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Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 10/11 ...

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puntualizzare che, alla luce della documentazione versata in atti, l’assunto è rimastocarente di adeguato riscontro e di necessario supporto probatorio, atteso che, in effetti, ilnuovo capitolato speciale appare, prima facie, coerente con i suggerimenti revisionalipredisposti dalla commissione, all’uopo officiata. In particolare (e nei limiti in cui siffattoordine di rilievi possa trovare ricetto in sede giurisdizionale, stante la già ventilatasussistenza di margini di apprezzamento discrezionale in capo alla stazione appaltante) siriscontra come la nuova predisposizione del servizio in quattro gare (piuttosto che in unagara riferita a quattro lotti) ha comportato una più complessa articolazione dello stesso,con differenziazione tra le varie tipologie di edifici, distinzione tra spazi aperti e spazichiusi, delle aule dagli studi, dei corridoi dalla scale di emergenza, etc., conconsequenziale quantificazione dell’imposto da mettere a base d’asta per ogni gara sullabase del numero minimo dei dipendenti previsto.Merita, inoltre, precisare che – trattandosi di mero ritiro (piuttosto che di revoca in sensostretto) del bando di gara, in quanto la rimozione è avvenuta prima della conclusione, conl’aggiudicazione definitiva, del relativo procedimento – le ragioni di opportunità tecnica e diinteresse pubblico sottese alla contestata opzione revisionale appaiono, per comune ediffuso intendimento giurisprudenziale, prevalenti (ove, beninteso, esistenti in concreto,fatte oggetto di adeguato apprezzamento istruttorio e trasfuse, infine, nel supportomotivazionale della finale decisione assunta in autotutela, come nella specie è dato, perquel che precede, di riscontrare) sull’interesse dei privati, non ancora sufficientementeconsolidato da un affidamento qualificato e riconnesso alla già avvenuta produzione dieffetti (ciò che – incidentalmente – vale ad escludere, in proposito, la necessità, purventilata, di far precedere il ritiro della lex specialis da apposita comunicazione di avvio delprocedimento: al qual proposito, con considerazione per sè assorbente, vale, altresì ed inogni caso, soggiungere che – come è dato desumere dalla regola antiformalistica di cuiall’art. 21 octies, 2° comma della l. n. 241/90, introdotto dalla l. n. 15/2005 ed applicabileretroattivamente in considerazione della ritenuta natura processuale della disposizione – lericorrenti non hanno, in giudizio, fornito, sul piano tecnico, adeguata dimostrazione dellapotenziale utilità dell’auspicato e denegato apporto partecipativo procedimentale).Le considerazioni che precedono paiono sufficienti ad escludere la dedotta illegittimitàdella scelta di non aggiudicare la prima gara e di procedere, effettuate le ragionevolimodifiche prospettate in sede procedimentale, alla indizione di nuovo bando sullo stessooggetto.6.- La reiezione, sul punto, del primo gravame importa, ovviamente, la declaratoria di

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