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In allegato testo completo della sentenza n. 1585/07 del 19/09/07

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tipici <strong>del</strong>l'azione de qua, con la conseguenza che il difetto anche di uno solo dei duecomporta il rigetto <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda, senza che sia necessario esaminare l'altro.Nel merito la domanda è infondata e come tale va respinta, difettando l'elementosoggettivo.La procedura attorea ha impugnato con azione revocatoria, che, come già anticipato, inbase all'univoca prospettazione non può che essere qualificata come proposta ex art. 67,2^ co., L.F., i pagamenti eseguiti dal 10.10.<strong>19</strong>94 al 10.10.<strong>19</strong>95, ossia nell'anno anteriore aldecreto ministeriale <strong>del</strong> 10.10.<strong>19</strong>94, con cui la cooperativa era stata posta in liquidazionecoatta amministrativa, per, poi, essere dichiarata insolvente dal Tribunale di Modena con<strong>sentenza</strong> in data 03.04.<strong>19</strong>96, sostenendo che la prova <strong>del</strong>l'elemento soggettivo,asseritamente rinvenendosi quello oggettivo dalla produzione <strong><strong>del</strong>la</strong> contabilità (doc. 5),dovesse evincersi da una serie di indici dai quali trarre il convincimento <strong><strong>del</strong>la</strong> sussistenza<strong><strong>del</strong>la</strong> scientia decoctionis e precisamente:1. numerosi protesti cambiari, ingiunzioni di pagamento, procedure esecutive edistanze di concordato stragiudiziale avente finalità dilatoria;2. comunicazione nel novembre <strong>19</strong>93 inviata al ceto creditorio, che evidenziava lostato di crisi e che prevedeva un piano di rientro per i debiti scaduti;3. lettera <strong><strong>del</strong>la</strong> parte convenuta di diffida all'adempimento.La conoscenza <strong>del</strong>lo status decoctionis è prova che, come pacifico, non solo, fa capo allaliquidazione, ma anche, deve essere effettiva e non meramente potenziale, non essendosufficiente la mera conoscibilità (cfr. ex multis Cass. 11060/98; 7757/97; 7298/97). Nonvi è dubbio, poi, che tale prova possa essere desunta anche dalla prova <strong><strong>del</strong>la</strong> conoscibilitàdi tale stato, sempre che, però, sussistano serie e motivate ragioni per ritenere chel'accipiens, facendo uso <strong><strong>del</strong>la</strong> normale diligenza -da valutarsi alla stregua <strong><strong>del</strong>la</strong> suaeventuale specifica qualità di operatore economico ed in relazione alla natura <strong>del</strong>l'attononabbia potuto non rendersi conto <strong>del</strong>lo stato di dissesto in cui versava la controparte(cfr. in termini Cass. 12736/98). Con ciò, vuole affermarsi che la prova <strong><strong>del</strong>la</strong> scientiadecoctionis può essere data anche con presunzioni, purché sussistano le caratteristiche digravità, precisione e concordanze degli indizi che esse fondano (cfr. Cass. 11060/98;4731/97; 7034/<strong>07</strong>).Nello specifico non può dirsi certamente avvenuta una tale conoscenza, non essendoidonei a comprovarla gli elementi indiziari forniti dalla procedura attorea, così che nonpuò dirsi raggiunta quella gravità, precisione e concordanza necessari.Quanto alle modalità di pagamento non può che rilevarsi come non risulti dedotto nullache possa indiziariamente fornire alcun supporto alla prospettata revocabilità. Non sideduce, infatti, alcun mezzo di pagamento non in linea con la variegata prassicommerciale. Pertanto, non si è alla presenza d'elemento significativo.Si tratta altresì d'asseriti pagamenti tutti antecedenti ai documentati protesti, posto che ilprimo di quelli documentati è stato levato il 04.7.<strong>19</strong>95.Quanto al concordato piano di rientro <strong>del</strong> novembre <strong>19</strong>93 (cfr. doc. 6 attoreo) èevidente che esso non costituisce un indice non equivoco sia perché aveva ricevuto ilconsenso <strong>del</strong>le banche sia perché è ben antecedente ai pagamenti asseritamenterevocandi sia perché come non contestato ha avuto un esito positivo sia infine perché:- nella corrispondenza prodotta non è presente nessun riferimento a situazioni di verae propria insolvenza ma solo di mera difficoltà finanziaria. Del resto le modalità di


pagamento prescelte, la modesta dilazione accordata (in media sei/sette mesi), la volontàdi pagare per intero i crediti e di pagare tempestivamente quelli in scadenza al31.12.<strong>19</strong>93, la preannunciata ristrutturazione aziendale secondo un piano complesso eche aveva ricevuto il sostanziale placet <strong>del</strong> sistema creditizio bancario con nuovifinanziamenti, sono meglio interpretabili come indice di una momentanea e temporaneacrisi di liquidità, piuttosto che come chiari indici di conclamata insolvenza. <strong>In</strong>finel'assenza d'ulteriori o particolari garanzie, mai pretese, evidenziano piuttosto come lacreditrice, oggi convenuta, certamente confidasse nelle capacità solutorie <strong><strong>del</strong>la</strong> debitrice.Nel senso sopra indicato si è già espresso il Tribunale di Modena con <strong>sentenza</strong> <strong>del</strong>31/5/2004, in cui si legge "…il piano di ristrutturazione e la lettera datata 25.11.<strong>19</strong>93 (doc. 3convenuta) con la quale coopmes, nel proporre pagamenti dilazionati a sei mesi, informava tutti ifornitori che la "grave congiuntura economica in corso ha portato coopmes all'impossibilità dionorare gli impegni presi nei Vostri confronti" di per sé non consente di presumere in assolutol'insolvenza, potendo anche essere meramente rivelativo di una carenza di liquidità. Taleimpressione pare anche trovare un indizio di conferma nella circostanza che non veniva propostoun pagamento percentuale bensì il pagamento integrale dei debiti, salva una dilazione graduale insei rate." (Cfr in senso sostanzialmente analogo per l'assenza <strong><strong>del</strong>la</strong> scientia decoctionis inumerosi precedenti relativi all'odierna attrice di questo stesso Tribunale 1886/03;1822/03; 808/04; 1144/05; 1555/06; 162/<strong>07</strong>);- non è provato, invero neppure dedotto, che la convenuta abbia partecipato a taliaccordi.<strong>In</strong> ogni caso non può tralasciarsi come durante la vita di un'azienda vi sono, di sovente,molteplici situazioni in cui l'impresa deve ricorrere all'indebitamento per far fronte adesigenze di prosecuzione o di espansione, ma non per ciò solo la si può considerareinsolvente (cfr C. Appello Bologna 15.7.<strong>19</strong>99 n. 830).<strong>In</strong>fine non significativi risultano i precedenti in tema di azioni esecutive o monitorie,nessuno dei quali è riferibile all'iniziativa <strong><strong>del</strong>la</strong> odierna parte convenuta e men che menoalla sua diretta conoscenza o conoscibilità, circostanze <strong>del</strong> resto entrambe prive diriscontro probatorio, difficilmente ipotizzabile aliunde stante la riservatezza di tali notizie.Quanto alle esecuzioni mobiliari, poi, non può che rilevarsi, unitamente all'eccezionedi parte, che, non solo, tali procedure non sono, a differenza di quelle immobiliari,pubblicizzate in maniera adeguata e diffusa e come tali facilmente conoscibili, ma anchee soprattutto, nessuna di esse risulta essere promossa dalla convenuta. Ne consegue cheanche tale elemento, come i precedenti, non vale a provare la conoscenza <strong>del</strong>lo statusdecoctionis in capo all'accipiens.Quanto alla lettera di diffida al pagamento, trattasi di una normale lettera di contenutopiuttosto standard nella pratica commerciale e comunque priva di elementi significatividai quali indurre la scientia decoctionis. <strong>In</strong>oltre, occorre considerare che siamo in presenzadi un semplice sollecito di pagamento, per importo non rilevante e, quindi, non certosuscettibile di far pensare all'esistenza di uno stato di insolvenza. Si esclude, infatti, ingiurisprudenza che tale elemento possa assurgere ad elemento sufficiente a far presumerela conoscenza effettiva <strong>del</strong>lo stato di insolvenza.A completamento di quanto si è sopra illustrato, va, poi, detto che l'ampiadocumentazione prodotta da controparte dimostra chiaramente come lo statod'insolvenza di COOPMES si manifesti in maniera chiara, evidente ed irreversibile solonell'estate <strong>del</strong> <strong>19</strong>95 e precisamente dal luglio <strong>19</strong>95; è, infatti, solo da tale periodo che


iniziano a verificarsi con regolarità protesti e procedimenti monitori ed esecutivi. Unaragione in più per non ritenere provata la conoscenza <strong>del</strong>l'asserito stato di insolvenza incapo alla parte convenuta, nel periodo in cui hanno avuto luogo i pagamenti oggetto dirichiesta di revoca.Le ragioni di questo Tribunale, appena espresse, sono <strong>del</strong> resto in linea con principigiurisprudenziali pressoché consolidati e largamente condivisi dalla migliore e piùavveduta, dottrina, che giova brevemente esporre:1. Cass. 28/4/98 n. 4318, "sia i protesti che le procedure esecutive sono elementi presuntiviatti ad ingenerare nel creditore la conoscenza <strong>del</strong>lo stato di insolvenza <strong>del</strong> debitore, quandoi titoli protestati siano rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria, o siano comunqueconoscibili con l'ordinaria diligenza e quando le procedure siano state promosse dalmedesimo creditore convenuto" (in senso conforme: Cass. SS.UU. 30/3/94 n. 3131;Cass. 21/8/96 n. 7722; Cass. 28/5/97 n. 4731 - docc. nn. 2-3-4);2. Cass. 28/5/97 n. 4731, "Dalla considerazione che i protesti e le procedure esecutiverappresentano elementi astrattamente idonei a rivelare la crisi economica <strong>del</strong>l'imprenditorepoi fallito, non si può, infatti, trarre la conclusione che, ove il creditore non li abbiapercepiti, ciò vuol dire che non è stato sufficientemente prudente ed accorto: taleragionamento poggia su di un evidente tautologia, dando per dimostrato quel che, alcontrario, deve essere provato, ossia l'idoneità in concreto e non meramente potenzialedegli indicati elementi ad integrare la consapevolezza <strong>del</strong>lo stato di insolvenza … l'esistenzadi procedure esecutive mobiliari non costituisce, di per sé, prova sufficiente <strong><strong>del</strong>la</strong>conoscenza <strong>del</strong>lo stato di insolvenza, atteso che dette procedure non sono soggette a formedi pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari - cfr. Cass. 4718-95.Nelle altre ipotesi, tali elementi possono rilevare solo in termini di astratta capacitàindiziaria o presuntiva e devono essere confrontati con tutte le altre circostanze <strong>del</strong> caso";3. Cass. 27/4/98 n. 4277, "la conoscenza da parte <strong>del</strong> terzo contraente <strong>del</strong>lo stato diinsolvenza <strong>del</strong>l'imprenditore, <strong>del</strong> quale sia stato poi dichiarato il fallimento, deve essereeffettiva e non meramente potenziale: assume perciò rilievo, agli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong> dichiarazionedi inefficacia <strong>del</strong>l'atto, la concreta situazione psicologica <strong><strong>del</strong>la</strong> parte nel momento <strong>del</strong>l'attoimpugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta <strong>del</strong>le condizionieconomiche <strong><strong>del</strong>la</strong> controparte … <strong>In</strong> tale con<strong>testo</strong> generale, i protesti cambiari, in forza <strong>del</strong>loro carattere di anomalia rispetto al normale abituale adempimento dei debiti d'impresa e<strong><strong>del</strong>la</strong> loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all'imprenditore in termini di perdita <strong>del</strong>necessario credito commerciale … si inseriscono nel novero degli elementi indiziariamenterilevanti agli effetti <strong><strong>del</strong>la</strong> prova presuntiva <strong><strong>del</strong>la</strong> conoscenza di precoci manifestazioni diquello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato necessariamente a posteriori con la<strong>sentenza</strong> dichiarativa di fallimento: con la precisazione che trattasi non già di unapresunzione legale "Juris tantum", ma di una presunzione semplice … Si esige, comunque,una valutazione caso per caso nella quale possono trovare spazio e rilevanza - quando ilproblema non sia semplificato dal fatto che i protesti siano riferibili a titoli rilasciati dallostesso convenuto in revocatoria - il numero dei protesti, la qualità dei titoli insoluti(apparendo il pro<strong>testo</strong> di assegni più significativo in pejus <strong>del</strong> pro<strong>testo</strong> di cambiali),l'ammontare di essi, la collocazione cronologica, la eventuale estraneità <strong>del</strong> luogo <strong><strong>del</strong>la</strong>pubblicazione all'ambito territoriale in cui si colloca la presenza e l'attività <strong>del</strong> soggetto chedovrebbe venirne a conoscenza, lo status professionale <strong>del</strong> medesimo per la differenziazioneche esso può comportare in ordine alla normale diligenza da lui esigibile, con attenuazione<strong>del</strong>l'onere nei confronti <strong>del</strong> ‘quisque de populo’ e con accentuazione di esso nei confronti<strong>del</strong>l'operatore economico qualificato".


4. Tribunale di Milano, "Non si può ritenere assolto l'onere <strong><strong>del</strong>la</strong> prova <strong><strong>del</strong>la</strong> conoscenza<strong>del</strong>lo stato di insolvenza in capo al terzo convenuto in revocatoria fallimentare ex art. 67,comma 2, legge fall., adducendo unicamente le difficoltà <strong>del</strong> terzo di incassare i propricrediti nei confronti <strong>del</strong> debitore poi fallito e l'esistenza, a carico di quest'ultimo, diprocedure monitorie ed esecutive individuali esperite da altri creditori." (Trib. Milano,Sez. II, 16/02/2004, Dir. e prat. soc., 2005, 4, 91);5. Il Tribunale di Cagliari ha "…escluso che la preesistenza di protesti e di proceduremonitorie a carico <strong>del</strong>l'imprenditore, poi fallito, rappresentassero un sicuro indicerivelatore <strong>del</strong>lo stato d'insolvenza, risalendo gli stessi ad un periodo in cui non era stataprovata l'esistenza d'elementi indiziari di gravità tale da far presumere nella convenuta lascientia decoctionis" (Trib. Cagliari, 14/03/2002, Riv. Giur. Sarda, 2004, 40).6. "<strong>In</strong> assenza di altri indici sintomatici di insolvenza, l'inadempimento di obbligazioni allescadenze pattuite e la richiesta di dilazione nei pagamenti, specie se fra due soggettiterritorialmente distanti e di lunga conoscenza commerciale, non integra la prova <strong><strong>del</strong>la</strong>conoscenza <strong>del</strong>lo stato di decozione di cui all'art. 67 comma 2 1. fall., ben potendo inveceintegrare una improvvisa e superabile crisi di liquidità di per sè non indicativa di untracollo." (App. Milano, 13/06/2000, Dir. Fall., 2001, II, 973) (Cfr. inoltre Trib.Milano 16/2/2004 cit.: "Non si può ritenere assolto l'onere <strong><strong>del</strong>la</strong> prova <strong><strong>del</strong>la</strong> conoscenza<strong>del</strong>lo stato di insolvenza in capo al terzo convenuto in revocatoria fallimentare ex art. 67,comma 2, legge fall., adducendo unicamente le difficoltà <strong>del</strong> terzo di incassare i propricrediti nei confronti <strong>del</strong> debitore poi fallito…").Per quanto detto va affermata l'insussistenza <strong><strong>del</strong>la</strong> scientia decoctionis, con la conseguenzache risultano assorbite e, quindi, non è necessario esaminare, la rilevanza <strong><strong>del</strong>la</strong> provacirca la sussistenza o meno, <strong>del</strong>l'elemento oggettivo <strong>del</strong>l'azione revocatoria, nonché <strong>del</strong>leulteriori questioni sollevate, che anche ove accolte comporterebbero comunque il rigetto<strong><strong>del</strong>la</strong> domanda.L'esito globale <strong><strong>del</strong>la</strong> lite ed in particolare il rigetto <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda per mancatoassolvimento <strong>del</strong>l'onere <strong><strong>del</strong>la</strong> prova, concreta giustificati motivi per un'integralecompensazione <strong>del</strong>le spese di lite tra le parti.Il Tribunale in funzione monocratica,PER QUESTI MOTIVIdefinitivamente pronunciando sul merito <strong><strong>del</strong>la</strong> domanda principale proposta dalCoopmes Soc. Coop. a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa contro la Sada Cavispa, così provvede:- rigetta la domanda;- compensa le spese tra le parti per l'intero.Modena 10.<strong>09</strong>.20<strong>07</strong>Il GiudiceDr. Pietro IovinoDepositata in Cancelleria il <strong>19</strong> SET 20<strong>07</strong>

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