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In allegato testo completo della sentenza n. 237/07 del 20/04/07

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Contratto di agenzia – Recesso per inadempimento o per giusta causa – Promozione di affari – (Carenza <strong>del</strong>requisito <strong><strong>del</strong>la</strong> stabilità) – Omissione <strong><strong>del</strong>la</strong> attività – Eccezione di inadempimento – Fondatezza – Recesso per giustacausa <strong><strong>del</strong>la</strong> preponente – Applicabilità in via analogica – Fondatezza nel merito – Contratto di agenzia – <strong>In</strong>dennitàper cessazione <strong>del</strong> rapporto – Rinnovazione <strong>del</strong> contratto per facta concludentia (presunzione) – Recesso <strong><strong>del</strong>la</strong>preponente – Diritto <strong>del</strong>l’agente all’indennità sostituiva <strong>del</strong> preavviso – <strong>In</strong>sussistenza – Diritto al firr – <strong>In</strong>sussistenza –Rif.Leg. artt.1458, 1460, 1741, 1748, 1751, 2119 cc; artt. 116, 409 cpc;Sentenza n. <strong>237</strong>/<strong>07</strong>Pronunziata il 19/<strong>04</strong>/<strong>20</strong><strong>07</strong>Depositata il <strong>20</strong>/<strong>04</strong>/<strong>20</strong><strong>07</strong>REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI MODENA -SOTTOSEZIONE LAVOROIN NOME DEL POPOLO ITALIANOAll'udienza <strong>del</strong> 19.4.<strong>07</strong> il Tribunale di Modena in funzione di Giudice <strong>del</strong> lavoro hapronunciato la seguente <strong>sentenza</strong> nella causa promossa da:XX, rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti dall'avv Filippo Lancellotti,nello studio <strong><strong>del</strong>la</strong> quale in Modena, è elettivamente domiciliatoparte ricorrenteCONTROYY & C. S.n.c., rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla copianotificata <strong>del</strong> ricorso dall'Avv Fabrizio Prampolini e elettivamente domiciliata pressoquest'ultimo nel suo studio in Modenaparte convenutaConclusioni di parte attrice:quelle di cui al ricorso da intendersi integralmente trascritte.Conclusioni di parte convenuta:respingersi la domanda e in via riconvenzionale condannarsi il ricorrente a restituire leprovvigioni corrisposte negli anni 1999 e <strong>20</strong>00, spese rifuse.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon il ricorso introduttivo <strong><strong>del</strong>la</strong> lite il ricorrente si doleva <strong>del</strong> recesso per asserita giustacausa operato dalla convenuta nel maggio <strong>20</strong>01, posto che nessuna inadempienza erastata da lui posta in essere.Ne conseguiva il diritto alla indennità sostitutiva <strong>del</strong> preavviso, di cui all'art.1751 c.c. (o,in via gradata, alla fonte collettiva), nonché, ed indipendentemente da ciò, quanto alperiodo anteriore all'aprile 1990 – epoca nella quale un formale contratto di agenzia erastato stipulato – il diritto al cd. firr.Del tutto unilateralmente, poi, la convenuta aveva operato riduzioni provvigionali, cosìcome non aveva corrisposto alcunché nell'ultima fase <strong>del</strong> rapporto.


gravità ed univocità, in uno con la valutabilità, ex art 116 c.p.c., <strong>del</strong> relativocomportamento processuale.L'attività promotiva acquista concretezza e proficuità, in relazione al sinallagmacontrattuale, con la raccolta di ordini.Nel ricorso, il ricorrente, nel lamentare la mancata corresponsione, (pare dal 1.10.<strong>20</strong>00 inpoi, cfr. note autorizzate), <strong>del</strong>le provvigioni, non ha articolato alcuna specificadeduzione, (e produzione), circa il loro carattere di provvigioni dirette, cioè maturate afronte di vendite direttamente promosse, onde non può che dedursi che da tempo icompensi erano stati erogati solo a titolo di provvigioni indirette, e quindi a fronte divendite concluse direttamente dalla convenuta.Gli stessi principi poi in tema di rapporti a tratto successivo e a prestazioni corrispettive(quali quello di agenzia) impongono l'applicazione <strong>del</strong>l'art 1460 c.c., (inadimplenti non estadimplendum), dalla convenuta sostanzialmente eccepito.Le provvigioni indirette (per quanto riferentesi al periodo successivo al 1.10.00)postulano l'adempimento <strong>del</strong>l'agente rispetto alla sua obbligazione promotiva.Si veda il seguente arresto:"Il diritto <strong>del</strong>l'agente alla provvigione prevista dall'art. 1748 comma 1 c.c. per gli affari conclusidirettamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente,presuppone che questi abbia espletato almeno in minima parte l'attività pattuita concludendo otentando di concludere dei contratti, predisponendo un'organizzazione o svolgendo un'attività,quantomeno informativa nei confronti <strong>del</strong> preponente; quando invece l'agente non abbia svoltoalcuna prestazione e sia rimasto <strong>del</strong> tutto inerte, il medesimo non può vantare alcun dirittoneppure a titolo di provvigione indiretta, non potendo la norma citata trovare applicazionequando l'intervento <strong>del</strong> preponente nella zona <strong>del</strong>l'agente sia stato causato dall'inadempimentodi questi.”Cassazione civile, sez. lav., 22 giugno 1991, n. 7062;Per quanto sopra osservato, deve ritenersi sussistente la giusta causa di recesso, postoche le residue inadempienze addotte o sono insussistenti o devono ritenersi decisamentesubvalenti, rispetto all'inadempimento <strong>del</strong>l'agente.Quanto al firr, nessuna specifica deduzione sussiste che prima <strong>del</strong>l'aprile 1990 il rapportodovesse essere qualificato ad onta di quanto può presuntivamente desumersi dalla letteradei due regolamenti negoziali prodotti, interpretati anche alla luce <strong>del</strong> successivocomportamento <strong>del</strong>le parti.Dagli stessi non emerge la cd stabilità nella nozione rilevante ai fini di cui si discute (e,quindi, quella giuridica), attingendosi così solo l'altro decisivo elemento, ad avviso <strong>del</strong>tribunale, e cioè la natura, obbligatoria o meno, <strong>del</strong>l'attività promotiva.Mentre per il procacciatore il promuovere affari nell'interesse <strong>del</strong> mandante è un onere,(che condiziona, al pari degli altri elementi costitutivi la nascita <strong>del</strong> diritto alle provvigionirelativo), per l'agente è una obbligazione, e l'agente che si disinteressi <strong><strong>del</strong>la</strong> attivitàpromotiva è inadempiente e, non solo non percepisce il corrispettivo, ma è responsabiledei danni eventualmente arrecati, a cagione di ciò, al preponente.


Si vedano, ad esempio, i seguenti arresti:"Le controversie relative al cosiddetto "procacciamento d'affari" - contratto atipico che siconcreta in un'attività di collaborazione, consistente nel raccogliere proposte di contrattoovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente - sono soggette al rito e allacompetenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> lavoro qualora il relativo rapporto, a norma <strong>del</strong>l'art. 409 n. 3 c.p.c.,presenti le caratteristiche <strong>del</strong> coordinamento, <strong><strong>del</strong>la</strong> continuità e <strong><strong>del</strong>la</strong> prevalente personalità<strong><strong>del</strong>la</strong> prestazione; il carattere <strong><strong>del</strong>la</strong> continuità va però tenuto distinto da quello <strong><strong>del</strong>la</strong> stabilità,(che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto,ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso <strong>del</strong> rapporto di agenzia,prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenzeche l'attività <strong>del</strong> procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una "necessità" giuridica,ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa <strong>del</strong> procacciatore e non potendo perciò, in talsenso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo epresentare perciò il carattere <strong><strong>del</strong>la</strong> continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong>individuazione <strong>del</strong> giudice competente e <strong>del</strong> rito applicabile alle relative controversie.”Cassazione civile, sez. lav., 8 agosto 1998, n. 7799 Fall. soc. Mapier Alu c. Zanolini, inGiust. civ. Mass. 1998, 1678;"Caratteri distintivi <strong>del</strong> contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità <strong>del</strong>l'attività<strong>del</strong>l'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto <strong>del</strong> preponente nell'ambito diuna determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodicacollaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale diosservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponentemedesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività dichi, senza vincolo di stabilità ed in via <strong>del</strong> tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti,trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;mentre la prestazione <strong>del</strong>l'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività dipromozione dei contratti, la prestazione <strong>del</strong> procacciatore è occasionale nel senso che dipendeesclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affaripossono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come leprovvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato <strong>del</strong> rapporto e nonanche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità dimancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione <strong>del</strong> rapporto).”Cassazione civile , sez. lav., 24 giugno <strong>20</strong>05, n. 13629 Oblett c. Soc. coop. Selle, in Giust.civ. Mass. <strong>20</strong>05, 6;Costituisce altresì diritto vivente che il nomen juris – o laddove non esista un regolamentocontrattuale scritto, come nella specie, l'atteggiarsi <strong>del</strong> rapporto in executivis – non èstralciabile, ma concorre, in relazione ai principi <strong><strong>del</strong>la</strong> apparenza e <strong>del</strong>l'affidamento, acostituire materiale non secondario <strong>del</strong>l'attività qualificatoria, posto che, in assenza diprova contraria, da intendersi rigorosamente alla luce dei predetti principi e <strong><strong>del</strong>la</strong> quale èonerato il deducente, i rapporti non possono che essere qualificati in corrispondenza allaloro, quanto meno apparente, natura.Si veda il seguente arresto:"Il principio per cui, ai fini <strong><strong>del</strong>la</strong> distribuzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto dilavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto <strong>del</strong> rapporto stesso,indipendentemente dal "nomen iuris" usato dalle parti, non implica la loro dichiarazione divolontà in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione<strong>del</strong> contratto e che non debba tenersi conto <strong>del</strong> relativo affidamento reciproco <strong>del</strong>le parti. Tale


dichiarazione costituisce, al contrario, un elemento di carattere fondamentale e prioritario,salva sempre la necessità di verificare alla stregua <strong>del</strong>le effettive modalità di svolgimento <strong>del</strong>rapporto stesso l'esattezza <strong><strong>del</strong>la</strong> qualificazione operata dalle parti. (Nella specie, l'impugnata<strong>sentenza</strong> - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'attività lavorativa svolta fossericonducibile, alla stregua <strong>del</strong>le sue concrete modalità, ad un rapporto di lavoro subordinatoma di agenzia, in conformità alla qualificazione contrattualmente adottata)”.Cassazione civile, sez. lav., 5 dicembre 1988, n. 6616 Colasante c. Societt CIPAAlibrandi, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 12; e nello stesso senso si veda Cass. n. 8187/99;Quanto al dedotto inadempimento, in riferimento al periodo anteriore al 1.10.<strong>20</strong>00,<strong>del</strong>l'obbligo di pagamento <strong>del</strong>le provvigioni indirette, l'unica circostanza specifica di cuial libello risale al 1993, e trattasi di inadempimento poi pacificamente cessato.Quanto ai clienti già <strong><strong>del</strong>la</strong> XX S.a.s. (che, in ipotesi, sarebbero stati surretiziamenteacquisiti senza corresponsione <strong>del</strong>le provvigioni dirette), la cessazione <strong><strong>del</strong>la</strong> predettaimpresa (cfr. doc n.14) è <strong>del</strong>l'aprile <strong>20</strong>01 e, quindi, praticamente contestuale allaestinzione <strong>del</strong> rapporto.Onde, alla data <strong>del</strong> recesso nessun inadempimento attuale poteva ragionevolmentesussistere.Per il resto, per evitare inutili appesantimenti, si richiama il diritto vivente in punto dinecessità di specifiche allegazioni quanto alla promozione di affari con riguardo allevendite dirette e quanto a specifiche inadempienze con riguardo alle vendite indirette, indifetto <strong>del</strong>le quali l'ordine di esibizione appetito sarebbe inammissibilmente piegato aduna finalità meramente esplorativa ed esonerativa <strong>del</strong>l'onere <strong><strong>del</strong>la</strong> prova.Si vedano le seguenti massime:"La proposizione <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda di pagamento <strong>del</strong>le provvigioni relative ad un rapporto diagenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapportopredetto (che, di per sé è solo il presupposto <strong><strong>del</strong>la</strong> nascita <strong>del</strong> credito azionato), ma dallaconclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite <strong>del</strong>l'agente, esige che siano indicati,con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume sianostati conclusi per suo tramite, risultando altrimenti la relativa domanda inammissibile, permancanza <strong>del</strong> requisito di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., carenza che non può ritenersi superataper effetto di richiesta di consulenza tecnica o per la circostanza che il convenuto abbia chiestoil rigetto <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda nel merito.”Cassazione civile, sez. lav., 19 maggio <strong>20</strong>01, n. 6875 Basile c. Soc. Artsana, in Giust. civ.Mass. <strong>20</strong>01, 1012;"Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento <strong>del</strong> suo dirittoal pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c. <strong>del</strong>le scritture contabili impartito dal giudice di merito allamedesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, perragioni temporali, l'art. 2 d.lg. 10 settembre 1991 n. 303, che, nel riconoscere - in attuazione<strong><strong>del</strong>la</strong> direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto <strong>del</strong>l'agente ad ottenere unestratto <strong>del</strong>le scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo <strong>del</strong>le normeprevigenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorioresiduale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essereutilizzato solo se la prova <strong>del</strong> fatto non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalitàmeramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessaal giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui <strong>del</strong> relativo potere discrezionalenon è sindacabile in sede di legittimità.”


Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre <strong>20</strong>02, n. 13721, Soc. Dsa c. Stradiotto, in Giust.civ. Mass. <strong>20</strong>02, 1687;E tali principi non possono che aver tratto maggiore, se non estremo rigore, dal nuovo<strong>testo</strong> <strong>del</strong>l'art 111 Cost. in tema di ragionevole durata <strong>del</strong> processo, posto che proprio lasollecita definizione di quest’ultimo richiede allegazioni specifiche a fronte <strong>del</strong>le quali sipone lo speculare onere di specifiche contestazioni (e per il maggior rigore in tema <strong><strong>del</strong>la</strong>cd simmetria e circolarità degli oneri, con preclusioni anche in punto a tardive proveprecostituite, si rimanda a Cass., sez. Un., n. 8<strong>20</strong>2/05), non senza aggiungere che prima<strong>del</strong>l'intervento <strong>del</strong> legislatore <strong>del</strong> 1999 (con il d.lgs. n. 65) nessun rigore formale assistevail contratto de quo (nella specie stipulato anteriormente) e che quindi, la perduranteaccettazione da epoca assai remota (anno 1996, cfr. doc. n7 di parte convenuta) diriduzioni provvigionali, con correlativa emissione di fattura in relazione agli estratticonto <strong><strong>del</strong>la</strong> convenuta che tali riduzioni pacificamente contenevano, nonché l'emersione<strong><strong>del</strong>la</strong> doglianza relativa solo nel con<strong>testo</strong> <strong>del</strong> recesso <strong><strong>del</strong>la</strong> preponente, costituisce adavviso <strong>del</strong> Tribunale grave presunzione di novazione per facta concludentia <strong>del</strong>regolamento negoziale de quo (Cfr., per la possibilità di consensuale modifica anche inpeius, Cass n. 5860/00).Pare utile di nuovo richiamare l'insegnamento <strong>del</strong> Giudice <strong><strong>del</strong>la</strong> nomofilachia:"Nel contratto di agenzia gli scritti con i quali, nel corso <strong>del</strong> rapporto, l'agente fattura e ilpreponente, a sua volta, accetta provvigioni in misura (variabile in funzione <strong><strong>del</strong>la</strong> natura degliaffari) diversa da quella contrattualmente pattuita, pur non costituendo (per la loro indole noncontrattuale) formale negozio modificativo <strong>del</strong>l'iniziale misura contrattuale, se per la formarisultano estranei all'ipotesi <strong>del</strong>ineata dall'art. 2723 c.c., per il contenuto possono, può,costituire, nel loro complesso, base idonea per argomentare l'intervenuta modificazione <strong><strong>del</strong>la</strong>misura contrattuale <strong><strong>del</strong>la</strong> provvigione nel corso <strong>del</strong> rapporto qualora dagli altri elementi <strong><strong>del</strong>la</strong>fattispecie ciò sia chiaramente desumibile.”Cassazione civile, sez. lav., 24 luglio 1999, n. 8053;Anche la domanda riconvenzionale di ripetizione deve reputarsi, ad avviso <strong>del</strong> Tribunale,infondata.Quanto al periodo precedente l'ottobre <strong>20</strong>00, a partire dal quale l'eccezione diinadempimento è stata formulata, ostano alla ripetibilità i principi <strong><strong>del</strong>la</strong> non retroattivitàdegli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong> risoluzione nei rapporti di durata, ex art 1458 c.c., essendo il diritto direcesso, al pari di quello di cui all'art 1460 c.c., di contenuto potestativo e quindi (in baseal brocardo stat pro ratione vuluntas) può essere o non essere esercitato, come nella specie,rispettivamente, prima <strong>del</strong> maggio <strong>20</strong>01 e <strong>del</strong>l'ottobre <strong>20</strong>00.Quanto al profilo risarcitorio manca anche la minima allegazione specifica dei danni e <strong>del</strong>nesso causale (ossia: clienti in ipotesi acquisibili, maggiori vendite in ipotesi possibili ecosì via).La particolarità <strong><strong>del</strong>la</strong> fattispecie e la reciproca soccombenza induce alla integralecompensazione fra le parti <strong>del</strong>le spese di lite.PQM


definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta:respinge le domande <strong>del</strong>le parti.Dichiara interamente compensate le spese di lite.Modena, 19.4.<strong>07</strong>IL GDLDott. Claudio BisiDepositata in Cancelleria il <strong>20</strong> APR <strong>20</strong><strong>07</strong>

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