituendo esse, invece, mera riproposizione dellaoriginaria domanda <strong>di</strong> intimazione.38 “la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo <strong>di</strong>fensore) <strong>per</strong> forzamaggiore può anche <strong>di</strong>pendere da un malore purché il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito (con valutazione <strong>di</strong> fatto,incensurabile in sede <strong>di</strong> legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni <strong>di</strong>comune es<strong>per</strong>ienza, adeguate <strong>per</strong> valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore siastato improvviso ed impreve<strong>di</strong>bile e che sussista un effettivo nesso <strong>di</strong> causalità tra lo stato <strong>di</strong> malattia e lamancata comparizione della parte. (Cass. Civ., Sez. III, 23.04.2008, n. 10594 in CED Cassazione, 2008).Per una fattispecie analoga: Cass. Civ., Sez. III, 03.08.2005, n. 1652: nella specie, la S.C. ha confermato lasentenza <strong>di</strong> merito, che aveva escluso la configurabilità sia della forza maggiore che del nesso causale inpresenza <strong>di</strong> una denunciata colica renale verificatasi due giorni prima dell'u<strong>di</strong>enza, ovvero in un lasso <strong>di</strong>tempo idoneo affinché il <strong>di</strong>fensore della ricorrente potesse provvedere alla propria sostituzione.39 “Gli stati patologici dell'intimato consistenti in labirintite e ipoacusia sensoriale non costituiscono causa <strong>di</strong>forza maggiore sufficiente <strong>per</strong> revocare, a seguito della cosiddetta opposizione tar<strong>di</strong>va, un'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>, e ciò in quanto si tratta <strong>di</strong> patologie tali da non impe<strong>di</strong>re la nomina <strong>di</strong> un <strong>di</strong>fensore o laproduzione <strong>di</strong> certificati me<strong>di</strong>ci nelle u<strong>di</strong>enze del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>convalida</strong> stesso” (Trib. Milano, Sez. XIII,10.12.2003, in Guida al Diritto, 2004, 18, 70).Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)25 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>12 FormaLa forma della domanda è quella del ricorso e non dell’atto <strong>di</strong> citazione 40 .Al fine <strong>di</strong> rispettare il termine <strong>per</strong>entorio dei <strong>di</strong>eci giorni dalla esecuzione dello <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> la ritualeproposizione dell’opposizione, occorrerà far riferimento alla data <strong>di</strong> deposito del ricorso nellacancelleria a nulla rilevando la successiva data <strong>di</strong> notifica alla controparte.Per esecuzione dello <strong>sfratto</strong> (rectius: momento iniziale dell’esecuzione dello <strong>sfratto</strong>) deve intendersiil primo accesso presso l’immobile da parte dell’ufficiale giu<strong>di</strong>ziario.La norma <strong>di</strong> riferimento è la seguente:Art. 660.(Forma dell'intimazione)Le intimazioni <strong>di</strong> licenza o <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> in<strong>di</strong>cate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degliarticoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.Il locatore deve <strong>di</strong>chiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giu<strong>di</strong>cea<strong>di</strong>to, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giu<strong>di</strong>zio possono esserglinotificati presso la cancelleria.La citazione <strong>per</strong> la <strong>convalida</strong>, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento alconvenuto previsti dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparirenell'u<strong>di</strong>enza in<strong>di</strong>cata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giu<strong>di</strong>ce <strong>convalida</strong> lalicenza o lo <strong>sfratto</strong> ai sensi dell'articolo 663.Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'u<strong>di</strong>enza debbono intercorrere termini liberi nonminori <strong>di</strong> venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spe<strong>di</strong>zione il giu<strong>di</strong>ce può, su istanza dell'intimante, condecreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini <strong>di</strong>comparizione.Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione <strong>di</strong> notificazione o la comparsa<strong>di</strong> risposta, oppure presentando tali atti al giu<strong>di</strong>ce in u<strong>di</strong>enza.Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente lacomparizione <strong>per</strong>sonale dell'intimato.40 Cass. Civ., Sez. III, 07.10.2010, n. 20805, in Massimario Cassazione, 2010.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)26 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giu<strong>di</strong>ziario deve spe<strong>di</strong>re avviso all'intimatodell'effettuata notificazione a mezzo <strong>di</strong> lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta <strong>di</strong>spe<strong>di</strong>zione.Come enucleabile dalla lettera della norma, la prima previsione o<strong>per</strong>ativa appartiene alle modalità<strong>di</strong> notificazione del libello introduttivo <strong>di</strong> lite.Il richiamo è esplicito e non presta il fianco ad alcun dubbio interpretativo.Anzi, la esplicitazione –in maniera certamente rafforzativa- che non è possibile effettuare la notificaal domicilio eletto si pone ad ulteriore sostegno del contesto fattuale che la norma vuol assicurare e,cioè, la effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’atto giu<strong>di</strong>ziario.La motivazione della avvertita necessita della efficace ricerca del destinatario al fine <strong>di</strong> tentare il<strong>per</strong>fezionamento della notifica a mani proprie del medesimo (o, in subor<strong>di</strong>ne, con la previsionedegli ulteriori incombenti ex art. 660 c.p.c.) riposa sugli effetti che la legge fa <strong>di</strong>scendere dallamancata comparizione in u<strong>di</strong>enza dell’intimato.Diversamente argomentando, sul presupposto che tale assenza nella seduta giu<strong>di</strong>ziale determina la<strong>convalida</strong> dello <strong>sfratto</strong> (e, dunque, fa cristallizzare una situazione <strong>di</strong> estrema <strong>per</strong>icolosità <strong>per</strong> ilsoggetto destinatario, foriera della <strong>per</strong><strong>di</strong>ta della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un bene primario qual èl’abitazione), il legislatore rafforzava l’or<strong>di</strong>nario <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> notificatorio <strong>per</strong> la più ampiagaranzia <strong>di</strong> partecipazione al giu<strong>di</strong>zio del soggetto destinatario dell’azione.La pre<strong>di</strong>sposizione dell’atto giu<strong>di</strong>ziario de quo deve necessariamente seguire i dettami dell’art. 125c.p.c. con la peculiare <strong>di</strong>fferenza che, nello stesso, l’avvertimento imposto dall'articolo 163, terzocomma, numero 7), c.p.c. risulta sostituito dall'avvertimento che “se non comparisce o,comparendo, non si oppone, il giu<strong>di</strong>ce <strong>convalida</strong> la licenza o lo <strong>sfratto</strong> ai sensi dell'articolo 663”.In or<strong>di</strong>ne alla previsione dell’avvertimento da ultimo in<strong>di</strong>cato, val la pena evidenziare quanto segue.La previsione in argomento rispecchia la volontà del Legislatore <strong>di</strong> realizzare compiutamente ilprincipio del contrad<strong>di</strong>ttorio, come garantito dall’art. 111 della Costituzione.Il <strong>per</strong>seguimento dello scopo in argomento trova puntuale conforto in un dato apparentemente“minore” ma, in realtà comprovantene la relativa importanza.Nell’atto <strong>di</strong> citazione, cioè, DEVE essere espressamente e formalmente scritto che “se noncomparisce o, comparendo, non si oppone, il giu<strong>di</strong>ce <strong>convalida</strong> la licenza o lo <strong>sfratto</strong> ai sensidell'articolo 663” non palesandosi, cioè, sufficiente elaborare un generico invito a comparire.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)27 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>La ratio della norma riposa nella sua funzione essenzialmente garantista, finalizzata ad esplicitare –senza dubbio alcuno- alla parte nei cui confronti viene promossa l’iniziativa giu<strong>di</strong>ziaria che, al fine<strong>di</strong> poter esercitare compiutamente il suo <strong>di</strong>ritto alla <strong>di</strong>fesa, ha l’obbligo <strong>di</strong> preannunciare a qualigravi conseguenze va incontro il citato che non compare.Sostanzialmente, la riflessioni de qua coincide con la corrispondente, avvertita esigenza <strong>di</strong>formalizzare l’espresso <strong>di</strong> cui al normale atto <strong>di</strong> citazione.A tal ultimo riguardo, invero, Gli Autori 41 chiariscono l’importanza della effettiva conoscenza edella cognizione dell’avvertimento proprio <strong>per</strong>ché il rispetto del termine in esso contenuto èpotenzialmente foriero <strong>di</strong> negative ed irreparabili conseguenze processuali (si pensi alla <strong>per</strong>sonacitata in giu<strong>di</strong>zio che si rivolga ad un <strong>di</strong>fensore dopo che il termine sia spirato).Seguendo tale orientamento, infatti, si sostiene che “Il convenuto, dal semplice richiamo dell’art.167 c.p.c. non può dedurre, senza l’ausilio <strong>di</strong> un legale, le problematiche inerenti e derivanti da taleintempestiva costituzione" 42 .L’esplicitazione numerica dei venti giorni non rappresenta, dunque, un mero esercizio stilisticoovvero un (altrimenti su<strong>per</strong>fluo) semplice richiamo dell’articolo del co<strong>di</strong>ce; “…vi deve essere,quin<strong>di</strong>, l’esplicito avvertimento che se il convenuto non si costituirà entro venti giorni primadell’u<strong>di</strong>enza, incorrerà nelle decadenze previste dall’art. 167 c.p.c.” 43 .Ancora più analiticamente, la dottrina 44 afferma, che “l’avvertimento dell’art. 163 c.p.c. riguardal’intero n. 7 (non solo l’invito a costituirsi e comparire, ma anche, e soprattutto, l’in<strong>di</strong>cazione deltermine ultimo <strong>per</strong> la costituzione e l’in<strong>di</strong>cazione delle decadenze correlate alla mancata, tempestivacostituzione).41 BALENA, La riforma del processo <strong>di</strong> cognizione, Napoli, 1994, 94; in senso analogo, LASAGNO, Leriforme del processo civile, AA.VV, Bologna, 1992, 91.42 JACCHERI, in Giustizia Civile, 1993, II, 543.43 In tal senso, anche CARPI, COLESANTI e TARUFFO, in Commentario breve al co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile,Padova, 1994, 365: “sembra preferibile quest’ultima soluzione, in quanto più confacente allo spirito dellariforma ed in grado <strong>di</strong> assicurare una maggiore parità tra attore e convenuto”.44 LUISO in Commentario alla riforma del processo civile a cura <strong>di</strong> C. CONSOLO, F. P. LUISO e B.SASSANI, Milano, 1996, 83; in tal senso, anche CARPI, COLESANTI e TARUFFO, in Commentario breve alco<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, Padova, 1994, 365.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)28 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Nello spirito della riforma, tale interpretazione sovviene all’avvertita esigenza <strong>di</strong> rendere nota alconvenuto l’attività da compiere <strong>per</strong> evitare le decadenze “…al fine <strong>di</strong> non depotenziaresensibilmente la funzione garantista della norma” 45 .Detto <strong>di</strong>versamente, anche in tema <strong>di</strong> <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> locatizio, lo scopo della previsione normativa,come appare in<strong>di</strong>scusso, coincide con la sentita necessità <strong>di</strong> rendere edotta la parte destinataria dellavocatio in jus dei <strong>per</strong>icoli tecnici processuali –evidentemente fondamentali- legati ad uno specificomomento del giu<strong>di</strong>zio (qual è, appunto, l’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> comparizione in cui risulta configurata e/oconfigurabile la potestà <strong>per</strong> il convenuto <strong>di</strong> presenziare <strong>per</strong>sonalmente ed esercitare le facoltàriservatigli ex lege).A maggior ragione, e <strong>per</strong> quanto qui interessa, la sede ideale <strong>per</strong> evidenziare la necessitàdell’avvertimento è proprio quella del <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità.A tal proposito, “La citazione <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong> morosità mancante dell'avvertimento alconvenuto - prescritto dall'art. 660, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo inserito dall'art. 8-ter,D.L. n. 432 del 1995) - che se non compare o, comparendo non si oppone, il giu<strong>di</strong>ce <strong>convalida</strong> lo<strong>sfratto</strong>, deve - nel caso in cui il convenuto non sia comparso - ritenersi nulla, anche in mancanza <strong>di</strong>espressa previsione, e ciò sia <strong>per</strong>ché questo avvertimento sostituisce quello stabilito dall'art. 163,terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., la cui mancanza è appunto sanzionata con la nullità, sia <strong>per</strong>chésiffatto avvertimento, mirando a rendere edotto l'intimato degli effetti dell'atto, ha lo scopo <strong>di</strong>realizzare appieno il principio del contrad<strong>di</strong>ttorio, garantito dall'art. 111, Cost., la cui violazione puòcomportare la nullità dell'atto, anche in mancanza <strong>di</strong> espressa previsione <strong>di</strong> tale sanzione” 46 .Nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>, l'intimato, il quale può costituirsi <strong>per</strong>sonalmente nellafase sommaria al fine <strong>di</strong> opporsi alla <strong>convalida</strong>, può anche nominare un procuratore speciale, con lospecifico compito <strong>di</strong> manifestare la volontà del primo <strong>di</strong> opporsi, o non, alla <strong>convalida</strong>, oppureincaricare semplicemente un terzo ("nuncius") <strong>di</strong> presentarsi all'u<strong>di</strong>enza; questi, essendo privo <strong>di</strong>poteri rappresentativi, non è tuttavia legittimato ad opporsi alla <strong>convalida</strong>, pur essendo opportuno,in caso <strong>di</strong> opposizione, il rinvio della causa, <strong>per</strong> consentire all'intimato <strong>di</strong> comparire <strong>per</strong>sonalmenteo <strong>di</strong> conferire procura.45 Cass. Civ., 13652/2004.46 Cass. civ., Sez. I, 09.12.2004, n. 23010, in Mass. Giur. It., 2004.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)29 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>Relativamente alle modalità della costituzione in giu<strong>di</strong>zio, si pone interessante richiamare unasentenza <strong>di</strong> merito a mezzo della quale il Tribunale affermava che “Nel <strong>proce<strong>di</strong>mento</strong> <strong>per</strong> <strong>convalida</strong><strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>, nell'ipotesi in cui il convenuto intenda farsi assistere da un <strong>di</strong>fensore deve costituirsime<strong>di</strong>ante conferimento <strong>di</strong> procura e deposito <strong>di</strong> comparsa <strong>di</strong> risposta, non essendo sufficiente laproduzione della copia notificata dell'intimazione con la delega in calce al <strong>di</strong>fensore” 47 .In or<strong>di</strong>ne, poi, al termine <strong>di</strong> comparizione, la norma precisa che trattasi <strong>di</strong> “termini liberi” nonminori <strong>di</strong> venti giorni.Nel computo del termine in <strong>di</strong>scussione, quin<strong>di</strong>, non dovrà tenersi conto né del giorno iniziale nédel giorno finale (il termine minimo da rispettare, in altre parole, sarà pari a giorni 22).47 Trib. Salerno, 03.03.2006, in Corriere del Merito, 2006, 7, 840.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)30 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>13 Registrazione del contratto <strong>di</strong> locazioneL’art.1, comma 346, della L. 431 del 30 <strong>di</strong>cembre 2004 (ovverosia la cd. legge finanziaria2005) prevede che “i contratti <strong>di</strong> locazione, o che comunque costituiscono <strong>di</strong>ritti relativi <strong>di</strong>go<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong> unità immobiliari ovvero <strong>di</strong> loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se,ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.Il riferimento legislativo si poneva –e si pone- <strong>di</strong> rilevantissima importanza anche e soprattutto inriferimento alle conseguenze applicative della norma in tema <strong>di</strong> patologia del programma negozialelocatizio <strong>di</strong>fettante della registrazione presso la competente Agenzia del territorio. Per quanto quirileva, infatti, pur profilandosi certa la volontà del legislatore laddove finalizzata a rendere menoagevole l’elusione tributaria (proprio attraverso la obbligatoria registrazione), i maggiori problemiinterpretativi hanno interessato la qualificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> locazione nonregistrato. Premesso che con la introduzione della normativa in questione non risulta più sussistere<strong>di</strong>fferenza alcuna tra contratti <strong>di</strong> locazione ad uso abitativo e contratto <strong>di</strong> locazione ad uso <strong>di</strong>verso inor<strong>di</strong>ne all’obbligo della registrazione, il punto civilistica mente dolente attiene al riferimentopreciso della previsione legale alla NULLITÀ (non ad altri profili, quale, ad es., la inefficacia). Lacritica principale al profilarsi <strong>di</strong> tale grave conseguenza potrebbe basarsi sul richiamo ad una(presunta) prevalenza dell’aspetto puramente tributario dell’impostazione legislativa 48 ovverosiaalla violazione dell’art. 41 della Carta Costituzionale 49 .48 Il Tribunale <strong>di</strong> Torino, con or<strong>di</strong>nanza del 1° giugno 2006, sollevava questione <strong>di</strong> legittimità costituzionaledell'art. 1, comma 346, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311 <strong>per</strong> contrasto con l'art. 24 della Costituzione, inquanto veniva <strong>di</strong> fatto sottoposto e con<strong>di</strong>zionato ad un adempimento squisitamente fiscale il <strong>di</strong>ritto ad agire ingiu<strong>di</strong>zio del locatore (non registrante).49 Il Tribunale <strong>di</strong> Napoli, con or<strong>di</strong>nanza del 24 settembre 2007, riteneva sussistente un contrasto dellasuin<strong>di</strong>cata norma con il combinato <strong>di</strong>sposto ex artt. 3, 24 e 41 Cost. la doglianza si basava sulla ritenutaviolazione dell’autonomia contrattuale delle parti che, in quanto espressione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto fondamentale della<strong>per</strong>sona, verrebbe in tal modo ingiustamente ed in ammissibilmente compresso. Per il giu<strong>di</strong>ce remittente,infatti, tale <strong>di</strong>ritto fondamentale potrebbe trovare limitazione solo nella ricorrenza <strong>di</strong> motivi -<strong>di</strong> or<strong>di</strong>neeconomico o sociale- su<strong>per</strong>iori e tale non poteva considerarsi un vincolo <strong>di</strong> natura impositiva fiscaletributario.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)31 <strong>di</strong> 32


Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>Proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> <strong>convalida</strong> <strong>di</strong> <strong>sfratto</strong>In realtà, il dato letterale testuale della norma non consente alcun ambito o<strong>per</strong>ativo contrario.Invero, la soluzione vedente nella nullità del contratto <strong>di</strong> locazione non registrato l’unicainterpretazione possibile e corretta della previsione legislativa, veniva pienamente confortata dapronunciamenti del Giu<strong>di</strong>ce delle Leggi 50 . Ancora più recentemente, la Corte costituzione ritornavaa pronunciarsi 51 su un ulteriore aspetto <strong>di</strong> censura alla normativa de qua prospettato dal Tribunale <strong>di</strong>Varese. Ad avviso del giu<strong>di</strong>ce remittente, invero, l'art. 1, comma 346, della legge 30 <strong>di</strong>cembre2004, n. 311, si porrebbe in contrasto con la previsione <strong>di</strong> cui all'art. 24 della Costituzione. A talriguardo, sempre secondo il giu<strong>di</strong>ce remittente, laddove sussista un contratto <strong>di</strong> locazione nonregistrato, la conseguente sanzione <strong>di</strong> nullità del medesimo impe<strong>di</strong>rebbe al locatore <strong>di</strong> agiregiu<strong>di</strong>zialmente contro il conduttore moroso attraverso lo strumento processuale dello <strong>sfratto</strong> <strong>per</strong>morosità. Detta qualificazione <strong>di</strong> contratto nullo trasformerebbe il conduttore in un mero occupantesine titulo dell’immobile con correlata necessità del locatore che intenda recu<strong>per</strong>are la <strong>di</strong>sponibilitàdell’immobile ad agire in giu<strong>di</strong>zio utilizzando la certamente meno agevole azione or<strong>di</strong>naria. LaCorte costituzionale, <strong>per</strong>ò, <strong>di</strong>sattendeva la censura in oggetto specificando, altresì, che “Laquestione non è, <strong>per</strong>ò, fondata, <strong>per</strong>ché il parametro invocato (art. 24 cost.) non è conferente inquanto la norma impugnata non introduce ostacoli alla tutela giuris<strong>di</strong>zionale (Fattispecie in cui ilTribunale <strong>di</strong> Napoli, sezione <strong>di</strong>staccata <strong>di</strong> Ischia, aveva sollevato questione <strong>di</strong> legittimitàcostituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311 – recante Disposizioni<strong>per</strong> la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria <strong>per</strong> il 2005 - <strong>per</strong>contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione)”.50 Corte Cost. (Ord.) n. 420/07 e Corte Cost. (Ord.) n. 389/08: segnatamente in relazione alla prospettataviolazione dell'art. 24 Cost., la Corte affermava: “la pronuncia <strong>di</strong> manifesta infondatezza in precedenzaadottata con riferimento ad identica controversia, <strong>per</strong>ché il parametro invocato non è conferente in quanto lanorma impugnata non introduce ostacoli alla tutela giuris<strong>di</strong>zionale (or<strong>di</strong>nanza n. 420 del 2007)”.51 Corte cost., ord. 9 aprile 2009 n. 110.Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>per</strong> uso <strong>per</strong>sonale dello studente ed è co<strong>per</strong>to da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)32 <strong>di</strong> 32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!