PAC - Criteri di gestione obbligatori - Portale dell'innovazione ...

PAC - Criteri di gestione obbligatori - Portale dell'innovazione ... PAC - Criteri di gestione obbligatori - Portale dell'innovazione ...

agrinnovazione.regione.sicilia.it
from agrinnovazione.regione.sicilia.it More from this publisher
13.07.2015 Views

Regione SicilianaAssessorato Agricoltura e ForesteDipartimento Interventi InfrastrutturaliPresentazioni in power point elaborate da:U.O.T. 62 di Petralia Sottana – Distretto MadonieArea 2^ Studi e Programmazione-AgroserviziServizi allo SviluppoOsservatorio Economia e Sviluppo RuraleSintesi presentazione slides:Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale

Regione SicilianaAssessorato Agricoltura e ForesteDipartimento Interventi InfrastrutturaliPresentazioni in power point elaborate da:U.O.T. 62 <strong>di</strong> Petralia Sottana – Distretto MadonieArea 2^ Stu<strong>di</strong> e Programmazione-AgroserviziServizi allo SviluppoOsservatorio Economia e Sviluppo RuraleSintesi presentazione slides:Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale


In<strong>di</strong>ce Slides► da 3 a 21 Aspetti generali <strong>PAC</strong>. Funzioni Con<strong>di</strong>zionalità. Atti e Norme.Con<strong>di</strong>zionalità e PSR 2007/2013.► da 22 a 56 Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità “Ambiente” (Atti da A1 ad A5).► Slides da 57 a 63 Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità “Sanità Pubblica – Salute –Identificazione e registrazione degli animali” (Atti da A6 ad A8 bis).► Slides da 64 a 78 Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità “Sanità Pubblica – Salute –Identificazione e registrazione degli animali” (Atti da B9 a B15).► Slides da 79 a 83 Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità “Igiene e benessere degli animali(Atti da C16 a C18).


Sintesi evoluzione della <strong>PAC</strong>Nel Trattato <strong>di</strong> Roma, sottoscritto da 6 Paesi nel 1957, istitutivo della CEE Comunità EconomicaEuropea, in una Europa post bellica, l’agricoltura ha un forte ruolo. La Politica Agricola Comuneentra in vigore nel 1962 per garantire la crescita quantitativa alimentare; accrescere lo sviluppotecnologico agricolo (meccanizzazione); migliorare red<strong>di</strong>to e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita degli agricoltori;stabilizzare i mercati assicurando prezzi equi per i consumatori.• Creazione del Fondo Europeo Agricolo <strong>di</strong> Orientamento e Garanzia (FEOGA) edell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM). La Sezione “Orientamento” del FEOGA finanziagli interventi strutturali e lo sviluppo rurale. L’ OCM, con la Sezione “Garanzia” FEOGA, tutela lacircolazione nel mercato UE delle produzioni agricole.• Protocollo <strong>di</strong> KYOTO sui Cambiamenti Climatici del 1997: riferimento programmazione europea.• Agenda 2000: attribuzione all’ Agricoltura funzioni su tutela alimentare, ambientale,paesaggistica e su benessere degli animali. Sempre nel 2000: Trattato <strong>di</strong> Lisbona: istituzionedell’Unione Europea e Riforma Politiche <strong>di</strong> coesione. Nel 2007 a Bruxelles il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaviene adottato dalla Conferenza dei Governi dei 25 Stati membri.• Riforma Fischler (Commissario UE Agricoltura) del 2003: Agricoltura sostenibile – Qualità eSicurezza alimentare - Sviluppo Rurale – Multifunzionalità azienda agricola . CONDIZIONALITA’.


Strumenti <strong>di</strong> riforma della <strong>PAC</strong>DISACCOPPIAMENTO: pagamento unico per azienda a prescindere dallatipologia <strong>di</strong> produzione, in quanto gli aiuti sono erogati <strong>di</strong>rettamenteall’agricoltore le cui superfici aziendali sono scorporate dalle produzioni.• MODULAZIONE:riduzione dell’insieme degli aiuti <strong>di</strong>retti alle imprese (I pilastro<strong>PAC</strong>) a favore <strong>di</strong> interventi destinati allo Sviluppo Rurale (II Pilastro <strong>PAC</strong>)• CONDIZIONALITA’: erogazione dei pagamenti <strong>di</strong>retti subor<strong>di</strong>nataal rispetto <strong>di</strong> particolari vincoli normativi in tema <strong>di</strong> <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong>Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Con<strong>di</strong>zioni Agronomichee Ambientali (BCAA)• Ruolo dei Servizi allo Sviluppo e della ConsulenzaAziendale a favore delle Imprese agricole che ricevonopagamenti <strong>di</strong>retti superiori a 15.000 euro all’anno


La Con<strong>di</strong>zionalità• Supporto nell’UE alla Sostenibilità politico-sociale dell’Agricoltura e dello Svilupporurale, cui il Bilancio Europeo, a fronte <strong>di</strong> una limitata percentuale <strong>di</strong> popolazione chevive e lavora nelle aree rurali, assegna nel Bilancio UE 2008, ben 53,8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro(pari al 41,6 % del Bilancio).• La Con<strong>di</strong>zionalità impatta su tutto il regime <strong>di</strong> pagamento unico e a dal 2007 a livelloregionale anche sull’applicazione <strong>di</strong> ciascun Programma <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007/2013,legando la concessione degli aiuti ad una serie <strong>di</strong> obblighi vincolantii da partedell’agricoltore.Il mancato rispetto degli obblighi comporta la riduzione o l’esclusione daipagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente.• La Con<strong>di</strong>zionalità si applica a tutta l’azienda agricola, anche sullesuperfici non interessate dall’aiuto <strong>di</strong>retto


Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 3Decreti 13286 del 18/10/2007 e D.M. 12541 del 21/12/2006Ministero Politiche Agricole Alimentari e ForestaliDDG 3220 del 28/12/2007 - Dipartimento InterventiStrutturali – Ass.to regionale Agricoltura e ForesteA PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008Istituzione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> consulenza agli agricoltori,gestito da una o più Autorità designate o da Entiprivati (CAA Misura 4.12 POR Sicilia) riguardante►<strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> Gestione Obbligatori <strong>di</strong> cui all’Allegato III delRegolamento 1782/2003►Buone Con<strong>di</strong>zioni Agronomiche Ambientali <strong>di</strong> cuiall’Allegato IV del Regolamento 1782/2003►Prescrizioni attuative <strong>di</strong> tutela del paesaggio regionale nellearee soggette a vincolo paesaggistico


Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 1 - CONDIZIONALITA’Art. 3 : Ogni Agricoltore beneficiario <strong>di</strong> pagamenti <strong>di</strong>retti deverispettare varie CONDIZIONI chiamate <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> Gestione Obbligatori(CGO) e mantenere la terra in Buone Con<strong>di</strong>zioni AgronomicheAmbientali (BCAA)►Per “AGRICOLTORE” si intende una persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca o un’associazione <strong>di</strong> personefisiche o giuri<strong>di</strong>che, che esercita l’ATTIVITA’ AGRICOLA attraverso la <strong>gestione</strong> <strong>di</strong> una azienda►Per ATTIVITA’ AGRICOLA si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione <strong>di</strong> prodottiagricoli, l’allevamento e la custo<strong>di</strong>a degli animali, nonché il mantenimento della terra in buonecon<strong>di</strong>zioni agronomiche e ambientali, <strong>di</strong> cui all’All. IV del Reg.: (copertura minima suolo controerosione, terrazzamento, rotazione, sostanza organica, struttura suolo, uso adeguato macchine,habitat, densità bestiame, protezione pascolo permanente, mantenimento elementi caratteristicipaesaggio). Misure Agroambientali PSR 2000/2006. Asse II PSR 2007/2013.►Per “PAGAMENTO DIRETTO” si intende un pagamento corrisposto <strong>di</strong>rettamente agliagricoltori nell’ambito <strong>di</strong> uno dei seguenti regimi <strong>di</strong> sostegno al red<strong>di</strong>to (o regime unico <strong>di</strong>pagamento) <strong>di</strong> cui all’All. I del Reg.: pagamento <strong>di</strong>saccoppiato - aiuti alla superficie per granoduro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, seminativi, leguminose dagranella - premi per prodotti lattiero caseari - carni bovine: premio vacca nutrice, abbattimento,destagionalizzazione - premi per pecora e per capra - aiuti alla produzione: sementi, olio d’oliva


Regolamento (CE) 1782/2003CGO e BCAACGO “<strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> Gestione Obbligatori “ Allegato III al Reg1782/2003, riguardanti i “Campi <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità” :►Ambiente (5 Atti da A1 ad A5)►Sanità Publica, Salute, Identificazione e Registrazionedegli Animali (11 Atti: da A6 ad A8bis – da B9 a B15)►Igiene e benessere degli animali (3 Atti da C16 a C18)BCAA “Norme per il mantenimento dei terreni in BuoneCon<strong>di</strong>zioni Agronomiche Ambientali” (7 Norme)


Con<strong>di</strong>zionalità: i vincoliCon il 2007 si è definitivamente delineatain tutta la sua complessa articolazione che ciaccompagnerà sino al 2013:Nel 2006:16 ATTI che costituiscono i <strong>Criteri</strong><strong>di</strong> Gestione Obbligatori (CGO)7 Norme che formano le BuoneCon<strong>di</strong>zioni Agronomiche edAmbientali (BCAA).Nel 2007:Si sono aggiunti 3 nuoviATTI, attinenti all’igiene ebenessere degli animali chescaturiscono all’applicazione<strong>di</strong> ulteriori 3 Direttive.Nel suo complesso la Con<strong>di</strong>zionalità prevede l’applicazione e ilcontrollo <strong>di</strong>: 19 Atti (CGO) e 7 Norme (BCAA). Compone laCon<strong>di</strong>zionalità l’applicazione <strong>di</strong>:► 14 Direttive► 5 Regolamenti► 7 Norme agronomiche ed ambientali


Atti e Vincoli dei 19 <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> Gestione Obbligatoriadal 1° gennaio 2005 --9 ATTI dal 1° gennaio 2006 - 7 ATTI dal 1° gennaio 2007 - 3 ATTIA1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura2000 – ZPS)B9 Immissione in commercio dei prodottifitosanitariC16 Norme minime per la protezione dei vitelliA2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamentoprovocato da sostanze pericoloseB10 Divieto d’utilizzazione <strong>di</strong> talune sostanze adazione ormonica, tireostatica e delle sostanzebeta-agoniste nelle produzioni animaliC17 Norme minime per la protezione dei suiniA3 Utilizzazione fanghi <strong>di</strong> depurazione inagricolturaB11 Sicurezza alimentare - Obbligo <strong>di</strong>rintracciabilità. Istituzione Autorità Europeaper la Sicurezza AlimentareC18 Protezione degli animali negli allevamentiA4 Protezione acque da inquinamento nitrati B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili :prevenzione, controllo ed era<strong>di</strong>cazioneA5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 –SIC)B13 Afta epizooticaA6 Identificazione e registrazione degli animaliB14 Malattie degli animali e malattia vescicolare deisuiniA7 Marchi auricolari, registro e passaporti <strong>di</strong>identificazione e <strong>di</strong> registrazione dei boviniB15 Febbre catarrale degli ovini :lotta edera<strong>di</strong>cazioneA8 Identificazione e registrazione e etichettaturacarni bovineA8 bis Identificazione e <strong>di</strong> registrazione degli ovini edei caprini


. Con<strong>di</strong>zionalità: sistema vincolistico nei due PILASTRI della <strong>PAC</strong>Come per il I° Pilastro, la con<strong>di</strong>zionalità (CGO e BCAA) rappresentaun legame tra il rispetto dei requisiti e il pagamento degli aiutiprevisti, per le misure dell’Asse 2 dello Sviluppo Rurale.Le misure interessate sono:→ Indennità Compensativa sia per zone montane che svantaggiate→ Agro-ambiente→ Benessere degli Animali→ Natura 2000→ Forestazione <strong>di</strong> terre agricole→ Misure EcoforestaliLa Con<strong>di</strong>zionalità (CGO and BCAA) assume funzione <strong>di</strong> lineaguida per il calcolo dei pagamenti nell’ambito delle misureagroambientali (art. 39 del Regolamento n°1698/2005)


PSR Sicilia 2007/2013Misure applicazione <strong>obbligatori</strong>a Con<strong>di</strong>zionalitàAsse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale• 211 “Indennità a favore degli Agricoltoridelle zone montane”• 212 “Indennità a favore degli Agricoltori inaltre zone svantaggiate”• 214 “Pagamenti agroambientali”• 221 “Primo imboschimento <strong>di</strong> terreniagricoli”


PSR Sicilia 2007/2013Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole• Ai sensi dell’art. 26 del Reg 1698/2005:Sostegno ad iniziative investimenti aziendali <strong>di</strong>adeguamento a Direttiva Nitrati (91/676/CEE)Deroga max 16/4/2010 tempi adeguamentoGli investimenti da realizzare nelle Aree Natura 2000 (SIC e ZPS)saranno sottoposti alla VALUTAZIONE DI INCIDENZA


PSR Sicilia 2007/2013Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricoleGiovani Agricoltori Misura 112 (pacchetto giovani):Nel Piano aziendale possono essere inseriti gli investimentifinalizzati all’adeguamento ai requisiti comunitari inmateria <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionalità. In tal caso il PSR prevede unaPROROGA max <strong>di</strong> 36 mesi dalla data <strong>di</strong> avvenutoinse<strong>di</strong>amento per conformarsi ai seguenti requisiti:- Atto 4 Direttiva Nitrati (91/676/CEE)- Atto C18 Direttiva protezione animali negli allevamenti(98/58/CE)- Atto C16 Direttiva norme minime protezione Vitelli (91/628/CEE)- Atto C17 Direttiva norme minime protezione suini (91/630/CEE)


Elenco 19 Atti CGO e 7 Norme BCAAAtti <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> GestioneObbligatoria CGOA1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura2000 – ZPS)Atti <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> GestioneObbligatoria CGOB9 Immissione in commercio dei prodottifitosanitariNorme Buone Con<strong>di</strong>zioniAgronomiche e AmbientaliBCAANorma 1.1 Interventi <strong>di</strong> regimazione temporaneadelle acque superficiali <strong>di</strong> terreni in pen<strong>di</strong>oA2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamentoprovocato da sostanze pericoloseA3 Utilizzazione fanghi <strong>di</strong> depurazione inagricolturaB10 Divieto d’utilizzazione <strong>di</strong> talune sostanze adazione ormonica, tireostatica e delle sostanzebeta-agoniste nelle produzioni animaliB11 Sicurezza alimentare - Obbligo <strong>di</strong>rintracciabilità. Istituzione Autorità Europeaper la Sicurezza AlimentareNorma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residuicolturaliNorma 3.1 Difesa della struttura del suoloattraverso il mantenimento in efficienza dellarete <strong>di</strong> sgrondo delle acque superficiali el’uso adeguato dele macchineA4 Protezione acque da inquinamento nitrati B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili :prevenzione, controllo ed era<strong>di</strong>cazioneNorma 4.1 Protezione del pascolo permanenteA5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 –SIC)B13 Afta epizooticaNorma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dallaproduzioneA6 Identificazione e registrazione degli animaliB14 Malattie degli animali e malattia vescicolare deisuiniNorma 4.3 Manutenzione delle piante <strong>di</strong> OlivoA7 Marchi auricolari, registro e passaportiidentificazione e registrazione dei boviniB15 Febbre catarrale degli ovini :lotta edera<strong>di</strong>cazioneNorma 4.4 Mantenimento degli elementicaratteristici del paesaggioA8 Identificazione e registrazione e etichettaturacarni bovineC16 Norme minime per la protezione dei vitelliA8 bis Identificazione e <strong>di</strong> registrazione degli ovini edei capriniC17 Norme minime per la protezione dei suiniC18 Protezione degli animali negli allevamenti


<strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> ObbligatoriCampo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità AMBIENTEAtto 1 - Conservazione degli uccelli selvatici.Direttiva 79/409/CEE. Normativa Recepimento:L.R. 33/97. L.R. 15/98 Norme fauna selvatica edesercizio venatorio- Decreto Ass.to Terr. Amb. 46/05Elenco SIC e ZPS -Decreto 120 del 5/5/06 ARTAApprovazione cartografia in scala 1:10.00 - Decreto30/3/07 ARTA Prime <strong>di</strong>sposizioni Valutazioned’incidenza ai sensi del DPR 357/97-Atto 2 - Protezione acque sotterranee dainquinamento sostanze pericolose-Direttiva 80/68/CEEAtto 3 - Protezione ambiente e suolo nell’uso dei fanghi<strong>di</strong> depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE.Decreto 771/04 ARTA Atti per richiesta autorizzazioneAtto 4 - Protezione acque da inquinamentoprovocato da nitrati da fonti agricole. Direttiva91/676/CEE. Decreto congiunto ARTA/Agric. Foreste121 del 24/02/05 Approvazione Carta regionale zonevulnerabili da nitrati – Decreto congiunto 53 del12/01/07 Approvazione Programma azione <strong>obbligatori</strong>oper zone vulnerabili nitrati –Atto 5 – Conservazione habitat naturali e seminaturali,flora e fauna selvatiche. Direttiva 92/43/CEE.Normativa regionale <strong>di</strong> recepimento analoga ad ATTO 1L.R. 13/07 Attività economiche in aree SIC e ZPS evalutazione in materia <strong>di</strong> incidenza -Decreti 244/245del 22/10/07 su valutazione Incidenza – DecretoARTA 247 del 25/10/07 - Decreto Ass. Agr. e Foreste2654 del 26/10/2007. Valutazione <strong>di</strong> incidenza alivello <strong>di</strong> azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTAdel 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti244/07 e 247/07Rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 103 e104 Decreto leg.vo 152/2006 Norme in materiaambientaleCircolare ARTA 38508/03 Direttive autorizzazioniutilizzo fanghi depurazione in agricoltura ai sensidel Decreto leg.vo n. 1999/92 -Decreto ARTA, Agricoltura, Agenzia Acque n. 61 del17/01/07 Disciplina uso agronomico effluenti daallevamento e acque reflue aziende agricole.Le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili danitrati in<strong>di</strong>viduate con DDG 121/2005, dovrannorispettare gli adempimenti previsti dai citati Decreti53 e 61 del 2007.Valutazione <strong>di</strong> incidenza a livello <strong>di</strong> azienda agricolaai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07.Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07


ATTO A1 –Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora edella fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000”I terreni aziendali inseriti in aree <strong>di</strong> tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone <strong>di</strong>Protezione Speciale, Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura2000) sono soggetti a vincoli <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> dell’attività produttiva che sonoregolamentate o da specifici piani <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> regionali e/o provinciali•2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);• 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);• 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);• 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio),Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelleZone <strong>di</strong> Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura2000Sarà infine verificata in sede <strong>di</strong> controllo:Nel caso <strong>di</strong> interventi strutturali realizzati o in corso <strong>di</strong> realizzazione all’interno dellearee protette, è necessario acquisire la valutazione d’incidenza:Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini,annessi agricoli, ecc.) deve <strong>di</strong>sporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenzae<strong>di</strong>lizia, DIA Dichiarazione Inizio attività, ecc) e della valutazione d’incidenza(..impatto ambientale..).


ATTO 1 – Conservazione uccelli selvaticiATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvaticheLa “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (1)Art. 5 D.P.R. 357/97 - Decreto ARTA del 30/03/07 - Legge regionale 8 maggio 2007 n. 13 –-Decreto ARTA 245 del 22/10/07 –Decreto ARTA 247 del 25/10/07 <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del Decreto 244 ARTA del 22/10/2007Decreto Ass. Agr. e Foreste 2654 del 26/10/2007Articoli 1 e 2 Decreto (Assess.to reg.le Territorio Ambiente) ARTA 30 marzo 2007► Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenzanaturalistico ambientale dei SIC e delle ZPS.► Ai fini della Valutazione <strong>di</strong> incidenza, Regioni e Province autonome definiscono lemodalità <strong>di</strong> presentazione dei relativi stu<strong>di</strong>/relazioni per la Valutazione <strong>di</strong> incidenza ein<strong>di</strong>viduano le Autorità competenti ad esprimersi in merito alla verifica degli stessi, daeffettuarsi secondo gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> cui all’allegato G al DPR 357/97.► Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Valutazione <strong>di</strong> incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi iterautorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione <strong>di</strong> un Piano/Progetto/Intervento ecostituisce presupposto necessario al rilascio <strong>di</strong> qualsiasi successiva autorizzazione, nullaosta, parere, o altri atti al fine della realizzazione o dell’esercizio <strong>di</strong> opere o interventi.►Le autorizzazioni connesse alla Valutazione <strong>di</strong> incidenza sono <strong>di</strong> competenzadell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2 Valutazione AmbientaleStrategica -Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale cui i proponenti presentano appositadocumentazione secondo quanto in<strong>di</strong>cato negli Allegati 1 e 2 del Decreto 30 marzo 2007


ATTO 1 – Conservazione uccelli selvaticiATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvaticheLa “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (2)Articoli 1 e 2 Decreto ARTA 30 marzo 2007► I proponenti <strong>di</strong> Piani /Progetti/Interventi <strong>di</strong> rilevanza comunale, provinciale o regionale(Piani territoriali, urbanistici e <strong>di</strong> settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti) elaborano uno stu<strong>di</strong>o per valutarne gli effetti sul Sito.►Qualora un Piano/Progetto/Intervento interessi SIC o ZPS ricadenti interamente (o inparte come aggiunto dal Decreto ARTA 245 del 22/10/07) in un’ area naturale protettacome definita dalla L.R. 98/81 e s.m.i. la Valutazione <strong>di</strong> incidenza è effettuata sempredall’ARTA ma previo parere dell’Ente Gestore, tenuto ad esprimersi fornendo il parereall’ARTA entro il termine perentorio <strong>di</strong> 30 giorni . Decorso il suddetto termine, il pareresi ritiene reso positivamente.►Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Valutazione <strong>di</strong> incidenza deve essere reso dall’ARTA entro: 150 giorni dallapresentazione dell’istanza per i Piani <strong>di</strong> rilevanza comunale; entro 120 giorni per Piani eInterventi afferenti altri casi ricadenti in aree SIC e ZPS ricadenti in aree naturaliprotette. Qualora il Piano//Progetto/Intervento interessi aree SIC e ZPS non ricadenti inaree naturali protette, il parere è reso dall’ARTA entro 45 giorni dalla ricezione istanza.Decorso tale termine, il parere si ritiene reso positivamente.► Per i Progetti assoggettati alle procedure <strong>di</strong> VIA (Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale) <strong>di</strong>cui all’art. 6 L. 349/1986 e s.m.i., la Valutazione <strong>di</strong> incidenza è da considerarsiricompresa nell’ambito delle suddette procedure


ATTO 1 – Conservazione uccelli selvaticiATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvaticheArt. 3 Decreto ARTA 30 marzo 2007Sono ESCLUSI dalla procedura <strong>di</strong> VALUTAZIONE DI INCIDENZAa) l’esercizio delle pratiche agronomiche or<strong>di</strong>narie su or<strong>di</strong>namenti colturaliesistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione <strong>di</strong>nuove strutture per Colture Protetteb) l’esercizio <strong>di</strong> attività zootecniche esistenti non condotte su scala industrialec) interventi silvicolturali or<strong>di</strong>nari, compresi i tagli <strong>di</strong> utilizzazione ed esclusi itagli <strong>di</strong> conversioned) la posa <strong>di</strong> cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo laviabilità esistentee) l’installazione <strong>di</strong> impianti solari fotovoltaici e solari termici <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioninon superiori a 100 mqf) gli interventi che contengono solo previsioni <strong>di</strong> opere interne, manutenzione or<strong>di</strong>nariae straor<strong>di</strong>naria ovvero interventi che non comportino ampliamenti dell’esistente,aumento <strong>di</strong> volumetria e/o <strong>di</strong> superficie e/o mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> sagoma e/o cambio <strong>di</strong>destinazione d’uso, variazioni tipologiche e/o planialtimetriche;g) gli interventi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione delle se<strong>di</strong> stradali e delle reti <strong>di</strong>servizi esistentih) le azioni <strong>di</strong> manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistentii) le azioni volte alla conservazione del sottobosco


► in deroga alla presenza <strong>di</strong> copertura vegetale, sono ammesse lavorazioni sui terreniritirati dalla produzione, in caso <strong>di</strong> sovescio, ripristino habitat, colture a perdere per lafauna, miglioramenti fon<strong>di</strong>ari, ritiro pluriennale seminativi dalla produzioneATTO 1 – Conservazione uccelli selvaticiATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvaticheIn assenza delle Misure <strong>di</strong> conservazione e dei PIANI DI GESTIONE delle ZPS previsti dalDPR 357/97, le aziende agricole ricadenti in area delimitata sono tenute al rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni degli articoli 3,4,5 commi 1 e 2, nonché degli obblighi e <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui all’art.6 del Decreto Ministero Territorio Ambiente del 17 ottobre 2007 n. 184 :Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturaliNorma 4.1. Protezione del pascolo permanenteNorma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzioneNorma 4.4. Gestione degli elementi caratteristici del paesaggio► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> bruciatura <strong>di</strong> stoppie e paglie nonché della vegetazione presente al termine deicicli produttivi <strong>di</strong> prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo e a set-asidemantenute in buone con<strong>di</strong>zioni agronomiche e ambientali► presenza <strong>di</strong> una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, conattuazione almeno una volta all’anno <strong>di</strong> sfalcio, trinciatura della vegetazione opascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Obbligo <strong>di</strong> sfalci e/o lavorazioni delterreno per realizzare fasce antincen<strong>di</strong>o, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni regionali in materia.


ATTO 1 – Conservazione uccelli selvaticiATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvaticheObblighi e <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui all’art. 6 del Decreto 17 ottobre 2007 n. 184 (segue):► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> conversione delle superfici a pascolo permanente;► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici delpaesaggio agrario con alta valenza ecologica in<strong>di</strong>viduati dalle Regioni;► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da murettia secco o da scarpate inerbite, tranne i casi autorizzati <strong>di</strong> rimodellamento deiterrazzamenti per assicurare una <strong>gestione</strong> economicamente sostenibile;► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> nuove cave e <strong>di</strong> ampliamento <strong>di</strong> quelle esistenti;► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> circolazione motorizzata al <strong>di</strong> fuori delle strade, ad eccezione <strong>di</strong>mezzi agricoli e forestali, ai fini dell’accesso ai fon<strong>di</strong> agricoli;► <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> esecuzione livellamenti non autorizzati dall’Ente Gestore della ZPS;► <strong>di</strong>vieto utilizzo munizionamento con pallini <strong>di</strong> piombo in zone umide (laghi,stagni, acquitrini), e nel raggio <strong>di</strong> 150 metri dalle rive esterne delle zone umide;► <strong>di</strong>vieto attività venatoria nel mese <strong>di</strong> gennaio, ad eccezione <strong>di</strong> caccia daappostamento fisso e temporaneo <strong>di</strong> max 2 giorni, se previsto da calendariovenatorio, nonché della caccia agli ungulati.


ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamentoprovocato da certe sostanze pericoloseSono “pericolose” le sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti,come quelle contenute nei prodotti fitosanitari, gli oli esausti, iliquami, i carburanti e loro apparecchi <strong>di</strong> stoccaggio, trasporto e<strong>di</strong>stribuzione.A livello chimico, le sostanze pericolose sono costituite da compostiorgano-alogenati, pestici<strong>di</strong> clorurati, pestici<strong>di</strong> fosforati, compostiorganostannici, mercurio, cadmio, oli minerali persistenti e non,cianuri, bioci<strong>di</strong>, fosforo e relativi composti inorganici, fluoruri.


ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamentoprovocato da certe sostanze pericoloseRispetto da parte delle aziende agricole, delle <strong>di</strong>sposizioni previste dagli articoli103 e 104 del Decreto l.vo 3/4/06 n. 152 “Norme in materia ambientale” :Divieto scarico sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo, fatta eccezione:a) per acque reflue domestiche da inse<strong>di</strong>amenti, installazioni, o e<strong>di</strong>fici isolati per i qualile Regioni in<strong>di</strong>viduano appositi sistemi <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> delle reti fognarie;b) per gli scaricatori <strong>di</strong> piena a servizio delle reti fognarie;c) per gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertatal’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali;d) per gli scarichi <strong>di</strong> acque provenienti dalla lavorazione <strong>di</strong> rocce naturali nonché dagliimpianti <strong>di</strong> lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituitiesclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danni alle falde acquiferee) per gli scarichi <strong>di</strong> acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;f) per le acque derivanti dallo sfioro <strong>di</strong> serbatoi idrici, dalle operazioni <strong>di</strong> manutenzionedelle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi <strong>di</strong> acquedottoAl <strong>di</strong> fuori delle ipotesi suddette, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati incorpi idrici superficiali o in reti fognarie, nel rispetto della vigente normativa.Resta comunque fermo il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> scarico sul suolo <strong>di</strong> polveri e sostanze organiche liquidein<strong>di</strong>cate al punto 2.1. dell’Allegato 5 del Decreto 152/2006


ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocatoda certe sostanze pericoloseRispetto da parte delle aziende agricole, delle <strong>di</strong>sposizioni previste dagli articoli103 e 104 del Decreto l.vo 3/4/06 n. 152 “Norme in materia ambientale” :►Articolo 104 “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” D. l.vo 152/2006:E’ vietato lo scarico <strong>di</strong>retto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.In deroga, l’Autorità competente (ARPA), dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nellastessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque <strong>di</strong> infiltrazione <strong>di</strong> miniere o caveo delle acque pompate nel corso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> ingegneria civile, comprese quelle degli impianti <strong>di</strong>scambio termico.In deroga, il Ministero Ambiente d’intesa con il Ministero Attività Produttive, per giacimenti a mare e aterra, può autorizzare lo scarico <strong>di</strong> acque risultanti dall’estrazione <strong>di</strong> idrocarburi, purchè noncontengano altre sostanze inquinanti.In deroga, l’Autorità competente (ARPA), dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nellastessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchè i relativifanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali. In tal caso l’ARPA, con oneri acosto del richiedente, esegue i necessari accertamenti ed emette parere vincolante sulla richiesta <strong>di</strong>autorizzazione allo scarico.Lo scarico <strong>di</strong>retto in mare delle acque <strong>di</strong> cui alla ricerca e coltivazione <strong>di</strong> idrocarburi liqui<strong>di</strong> e gassositramite pozzo anche in mare, può avvenire secondo precise modalità e solo qualora laconcentrazione <strong>di</strong> olii minerali sia inferiore a 40 mg/l.Al <strong>di</strong> fuori delle deroghe <strong>di</strong> cui in precedenza, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee devonoessere essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riclico, alriutilizzo a all’utilizzazione agronomica.


ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocatoda certe sostanze pericolose come: prodotti fitosanitari, oli esausti, liquami,carburanti e loro apparecchi <strong>di</strong> stoccaggio, trasporto e <strong>di</strong>stribuzioneVincoli per gli Agricoltori:- Uso e smaltimento delle sostanze pericolose nel rispetto delle prescrizioni contenutenelle schede tecniche, evitando utilizzazioni improprie che possano contaminare le falde,provvedendo alla corretta e perio<strong>di</strong>ca manutenzione <strong>di</strong> fasce e componenti <strong>di</strong> macchineirroratrici, autobotti, cisterne, etc. da parte <strong>di</strong> tecnici e servizi autorizzati con rilasciodocumentazione attestante avvenuto controllo, o altro.- Corretta <strong>gestione</strong> delle acque reflue residue dal lavaggio <strong>di</strong> contenitori, serbatoi,irroratori, atomizzatori, che vanno conservate in apposite cisterne.- Uso <strong>di</strong> Registri <strong>di</strong> carico e scarico dei Fitofarmaci che vanno conservati in appositilocali/magazzini a norma <strong>di</strong> legge nel rispetto delle vigenti prescrizioni.- Riutilizzo <strong>di</strong> rifiuti organici come paglia, sottoprodoti <strong>di</strong> lavorazione vegetale, etc. percompostaggio, concimazione, pacciamatura.- I rifiuti inorganici, come i contenitori <strong>di</strong> olii, <strong>di</strong> fitofarmaci, <strong>di</strong> prodotti infiammabili,batterie, macchine e pezzi <strong>di</strong> attrezzi rotti o obsoleti, vanno conferiti a raccolta<strong>di</strong>fferenziata come rifiuto speciale, presso apposite <strong>di</strong>scariche o a consorzi, previaautorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose ai sensi del d.l.vo 152/99 e tenutacompilazione dei relativi registri. Se bonificati (sciacquati con acqua il cui prodotto va incisterna) i contenitori possono essere smaltiti come rifiuti or<strong>di</strong>nari.- Uso <strong>di</strong> cisterne per gasolio integre, realizzate in materiale inerte, posizionate su basecementizia o impermeabilizzata, con vasca <strong>di</strong> contenimento sottostante.


ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certesostanze pericoloseQuesto atto introduce i seguenti obblighi generali:Corretto stoccaggio <strong>di</strong> combustibili (gasolio, ecc. …), oli<strong>di</strong> origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtrie batterie esauste, al fine <strong>di</strong> evitare la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong>sostanze pericolose per percolazione nel suolo osottosuolo. Tali residui devono essere allocati supavimentazione impermeabile ed i contenitori percarburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfettatenuta.L’atto poi prevede due <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> aziendeAzienda che trasforma propriematerie prime per almeno i 2/3. Leacque <strong>di</strong> risulta sono assimilate aquelle bianche e non richiedononessuna autorizzazione per losmaltimento a meno <strong>di</strong> accertatapresenza <strong>di</strong> sostanze pericolose.Azienda che trasforma più <strong>di</strong> 1/3 <strong>di</strong> materieprime esterne deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> Autorizzazioneper lo scarico <strong>di</strong> sostanze pericolose contenutenella tabella 3 dell'allegato 5 del decretolegislativo 152/99; deve inoltre garantire ilrispetto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> scarico contenutenell’autorizzazione.


DEPOSITI DI GASOLIOPER AUTOTRAZIONEAD USOAGRICOLODECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1990DECRETO 12 SETTEMBRE 2003DECRETO MINISTERO INTERNO 27 GENNAIO 2006


CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILIREGOLA TECNICAcapacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 9 m3 e puo'essere ottenuta con uno o piu' contenitori-<strong>di</strong>stributori.I contenitori-<strong>di</strong>stributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti <strong>di</strong>:a) <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformita' al prototipo approvato;b) Marcatura CE dei componenti;c) manuale <strong>di</strong> installazione, uso e manutenzione;d) targa <strong>di</strong> identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:il nome e l'in<strong>di</strong>rizzo del costruttore;l'anno <strong>di</strong> costruzione ed il numero <strong>di</strong> matricola;la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;la pressione <strong>di</strong> collaudo del contenitore;gli estremi dell'atto <strong>di</strong> approvazione.


Devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietatal'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su areesovrastanti luoghi chiusi.Le piazzole <strong>di</strong> posa dei contenitori-<strong>di</strong>stributori devono risultare in piano erialzate <strong>di</strong> almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.Devono essere provvisti <strong>di</strong> bacino <strong>di</strong> contenimento, <strong>di</strong> capacita' non inferiorealla meta' della capacita' geometrica del contenitore-<strong>di</strong>stributore stesso, e <strong>di</strong>tettoia <strong>di</strong> protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale noncombustibile.I contenitori-<strong>di</strong>stributori, ed il relativo bacino <strong>di</strong> contenimento, se <strong>di</strong> tipoprefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitarespostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventualispinte idrostatiche.Lo sfiato del tubo <strong>di</strong> equilibrio deve essere posizionato all'altezza <strong>di</strong> m 2,40dal piano <strong>di</strong> calpestio e deve essere dotato <strong>di</strong> apposito <strong>di</strong>spositivotagliafiammaIl grado <strong>di</strong> riempimento dei contenitori-<strong>di</strong>stributori deve essere non maggioredel 90% della capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essereprevisto un apposito <strong>di</strong>spositivo limitatore <strong>di</strong> carico.


Distanze <strong>di</strong> sicurezza5 m da fabbricati, eventuali fonti <strong>di</strong> accensione, depositi <strong>di</strong> materialicombustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli <strong>di</strong>prevenzione incen<strong>di</strong> ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (GazzettaUfficiale n. 98 del 9 aprile 1982)10 m da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione,esercizi pubblici, collettivita', luoghi <strong>di</strong> riunione, <strong>di</strong> trattenimento o <strong>di</strong> pubblicospettacolo, depositi <strong>di</strong> materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita'soggette ai controlli <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> ai sensi del decreto ministeriale 16febbraio 198215 m linee ferroviarie e tranviarie6 m proiezione verticale <strong>di</strong> linee elettriche ad alta tensione


Distanze <strong>di</strong> protezione e recinzioniAlmeno 3 m Rispetto al perimetro dei contenitori-<strong>di</strong>stributori (con esclusione delbacino <strong>di</strong> contenimento).I contenitori-<strong>di</strong>stributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata darecinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata <strong>di</strong> porta apribileverso l'esterno, chiu<strong>di</strong>bile con serratura o lucchetto e nel caso <strong>di</strong> depositi collocatiin attivita' provviste <strong>di</strong> recinzione propria, la recinzione <strong>di</strong> cui al comma precedentenon e' necessaria.I contenitori-<strong>di</strong>stributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezzanon minore <strong>di</strong> 3 m, completamente sgombra e priva <strong>di</strong> vegetazione che possacostituire pericolo <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.In prossimita' dei contenitori-<strong>di</strong>stributori non devono essere depositati materiali <strong>di</strong>alcun genere.


Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvicinamento aldeposito da parte <strong>di</strong> estranei e quello <strong>di</strong> fumare ed usare fiamme libere. Lasegnaletica <strong>di</strong> sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14agosto 1996, n. 493.Apposito cartello fisso deve in<strong>di</strong>care le norme <strong>di</strong> comportamento e i recapititelefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della <strong>di</strong>tta <strong>di</strong>stributrice del carburante dacontattare in caso <strong>di</strong> emergenza.Impianto elettrico e messa a terra.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati e<strong>di</strong>nstallati in conformita' a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e5 marzo 1990, n. 46.2. Il contenitore-<strong>di</strong>stributore deve essere dotato <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> bloccodell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppoerogatore in caso <strong>di</strong> basso livello carburante nel contenitore.3. Il contenitore-<strong>di</strong>stributore deve essere provvisto <strong>di</strong> idonea messa a terra.


EstintoriIn prossimita' del contenitore-<strong>di</strong>stributore, devono essere tenuti: almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita'estinguente non inferiore a 21A-89B-C un estintore carrellato avente carica nominale non minore <strong>di</strong> 30 kg e capacita'estinguente non inferiore a B3.DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 27/01/2006Nel caso <strong>di</strong> installazione degli stessi (contenitori-<strong>di</strong>stributori mobili)al <strong>di</strong> fuori delle zone in cui posso formarsi atmosfere esplosivedevono essere provvisti <strong>di</strong> marcatura CE dei componenti ai sensidelle <strong>di</strong>rettive applicabili- approvazionemodello tipologico


ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,nell’utilizzazione dei fanghi <strong>di</strong> depurazione in agricolturaRispetto da parte delle aziende agricole, delle <strong>di</strong>sposizioni regionali <strong>di</strong>recepimento del Decreto legislativo 27/01/1992 n. 99 “Utilizzazione deifanghi <strong>di</strong> depurazione in agricoltura”Aziende interessate: le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo span<strong>di</strong>mento►Decreto legislativo n. 99/1992. Si intendono per FANGHI i residui derivanti daiprocessi <strong>di</strong> depurazione delle ACQUE REFLUE:1) provenienti esclusivamente da inse<strong>di</strong>amenti civili2) provenienti da inse<strong>di</strong>amenti civili e produttivi;3) provenienti esclusivamente da inse<strong>di</strong>amenti produttivi.Si intendono per FANGHI TRATTATI i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico otermico in modo da ridurne gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazioneE’ ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se sono stati sottoposti atrattamento; se idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo;se non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili e/odannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente.Possono essere utilizzati soltanto i fanghi che al momento del loro impiego inagricoltura non superino i valori limite <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> metalli pesanti e <strong>di</strong> altriparametri stabiliti dagli allegati al D. lgv. 99/1992


ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,nell’utilizzazione dei fanghi <strong>di</strong> depurazione in agricoltura►Decreto legislativo n. 99/1992. VINCOLI PER GLI AGRICOLTORI:I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/Ha <strong>di</strong> sostanzasecca nel triennio, purchè il pH del suolo sia compreso tra 6,0 e 7,5 e la capacità <strong>di</strong>scambio cationico superiore a 15 meg/100 gr.I fanghi provenienti dall’industria agroalimentare possono essere impiegati fino a 3 volte laquantità massima suddetta ma entro certe soglie massime <strong>di</strong> metalli pesanti .E’ vietato applicare i fanghi ai terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioninaturali, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante, con frane in atto; con pen<strong>di</strong>imaggiori del 15 % ; con pH minore <strong>di</strong> 5;con c.s.c. minore <strong>di</strong> 8 meg/100gr; nei terrenidestinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altrecolture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta <strong>di</strong> foraggio;nei terrenidestinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contattocon il terreno e <strong>di</strong> norma consumati cru<strong>di</strong>, nei 10 mesi antecedenti il raccolto edurante il raccolto stesso; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colturearboree;quando sia stata accertata l’esistenza <strong>di</strong> un pericolo per la salute degli uominie/o degli animali e/o per la salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente.E’ vietata l’ applicazione <strong>di</strong> fanghi liqui<strong>di</strong> con la tecnica dell’irrigazione a pioggia.


ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,nell’utilizzazione dei FANGHI <strong>di</strong> depurazione in agricoltura►Decreto legislativo n. 99/1992. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni per la raccolta,trasporto, stoccaggio, con<strong>di</strong>zionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura.Le Province provvedono al controllo sulle attività <strong>di</strong> raccolta, trasporto, stoccaggio, econ<strong>di</strong>zionamento dei fanghi. Le Regioni stabiliscono ulteriori limiti eregolamentazioni sulle modalità <strong>di</strong> utilizzazione, <strong>di</strong>stanze dai centri abitati, sicurezza,trasporto, piani <strong>di</strong> utilizzazione agricola, etc.Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente“Prime <strong>di</strong>rettive per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi <strong>di</strong>depurazione in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 99/1992”Per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, va presentata apposita istanza all’ARTA, daparte sia dei soggetti titolari <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> depurazione, sia <strong>di</strong> dei titolari <strong>di</strong> attivitàagricole, in<strong>di</strong>cando i propri dati, la ragione sociale, allegando varia documentazione.Per lo span<strong>di</strong>mento dei fanghi, l’agricoltore deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> varia documentazionepropria dell’utilizzatore.I fanghi vanno interrati subito dopo lo span<strong>di</strong>mento.Il quantitativo <strong>di</strong> fango utilizzabile varia in funzione della profon<strong>di</strong>tà e del contenuto inscheletro del terreno. Per terreni profon<strong>di</strong> fino a 50 cm e scheletro fino a 10 % siapplicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profon<strong>di</strong> più <strong>di</strong> 50cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione <strong>di</strong> una specifica equazione.


ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,nell’utilizzazione dei FANGHI <strong>di</strong> depurazione in agricolturaCircolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e AmbienteDocumentazione da allegare all’istanza <strong>di</strong> autorizzazione da presentare all’ARTA:- titolo <strong>di</strong> possesso dei terreni e consenso allo span<strong>di</strong>mento da parte <strong>di</strong> chi ha il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare attività agricola;-attestazione sottoscritta da un geologo che <strong>di</strong>mostri l’idoneità dell’area per l’usodei fanghi (terreni non allagati, non soggetti ad esondazioni e/o inondazioni,con falda acquifera affiorante, frane in atto, pen<strong>di</strong>i non superiori al 15 %)-registro <strong>di</strong> carico e scarico (uguali a quelli utilizzati per i rifiuti speciali) daadottare sia da parte del produttore <strong>di</strong> fanghi sia da parte dell’utilizzatore,in cui in<strong>di</strong>care quantitativi, composizione, destinazione, etc.- una Relazione Tecnica recante:- gli estremi dell’impianto <strong>di</strong> provenienza dei fanghi e i dati analitici degli stessi;- i mappali catastali e le superfici dei terreni sui quali si intenda applicare i fanghi;- i dati analitici (chimico fisico microbiologici) dei terreni;- le colture in atto e previste destinate all’impiego dei fanghi;- le date previste per l’utilizzazione dei fanghi;- caratteristiche e ubicazione dell’eventuale impianto <strong>di</strong> stoccaggio dei fanghi;- caratteristiche dei mezzi impiegati per la <strong>di</strong>stribuzione dei fanghi


ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, nell’utilizzazione dei FANGHI <strong>di</strong> depurazione in agricolturaCircolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e AmbienteI dati analitici dei fanghi e dei terreni dovranno risultare da analisi effettuatepresso laboratori pubblici o privati accre<strong>di</strong>tati ai sensi <strong>di</strong> legge.I Professionisti (Chimici, Biologi, Agronomi) ciascuno per quanto <strong>di</strong> propriacompetenza, sottoscriveranno le varie analisi, da cui dovrà emergere che ifanghi non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/obioaccumulabili e che siano idonei a produrre un effetto concimante e/oammendante e correttivo del terrenoLe meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> campionamento per il terreno e per i fanghi, dovrannoessere conformi a quanto in<strong>di</strong>cato negli allegati IIB e IIA al D.lgs. N. 99/1992.La Circolare 38508/1993 conferma infine che le Province provvedono al controllo sulleattività <strong>di</strong> raccolta, trasporto, stoccaggio, e con<strong>di</strong>zionamento dei fanghi, con obbligo<strong>di</strong> denuncia all’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria nel caso <strong>di</strong> inosservanza.Decreto 771 del 12/07/2004 Assessorato regionale Territorio e AmbienteSostanziale conferma <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato nella Circolare 38508 del 26/5/1993Con precisazioni riguardo a relazione geologica, idrogeologica, geomorfologica;documentazione cartografica in scala 1:10.000; situazione rispetto ai vigenti strumentiurbanistici; or<strong>di</strong>namento colturale e fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate.


Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazionedei fanghi <strong>di</strong> depurazioneIn caso <strong>di</strong> smaltimento <strong>di</strong> fanghi aziendali od esterniall’azienda, l’agricoltore risponde della correttaesecuzione dello smaltimento sia che smaltisca proprifanghi , sia che lo smaltimento sia eseguito da soggettiesterni, ma su terreni aziendali.Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito daterzi sui terreni dell’azienda stessa:acquisire e conservare copia <strong>di</strong>:1. formulario <strong>di</strong> identificazione dei fanghi;2. scheda <strong>di</strong> accompagnamento dei fanghi;3. autorizzazione allo spargimento;4. registro <strong>di</strong> utilizzazione dei terreni (<strong>di</strong> cuiverifica la corretta compilazione);5. notifica agli Enti competenti dell’inizio delleoperazioni <strong>di</strong> utilizzazione dei fanghi, neitempi previsti;6. vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, dellecon<strong>di</strong>zioni tecniche <strong>di</strong> utilizzazione deifanghi e dei <strong>di</strong>vieti previsti dalla normativa.Smaltimento <strong>di</strong> fanghi <strong>di</strong> terzi sui terreni aziendali(Agricoltore smaltitore <strong>di</strong> fanghi <strong>di</strong> terzi)1. Rispettare gli adempimenti in<strong>di</strong>cati al puntoprecedente;2. Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazionedei fanghi;3. Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese chegestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda altrasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.Agricoltore produttore ed utilizzatore <strong>di</strong> fanghiRispettare gli adempimenti già in<strong>di</strong>cati fino ad ora nelle precedenti due tipologie;Gestione del registro <strong>di</strong> carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.


Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazionedei fanghi <strong>di</strong> depurazioneDisposizioni dellaRegione SiciliaLa Regione Sicilia <strong>di</strong>spone in uno specifico allegato n. 3 alcuni parametriaggiuntivi a quanto già previsto dal D.L.vo 99/92 e in particolare:Il quantitativo <strong>di</strong> fango utilizzabile varia in funzione della profon<strong>di</strong>tà e del contenutoin scheletro del terreno. Per terreni profon<strong>di</strong> fino a 50 cm e scheletro fino a 10 %si applicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profon<strong>di</strong> più <strong>di</strong>50 cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione <strong>di</strong> una equazioneproposta.Relazione tecnica attestante le potenzialità del terreno in funzione delle analisi <strong>di</strong>laboratorioI laboratori che eseguono l’analisi dei fanghi devono essere accre<strong>di</strong>tati


ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocatodai NITRATI provenienti da fonti agricoleAziende interessate:le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati<strong>di</strong> origine agricola in<strong>di</strong>viduate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005,dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal “Programma d’azione perle zone vulnerabili da nitrati <strong>di</strong> origine agricola” come da D.D.G. n. 53 del 12gennaio 2007 Assessorato regionale Territorio e Ambiente e Assessoratoregionale Agricoltura e Foreste “Approvazione Programma <strong>di</strong> azione<strong>obbligatori</strong>o per le zone vulnerabili da nitrati <strong>di</strong> origine agricola”:►DDG inter<strong>di</strong>partimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente)n. 121/2005Adozione Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati <strong>di</strong> origine agricola in scala1:250.000 (Allegato 1) (lavoro ex U.O. 49 Pedologia, Cartografia tematica e TutelaAmbientale dei Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato regionale Agricoltura e Forestein interazione con ARTA) -Note esplicative (Allegato 2) - Elenco Fogli <strong>di</strong> mappa<strong>di</strong>stinti per Provincia e Comune (allegato 3) - Programma d’azione <strong>obbligatori</strong>o perzone vulnerabili da nitrati <strong>di</strong> origine agricola (All.4)Altri impegni degli agricoltori:regimazione acque superficiali terreni in pen<strong>di</strong>o emantenimento copertura vegetale per <strong>di</strong>minuire trasporto sostanze nutrienti.Corretto stoccaggio delle deiezioni animali (bacini a tenuta perfetta per liquami e concimaierealizzate su platee impermeabilizzate e provviste <strong>di</strong> pozzetti <strong>di</strong> raccolta del liquame)


ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocatodai NITRATI provenienti da fonti agricoleDDG inter<strong>di</strong>partimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente) n. 121/2005:Programma d’azione <strong>obbligatori</strong>o per zone vulnerabili da nitrati <strong>di</strong> origine agricola (All.4)Il Programma, integrato con successivo DDG n. 53 del 12/01/2007, <strong>di</strong>sciplina:- le modalità <strong>di</strong> utilizzo agronomico del letame, dei concimi azotati e degli ammendanti- le modalità <strong>di</strong> utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati- le caratteristiche e il <strong>di</strong>mensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali- le modalità <strong>di</strong> accumulo temporaneo <strong>di</strong> letami in vasche/bacini a tenuta su plateeimpermeabilizzate e provviste <strong>di</strong> pozzetti <strong>di</strong> raccolta del letame- le modalità <strong>di</strong> elaborazione del Piano <strong>di</strong> Utilizzazione Agronomica e le Comunicazionidovute ai soggetti istituzionali preposti alle autorizzazioni e al controllo- le modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e le dosi <strong>di</strong> impiego- i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto- i livelli massimi <strong>di</strong> apporti nutritivi ammessi per ettaro/coltura/anno- i volumi <strong>di</strong> adacquamento massimi raccomandati- le sanzioni in caso <strong>di</strong> inosservanza


Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitratiprovenienti da fonti agricoleQuesta norma tende a proteggere le acque dall’inquinamento da Nitrati, garantendola qualità delle risorse idriche (in particolare quelle potabili). La Direttiva prevedel’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree vulnerabili nell’ambito delle quali le prescrizioni <strong>di</strong>ventano<strong>obbligatori</strong>e (ZVN). Se una azienda è tutta o in parte ricadente in aree vulnerabili ainitrati (ZVN), l’agricoltore è tenuto al rispetto <strong>di</strong> precisi parametri limitatoridell’immissione <strong>di</strong> nitrati (azoto) nel terreno nonché all’osservanza <strong>di</strong> definite epuntuali PRATICHE AGRONOMICHE (che in parte vedremo più avanti) .Tale norma, tra l’altro, impone l’applicazione<strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> rispetto e limita il quantitativo <strong>di</strong> azotosomministrabile per ettaro.Nelle aziende con allevamentovengono fissatiparametri per gli impianti <strong>di</strong> stoccaggio delledeiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed illoro corretto <strong>di</strong>mensionamento in relazione allaspecie allevata, al tipo <strong>di</strong> allevamento, del numero<strong>di</strong> capi me<strong>di</strong>amente presenti.


ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocatodai NITRATI provenienti da fonti agricoleLINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI E PER L’ELABORAZIONEDEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALEMETAFERTAttraverso il Programma METAFERT cui si rimanda, elaborato dall’Area 2^ Stu<strong>di</strong> eProgrammazione del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, è possibile elaborare ilPIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALEche consente <strong>di</strong> determinare il fabbisogno sia <strong>di</strong> AZOTO che <strong>di</strong> FOSFORO e POTASSIO.METAFERT, consultabile sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste,in<strong>di</strong>ca:- i criteri <strong>di</strong> scelta della zona omogenea <strong>di</strong> campionamento;- i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> campionamento;- le caratteristiche del campione ed epoca <strong>di</strong> campionamento;- i dati da inserire nel “Verbale <strong>di</strong> campionamento” da parte del Consulente Tecnico;- i dati da inserire nella richiesta <strong>di</strong> analisi del suolo da presentare al Laboratoriopubblico o privato autorizzato, per la certificazione delle analisi <strong>di</strong> base e accessorie;- modalità <strong>di</strong> determinazione del fabbisogno <strong>di</strong> Unità Fertilizzanti (azoto, fosforo,potassio), anche al fine del rispetto dei vincoli recati dalla CONDIZIONALITA’.


ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocatodai NITRATI provenienti da fonti agricoleDDG inter<strong>di</strong>partimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente/Sanità)17 gennaio 2007 - n. 61/2007:Approvazione <strong>di</strong>sciplina regionale sull’utilizzazione agronomica delle acque <strong>di</strong> vegetazionee degli scarichi dei frantoi oleari e della <strong>di</strong>sciplina sull’utilizzazione agronomica deglieffluenti <strong>di</strong> allevamento e delle acque reflue provenienti da piccole aziendeagroalimentari e dalle aziende <strong>di</strong> cui all’art. 101 comma 7 lettere a-b-c Decretolegislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”.●Art. 101 comma 7 lettere a-b-c Decreto legislativo 152/2006:Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque provenienti:a) da imprese de<strong>di</strong>te esclusivamente alla coltivazione del terreno e alla silvicolturab) da imprese de<strong>di</strong>te ad allevamento <strong>di</strong> bestiame che praticano l’utilizzazioneagronomica degli effluenti <strong>di</strong> allevamento e che <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> almeno 1 ettaro <strong>di</strong>superficie <strong>di</strong> terreno agricolo ed entro determinati parametri tecnicic) da imprese <strong>di</strong> cui alle 2 tipologie suddette, che esercitano anche attività <strong>di</strong>trasformazione o <strong>di</strong> valorizzazione della produzione agricolaIl Decreto inter<strong>di</strong>partimentale n. 61/2007 <strong>di</strong>sciplina:- il campo <strong>di</strong> applicazione tecnico - le caratteristiche delle acque <strong>di</strong> vegetazione e dellesanse umide - le competenze <strong>di</strong> Regione e Provincia e le procedure da adottarei <strong>di</strong>vieti - le modalità <strong>di</strong> trasporto, stoccaggio e span<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> acque vegetazione esanse umide - le sanzioni in caso <strong>di</strong> inosservanza delle norme - i controlli


Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamentoprovocato dai nitrati provenienti da attività agricoleDivieti <strong>di</strong> utilizzazione spaziale e temporale <strong>di</strong> effluenti <strong>di</strong> allevamento, acquereflue, concimi azotati e ammendanti <strong>di</strong> cui alla L748/84, fanghi <strong>di</strong>depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99)La norma <strong>di</strong> riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006FASCE DI RISPETTOTipo <strong>di</strong> fertilizzanteLetami e materialiassimilati - Concimiazotati e ammendantiorganici <strong>di</strong> cui allaL.748/84Liquami e materialiassimilatiFasce <strong>di</strong> rispetto corsi d’acqua e arenili: <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> span<strong>di</strong>mento•entro 5 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dal ciglio <strong>di</strong> sponda dei corsi d’acqua nonsignificativi•entro 10 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dal ciglio <strong>di</strong> sponda dei corsi significativi•entro 25 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dai punti <strong>di</strong> prelievo per gli acquedottipubblici•entro 10 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dal ciglio <strong>di</strong> sponda dei corsi d’acquasignificativi•entro 30 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalle sponde dei laghi e degli arenili mariniLe Regioni possono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong>fferenti


Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamentoprovocato dai nitrati provenienti da attività agricoleI valori da tener presente nella <strong>gestione</strong> degli effluenti zootecnici e dei nitrati inZVN sono i seguenti:Materiali palabili(letami e lettiere, deiezioni <strong>di</strong>sidratate)Le Dimensioni della struttura <strong>di</strong> stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri:Specie allevataPeso vivo per categoria allevataPeriodo <strong>di</strong> permanenza in stallaSistema <strong>di</strong> allevamento praticatoCapacità <strong>di</strong> stoccaggio: Produzione <strong>di</strong> letame in 90 giorniMateriale non palabile (liquami)Le Dimensioni della struttura <strong>di</strong> stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri:Specie allevataPeso vivo per categoria allevataPeriodo <strong>di</strong> permanenza in stallaSistema <strong>di</strong> allevamento praticatoAcque <strong>di</strong> lavaggio delle strutture e degli impianti (stima)Acque meteore provenienti da superfici interessate dall’attività zootecnica.Capacità <strong>di</strong> stoccaggio 120 giorni per il centro nord e 90 per il sud


Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animaliAtto A6 – Identificazione e registrazione deglianimali.(Anagrafe bovini, ovini, suini, caprini)Atto A7 – Marchi auricolari, registro delle aziende epassaporti previsti dal sistema <strong>di</strong> identificazione e<strong>di</strong> registrazione dei boviniAtto A8 - Istituzione Sistema <strong>di</strong> identificazione eregistrazione dei bovini e relativo all’etichettaturadelle carni bovine e dei prodotti a base <strong>di</strong> carnibovineAtto A8 bis - Istituzione Sistema <strong>di</strong> identificazionee registrazione ovini e capriniFINALITA’: tutela sanità pubblica e salute animali –etichettatura carni per tracciabilità alimentare -efficace <strong>gestione</strong>, erogazione e controllo deicontributi comunitariDirettiva 92/102/CEERegolamento 2629/97 abrogatodal 911/2004Regolamento 1760/2000 cheabroga il Reg 820/97Regolamento 21/2004 del 2003Enti preposti alla verifica delrispetto della normativa:Ispettorato regionaleVeterinario.Enti preposti ai controlli:ASLAzienda Sanitaria Locale


Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalità Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animaliATTO A6 e A8 bis Identificazione e registrazione animali-Pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> elenchi aggiornati <strong>di</strong> tutte le aziende cheallevano bovini, bufalini, ovini, suini, caprini con apposito co<strong>di</strong>cefornito dalla ASL competente-Tenuta da parte delle aziende <strong>di</strong> Registri/Elenchi aggiornati con ilnumero dei capi. Tenuta Registro <strong>di</strong> Stalla con identificazione delmarchio per ogni capo, acquisti, nascite, morti, movimenti inentrata e uscita. Registrazione degli eventi, entro i tempi stabiliti enotifica alla Banca dati nazionale-In<strong>di</strong>cazione caratteristiche del Marchio auricolare <strong>di</strong>identificazione del bestiame, I capi provenienti dalla UEmantengono il marchio del paese <strong>di</strong> origine.


Atto A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica, salute,identificazione, registrazione degli animaliSe l’agricoltore alleva bovini deve rispettare le normerelative al registro <strong>di</strong> stalla, al marchio auricolare e ingenerale a quanto previsto per il corretto aggiornamentodell’anagrafe bovina (banca dati nazionale bovina) e cioèsegnalare per tempo al soggetto delegato i movimenti <strong>di</strong>stalla quali nascite, morti, uscite ed entrate.


Elenco “B”<strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> Gestione ObbligatoriaCampo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalitàSanità pubblica, Salute,Identificazione e Registrazionedegli Animalin. 7 Atti da B9 a B15


Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animaliAtto B9 – Immissione in commercio prodotti fitosanitariAtto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica,tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animaliAtto B11 – Procedure sicurezza alimentare ed IstituzioneAutorità Europea per la Sicurezza AlimentareAtto B12 – Prevenzione, controllo ed era<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> alcuneencefalopatie spongiformi trasmissibiliAtto B13 – Misure <strong>di</strong> lotta contro l’afta epizooticaAtto B14 – Misure generali contro malattie animali e misurespecifiche per la malattia vescicolare dei SuiniAtto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure <strong>di</strong>lotta e <strong>di</strong> era<strong>di</strong>cazione della febbre catarrale degli OviniDirettiva 91/414/CEEDirettiva 96/22/CE e Direttiva2003/74/CERegolamento (CE) 178/2002 delParlamento EuropeoRegolamento 999/2001 delParlamento EuropeoDirettiva 85/511/CEE Consiglio EDirettiva 92/119 CEE delConsiglio EuropeoDirettiva 2000/75/CE delConsiglio Europeo


Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari►Impiego esclusivo da parte dell’operatore in possesso del“Patentino” che è responsabile della corretta custo<strong>di</strong>a e impiego.►Rispetto <strong>di</strong> dosi, tempi e modalità in<strong>di</strong>cate in etichetta e schedaprodotto. Evitare sprechi e danni a persone, animali, ambiente, insettipronubi. Obbligo <strong>di</strong> registrazione del trattamento entro 30 giorni, nelRegistro dei Trattamenti o Quaderno <strong>di</strong> Campagnaprevisto dal DPR 290/2001.►Conservazione per 1 anno delle fatture <strong>di</strong> acquisto fitosanitari, ecopia dei moduli <strong>di</strong> acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi.►Conservazione lontano da alimenti, mangimi, bevande e foraggi, inambienti asciutti, ben aerati, al riparo da luce e sorgenti calore.►Conservazione separata dei fitofarmaci <strong>di</strong> 1^ e 2^ classe in arma<strong>di</strong>ettichiusi a chiave con obbligo <strong>di</strong> separazione <strong>di</strong> quelli ossidanti dagliinfiammabili. Reticella alle finestre dei locali. Pavimento e pareti lavabili.Impianto elettrico a norma. Porta <strong>di</strong> accesso chiusa a chiave conapposizione cartelli <strong>di</strong> avviso del pericolo.


Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio deiprodotti fitosanitariE’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti confitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati inazienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSEREUTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI.Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno <strong>di</strong> campagna”) deve esserecompilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica,con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento:• i dati anagrafici relativi all'azienda;• per ogni coltura presente in azienda vanno in<strong>di</strong>cate le date relative a:semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta.• le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data <strong>di</strong> semina otrapianto (<strong>di</strong> impianto nel caso <strong>di</strong> colture arboree), la data in<strong>di</strong>cativa <strong>di</strong>fioritura;• la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantitàimpiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che hareso necessario il trattamento stesso.


Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio deiprodotti fitosanitariQuali sono gli obblighi per l’agricoltore:→ pre<strong>di</strong>sporre un registro deitrattamenti;→ <strong>di</strong>sponibilità e vali<strong>di</strong>tà delpatentino nei casi previsti;→ rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong>utilizzo previstenell’etichetta del prodottoimpiegato;→ Presenza in azienda <strong>di</strong> unsito a norma perl’immagazzinamento deiprodotti fitosanitari.→ Presenza <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong>protezione dai rischi chimici


Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica,tireostatica beta-agoniste nelle produzioni animali► Divieto <strong>di</strong> tenuta conservazione e utilizzazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinalianabolizzanti.► Conservazione in azienda per almeno 5 anni, del Registro deiTrattamenti effettuati, insieme a copia delle ricette rilasciate dalVeterinario.► Il Veterinario che ha in cura gli animali deve compilarepersonalmente il Registro vi<strong>di</strong>mato dalServizio Veterinario della AUSL territorialmente competente.► In Sicilia, l’Ispettorato regionale Veterinario emanaannualmente una circolare relativa al Piano regionale Residui.Prelievi ed esami <strong>di</strong> laboratorio vengono effettuati dalle ASL edall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale


Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il <strong>di</strong>vietod'utilizzazione <strong>di</strong> talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dellesostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle <strong>di</strong>rettive81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEEE’ vietato l’uso <strong>di</strong> sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agonistenelle produzioni animali. L’uso <strong>di</strong> tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeuticosu bovini, ovini, equini attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso unasomministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione <strong>di</strong> tali sostanze inazienda. E’ <strong>obbligatori</strong>o trascrivere nel registro dei farmaci veterinariAl titolare dell'azienda spetta il compito <strong>di</strong> annotare sul registro la data e la natura deltrattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> fine del trattamentostesso.Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copiadelle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a<strong>di</strong>sposizione dell'autorità' competente.In caso <strong>di</strong> allevamenti autorizzati alla tenuta <strong>di</strong> scorte <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali veterinari, nell'intento <strong>di</strong>semplificare gli adempimenti <strong>di</strong> registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza ilregistro unificato <strong>di</strong> scorta dei me<strong>di</strong>cinali veterinari e dei trattamenti stessi.


Atto B11 – Principi e requisiti generali dellalegislazione sicurezza alimentare. IstituzioneAutorità Europea per la Sicurezza Alimentare► L’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) è unaAgenzia dell’Unione Europea che supporta a livello tecnicoscientifico le decisioni delle Istituzioni Comunitarie.Istituita nel 2001 ha sede a Parma► L’Atto B11 concerne la Tracciabilità dei prodotti alimentari.► Atti da B12 a B15 – Salvaguar<strong>di</strong>a e tutela salute animali econsumatoriSono interessate le aziende che effettuano attività <strong>di</strong> allevamentoe commercializzazione sia <strong>di</strong> prodotti animali che <strong>di</strong> fattoriproduttivi per alimentazione e cura degli animali.► In Sicilia, gli Enti preposti al rispetto della normativa vigentesono: l’Ispettorato regionale Veterinario riguardo alla <strong>gestione</strong> e leASL riguardo ai controlli


Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisitigenerali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per lasicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentareTale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed inuscita. Ve<strong>di</strong>amo in sintesi gli obblighi:Agricoltori che allevano e producono prodotti animali• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose;• Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema <strong>di</strong> stoccaggioaziendale;• Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni;• Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltoredovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari <strong>di</strong> mungitura, glianimali trattati e fuori produzione;• Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti• Il sistema <strong>di</strong> isolamento pre<strong>di</strong>sposto dall’allevamento degli animali infettio malati;• Immagazzinare gli alimenti animali separatamente dai prodotti chimici;• I sistemi <strong>di</strong> protezione dai parassiti dei luoghi <strong>di</strong> stoccaggio del latte e isistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nellaproduzione del latte.


Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e irequisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea perla Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezzaalimentareTracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita.(segue OBBLIGHI):•Agricoltori che producono prodotti vegetali• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose• Uso corretto dei pestici<strong>di</strong> (<strong>di</strong> fatto già previsto dalla B9)•Agricoltori che producono latte crudo• assicurarsi che il latte provenga da animali sani, non trattati, esentida brucellosi e tubercolosi.• che il latte sia conservato in locali che garantiscano la noncontaminazione, effettuando <strong>di</strong>sinfettazioni e lavaggio frequente .• garantire che la mungitura e il trasporto avvengano garantendopulizia ed igiene.•Agricoltori produttori <strong>di</strong> uovaSistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia,


Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisitinerali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per lacurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentareProduzioni <strong>di</strong> mangimi o alimenti per gli animali•Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose• Conservare le analisi delle materie prime effettuate nell’azienda• registrare l’uso <strong>di</strong> fitofarmaci per la produzione (già obbligo Atto B9),l’uso <strong>di</strong> sementi non OGM• tracciare conservando la documentazione, la provenienza e la qualità<strong>di</strong> tutte le materie prime costituenti del mangime e dove i mangimistessi sono stati collocati (acquirente, ad esempio anche del mais, delfieno, dell’orzo)


Atti B12, B13, B14, B15 – recante <strong>di</strong>sposizioni per la prevenzione, il controllo el'era<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> alcune importanti patologie animali oggetto <strong>di</strong> profilassiE’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta allemalattie degli animali allevati e in particolare la profilassi <strong>di</strong> statoper le malattie degli animali riconducibili a:• Afta epizootica• Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE)• Malattia vescicolare dei suini• Misure <strong>di</strong> lotta e <strong>di</strong> era<strong>di</strong>cazione della febbre catarrale degli oviniL’agricoltore ha l’obbligo <strong>di</strong> segnalare ogni possibile focolaio oanche sospetto <strong>di</strong> focolaio, alle autorità sanitarie preposte.


Elenco “C” dei<strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> Gestione ObbligatoriaCampo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalitàIgiene e benessere degli animaliAtti C16 – C17 – C18


Campo <strong>di</strong> Con<strong>di</strong>zionalitàIgiene e Benessere degli animaliAtto C16 – Norme minime per la protezionedei VitelliDirettiva91/629/CEE delConsiglioAtto C17 – Norme minime per la protezionedei SuiniDirettiva91/630/CEE delConsiglioAtto C18 – Protezione degli animali negliallevamentiDirettiva 98/58/CEdel Consiglio


Atto C16 Norme minime per la protezione dei VITELLI (bovini età max 6 mesi)Aziende con almeno un numero minimo <strong>di</strong> 6 Vitelli:●Disponibilità per i Vitelli stabulati in gruppo, <strong>di</strong> uno spazio libero<strong>di</strong> mq 1,5/capo <strong>di</strong> peso massimo <strong>di</strong> 150 Kg; mq 1,7 in caso <strong>di</strong>peso tra 150 e 220 Kg; mq 1,8 in caso <strong>di</strong> peso vivo superiore a220 Kg.●Recinti o poste costruiti con pareti perforate che consentanocontatto visivo e tattile tra i Vitelli●Nessun Vitello <strong>di</strong> età superiore alle 8 settimane deve essererinchiuso in un recinto in<strong>di</strong>viduale, tranne per esigenzesanitarie <strong>di</strong>sposte dal Veterinario


Atto C16 -Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce lenorme minime per la protezione dei vitelli.I controlli del rispetto <strong>di</strong> questo vincolo verranno effettuatisulla base delle verifiche ASL <strong>di</strong> ottemperanza previste dalDecreto Legislativo 533 del 30 <strong>di</strong>cembre 1992Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce lenorme minime per la protezione dei suini.I controlli del rispetto <strong>di</strong> questo vincolo verràeffettua sulla base delle verifiche ASL <strong>di</strong>ottemperanza previste dal Decreto Legislativo534 del 30 <strong>di</strong>cembre 1992


Atto C18Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezionedegli animali negli allevamentiLe aziende devono rispettare in particolare:• Personale sufficiente ad accu<strong>di</strong>re gli animali•Ispezioni regolari e giornalieri degli animali allevati in stabulazione fissa e confrequenza adeguata per quelli bra<strong>di</strong> e semi bra<strong>di</strong>. In entrambi i casi <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> unailluminazione artificiale.• Registro dei trattamenti sanitari, <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> ambienti atti ad isolare animaliferiti o ammalati• Densità adeguata tra numero capi allevati e superficie <strong>di</strong>sponibile• Fabbricati che garantiscano assenza <strong>di</strong> rischi per gli animali, sufficienteareazione dei locali <strong>di</strong> stabulazione, giusta alternanza <strong>di</strong> buio e luce, temperatureadeguate• Disponibilità <strong>di</strong> acqua non contaminata e accesso ai mangimi non rischioso per glianimali• Controllo giornaliero della funzionalità <strong>di</strong> impianti automatici e presenza <strong>di</strong> sistemialternativi nei casi in cui il funzionamento e fondamentale per la salute degli animali

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!