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Diritto e legislazione dello spettacolo Appunti ... - Lettere e Filosofia

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5Secondo tali teorie il diritto è considerato una sovrastruttura della base economica ed èdestinato a mutare radicalmente con il rovesciamento dell‟ordine capitalista. Il processosecondo tali teorie doveva avvenire per gradi, passando dallo stato socialista a quellocomunista e l‟ordinamento giuridico aveva il compito di regolare ed indirizzare taleprocesso. Il cardine è costituito dalla collettivizzazione dei mezzi di produzione e dalconcetto socialista della proprietà, con preminenza della proprietà <strong>dello</strong> stato, dellacooperativa alle quali si affianca una limitata proprietà personale, destinata appunto alsoddisfacimento dei bisogni personali dei cittadini. Garante della transizione dal mo<strong>dello</strong>socialista a quello comunista diventa lo Stato onnipresente attraverso l‟affermazione delprincipio di legalità socialista. E‟ il primato della fonte legale che trova origine nello stessoStato, in un sistema politico che poggia sul partito unico. Agli inizi degli anni ‟90 taleformula partitocratica e di statalismo economico viene definitivamente messa da parte nellaquasi totalità dei paesi appartenenti all‟ex blocco sovietico. Il socialismo attualmentepermane con formule attenuate di statalismo economico e di limitazione della proprietà inalcuni paesi come la Cina, il Vietnam, la Corea del Nord e Cuba.Il sistema Islamico. Il diritto in questo caso è una parte della teologia, la regola giuridicadetta shari’a cioè “via da seguire” è sufficiente a regolare tutta la vita giuridica nel mondoislamico. Il Corano costituisce pertanto anche la principale fonte del diritto a cui si affiancasecondo la dominante dottrina sunnita la Summa, cioè la raccolta delle parole e degli atti diMaometto. Ma poiché sia il Corano che la Summa risultano lacunosi e di difficileinterpretazione per individuare esattamente la norma giuridica o regola shariaticaapplicabile al caso concreto, viene in soccorso l’igma’, l‟accordo unanime dei dottori.Infine, quando non in contrasto con la shari’a può essere applicata dal giudice la norma chederiva dalla consuetudine. Così come sono ammessi: l‟accordo fra le parti o il rimando adun regolamento emesso dall‟autorità. Queste in astratto le caratteristiche del sistemaislamico. Nel concreto dei singoli paesi appartenente a tale mondo l‟ordinamento giuridico èil risultato di diverse combinazione fra le regola shariatica ed elementi di origine laica, in unprocesso di contaminazione che molto ha a che vedere con l‟assetto politico, la distribuzionedel potere all‟interno dei singoli stati e con gli equilibri politici regionali e non solo. Ilsettore del diritto islamico che resiste maggiormente e che ad es. presenta aspetti di criticitàin occasione dell‟applicazione della regola di diritto internazionale privato è quello riferitoalla persona ed alla famiglia. Esempi sono riscontrabili negli istituti islamici della poligamiao del diritto al ripudio della moglie.Il sistema cinese e quello giapponese. Si suole affermare che nella vita cinese tradizionalefino a tutto il XIX secolo il diritto era limitato alla sola area del diritto penale. Fuori da taleambito le relazioni sociali non erano fondate sulla legge né sulla giustizia amministrata dalloStato. La tradizione sconsigliava il ricorso al giudice ed indicava la soluzione dellecontroversie nella conciliazione, con riguardo alle posizioni sociali: regola dellasottomissione ai superiori, della remissione, della pietà filiale etc... Il diritto tradizionalecinese nel suo aspetto che possiamo definire di diritto privato, cioè di quella parte di principivolti a regolare i rapporti fra i sudditi, si basava sulla consuetudine ed era sostenuto da unmo<strong>dello</strong> di diritto pubblico assolutamente verticale che garantiva, con la forza dellacoercizione, della sanzione e di regole in parte scritte la superiorità e le prerogativedell‟imperatore ed a livello locale dei suoi funzionari. La rivoluzione comunista di MaoTsedong si è di fatto appoggiata su tale substrato culturale. Dal 1989, dopo una serie diavanzamenti ed arretramenti verso un sistema basato sulla legge codificata, la Cina si è


8internazionali, che abbiano o meno partecipato alla loro formazione. Tali norme sono costituite dalprincipio di diuturnitas cioè di comportamento costante e uniforme tenuto da tali soggetti che siconiuga con il principio dell‟opinio juris ac necessitatis, della convinzione che suddettocomportamento sia obbligatorio. Altra fonte del diritto pubblico internazionale è costituito dalle normeconvenzionali, che vincolano i singoli soggetti della comunità internazionale che hanno sottoscritto taliconvenzioni. Sono considerate di pari rango sia le fonti del diritto pubblico internazionaleconsuetudinario che quelle derivanti dalle convenzioni. Per finire accanto a tali fonti sussistono quellederivanti dai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili come irrinunciabili, desunti dagliordinamenti nazionali e dalla giurisprudenza interna, nonché quelli derivanti dalla c.d. soft law, che siriferisce a dichiarazioni internazionali di principi e di diritti (v. la Dichiarazione universale dei dirittidell‟uomo approvata dall‟O.N.U il 10 Dicembre 1948), che sebbene non vincolanti contribuiscono allacreazione di una prassi e quindi di norme consuetudinarie presso i singoli stati.3. L‟esempio italiano, il sistema delle fonti: la costituzione, le leggi, i regolamentiIl sistema delle fonti riflette il grado di complessità dei rapporti sociali. Nello Stato liberale ad es. iltutto era riconducibile al rapporto fra la borghesia e la corona, da una parte c‟erano le leggi prodottedal Parlamento, espressione della borghesia, potere legislativo, e dall‟altra i regolamenti del re, potereesecutivo. Con le democrazie pluraliste il sistema delle fonti giuridiche registra la molteplicità e lacomplessità degli interessi in gioco, una pluralità che si spinge fino alla frammentazione attualecostituita dalla società dei c.d. interessi diffusi.Il sistema italiano poggia sulla classica fonte della democrazia rappresentativa la legge, in minimaparte della democrazia diretta i referendum, della democrazia sociale i contratti collettivi di lavoro, sulriconoscimento di autonomia normativa alle collettività locali leggi regionali e statuti comunali edinfine si apre ad ordinamenti sopranazionali, capaci di produrre direttamente o indirettamente un dirittovalido sul territorio nazionale ordinamento comunitario.Su tale complesso sistema domina la fonte delle fonti, secondo un principio gerarchico: la Costituzione,corpo rigido dei valori fondanti ed irrinunciabili a cui la vita sociale deve (at)tendere. Il sistemagerarchico delle fonti poggia su due principi il principio di legalità, che stabilisce la supremazia dellalegge sul potere esecutivo, i cui regolamenti devono obbligatoriamente discendere dalla legge o aquesta conformarsi ed il principio di costituzionalità, affermatosi con lo Stato costituzionale. Principioche stabilisce la supremazia gerarchica della costituzione sulle altre fonti del diritto, che devono quindiuniformarsi al proprio dettato, pena l‟eccezione di incostituzionalità delle stesse. Sulla conformitàcostituzionale delle norme c.d. secondarie si esprime la Corte Costituzionale.La Costituzione affronta l‟aspetto pluralistico e complesso del nostro ordinamento introducendo ilprincipio di competenza. Accanto al principio verticale della gerarchia opera quello orizzontale dellacompetenza. Dalla carta costituzionale vengono individuati settori e materia attribuite a determinatefonti normative, se si verifica uno sconfinamento di una fonte su materie non sue allora la norma cosìgenerata viene dichiarata non valida in quanto prodotta da fonte incompetente. Un esempio è costituitodagli ambiti che la costituzione riserva alle leggi regionali rispetto a quelle statali. Un altro casoparticolare è costituito da quelle materie di rilevante importanza attinenti a : libertà fondamentali, dirittieconomici, diritto penale etc…per le quali la Costituzione riserva solo alle leggi del Parlamento, o aqueste equiparate, la rispettiva disciplina attraverso il principio della riserva di legge (n.d.r. è il caso ades. delle norme dettate in tema di <strong>Diritto</strong> d‟Autore).Il sistema gerarchico delle fonti prevede, in senso discendente;La Costituzione della Repubblica Italiana è costituita da 139 articoli e 18 disposizioni finalie transitorie. Si divide in quattro parti:


1) Principi fondamentali (artt. 1–12)2) I° Parte : diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)3) II° Parte: ordinamento della Repubblica (detta anche parte ordinamentale, soggetta alleattuali proposte di revisione) (artt. 55-139)4) Disposizioni transitorie e finali (dalla I° alla XVIII°)La c.d. carta appartiene a quel genere di costituzione <strong>dello</strong> “Stato Sociale del <strong>Diritto</strong>” per ilfatto che essa è permeata dall‟impegno a promuovere i diritti sociali: il diritto al lavoro,all‟istruzione, alla sicurezza sociale, all‟uguaglianza sostanziale. Il carattere “sociale”dell‟iniziativa privata (art. 41) e della proprietà privata (art. 42) costituiscono a riguardo deichiari esempi. La funzione sociale si evince in modo esplicito nella parte dei principifondamentali ed in quella dei diritti e doveri dei cittadini. Nella parte ordinamentale, invece, sidisegna il profilo istituzionale della Repubblica secondo un principio informatore di democraziaparlamentare di tipo rappresentativa – salvo qualche eccezione di democrazia diretta – dilegalità, di divisione dei poteri, di competenza e di sussidiarietà.Le leggi ordinarie. Secondo la costituzione e riferendoci all‟attività legislativa delparlamento è questo lo schema tipico: la legge ordinaria viene deliberata, senza variazioni,da entrambe le camere, a maggioranza semplice e promulgata dal Presidente delleRepubblica (promulgare = pubblicare e rendere esecutivo)I regolamenti comunitari. Il principio consolidato in materia dalle sentenze della cortecostituzionale vuole che i regolamenti comunitari dispiegano un‟immediata efficacia nelnostro ordinamento, purché riferiti alle materie che i trattati attribuiscono alla competenzadegli organi comunitari. Inoltre in tali ambiti in caso di contraddizione fra legge nazionale eregolamento comunitario vige il principio del primato di quest‟ultimo.Gli atti aventi forza di legge. La costituzione riconosce al potere esecutivo (al governo)una potestà legislativa, si tratta dei Decreti Legislativi Delegati (Dlgs) e dei Decreti Legged‟urgenza (DL). I Dlgs sono adottati dal governo su apposita legge-delega del Parlamento,particolarmente condizionata: sono stabiliti oltre al termine entro il quale deve essereemesso il decreto, l‟oggetto, i principi ed i criteri direttivi da seguire. I DL, sono adottatidirettamente dal governo, sotto la propria responsabilità, vengono emanati dal Presidentedella Repubblica ed entrano immediatamente in vigore. Una validità che però è a termine,decadono se entro 60 giorni non sono convertiti in legge (un limite che tuttavia spesso vieneaggirato da una prassi dubbia sul piano costituzionale, di reiterazione del medesimo decreto,ivi compreso la clausola di conversione del precedente decreto).I regolamenti sono fonte definita secondaria, subordinata alla legge ed in questa fondati.Vengono emessi dal potere esecutivo, centrale o periferico. Di solito attengono a norme dicarattere esecutivo e/o procedurale che la legge non curandosi di dettare, demanda airegolamenti.Gli usi e le consuetudini. Nel nostro ordinamento lo spazio a questi dedicati oggi è quasidel tutto inesistente. Qualcosa ancora rimane in materia di rapporti commerciali, ma soloquando è la legge che fa espresso rimando ad usi e consuetudini individuate. Alle Camere diCommercio Provinciali è affidato il compito di tenere una raccolta degli usi e consuetudinilocali, che tuttavia potranno essere impugnati dalla parte che ne può contestare l‟effettivasussistenza, non avendo tali raccolte valore legale.La giurisprudenza. Secondo la famiglia del Civil Law, a cui appartiene il nostroordinamento, la giurisprudenza teoricamente non è una fonte del diritto. Nel concreto se sivuole conoscere qual è il diritto effettivamente vigente in un determinato settore ( ad.es.quello relativo al diritto d‟autore o degli artisti, esecutori ed interpreti) bisogna in verità far9


10riferimento proprio all‟orientamento giurisprudenziale dominante più che alla lettura anchedotta dei soli testi di legge. Riferimento che acquista maggior solidità, divenendo nelconcreto fonte del diritto effettivo, se riferito alla giurisprudenza dei c.d. giudici superiori(corte di cassazione, corte costituzionale, consiglio di stato, a seconda dei casi)In chiusura fra le fonti del nostro ordinamento è utile ricordare i contratti collettivi di lavoro.Secondo la Costituzione tali contratti una volta stipulati, alle condizioni e procedure fissate dallacarta, divengono obbligatori non solo per le parti contraenti, ma per tutti i soggetti – datori di lavoroe lavoratori – che appartengono alle medesime categorie produttive dei contraenti. Come non puònon essere menzionato l‟istituto del referendum abrogativo. Fonte di diritto anche se in negativo(non esiste nel ns ordinamento un referendum istitutivo), unica eccezione di democrazia diretta inun mo<strong>dello</strong> di democrazia rappresentativa.4. La divisione dei poteri: il potere legislativo, esecutivo ed il poter giudiziarioLa Costituzione ha affermato e regolamentato fra gli altri il principio della divisione dei poteri. Ilriferimento al principio di Montesquieu, affermatosi con la Rivoluzione francese di fine „700 è inquesto caso utilizzato e piegato ad una forte esigenza di salvaguardia della democrazia. Una necessitàche, usando volutamente un‟abusata figura retorica, i padri costituzionali avvertivano in modoparticolare, appena usciti com‟erano dalla funesta esperienza della dittatura fascista.Prima di passare con estrema sintesi ed in modo schematico alla descrizione dei suddetti poteri, ènecessario soffermarsi altrettanto brevemente sulla figura del Presidente della Repubblica, figura allaquale la Costituzione del ‟48 assegna principalmente un ruolo di rappresentanza del paese e dell‟unitànazionale, nonché un ruolo di garanzia dell‟ordine democratico, sancito dalla stessa Costituzione:Il potere legislativo è costituzionalmente riconosciuto al Parlamento, distinto in Camera delParlamento e Senato. Esiste anche un potere legislativo costituzionalmente riconosciuto alleRegioni, secondo i principi di competenza, concorrenza e sussidiarietà.Il potere esecutivo è assegnato dalla norma costituzionale al governo, costituito dalPresidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, i quali lo esercitano singolarmente neirispettivi Dicasteri con una corrispondente assunzione di responsabilità, ovverocollegialmente nel Consiglio dei Ministri, di cui è responsabile il presidente. Questo alivello di potere esecutivo centrale, mentre a livello locale la carta disegna il governo delleRegioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Città Metropolitane.Il potere giudiziario. La costituzione è particolarmente attenta a mantenere diviso edindipendente dagli altri poteri quello giudiziario. Come si è detto in questo caso gioca unruolo significativo il temuto pericolo per la tenuta democratica, costituito da unamagistratura soggetta al potere politico. L‟amministrazione della giustizia è del pari segnatadal principio sancito dall‟art. 3 “ tutti i cittadini … sono eguali davanti alla legge”, a questosi accompagna il principio della presunzione di innocenza. Principio che informa leprocedure di formazione del giudizio. Ne scaturisce un sistema giudiziario di tipo c.d.garantista. Carattere ancor più rinforzato con la recente introduzione del principio del giustoprocesso. Per quanto attiene alla pena, infine, la carta abolisce la pena di morte, se non neicasi previsti dal codice militare in tempo di guerra, ritiene che “le pene non possonoconsistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione delcondannato(…)” (art. 27).


11A conclusione di questo rapido excursus dell‟ordinamento italiano ed in relazione alla centralità che inesso assume la costituzione va detto che proprio tale caratteristica è da considerare a tutti gli effetticome un processo ancora in itinere, non solo nella parte della dichiarazione dei principi fondamentalied in quella riferita ai diritti ed ai doveri del cittadino, come era lecito attendersi, ma anche in quellaordinamentale. Sin dall‟inizio nel ‟48 la costituzione ha dovuto fare i conti con un ordinamentodisegnato sul mo<strong>dello</strong> di Stato liberale e successivamente fortemente piegato alle esigenze del regime.Una sfida resa subito più difficile dalle mutate condizioni politiche di unità nazionale che l‟avevanooriginata, caratterizzata dalla divisione in blocchi contrapposti prodottasi sia dentro che fuori dal paese.Da quel momento la realizzazione del disegno costituzionale segue le alterne vicende della politica dicasa nostra e non solo. Le conseguenze sono quelle di un processo lento, a volte frenato se nonaddirittura contrastato ed ironia della sorte, interessato da modifiche, le c.d. revisioni costituzionali, chesi sono succedute e con ogni probabilità si succederanno, prima ancora che si è potuto realizzare ilcompletamento di tale disegno.La mancata realizzazione di istituti fondamentali per un lungo periodo di tempo dall‟entrata in vigoredella costituzione, è stato a ragione considerato nel c.d. diritto effettivo l‟equivalente di una modificacostituzionale.A mero titolo esemplificativo riportiamo alcuni di questi istituti ed in parentesi gli anni della loroattuazione:Corte Costituzionale (1956)Elezioni Regionali (1970)Statuto dei lavoratori (1970)Nuovo Codice di Procedura Penale (1984)5. L‟ordinamento comunitario ed il diritto nazionale 3Il processo di integrazione europeo avviato subito dopo la II guerra mondiale ed attualmente in pienosvolgimento, come si è avuto modo di accennare, nasce da esigenze politiche, inizialmente tuttavia sisviluppa esclusivamente in ambito economico per poi, proprio di recente, caratterizzarsi come ungrande ed impegnativo processo di integrazione politica.Il punto di vista di tale fenomeno che qui intendiamo privilegiare è quello giuridico, attraverso unasintetica descrizione dell‟ordinamento comunitario ed il suo rapporto con il diritto nazionale:Il diritto comunitario originarioSi premette che le Comunità Europee e l‟Unione Europea costituiscono un ordinamento giuridicodistinto da quello degli stati che vi aderiscono. Il diritto comunitario originario è formato da quelcomplesso di norme, dai trattati, che hanno istituito le Comunità Economiche e l’Unione Europea, chene regolano le strutture, le procedure ed i poteri. E‟ un diritto immediatamente applicabile ed èsovraordinato a quello nazionale.Il diritto comunitario derivatoGli Stati aderenti hanno attribuito alla Comunità Europea in determinate materie una parte significativadel loro potere legislativo, hanno individuato e disegnato gli organi comunitari competenti, la tipologiaed il potere degli atti da questi emanati:3 Per informazioni sulla storia del processo di integrazione europeo, sulle attuali funzioni ed istituzioni sisuggerisce la visita del sito istituzionale Europa – il portale dell’Unione Europeahttp://europa.eu/index_it.htm


Regolamenti e Decisioni Generali sono atti che per loro natura sanciscono lo stato di dirittoin tutta la Comunità, pertanto sono direttamente applicabili senza necessità di provvedimentidi recepimento degli ordinamenti nazionali. Tali atti vengono pubblicati sulla GazzettaUfficiale della Comunità Europea e corrispondono alle leggi degli ordinamenti nazionalidegli Stati membriDirettive (e Raccomandazioni CECA) costituiscono quegli atti vincolanti per i destinatari(stati o anche singole imprese, come avviene nel caso delle Raccomandazioni CECA)indicano gli scopi ed i risultati che si intendono conseguire, lasciando ai soggetti ai qualivengono indirizzati le modalità da seguire per la loro applicazione, da effettuare in un tempostabilito;Decisioni CEE (e CEEA e decisioni individuali CECA) Tali atti possono essere emanatianche dalla Commissione, sotto il profilo giuridico sono riconducibili ad atti di naturaamministrativa di portata individuale, spesso riguardano singoli individui o imprese,mantengono un carattere di obbligatorietà, sebbene limitata ai soli destinatari. Possonoriferirsi anche a Stati membri, in questi casi normalmente hanno bisogno di unprovvedimento di recepimento, salvo quando le Decisioni siano considerate per loro naturasuscettibili di applicazione immediata.Raccomandazioni e pareri Tali atti possono essere emessi indifferentemente dal Consiglio,dalla Commissione o dal Parlamento, Sono atti di indirizzo e solo “moralmente” vincolanti.Sollecitano a tenere un comportamento ritenuto più idoneo e rispondente agli interessi dellacomunità.Gli organi dell’UnioneIl trattato di Maastricht del 1992 pur continuando ad interessarsi di aspetti economici dellacomunità si considera come l‟atto che segna la svolta politica del processo di integrazione europea.Con Maastricht si stabiliscono ad es. delle competenze in materia di politica sociale, commerciale,industriale e monetaria - – ed infine (di particolare rilievo per i nostri studi) in materia diformazione professionale e di promozione della cultura. Quanto stabilito a Maastricht e poi adAmsterdam nel 1997 - dove si disegna il percorso per l‟adozione dell‟attuale moneta unica europea– produce un assetto politico della comunità organizzato nei seguenti organi:Il Parlamento Organo di rappresentanza dei popoli degli stati membri, che si vedonoassegnati un numero prefissato di propri rappresentanti. Dura in carica 5 anni. I poterisono di indirizzo e di inchiesta;Il Consiglio è formato da un membro per ciascuno stato aderente, viene presieduto aturno da un rappresentante di uno di questi per la durata di sei mesi, è grosso modocorrispondente all‟organo esecutivo della ComunitàLa Commissione è l‟organo comunitario dotato attualmente di maggiori poteri, quelloassimilabile al legislativo, affianca il Consiglio nell‟esercizio di un potere definibileesecutivo ed il Parlamento nell‟attività di indirizzo e inchiesta. I membri, scelti in basealla loro competenza ed alla garanzia di indipendenza che devono presentare, durano incarica 5 anni, questo secondo il trattato di Amsterdam che stabilisce anche il numero dirappresentanti per ciascun paese aderente (per lo meno 1 e non più di 2).La Corte di Giustizia Assicura il rispetto nell‟interpretazione e nell‟applicazione dellanormativa comunitaria, ha sede in Lussemburgo ed è composta attualmente da 27giudici e da 8 avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono designati dagliStati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. Essi vengono scelti tra giuristiche offrano garanzie di indipendenza e di alta professionalità, che presentino nei propricurricula l‟esperienza di elevate funzioni giurisdizionali, o il possesso di competenze12


13notorie.La Corte dei Conti E‟ diretta ad assicurare la regolarità ed il controllo dei conti dellacomunità, è formata da 12 membri e dura in carica 6 anni.Per quanto riguarda il rapporto fra il nostro ordinamento e quello comunitario, in riferimento allenorme derivate, norme che, come le direttive, hanno bisogno di essere recepite con appositedisposizioni di legge, bisogna tener presente che per un periodo abbastanza significativo, fino allaprima metà degli anni ‟80, il nostro paese ha accumulato sistematicamente dei consistenti ritardi. Adesempio nell‟82 si dovette procedere a recepire tramite DLgs 97 direttive, alcune di queste risalenti aben 20 anni prima. Si deve attendere la fine degli anni ‟80 e l‟assunzione di provvedimenti di legge(nell‟87 la legge Fabris e nell‟89 la legge La Pergola) per regolare tale rapporto in modo da prevenire escongiurare simili ritardi. Con i provvedimenti evocati si introduce nel sistema italiano il principio diuna legge annuale comunitaria volta ad assicurare il periodico adeguamento della <strong>legislazione</strong>nazionale all‟ordinamento comunitario.6. A conclusione di questo rapido excursus sul diritto, sugli ordinamenti giuridici in generale, sui varisistemi, sul diritto internazionale ed infine sul nostro ordinamento, su quello comunitario e sullerelazioni fra questi ultimi, vale la pena definire con estrema sinteticità gli ambiti del diritto a cuiappartengono le materie specifiche che andremo ad approfondire nella II°e III° e Unità.Secondo la famiglia del Civil Law alla quale appartiene il nostro ordinamento si è solito tenere bendistinti, soprattutto in sede dottrinaria il diritto pubblico dal diritto privato. A partire da tale distinzionenegli insegnamenti universitari e quindi nell‟attività forense si è poi prodotta una vera e propriaspecializzazione dei vari diritti.Il diritto pubblico secondo una generale definizione abbraccia quel complesso di norme che regolanol‟esercizio e le potestà degli organi centrali e periferici <strong>dello</strong> stato su di un dato territorio e nei confrontidella popolazione che vi stanzia. Appartiene inoltre alla sfera del diritto pubblico il dirittoamministrativo che fa riferimento all‟organizzazione ed alle funzioni della pubblica amministrazione,degli enti pubblici, nonché alla giustizia amministrativa. Appartengono ancora al diritto pubblico ad es.: il diritto processuale sia civile che penale, lo stesso diritto penale, così‟ come rientra in tale ambito ildiritto tributario che si interessa del come devono essere reperite le risorse e del quantum occorreraccogliere perché lo Stato e gli altri Enti Pubblici locali possano sostenere le spese relative allarispettive funzioni, questo sempre in base alla legge così come dettato dalla costituzione, che fissaanche i principi cui deve attenersi la norma tributaria ( rispett. artt. 23 e 53) 4 . (appartiene a tale ambitoil profilo che disegneremo nella III° Unità delle imposte gravanti sugli spettacoli e intrattenimenti ed ilrapido accenno all‟imposizione diretta sui lavoratori autonomi, siano essi autori e/o artisti esecutori ointerpreti, mentre si rimanda alla lettura del manuale” Giovanni Scoz, Il lavoro nello <strong>spettacolo</strong>.Milanofiori Assago (MI): IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 2012.” di Giovanni Scoz, perl'approfondimento degli aspetti contrattuali, fiscali e contributivi dei lavoratori <strong>dello</strong> <strong>spettacolo</strong>, cosìcome definiti dalla normativa ENPALS).Il diritto privato comprende invece tutte quelle norme che regolano i rapporti fra i singoli, assunti nellaloro individualità o nelle formazioni sociali a cui appartengono, a partire dalla c.d. formazione socialenaturale che è costituita dalla famiglia. Un diritto che viene distinto in diritto civile che riguarda tutti irapporti che si istituiscono fra i privati, salvo quelli di natura economica e/o commerciale, attinenti alle4 Art.23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Art. 53“ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistematributario è informato a criteri di progressività”


14attività dell‟industria, del commercio e delle professioni, che rientrano nel diritto commerciale (in temadi <strong>Diritto</strong> d‟Autore appartengono al diritto civile ad es. tutte quelle norme che riguardano la tutelamorale e la successione mortis causa dell‟aspetto patrimoniale, mentre appartiene all‟ambito del dirittocommerciale tutto ciò che attiene alla trasmissione tra vivi del diritto d‟autore, o meglio alla cessionedei diritti di utilizzazione economica delle opere dell‟ingegno, come nel caso dei contratti stipulati fral‟autore e l‟editore).Tra il diritto civile e quello commerciale trova collocazione il diritto del lavoro, diritto che regola irapporti individuali e collettivi riferiti all‟attività lavorativa, come abbiamo visto, secondo i principi e lemodalità dettati dalla costituzione. (A tale ambito si farà riferimento nel ns breve presentazione nellaIII° Unità, quando tratteremo di ENPALS, mentre, come già detto, si rimanda al manuale di GiovanniScoz per gli approfondimenti del caso).(Salvatore Solimeno – appunti aggiornati a Maggio 2013)

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