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testo completo della sentenza - fondazione forense modenese

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Procedimento civile – Citazione e costituzione delle parti – Vocatio in jus di eredi – Nullità – Costituzione in giudizio deiconvenuti – Efficacia sanante del vizio – Somministrazione – Energia refrigerante – Conservazione o maturazione infrigoriferi – Prezzo pattuito a peso <strong>della</strong> merce ricoverata – Corresponsione di acconto – Incontroverso – Credito residuocontroverso – Sussistenza – Debito ereditario – Condanna al pagamento degli eredi in proporzione alla quota ereditaria –Rif.Leg.artt.754,1224,1474,1559,1560,1561,1562,1563,1657 cc; artt.164,303 cpc;Sentenza n.250/05Decisa il 31/01/2005Depositata il 03/02/2005REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE DI MODENAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale di Modena sezione civile stralcio costituito nella persona del GiudiceOnorario Aggregato dott. Paolo Vincenzi, ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile di prima istanza, iscritta al n. 1701 del ruolo generale degli affaricontenziosi civili dell'anno 1994 promossaDASSSSS DI XX E C. S.A.S., già JJJJJ XX DI XX & C. S.N.C., in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Modena, Via Farini n. 53 pressolo studio e nelle persone degli Avv.ti Stefano Leonardi e Paola Cerullo che larappresentano e difendono in forza di mandato a margine dell'atto di citazioneattriceCONTROYY 1 E YY 2, in qualità di EREDI di M.U., elettivamente domiciliati in Modena, ViaTaglio n. 12 presso lo studio e nella persona dell'Avv. Maurizio Pighi che li rappresenta edifende giusta delega a margine <strong>della</strong> comparsa di costituzione e rispostaconvenutiOggetto: pagamento sommaAll'udienza del 18.3.99 i procuratori delle parti così concludevano:Per la società attrice SSSSS DI XX & C. S.A.S."NEL MERITO:- dirsi tenuti e condannarsi gli eredi del Sig. U.M. a pagare alla JJJJJ XX S.n.c. la sommadi lire 14.280.000 a titolo di residuo credito dovuto per i titoli di cui in premessa, oltreinteressi legali maturati dalla data di esigibilità al saldo e alla rivalutazione monetaria.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".Per i convenuti EREDI DI M.U.:


"a) IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva <strong>della</strong>società EREDI M. nella ipotesi in cui la società attrice abbia inteso evocare in giudiziotale ditta;b) IN VIA SUBORDINATA PREGIUDIZIALE: dichiararsi la nullità <strong>della</strong> vocatio in iusex art. 164 c.p.c., nella ipotesi in cui la attrice abbia inteso evocare in giudizio le personefisiche degli eredi di M.U. per avere la attrice evocato in giudizio collettivamente edimpersonalmente gli eredi senza la identificazione di identità e senza consegnare aTUTTI gli eredi singole copie dell'atto di citazione;c) NEL MERITO: Respingersi la domanda attrice così come formulata;d) IN VIA SUBORDINATA DI MERITO, e nella sola ipotesi di accertata costituzionedi un valido rapporto processuale, voglia il Tribunale di Modena determinare ai sensidegli art. 1474 e 1657 Codice Civile, il corrispettivo che il compianto sig. M.U. dovevacorrispondere a titolo di compenso per la energia refrigerante utilizzata per laconservazione <strong>della</strong> propria frutta nel JJJJJ XX, tenuto conto dei prezzi abitualmentepraticati nella campagna frutticola 1992/93 sulla piazza di Vignola. Nella ipotesi di validachiamata in causa dei convenuti e di loro acclarata legittimazione ad processum,voglia il Tribunale di Modena condannare parte attrice a rimborsare le sommeeventualmente percette in più.Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite".SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato in data 1.3.1994 la società JJJJJ XX di XX & C. S.N.C.,oggi SSSSS di XX E C. S.A.S. conveniva innanzi al Tribunale di Modena gli eredi delsignor M.U., per ivi sentirli condannare a pagare alla stessa la somma di euro 7.375,00,corrispondenti all'epoca a lire 14.280.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agliinteressi legali. Assume la società attrice di aver stipulato, nell'agosto 1988, con il signorM.U., contratto di somministrazione di energia refrigerante per la conservazione e/omaturazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari in celle apposite.Assume la società attrice che per la stagione agosto 1992-giugno 1993, il signor M.U.ricoverava presso la stessa 4.096,80 quintali di merci, in relazione al quale deposito, lasocietà attrice stessa maturava un diritto al corrispettivo per complessivi euro 22.869,02,corrispondenti all'epoca a lire 44.280.600, di cui euro 14.810,74, corrispondenti all'epocaa lire 28.677.600 per somministrazione di energia refrigerante (lire 7.000 al quintale),euro 7.705,02, corrispondenti all'epoca a lire 14.919.000 per lavaggio di 4.973 quintali dimercé (lire 3.000 al quintale), ed euro 353,26, corrispondenti all'epoca a lire 684.000 permaturazione precoce di 228 quintali di mercé (lire 3.000 al quintale).Assume parte attrice che il signor M.U. provvedeva a corrispondere acconti percomplessivi euro 18.437,51, corrispondenti all'epoca a lire 35.700.000 (IVA compresa).Assume da ultimo la società attrice che, occorso il decesso del M.U., gli eredi dellostesso, nonostante formale sollecito, non provvedevano ad onorare il pagamento delresiduo credito, ammontante complessivamente ad euro 7.375,00, corrispondentiall'epoca a lire 14.280.000.La società JJJJJ XX di XX & C. S.N.C., oggi SSSSS di XX E C. S.A.S. agisce pertanto ingiudizio per ottenere il pagamento dell'indicata somma.


Nel caso di specie la società attrice evocava in giudizio gli eredi del signor M.U.,impersonalmente e collettivamente, indicando l'ultimo domicilio del defunto, applicandopertanto, erroneamente, il secondo comma dell'art. 303 c.p.c., disciplinante lariassunzione del processo interrotto in caso di morte di una delle parti.La vocatio in ius dell'atto di citazione risulta pertanto viziata, ma la costituzione deiconvenuti ha sanato tale vizio.Non può pertanto trovare accoglimento l'eccezione pregiudiziale di nullità <strong>della</strong> citazionesollevata dai convenuti.Per quanto attiene la domanda proposta dalla società JJJJJ XX di XX & C. S.N.C., oggiSSSSS di XX E C. S.A.S. è fondata ed in quanto tale va accolta.Dall'istruttoria <strong>della</strong> causa è infatti emerso quanto segue.La società JJJJJ XX di XX & C. S.N.C., oggi SSSSS di XX & C. S.A.S. stipulava con ilsignor M.U., contratto di somministrazione di energia refrigerante, in forza del quale lasocietà stessa si impegnava, a decorrere dal 20.8.88, a fornire al M.U., che a sua volta siimpegnava ad accettare, l'energia refrigerante per la conservazione e/o maturazione diprodotti ortofrutticoli ed agrumari in celle apposite (doc. 1 fascicolo parte attrice).Nella stagione 1992-1993 la società attrice provvedeva a conservare 4.096,80 quintali dimercé per il signor M.U.Tale circostanza risulta dalla dichiarazione in data 28.10.94 del legale rappresentante <strong>della</strong>società Carovana Facchini, società incaricata dallo stesso M.U. di curare il facchinaggio,lo stivaggio ed il relativo trasporto <strong>della</strong> mercé alla società attrice (doc. 15 fascicolo parteattrice). Così come per quanto concerne i prezzi applicati dall'attrice, dalle dichiarazionidi altri clienti <strong>della</strong> stessa attrice, e versate in atti, risulta che relativamente all'annata1992-1993 il prezzo per la frigoconservazione di prodotti ortofrutticoli ammontava adeuro 3,62, corrispondenti all'epoca a lire 7.000 al quintale.Il teste L.M. ha riferito che:"...nella stagione 92-93 ricordo che i prezzi erano di lire 7.000al quintale per la conservazione e di lire 3.000 al quintale sia per l'attività di lavaggio cheper quella di maturazione precoce. Tali erano i prezzi usualmente applicati nel mercato".Ora, moltiplicando il prezzo unitario per il numero di quintali di merce per la quale èstata somministrata energia refrigerante, e per la quale è stato effettuato il lavaggio e lamaturazione precoce, risulta che la società attrice ha maturato, nei confronti del signorM.U. un credito complessivo di euro 22.869,02, di cui euro 14.810,74, persomministrazione di energia refrigerante (lire 7.000 al quintale), euro 7.705,02, perlavaggio di 4.973 quintali di mercé (lire 3.000 al quintale), ed euro 353,26, permaturazione precoce di 228 quintali di mercé (lire 3.000 al quintale).Decurtato l'acconto di euro 18.437,51, comprensivo di iva, corrisposto dal signor M.U.,la società SSSSS DI XX E C. S.A.S., già JJJJJ XX di XX & C. S.N.C., risulta esserecreditrice degli eredi M.U. <strong>della</strong> complessiva somma di euro 7.375,00.I convenuti saranno pertanto tenuti a corrispondere alla società attrice la somma di euro7.375,00.Trattandosi di un debito ereditario, a norma dell'art. 754 c.c. gli eredi convenuti sarannotenuti al relativo pagamento in proporzione <strong>della</strong> loro quota ereditaria.L'obbligazione per la quale è pronunciata condanna costituisce debito di valuta, giacchéoggetto diretto e originario <strong>della</strong> prestazione, prima dell'inadempimento, era una sommadi denaro, determinata o no che fosse (Cass. 4 novembre 1992 n. 11968).


La società creditrice ha chiesto gi interessi moratori e l'ulteriore risarcimento per dannoda svalutazione monetaria, ex art. 1224, primo e secondo comma, c.c..Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 21 maggio 1988 n.3556; Cass. 5 giugno 1985 n. 3356), il ritardo nel pagamento del debito di valutacomporta, ai sensi dell'ari. 1224 c.c., l'obbligo a carico del debitore non soltanto di pagaregli interessi, ma di risarcire il maggior danno che, ove si alleghi essere causato dallasvalutazione monetaria (che quale fatto notorio, non ha bisogno di particolare prova)incide sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazionedesumibile dagli indici ufficiali sul costo <strong>della</strong> vita.Dal che deriva che, salva la prova di maggior danno, incombente sul creditore, o la provacontraria <strong>della</strong> inesistenza del danno da svalutazione o di una minore incidenza di essosul patrimonio interessato, incombente questa sul debitore, va riconosciuto al creditoredi una obbligazione pecuniaria che l'abbia azionato, il diritto al maggior danno previstodal secondo comma dell'art. 1224 c.c., con riferimento al tasso di inflazione desumibiledagli indici anzidetti.Infatti gli interessi moratori sono dovuti senza necessità di prova, a norma dell'articoloappena citato; con riguardo al fenomeno inflattivo, invece, il creditore avrebbe dovutoallegare e provare il suo uso in allora <strong>della</strong> somma di denaro, secondo uno dei modi tipicidelle categorie individuate dalla giurisprudenza (Cass., SS. UU. 5 aprile 1985, n. 2368; 3maggio 1986, n. 3004; 1 marzo 1989, n. 1115).In assenza di prova specifica sul punto, si può presumere che almeno avrebbe -ilcreditore fatto uso <strong>della</strong> somma di denaro secondo il modo tipico del modestoconsumatore; perciò, si ricorre al criterio degli indici inflattivi Istat.Dall'applicare tale criterio deriva che la rivalutazione copre l'intera area del danno,compreso quello presunto a cui si riferiscono gli interessi moratori (Cass. 1 dicembre1989, nn 5294 e 5299); d'altra parte, la rivalutazione non può essere al danno presuntocon gli interessi moratori, e nel dispositivo si inserisce apposita clausole di salvaguardia.Il "dies a quo" sarà la data del 24.9.1993, data di costituzione in mora; il "dies ad quem" saràquello di pubblicazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>, quando il danno viene liquidato.Dal giorno <strong>della</strong> pubblicazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> fino a quello del pagamento, sulla sommadi denaro rivalutata, spettano interessi al saggio legale (Cass. 15 dicembre 1994, n.10779).Sia il danno maggiore sia gli interessi sono indicati in dispositivo con riferimento ai solimodi di calcolo, siccome semplicemente aritmetici, a integrare il requisito <strong>della</strong> liquiditàprescritto per i titoli esecutivi (Cass. 19 gennaio 1999, n. 478).Il rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.P.Q.M.Ogni diversa istanza respinta, il Tribunale di Modena in persona del Giudice OnorarioAggregato dott. Paolo Vincenzi, definitivamente pronunciando sulla domanda propostadalla società SSSSS di XX & C. S.A.S., già JJJJJ XX di XX & C. S.N.C, in persona dellegale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 1.3.1994, neiconfronti di YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U., nonché sulle eccezionipregiudiziali dai medesimi proposte così provvede:


a) rigetta la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in via pregiudizialedai convenuti YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U.;b) rigetta la eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata in via subordinatapregiudiziale dai convenuti YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U.;c) condanna i signori YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U., ciascuno inproporzione <strong>della</strong> propria quota ereditaria, a corrispondere alla società SSSSS di XX & CS.A.S. la somma di euro 7.375,00;d) condanna i signori YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U., ciascuno inproporzione <strong>della</strong> propria quota ereditaria, a dare alla società SSSSS di XX & C. S.A.S. lasomma di danaro corrispondente al valore in euro, calcolato sulla somma capitale di euro7.375,00 <strong>della</strong> variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati, e comunque in misura non inferiore al saggio legale degliinteressi, dal giorno 24.9.1993 al giorno <strong>della</strong> pubblicazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>;e) condanna i signori YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U., ciascuno inproporzione <strong>della</strong> propria quota ereditaria, a dare alla Società SSSSS di XX & C.. S.A.S. atitolo di interessi, la somma di danaro corrispondente al valore in euro del saggio legale,calcolato sulla somma capitale di euro 7.375,00 aumentata <strong>della</strong> somma di denaroliquidata a titolo di risarcimento del danno, dal giorno di pubblicazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> algiorno del pagamento;f) condanna i signori YY 1 e YY 2, in qualità di EREDI di M.U., ciascuno inproporzione <strong>della</strong> propria quota ereditaria, a rifondere alla società SSSSS di XX & C.S.A.S., le spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 3.727,43, di cui euro251,49 per spese imponibili, euro 110,58 per spese non imponibili, euro 1.589,42 percompetenze, euro 1.470,00 per onorari ed euro 305,94 per spese generali, oltre ad iva eepa come per legge. Modena, li 31 gennaio 2005Il GiudiceDott. Paolo VincenziDep. in Cancelleria il 3 febbraio 2005

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