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Testo completo dell'ordinanza del 20/09/06 - fondazione forense ...

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Possesso (mat. Civile) – Azione di reintegrazione o spoglio – Possesso anteriore allo spoglio – Sussistenza –Privazione <strong>del</strong> potere di fatto sulla res – Sussistenza – Presunzione <strong>del</strong>l’animus spoliandi – Integrazione <strong>del</strong>lo spoglio –Reintegrazione nel possesso (casa di abitazione coniugale) – Possesso (mat. Civile) – Tutela possessoria – Casaconiugale – Usufrutto (moglie) – Nuda proprietà (marito) – Legittimazione <strong>del</strong>l’usufruttuario contro atti di turbativa ospoglio nel possesso – Assegnazione <strong>del</strong>la casa coniugale in sede di separazione – Tutela possessoria – Ammissibilità –Rif.Leg. art. 978, 981, 1140, 1168 cc; artt.669octies, 669terdecies, 703, 708 cpc;OrdinanzaPronunziata il <strong>20</strong>/<strong>09</strong>/<strong>20</strong><strong>06</strong>Depositata il <strong>20</strong>/<strong>09</strong>/<strong>20</strong><strong>06</strong>composto dai magistratiREPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE DI MODENASEZIONE FERIALEDOTT.SSA ELEONORA DE MARCO - PRESIDENTEDOTT. ROBERTO CIGARINI - GIUDICEDOTT GIUSEPPE PAGLIANI - GIUDICE REL. ESTha pronunciato la seguenteO R D I N A N Z AN. 6292/<strong>06</strong> R.G. Recl.sul reclamo ai sensi <strong>del</strong>l'art. 669 terdecies C.p.c. proposto da XX avverso l'ordinanza resain data 1/8/<strong>06</strong> dal Giudice designato <strong>del</strong> Tribunale di Modena nel procedimento n°5330/<strong>06</strong> R.G.a scioglimento <strong>del</strong>la riserva in udienza <strong>del</strong> <strong>20</strong>/9/<strong>06</strong>;all'esito <strong>del</strong>la comparizione <strong>del</strong>le parti, sentite le stesse nelle loro osservazioni; rilevatoquanto segue.1. Con ricorso ai sensi <strong>del</strong>l'art. 703 c.p.c., depositato in data 3 luglio <strong>20</strong><strong>06</strong>, XX ricorrevaall'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento <strong>del</strong>le seguenti conclusioni: "voglia l'Ill.moTribunale adito, ritenuta la propria competenza, valutate le ragioni e le produzioni allegate,IN VIA CAUTELARE POSSESSORIATenuto conto <strong>del</strong> grave pregiudizio e <strong>del</strong> periculum in mora, ordinare al signor YY lareintegrazione a favore di XX nel possesso <strong>del</strong>l'immobile sito in Modena, via (omissis) n. (omissis),dichiarando il sig. YY occupante senza titolo <strong>del</strong> predetto immobile e conseguentemente ordinare almedesimo il rilascio immediato con contestuale consegna alla sig.ra XX di tutte le chiavi.Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse sussistere i presupposti di unprovvedimento cautelare inaudita altera parte, Voglia fissare l'udienza di comparizione <strong>del</strong>le partiavanti a sé concedendo termine per la notifica al signor YY <strong>del</strong> ricorso e <strong>del</strong> decreto ed in quellasede assumere i provvedimenti che riterrà dovuti con riferimento alla domanda formulata. NELLASUCCESSIVA FASE DI MERITO, previa fissazione <strong>del</strong>l'udienza ai sensi <strong>del</strong>l'art. 183 cp.c. per la


comparizione <strong>del</strong>le parti e per la prosecuzione <strong>del</strong> giudizio voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previoogni e più utile declaratoria <strong>del</strong> caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezionedisattesa anche in via istruttoria ed incidentale, a conferma <strong>del</strong> provvedimento emanato in viacautelare, se di accoglimento, o in rettifica <strong>del</strong>lo stesso, si di rigetto, ordinare al resistente direintegrare la sig.ra XX nel possesso <strong>del</strong>l'immobile sito in Modena, via (omissis) n. (omissis)ordinando il rilascio immediato da parte <strong>del</strong> sig. YY e la consegna di tutte le chiavi alla sig.ra XX;IN OGNI CASOcondannare il signor YY al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'odierna istante a titolo didanno per il mancato godimento <strong>del</strong> bene che si propone nella misura pari ad un canone dilocazione che potrebbe essere chiesto per un appartamento con quelle caratteristiche in base aicorrenti prezzi di mercato e che prudentemente si indica in Euro 1.100, 00 al mese da moltiplicarsiper un periodo pari ai mesi trascorsi dalla data in cui il YY ha cambiato la serratura (14.07.<strong>20</strong>05)sino a quando non avverrà la consegna; ovvero in quella misura che sarà ritenuta equa all'esito <strong>del</strong>giudizio; salvi ed impregiudicati diritti ed azioni circa lo stato <strong>del</strong>l'appartamento e dei beni;condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari sia <strong>del</strong>la fase cautelare che diquella eventuale di merito, oltre generali 12,5, I.V.A. e C.P.A. come per legge".2. All'udienza <strong>del</strong> 31/7/<strong>06</strong> si costituiva il resistente depositando memoria difensiva,unitamente a documentazione a sostegno <strong>del</strong>le proprie ragioni, nella quale, eccependo ladecadenza <strong>del</strong>la ricorrente dal diritto di proporre l'azione spiegata per avvenuto decorso<strong>del</strong> termine annuale, nonché l'insussistenza presupposti, soggettivo ed oggettivo, perl'esercizio <strong>del</strong>la stessa, rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinte. In via pregiudiziale e/o preliminare:accertare e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta decadenza in capo alla sig.ra XX, perdecorso <strong>del</strong> termine annuale, dal diritto di esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso e,conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità ed inaccoglibilità <strong>del</strong> ricorso e <strong>del</strong>le domande tutteformulate; Nel merito: respingere le domande tutte avanzate dalla ricorrente, in quantoinaccoglibili, inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti;respingere le domande tutte avanzate dalla ricorrente nell'ambito <strong>del</strong>la fase a cognizione piena, inquanto anch'esse inaccoglibili, inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto per i motivisopra esposti e per quelli che ci si riserva di più ampiamente dedurre nella summenzionata fase;condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in viaequitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".3. Con ordinanza <strong>del</strong> 1/8/<strong>06</strong> il Giudice istruttore rigettava il ricorso, compensando perintero le spese tra le parti, così argomentando: la tutela possessoria di reintegrazionepresuppone che, anteriormente all'asserito spoglio, sussista il possesso <strong>del</strong> ricorrente; lasostituzione di serratura in un immobile e il rifiuto di consegnare le chiavi, dunque,costituisce spoglio solamente in presenza di possesso anteriore; questo, se contestato dalresistente, come nel caso di specie, deve essere provato da chi invoca la tutelapossessoria; tale prova non è stata data, e anzi vi sono elementi che fanno ritenere nonsussistere il possesso anteriore; nel ricorso per separazione personale, prodotto dalresistente, il difensore di XX ebbe a dedurre un episodio <strong>del</strong> 9 maggio <strong>20</strong>03, scrivendo,poi, che "da allora" YY "impedisce alla moglie di godere <strong>del</strong> proprio diritto di usufrutto<strong>del</strong>l'immobile"; viene descritta una situazione, insomma, che integra la privazione <strong>del</strong>potere di fatto ben prima <strong>del</strong>la dedotta sostituzione di serratura, che non costituiscequindi spoglio.4. Con ricorso depositato in data 10/8/<strong>06</strong> XX, [rectius: coniuge separato (moglie) <strong>del</strong>resistente (YY), NdR], proponeva reclamo avanti al Collegio avverso la suddetta ordinanzaaffinché, "valutate le argomentazioni e le prove in riesame revochi il provvedimento emanato il


I/8/<strong>06</strong> dal Giudice Dott. Alberto Rovatti nel procedimento rubricato al N. 5330/<strong>20</strong><strong>06</strong> R. G. e, tenutoconto <strong>del</strong> grave pregiudizio e <strong>del</strong> periculum in mora, accertato che il sig. YY sta occupandol'immobile de quo senza alcun titolo, Voglia ordinare al medesimo di rilasciare immediatamentel'appartamento sito in Modena, via (omissis) n. (omissis) ed ogni pertinenza con contestualeconsegna alla sig.ra XX <strong>del</strong>le chiavi così reintegrandola nel pieno possesso <strong>del</strong> bene essendonel'unica usufruttuaria. Vinte le pese, competenze, onorari oltre spese generali ed accessori come perlegge".5. Con comparsa depositata il 15/9/<strong>06</strong> si è costituito YY, [rectius: coniuge separato(marito) di parte ricorrente (XX), NdR], chiedendo la conferma <strong>del</strong> provvedimentoimpugnato, sostenendo la decadenza <strong>del</strong>la reclamante dal diritto di esercitare l'azione direintegrazione nel possesso, l'insussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo perl'esercizio <strong>del</strong>l'azione possessoria e l’irrilevanza <strong>del</strong> provvedimento presidenziale diassegnazione <strong>del</strong>l'abitazione coniugale, in quanto "soppresso" dal Giudice istruttore conprovvedimento di modifica ai sensi <strong>del</strong>l'art. 708 C.p.c. in data <strong>20</strong>/6/05.6. Nessun rilievo in rito. Nel merito, va rilevato che:non è contestato che i coniugi hanno convissuto nell'abitazione coniugale, di cui, quindi,entrambi hanno avuto il possesso;dagli atti risulta che la ricorrente, ora reclamante, è usufruttuaria <strong>del</strong>l'immobile: nel rogitod'acquisto, infatti, il marito diviene nudo proprietario e la moglie usufruttuaria;il possesso, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 1140 C.c., costituisce un potere di fatto che si manifesta inun'attività corrispondente all'esercizio non solo <strong>del</strong>la proprietà, ma di ogni altro dirittoreale, ivi compreso l'usufrutto;chi possiede la cosa come usufruttuario è legittimato ad esperire i rimedi apprestatidall'ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e financo neiconfronti <strong>del</strong>la persona divenuta piena proprietaria <strong>del</strong> bene per effetto <strong>del</strong>l'estinzione<strong>del</strong> diritto di usufrutto (cfr. ad es. Cass. II, 22/5/03, n. 8075; cfr., inoltre, Cass. II,22/4/81, n. 2359; 21/5/87, n. 4625);la descritta situazione possessoria è rimasta in capo alla ricorrente fino all'autorizzazionepresidenziale a vivere separati <strong>del</strong> 13/6/05; con tale provvedimento, peraltro, ilPresidente <strong>del</strong> Tribunale, tenendo espressamente conto <strong>del</strong>la titolarità <strong>del</strong>l'usufrutto, haassegnato la casa coniugale alla moglie, disponendo la consegna e l'allontanamento daparte <strong>del</strong> marito entro il termine di otto mesi; disposizione che è poi stata modificata aisensi <strong>del</strong>l'art. 708 C.p.c. dal Giudice istruttore con provvedimento in data <strong>20</strong>/6/05 che"sopprime" in parte il decreto presidenziale nulla disponendo sull'assegnazione<strong>del</strong>l'abitazione; successivamente il marito ha posto in essere il comportamento che hadato luogo alla controversia possessoria; in ogni caso anche dopo la revoca <strong>del</strong>provvedimento di assegnazione la ricorrente-reclamante è rimasta nella precedentecondizione di usufruttuaria.7. È corretto, pertanto, individuare nella condotta di cambio <strong>del</strong>la serratura <strong>del</strong> 14/7/05il momento in cui viene integrato il lamentato spoglio. La condotta di parte convenutaconfigura spoglio, in senso tecnico, di un possesso mai venuto meno; e, dunque, lecensure di parte reclamante sono fondate.Quanto all'elemento soggettivo, il cosiddetto "animus spoliandi" consiste nella volontarietà <strong>del</strong>fatto suscettibile di ledere l'altrui possesso, e deve, perciò, almeno di massima, presumersi tutte levolte che siano dimostrati gli estremi <strong>del</strong>la privazione <strong>del</strong> possesso; l'elemento soggettivointegrante le ipotesi <strong>del</strong>lo spoglio e <strong>del</strong>la turbativa possessoria, infatti, consiste nella coscienza e

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