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L'INFERMIERE: VITTIMA O SOPRAVVISSUTO - Counselling-care.it

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4.2.3 ACCENNI LEGISLATIVILa legislazione <strong>it</strong>aliana, sino a non molto tempo fa, non aveva previsto articoli chedisciplinavano i cosiddetti “ danni emozionali” come avviene ad esempio negli Stati Un<strong>it</strong>i.Accenni sono all’interno della Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana ad esempio nell’Art. 32 e inosservanza all’ Art. 2087 del Codice Civile, rispetto agli obblighi del datore di lavoro, c’èquello di assicurare livelli organizzativi adeguati e garanti della tutela psicofisica delprestatore d’opera. Altri organi e in primis l’ INAIL, 60 – possono inviare ispettori presso leaziende e chiedere l’intervento di esperti per la codifica delle condizioni lavorative,esaminare e valutare le responsabil<strong>it</strong>à dell’azienda e le patologie evidenziate daldipendente. 61 Questo organismo fornisce, in base ad un testo unico, secondo il D.P.R 30giugno 1965 n.1124, un’indenn<strong>it</strong>à o una rend<strong>it</strong>a ai lavoratori che abbiano sub<strong>it</strong>o uninfortunio o abbiano contratto una malattia professionale.Va inoltre rilevato che ilConsiglio di Amministrazione dell’ INAIL nella Delibera. 473 del 26 luglio 2001, hamesso per oggetto le “ Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo”dando probabilmente spazio al burn-out come malattia professionale. Non esistono peròveri e propri interventi ist<strong>it</strong>uzionalizzati per prevenire ed intervenire direttamente suifenomeni di stress emozionale. Questo chiaramente non significa che certi fenomeni nonesistono, ma che non si manifestano nell’immediato. Con la legge 626/94 e il servizio diPrevenzione e Protezione, e con l’ Un<strong>it</strong>à Operativa di Medicina Preventiva e SorveglianzaSan<strong>it</strong>aria si sta cercando di aumentare il benessere nei luoghi di lavoro e di eliminare ifattori di rischio. Questa attenzione nel caso del personale infermieristico è soprattuttolegata a danni derivanti dalla manipolazione grav<strong>it</strong>azionale e posturale dei pazienti, cheper quanto sia importante per il benessere fisico è irrilevante per il benessere psicologico enon è l’unico fattore di rischio professionale. L’approccio al burn-out comincia a trovare lasua giusta collocazione, come evidenzia il Piano San<strong>it</strong>ario Nazionale 2006-2008,60 INAIL, Direzione Generale, Disturbi psichici da costr<strong>it</strong>tiv<strong>it</strong>à organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato ediagnosi di malattia professionale. Modal<strong>it</strong>à di trattazione delle pratiche. Circolare 71 del17/12/2003.61 F. Pellegrino: “Il burn-out come malattia professionale”, 2004, 45 (2): p.93-98.XXXVII

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