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Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 10/11 ...

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<strong>Tribunale</strong> <strong>Amministrativo</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>Campania</strong> <strong>Salerno</strong> <strong>sez</strong>.I <strong>10</strong>/<strong>11</strong>/2005 n. 24501. CONTRATTI DELLA P.A. - AUTOTUTELA - RITIRO BANDO PRIMACONCLUSIONE GARA - INTERESSE DEI PRIVATI - NON E' ANCORACONSOLIDATO -2. CONTRATTI DELLA P.A. - AUTOTUTELA - LEGITTIMITA' RITIRO BANDO PRIMACONCLUSIONE GARA - NON ESCLUDE RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE1. Trattandosi di mero ritiro (piuttosto che di revoca in senso stretto) del bando di gara, inquanto la rimozione avviene prima della conclusione, con l’aggiudicazione definitiva, delrelativo procedimento – le ragioni di opportunità tecnica e di interesse pubblico sottese allacontestata opzione revisionale appaiono, per comune e diffuso intendimentogiurisprudenziale, prevalenti (ove, beninteso, esistenti in concreto, fatte oggetto diadeguato apprezzamento istruttorio e trasfuse, infine, nel supporto motivazionale dellafinale decisione assunta in autotutela) sull’interesse dei privati, non ancorasufficientemente consolidato da un affidamento qualificato e riconnesso alla già avvenutaproduzione di effetti (ciò che – incidentalmente – vale ad escludere, in proposito, lanecessità, pur ventilata, di far precedere il ritiro della lex specialis da appositacomunicazione di avvio del procedimento: al qual proposito, con considerazione per sèassorbente, vale, altresì ed in ogni caso, soggiungere che – come è dato desumere dallaregola antiformalistica di cui all’art. 21 octies, 2° comma della l. n. 241/90, introdotto dalla l.n. 15/2005 ed applicabile retroattivamente in considerazione della ritenuta naturaprocessuale della disposizione – va fornita, sul piano tecnico, adeguata dimostrazionedella potenziale utilità dell’auspicato e denegato apporto partecipativo procedimentale).2. Quand’anche il ritiro in autotutela degli provvedimenti relativi allo svolgimento della garanon risulti, sotto il profilo attizio, illegittimo, non è esclusa, sotto il distinto profilo deicomportamenti, la possibilità di qualificare la condotta amministrativa in termini di culpa incontrahendo, le quante volte – appunto prescindendosi dall'illegittimità dell’atto impugnato– debba ritenersi che la stessa abbia violato il legittimo affidamento dei soggetti privatipartecipanti alla gara e le regole di lealtà e correttezza che ne impongono la salvaguardianella fase del qualificato contatto preordinato alla selezione del contraente (in termini,Cons. Stato, <strong>sez</strong>. IV, 19 marzo 2003, n. 1457). Laddove deve imputarsi allaAmministrazione di aver proceduto (in modo evidentemente frettoloso) alla indizione dellagara de qua, al suo svolgimento e perfino alla aggiudicazione provvisoria, senzapreviamente tener conto (avendo, beninteso, tutte le possibilità, le competenze ed i tempi


per farlo) delle (non implausibili) ragioni che ebbero successivamente ad indurla arimodulare, nei chiariti sensi, i termini del capitolato speciale e dello stipulando contratto,ne discende l’obbligo di tenere indenni le ricorrenti, alla stregua dei principi generali insubiecta materia, non (come erroneamente preteso) del lucro cessante (chepresupporrebbe violato l’obbligo di dare esecuzione ad un contratto di fatto non esistente),sibbene del solo danno emergente (consistente, in particolare, nelle spese ingiustamentesostenute per l’improficua ed inutile partecipazione alla procedura concorsuale e nelleperdite eventualmente subite in correlazione ad occasioni di guadagno alternative).REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl <strong>Tribunale</strong> <strong>Amministrativo</strong> <strong>Regionale</strong> per la <strong>Campania</strong>Sezione di <strong>Salerno</strong>Sezione Primacomposto dai Magistrati:Dr. Alessandro Fedullo - PresidenteDr. Filippo Portoghese - ConsigliereDr. Giovanni Grasso - Primo Referendario rel.ha pronunciato la seguenteSENTENZAsuI ricorsi riuniti nn. 38/2003 e 1506/2003, proposti dalla Euro Global Service GrandiAppalti Coop. a r.l. e da La Clessidra s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentantipro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Vittorio Biagetti e Donato Mastrogiovanni,con i quali elettivamente domiciliano in <strong>Salerno</strong> alla via F. P. Volpe, n. 8control’Università degli Studi di <strong>Salerno</strong>, in persona del Rettore in carica pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Salerno</strong>, presso i cui ufficiè elettivamente domiciliata al corso Vittorio Emanuele, n. 58e nei confrontidella 2 Enne s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita ingiudizioper l’annullamento


a) della nota raccomandata a/r in data 4 novembre 2002, prot. n. 59781, posiz. RIP. IVU.C. 2002/S/005, a firma del Direttore amministrativo dott. Osvaldo Ricciardi, con la qualesi rappresenta che il Consiglio di amministrazione del <strong>10</strong> ottobre 2002 ha deliberato di nonaggiudicare l’appalto relativo al servizio di pulizia di tutti i locali dell’Ateneo; b) delprovvedimento, richiamato nella medesima nota raccomandata, con il quale il Consiglio diamministrazione del <strong>10</strong> ottobre 2002 ha deliberato di non aggiudicare l’appalto relativo alservizio di pulizia; c) della relazione dell’Economo dell’Università dott. Raffaele Mineri del<strong>10</strong> ottobre 2002; d) del bando di gara relativo alla tornata di gara con procedura aperta –asta pubblica – per l’appalto del servizio di pulizia del Campus dell’Università degli Studi di<strong>Salerno</strong>, sede di Fisciano, Cod. CPV 74700000–6, pubblicato in data 28 aprile 2003 sullaG. U., parte II, n. 97; e) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.* * *Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti tutti gli atti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 il dott. Giovanni Grasso e uditi altresì,per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:Fatto1.- Con ricorso notificato in data 24 dicembre 2002 e depositato il 3 gennaio successivo –integrato da motivi aggiunti notificati lite pendente in data 18 febbraio 2003 e 26 maggio2003, ritualmente depositati – la Euro Global Service Grandi Appalti Coop. a r.l. e LaClessidra s.r.l., come in atti rappresentate e difese, premettevano di aver partecipato,quale costituenda ATI, alla gara di appalto, indetta dall’Università degli Studi di <strong>Salerno</strong>,per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ordinaria e periodica di tutti i localiuniversitari, ubicati nei plessi delle sedi di Fisciano, Baronissi e <strong>Salerno</strong>, risultandoaggiudicatarie provvisorie.Lamentavano che, con la impugnata determinazione, il Consiglio di amministrazionedell’Università avesse inopinatamente deliberato – sulla scorta delle osservazionicriticamente formulate dall’Economo responsabile – di non aggiudicare il contratto per cui


è causa, procedendo ad una riformulazione del bando, all’esito di una, asseritamenteopportuna, rimodulazione dei lotti da appaltare, ed alla successiva indizione di nuovaprocedura concorsuale.Censurando, sotto plurimo e concorrente profilo, la legittimità delle scelte operatedall’Amministrazione, invocavano l’annullamento di tutti gli atti impugnati e la condannadell’Università al risarcimento dei danni ingiustamente patiti, come quantificati nellamemoria difensiva depositata nella imminenza della udienza fissata per la discussione.Con successivo e distinto ricorso notificato in data 21 maggio 2003 e depositato il 29maggio successivo, le ditte ricorrenti hanno articolato separato gravame avverso il nuovoe riformulato bando di gara, già censurato con i motivi aggiunti al primo ricorso.2.- Esaminata e disattesa la incidentale istanza di sospensiva, acquisita documentazionein via istruttoria, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005, sulle reiterate conclusioni deidifensori delle parti costituite, le cause, chiamate unitamente nella prospettiva della lororiunione, venivano riservata a sentenza.Diritto1.- Preliminarmente occorre disporre la riunione degli epigrafati ricorsi per evidenti ragionidi connessione soggettiva ed oggettiva.Gli stessi sono solo parzialmente fondati, e vanno accolti nei limiti delle considerazioni cheseguono.2.- Vale anzitutto e riassuntivamente considerare, in punto di fatto: a) che, con delibera delconsiglio di amministrazione del 30 maggio 2002, l’Università degli Studi di <strong>Salerno</strong>approvò il bando di gara ed il relativo capitolato speciale per l’affidamento della gestionedel servizio di pulizia dell’intero Ateneo, suddiviso in 4 lotti, da aggiudicare mercèlicitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell’art. <strong>10</strong>, 8° comma d. lgs. n.157/95, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; b) che, con le note diinvito a gara del 19 luglio 2002, le ditte preselezionate furono invitate a presentare lapropria offerta entro il termine del 30 luglio 2002; c) che, con decreto dirigenziale n. 3618del 17 luglio 2002, fu nominata la Commissione preposta all’esame delle offerte ed allaproposta di aggiudicazione; d) che il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 25luglio 2002, deliberò di procrastinare il termine di scadenza per la presentazione delleofferte, al fine di poter integrare con una puntuale descrizione delle diverse tipologie diaree (soprattutto per il plesso di Baronissi) gli elaborati tecnici, consegnati in sede di


sopralluogo obbligatorio e richiamati quali allegati al capitolato speciale d’appalto; d) checon decreto dirigenziale n. 3733 del 26 luglio 2002 venne procrastinato al 6 settembresuccessivo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e fissato al <strong>10</strong>settembre 2002, alle ore <strong>10</strong>.30, il giorno di svolgimento della gara, autorizzando nellemore la proroga del contratti di appalto in corso per il lotti con scadenza in data 8 agosto2002; e) che le operazioni di gara iniziarono, come previsto, in data <strong>10</strong> settembre 2002,con l’esame di n. 20 offerte pervenute, e si conclusero il 1° ottobre successivo con laproposta di aggiudicazione provvisoria di tutti i quattro lotti oggetto di appalto alla ATIricorrente; f) che tuttavia, con nota del <strong>10</strong> ottobre 2002 (resa nella stessa data di iniziodelle operazioni di gara), l’Economo aveva evidenziato al Rettore l’opportunità diprocedere ad una revisione del capitolato speciale d’appalto, con un riformulazione dei lottiche ne costituivano oggetto, sul presupposto che la prefigurata articolazione dei ridetti lotti,suddivisi in base ai metri quadri degli edifici, non considerasse la specificità dei locali e ledifferenti tipologie di edifici oggetto del servizio, non consentendo, in definitiva, diapprezzare le modalità di gestione del servizio stesso (ciò che sarebbe emerso in sede divalutazione della gestione in corso relativamente al grado di valutazione dell’utenza ed alledifficoltà di gestione incontrate nel corso dell’appalto): g) che, con delibera del <strong>10</strong> ottobre2002, il consiglio di amministrazione dell’Ateneo deliberò di non aggiudicare la licitazioneprivata de qua, di revocare l’indizione della gara, di prorogare il servizio in corso per seimesi e di affidare l’incarico di revisionare il capitolato speciale d’appalto alla commissioneche aveva proceduto alla valutazione delle offerte ed alla proposta di aggiudicazione; h)che, con nota del 4 novembre successivo, l’Università comunicò, una allo svincolo dellecauzioni provvisorie ed alla restituzione dei certificati presentati in sede di gara, a tutte leditte concorrenti il riassunto esito della procedura concorsuale.3.- Avverso siffatte determinazioni si indirizzano le doglianze di parte ricorrente, la qualeprospetta: a) violazione di legge in relazione all’art. 3 della l. n. 241/90, avuto riguardo allaconcreta carenza od insufficienza di adeguato, congruo ed esaustivo supportomotivazionale del disposto ritiro degli atti della procedura, con particolare riferimento alleragioni di interesse pubblico sottese alla contestata determinazione ed alla giustificazionedel sacrificio della posizione della imprese risultate provvisoriamente aggiudicatarie; b)eccesso di potere per insufficienza di motivazione, avuto segnatamente riguardo allascelta di sottoporre a revisione il capitolato speciale d’appalto; c) eccesso di potere sottotutti i suoi profili sintomatici, irragionevolezza e contraddittorietà, sotto il profilo per cuil’Università avrebbe dovuto formulare correttamente il capitolato speciale d’appalto, ove


itenuto incongruo, prima di indire la procedura di gara e non dopo l’aggiudicazioneprovvisoria della stessa (e ciò tanto più che le ragioni a tal fine addotte sarebbero prive direale consistenza e si appaleserebbero irragionevoli); d) violazione di legge in relazioneagli artt. 3, 41 e 97 Cost., con riferimento alla normativa in materia di gare di evidenzapubblica e con riferimento alla lex specialis di gara, in considerazione del fatto che, inconcreto, il comportamento serbato dalla stazione appaltante si sarebbe risolto, in fatto, inuna inaccettabile “sorta di esercizio teorico, una indagine esplorativa, priva di alcun rigoreprocedurale e di qualsivoglia certezza in ordine al suo sviluppo ordinario ed alla sualegittima conclusione”; e) violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e <strong>10</strong> della l. n. 241/90 e dell’art.97 Cost., in riferimento alla denunziata omissione della comunicazione di avvio delprocedimento (scil. preordinato alla revoca del bando di gara) ed alla conseguentecarenza delle modalità partecipative dei soggetti interessati.Le ricorrenti hanno altresì, impugnato il successivo bando predisposto dall’Università,lamentando in proposito che i criteri di aggiudicazione riformulati non sarebberosostanzialmente difformi da quelli precedentemente articolati (ciò che si risolverebbe inuna postuma ma eloquente dimostrazione della illegittimità della precedente edingiustificata revoca. Hanno, altresì, prospettato l’illegittimità dell’art. <strong>11</strong> del relativodisciplinare, nella parte in cui scolpisce la pregiudiziale esclusione dalla gara per “leimprese che hanno contenziosi in atto con l’Ateneo e [per] le imprese che hanno in corsocon l’Ateneo contestazioni relative alla gestione di servizi di natura analoga all’appalto inargomento”.4.- All’esito del formulato gravame, le imprese ricorrenti: a) invocano declaratoria di nullità(e/o la caducazione per illegittimità dei provvedimenti impugnati; b) chiedono emanarsisentenza che produca, ex art. 2932 c.c., gli effetti del contratto non concluso, accertando ilproprio diritto alla prestazione del servizio previsto nella lettera di invito, alle condizioniprecisate nella stessa lettera e nel capitolato speciale, secondo l’offerta formulata edaccettata dall’Università; c) in via subordinata, chiedono la condanna dell’Università alrisarcimento dei danni (a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale) nellamisura del <strong>10</strong>% delle opere non eseguite e, cioè, per € 368.000, o a quella diversa ritenutadi giustizia, che tenga conto degli impegni assunti e degli oneri sopportati sia per lapartecipazione alla gara sia, dopo lo svolgimento della stessa, per la organizzazione dellastessa che si prevedeva di dover svolgere immediatamente; d) chiedono, in ogni caso,condanna della resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi igiudizi.


5.- Ciò premesso, ai fini di una ordinata delibazione delle questioni sottoposte al Collegio,appare preliminare la disamina delle ragioni di doglianza avverso la scelta di nonprocedere, dopo l’aggiudicazione provvisoria, alla definizione del procedimento, conl’aggiudicazione definitiva e la stipula dell’auspicato contratto.In proposito, non appaiono conferenti, alla luce della documentazione versata in atti, lecensure di difetto, carenza e/o incongruità della motivazione: invero, il Consiglio diamministrazione ebbe a giustificare diffusamente la decisione di ritirate, in autotutela, ilbando di gara e procedere alla revisione del capitolato speciale d’appalto ed allaconseguente indizione di nuova procedura concorsuale, argomentando (sulla scorta dellarelazione all’uopo predisposta dall’Economo) dalla “manifesta irragionevolezza del criteriodi formazione dei singoli lotti oggetto di gara”, che avrebbe, nella sua prima formulazione,“privilegiato la dimensione quantitativa degli edifici rispetto alla tipologia degli stessi” e,conseguentemente, sovrappesato “l’offerta economica rispetto all’offerta tecnica, nonponendo l’Amministrazione in grado di apprezzare le modalità di gestione del servizio, che[avrebbero dovuto] essere necessariamente differenziate per tipologia di locali, quali adesempio le aule, i laboratori e gli uffici, essendo evidente che differenti tipologie di localinecessitano di differenziale scelte tecniche di gestione del servizio (e per numero dipersonale impiegato, e per l’uso di macchinari speciali e per la diversa quantità di orenecessarie”.Siffatto ordine di valutazioni non appare di per sé erroneo o, comechessia, irragionevoleod incongruo: in proposito è sufficiente osservare (stante, in ogni caso, la discrezionalitàtecnica di cui gode in proposito l’Amministrazione, sia pure nei limiti imposti, nei termini dicui subito si dirà, dalla sede revisionale in cui le stesse sono state in concreto valorizzate)che la stessa opzione per il metodo di aggiudica (licitazione privata con il criterio dellaofferta economicamente più vantaggiosa) appare coerente con la ragionevolevalorizzazione (in un primo tempo, evidentemente, sottovalutata) del dato tecnicoqualitativodel servizio da aggiudicare, piuttosto che del dato economico-quantitativodell’offerta. In ogni caso, le ragioni complessivamente addotte appaiono il frutto diriflessione non palesemente incongrua od irragionevole, di tal che – per ciò che concernela denunziata carenza motivazionale – si sottraggono, in quanto tali, al sindacatogiudiziale.Quanto alla osservazione secondo cui, in punto di fatto, il nuovo bando di gara avrebbesostanzialmente riproposto, mutatis mutandis, i pregressi criteri, per tal via dimostrandoper tabulas la postuma fondatezza delle ragioni di gravame, è appena il caso di


puntualizzare che, alla luce della documentazione versata in atti, l’assunto è rimastocarente di adeguato riscontro e di necessario supporto probatorio, atteso che, in effetti, ilnuovo capitolato speciale appare, prima facie, coerente con i suggerimenti revisionalipredisposti dalla commissione, all’uopo officiata. In particolare (e nei limiti in cui siffattoordine di rilievi possa trovare ricetto in sede giurisdizionale, stante la già ventilatasussistenza di margini di apprezzamento discrezionale in capo alla stazione appaltante) siriscontra come la nuova predisposizione del servizio in quattro gare (piuttosto che in unagara riferita a quattro lotti) ha comportato una più complessa articolazione dello stesso,con differenziazione tra le varie tipologie di edifici, distinzione tra spazi aperti e spazichiusi, delle aule dagli studi, dei corridoi dalla scale di emergenza, etc., conconsequenziale quantificazione dell’imposto da mettere a base d’asta per ogni gara sullabase del numero minimo dei dipendenti previsto.Merita, inoltre, precisare che – trattandosi di mero ritiro (piuttosto che di revoca in sensostretto) del bando di gara, in quanto la rimozione è avvenuta prima della conclusione, conl’aggiudicazione definitiva, del relativo procedimento – le ragioni di opportunità tecnica e diinteresse pubblico sottese alla contestata opzione revisionale appaiono, per comune ediffuso intendimento giurisprudenziale, prevalenti (ove, beninteso, esistenti in concreto,fatte oggetto di adeguato apprezzamento istruttorio e trasfuse, infine, nel supportomotivazionale della finale decisione assunta in autotutela, come nella specie è dato, perquel che precede, di riscontrare) sull’interesse dei privati, non ancora sufficientementeconsolidato da un affidamento qualificato e riconnesso alla già avvenuta produzione dieffetti (ciò che – incidentalmente – vale ad escludere, in proposito, la necessità, purventilata, di far precedere il ritiro della lex specialis da apposita comunicazione di avvio delprocedimento: al qual proposito, con considerazione per sè assorbente, vale, altresì ed inogni caso, soggiungere che – come è dato desumere dalla regola antiformalistica di cuiall’art. 21 octies, 2° comma della l. n. 241/90, introdotto dalla l. n. 15/2005 ed applicabileretroattivamente in considerazione della ritenuta natura processuale della disposizione – lericorrenti non hanno, in giudizio, fornito, sul piano tecnico, adeguata dimostrazione dellapotenziale utilità dell’auspicato e denegato apporto partecipativo procedimentale).Le considerazioni che precedono paiono sufficienti ad escludere la dedotta illegittimitàdella scelta di non aggiudicare la prima gara e di procedere, effettuate le ragionevolimodifiche prospettate in sede procedimentale, alla indizione di nuovo bando sullo stessooggetto.6.- La reiezione, sul punto, del primo gravame importa, ovviamente, la declaratoria di


infondatezza anche del secondo degli epigrafati ricorsi, con il quale – del resto – lericorrenti si limitano, in parte qua, a proporre (a scopo, evidentemente, tuzioristico)doglianze già formulate (nella prospettiva della invalidità derivata) mercé l’articolazione dimotivi aggiunti lite pendente.Deve, peraltro, essere senz’altro accolta la censura con la quale si denunzia l’illegittimitàdella clausola di cui all’art. <strong>11</strong> del nuovo disciplinare di gara predisposto dall’Università,alla cui stregua non avrebbero pregiudizialmente partecipare alla (nuova) gara “le impreseche [avessero] contenziosi in atto con l’Ateneo e le imprese che [avessero] in corso conl’Ateneo contestazioni relativa alla gestione di servizi di natura analoga all’appalto inargomento”. L’illegittimità di tale clausola è, in effetti, di palmare evidenza, atteso chel’Amministrazione finisce, suo tramite, per conculcare, in forma surrettizia, il diritto dellericorrenti di perseguire giudizialmente la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi,costituzionalmente garantita (artt. 24 e <strong>11</strong>3 Cost.), incidendo in modo irragionevole sullaloro libertà negoziale e di impresa, fatta parimenti oggetto di garanzia costituzionale (cfr.art. 41 Cost.).7.- L’infondatezza delle riassunte doglianze, se induce senz’altro a respingere laconsequenziale richiesta di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (la quale – in disparteogni altro rilievo in ordine alla sussistenza dei presupposti di ordine generale per la suaadozione in subiecta materia – presupporrebbe acclarato un obbligo a contrarre che leriassunte premesse inducono a dire insussistente), non appare, peraltro, idonea a negarespazio alle pretese risarcitorie articolate in via subordinata.In proposito, il Collegio osserva che, secondo i principi generali, incombesull’Amministrazione l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conduzione delletrattative (nella specie qualificate e formalizzate dalle regole e dai principi impostivi dellac.d. evidenza pubblica), scolpito, in termini generali, dall’art. 1337 c.c..Ne discende che, quand’anche il ritiro in autotutela degli provvedimenti relativi allosvolgimento della gara non risulti, sotto il profilo attizio, illegittimo, non è esclusa, sotto ildistinto profilo dei comportamenti, la possibilità di qualificare la condotta amministrativa intermini di culpa in contrahendo, le quante volte – appunto prescindendosi dall illegittimitàdell’atto impugnato – debba ritenersi che la stessa abbia violato il legittimo affidamento deisoggetti privati partecipanti alla gara e le regole di lealtà e correttezza che ne impongonola salvaguardia nella fase del qualificato contatto preordinato alla selezione del contraente(in termini, Cons. Stato, <strong>sez</strong>. IV, 19 marzo 2003, n. 1457),Nel caso che ne occupa, deve, invero, imputarsi alla Amministrazione di aver proceduto


(in modo evidentemente frettoloso) alla indizione della gara de qua, al suo svolgimento eperfino alla aggiudicazione provvisoria, senza previamente tener conto (avendo,beninteso, tutte le possibilità, le competenze ed i tempi per farlo) delle (non implausibili)ragioni che ebbero successivamente ad indurla a rimodulare, nei chiariti sensi, i termini delcapitolato speciale e dello stipulando contratto.Ne discende l’obbligo di tenere indenni le ricorrenti, alla stregua dei principi generali insubiecta materia, non (come erroneamente preteso) del lucro cessante (chepresupporrebbe violato l’obbligo di dare esecuzione ad un contratto di fatto non esistente),sibbene del solo danno emergente (consistente, in particolare, nelle spese ingiustamentesostenute per l’improficua ed inutile partecipazione alla procedura concorsuale e nelleperdite eventualmente subite in correlazione ad occasioni di guadagno alternative).A siffatta affermazione di principio, peraltro, non può – nella specie – seguire unaconseguente liquidazione in concreto delle suddette poste di danno, in mancanza disupporto probatorio, imposto da principi civilistici in tema di onere della prova edinsuscettibile, come è noto, di essere superato dal criterio equitativo di cui all’art. 1226c.c., che presuppone l’impossibilità o la rilevante difficoltà di dimostrazione.8.- Per tutte le considerazioni che seguono, i ricorsi, così riuniti, devono essere accoltilimitatamente alla denunziata illegittimità della clausola n. <strong>11</strong> del nuovo disciplinare digara, del quale, per l’effetto, s’impone l’annullamento in parte qua.In ordine al carico delle spese di lite, opina il Collegio che sussistano giustificate ragioni(anche in relazione alla soccombenza parziale) per disporne l’integrale compensazione trale parti costituite.p.q.m.Il <strong>Tribunale</strong> <strong>Amministrativo</strong> <strong>Regionale</strong> per la <strong>Campania</strong>, <strong>sez</strong>ione di <strong>Salerno</strong>, <strong>sez</strong>ione I,definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti proposti dalla Euro Global Service GrandiAppalti Coop. a r.l. e da La Clessidra s.r.l., come in epigrafe individuati, li accoglie in parte,nei sensi di cui in motivazione.Compensa integralmente le spese e le competenze di lite tra le parti costituite.Così deciso in <strong>Salerno</strong> nella Camera di Consiglio del 21 aprile, del 28 giugno e del 14luglio 2005, con l’intervento dei MagistratiDr. Alessandro Fedullo PresidenteDr. Giovanni Grasso Primo Referendario Est.

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