13.07.2015 Views

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 10/11 ...

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 10/11 ...

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 10/11 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(in modo evidentemente frettoloso) alla indizione della gara de qua, al suo svolgimento eperfino alla aggiudicazione provvisoria, senza previamente tener conto (avendo,beninteso, tutte le possibilità, le competenze ed i tempi per farlo) delle (non implausibili)ragioni che ebbero successivamente ad indurla a rimodulare, nei chiariti sensi, i termini delcapitolato speciale e dello stipulando contratto.Ne discende l’obbligo di tenere indenni le ricorrenti, alla stregua dei principi generali insubiecta materia, non (come erroneamente preteso) del lucro cessante (chepresupporrebbe violato l’obbligo di dare esecuzione ad un contratto di fatto non esistente),sibbene del solo danno emergente (consistente, in particolare, nelle spese ingiustamentesostenute per l’improficua ed inutile partecipazione alla procedura concorsuale e nelleperdite eventualmente subite in correlazione ad occasioni di guadagno alternative).A siffatta affermazione di principio, peraltro, non può – nella specie – seguire unaconseguente liquidazione in concreto delle suddette poste di danno, in mancanza disupporto probatorio, imposto da principi civilistici in tema di onere della prova edinsuscettibile, come è noto, di essere superato dal criterio equitativo di cui all’art. 1226c.c., che presuppone l’impossibilità o la rilevante difficoltà di dimostrazione.8.- Per tutte le considerazioni che seguono, i ricorsi, così riuniti, devono essere accoltilimitatamente alla denunziata illegittimità della clausola n. <strong>11</strong> del nuovo disciplinare digara, del quale, per l’effetto, s’impone l’annullamento in parte qua.In ordine al carico delle spese di lite, opina il Collegio che sussistano giustificate ragioni(anche in relazione alla soccombenza parziale) per disporne l’integrale compensazione trale parti costituite.p.q.m.Il <strong>Tribunale</strong> <strong>Amministrativo</strong> <strong>Regionale</strong> per la <strong>Campania</strong>, <strong>sez</strong>ione di <strong>Salerno</strong>, <strong>sez</strong>ione I,definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti proposti dalla Euro Global Service GrandiAppalti Coop. a r.l. e da La Clessidra s.r.l., come in epigrafe individuati, li accoglie in parte,nei sensi di cui in motivazione.Compensa integralmente le spese e le competenze di lite tra le parti costituite.Così deciso in <strong>Salerno</strong> nella Camera di Consiglio del 21 aprile, del 28 giugno e del 14luglio 2005, con l’intervento dei MagistratiDr. Alessandro Fedullo PresidenteDr. Giovanni Grasso Primo Referendario Est.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!