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Valutazione integrata degli effetti

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* Superficie coperta max = 40% del resede.Il PUI dovrà contenere esaurienti analisi alla base di scelte progettuali che corrispondano alledisposizioni dei vincoli presenti nell'area oltre alle misure definite dalle prescrizioni sia relative alsuperamento del rischio idraulico, sia relative agli altri "vincoli sovraordinati".La convenzione urbanistica allegata al PUI registrata e trascritta conterrà vincolo di destinazione delresede all'attività svolta e tale destinazione decadrà automaticamente all'eventuale conclusionedell'attività, per cui l'area tornerà nella originaria destinazione agricola. All'eventuale conclusionedell'attività si dovrà procedere alla bonifica del sito ed a tale scopo la convenzione conterrà norma dirinvio che permetterà l'acquisizione gratuita all'Amministrazione Comunale dell'area e <strong>degli</strong> immobili inessa realizzati nel caso di inadempienza da parte della proprietà ad eseguire i lavori di bonifica delsito.Vincoli sovraordinatiIl resede individuato dall’art.23 bis del R.U. ricade in ambito “B” del D.C.R. 230/94.Per lo studio di fattibilità geologica si rimanda allo studio del Geol. Pagliazzi Luca allegata al pianoattuativo.Inoltre l’area è sottoposta inoltre a:-vincolo sismico in zona classificata come 3S-pericolosità geologica in classe 3-pericolosità idraulica in classe 4I-classe di fattibilità 3 condizionataNel “Piano di Bacino del Fiume Arno” , “Stralcio Assetto Idraulico” l’area è indicata con pericolositàmedia “P.I.2”.Interazioni con gli strumenti di pianificazione territorialeLe previsioni del P.U.I. non modificano e contrastano cle previsioni del Piano di Indirizzo TerritorialeRegionale, del Piano di Coordinamento Provinciale, del Piano Strutturale e del RegolamentoUrbanistico.VALUTAZIONI ED ANALISI DEGLI EFFETTIEffetti territoriali ed ambientaliL’intervento previsto nel piano attuativo comporta un ampliamento e riorganizzazione funzionaledell’attività esistente non andando ad incidere sostanzialmente sulla produzione di rifiuti, <strong>degli</strong> scarichifognari e sull’emissioni di scarichi nocivi in atmosfera che il processo produttivo non prevede.Come prescritto dall’art.23 bis del R.U. al termine dell’attività il terreno tornerà ad avere destinazioneagricola ed il sito dovrà essere bonificato, se necessario.L’ampliamento dell’attività non incide in maniera rilevante sulle disponibilità dell’area relativamente aisottoservizi in quanto trattandosi di attività esistente. In particolare l’utilizzo delle risorse idriche non4

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