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qui montecampione n° 3 ottobre-novembre-dicembre 2009

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Art. 11L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il10 gennaio per l’esame e per l’approvazione del bilancioconsuntivo dell’esercizio precedente, di quello preventivodell’esercizio in corso e per tutti gli argomenti posti all’ordinedel giorno dal Consiglio di Amministrazione, anchese su segnalazione di singoli consorziati.Ai fini della elezione dei membri del Consiglio diAmministrazione ogni consorziato ha diritto a votare trecandidati.L’Assemblea ordinaria è validamente costituita inprima convocazione quando intervengono tanti consorziatiche rappresentino almeno 600.000 voti, espressi inmilionesimi, ed, in seconda convocazione, quando neintervengano tanti che rappresentino almeno 350.000 votiespressi in milionesimi.Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza divoti degli intervenuti, espressi in milionesimi.Contro le deliberazioni dell’Assemblea, tanto ordinariache straordinaria, che siano contrarie alla Legge o alloStatuto, ogni consorziato dissenziente può far ricorsoall’Autorità Giudiziaria,ma il ricorso non sospende l’esecuzione della delibera,salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autoritàstessa.Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza,entro 60 giorni, che decorrono dalla data della deliberazionetanto per i dissenzienti che per gli assenti.Sono espressamente dichiarate inopponibili e nonimpugnabili e <strong>qui</strong>ndi escluse dalla possibilità di ricorsoall’Autorità giudiziaria prevista dal comma precedente, ladelibera presa dall’Assemblea Straordinaria quando convocataai sensi dell’art. 5 bis così come le prese d’atto delPresidente dell’assemblea sia straordinaria che ordinaria dicui allo stesso art. 5 bis.All’Assemblea ordinaria, oltre all’approvazione deibilanci, sono riservate:a) l’elezione di nove membri del Consiglio di Amministrazione,scelti esclusivamente fra gli appartenenti alConsorzio;b) la determinazione dell’eventuale compenso ai componentidel Consiglio di Amministrazione;c) la facoltà di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione,in relazione all’attuazione degli scopi delConsorzio;d) l’elezione di tre Revisori dei conti per la cui elezione,diversamente per quanto avviene per i consiglieri, saràpossibile una sola indicazione per ogni scheda elettorale.Art. 12L’Assemblea straordinaria è convocata ogni volta cheil Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità etutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti consorziatiche rappresentino almeno 200.000 voti, espressi in milionesimi.L’Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomentinon espressamente riservati all’Assemblea ordinariaed in particolare delibera sulle modificazioni delle normecontenute nel presente statuto e sull’assunzione di mutui.L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, inprima convocazione, con l’intervento di tanti consorziatiche rappresentino almeno 700.000 voti, espressi in milioapplicazionedello Statuto e delle delibere regolarmenteadottate dagli organi consortili.Il Presidente si avvale, per l’espletamento di talicompiti, dell’opera del Direttore del Consorzio.I membri del Consiglio di Amministrazione durano incarica un anno e sono rieleggibili, anche immediatamente;in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino allanomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.In caso di dimissioni o di impedimento permanente diuno o più Consiglieri gli stessi saranno sostituiti dai primidei non eletti risultanti dal verbale di votazione.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalPresidente, di sua iniziativa, od a richiesta di almeno unterzo dei Consiglieri eletti.Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzioed è validamente costituito con la presenza di almeno seiConsiglieri.Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranzadi voti degli intervenuti e devono constare da apposito libroverbali,sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni.In caso di parità prevale il voto del Presidente.Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuneattribuzioni ad uno dei suoi membri od anche ad estraneidel Consiglio stesso, determinando la durata ed i limitidella delega e l’eventuale compenso.Non potranno essere delegate le attribuzioni relativealla redazione del bilancio e del preventivo delle spese.Art. 15Al Consiglio di Amministrazione sono affidatel’amministrazione e la gestione del Consorzio e all’uopoesso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto dicompetenza esclusiva della Assemblea.In particolare esso:a) deve adottare i provvedimenti opportuni e necessariai fini dell’attuazione degli scopi del Consorzioindicati al precedente art. 4, attenendosi alle eventualidirettive impartite dall’Assemblea;b) può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati,tecnici ed operai;c) può conferire incarichi a professionisti;d) deve curare la riscossione, anche coattiva, deicontributi e dei corrispettivi dovuti;e) deve predisporre il bilancio consuntivo e quellopreventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizionedei consorziati, unitamente alla documentazionegiustificativa, per un periodo di almeno 15giorni prima dell’Assemblea annuale fissata perl’approvazione degli stessi;f) può stipulare contratti di appalto, di finanziamentoe di mutuo, quest’ultimo previa conforme deliberadell’Assemblea straordinaria, solo se ipotecario,nonché convenzione con pubbliche amministrazionie/o con privati, compresi i consorziati;g) esegue i pagamenti necessari per lo svolgimentodella propria attività e/o per l’attuazione degli scopidel Consorzio;h) deve curare la regolare tenuta dei libri, dellacontabilità e di tutti i documenti riguardanti ilConsorzio.Art. 16Ai fini dell’espletamento delle sue attività e nell’esercizio12

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