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Allegato C - Edilizia in Rete

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Anno XLIRepubblica ItalianaBOLLETTINO UFFICIALEdella Regione ToscanaParte Prima n. 12mercoledì, 3 marzo 2010FirenzeBollett<strong>in</strong>o Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620Port<strong>in</strong>eria tel. 055-438.46.22 E-mail:redazione@regione.toscana.itIl Bollett<strong>in</strong>o Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente <strong>in</strong> forma digitale, la pubblicazioneavviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso <strong>in</strong> treparti separate.L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuitoe senza limiti di tempo.Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonchégli eventuali testi coord<strong>in</strong>ati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organipolitici relativi all'<strong>in</strong>terpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della CorteCostituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi co<strong>in</strong>volgenti la Regione Toscana, le ord<strong>in</strong>anzedegli organi regionali.Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altriEnti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista <strong>in</strong> leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli attidella Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amm<strong>in</strong>istrativa della Regioneaventi carattere organizzativo generale.Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione diborse di studio, <strong>in</strong>carichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e f<strong>in</strong>anziari e le relative graduatoriedella Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano <strong>in</strong>oltre ai f<strong>in</strong>i della loro massimaconoscibilità, anche i bandi e gli avvisi discipl<strong>in</strong>ati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme <strong>in</strong>materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abb<strong>in</strong>ata all’edizione ord<strong>in</strong>aria di riferimento,per la pubblicazione di atti di particolare volum<strong>in</strong>osità e complessità, o <strong>in</strong> presenza di specifiche esigenzeconnesse alla tipologia degli atti.


2 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12SEZIONE ILEGGI E REGOLAMENTI REGIONALISOMMARIORegolamento di attuazione del titolo IV della leggeregionale 22 maggio 2009, n. 26 (Discipl<strong>in</strong>a delle attivitàeuropee e di rilievo <strong>in</strong>ternazionale della RegioneToscana) <strong>in</strong> materia di attività a favore dei toscaniall’estero. ’’ 43_____________LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio delCon siglio regionale. pag. 3_____________LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 16Accertamento delle cause di cessazione anticipatadalla carica del Presidente della Giunta regionale. ’’ 5_____________DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 17/RRegolamento di attuazione dell’articolo 23 sexiesdella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni<strong>in</strong> materia di energia) Discipl<strong>in</strong>a della certificazioneenergetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica. ’’ 7_____________DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 18/RRegolamento di attuazione dell’articolo 14 dellalegge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Discipl<strong>in</strong>adelle funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti diritenuta e dei relativi bac<strong>in</strong>i di accumulo). ’’ 16_____________DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 19/RDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 20/RRegolamento di attuazione dell’articolo 11 dellalegge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Discipl<strong>in</strong>adell’attività di trasporto di viaggiatori effettuatomediante noleggio di autobus con conducente). ’’ 45_____________LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 21Testo unico delle disposizioni <strong>in</strong> materia di beni,istituti e attività culturali. ’’ 49TESTI COORDINATITesto coord<strong>in</strong>ato del decreto del Presidente dellaGiunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamentodi esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002,n. 32 (Testo unico della normativa della RegioneToscana <strong>in</strong> materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale, lavoro)”. ’’ 71SEZIONE IIIPRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE- Ord<strong>in</strong>anzeORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 26 febbraio 2010, n. 4OPCM n.3800/2009: rimborso delle spese sostenutedal Comune di Viareggio a seguito dell’<strong>in</strong>cidenteferroviario del 29/06/2009. ’’ 119


SEZIONE I3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALIVista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della discipl<strong>in</strong>adell’uso e della riproduzione dei segni dist<strong>in</strong>tiviregionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987e n. 1749 del 22/2/1993);3LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio delConsiglio regionale.Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giuntapromulgala seguente legge:PREAMBOLOSOMMARIOCapo ILe sponsorizzazioniArt. 1 - Oggetto e def<strong>in</strong>izioniArt. 2 - Deliberazione delle sponsorizzazioniArt. 3 - Individuazione dello sponsor e cause di esclusioneArt. 4 - Proventi delle sponsorizzazioniArt. 5 - Esecuzione dei lavori, servizi e forniture daparte dello sponsorCapo IIIl marchio del Consiglio regionaleArt. 6 - Marchio del Consiglio regionalePREAMBOLOVisto l’articolo 28 dello Statuto regionale;Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomiadell’assemblea legislativa regionale);Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazionedi soggetti terzi alle <strong>in</strong>iziative culturali, promozionalie di comunicazione della Regione Toscana);Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Discipl<strong>in</strong>adello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo dellaRegione);Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7marzo 1995, n. 173 (Discipl<strong>in</strong>a dell’uso e della riproduzionedei segni dist<strong>in</strong>tivi della Regione);Considerato quanto segue1. La l.r. 4/2008 prevede tra le entrate del bilanciodel Consiglio regionale i corrispettivi della compartecipazionedi soggetti pubblici e privati ad attività svolte dalConsiglio stesso;2. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione,compresi nella tipologia di entrate sopra <strong>in</strong>dicata,costituiscono uno strumento di <strong>in</strong>novazione dell’organizzazioneamm<strong>in</strong>istrativa e di realizzazione di maggiorieconomie;3. Le modalità di scelta degli sponsor devono esserediscipl<strong>in</strong>ate nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipi di pubblicità e trasparenza;4. Devono essere def<strong>in</strong>iti alcuni pr<strong>in</strong>cipi idonei adescludere il configurasi di un conflitto di <strong>in</strong>teresse traattività pubblica e privata;5. Attualmente l’unico marchio regionale adottatoè riferito all’ente Regione nel suo complesso e la suatitolarità, gestione e utilizzazione è di competenza dellaGiunta regionale e delle sue strutture organizzative;6. Con la legge sull’autonomia dell’assemblea legislativaè opportuno <strong>in</strong>dividuare anche per il Consiglioregionale un proprio marchio che, nel rispetto della normativavigente, ne contraddist<strong>in</strong>gua la partecipazione ad<strong>in</strong>iziative realizzate <strong>in</strong> collaborazione con soggetti terzie possa essere oggetto di tutela;Si approva la presente leggeCapo ILe sponsorizzazioniArt. 1Oggetto e def<strong>in</strong>izioni1. Al f<strong>in</strong>e di favorire lo svolgimento delle proprie<strong>in</strong>iziative culturali, promozionali e di comunicazione, ilConsiglio regionale può stipulare contratti di sponsorizzazionecon soggetti pubblici o privati.2. Ai f<strong>in</strong>i della presente legge si <strong>in</strong>tende:a) per contratto di sponsorizzazione, il contrattomediante il quale il Consiglio regionale offre ad unsoggetto pubblico o privato, detto sponsor, la possibilitàdi pubblicizzare il proprio marchio o ragione sociale <strong>in</strong>un apposito spazio pubblicitario riservato nelle <strong>in</strong>iziativedel Consiglio regionale a fronte di un corrispettivocostituito da una somma di denaro o da una fornitura dibeni o servizi;b) per sponsor, il soggetto pubblico o privato chestipula il contratto di sponsorizzazione;


4 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supportoper la comunicazione delle <strong>in</strong>formazioni messi adisposizione dal Consiglio regionale per la pubblicitàdello sponsor.Art. 2Deliberazione delle sponsorizzazioni1. Le <strong>in</strong>iziative per le quali ricercare sponsorizzazionida attuare vengono <strong>in</strong>dividuate con deliberazionedell’Ufficio di presidenza che può stabilire criteri emodalità per la loro realizzazione.Art. 3Individuazione dello sponsor e casi di esclusione1. L’<strong>in</strong>dividuazione dello sponsor è effettuata nelrispetto dei pr<strong>in</strong>cipi di pubblicità, trasparenza, imparzialità,economicità, previa pubblicazione di appositoavviso sul Bollett<strong>in</strong>o ufficiale della Regione Toscana(BURT) e sul sito del Consiglio regionale, ferma restandola possibilità di forme di pubblicità più ampie.2 L’avviso deve contenere gli elementi idonei aconsentire la manifestazione di <strong>in</strong>teresse da parte deglieventuali sponsor ed <strong>in</strong> particolare:a) l’<strong>in</strong>dicazione dell’oggetto della sponsorizzazione egli obblighi dello sponsor;b) la determ<strong>in</strong>azione dello spazio pubblicitario offertoo l’impegno a concordare un piano di sviluppo comunicativo;c) il corrispettivo della sponsorizzazione, posto abase di contratto;d) la clausola di esclusiva.a) la propaganda di natura politica, s<strong>in</strong>dacale o ideologica;b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione odistribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondosessuale.Art. 4Proventi delle sponsorizzazioni1. I proventi <strong>in</strong> denaro derivanti dai contratti disponsorizzazione sono <strong>in</strong>troitati su apposito capitolo delbilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo6, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 febbraio2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale),e dest<strong>in</strong>ati al f<strong>in</strong>anziamento delle <strong>in</strong>iziative oggettodei contratti stessi.Art. 5Esecuzione di lavori, servizi e fornitureda parte dello sponsor1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi come corrispettivol’acquisizione o la realizzazione a cura e a spesedello sponsor di lavori, servizi o forniture si applicanole disposizioni dell’articolo 26 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi, forniture <strong>in</strong> attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE).Capo IIIl marchio del Consiglio regionaleArt. 6Marchio del Consiglio regionale3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione,a parità di condizioni complessivamente offerte, sonopreferiti soggetti di diritto pubblico e società a prevalentepartecipazione pubblica.4. Le modalità di associazione del nome e delmarchio dello sponsor alle <strong>in</strong>iziative regionali devonocomunque risultare consone alla natura istituzionale delConsiglio regionale.5. Il Consiglio regionale si riserva di rifiutare qualsiasisponsorizzazione qualora:a) possa configurasi un conflitto di <strong>in</strong>teresse tra l’attivitàpubblica e quella privata o il messaggio pubblicitariocostituisca pregiudizio o danno alla sua immag<strong>in</strong>e edalle sue <strong>in</strong>iziative;b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudizialicon il Consiglio regionale.6. Sono <strong>in</strong> ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:1. Al f<strong>in</strong>e di contraddist<strong>in</strong>guere le proprie <strong>in</strong>iziativedi <strong>in</strong>formazione, comunicazione, promozione e culturali,il Consiglio regionale può utilizzare come marchio lostemma della Regione riprodotto <strong>in</strong> abb<strong>in</strong>amento alladizione “Consiglio regionale”, come def<strong>in</strong>ito dall’articolo2 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18(Discipl<strong>in</strong>a dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillodella Regione) e dalle relative disposizioni attuative dicui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo1995, n. 173 e alla deliberazione della Giunta regionale20 gennaio 1997, n. 21.2. L’Ufficio di presidenza può autorizzare la presentazionedella domanda per la concessione, sul marchiodel Consiglio regionale, del brevetto di marchio nazionaleed <strong>in</strong>ternazionale ai sensi della normativa vigente.3. Il marchio può essere ceduto <strong>in</strong> uso, a fronte di uncorrispettivo <strong>in</strong> denaro a favore del Consiglio regionale,con contratto che ne determ<strong>in</strong>a le modalità di utilizzazioneda parte dei soggetti terzi mediante la riproduzione su


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12merci o servizi da questi forniti. Le predette modalità diutilizzo del marchio devono presentare carattere consonoalla natura istituzionale del Consiglio regionale.4. I contratti di cessione di cui al comma 3, possonoessere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attivitào <strong>in</strong>iziative di enti pubblici, ovvero ad attività o <strong>in</strong>iziativea carattere culturale, sociale o di pubblica utilità dienti morali o associazioni culturali o di volontariato,riconosciute dall’Ufficio di presidenza particolarmentemeritevoli di essere contraddist<strong>in</strong>te anche dal marchiodel Consiglio regionale.5. I proventi derivanti dai contratti di cessione dimarchio affluiscono <strong>in</strong> apposito capitolo di entrata delbilancio del Consiglio regionale.La presente legge è pubblicata sul Bollett<strong>in</strong>o Ufficialedella Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge della RegioneToscana.Firenze, 23 febbraio 2010MARTINILa presente legge è stata approvata dal Consiglio regionalenella seduta del 09.02.10.ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORIProposta di legge del Consiglio regionale 20 gennaio2010, n. 399Proponenti:Riccardo Nenc<strong>in</strong>i, Angelo Poll<strong>in</strong>a, Alessandro Starn<strong>in</strong>i,Giuliana Loris Baudone, Bruna Giovann<strong>in</strong>i, GiuseppeDel Carlo, Gianluca Parr<strong>in</strong>iAssegnata alla 1^ Commissione consiliareMessaggio della Commissione <strong>in</strong> data 3 febbraio 2010Approvata <strong>in</strong> data 9 febbraio 2010Divenuta legge regionale 10/2010 (atti del Consiglio)LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 16Accertamento delle cause di cessazione anticipatadalla carica del Presidente della Giunta regionale.Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giuntapromulgala seguente legge:SOMMARIOPREAMBOLOArt. 1 - OggettoArt. 2 - Cessazione per causa di impedimento permanenteArt. 3 - Cessazione per causa di mortePREAMBOLOVisto l’articolo 126 della Costituzione;Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statutoregionale;Considerato quanto segue:1. I casi di cessazione dalla carica del Presidentedella Giunta regionale, regolati dall’articolo 126della Costituzione sono: sfiducia, rimozione, dimissionivolontarie, dimissioni contestuali della maggioranza deicomponenti il Consiglio regionale, morte e impedimentopermanente;2. Lo Statuto regionale, all’articolo 33, discipl<strong>in</strong>acompiutamente i casi di cessazione a seguito di sfiduciae di dimissioni, mentre le dimissioni contestuali dellamaggioranza dei consiglieri regionali sono di per sé unfatto concludente e la rimozione è operata dal Presidentedella Repubblica ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione;3. La disposizione del comma 5 del citato articolo33 dello Statuto, per la quale le altre cause di cessazionedel Presidente della Giunta regionale sono accertate dalConsiglio regionale, nelle forme e con le modalità previstedalla legge, è da considerarsi riferita necessariamentesolo alla cessazione per causa di impedimento permanenteo di morte;4. La legge regionale prevista dallo Statuto, develimitarsi qu<strong>in</strong>di a discipl<strong>in</strong>are, tra le cause di cessazionedel Presidente della Giunta regionale, solo i casi diimpedimento permanente e di morte, perché sono le solecause di cessazione previste dalla Costituzione ad essereprive di una discipl<strong>in</strong>a attuativa, mentre le altre cause dicessazione sono già sufficientemente discipl<strong>in</strong>ate;5. Nel caso di morte del Presidente della Giuntaregionale, trattandosi di un evento non suscettibile divalutazione, la legge deve limitarsi a prevedere le proceduredi dichiarazione e di presa d’atto dell’evento stessoe degli effetti istituzionali, legalmente obbligati, che neconseguono;6. Nel caso di impedimento permanente, <strong>in</strong>vece, trattandosidi evento che richiede una specifica valutazione,occorre def<strong>in</strong>ire una procedura che consenta al Consiglioregionale di compiere tale valutazione sulla base di unoggettivo accertamento tecnico, da effettuarsi ad operadi esperti qualificati;7. Il carattere permanente dell’impedimento è da ritenersiriferito al tempo mancante alla naturale scadenza5


6 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12della carica e, per il suo riscontro, i necessari accertamentimedici sono da considerarsi obbligatori <strong>in</strong> quantoattuativi della richiamata disposizione costituzionale;8. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dello Statutola cessazione del Presidente della Giunta regionale deveessere dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale;9. Ai sensi dell’articolo articolo 33, commi 6 e 7,dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale,presieduta dal Vicepresidente della Giunta regionale,esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazioneanticipata del Presidente della Giunta regionale,rispettivamente f<strong>in</strong>o alla seduta del nuovo Consiglioregionale e f<strong>in</strong>o alla proclamazione del nuovo Presidentedella Giunta regionale.Si approva la presente leggeArt. 1Oggettodecide <strong>in</strong> merito, una proroga del term<strong>in</strong>e non superiorea trenta giorni.5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro diecigiorni dal ricevimento della comunicazione della commissionetecnica, convoca il Consiglio regionale pervalutare le conclusioni della stessa commissione tecnicaed assumere le conseguenti decisioni.6. Nel caso di accertamento dell’impedimento permanente,il Presidente del Consiglio regionale dichiaradavanti al Consiglio regionale la cessazione anticipatadalla carica del Presidente della Giunta regionale.7. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazionee delle conseguenti dimissioni della Giunta regionalenonché del proprio scioglimento, ai sensi dell’articolo126, terzo comma, della Costituzione e per gli effettidell’articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.1. La presente legge discipl<strong>in</strong>a le modalità di accertamentodelle cause di cessazione anticipata del Presidentedella Giunta regionale dalla carica per causa di impedimentopermanente o di morte, ai sensi dell’articolo 126della Costituzione e degli articoli 33, comma 5, e 13,comma 2, dello Statuto regionale.Art. 2Cessazione per causa di impedimento permanente1. L’impedimento permanente del Presidente dellaGiunta regionale a svolgere le proprie funzioni per tuttoil tempo mancante alla naturale scadenza della carica, èaccertato dal Consiglio regionale sulla base di una previavalutazione medica.2. Il Vicepresidente della Giunta regionale, qualoraritenga che si siano determ<strong>in</strong>ate le condizioni di impedimentodi cui al comma 1, <strong>in</strong>forma il Presidente delConsiglio regionale che provvede alla convocazione delConsiglio stesso entro dieci giorni.3. Il Consiglio regionale nom<strong>in</strong>a, con voto limitatoa due, una commissione tecnica di tre professionisti,esterni al Consiglio stesso e di comprovata esperienzamedico professionale nel campo oggetto di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e,<strong>in</strong>caricata di verificare la sussistenza dell’impedimentopermanente.4. La commissione, effettuati gli accertamenti necessari,comunica le sue motivate conclusioni al Presidentedel Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nom<strong>in</strong>a.La commissione, qualora reputi necessario procederead accertamenti che richiedono un maggiore periodo,può chiedere al Presidente del Consiglio regionale, cheArt. 3Cessazione per causa di morte1. Il Presidente del Consiglio regionale, avuta notiziadella morte del Presidente della Giunta regionale, convocaimmediatamente il Consiglio regionale per dichiararedavanti ad esso l’avvenuta cessazione anticipata dallacarica del Presidente della Giunta regionale.2. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazionee delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale,nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell’articolo126, terzo comma, della Costituzione e per gli effettidell’articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.La presente legge è pubblicata sul Bollett<strong>in</strong>o Ufficialedella Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge della RegioneToscana.Firenze, 25 febbraio 2010MARTINILa presente legge è stata approvata dal Consiglio regionalenella seduta del 09.02.10.ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORIProposta di legge del Consiglio regionale 20 gennaio20, n. 400Proponenti:Consiglieri Nenc<strong>in</strong>i, Poll<strong>in</strong>a, Starn<strong>in</strong>i, Baudone, Giovann<strong>in</strong>i,Del Carlo, Parr<strong>in</strong>i


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Assegnata alla 1^ Commissione consiliareMessaggio della Commissione <strong>in</strong> data 3 febbraio 2010Approvata <strong>in</strong> data 9 febbraio 2010Divenuta legge regionale 11/2010 (atti del Consiglio)l.r.39/2005) - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazioneenergeticaCapo IISistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energetica7DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 17/RRegolamento di attuazione dell’articolo 23 sexiesdella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni<strong>in</strong> materia di energia) Discipl<strong>in</strong>a della certificazioneenergetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.La Giunta regionale ha approvatoIl Presidente della Giuntaemanail seguente regolamento:SOMMARIOCapo IDisposizioni generaliArticolo 1 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -OggettoArticolo 2 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Def<strong>in</strong>izioniArticolo 3 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Edifici esclusi dall’ambito di applicazionedel regolamentoArticolo 4 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Edifici per i quali l’attestato di certificazioneenergetica è obbligatorioArticolo 5 (articolo 23 bis della l.r.39/2005) – SoggetticertificatoriArticolo 6 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Contenuti dell’attestato di certificazione energeticaArticolo 7 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Targa energeticaArticolo 8 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Metodologie di calcolo per la determ<strong>in</strong>azione dellaprestazione energetica degli edifici ai f<strong>in</strong>i della certificazioneenergeticaArticolo 9 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Classificazione energetica degli edificiArticolo 10 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Modalità per la certificazione energetica degli edifici d<strong>in</strong>uova costruzione o degli edifici oggetto di <strong>in</strong>terventi diristrutturazione ediliziaArticolo 11 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Modalità per la certificazione energetica degli edificiesistentiArticolo 12 (articolo 3 ter e articolo 23 sexies dellaArticolo 13 (articolo 23 ter e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Modalità di organizzazione, di gestione,di implementazione del sistema <strong>in</strong>formativo regionalesull’efficienza energeticaArticolo 14 (articolo 23 quater e articolo 23 sexiesdella l.r.39/2005) - Pubblicità dei dati del sistema <strong>in</strong>formativosull’efficienza energeticaArticolo 15 (articolo 23 ter e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Accesso pubblico al sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energeticaArticolo 16 (articolo 23 ter e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Accesso al sistema <strong>in</strong>formativo regionaleper lo svolgimento di pubbliche funzioniArticolo 17 (articolo 23 quater e articolo 23 sexiesdella l.r.39/2005) - Accesso dei soggetti certificatori alsistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energeticaper la redazione degli attestati di certificazione energeticaArticolo 18 (articolo 23 quater e articolo 23 sexiesdella l.r.39/2005) - Rimborso delle spese sostenute per idispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema<strong>in</strong>formativoArticolo 19 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Modalità di trasmissione degli attestati di certificazioneenergetica attraverso procedure <strong>in</strong>formatizzate <strong>in</strong> caso dititoli abilitativi ediliziArticolo 20 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies dellal.r.39/2005) - Modalità di trasmissione degli attestati dicertificazione energetica per i trasferimenti a titolo onerosoo per i contratti di locazioneArticolo 21 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) -Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazionienergetiche volontarieArticolo 22 (articolo 23 bis della l.r.39/2005) - Modalitàdi raccordo del sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica con la banca dati regionale SUAPCapo IIIDisposizioni f<strong>in</strong>ali e transitorieArticolo 23 - Disposizioni f<strong>in</strong>aliArticolo 24 - Disposizioni transitorie per l’<strong>in</strong>dividuazionedei soggetti certificatoriArticolo 25 - Disposizioni transitorie relative allatrasmissione dei dati di impianti e di edificiArticolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazionedella certificazione energetica <strong>in</strong> attesa dell’organizzazionedel sistema <strong>in</strong>formativo sull’efficienzaenergeticaArticolo 27 - Entrata <strong>in</strong> vigore


8 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, dellaCostituzione;Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme perl’attuazione del piano energetico nazionale <strong>in</strong> materia diuso razionale dell’energia, di risparmio energetico e disviluppo delle fonti r<strong>in</strong>novabili di energia);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari <strong>in</strong> materia edilizia.);regionale. Misure per il coord<strong>in</strong>amento delle <strong>in</strong>frastrutturee dei servizi per lo sviluppo della società dell’<strong>in</strong>formazionee della conoscenza);Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39“Disposizioni <strong>in</strong> materia di energia”);Visto l’articolo 44 dello Statuto;Visto il regolamento <strong>in</strong>terno della Giunta regionale18 maggio 2009, n. 1;Visto il parere del Comitato tecnico di direzioneespresso nella seduta del 12 novembre 2009;Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimentoenergetico nell’edilizia);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per laprogettazione, l’<strong>in</strong>stallazione, l’esercizio, e la manutenzionedegli impianti termici degli edifici ai f<strong>in</strong>i del contenimentodei consumi di energia, <strong>in</strong> attuazione dell’articolo4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienzadegli usi f<strong>in</strong>ali dell’energia e i servizi energetici eabrogazione della direttiva 93/76/CEE);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva2002/91/CE sul rendimento energetico <strong>in</strong> edilizia);Visto il decreto del M<strong>in</strong>istro dello sviluppo economicodel 26 giugno 2009 (L<strong>in</strong>ee guida nazionali per lacertificazione energetica degli edifici);Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55(Disposizioni <strong>in</strong> materia di qualità della normazione);Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39(Disposizioni <strong>in</strong> materia di energia);Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1(Promozione dell’amm<strong>in</strong>istrazione elettronica e dellasocietà dell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza nel sistemaregionale. Discipl<strong>in</strong>a della “<strong>Rete</strong> telematica regionaleToscana”);Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzionedel sistema <strong>in</strong>formativo e del sistema statisticoVista la prelim<strong>in</strong>are deliberazione della Giunta regionalen. 1103 del 30 novembre 2009;Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali,espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;Visto il parere delle commissioni consiliari III e VIespresso nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010,ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto dellaRegione Toscana;Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio2010, n. 181;Considerato <strong>in</strong> particolare che:1. l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda allafonte regolamentare la discipl<strong>in</strong>a di un sistema regionaledi certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione,oggetto di importanti ristrutturazioni o soggetti adatti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione;2. il regolamento previsto dall’articolo 23 sexies dellal.r. 39/2005 ha altresì ad oggetto le modalità di redazionee le <strong>in</strong>dicazioni tecniche contenute nell’attestato dicertificazione energetica; le modalità di organizzazione,di gestione, di implementazione del sistema <strong>in</strong>formativoregionale sulla efficienza energetica degli edificie dei relativi impianti, tale da assicurare la gestione el’<strong>in</strong>terazione dei dati tra comuni, prov<strong>in</strong>ce e Regione;le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanzae controllo sulle certificazioni energetiche rilasciate daisoggetti certificatori;3. la discipl<strong>in</strong>a dell’attestato di certificazione energeticaassume particolare rilievo <strong>in</strong> quanto detto attestatoè funzionale ad <strong>in</strong>serire gli immobili <strong>in</strong> un sistema diclassificazione energetica tale da fornire ai potenzialiacquirenti e locatari un’<strong>in</strong>formazione oggettiva <strong>in</strong> meritoall’efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza,migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;4. <strong>in</strong> conformità al decreto 26 giugno 2009 del M<strong>in</strong>istrodello sviluppo economico (L<strong>in</strong>ee guida nazionali


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12per la certificazione energetica degli edifici), emanato <strong>in</strong>attuazione dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005,l’attestato di certificazione energetica degli edifici devecomprendere i dati relativi all’efficienza energeticapropri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge ei valori di riferimento, ovverosia le classi prestazionali<strong>in</strong> cui sono <strong>in</strong>serite le unità immobiliari, <strong>in</strong> modo daportare effetti positivi sul valore di mercato degli immobili,<strong>in</strong>centivando la riqualificazione degli edifici ad altoconsumo energetico;5. l’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l’istituzionedi un sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica degli edifici, coord<strong>in</strong>ato e <strong>in</strong>tegrato sul territorio,che comprende l’archivio <strong>in</strong>formatico degli attestatidi certificazione e il catasto regionale degli impianti diclimatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazionee la fruibilità nel tempo;6. nell’archivio <strong>in</strong>formatico degli attestati di certificazioneconfluiscono direttamente gli attestati di certificazioneenergetica trasmessi dai soggetti certificatori,attraverso l’<strong>in</strong>frastruttura di rete regionale di identificazioneed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, secondo leprocedure <strong>in</strong>formatiche appositamente def<strong>in</strong>ite per lagestione del sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica degli edifici;7. nel catasto regionale degli impianti di climatizzazioneconfluiscono i dati relativi all’attività di controllosugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione,compilati dagli ispettori tecnici <strong>in</strong>caricati dall’ente competenteal controllo degli impianti di climatizzazione; idati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementidescrittivi degli impianti di climatizzazione nondesumibili dalle <strong>in</strong>formazioni già <strong>in</strong> possesso del sistema<strong>in</strong>formativo regionale;8. la struttura regionale competente <strong>in</strong>dividua idoneemodalità <strong>in</strong>formatiche che consentono la trasmissioneimmediata dei dati al sistema <strong>in</strong>formativo regionalesull’efficienza energetica degli edifici nel rispetto dellal.r. 1/2004, che discipl<strong>in</strong>a l’<strong>in</strong>frastruttura di rete regionale,e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazioneorganica dei processi e delle procedure amm<strong>in</strong>istrativeattraverso la loro digitalizzazione;9. l’<strong>in</strong>frastruttura di rete regionale consente di metterea disposizione delle amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche, operantisul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazioneenergetica degli edifici, favorendo lo scambiodelle <strong>in</strong>formazioni e dei documenti digitali e assicurandola gestione e l’<strong>in</strong>terazione dei dati tra comuni, prov<strong>in</strong>cee Regione;10. l’<strong>in</strong>frastruttura di rete consente l’accesso al sistema<strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energetica degliedifici ai soggetti certificatori attraverso la proceduradi identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004,nonché a chiunque ne abbia <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> relazione ai dati<strong>in</strong>dividuati con decreto dirigenziale nel rispetto dellegaranzie previste dalla legge a tutela dei dati personali,della proprietà <strong>in</strong>dustriale o di qualunque altra forma disegreto;11. al f<strong>in</strong>e di consentire la corretta archiviazionedell’attestato di certificazione energetica il medesimoè registrato nel sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica secondo un numero di identificazioneprogressivo;12. è necessario stabilire i criteri per la determ<strong>in</strong>azionedel rimborso di cui all’articolo 23 quater dellal.r. 39/2005, tenendo conto dei costi annui sostenuti perl’acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti <strong>in</strong>formatic<strong>in</strong>ecessari per la registrazione all’<strong>in</strong>terno dellostesso sistema <strong>in</strong>formativo delle certificazioni energetichetrasmesse, con particolare riferimento alle proceduredi autenticazione <strong>in</strong>formatica e di firma digitale deisoggetti certificatori;13. prima della stipula dell’atto di trasferimento atitolo oneroso o del contratto di locazione, il soggettocertificatore <strong>in</strong>caricato dall’alienante o dal locatore trasmettel’attestato di certificazione energetica attraverso ilsistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energetica,e del medesimo attestato è fatta menzione nell’atto ditrasferimento o nel contratto di locazione, attraverso ilnumero di identificazione attribuitogli dal sistema <strong>in</strong>formativostesso;14. <strong>in</strong> attuazione di quanto previsto dall’articolo 3ter della l.r. 39/2005, è necessario discipl<strong>in</strong>are l’attivitàdi vigilanza dei comuni sugli attestati di certificazioneenergetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettandole prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche devonouniformarsi e demandando all’autonomia regolamentaredei comuni stessi la discipl<strong>in</strong>a di dettaglio della suddettafunzione di vigilanza e controllo;15. di accogliere parzialmente le raccomandazionifornite nel parere delle competenti commissioni consiliarie di adeguare conseguentemente il testo;16. di accogliere parzialmente le raccomandazionifornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali;17. è necessario prevedere una disposizione transitoriache regoli le modalità di presentazione degli attestatidi certificazione energetica <strong>in</strong> forma cartacea f<strong>in</strong>oal momento dell’emanazione delle deliberazioni dellaGiunta regionale che discipl<strong>in</strong>ano le forme organizzativeed il funzionamento del sistema <strong>in</strong>formativo;si approva il presente regolamento:Capo IDisposizioni generaliArt. 1Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. In attuazione dell’articolo 23 sexies della leggeregionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni <strong>in</strong> materiadi energia), il presente regolamento <strong>in</strong>dividua:9


10 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12a) le <strong>in</strong>dicazioni tecniche che sono contenute nell’attestatodi certificazione energetica di cui all’articolo 23bis della l.r. 39/2005;b) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazioneenergetica attraverso procedure <strong>in</strong>formatizzate;c) le modalità di svolgimento delle verifiche sullaregolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazionienergetiche svolte dai comuni ai sensi dell’articolo3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005;d) i casi di esclusione dall’obbligo di dotazionedell’attestato di certificazione energetica;e) le modalità di accesso dei soggetti certificatori alsistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energeticaai sensi dell’articolo 23 quater, commi 1 e 2 della l.r.39/2005;f) i requisiti ed il contenuto della targa energetica dicui all’articolo 23 bis, comma 7, della l.r.39/2005;g) le modalità di organizzazione, di gestione, diimplementazione del sistema <strong>in</strong>formativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter dellal.r. 39/2005.2. Il presente regolamento discipl<strong>in</strong>a altresì:a) le modalità di determ<strong>in</strong>azione e corresponsionedel rimborso dovuto alla Regione per le spese sostenuteai f<strong>in</strong>i dell’acquisto dei dispositivi elettronici necessariall’accesso al sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica, <strong>in</strong> attuazione dell’articolo 23 quater,comma 3, della l.r.39/2005;b) le modalità di raccordo del sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica con la banca datiregionale SUAP di cui all’articolo 42 della l.r. 40/2009,<strong>in</strong> attuazione dell’articolo 23 ter, comma 5, della l.r.39/2005.Art. 2Def<strong>in</strong>izioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Ai f<strong>in</strong>i del presente regolamento si <strong>in</strong>tendono:a) per categorie di edifici, le categorie <strong>in</strong>dicate all’articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 26agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme perla progettazione, l’<strong>in</strong>stallazione, l’esercizio e la manutenzionedegli impianti termici degli edifici ai f<strong>in</strong>i delcontenimento dei consumi di energia, <strong>in</strong> attuazionedell’articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10), <strong>in</strong>dividuate <strong>in</strong> base alla loro dest<strong>in</strong>azione d’uso;b) per <strong>in</strong>terventi di ristrutturazione edilizia, gli <strong>in</strong>terventicosì def<strong>in</strong>iti dall’articolo 79, comma 2, lettera d)della l.r. 1/2005;c) per classe energetica, l’<strong>in</strong>tervallo convenzionale,delimitato da soglie di riferimento, all’<strong>in</strong>terno del qualesi colloca la prestazione energetica dell’edificio, voltoa rappresentarla <strong>in</strong> modo s<strong>in</strong>tetico. La classe energeticaè riferita ad un particolare uso energetico quale, adesempio, la climatizzazione <strong>in</strong>vernale, la climatizzazioneestiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione,l’illum<strong>in</strong>azione e la produzione di energia da fonter<strong>in</strong>novabile dell’edificio oppure è riferita alla prestazioneenergetica globale dell’edificio, quale, ad esempio, laclasse energetica globale.2. Per le def<strong>in</strong>izioni non <strong>in</strong>dicate al comma 1, si fariferimento a quelle di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazionedella direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimentoenergetico nell’edilizia), nonché alle def<strong>in</strong>izioni contenutenei regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 4,comma 1 e nel decreto m<strong>in</strong>isteriale emanato ai sensidell’articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.Art. 3Edifici esclusi dall’ambito di applicazione delregolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexiesdella l.r.39/2005)1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamentole seguenti categorie di edifici o di impianti:a) i fabbricati <strong>in</strong>dustriali, artigianali o agricoli nonresidenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illum<strong>in</strong>atiper esigenze del processo produttivo o utilizzandoreflui energetici del processo produttivo non altrimentiutilizzabili;b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo nonsuperiore a due anni;c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale<strong>in</strong>feriore a ventic<strong>in</strong>que metri quadrati;d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dallecompetenti autorità la non abitabilità o agibilità nonchéquelli per i quali, <strong>in</strong> caso di trasferimento a titolo oneroso,risulti la dest<strong>in</strong>azione alla demolizione;e) le tipologie di edifici escluse dal decreto m<strong>in</strong>isterialeemanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 deld.lgs.192/2005.Art. 4Edifici per i quali l’attestato di certificazione energeticaè obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexiesdella l.r.39/2005)1. L’attestato di certificazione energetica è obbligatorioper:a) gli edifici di nuova costruzione;b) gli edifici oggetto di <strong>in</strong>terventi di ricostruzione aseguito di demolizione;c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiorea mille metri quadrati, oggetto di <strong>in</strong>terventi di ristrutturazioneedilizia che riguardano l’<strong>in</strong>tera struttura.2. E’ obbligatorio l’attestato di certificazione energeticacon riferimento a tutte le categorie di edifici oggettodi atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12locazione, ad esclusione delle categorie <strong>in</strong>dicate all’articolo3.Art. 5Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, l’attestatodi certificazione energetica è redatto e sottoscrittodai soggetti abilitati <strong>in</strong> possesso dei requisiti <strong>in</strong>dicati dairegolamenti di attuazione dell’articolo 4, comma 1, letterac) del d.lgs. 192/2005.Art. 6Contenuti dell’attestato di certificazione energetica(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)111. L’attestato di certificazione energetica comproval’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le <strong>in</strong>formazionirelative alla qualità energetica dell’edificio nelsuo complesso e nei s<strong>in</strong>goli componenti. Esso contiene iseguenti elementi:a) il frontespizio <strong>in</strong>dicante la natura di attestato dicertificazione energetica;b) l’<strong>in</strong>dicazione del comune dove è sito l’immobile,l’<strong>in</strong>dirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;c) i dati identificativi del proprietario, del progettistache ha curato il progetto e l’<strong>in</strong>stallazione degli impiantitecnici a servizio dell’edificio, nonché del direttore lavorie del costruttore;d) i dati identificativi del soggetto certificatore;e) la data di emissione e di scadenza dell’attestato dicertificazione energetica;f) il codice di identificazione univoca dell’attestato dicertificazione energetica, attribuito dal sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica;g) l’<strong>in</strong>dice di prestazione globale dell’edificio, cherisulta dalla somma degli <strong>in</strong>dici di prestazione energeticaparziali di cui alla lettera h);h) gli <strong>in</strong>dici relativi alle prestazioni energetiche parziali,<strong>in</strong>dividuati sulla base dei fabbisogni di energia primariariferiti ad un s<strong>in</strong>golo uso energetico dell’edificio,suddivisi nelle seguenti tipologie:h.1) <strong>in</strong>dice di prestazione energetica per la climatizzazioneestiva;h.2) <strong>in</strong>dice di prestazione energetica per la climatizzazione<strong>in</strong>vernale;h.3) <strong>in</strong>dice di prestazione energetica per la produzionedell’acqua calda f<strong>in</strong>alizzata all’uso igienico esanitario;h.4) <strong>in</strong>dice di prestazione energetica per l’illum<strong>in</strong>azioneartificiale, ad eccezione delle categorie di edificiE1 ed E8, di cui all’articolo 3 del d.p.r.412/1993;i) i valori obbligatori m<strong>in</strong>imi previsti per i nuoviedifici dai regolamenti di attuazione di cui all’articolo 4,comma 1 del d.lgs.192/2005;l) le classi energetiche <strong>in</strong> cui l’edificio ricade <strong>in</strong> rapportoal sistema di classificazione def<strong>in</strong>ito dal decretom<strong>in</strong>isteriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9del d.lgs. 192/2005, al f<strong>in</strong>e di valutare la prestazioneenergetica dello stesso;m) il contributo delle fonti r<strong>in</strong>novabili alla coperturadel fabbisogno di energia primaria, ove presenti;n) l’<strong>in</strong>dicazione degli <strong>in</strong>terventi più significativi edeconomicamente convenienti che consentirebbero ilmiglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio,con una loro valutazione s<strong>in</strong>tetica <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di costie benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggidi classe a seguito della loro realizzazione;o) i dati utilizzati per il calcolo degli <strong>in</strong>dici di prestazioneenergetica;p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla letterao) con l’<strong>in</strong>dicazione del soggetto che li ha prodotti;q) l’<strong>in</strong>dicazione delle metodologie di calcolo adottatenel rispetto delle norme vigenti;r) l’<strong>in</strong>dicazione dello strumento di calcolo <strong>in</strong>formaticoeventualmente utilizzato, e della relativa garanzia diconformità di tale strumento alle metodologie di cui allalettera q), conformemente a quanto prescritto dal decretom<strong>in</strong>isteriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9del d.lgs. 192/2005.2. L’attestato di certificazione energetica descrivealtresì:a) le caratteristiche dell’<strong>in</strong>volucro edilizio dell’edificio;b) le caratteristiche del sistema edificio ed impiantoper la climatizzazione <strong>in</strong>vernale;c) le caratteristiche del sistema edificio ed impiantoper la climatizzazione estiva;d) le caratteristiche dell’impianto di produzione diacqua calda sanitaria;e) le caratteristiche dell’impianto di illum<strong>in</strong>azioneartificiale;f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione,l’automazione ed il controllo degli edifici;g) gli altri dispositivi presenti nell’edificio e gli usienergetici previsti per il medesimo.3. L’attestato di certificazione energetica è predisposto<strong>in</strong> conformità ad apposita modulistica def<strong>in</strong>ita condecreto del dirigente della struttura regionale competente.Art. 7Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexiesdella l.r.39/2005)1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti aduso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati,è affisso <strong>in</strong> luogo visibile al pubblico un riassuntodell’attestato di certificazione energetica, denom<strong>in</strong>ato“targa energetica” predisposto dal soggetto certificatore


12 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12che ha redatto e sottoscritto l’attestato di certificazioneenergetica.identificativi del soggetto certificatore <strong>in</strong>caricato sono<strong>in</strong>dicati nella comunicazione di <strong>in</strong>izio lavori.2. La targa può essere affissa <strong>in</strong> tutti gli edifici, anchediversi da quelli <strong>in</strong>dicati al comma 1.3. La targa energetica ha la stessa validità temporaledell’attestato di certificazione energetica a cui fa riferimentoed è aggiornata quando l’attestato di certificazioneenergetica è aggiornato.4. La targa energetica <strong>in</strong>dica almeno:a) l’ubicazione dell’edificio;b) l’<strong>in</strong>dice di prestazione energetica globale dell’edificioe gli <strong>in</strong>dici di prestazione energetica parziali;c) la classe dell’edificio relativa all’<strong>in</strong>dice di prestazioneenergetica globale.5. La targa energetica è predisposta secondo l’appositamodulistica def<strong>in</strong>ita con decreto del dirigente dellastruttura regionale competente.Art. 8Metodologie di calcolo per la determ<strong>in</strong>azione della prestazioneenergetica degli edifici ai f<strong>in</strong>i della certificazioneenergetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Per la determ<strong>in</strong>azione della prestazione energeticadegli edifici ai f<strong>in</strong>i dell’attestato di certificazione energeticasi tiene conto delle metodologie di calcolo <strong>in</strong>dividuatenei regolamenti attuativi dell’articolo 4 del d.lgs.192/2005 e nel decreto m<strong>in</strong>isteriale emanato ai sensidell’articolo 6, comma 9, del medesimo d.lgs. 192/2005.Art. 9Classificazione energetica degli edifici(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Ai f<strong>in</strong>i del presente regolamento, è applicabile ilsistema di classificazione energetica degli edifici <strong>in</strong>dividuatodal decreto m<strong>in</strong>isteriale emanato ai sensi dell’articolo6, comma 9, del d.lgs. 192/2005.Art. 10Modalità per la certificazione energetica degli edificidi nuova costruzione o degli edifici oggetto di<strong>in</strong>terventi di ristrutturazione edilizia(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. A seguito del rilascio del permesso di costruireo a seguito della presentazione della denuncia di <strong>in</strong>izioattività, il proprietario, il costruttore, il detentoredell’immobile o chiunque ne abbia titolo, al momentodell’<strong>in</strong>izio dei lavori, <strong>in</strong>carica un soggetto certificatore dipredisporre l’attestato di certificazione energetica. I dati2. Il soggetto certificatore acquisisce il progettodell’opera ed i relativi allegati, completi <strong>in</strong> ogni loroparte.3. Al f<strong>in</strong>e di consentire le attività di diagnosi, diverifica o di controllo <strong>in</strong> corso d’opera sulla certificazioneenergetica, il direttore dei lavori segnala al soggettocertificatore le fasi della costruzione dell’edificio odegli impianti, rilevanti ai f<strong>in</strong>i dell’efficienza energeticadell’edificio.4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verificao di controllo, il soggetto certificatore può procedere alleispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosidei supporti tecnici adeguati.5. Il soggetto certificatore redige l’attestato di certificazioneenergetica e ne trasmette copia al committente.6. Dell’attestato di certificazione energetica, è fattamenzione nel certificato di abitabilità o agibilità di cuiall’articolo 86 della l.r.1/2005.7. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 3 dellal.r.39/2005, il certificato di cui all’articolo 86 dellal.r.1/2005 è <strong>in</strong>efficace a qualsiasi titolo qualora non siatrasmesso al comune l’attestato di certificazione energetica,secondo le modalità di cui all’articolo 19.Art. 11Modalità per la certificazione energetica degli edificiesistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbiatitolo, <strong>in</strong>carica un soggetto certificatore di predisporrel’attestato di certificazione energetica.2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili,il progetto dell’opera, la relazione di cui all’articolo28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme <strong>in</strong> materiadi uso razionale dell’energia, di risparmio energetico edi sviluppo delle fonti r<strong>in</strong>novabili di energia) ed ognialtra documentazione concernente la qualità energeticadell’edificio.3. Nell’ambito della sua attività di diagnosi, di verificao di controllo, il soggetto certificatore può procederealle ispezioni e al collaudo energetico delle opere,avvalendosi, ove necessario delle tecniche necessarieadeguate.4. Il soggetto certificatore redige l’attestato di certificazioneenergetica e ne trasmette copia al committente.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 125. L’attestato di certificazione energetica è trasmessoa cura del soggetto certificatore, secondo le modalità dicui agli articoli 20 e 21.Art. 12Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazioneenergetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)1. Ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 2, lettera g)della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attività di vigilanzasugli attestati di certificazione energetica rilasciati daisoggetti certificatori. A tal f<strong>in</strong>e effettuano verifiche sullaregolarità, la completezza e la veridicità delle attestazionienergetiche ricevute, attraverso il metodo a campione,determ<strong>in</strong>ato secondo la modalità di cui al comma 2.2. Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto,mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 percento degli attestati di certificazione energetica presentat<strong>in</strong>ell’anno solare precedente. Detto campione è sceltonella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi adedifici di classe energetica globale non <strong>in</strong>feriore allaclasse A; nella misura del restante 2 per cento tra gliattestati relativi ad edifici di classe energetica globale<strong>in</strong>feriore alla classe A.3. Le verifiche comprendono:a) l’accertamento documentale;b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati diprogetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo <strong>in</strong>dividuatanel presente regolamento ed i risultati espressi;c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatorio ai direttori dei lavori <strong>in</strong>teressati.4. Per l’esercizio dell’attività di vigilanza e verifica icomuni possono effettuare anche accertamenti e ispezion<strong>in</strong>egli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi edelle tecniche idonee a rilevare la prestazione energeticadegli edifici medesimi.5. I comuni possono effettuare verifiche sugli attestatidi certificazione energetica su richiesta di acquirenti olocatari di edifici. Il costo di dette verifiche è a carico deisoggetti richiedenti.Capo IISistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energeticaArt. 13Modalità di organizzazione, di gestione, diimplementazione del sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica(articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)13regolamento, la Giunta regionale discipl<strong>in</strong>a con atti deliberativile forme organizzative ed il funzionamento delsistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energeticadi cui all’articolo 23 ter della l.r.39/2005.2. Il sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica è gestito dalla struttura regionale competente<strong>in</strong> materia di efficienza energetica <strong>in</strong> edilizia, <strong>in</strong> raccordocon il sistema <strong>in</strong>formativo regionale (SIR), nel rispetto diquanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004,n. 1 (Promozione dell’amm<strong>in</strong>istrazione elettronica edella società dell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza nelsistema regionale. Discipl<strong>in</strong>a della “<strong>Rete</strong> telematicaregionale Toscana”) e dalla legge regionale 5 ottobre2009, n. 54 (Istituzione del sistema <strong>in</strong>formativo e delsistema statistico regionale. Misure per il coord<strong>in</strong>amentodelle <strong>in</strong>frastrutture e dei servizi per lo sviluppo dellasocietà dell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza).3. Il sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica assicura la gestione e l’<strong>in</strong>terazione dei dati tracomuni, prov<strong>in</strong>ce e Regione, come supporto all’eserciziodelle rispettive competenze <strong>in</strong> materia di efficienzaenergetica <strong>in</strong> edilizia.4. Il sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica comprende l’archivio <strong>in</strong>formatico degli attestatidi certificazione e il catasto regionale degli impiantidi climatizzazione, con modalità che ne consentano laconservazione e la fruibilità nel tempo.5. Nell’archivio <strong>in</strong>formatico degli attestati di certificazioneconfluiscono direttamente gli attestati di certificazioneenergetica e i loro aggiornamenti, trasmessi daisoggetti certificatori.6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazioneconfluiscono:a) i dati relativi all’attività di controllo sugli impiantidi climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9del d.lgs. 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controlloprevisti all’articolo 7 del d.lgs. 192/2005, redattidagli operatori <strong>in</strong>caricati del controllo e della manutenzionedegli impianti di climatizzazione ed i rapportidi ispezione, compilati dagli ispettori tecnici <strong>in</strong>caricatidall’ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione,di cui all’articolo 9 del d.lgs. 192/2005;b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile pergli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 delpresente articolo;c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazionedegli edifici non desumibili dalle <strong>in</strong>formazionigià <strong>in</strong> possesso del sistema <strong>in</strong>formativo regionale.1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollett<strong>in</strong>oufficiale della regione Toscana (BURT) del presente7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessidagli enti competenti al controllo sugli impianti di clima-


14 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12tizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionalecompetente alla gestione del sistema <strong>in</strong>formativo regionalesull’efficienza energetica, ai f<strong>in</strong>i della def<strong>in</strong>izionedelle modalità per la cont<strong>in</strong>ua trasmissione al sistema<strong>in</strong>formativo dei dati di cui al comma 6, lettera a).8. La struttura regionale competente <strong>in</strong>dividua idoneemodalità <strong>in</strong>formatiche con le quali i distributori dicombustibile per gli impianti termici degli edifici provvedonoa comunicare entro il 31 gennaio di ciascun annole <strong>in</strong>formazioni relative all’ubicazione e alla titolarità ditutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell’annoprecedente agli enti competenti al controllo sugliimpianti di climatizzazione. Dette modalità <strong>in</strong>formaticheconsentono la trasmissione immediata al sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica dei dati.9. La struttura regionale competente può comunicareai comuni la necessità dell’acquisizione degli elementidescrittivi essenziali degli impianti di climatizzazionedegli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibilidalle <strong>in</strong>formazioni comunicate al SIR ai sensi del comma6 lettere a) e b).1. Il sistema <strong>in</strong>formativo sull’efficienza energeticaassicura l’accesso a tutti dei dati di cui all’articolo 14 <strong>in</strong>modo semplice e gratuito per via telematica.Art. 16Accesso al sistema <strong>in</strong>formativo regionale per losvolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 tere articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. I dati contenuti nel sistema <strong>in</strong>formativo sull’efficienzaenergetica sono immediatamente accessibili, neilimiti delle loro competenze territoriali, da tutti i comunie le prov<strong>in</strong>ce della Regione, tramite l’<strong>in</strong>frastruttura direte regionale di cui alla l.r.1/2004 come articolazioneregionale del sistema pubblico di connettività previstodal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codicedell’amm<strong>in</strong>istrazione digitale) e nel rispetto delle regolenazionali di coord<strong>in</strong>amento <strong>in</strong>formatico.Art. 17Accesso dei soggetti certificatori al sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica per la redazionedegli attestati di certificazione energetica (articolo 23quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)10. Qualora i comuni siano <strong>in</strong> possesso dei dati di cuial comma 9 li trasmettono attraverso il sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica.11. Qualora i comuni non siano <strong>in</strong> possesso dei datidi cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli daiproprietari, dai conduttori o dagli amm<strong>in</strong>istratori dei condom<strong>in</strong>ie li trasmettono attraverso il sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica.Art. 14Pubblicità dei dati del sistema <strong>in</strong>formativosull’efficienza energetica (articolo 23 quatere articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessial sistema <strong>in</strong>formativo sull’efficienza energeticasono pubblici.2. Con decreto del dirigente della struttura regionalecompetente sono <strong>in</strong>dividuate le tipologie dei dati, diverseda quelle <strong>in</strong>dicate al comma 1, contenute nel sistema<strong>in</strong>formativo sull’efficienza energetica, conoscibili dachiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge atutela della protezione dei dati personali, della proprietà<strong>in</strong>dustriale o di qualunque altra forma di segreto.Art. 15Accesso pubblico al sistema <strong>in</strong>formativo regionalesull’efficienza energetica (articolo 23 ter earticolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. I soggetti certificatori accedono al sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica per redigereo aggiornare gli attestati di certificazione energeticasecondo le procedure <strong>in</strong>formatiche appositamente predisposte.2. L’accesso dei soggetti certificatori al sistema<strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energetica per losvolgimento delle attività <strong>in</strong>dicate al comma 1 è assicuratoattraverso l’<strong>in</strong>frastruttura di rete regionale di identificazioneed accesso prevista dalla l.r.1/2004.3. Per le f<strong>in</strong>alità di cui al comma 2, la Regione stipulao aggiorna apposite convenzioni con gli ord<strong>in</strong>i o collegiprofessionali a cui appartengono i soggetti certificatori.4. La Regione assicura l’accesso ai soggetti certificatoriche ne facciano richiesta per lo svolgimentodelle attività <strong>in</strong>dicate al comma 1, secondo modalità cheassicur<strong>in</strong>o:a) l’identificazione dei soggetti certificatori;b) l’<strong>in</strong>dividuazione del titolo di abilitazione allosvolgimento dell’attività di certificazione energetica diciascuno dei soggetti certificatori;c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari aisoggetti certificatori per l’accesso al sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica e per la firmaelettronica.5. Le modalità di accesso dei soggetti certificatori alsistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energetica


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12sono def<strong>in</strong>ite ed aggiornate periodicamente con decretodel dirigente della struttura regionale competente allagestione del sistema medesimo.Art. 18Rimborso delle spese sostenute per i dispositivielettronici necessari per l’accesso al sistema<strong>in</strong>formativo (articolo 23 quater earticolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Ai sensi dell’articolo 23 quater della l.r. 39/2005,per l’accesso al sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica è prevista la corresponsione di un rimborsoper le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivielettronici all’uopo necessari secondo le modalità di cuial presente articolo.2. L’importo dovuto per ogni dispositivo elettronicoè determ<strong>in</strong>ato con decreto del dirigente della strutturaregionale competente alla gestione del sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica ed è stabilito <strong>in</strong>base al:a) costo complessivo sostenuto dalla Regione perl’acquisto dei dispositivi di autenticazione <strong>in</strong>formatica dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amm<strong>in</strong>istrazione digitale);b) costo complessivo sostenuto dalla Regione perl’acquisto dei dispositivi di firma digitale di cui all’articolo2 del d.lgs.82/2005;c) costo complessivo sostenuto dalla Regione perl’acquisto dei supporti <strong>in</strong>formatici idonei a contenere idispositivi di autenticazione e firma di cui alle lettere a)e b) e a garantirne il funzionamento.15attraverso il sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica secondo una numerazione progressiva.3. L’attestato di certificazione energetica è validamentecompiuto quando è dotato del numero di identificazionedel sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica.4. Dell’attestato di certificazione energetica registratoattraverso il sistema <strong>in</strong>formativo è fatta menzionenelle certificazioni di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005presentate al comune.Art. 20Modalità di trasmissione degli attestati dicertificazione energetica per i trasferimentia titolo oneroso o per i contratti di locazione(articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolooneroso o prima della stipula del contratto di locazione,il soggetto certificatore <strong>in</strong>caricato dall’alienante o dallocatore trasmette l’attestato di certificazione energeticaattraverso il sistema <strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienzaenergetica.2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3.3. Dell’attestato di certificazione energetica è fattamenzione nell’atto di trasferimento o nel contratto dilocazione. In detti atti è <strong>in</strong>dicato il numero di identificazionedel sistema <strong>in</strong>formativo sull’efficienza energeticaattribuito all’attestato.3. L’importo del rimborso è aggiornato con cadenzaalmeno biennale.4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigentedella struttura regionale competente alla gestione delsistema <strong>in</strong>formativo regionale sulla efficienza energetica<strong>in</strong>dividua le modalità utilizzabili per il versamento delrimborso.Art. 19Modalità di trasmissione degli attestati dicertificazione energetica attraverso procedure<strong>in</strong>formatizzate <strong>in</strong> caso di titoli abilitativi edilizi(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Al momento <strong>in</strong> cui i professionisti abilitati dannoluogo agli adempimenti di cui all’articolo 86 dellal.r.1/2005, il soggetto certificatore trasmette l’attestato dicertificazione energetica attraverso il sistema <strong>in</strong>formativoregionale sull’efficienza energetica.2. L’attestato di certificazione energetica è registratoArt. 21Modalità di trasmissione degli attestati perle certificazioni energetiche volontarie(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)1. Fuori dai casi <strong>in</strong> cui è obbligatoria la presentazionedell’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’articolo23 bis, commi 1 e 4 della l.r.39/2005, i soggetticertificatori possono trasmettere attraverso il sistema<strong>in</strong>formativo regionale sull’efficienza energetica attestatidi certificazione energetica per edifici già esistenti surichiesta del proprietario o dell’avente titolo.2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3.Art. 22Modalità di raccordo del sistema <strong>in</strong>formativo regionalesull’efficienza energetica con la banca dati regionaleSUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)1. Nel caso <strong>in</strong> cui l’attestato di certificazione ener-


16 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12getica sia relativo ad impianti o edifici produttivi, dettoattestato è trasmesso attraverso la rete regionale deglisportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cuiall’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009,n. 40 (Legge di semplificazione e riord<strong>in</strong>o normativo2009), secondo le modalità <strong>in</strong>dicate all’articolo 37 dellal.r.40/2009 e relativi atti attuativi.Capo IIIDisposizioni f<strong>in</strong>ali e transitorieArt. 23Disposizioni f<strong>in</strong>ali1. F<strong>in</strong>o al momento della pubblicazione sul BURTdella deliberazione di cui all’articolo 13 gli attestatidi certificazione energetica sono presentati ai comuniterritorialmente competenti <strong>in</strong> forma cartacea. F<strong>in</strong>o almomento della pubblicazione sul BURT della suddettadeliberazione resta altresì <strong>in</strong> vigore l’obbligo di trasmissionedi una copia dell’attestato di certificazione energeticaalla Regione, ai sensi di quanto disposto dall’allegatoA, paragrafo 8 del decreto 26 giugno 2009 del M<strong>in</strong>istrodello sviluppo economico (L<strong>in</strong>ee guida nazionali per lacertificazione energetica degli edifici), emanato <strong>in</strong> attuazionedell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.Art. 27Entrata <strong>in</strong> vigore1. Il presente regolamento entra <strong>in</strong> vigore il qu<strong>in</strong>dicesimogiorno successivo alla data di pubblicazione sulBollett<strong>in</strong>o ufficiale della regione Toscana (BURT).1. Per quanto non previsto nel presente regolamento,si applicano le disposizioni di cui al decreto m<strong>in</strong>isterialeemanato <strong>in</strong> attuazione dell’articolo 6, comma 9 deld.lgs.192/2005.Art. 24Disposizioni transitorie per l’<strong>in</strong>dividuazionedei soggetti certificatori1. In attesa dell’approvazione del regolamento diattuazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) deld.lgs. 192/2005, per l’<strong>in</strong>dividuazione dei requisiti deisoggetti certificatori si fa riferimento alle disposizionicontenute nell’allegato III al decreto legislativo 30 maggio2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CErelativa all’efficienza energetica degli usi f<strong>in</strong>ali dll’energiae i servizi energetici e abrogazione della direttiva93/76/CEE).Art. 25Disposizioni transitorie relative alla trasmissionedei dati di impianti e di edifici1. Nella <strong>in</strong>dividuazione delle modalità <strong>in</strong>formatichedi trasmissione dei dati di cui all’articolo 13, comma 8 lastruttura regionale competente tiene conto delle possibilicompatibilità con gli eventuali sistemi <strong>in</strong>formativi giàutilizzati dagli enti competenti al controllo degli impiantidi climatizzazione.Art. 26Disposizioni transitorie per la presentazione dellacertificazione energetica <strong>in</strong> attesa dell’organizzazionedel sistema <strong>in</strong>formativo sull’efficienza energeticaIl presente regolamento è pubblicato nel Bollett<strong>in</strong>o ufficialedella Regione Toscana.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare come regolamento della Regione Toscana.Firenze, 25 febbraio 2010MARTINIDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 18/RRegolamento di attuazione dell’articolo 14 dellalegge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Discipl<strong>in</strong>adelle funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti diritenuta e dei relativi bac<strong>in</strong>i di accumulo).La Giunta regionale ha approvatoIl Presidente della Giuntaemanail seguente regolamento:PREAMBOLOSOMMARIOCapo IOggetto e def<strong>in</strong>izioniArt. 1 - Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009)Art. 2 - Def<strong>in</strong>izioni (articolo 14, comma 3, lettera a)l.r. 64/2009)Capo IIClassificazione degli impianti e valutazione del rischioArt. 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14,comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1217Art. 4 - Stati di rischio <strong>in</strong>dotto (articolo 14, comma 3, Art. 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo2,comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r.lettera c) l.r. 64/2009)Art. 5 - Scelta dell’area per valutazioni di rischio 64/2009)(articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)Art. 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altraArt. 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, documentazione. Trasmissione degli atti. (articolo 14comma 3, lettera d) l.r. 64/2009)comma 4 l.r. 64/2009)Capo IIINorme generali per la progettazione, autorizzazione,costruzione, esercizio e vigilanzaArt. 7 - Contenuti della domanda di autorizzazionealla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)Art. 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione allamodifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati(articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)Art. 9 - Progetto prelim<strong>in</strong>are (articolo 2, comma 1,articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3, lettera f)l.r. 64/2009)Art. 10 - Progetto def<strong>in</strong>itivo (articolo 3, comma 3,articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)Art. 11 - Fogli di condizioni (articolo 4, comma 1 earticolo 14, comma 2, lettera c) l.r. 64/2009)Art. 12 - Controlli e poteri di prescrizione <strong>in</strong> fase diesecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4 e articolo 14,comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)Art. 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2,lettera d) l.r. 64/2009)Art. 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione(articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e)l.r. 64/2009)Art. 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzioneed esercizio (articolo 8, comma 1 e articolo 14,comma 2, lettera f) l.r. 64/2009)Capo IVNorme generali per la discipl<strong>in</strong>a degli impianti <strong>in</strong> attoArt. 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commida 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)Art. 17 - Regolarizzazione degli impianti (articolo11, commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r.64/2009)Art. 18 - Autorizzazione <strong>in</strong> sanatoria (articolo 11,commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r.64/2009)Art. 19 - Chiusura dell’esercizio dell’impianto eabbandono dell’<strong>in</strong>vaso. Demolizioni. (articolo 9, articolo10, articolo 11,commi 10 e 11 e articolo 14, comma 3,lettera e) l.r. 64/2009)Capo VDisposizioni relative alla comunicazione di dati,all’<strong>in</strong>oltro di domande, attestazioni e documentazionee alla trasmissione di atti.Capo VIDisposizioni transitorie e f<strong>in</strong>aliArt. 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazionedi dati, per <strong>in</strong>oltro di domande, attestazioni e documentazionee per la trasmissione di atti. (articolo 2,comma 2 earticolo 14 commi 3,lettera g) e 4 l.r. 64/2009)Art. 23 - Contenuti del progetto di gestione dell’<strong>in</strong>vaso(articolo 14 comma 3 ,lettera h) l.r. 64/2009)Art. 24 - Term<strong>in</strong>i dei procedimenti<strong>Allegato</strong> A - Classificazione del rischio<strong>Allegato</strong> B - Schema di riferimento per la redazionedel foglio di condizioni per la costruzione<strong>Allegato</strong> C - Schema di riferimento per la redazionedel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione<strong>Allegato</strong> D - Dati da trasmettere alla competentestruttura regionalePREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma 6 della Costituzione;Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;Visto l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64(Discipl<strong>in</strong>a delle funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia diprogettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramentidi ritenuta e dei relativi bac<strong>in</strong>i di accumulo), ed <strong>in</strong> particolarel’articolo 14;Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzioneespresso nella seduta del 4 giugno 2009;Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233del 21 dicembre 2009;Visto il parere della Commissione consiliare “Territorioe Ambiente” espresso ai sensi dell’articolo 42,comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nellaseduta del 28 gennaio 2010;Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali,espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statutonella seduta del 29 gennaio 2010;


18 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del23 febbraio 2010.Considerato quanto segue:1. la recente legge regionale 64/2009 - di cui il presenteregolamento costituisce attuazione - ha ridef<strong>in</strong>itole funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia di progettazione,costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla lucedel mutato assetto delle competenze e dell’evoluzionelegislativa <strong>in</strong>tercorsa successivamente all’entrata <strong>in</strong>vigore della previgente legge che discipl<strong>in</strong>ava la materia(l.r. 7 gennaio 1994 n. 1);2. il presente regolamento, <strong>in</strong> coerenza con la normativanazionale di riferimento - attualmente costituita daldecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazionedei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighedi ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cuiall’articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile2006 n. 152 (Norme <strong>in</strong> materia ambientale), persegue iseguenti obiettivi:a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformiper la gestione dei manufatti attraverso la regolazionedegli aspetti essenziali delle procedure autorizzative,nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzatee sul comportamento dei concessionari;b) semplificare la documentazione progettuale dapresentare per gli <strong>in</strong>vasi di dimensioni limitate, anche alf<strong>in</strong>e di <strong>in</strong>centivarne la realizzazione per la gestione deifabbisogni irrigui <strong>in</strong> ambito agricolo e per il contestualemantenimento del M<strong>in</strong>imo Deflusso Vitale nei corsid’acqua pr<strong>in</strong>cipali e la ricarica di falda;c) favorire il monitoraggio degli <strong>in</strong>vasi presenti nelterritorio regionale, ai f<strong>in</strong>i della pianificazione e gestionedella risorsa idrica a livello di bac<strong>in</strong>o idrografico;3. <strong>in</strong> particolare, si sono <strong>in</strong>dividuate nozioni e specifichetecniche univoche e coerenti con le def<strong>in</strong>izioniadottate dalla normativa statale ed è stata prevista lasuddivisione degli impianti <strong>in</strong> classi, nonché una classificazionedei rischi connessi, <strong>in</strong> funzione delle caratteristichedell’impianto e degli stati di rischio <strong>in</strong>dottosu un’area ritenuta significativa, calcolata sulla base dispecifici parametri;4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazionee della relativa documentazione tecnica, si èreso necessario discipl<strong>in</strong>are le modalità di comunicazionedella chiusura dell’esercizio delle opere di ritenutanonché le procedure di autorizzazione dei lavori di riprist<strong>in</strong>odei luoghi o di messa <strong>in</strong> sicurezza - ivi compresa lademolizione - da effettuare, <strong>in</strong> caso di cessazione def<strong>in</strong>itivadegli impianti e di abbandono dell’<strong>in</strong>vaso, anche <strong>in</strong>funzione della tipologia dell’impianto;5. si è posta <strong>in</strong>oltre l’esigenza di dettare una specificadiscipl<strong>in</strong>a dei procedimenti preord<strong>in</strong>ati alla denuncia diesistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione <strong>in</strong>sanatoria degli impianti, <strong>in</strong> attuazione della norma transitoria<strong>in</strong>trodotta dalla l.r. 64/09;6. nelle more dell’adozione, da parte delle prov<strong>in</strong>ce,dei rispettivi atti organizzativi, si è posta la necessità dideterm<strong>in</strong>are term<strong>in</strong>i di conclusione del procedimento piùlunghi rispetto a quelli ord<strong>in</strong>ariamente <strong>in</strong>dividuati dallalegge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazionee riord<strong>in</strong>o normativo) <strong>in</strong> considerazione deiseguenti motivi:a) la complessità delle procedure e della materiacomporta la necessità di approfondimenti, sopralluoghi,particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili,anche per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;b) la delicatezza degli <strong>in</strong>teressi co<strong>in</strong>volti, quali lapubblica <strong>in</strong>columità, l’uso della risorsa idrica, nonché latutela dell’ambiente, richiede un’attenzione particolaredegli esami e valutazioni tecniche che sono richiestiall’amm<strong>in</strong>istrazione prov<strong>in</strong>ciale;c) la previsione che nella fase transitoria perverrannoall’amm<strong>in</strong>istrazione prov<strong>in</strong>ciale le domande relativea tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, harichiesto la determ<strong>in</strong>azione di tempi ancora più lunghirispetto agli altri per le domande di regolarizzazione edi sanatoria;7. si è altresì provveduto a def<strong>in</strong>ire modalità e tempiper l’<strong>in</strong>vio da parte della prov<strong>in</strong>cia dei dati relativi ai provvedimentiadottati nell’ambito delle competenze attribuite,nonché dei dati relativi alle caratteristiche essenzialidegli impianti, prevedendo anche forme semplificate perla comunicazione delle suddette <strong>in</strong>formazioni;8. si è qu<strong>in</strong>di reso necessario armonizzare le disposizionidel presente regolamento con il nuovo quadro dellenorme regionali volte alla semplificazione e <strong>in</strong>formatizzazionedelle procedure (l.r. 40/2009 e l.r. 5 ottobre 2009n. 54 “Istituzione del sistema <strong>in</strong>formativo e del sistemastatistico regionale. Misure per il coord<strong>in</strong>amento delle<strong>in</strong>frastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societàdell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza”) prevedendo,nelle more dell’attivazione delle modalità telematiche,specifiche disposizioni transitorie per la comunicazionealla regione da parte della prov<strong>in</strong>cia dei dati essenzialirelativi agli impianti, per l’<strong>in</strong>oltro di domande, attestazionie documentazione e per la trasmissione degli attiagli <strong>in</strong>teressati;9. <strong>in</strong> attesa dell’emanazione di specifiche disposizionitecniche ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e discipl<strong>in</strong>a generaledelle funzioni amm<strong>in</strong>istrative e dei compiti <strong>in</strong> materia diurbanistica e pianificazione territoriale, protezione dellanatura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amentie gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa delsuolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31marzo 1998, n. 112), si è <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e ritenuto opportuno discipl<strong>in</strong>arei contenuti del progetto di gestione dell’<strong>in</strong>vaso di


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12cui all’articolo 114 del d.lgs 152/06, al f<strong>in</strong>e di garantire -oltre al mantenimento o riprist<strong>in</strong>o della capacità di <strong>in</strong>vasoed all’efficienza degli organi di scarico e di presa - laqualità della risorsa idrica;si approva il presente regolamento:Capo IOggetto e def<strong>in</strong>izioniArt. 1Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009)1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 14della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Discipl<strong>in</strong>adelle funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenutae dei relativi bac<strong>in</strong>i di accumulo), il presente regolamentodiscipl<strong>in</strong>a il procedimento di approvazione dei progettied il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delleopere di cui all’articolo 1 della medesima legge.2. Sono fatte salve le norme tecniche statali <strong>in</strong> materiadi progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.Art. 2Def<strong>in</strong>izioni (articolo 14, comma 3,lettera a) l.r. 64/2009)1. Ai f<strong>in</strong>i del presente regolamento si def<strong>in</strong>iscono:a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota delpiano di coronamento e quota del punto più depresso deiparamenti;b) quota di massimo <strong>in</strong>vaso: quota massima a cuipuò giungere il livello dell’acqua dell’<strong>in</strong>vaso nel caso <strong>in</strong>cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto,esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;c) quota di massima regolazione: quota del livellodell’acqua alla quale ha <strong>in</strong>izio, automaticamente, losfioro;d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quotadi massimo <strong>in</strong>vaso e quella del punto più depressodell’alveo naturale <strong>in</strong> corrispondenza del paramento dimonte;e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamentoe quota di massimo <strong>in</strong>vaso;f) volume totale di <strong>in</strong>vaso: capacità del serbatoiocompresa tra la quota di massimo <strong>in</strong>vaso e la quota m<strong>in</strong>imadi fondazione;g) rischio <strong>in</strong>dotto: il rischio prodotto sulle aree avalle dello sbarramento per effetto della costruzionedell’impianto.Capo IIClassificazione degli impianti e valutazione del rischioArt. 3Classificazione degli impianti (articolo 14,comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)191. Le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009sono suddivise nelle seguenti classi <strong>in</strong> base all’altezzadell’opera di ritenuta ed al volume d’<strong>in</strong>vaso:a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metrie <strong>in</strong>feriore o uguale a 5 metri o volume d’<strong>in</strong>vaso superiorea 5.000 metri cubi e <strong>in</strong>feriore o uguale a 30.000metri cubi;b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e<strong>in</strong>feriore o uguale a 7 metri o volume d’<strong>in</strong>vaso superiorea 30.000 metri cubi e <strong>in</strong>feriore o uguale a 70.000 metricubi;c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metrie <strong>in</strong>feriore o uguale a 10 metri o volume d’<strong>in</strong>vaso superiorea 70.000 metri cubi e <strong>in</strong>feriore o uguale a 100.000metri cubi;d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e<strong>in</strong>feriore o uguale a 15 metri con volume d’<strong>in</strong>vaso superiorea 100.000 metri cubi e <strong>in</strong>feriore o uguale a 300.000metri cubi;e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metrie <strong>in</strong>feriore o uguale a 15 metri con volume d’<strong>in</strong>vasosuperiore a 300.000 metri cubi e <strong>in</strong>feriore o uguale a1.000.000 metri cubi.2. Qualora l’impianto abbia dimensioni identificativedi due diverse classi, esso è assegnato alla classe dilivello superiore.Art. 4Stati di rischio <strong>in</strong>dotto (articolo 14, comma 3,lettera c) l.r. 64/2009)1. Il rischio <strong>in</strong>dotto, come def<strong>in</strong>ito all’articolo 2,comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado edil tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali emanutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazionisono <strong>in</strong>dividuati gli stati di rischio <strong>in</strong>dotto descritti aicommi 2 e 3.2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati,soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degliarticoli 3 e 4 della l.r. 64/2009, sono <strong>in</strong>dividuati i seguentistati di rischio <strong>in</strong>dotto:a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento,nelle aree a valle risultano perdite trascurabili siasotto l’aspetto ambientale che economico; la perdita divite umane è improbabile;b) moderato, quando, a seguito del collasso dellosbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenzeambientali o apprezzabili perdite economiche,con danni a strutture commerciali o <strong>in</strong>dustriali, a servizi


20 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12pubblici o a <strong>in</strong>frastrutture; la perdita di vite umane èimprobabile;c) alto, nel caso <strong>in</strong> cui ricorra almeno una delleseguenti condizioni:1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento,nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevantidanni economici; <strong>in</strong> generale, si ritengono co<strong>in</strong>voltiagglomerati urbani o aree di espansione con numeroseresidenze;2) condizione geologica dell’area su cui è realizzatolo sbarramento tale da determ<strong>in</strong>are <strong>in</strong>stabilità dei versantie dello sbarramento medesimo.Art. 5Scelta dell’area per valutazioni di rischio(articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)1. L’area significativa <strong>in</strong>dagata a valle per le valutazionidi rischio di cui all’articolo 4 <strong>in</strong> direzioni idraulicamentenon trascurabili è valutata per una distanza Lpari a:L = V/(2*10 4 )con valore m<strong>in</strong>imo di L da assumere pari ad 1 chilometro,dove L viene calcolato <strong>in</strong> chilometri e V, espresso<strong>in</strong> metri cubi, è il volume d’<strong>in</strong>vaso.3. Per gli sbarramenti già esistenti sono <strong>in</strong>dividuati iseguenti stati di rischio <strong>in</strong>dotto:a) basso, nel caso <strong>in</strong> cui ricorra almeno una delleseguenti condizioni:1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento,nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sottol’aspetto ambientale che economico; la perdita di viteumane è improbabile;2) mancata manutenzione degli organi di scarico;b) moderato, nel caso <strong>in</strong> cui ricorra almeno una delleseguenti condizioni:1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento,nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientalio apprezzabili perdite economiche, con danni a strutturecommerciali o <strong>in</strong>dustriali, a servizi pubblici o a <strong>in</strong>frastrutture;la perdita di vite umane è improbabile;2) presenza di scarichi di fondo che attraversano losbarramento;3) errato dimensionamento o posizionamento degliorgani di scarico;4) situazione geologica non sufficientemente conosciutaa monte del rilevato, per la quale tuttavia si possanoescludere situazioni di <strong>in</strong>stabilità dei versanti o dellosbarramento;5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentementeper quelli <strong>in</strong> materiale sciolto;c) alto, nel caso <strong>in</strong> cui ricorra almeno una delleseguenti condizioni:1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento,nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevantidanni economici; <strong>in</strong> generale, vi è la probabilità dico<strong>in</strong>volgimento di agglomerati urbani o aree di espansionecon numerose residenze;2) presenza di <strong>in</strong>filtrazioni nel corpo diga, provenientidalle spalle o dalle fondazioni;3) condizione geologica dell’area su cui è realizzatolo sbarramento tale da determ<strong>in</strong>are <strong>in</strong>stabilità dei versantie dello sbarramento medesimo;4) assenza di organi di scarico;5) <strong>in</strong>sufficiente dimensionamento degli organi discarico dello sbarramento a fronte di elevate portate dipiena.2. Sono fatte salve particolari situazioni per le qualila prov<strong>in</strong>cia, <strong>in</strong> sede di istruttoria, valuta la necessitàdi <strong>in</strong>dividuare estensioni dell’area da <strong>in</strong>dagare diverserispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.Art. 6Classificazione del rischio (articolo 14,comma 3, lettera d) l.r. 64/2009)1. Sulla base dello stato di rischio determ<strong>in</strong>ato aisensi dell’articolo 4, e della classe dell’<strong>in</strong>vaso assegnatasecondo i criteri di cui all’articolo 3, la prov<strong>in</strong>cia attribuiscead ogni <strong>in</strong>vaso una specifica classe di rischio traquelle <strong>in</strong>dividuate nell’allegato A al presente regolamento.2. La prov<strong>in</strong>cia provvede all’attribuzione della classedi rischio di cui al comma 1 al momento del rilasciodell’autorizzazione alla costruzione o alla modificadell’impianto, quando l’<strong>in</strong>tervento di modifica determ<strong>in</strong>al’assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonchéal momento del ricevimento della denuncia di esistenzadi cui all’articolo 16, o del rilascio dei provvedimentidi regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17e 18.3. La prov<strong>in</strong>cia può, <strong>in</strong> qualunque momento, attribuireall’impianto una classe di rischio diversa rispettoa quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando ilmutamento dello stato di rischio, della classe d’<strong>in</strong>vaso,o di entrambe le condizioni, determ<strong>in</strong>ano la necessità diuna riclassificazione del rischio.Capo IIINorme generali per la progettazione, autorizzazione,costruzione, esercizio e vigilanzaArt. 7Contenuti della domanda di autorizzazione allacostruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14,comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12nuove opere è presentata alla prov<strong>in</strong>cia territorialmentecompetente, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009 edell’articolo 14, comma 1, lettera f, della legge regionale11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo).2. Nella domanda di cui al comma 1 sono <strong>in</strong>dicati iseguenti elementi:a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con <strong>in</strong>dicazione<strong>in</strong> particolare:1) della tipologia costruttiva;2) dell’altezza;3) del volume di <strong>in</strong>vaso;4) dell’eventuale corso d’acqua <strong>in</strong>tercettato;5) della proposta della classe di rischio da attribuireall’impianto, ai sensi dell’articolo 6;b) localizzazione dell’impianto, con <strong>in</strong>dicazione delcomune ove il medesimo è ubicato e della località abitatapiù vic<strong>in</strong>a;c) <strong>in</strong>quadramento dell’impianto rispetto agli atti dipianificazione di bac<strong>in</strong>o;d) uso cui l’impianto è dest<strong>in</strong>ato;e) estremi della richiesta di concessione alla derivazionedi acqua pubblica, ove prevista, oppure dellaconcessione già rilasciata.3. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progettoprelim<strong>in</strong>are dell’opera, a firma di professionistiabilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ord<strong>in</strong>amentiprofessionali.4. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cuiall’articolo 3, <strong>in</strong> luogo del progetto prelim<strong>in</strong>are può essereallegato direttamente il progetto def<strong>in</strong>itivo dell’opera.In tali casi la prov<strong>in</strong>cia, <strong>in</strong> relazione al rischio idrogeologico,idraulico e sismico presente sul territorio o <strong>in</strong>dottoper effetto della costruzione dell’impianto, <strong>in</strong> fase diapprovazione del progetto def<strong>in</strong>itivo valuta l’opportunitàdi chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazionidelle amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche <strong>in</strong>teressate, di cui all’articolo9, comma 5.5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cuiall’articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegatoanche il progetto di gestione dell’<strong>in</strong>vaso di cui all’articolo114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme<strong>in</strong> materia ambientale), elaborato nel rispetto di quantoprevisto nelle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20,comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e discipl<strong>in</strong>a generaledelle funzioni amm<strong>in</strong>istrative e dei compiti <strong>in</strong> materia diurbanistica e pianificazione territoriale, protezione dellanatura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amentie gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa delsuolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31marzo 1998, n. 112).216. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ognivariazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata allaprov<strong>in</strong>cia.Art. 8Contenuti della domanda di autorizzazione allamodifica di impianti già esistenti, autorizzati ecollaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2,lettera a) l.r. 64/2009)1. La domanda di autorizzazione alla modifica diimpianti già esistenti è presentata alla prov<strong>in</strong>cia territorialmentecompetente ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 64/2009e dell’articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998.2. Tra gli <strong>in</strong>terventi di modifica oggetto di autorizzazione,sono compresi quelli effettuati per l’adeguamentofunzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuatiper l’adeguamento strutturale dei medesimi che esulanodalle operazioni di manutenzione previste nel fogliodi condizioni di cui all’articolo 11, comma 4.3. Nella domanda sono <strong>in</strong>dicati i seguenti elementi:a) caratteristiche sommarie dell’impianto, con <strong>in</strong>dicazione<strong>in</strong> particolare:1) della tipologia costruttiva;2) dell’altezza;3) del volume di <strong>in</strong>vaso;4) dell’eventuale corso d’acqua <strong>in</strong>tercettato;5) della proposta della nuova classe di rischio dicui all’articolo 6, qualora l’<strong>in</strong>tervento determ<strong>in</strong>i l’attribuzionedi una classe di rischio diversa da quella giàassegnata;b) localizzazione dell’impianto, con <strong>in</strong>dicazione delcomune ove il medesimo è ubicato, della località abitatapiù vic<strong>in</strong>a e della eventuale denom<strong>in</strong>azione correntedell’impianto medesimo;c) <strong>in</strong>quadramento dell’impianto rispetto agli atti dipianificazione di bac<strong>in</strong>o;d) uso dell’impianto al momento della domanda ed aseguito dell’<strong>in</strong>tervento di modifica;e) estremi degli atti autorizzativi relativi all’impiantoesistente;f) estremi della richiesta di concessione alla derivazionedi acqua pubblica, ove prevista, oppure dellaconcessione già rilasciata;g) descrizione delle modifiche che si <strong>in</strong>tendonoapportare all’impianto esistente, con <strong>in</strong>dicazione, nelcaso di <strong>in</strong>terventi di modifica funzionale, delle nuovedimensioni dell’opera di ritenuta.4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica èallegato il progetto prelim<strong>in</strong>are dell’impianto modificato,a firma di professionisti abilitati secondo quantoprevisto dai rispettivi ord<strong>in</strong>amenti professionali.


22 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 125. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cuiall’articolo 3, <strong>in</strong> luogo del progetto prelim<strong>in</strong>are può essereallegato direttamente il progetto def<strong>in</strong>itivo dell’opera.In tali casi la prov<strong>in</strong>cia, <strong>in</strong> relazione al rischio idrogeologico,idraulico e sismico presente sul territorio o <strong>in</strong>dottoper effetto della costruzione dell’impianto, <strong>in</strong> fase diapprovazione del progetto def<strong>in</strong>itivo valuta l’opportunitàdi chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazionidelle amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche <strong>in</strong>teressate, di cui all’articolo9, comma 5.6. Qualora la modifica determ<strong>in</strong>i l’attribuzioneall’impianto della classe D o E ai sensi dell’articolo 3,alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegatoil progetto di gestione dell’<strong>in</strong>vaso di cui all’articolo 7,comma 5.reperimento dei materiali necessari alla costruzione, conl’<strong>in</strong>dicazione delle eventuali relative cave di prestito;e) i bac<strong>in</strong>i idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed ilreticolo idraulico afferente l’<strong>in</strong>vaso;f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assuntiper le portate di progetto e verifica dell’impianto, conriferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli<strong>in</strong>vasi esistenti, pari a 500 anni <strong>in</strong> caso di sbarramenti dialtezza <strong>in</strong>feriore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni <strong>in</strong>caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;g) la valutazione dell’entità del probabile trasportosolido ai f<strong>in</strong>i della determ<strong>in</strong>azione del rischio di <strong>in</strong>terrimento,per i nuovi impianti che si propone di classificare,ai sensi dell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cuiall’allegato A al presente regolamento, oppure per quelligià esistenti e classificati nella medesima classe.7. Nelle more del procedimento di autorizzazione allamodifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 ècomunicata alla prov<strong>in</strong>cia.Art. 9Progetto prelim<strong>in</strong>are (articolo 2, comma 1, articolo 3e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3lettera, f) l.r. 64/2009)1. Il progetto prelim<strong>in</strong>are è redatto e sottoscrittoda professionisti abilitati secondo quanto previsto dairispettivi ord<strong>in</strong>amenti professionali.2. Il progetto prelim<strong>in</strong>are ha ad oggetto l’<strong>in</strong>teroimpianto, comprese le opere di captazione quali canalio condotte, qualora siano utilizzate acque captate dabac<strong>in</strong>o imbrifero esterno a quello direttamente sottesoall’opera di ritenuta.3. In caso di impianto già esistente, il progetto dimodifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativiall’<strong>in</strong>tero impianto ritenuti significativi ai f<strong>in</strong>i dell’<strong>in</strong>terventoda realizzare.4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quantoprevisto dal regolamento approvato con decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554(Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n.109 legge quadro <strong>in</strong> materia di lavori pubblici, e successivemodificazioni) ed <strong>in</strong> particolare <strong>in</strong>dicano:a) l’uso a cui è dest<strong>in</strong>ato l’impianto;b) la valutazione della classe di rischio ai sensidell’articolo 6;c) gli elementi macroscopici di rischio geologico,idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorioo <strong>in</strong>dotti per effetto della costruzione dell’impianto,necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;d) per le opere <strong>in</strong> materiali sciolti, limitatamente alleclassi D ed E di cui all’articolo 3, la reale possibilità di5. La prov<strong>in</strong>cia approva il progetto prelim<strong>in</strong>are, previaacquisizione, anche <strong>in</strong> sede di Conferenza di Servizi,dei pareri, degli atti di assenso e delle certificazioni dellealtre amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche <strong>in</strong>teressate, fra i quali,<strong>in</strong> particolare:a) il certificato di convalida del calcolo della portatadi massima piena del bac<strong>in</strong>o imbrifero tributario,rilasciato dalla competente struttura della DirezioneGenerale delle politiche territoriali e ambientali dellaRegione, limitatamente agli <strong>in</strong>vasi di classe D ed E dicui all’articolo 3;b) il parere espresso dalla competente struttura dellaDirezione Generale delle politiche territoriali e ambientalidella Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 dellal.r. 64/2009, limitatamente agli <strong>in</strong>vasi di classe E di cuiall’articolo 3, al f<strong>in</strong>e di assicurare la coerenza con gli attidi pianificazione e programmazione regionali <strong>in</strong> materiadi difesa del suolo;c) nulla osta dell’autorità militare competente per territorio<strong>in</strong> conformità a quanto previsto dal decreto del Presidentedella Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazionedel regolamento per la compilazione dei progetti,la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta).6. La prov<strong>in</strong>cia comunica al soggetto richiedente ilprovvedimento di approvazione del progetto prelim<strong>in</strong>are,che può eventualmente contenere prescrizioni perl’elaborazione del progetto def<strong>in</strong>itivo.7. La fase procedimentale preord<strong>in</strong>ata all’approvazionedel progetto prelim<strong>in</strong>are si conclude entro ilterm<strong>in</strong>e massimo di sessanta giorni a decorrere dall’acquisizionedei pareri, atti di assenso e certificazioni dicui al comma 5.Art. 10Progetto def<strong>in</strong>itivo (articolo 3 comma 3 , articolo 4 earticolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)1. Il progetto def<strong>in</strong>itivo è redatto e sottoscritto da pro-


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12fessionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettiviord<strong>in</strong>amenti professionali.2. Il progetto def<strong>in</strong>itivo ha ad oggetto l’<strong>in</strong>tero impianto,comprese le opere di captazione quali canali o condotte,qualora siano utilizzate acque captate da bac<strong>in</strong>oimbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’operadi ritenuta.3. In caso di impianto già esistente, il progetto dimodifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativiall’<strong>in</strong>tero impianto ritenuti significativi ai f<strong>in</strong>i dell’<strong>in</strong>terventoda realizzare.23j) la valutazione del trasporto solido con riferimentoallo sviluppo dell’<strong>in</strong>terrimento dell’impianto e alla stimadella variazione della d<strong>in</strong>amica d’alveo a monte e valledello stesso;k) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle operee delle <strong>in</strong>frastrutture accessorie, tenendo conto del gradodi sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;l) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dellosbarramento, della massima piena scaricabile e dellepiene artificiali dovute a manovra degli organi di scaricoe, nel caso di <strong>in</strong>vasi ricadenti nelle classi D ed E di cuiall’articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quantoprevisto dal regolamento approvato con d.p.r. 554/1999,ed <strong>in</strong> particolare <strong>in</strong>dicano i seguenti elementi:a) le eventuali varianti previste rispetto al progettoprelim<strong>in</strong>are;b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenutenel provvedimento di approvazione del progetto prelim<strong>in</strong>are;c) le fasi ed i tempi presunti di esecuzione delle operee manufatti componenti l’impianto;d) le campagne di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e svolte, i criteri utilizzatiper le scelte progettuali, anche al f<strong>in</strong>e di m<strong>in</strong>imizzarel’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionalie descrittive dei materiali prescelti, nonché icriteri di progettazione delle strutture e degli impianti,<strong>in</strong> particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;e) le misure di prevenzione dei rischi a tutela dellapubblica <strong>in</strong>columità, le modalità di sorveglianza e didisattivazione o svuotamento dell’<strong>in</strong>vaso;f) le prove, le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i ed i rilevamenti eseguiti chedescrivono <strong>in</strong> particolare:1) la geomorfologia e la litologia dell’area <strong>in</strong> esame,mediante analisi estese f<strong>in</strong>o a profondità idonee all’opera<strong>in</strong> progetto;2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimentoalla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendiicircostanti;3) gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficialee sulle loro <strong>in</strong>terazioni;g) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazionee dei materiali di costruzione degli sbarramenti;h) le verifiche di stabilità, filtrazione e sifonamentodell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno difondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascunadelle seguenti condizioni: a f<strong>in</strong>e costruzione, a serbatoiopieno con il livello al massimo <strong>in</strong>vaso, <strong>in</strong> caso di eventosismico nonché a seguito di rapido svuotamento delserbatoio;i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifich<strong>in</strong>oil valore assunto per le portate di progetto ed il conseguentedimensionamento delle opere complementari;5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cuiall’articolo 3 possono essere omesse le <strong>in</strong>dicazionipreviste al comma 4 lettere c), e), j), l). Per i medesimiimpianti, qualora costituiti da rilevato <strong>in</strong> terra, le verifiche<strong>in</strong>dicate al comma 4, lettera h) non sono necessarienel caso <strong>in</strong> cui i paramenti di monte abbiano <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azione<strong>in</strong>feriore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azione<strong>in</strong>feriore o uguale a 1:2,5.6. I disegni tecnici rappresentano l’<strong>in</strong>tero impiantonella sua configurazione def<strong>in</strong>itiva, e comunque comprendono:a) la planimetria generale dell’<strong>in</strong>tero impianto <strong>in</strong> scalanon <strong>in</strong>feriore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, leopere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitud<strong>in</strong>alidell’opera di ritenuta, <strong>in</strong> scala 1:200 o 1:500, a secondadelle caratteristiche delle opere, con <strong>in</strong>dicazione delleisoipse equidistanti 2 metri;c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospettidelle opere complementari <strong>in</strong> scala 1:200 o 1:500 aseconda delle caratteristiche delle opere;d) il profilo dell’<strong>in</strong>vaso lungo l’asse longitud<strong>in</strong>ale <strong>in</strong>scala 1:500;e) il diagramma riunito dei volumi <strong>in</strong>vasati e dellesuperfici <strong>in</strong> rapporto alle quote dell’<strong>in</strong>vaso;f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell’<strong>in</strong>vasoper mezzo del solo scarico di fondo;g) i particolari costruttivi <strong>in</strong> scala adeguata di tuttele opere che richiedono una dettagliata rappresentazionedelle caratteristiche e della tecnica costruttiva, qualiorgani di scarico e relativi meccanismi di manovra, operadi presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovrae manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezionedelle sponde e delle scarpate del bac<strong>in</strong>o di accumulo,sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesseallo sbarramento;h) l’adeguata rappresentazione grafica delle opereaccessorie e di rif<strong>in</strong>itura.7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui


24 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12all’articolo 3 possono essere omesse le rappresentazionigrafiche <strong>in</strong>dicate nel comma 6, lettere e), f ), h).8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cuiall’articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare,ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio1 e 2 di cui all’allegato A al presente regolamento, laprov<strong>in</strong>cia può concordare con il richiedente il livello diapprofondimento delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i da effettuare <strong>in</strong> relazioneall’importanza dell’opera.9. La prov<strong>in</strong>cia, previa sottoscrizione per accettazioneda parte del richiedente dei fogli di condizioni di cuiall’articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzioneo la modifica dell’impianto provvedendo altresìalla classificazione del medesimo e del relativo rischioai sensi degli articoli 3 e 6.10. La prov<strong>in</strong>cia trasmette copia dell’autorizzazionedi cui al comma 9 al richiedente. Ai sensi dell’articolo2 comma 2, della l.r. 64/2009, la prov<strong>in</strong>cia trasmettealtresì alla Direzione Generale delle politiche territorialied ambientali della Regione, con le modalità di cuiall’articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti autorizzatorie quelli relativi ad ogni impianto autorizzato,con particolare riferimento alle caratteristiche tipologichee costruttive, alla localizzazione, all’<strong>in</strong>quadramentodell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bac<strong>in</strong>o,ed all’uso cui il medesimo impianto è dest<strong>in</strong>ato.11. La fase procedimentale preord<strong>in</strong>ata all’approvazionedel progetto def<strong>in</strong>itivo e della contestuale autorizzazionealla costruzione o modifica dell’impianto siconclude entro il term<strong>in</strong>e massimo di sessanta giorni adecorrere dalla presentazione del progetto medesimooppure dall’acquisizione dei pareri, atti di assenso ecertificazioni di altre amm<strong>in</strong>istrazioni nei casi previstidall’articolo 8, comma 5.Art. 11Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14comma 2 lettera c) l.r. 64/2009)1. I fogli di condizioni di cui all’articolo 4, comma1 della l.r. 64/2009 discipl<strong>in</strong>ano le fasi della costruzionedell’impianto nonché l’esercizio e la manutenzione dellostesso.2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvatidalla prov<strong>in</strong>cia nel rispetto dei contenuti m<strong>in</strong>imi previstiai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimentodi cui agli allegati B e C al presente regolamentoe sono sottoscritti per accettazione dal richiedente.3. Il foglio di condizioni per la costruzione contienealmeno i seguenti elementi:a) caratteristiche tecniche e geometriche dell’opera diritenuta e dell’impianto;b) modalità di costruzione dell’opera di ritenuta;c) caratteristiche dei materiali impiegati e relativeprove di controllo;d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;e) tipologia e localizzazione delle opere complementaridell’opera di ritenuta;f) tipologia e localizzazione delle eventuali opereaccessorie dell’opera di ritenuta;g) franco m<strong>in</strong>imo;h) caratteristiche ed eventuali modalità di realizzazionedella strada d’accesso all’impianto;i) verifiche da effettuarsi <strong>in</strong> corso d’opera;j) durata dei lavori;k) modalità di collaudo;l) relazione tecnica contenente i criteri generali peril riprist<strong>in</strong>o e la messa <strong>in</strong> sicurezza dei luoghi <strong>in</strong> caso dieventuale cessazione def<strong>in</strong>itiva delle opere o di abbandonodell’<strong>in</strong>vaso, nel rispetto delle procedure previstedall’articolo 19.4. Il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzionecontiene almeno i seguenti elementi:a) caratteristiche dell’opera di ritenuta e dell’impianto,conformemente alle eventuali variazioni <strong>in</strong> corsod’opera;b) lavori di manutenzione dell’opera di ritenuta;c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;d) controlli <strong>in</strong> fase di esercizio;e) modalità di vigilanza e di allerta;f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell’impianto,nel rispetto di quanto previsto all’articolo 14;g) norme di regolamentazione d’uso della risorsaidrica <strong>in</strong> caso di emergenza;h) numero, tipo e localizzazione delle eventuali apparecchiaturedi controllo;i) specie e frequenze delle misure;j) luoghi da assoggettare ad osservazione diretta conla relativa frequenza;k) modalità di comunicazione di chiusura temporaneao def<strong>in</strong>itiva dell’esercizio delle opere di ritenutae relativi adempimenti, nonché, <strong>in</strong> caso di cessazionedef<strong>in</strong>itiva delle opere e di abbandono dell’<strong>in</strong>vaso, eventualiprescrizioni f<strong>in</strong>alizzate al riprist<strong>in</strong>o dei luoghi oalla messa <strong>in</strong> sicurezza dell’impianto e alla tutela dellapubblica <strong>in</strong>columità nel rispetto delle procedure previstedall’articolo 19 e <strong>in</strong> conformità con i criteri contenut<strong>in</strong>ella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l).5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E dicui all’articolo 3, il foglio di condizioni per l’esercizioe la manutenzione, oltre a quanto <strong>in</strong>dicato al comma 4,riporta:


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12a) il progetto di gestione dell’<strong>in</strong>vaso di cui all’articolo114 del d.lgs. 152/2006;b) l’ubicazione della residenza dell’addetto alla vigilanza,da posizionare a distanza non superiore ad 1 chilometrodall’<strong>in</strong>vaso, o, <strong>in</strong> alternativa, l’<strong>in</strong>dicazione delnumero di reperibilità dello stesso, da contattare <strong>in</strong> modotale che sia garantito un rapido tempo di <strong>in</strong>tervento;c) le norme relative all’<strong>in</strong>stallazione di cartelli monitori,di dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazioneidrometrica;d) le modalità di attuazione del sistema di allertamento,<strong>in</strong> coerenza con le specifiche def<strong>in</strong>ite a tal f<strong>in</strong>enell’ambito dei piani prov<strong>in</strong>ciali di protezione civile.6. Le modifiche al foglio di condizioni per l’esercizioe la manutenzione di cui all’articolo 7, comma 4 della l.r.64/2009, sono unilateralmente apportate dalla prov<strong>in</strong>ciacon specifico provvedimento da comunicare al titolaredell’autorizzazione o al soggetto che a qualunque titoloesercisce l’impianto.Art. 12Controlli e poteri di prescrizione <strong>in</strong> fase di esecuzionedei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14,comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)253. Conclusasi positivamente la fase del primo <strong>in</strong>vaso,il titolare dell’autorizzazione ne dà immediata comunicazionealla prov<strong>in</strong>cia, trasmettendo una relazione a firmadel direttore dei lavori sullo svolgimento delle relativeoperazioni, sulle prove eseguite e sui risultati osservatidurante il primo <strong>in</strong>vaso sperimentale.4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatoreo la commissione di collaudo devono verificare ecertificare <strong>in</strong> particolare:a) che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte conformementeal progetto def<strong>in</strong>itivo approvato e al fogliodi condizioni per la costruzione;b) il regolare funzionamento degli organi di scarico,degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza,di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazionidi pericolo;c) il regolare comportamento dello sbarramento nelcorso degli <strong>in</strong>vasi sperimentali;d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opereconnesse.5. Al term<strong>in</strong>e del collaudo f<strong>in</strong>ale, il titolare dell’autorizzazionetrasmette copia del certificato di collaudo allaprov<strong>in</strong>cia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.1. La prov<strong>in</strong>cia ha facoltà di accedere <strong>in</strong> qualunquemomento ai cantieri e di eseguire le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i e i controlliche ritenga necessari <strong>in</strong> relazione alle particolari caratteristichecostruttive dell’impianto. A tal f<strong>in</strong>e il soggettoautorizzato è tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionaliche la prov<strong>in</strong>cia ritenga necessarie, garantendoil libero accesso al cantiere.2. La prov<strong>in</strong>cia può, <strong>in</strong> qualunque momento, prescriverei lavori che si rendessero necessari per la perfettafunzionalità dell’impianto e la salvaguardia della pubblica<strong>in</strong>columità.Art. 13Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2,lettera d) l.r. 64/2009)1. Il collaudo <strong>in</strong> corso d’opera è effettuato, per leopere pubbliche, nei casi di cui all’articolo 187, comma3 del d.p.r. 554/99. Nel caso di opere private, la prov<strong>in</strong>ciastabilisce, al momento del rilascio dell’autorizzazionealla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo <strong>in</strong>corso d’opera.2. Term<strong>in</strong>ati i lavori di costruzione dell’<strong>in</strong>tero impianto,il direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza eresponsabilità, fa eseguire il primo <strong>in</strong>vaso sperimentaledopo averne data tempestiva comunicazione alla prov<strong>in</strong>ciae, nei casi di cui al comma 1, al collaudatore <strong>in</strong> corsod’opera.6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo.Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificatodi regolare esecuzione, che è trasmesso alla prov<strong>in</strong>cia acura del titolare dell’autorizzazione entro 15 giorni dalrilascio del medesimo.Art. 14Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r.64/2009)1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009,il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunquetitolo ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a presentarealla prov<strong>in</strong>cia rapporti scritti attestanti la funzionalitàdell’impianto ed il perfetto stato di manutenzione edefficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapportisono redatti da professionista avente i requisiti per lanom<strong>in</strong>a a collaudatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 2della l.r. 64/2009.2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma1 è <strong>in</strong>dicata nel foglio di condizioni per l’esercizio e lamanutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembresuccessivo alla data del rilascio del certificato di collaudodi cui all’articolo 13, comma 5, oppure del certificatodi regolare esecuzione di cui all’articolo 13, comma 6.Essa non può comunque essere <strong>in</strong>feriore a:a) c<strong>in</strong>que anni per gli impianti ricadenti, ai sensi


26 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12dell’articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all’allegatoA al presente regolamento;b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo6, nella classe di rischio 2 di cui all’allegato A alpresente regolamento;c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell’articolo6, nella classe di rischio 3 di cui all’allegato A alpresente regolamento;d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1anno per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensidell’articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all’allegatoA al presente regolamento.3. La prov<strong>in</strong>cia, <strong>in</strong> relazione alla situazione di rischiodeterm<strong>in</strong>ata dalle caratteristiche dell’impianto, può stabilire,nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione,una maggiore frequenza dei rapporti tecnici,rispetto a quanto previsto al comma 2.4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, laprov<strong>in</strong>cia può, <strong>in</strong> qualunque momento, stabilire unadiversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1,modificando a tal f<strong>in</strong>e il foglio di condizioni per l’esercizioe la manutenzione.Art. 15Controlli periodici sullo stato di manutenzione edesercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14,comma 2 lettera f) l.r. 64/2009)1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009,la prov<strong>in</strong>cia effettua periodiche visite di controllo sullostato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti,ai sensi dell’articolo 6, nelle classi di rischio 3 e 4di cui all’allegato A al presente regolamento.2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la prov<strong>in</strong>cia effettuaperiodiche visite di controllo:a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi prepostialla salvaguardia della pubblica <strong>in</strong>columità;b) quando, nei rapporti tecnici di cui all’articolo 14,sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell’impianto;<strong>in</strong> questo caso i controlli possono essere sospesidopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni dipotenziale rischio;c) se il soggetto <strong>in</strong>teressato ha omesso di presentare, neitempi stabiliti, il rapporto tecnico di cui all’articolo 14.Capo IVNorme generali per la discipl<strong>in</strong>a degli impianti <strong>in</strong> attoArt. 16Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 earticolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)presente regolamento, il soggetto che a qualunque titoloesercisce le opere di cui all’articolo 1 della l.r. 64/2009,già realizzate o <strong>in</strong> corso di realizzazione a tale data,<strong>in</strong>oltra alla prov<strong>in</strong>cia apposita denuncia di esistenza ditale impianto.2. Ai f<strong>in</strong>i di cui al comma 1, nella denuncia di esistenzal’<strong>in</strong>teressato dichiara sotto la propria responsabilità,ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari <strong>in</strong> materia di documentazioneamm<strong>in</strong>istrativa):a) anno <strong>in</strong> cui l’impianto è stato realizzato;b) caratteristiche tecniche dell’impianto, esistente o<strong>in</strong> corso di realizzazione, con <strong>in</strong>dicazione:1) della tipologia costruttiva;2) dell’altezza;3) del volume di <strong>in</strong>vaso;4) dell’eventuale corso d’acqua <strong>in</strong>tercettato;c) localizzazione dell’impianto, con <strong>in</strong>dicazione delcomune ove il medesimo è ubicato, della località abitatapiù vic<strong>in</strong>a e della eventuale denom<strong>in</strong>azione correntedell’impianto medesimo;d) <strong>in</strong>quadramento dell’impianto rispetto agli atti dipianificazione di bac<strong>in</strong>o;e) uso dell’impianto ed estremi della richiesta di concessionealla derivazione di acqua pubblica, ove prevista,oppure della concessione già rilasciata;3. Per le opere regolarmente autorizzate, alla denunciadi esistenza sono allegati:a) dichiarazione dell’<strong>in</strong>teressato, ai sensi del d.p.r.445/2000, attestante il possesso di progetto regolarmenteapprovato e recante gli estremi dell’atto autorizzativoalla costruzione dell’impianto;b) copia del certificato di collaudo;c) relazione sottoscritta da professionisti abilitati,secondo quanto previsto dai rispettivi ord<strong>in</strong>amenti professionali,contenente la proposta della classe di rischioda assegnare all’impianto, ai sensi dell’articolo 6, eaggiornata documentazione fotografica del medesimo.4. Oltre alla documentazione di cui al comma 3, alladenuncia di esistenza è allegata la dichiarazione giuratadi cui all’articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 64/2009. Taledichiarazione attesta <strong>in</strong> particolare:a) la rispondenza delle caratteristiche geometrichedell’opera di ritenuta e dell’<strong>in</strong>vaso a quelle del progettoautorizzato;b) il rispetto delle dimensioni degli organi di scaricoe delle altre opere connesse;c) il buono stato di manutenzione dell’opera di ritenuta,degli organi di scarico, delle altre opere complementaried accessorie, nonché della strada di accesso.1. Entro centottanta giorni dall’entrata <strong>in</strong> vigore del5. La prov<strong>in</strong>cia, previa eventuale acquisizione dei


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all’articolo9, comma 5, dichiara la conformità e regolarità dell’impiantooggetto di denuncia di esistenza contestualmenteall’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizioe la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamentesottoscritto per accettazione dal richiedente. Laprov<strong>in</strong>cia provvede altresì alla classificazione dell’impiantoe del relativo rischio, secondo quanto previsto agliarticoli 3 e 6.6. Nel caso di denunce di esistenza che comportano<strong>in</strong>terventi di adeguamento ai sensi dell’articolo 11,comma 5 della l.r. 64/2009, la documentazione di cuiai commi 3 e 4 è <strong>in</strong>tegrata con gli elaborati progettualirelativi alle opere da eseguire che sono approvati dallaprov<strong>in</strong>cia, anche ai f<strong>in</strong>i dell’autorizzazione dei lavori.In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cuiall’ articolo 10, commi da 1 a 8 e 11, e agli articoli 12e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla prov<strong>in</strong>cia, ledisposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, relative alfoglio di condizioni per la costruzione.7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicanole disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.271. Nel caso di impianto già esistente che, seppureregolarmente autorizzato, è soggetto a regolarizzazione,il soggetto <strong>in</strong>teressato, contestualmente alla denuncia diesistenza, presenta apposita domanda di regolarizzazione<strong>in</strong> luogo della documentazione di cui all’articolo 16,comma 4.2. Ai f<strong>in</strong>i di cui al comma 1, nella domanda di regolarizzazionel’<strong>in</strong>teressato, <strong>in</strong>dica le eventuali opere cherisultano difformi rispetto al progetto approvato e di cuichiede la regolarizzazione.3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata laseguente documentazione redatta e sottoscritta da professionistiabilitati secondo quanto previsto dai rispettiviord<strong>in</strong>amenti professionali:a) relazione tecnica generale, nella quale siano <strong>in</strong>dividuatee descritte le eventuali opere difformi rispetto alprogetto approvato;b) rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato<strong>in</strong> scala adeguata;c) progetto def<strong>in</strong>itivo delle eventuali opere da adeguare,con elaborati redatti <strong>in</strong> scala opportuna;d) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamentiproposti;e) aggiornata documentazione fotografica;f) proposta della classe di rischio da attribuire all’impiantoai sensi dell’articolo 6.8. La prov<strong>in</strong>cia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2della l.r. 64/2009, trasmette alla Direzione Generale dellepolitiche territoriali ed ambientali della Regione, con lemodalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali relativialle denunce di esistenza ricevute nonché quelli relativiad ogni impianto già esistente, con particolare riferimentoalle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione,all’<strong>in</strong>quadramento dell’impianto rispetto agliatti di pianificazione di bac<strong>in</strong>o ed all’uso cui il medesimoimpianto è dest<strong>in</strong>ato.9. Il procedimento preord<strong>in</strong>ato alla dichiarazione diconformità e regolarità dell’ impianto oggetto di denunciadi esistenza, si conclude entro il term<strong>in</strong>e massimodi sessanta giorni a decorrere dalla presentazione delladenuncia medesima, oppure dall’eventuale acquisizionedei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di <strong>in</strong>terventidi adeguamento il suddetto term<strong>in</strong>e decorre dallacomunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermorestando il term<strong>in</strong>e previsto dall’articolo 10 comma 11per l’approvazione degli elaborati progettuali di cui alcomma 6.Art. 17Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)4. La prov<strong>in</strong>cia, previa eventuale acquisizione deipareri, atti di assenso e certificazioni di cui all’articolo9 comma 5, dichiara la regolarizzazione dell’impianto,contestualmente all’approvazione del foglio di condizioniper l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazionedal richiedente. La prov<strong>in</strong>cia provvede altresì alla classificazionedell’impianto e del relativo rischio, secondoquanto previsto agli articoli 3 e 6.5. Nel caso di regolarizzazioni che comportano <strong>in</strong>terventidi adeguamento ai sensi dell’articolo 11, comma 8della l.r 64/2009, la documentazione di cui al comma 3 è<strong>in</strong>tegrata con gli elaborati progettuali relativi alle opereda eseguire che sono approvati dalla prov<strong>in</strong>cia anche aif<strong>in</strong>i dell’autorizzazione dei lavori. In tale caso trovanoapplicazione le disposizioni di cui all’articolo 10, commida 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenutonecessario dalla prov<strong>in</strong>cia, le disposizioni di cui all’articolo11, comma 3, relative al foglio di condizioni per lacostruzione.6. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicanole disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.7. La prov<strong>in</strong>cia trasmette copia del provvedimento diregolarizzazione al richiedente. Ai sensi dell’articolo 2comma 2, della l.r. 64/2009, la prov<strong>in</strong>cia trasmette altresìalla Direzione Generale delle politiche territoriali edambientali della Regione, con le modalità di cui all’articolo20, i dati essenziali dei provvedimenti di regolariz-


28 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12zazione e quelli relativi ad ogni impianto regolarizzato,con particolare riferimento alle caratteristiche tipologichee costruttive, alla localizzazione, all’<strong>in</strong>quadramentodell’impianto rispetto agli atti di pianificazione di bac<strong>in</strong>oed all’uso cui il medesimo impianto è dest<strong>in</strong>ato.3) planimetria e sezioni delle opere complementari<strong>in</strong> scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristichedell’opera;c) relazione geologico tecnica;d) relazione idrologico-idraulica.8. Il procedimento preord<strong>in</strong>ato alla regolarizzazionedell’impianto si conclude entro il term<strong>in</strong>e massimo d<strong>in</strong>ovanta giorni a decorrere dalla presentazione dellarelativa domanda, oppure dall’eventuale acquisizione deipareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di <strong>in</strong>terventidi adeguamento, il suddetto term<strong>in</strong>e decorre dallacomunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermorestando il term<strong>in</strong>e previsto dall’articolo 10 comma 11per l’approvazione degli elaborati progettuali di cui alcomma 5.Art. 18Autorizzazione <strong>in</strong> sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)1. Contestualmente alla denuncia di esistenza ocomunque, entro trecentosessanta giorni dall’entrata <strong>in</strong>vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunquetitolo esercisce le opere di cui all’articolo 1 dellal.r. 64/2009, già realizzate o <strong>in</strong> corso di realizzazione atale data e che non siano state regolarmente autorizzate,presenta alla prov<strong>in</strong>cia apposita domanda di sanatoria,<strong>in</strong> luogo della documentazione di cui all’articolo 16,commi 3 e 4.2. Alla domanda di sanatoria è allegata la seguentedocumentazione redatta e sottoscritta da professionistiabilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ord<strong>in</strong>amentiprofessionali:a) progetto dell’impianto, con i contenuti del progettodef<strong>in</strong>itivo di cui all’articolo 10;b) aggiornata documentazione fotografica dell’impianto;c) proposta della classe di rischio da assegnareall’impianto ai sensi dell’articolo 6.3. Per gli <strong>in</strong>vasi appartenenti alla classe A di cuiall’articolo 3, è presentata la seguente documentazionesemplificata:a) corografia realizzata <strong>in</strong> scala 1:10.000 su carta tecnicaregionale (CTR) rappresentante l’opera di ritenutaed il bac<strong>in</strong>o imbrifero tributario;b) disegni tecnici quotati e comprensivi dei seguentiallegati:1) planimetria generale dell’<strong>in</strong>tero impianto <strong>in</strong> scalanon <strong>in</strong>feriore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, leopere complementari ed accessorie;2) planimetria e sezioni trasversali e longitud<strong>in</strong>alidell’opera di ritenuta, <strong>in</strong> scala 1:200 o 1:500, a secondadelle caratteristiche dell’opera;4. La prov<strong>in</strong>cia può chiedere la presentazione delladocumentazione semplificata di cui al comma 3 ancheper impianti diversi da quelli <strong>in</strong>dicati al medesimocomma, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi edella classe di rischio da assegnare.5. La prov<strong>in</strong>cia, previa eventuale acquisizione deipareri, atti di assenso e certificazioni di cui all’articolo9 comma 5, autorizza <strong>in</strong> sanatoria l’impianto, contestualmenteall’approvazione del foglio di condizioniper l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11,comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dalrichiedente. La prov<strong>in</strong>cia provvede altresì alla classificazionedell’impianto e del relativo rischio, secondoquanto previsto agli articoli 3 e 6.6. Nel caso di autorizzazioni <strong>in</strong> sanatoria che comportano<strong>in</strong>terventi di adeguamento ai sensi dell’articolo11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cuiai commi 2 e 3 è <strong>in</strong>tegrata con gli elaborati progettualirelativi alle opere da eseguire che sono approvati dallaprov<strong>in</strong>cia, anche ai f<strong>in</strong>i dell’autorizzazione dei lavori.In tal caso trovano altresì applicazione le disposizionidi cui all’articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli12 e 13 nonché, ove necessario, le disposizioni di cuiall’articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioniper la costruzione.7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicanole disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.8. La prov<strong>in</strong>cia trasmette copia dell’autorizzazione <strong>in</strong>sanatoria al richiedente. Ai sensi dell’articolo 2 comma2, della l.r. 64/2009, la prov<strong>in</strong>cia trasmette altresì allaDirezione Generale delle politiche territoriali ed ambientalidella Regione, con le modalità di cui all’articolo 20,i dati essenziali dei provvedimenti di autorizzazione <strong>in</strong>sanatoria e quelli relativi ad ogni impianto sottoposto asanatoria, con particolare riferimento alle caratteristichetipologiche e costruttive, alla localizzazione, all’<strong>in</strong>quadramentodell’impianto rispetto agli atti di pianificazionedi bac<strong>in</strong>o, ed all’uso cui il medesimo impianto èdest<strong>in</strong>ato.9. Il procedimento preord<strong>in</strong>ato al rilascio dell’autorizzazione<strong>in</strong> sanatoria si conclude entro il term<strong>in</strong>emassimo di centottanta giorni a decorrere dalla presentazionedella relativa domanda, oppure dall’eventualeacquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni.In caso di <strong>in</strong>terventi di adeguamento il suddetto term<strong>in</strong>e


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12decorre dalla comunicazione di ultimazione dei lavori,fermo restando il term<strong>in</strong>e previsto dall’articolo 10,comma 11 per l’approvazione degli elaborati progettualidi cui al comma 6.Art. 19Chiusura dell’esercizio dell’impianto e abbandonodell’<strong>in</strong>vaso. Demolizioni. (articolo 9 , articolo 10,articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3lettera e) l.r. 64/2009)1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestionedelle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondosul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla prov<strong>in</strong>ciala temporanea o def<strong>in</strong>itiva chiusura dell’eserciziodell’<strong>in</strong>vaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio dicondizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo11. La prov<strong>in</strong>cia può, <strong>in</strong> ogni momento prescrivere,a cura e spese dell’<strong>in</strong>teressato, ulteriori adempiment<strong>in</strong>ecessari alla messa <strong>in</strong> sicurezza dell’impianto.2. Il soggetto di cui al comma 1, se <strong>in</strong>tende procedere,per qualunque causa, alla cessazione def<strong>in</strong>itiva dell’utilizzodelle opere di ritenuta e all’abbandono dell’<strong>in</strong>vaso,entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto presenta allaprov<strong>in</strong>cia apposita richiesta di autorizzazione ai lavoridi riprist<strong>in</strong>o dei luoghi o almeno di messa <strong>in</strong> sicurezzadell’impianto.3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2contiene almeno i seguenti dati:a) caratteristiche tecniche dell’impianto esistente,con <strong>in</strong>dicazione:1)della tipologia costruttiva;2)dell’altezza;3)del volume di <strong>in</strong>vaso;4)dell’eventuale corso d’acqua <strong>in</strong>tercettato;b) localizzazione dell’impianto, con <strong>in</strong>dicazione delcomune ove il medesimo è ubicato, della località abitatapiù vic<strong>in</strong>a e della eventuale denom<strong>in</strong>azione correntedell’impianto medesimo;c) <strong>in</strong>quadramento dell’impianto rispetto agli atti dipianificazione di bac<strong>in</strong>o;d) uso attuale dell’impianto ed estremi della concessionealla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata unarelazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionistiabilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ord<strong>in</strong>amenti,che propone gli <strong>in</strong>terventi di riprist<strong>in</strong>o dei luoghialle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresala demolizione o almeno la messa <strong>in</strong> sicurezza dell’impiantomediante soluzioni che prevedono, per le opererimanenti, l’impossibilità di creare <strong>in</strong>vasi o trattenute dialcun genere.295. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell’articolo 6,sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all’allegatoA al presente regolamento, alla domanda di cui alcomma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscrittoda professionisti abilitati secondo quanto previsto dairispettivi ord<strong>in</strong>amenti professionali, contenente:a) piano delle attività di demolizione, <strong>in</strong> cui sono<strong>in</strong>dicate modalità e tempi degli <strong>in</strong>terventi ed <strong>in</strong> cui èattestata, sotto la responsabilità del professionista, l’assenzadi pericolo per la pubblica <strong>in</strong>columità <strong>in</strong> tutte lefasi dei lavori;b) progetto di riprist<strong>in</strong>o dell’area <strong>in</strong> cui è ubicatol’impianto;c) <strong>in</strong>dicazione delle modalità di smaltimento deimateriali derivanti dalla demolizione.6. La prov<strong>in</strong>cia autorizza i lavori di riprist<strong>in</strong>o del luoghi,di demolizione o di messa <strong>in</strong> sicurezza dell’impianto,revocando contestualmente le eventuali concessionidi derivazione, e trasmette il relativo provvedimentoal richiedente, che provvede alla realizzazione degli<strong>in</strong>terventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cuial comma 5 l’autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmenteall’approvazione del relativo progetto.7. Al term<strong>in</strong>e dei lavori di cui al comma 6, il titolaredell’autorizzazione di cui al presente articolo comunicaalla prov<strong>in</strong>cia il completamento dell’<strong>in</strong>tervento di riprist<strong>in</strong>oo messa <strong>in</strong> sicurezza e, per gli impianti di cui alcomma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzionedei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore deilavori, nel quale è attestata l’assenza di situazioni dipericolo, <strong>in</strong> particolare per le popolazioni ed i territori avalle delle opere.8. Ai sensi dell’articolo 12, la prov<strong>in</strong>cia ha facoltàdi eseguire <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i e controlli <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla correttarealizzazione degli <strong>in</strong>terventi di riprist<strong>in</strong>o dei luoghi o dimessa <strong>in</strong> sicurezza dell’impianto dismesso, <strong>in</strong> relazionealle particolari caratteristiche costruttive dell’impiantomedesimo, nonché prescrivere <strong>in</strong> qualunque momentoe a cura e spese dell’<strong>in</strong>teressato, i lavori necessari per lasalvaguardia della pubblica <strong>in</strong>columità, ivi compresa lademolizione delle opere.9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiestaanche:a) quando la prov<strong>in</strong>cia, <strong>in</strong> caso di pericolo per lapubblica <strong>in</strong>columità o per motivi di pubblico <strong>in</strong>teresse,ord<strong>in</strong>a la realizzazione immediata degli <strong>in</strong>terventi e deilavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma3, 10, comma 2 e 11, comma 11 della l.r. 64/2009;b) quando, <strong>in</strong> caso di realizzazione di impianto senzala prescritta autorizzazione, la prov<strong>in</strong>cia ord<strong>in</strong>a la demolizionedell’impianto medesimo ai sensi dell’articolo 10comma 1 della l.r. 64/2009.


30 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1210. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, della l.r.64/2009, la prov<strong>in</strong>cia trasmette alla Direzione Generaledelle politiche territoriali ed ambientali della Regione,con le modalità di cui all’articolo 20, i dati essenziali deiprovvedimenti di cui al comma 6 e quelli relativi ad ogniimpianto dismesso oppure demolito, ivi comprese leipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10, comma1 e 11, comma 10 della l.r. 64/2009.11. Il procedimento preord<strong>in</strong>ato al rilascio dell’autorizzazioneai lavori di riprist<strong>in</strong>o e messa <strong>in</strong> sicurezza, ivicompresa l’approvazione del progetto di cui al comma 5,si conclude entro il term<strong>in</strong>e massimo di novanta giorni adecorrere dalla presentazione della domanda.Capo VDisposizioni relative alla comunicazione di dati,all’<strong>in</strong>oltro di domande, attestazioni e documentazionee alla trasmissione di atti.Art. 20Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)1. I dati essenziali di cui agli articoli 10 comma 10,16 comma 8, 17 comma 7, 18 comma 8 e 19, comma 10,sono comunicati dalla prov<strong>in</strong>cia alla competente strutturaregionale entro il 30 gennaio dell’anno successivo aquello di riferimento, anche nella forma s<strong>in</strong>tetica previstanell’allegato D al presente regolamento, <strong>in</strong> conformitàalle disposizioni di cui al titolo I capo I della l.r. 23 luglio2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riord<strong>in</strong>o normativo)nonché agli standard tecnologici e alle modalitàpreviste dalla l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione delsistema <strong>in</strong>formativo e del sistema statistico regionale.Misure per il coord<strong>in</strong>amento delle <strong>in</strong>frastrutture e deiservizi per lo sviluppo della società dell’<strong>in</strong>formazione edella conoscenza).Art. 21Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione.Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009)1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazionipreviste dal presente regolamento possono essere<strong>in</strong>oltrate dagli <strong>in</strong>teressati alle competenti strutture dellaprov<strong>in</strong>cia per via telematica, <strong>in</strong> conformità alle disposizionidi cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché aglistandard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.2. La trasmissione degli atti agli <strong>in</strong>teressati da partedelle competenti strutture della prov<strong>in</strong>cia può essereeffettuata per via telematica, <strong>in</strong> conformità alle disposizionidi cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché aglistandard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive,l’<strong>in</strong>oltro delle domande, delle attestazioni e delladocumentazione di cui al comma 1 e la trasmissionedegli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite losportello unico per le attività produttive (SUAP) competenteper territorio, secondo quanto previsto dal titolo II,capo III della l.r. 40/2009.Capo VIDisposizioni transitorie e f<strong>in</strong>aliArt. 22Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati,per <strong>in</strong>oltro di domande, attestazioni e documentazione eper la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 earticolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009)1. F<strong>in</strong>o all’adozione delle disposizioni attuative deltitolo I, capo I della l.r. 40/2009:a) i dati di cui all’articolo 20 sono <strong>in</strong>viati alla competentestruttura regionale su base <strong>in</strong>formatica e con unformato compatibile con gli standard tecnologici <strong>in</strong>dicatidalla l.r. 54/2009, nel rispetto di quanto previsto nellespecifiche tecniche di cui all’articolo 6 del decreto delPresidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 6(Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5,della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per ilgoverno del territorio”- Discipl<strong>in</strong>a del sistema <strong>in</strong>formativogeografico regionale);b) l’<strong>in</strong>oltro alla prov<strong>in</strong>cia delle domande, delle attestazionie della documentazione ai sensi dell’articolo 21,comma 1, può essere effettuata con modalità telematicheoppure <strong>in</strong> forma cartacea;c) la trasmissione degli atti agli <strong>in</strong>teressati ai sensidell’articolo 21, comma 2, può essere effettuata conmodalità telematica oppure <strong>in</strong> forma cartacea.2. F<strong>in</strong>o all’attivazione delle procedure telematiche dicui al titolo II, capo III della l.r. 40/2009:a) l’<strong>in</strong>oltro delle domande, delle attestazioni, delladocumentazione e la trasmissione degli atti tramite ilSUAP ai sensi dell’articolo 21, comma 3, può essereeffettuata anche <strong>in</strong> formato cartaceo, <strong>in</strong> conformità allemodalità di presentazione consentite nel periodo transitoriodalla deliberazione di Giunta regionale previstadall’articolo 37 della l.r. 40/2009;b) i SUAP rendono disponibile la modulistica predispostadalle prov<strong>in</strong>ce, da utilizzare per la presentazionedelle domande.Art. 23Contenuti del progetto di gestione dell’<strong>in</strong>vaso(art. 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)1. F<strong>in</strong>o all’approvazione delle disposizioni tecnichedi cui all’articolo 20, comma 2 sexies della l.r. 88/1998,il progetto di gestione di cui all’articolo 7, comma 5 e


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12311. I term<strong>in</strong>i di conclusione dei procedimenti stabilitidal presente regolamento si applicano s<strong>in</strong>o all’adozioneda parte delle prov<strong>in</strong>ce dei rispetti atti organizzativi.all’articolo 11 comma 5, lettera a) contiene il quadroprevisionale delle operazioni di svaso, sfangamento espurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, alf<strong>in</strong>e di assicurare il mantenimento ed il graduale riprist<strong>in</strong>odella capacità di <strong>in</strong>vaso nonché il regolare funzionamentodegli organi di scarico e di presa.2. Il progetto di gestione di cui al comma 1 <strong>in</strong>dicaaltresì le misure di tutela e prevenzione idonee a garantirela qualità della risorsa idrica, sia <strong>in</strong>vasata che a valledello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità <strong>in</strong>dividuat<strong>in</strong>el Piano di tutela delle acque di cui all’articolo121 d.lgs. 152/2006.Art. 24Term<strong>in</strong>i dei procedimentiIl presente regolamento è pubblicato nel Bollett<strong>in</strong>o ufficialedella Regione Toscana.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare come regolamento della Regione Toscana.Firenze, 25 febbraio 2010MARTINIseguono allegati


32 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12<strong>Allegato</strong> ACLASSIFICAZIONE DEL RISCHIOClassi di<strong>in</strong>vasoStatorischio<strong>in</strong>dottodiCLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE EBASSO 1 1 2 3 4MODERATO 1 2 3 3 4ALTO 2 3 3 4 4


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1233<strong>Allegato</strong> BSCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DELFOGLIO DI CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE(art. 11 del Regolamento)Sbarramento di ritenuta e/o <strong>in</strong>vaso di accumulo sito <strong>in</strong> Comune di ____________________ loc.____________________ via ________________________ n. ____, foglio n.________________ mappale/i_______________ , richiesta <strong>in</strong> data __________________dalla Ditta __________________________,residente a ______________________ <strong>in</strong> via ___________________________ n. _____Art.1Ubicazione, caratteristiche e scopo dello sbarramentoCon domanda del _________ e protocollata presso questo Ufficio <strong>in</strong> data_________________ con n._____________, corredata di progetto prelim<strong>in</strong>are datato ___________ a firma di ____________, e sullabase del progetto def<strong>in</strong>itivo, parte <strong>in</strong>tegrante del presente atto, datato ___________ a firma di_________________, la Ditta ______________ ha chiesto l'autorizzazione a costruire uno sbarramento <strong>in</strong>località____________ del Comune di ___________________foglio_______particella/e ______________perla formazione di un <strong>in</strong>vaso del volume di circa mc ___________per scopo ______________________.Le caratteristiche dello sbarramento e dell'<strong>in</strong>vaso sono le seguenti:- Materiale costituente lo sbarramento:_____________________________________________________;- Sviluppo al coronamento: m ______________;- Altezza dello sbarramento: m ______________;- Larghezza del coronamento: m ______________;- Pendenza paramento di monte: ______________;- Pendenza paramento di valle: ______________;- Superficie totale dell’<strong>in</strong>vaso: ha ______________;- Superficie del bac<strong>in</strong>o imbrifero: ha ______________;- Portata di massima piena: mc/s ______________;- Volume di massimo <strong>in</strong>vaso: mc ______________;- Volume di ritenuta normale: mc ______________;- Quota del coronamento: m s.l.m. ______________;- Quota m<strong>in</strong>ima superficie di fondazione: m s.l.m. ______________;- Quota max di regolazione: m s.l.m. ______________;- Quota max piena: m s.l.m. ______________;- Franco: m ______________;- Tipo di opera di scarico di superficie:_____________________________________________________;- Tipo di opera di presa:__________________________________________________________________;- Tipo di opera di scarico di fondo:_________________________________________________________;- Descrizione delle opere sussidiarie: _______________________________________________________;- Descrizione delle opere di impermeabilizzazione (qualità e provenienza del materiale impiegato): ______;- Descrizione delle opere di emergenza e rec<strong>in</strong>zione: ___________________________________________;- Descrizione delle opere provvisorie: _______________________________________________________.Art.2Norme per la costruzione dello sbarramento (<strong>in</strong> caso di sbarramento <strong>in</strong> materiali sciolti)


34 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12La superficie sulla quale è impostato lo sbarramento è preventivamente scoticata e gradonata.Nel senso longitud<strong>in</strong>ale, <strong>in</strong> asse con lo sbarramento è ricavato un taglione di adeguata lunghezza eprofondità, da riempire con terre argillose compatte.La profondità di detto taglione è calcolata <strong>in</strong> maniera da elim<strong>in</strong>are ogni possibilità di pericolose travenazioni.In corso d'opera la Ditta si impegna ad effettuare i necessari prelievi di campioni di terra da impiegare per laformazione del rilevato ed a svolgere tutte le prove di laboratorio occorrenti per accertare l'idoneità delleterre stesse, a garanzia della perfetta funzionalità dello sbarramento.La costruzione del rilevato <strong>in</strong> terra avviene secondo le buone regole dell'arte, procedendo alla posa <strong>in</strong> operadi strati orizzontali dello spessore non superiore a cm 30, opportunamente bagnati f<strong>in</strong>o al raggiungimento delgiusto grado di umidità ed adeguatamente compressi. L'operazione di costipazione è eseguita con rullovibrante del peso non <strong>in</strong>feriore a 15 tonnellate, ripetutamente passato sul riporto f<strong>in</strong>o al raggiungimento delgiusto grado di compattezza, da verificare a mezzo di idonei apparecchi, <strong>in</strong> modo da garantire la stabilitàdell'opera.E' esclusa la posa <strong>in</strong> opera dei terreni con procedimento idraulico o semi-idraulico.Lungo l'unghia del paramento di valle è costituito un tappeto drenante, ben addentrato nel rilevato, per unaprofondità tale da consentire l'abbattimento della curva di saturazione nell'<strong>in</strong>terno diga, <strong>in</strong> conformità deicalcoli progettuali.Sul coronamento dello sbarramento, di larghezza L=____(non <strong>in</strong>feriore a 3 metri), è steso del pietrisco o delsabbione misto a ghiaia, per uno spessore non <strong>in</strong>feriore a cm 10.Il paramento di valle, per tutta la sua estensione, è convenientemente <strong>in</strong>erbito. Il paramento di monte èprotetto mediante _____________________________________________(specificare il tipo di rivestimento, comeda progetto).Art.3Franco, opere di presa e di scaricoLe opere di presa, di scarico di fondo e di superficie trovano posto, come da progetto, al di fuori del corpodello sbarramento, e sono posizionate come segue (descrivere la posizione di ciascuna opera, come previstoda progetto approvato):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Lo scarico di fondo è costituito da (descrivere tipologia, localizzazione e portata):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Se detto scarico di fondo è situato sotto la superficie di fondazione, prescrivere che la condotta sia realizzata <strong>in</strong> acciaio saldato, posata su trave <strong>in</strong>c.a. provvista di setti posti ogni _________metri e che all'atto della posa <strong>in</strong> opera sia usta particolare cura nel costipamento delle terre attorno allatrave ed ai setti)Detto scarico di fondo garantisce entro ________ ore (non superiori a 24) il dimezzamento dell'altezza d'acqua<strong>in</strong>vasata dallo sbarramento (altezza ottenuta come differenza fra quota di regolazione e quota di m<strong>in</strong>imo<strong>in</strong>vaso).Lo sfioratore di superficie è costruito a soglia fissa <strong>in</strong> muratura o <strong>in</strong> calcestruzzo ed <strong>in</strong> conformità con ilprogetto, <strong>in</strong> modo tale da assicurare lo scarico della max piena garantendo altresì un franco di almeno metri____________ tra la quota raggiungibile dall'acqua con la massima piena ed il ciglio superiore dellosbarramento.Il relativo canale fugatore è tale da consentire il perfetto scarico delle acque e costruito con materiale idoneoa sopportare le erosioni di dette acque fluenti. Esso <strong>in</strong>oltra si sviluppa a sufficiente distanza dall'unghia delparamento di vale allo scopo di non causare danni durante lo smaltimento delle piene né direttamente né conil rigurgito delle acque di scarico.L'opera di presa è costituita da( descrivere o <strong>in</strong>dicare se co<strong>in</strong>cide con lo scarico di fondo):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Art.4Verifiche <strong>in</strong> corso d'operaIl Servizio /Ufficio…… (struttura prov<strong>in</strong>ciale competente) ha la facoltà di effettuare periodici controlli <strong>in</strong>corso d'opera, ai sensi dell'art.15 del Regolamento.La Ditta è tenuta a fornire i mezzi e le prestazioni professionali per provvedere a tutte le constatazioni emisurazioni ritenute necessarie dal Servizio/Ufficio, garantendo il libero accesso dei funzionari agli impianti.La Ditta è tenuta <strong>in</strong>oltre a mantenere <strong>in</strong> buone condizioni la strada di accesso agli impianti, <strong>in</strong> maniera daconsentirne sempre il transito.Resta <strong>in</strong> ogni caso facoltà dello stesso servizio/Ufficio prescrivere norme <strong>in</strong>tegrative ed ulteriori lavori,


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1235corso d'opera, ai sensi dell'art.15 del Regolamento.La Ditta è tenuta a fornire i mezzi e le prestazioni professionali per provvedere a tutte le constatazioni emisurazioni ritenute necessarie dal Servizio/Ufficio, garantendo il libero accesso dei funzionari agli impianti.La Ditta è tenuta <strong>in</strong>oltre a mantenere <strong>in</strong> buone condizioni la strada di accesso agli impianti, <strong>in</strong> maniera daconsentirne sempre il transito.Resta <strong>in</strong> ogni caso facoltà dello stesso servizio/Ufficio prescrivere norme <strong>in</strong>tegrative ed ulteriori lavori,anche ad opera ultimata, qualora gli stessi si rendano necessari ai f<strong>in</strong>i della perfetta funzionalità dell'impiantoe della salvaguardia della pubblica <strong>in</strong>columità.Art.5Durata dei lavoriI lavori sono eseguiti nel term<strong>in</strong>e di mesi ___________ dalla data della presente autorizzazione, <strong>in</strong>conformità al progetto approvato. La Ditta è obbligata a comunicare nel più breve tempo possibile la data di<strong>in</strong>izio dei lavori, impegnandosi altresì a non apportare all'opera nessuna variante o modifica se non dietroapprovazione scritta del Servizio/Ufficio….. (struttura prov<strong>in</strong>ciale competente).Art.6CollaudoLa Ditta si impegna a comunicare al Servizio/Ufficio ….(struttura prov<strong>in</strong>ciale competente) la data diultimazione dei lavori. Al term<strong>in</strong>e di questi il Direttore dei Lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità,fa eseguire un primo <strong>in</strong>vaso sperimentale, dando di ciò notizia all'Ufficio, che può presiedere a taleoperazione <strong>in</strong> qualsiasi momento lo ritenga opportuno.Term<strong>in</strong>ata con i risultati soddisfacenti la fase del primo <strong>in</strong>vaso, è effettuato il collaudo dell'<strong>in</strong>tero impianto,eseguito da un professionista abilitato avente i requisiti di cui all’art. 6, comma 2 della l.r. 64/2009.Il collaudatore può disporre, qualora lo ritenga necessario, ulteriori verifiche e controlli.Le spese di collaudo e delle eventuali verifiche disposte dal collaudatore sono a carico della Ditta.Art.7EsercizioLa Ditta si impegna a non procedere all'esercizio dell'<strong>in</strong>vaso se non a seguito del buon esito del collaudo, o,<strong>in</strong> caso di <strong>in</strong>vaso ricadente <strong>in</strong> classe A ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, a seguito dell'emissione delcertificato di regolare esecuzione.Art.8Cessazione def<strong>in</strong>itiva delle opereIn caso di cessazione def<strong>in</strong>itiva delle opere, la rimessa <strong>in</strong> prist<strong>in</strong>o dello stato dei luoghi avverrà nel rispettodelle procedure previste dall’articolo 19 del Regolamento e secondo i criteri generali descritti nella relazionetecnica, a firma del tecnico redattore del progetto def<strong>in</strong>itivo, allegata al presente foglio di condizioni per lacostruzione, di cui costituisce parte <strong>in</strong>tegrante e sostanziale.Art. 9Sono fatti salvi i diritti di terzi o di altri enti ed organi tutori, sia per quanto riguarda l'eventuale prescrittaautorizzazione di derivazione di corso d'acqua pubblica di cui al T.U. 01/12/1933 n. 1775, sia per quantoriguarda sistemi di protezione che dovranno essere adottati a garanzia dell'<strong>in</strong>columità delle personeautorizzate al transito, comprese quelle che esercitano la caccia o qualsiasi altra attività autorizzata.Restano a totale carico della Ditta tutti gli obblighi relativi ad eventuali adempimenti nei confronti di Enticompetenti per territorio.Il presente atto verrà registrato <strong>in</strong> caso d'uso.Art.10Letto, sottoscritto ed approvato.(Firma e timbro Ditta)(Il Dirigente Responsabile del Servizio)


36 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12<strong>Allegato</strong> CSCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DELFOGLIO DI CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE(art. 11 del Regolamento)Sbarramento di ritenuta e/o <strong>in</strong>vaso di accumulo…………….N° Archivio: _________________Comune: ____________________ Loc alità:______________________________________________Ubicazione: (specificare foglio CTR e coord<strong>in</strong>ate geografiche, foglio e particelle catastali - Allegare anche una planimetria CTR 1:10000 conlocalizzazione dell’<strong>in</strong>vaso)____________________________________ _____________________________________Utilizzazione:____________________________________________ (irriguo, potabile, <strong>in</strong>dustriale, idroelettrico, altro)Grado di sismicità S:________________________ (così come def<strong>in</strong>ito dalla normativa vigente.)Art. 1Posizione amm<strong>in</strong>istrativaConcessionario:____________________________________________________ (ragione sociale, <strong>in</strong>dirizzo, telefono,ecc.)Gestore:___________________________________________________________ (ragione sociale, <strong>in</strong>dirizzo, telefono,ecc.)Concessione per la derivazione d’acqua: ________________________________________( estremi del provvedimento)Condizioni di concessione: _________________________________________________( estremi foglio di concessione)Scadenza della concessione:___________________ (data)Approvazione progetto def<strong>in</strong>itivo: _____________________________________________( estremi del provvedimento)Varianti al progetto def<strong>in</strong>itivo:_______________________________________________________________Anno di costruzione: ___________________ (data)Inizio <strong>in</strong>vasi sperimentali: ____________________(data)Collaudo: _____________________________________________________________ (data, estremi del provvedimento)Inizio esercizio: ____________________(data)Altri documenti rilevanti:_____________________________ _____________________ (es. estremi perizia giurata, ecc.)Classe di <strong>in</strong>vaso (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento): A• B• C• D• E•Classe di rischio (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e all. A): 1• 2• 3• 4•Art. 2Dati pr<strong>in</strong>cipali dello sbarramento- Materiale costituente lo sbarramento:_____________________________________________________;- Sviluppo al coronament o: m ______________;- Altezza dello sbarramento: m ______________;- Larghezza del coronamento: m ______________;- Pendenza paramento di monte: ______________;- Pendenza paramento di valle: ______________;- Quota del coronamento : m s.l.m. ______________;- Quota m<strong>in</strong>ima superficie di fondazione: m s.l.m. ______________;- Franco: m ______________;- Tipo di fondazione:___________________________________________________________________;- Eventuali sottostruttu re di tenuta:________________________________________________________.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1237Art. 3Dati pr<strong>in</strong>cipali dell’<strong>in</strong>vaso- Volume di massimo <strong>in</strong>vaso: m 3 _________________;- Superficie dello specchio liquido alla quota di massimo <strong>in</strong>vaso: m 2 _________________;- Quota di massimo <strong>in</strong>vaso: m s.l.m. _________________;- Quota massima di regolazione: m s.l.m. _________________;- Sezione retta del canale (galleria) adduttore: m 2 ________________;- Lunghezza del canale adduttore: m _________________;- Tempo di svuotamento del bac<strong>in</strong>o corrispondente alla quota di massimo <strong>in</strong>vaso: ore__________; (allegare,se significativi, i diagrammi teorici o le tabelle dei tempi di svuotamento -volume)- Descrizione delle sponde dell’<strong>in</strong>vaso:_______________________________________________________________________________________ _(copertura, colture, pendenza sponde, presenza <strong>in</strong>sedi amenti abitativio turistici, case sparse, frane e smottamenti <strong>in</strong> atto o potenziali)- Rilascio m<strong>in</strong>imo deflusso vitale(valore soglia): m 3 /s___________________;- Notizie sull’<strong>in</strong>terrimento:_____________________________________________________________.Art. 4Dati pr<strong>in</strong>cipali del bac<strong>in</strong>o imbrifero- Corso d'acqua:_______________________________________________________________________;- Bac<strong>in</strong>o pr<strong>in</strong>cipale:____________________________________________________________________;- Superficie del bac<strong>in</strong>o imbrifero dire ttamente sotteso: km 2 _________________;- Superficie del bac<strong>in</strong>o imbrifero allacciato: km 2 _________________;- Caratteristiche generali:_______________________________________________________________;- Descrizione alveo a valle e relative particolari situazioni:_____________________________________;- Notizie sul trasporto solido:____________________________________________________________.Art. 5Dati pr<strong>in</strong>cipali delle opere di scarico- Portata erogata alla quota di massimo <strong>in</strong>vaso: m 3 /s______________________;- Scarico di superficie: m 3 /s _____________________;- Scarico di fondo: m 3 /s _____________________;- Manovre degli scarichi con max portata <strong>in</strong> alveo compatibile: m 3 /s __________________ ___;- Manovra scarico di fondo alla max portata (tempo svuotamento <strong>in</strong>vaso): ore ______________________;- Portata massima scaricata dallo scarico di fondo: m 3 /s _____________________.Art.6Messa <strong>in</strong> esercizioLa messa <strong>in</strong> esercizio dell’<strong>in</strong>vaso è effettu abile soltanto dopo l'ottenimento del certificato di collaudo o, per gliimpianti <strong>in</strong> classe A ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, del certificato di regolare esecuzione.Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare al servizio/ufficio……...……...( struttura competente dellaProv<strong>in</strong>cia) la messa <strong>in</strong> esercizio dell’<strong>in</strong>vaso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.Art. 7Monitoraggio e vigilanza


38 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Una volta messo <strong>in</strong> esercizio l'<strong>in</strong>vaso, il Gestore è tenuto a visionare le opere autorizzate e verificare che lecaratteristiche tecniche di cui agli artt. 2 e 3 del presente foglio di condizioni non siano modificate, condeterioramenti che possano creare pericolo.Il controllo é obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmen te disastrosi.Il Gestore è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti,eseguendo periodiche prove di funzionamento con frequenza almeno__________________ (specificare).In particolare viene prescritto:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Il Gestore assoggetta i sottoelencati particolari luoghi ad osservazione diretta:con frequenza giornaliera:__________________________________________________________________;con frequenza settimanale:__________________________________________________________________;con frequenza mensile:_______________________________________ ________________________________;con frequenza bimensile:____________________________________________________________________;con frequenza semestrale:____________________________________________________________________;<strong>in</strong> occasione di eventi meteorolog ici eccezionali:__________________________________________________;a seguito di eventi sismici:____________________________________________________________________.Il Gestore assoggetta ad osservazione <strong>in</strong>diretta la seguente strumentazione (<strong>in</strong>dicare la tipologia: asta idrometrica, piezometri,picchetti, assestimetri, ecc.) :con frequenza giornaliera:__________________________________________________________________;con frequenza settimanale:______________________________________________________________ ____;con frequenza mensile:_______________________________________________________________________;con frequenza bimensile:_____________________________________________________________________;con frequenza trimestrale:__________________________________ __________________________________;con frequenza semestrale:____________________________________________________________________.Il Gestore concorre alla vigilanza del territorio <strong>in</strong>fluenzato dallo sbarramento (alveo o versante naturale o canaleevacuatore), ed <strong>in</strong> particolare a valle dello sbarramento f<strong>in</strong>o ad una zona di recapito della portata scaricabile conmanovre volontarie, allo scopo di segnalare al servizio/ufficio……...……...(struttura competente dellaProv<strong>in</strong>cia) eventuali variazioni nella sezione d 'alveo dovute a fenomeni franosi, discariche, nuove <strong>in</strong>frastruttureed altro, e proporre i necessari <strong>in</strong>terventi per il riprist<strong>in</strong>o della capacità di scarico dell'alveo naturale, cheristabiliscano o mantengano le condizioni di libero deflusso delle piene ord <strong>in</strong>arie.Nel caso siano riscontrati danni che possano creare pericoli per la pubblica <strong>in</strong>columità, il suddetto titolareavverte immediatamente il servizio/ufficio ……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) siatelefonicamente che mediante telegramma.In caso di gravi lesioni allo sbarramento il titolare procede immediatamente allo svuotamento dell'<strong>in</strong>vaso.Il personale tecnico del servizio/ufficio ……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) può, <strong>in</strong> ognimomento, avere libero accesso alle opere aut orizzate e può imporre, anche verbalmente, al Gestore, quandoricorrano casi di grave pericolo per la pubblica <strong>in</strong>columità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoliper le persone e per le cose.In caso di pericolo di collasso parziale o total e dello sbarramento, il Gestore deve immediatamente avvertiretelefonicamente la Stazione dei Carab<strong>in</strong>ieri più vic<strong>in</strong>a, i S<strong>in</strong>daci dei Comuni su cui <strong>in</strong>siste l'<strong>in</strong>vaso e di quelli avalle ricadenti nell’area di cui all’art. 5 del Regolamento, i Vigili del Fuoc o della Caserma più vic<strong>in</strong>a e ilservizio/ufficio ……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia).L'elenco dei numeri di telefono di rilevante <strong>in</strong>teresse deve essere predisposto all'atto della messa <strong>in</strong> eserciziodell'<strong>in</strong>vaso.(Nel caso <strong>in</strong> cui l'impianto r icada <strong>in</strong> classe di <strong>in</strong>vaso D o E di cui all'art. 3 del Regolamento) di seguito siriportano i nom<strong>in</strong>ativi degli addetti alla vigilanza:1. ___________________________________ (nom<strong>in</strong>ativo, <strong>in</strong>dirizzo, telefono);2. ___________________________________;3. _______________ ____________________I designati sono <strong>in</strong> grado di eseguire tutte le manovre ord<strong>in</strong>arie e straord<strong>in</strong>arie e garantiscono il servizio anchenei giorni festivi, nei quali almeno uno a turno deve assicurare la reperibilità e la disponibilità.In caso di emergenz a, o <strong>in</strong> caso di condizioni che possano far temere per una situazione di emergenza, essi ne


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 123. _______________ ____________________39I designati sono <strong>in</strong> grado di eseguire tutte le manovre ord<strong>in</strong>arie e straord<strong>in</strong>arie e garantiscono il servizio anchenei giorni festivi, nei quali almeno uno a turno deve assicurare la reperibilità e la disponibilità.In caso di emergenz a, o <strong>in</strong> caso di condizioni che possano far temere per una situazione di emergenza, essi nedanno immediata comunicazione al Gestore che a sua volta è tenuto ad attivare la procedura d i allertamento, <strong>in</strong>particolare contattando immediatamente le seguenti str utture di protezione civile:1. ___________________________________ (soggetto,tel. reperibilità H24);2. ___________________________________;3. ___________________________________Art. 8RegistroPresso il Gestore è tenuto apposito registro sul quale d ovranno essere riportati:- data delle ispezioni del Gestore e descrizione di quanto rilevato, anche se positivo;- <strong>in</strong>dicazione delle anomalie riscontrate ed i conseguenti comportamenti adottati, fra i quali lesegnalazioni effettuate e i giustificati provvedi menti assunti;- <strong>in</strong>dicazione delle manovre eseguite (data, entità, durata, f<strong>in</strong>alità);- <strong>in</strong>dicazione dei lavori di manutenzione ord<strong>in</strong>aria e straord<strong>in</strong>aria eseguiti, descrivendone causa etipologia;- ubicazione e dimensione delle eventuali lesioni che si fossero m anifestate nello sbarramento o nelle sueopere accessorie ed i provvedimenti presi;- le visite annuali (specificare se diversa periodicità) e le prescrizioni del servizio/ufficio……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) , nonché i risultati dei contr olli sugli organi d scaricoe delle osservazioni dirette;- gli eventi meteorologici o idrologici di particolare importanza e le conseguenti situazioni particolaricreatesi per lo sbarramento e l'<strong>in</strong>vaso;- i dati della strumentazione di controllo <strong>in</strong>stallata, e d <strong>in</strong> particolare i dati del misuratore di portata;- altro.I dati contenuti nel registro sono riportati nei rapporti periodici che il Gestore è tenuto a presentare alservizio/ufficio ……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) , redatti da professioni sta avente i requisitiper la nom<strong>in</strong>a a collaudatore, con frequenza__________________, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.Art. 9ManutenzionePer lavori di manutenzione si <strong>in</strong>tendono quei lavori atti a riprist<strong>in</strong>are le caratteristiche tecniche dell’<strong>in</strong> vaso di cuiagli artt. 2 e 3 del presente foglio di condizioni.Il Gestore è obbligato a effettuare i controlli ed i relativi lavori di manutenzione, ed <strong>in</strong> particolare (<strong>in</strong>dicare lafrequenza):- pulizia degli sbarramenti <strong>in</strong> terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo <strong>in</strong>festano:almeno tresfalci all'anno;- riprist<strong>in</strong>o degli sbarramenti <strong>in</strong> terra che abbiano subito ruscellamenti o piccoli smottamenti;- pulizia e riprist<strong>in</strong>o delle opere di scarico che <strong>in</strong> ogni momento devono smaltire la portata di proge tto:una all'anno;- riprist<strong>in</strong>o dell’impermeabilizzazione;- altro


40 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Per effettuare lavori di straord<strong>in</strong>aria manutenzione, come il riprist<strong>in</strong>o di gravi lesioni o di abbassamento dellosbarramento, lo svaso del bac<strong>in</strong>o conseguente all’<strong>in</strong>terrimento, la sostituzione dell’impermeabilizzazione,nonché per tutti quei lavori che <strong>in</strong>cidono sulle caratteristiche considerate ai f<strong>in</strong>i dell’approvazione del progettodef<strong>in</strong>itivo di cui all'art.1 occorre ottenere l’autorizzazione preventiva dal servizio/ufficio ……...……...(struttur acompetente della Prov<strong>in</strong>cia) , presentando il progetto def<strong>in</strong>itivo delle opere che si <strong>in</strong>tendono realizzare.Fanno eccezione i lavori disposti per motivi di pericolo per la pubblica <strong>in</strong>columità, def<strong>in</strong>iti concordemente con ilpersonale del servizio/ufficio ……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) .Art. 10Misure di salvaguardia della pubblica <strong>in</strong>columitàE’cura del Gestore adottare le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della pubblica <strong>in</strong>columità.Le dotazioni accessorie consistono <strong>in</strong> (ba rrare se presenti):scalettecartellimezzi acusticialtro (specificare) _________________Art. 11Richiamo di leggi e regolamentiL’<strong>in</strong>testatario dell’autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la c ostruzione,l’esercizio e l’abbandono dell’<strong>in</strong>vaso.L’<strong>in</strong>testatario dell’autorizzazione è responsabile direttamente della <strong>in</strong>osservanza di qualsiasi legge oregolamento durante la costruzione, l’esercizio e l’abbandono dell’<strong>in</strong>vaso.L’<strong>in</strong>testatario dell’autor izzazione è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che del presente foglio dicondizioni, di tutte le disposizioni contenute nella L.R. 64/2009, nel relativo Regolamento di attuazione, nelD.P.R. 1/11/1959, n. 1363, nel T.U. 11/12/1933, n. 1775 (Acq ue ed Impianti elettrici), nel T.U. 25/7/1904, n.523 (Polizia Idraulica), nel D.M. 24/3/1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe disbarramento), nella Circolare del M<strong>in</strong>istero dei LL.PP. 4/12/1987, n. 352.Art. 12Chiusura di esercizio ed abbandono dell’<strong>in</strong>vasoL’<strong>in</strong>testatario dell’autorizzazione comunica immediatamente al servizio/ufficio ……...……...(strutturacompetente della Prov<strong>in</strong>cia) , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la temporanea o def<strong>in</strong>itivachiusura dell’esercizio dell’<strong>in</strong>vaso.In caso di chiusura temporanea il titolare dell’autorizzazione è tenuto comunque ad ottemperare agli artt. 7, 8 e 9del presente foglio di condizioni.In caso di cessazione def<strong>in</strong>itiva delle opere e di abbandono dell’<strong>in</strong>vaso, oltre che a provvedere immediatamenteallo svuotamento dell’<strong>in</strong>vaso medesimo, l’<strong>in</strong>teressato è tenuto, entro sei mesi dalla chiusura dell’impianto:1) a richiedere, ai sensi dell’articolo 19, commi 2, 3 e 4 del regolamento, l’autorizzazione agli <strong>in</strong>terventi diriprist<strong>in</strong>o dei luoghi ovvero di messa <strong>in</strong> sicurezza dell’impianto da parte del servizio/ufficio……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) , presentando una relazione tecnica che descriva ilavori di sistemazione def<strong>in</strong>itiva dei luoghi compromessi dalle opere di cui agli artt. 2 e 3 del presentefoglio di condizioni, ivi compresa la demolizione, o almeno gli <strong>in</strong>terventi di messa <strong>in</strong> sicurezza delleopere rimanenti secondo modalità che impediscano il ricrearsi di <strong>in</strong>vasi o trattenute di alcun genere , <strong>in</strong>


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1241conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui all’articolo 8 del foglio di condizioni perla costruzione.2) ad allegare alla domanda di autorizzazione di cui al punto 1) apposito progetto ai sensi ai sensidell’articolo 19 comma 5 del regola mento, per gli impianti a cui sono state assegnate le classi di rischio3 o 4 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento,L’<strong>in</strong>teressato è <strong>in</strong>oltre tenuto ad ottemperare agli ord<strong>in</strong>i del servizio/ufficio ……...……...(struttura competentedella Prov<strong>in</strong>cia) <strong>in</strong> merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica <strong>in</strong>columità..F<strong>in</strong>o alla data di ultimazione dei lavori, o, per <strong>in</strong>vasi <strong>in</strong> classe di rischio 3 e 4 di cui all'art. 6 del Regolamento erelativo all. A, f<strong>in</strong>o alla data del certificato di regolare esecuzione, il titolare dell'autorizzazione è responsabiledella tutela della pubblica <strong>in</strong>columità.Art. 13Domicilio legaleIl Sig. ___________________________ nato a _____________________ il _______ e residente a______________________ via __ __________________ n. ____ tel. _____________ elegge il propriodomicilio legale a ___________________________Via ________________________ n. _______.Qualsiasi variazione che <strong>in</strong>terviene sui soggetti (Concessionario, Gestore, ecc.) di cui ai precedenti a rticoli deveessere comunicata tempestivamente al servizio/ufficio ……...……...(struttura competente della Prov<strong>in</strong>cia) per lenecessarie autorizzazioni.Sottoscritto dalla Proprietà per accettazioneIl Dirigente Responsabile del Servizio---------------------------------------------------- ------------------------------------------------_____________________, lì _____________


42 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12<strong>Allegato</strong> DDati da trasmettere alla competente struttura regionaleDATI RIEPILOGATIVI• Tipologia Invaso: <strong>in</strong>dicare se sbarramento <strong>in</strong> materiale sciolto, terra o pietrame con o senza nucleo ditenuta, o <strong>in</strong> muratura, a gravità ord<strong>in</strong>aria, ad arco, ad arco -gravità, ecc.;• Prov<strong>in</strong>cia: la prov<strong>in</strong>cia <strong>in</strong> cui è localizzato lo sbarramento;• Comune: il comune <strong>in</strong> cui è localizzato lo sbarramento;• Località: denom<strong>in</strong>azione della località <strong>in</strong> cui è localizzato lo sbarramento;• Denom<strong>in</strong>azione: denom<strong>in</strong>azione completa dell’<strong>in</strong>vaso; può orig<strong>in</strong>arsi da denom<strong>in</strong>azioni storiche e/o di usoconsolidato (denom<strong>in</strong>azioni locali), o dal cognome del proprietario;• Classe dell’<strong>in</strong>vaso: <strong>in</strong>dicare la classe attribuita tra le c<strong>in</strong>que possibili: A, B, C, D, E;• Classe di rischio: <strong>in</strong>dicare la classe attribu ita tra le quattro possibili.LOCALIZZAZIONE• Sezione Carta Tecnica: numero della sezione della Carta Tecnica Regionale <strong>in</strong> cui ricade l’<strong>in</strong>vaso;• Coord<strong>in</strong>ate Gauss - Boaga dell’ubicazione dell’impianto;• Bac<strong>in</strong>o idrografico: denom<strong>in</strong>azione del bac<strong>in</strong>o idrografico di riferimento;• Zona sismica: categoria sismica <strong>in</strong> cui si trova l’<strong>in</strong>vaso;• Accessibilità: specificazione dell’accessibilità dell’<strong>in</strong>vaso.DATI TECNICI• Altezza sbarramento: <strong>in</strong>dicazione dell’altezza dello sbarramento (m);• Superficie: <strong>in</strong>dicazione della super ficie dello specchio d’acqua dell’<strong>in</strong>vaso (Km 2 );• Volumetria totale d’<strong>in</strong>vaso: <strong>in</strong>dicazione della volumetria totale d’<strong>in</strong>vaso (m 3 );• Alimentazione: def<strong>in</strong>izione dell’alimentazione dell’<strong>in</strong>vaso (acque superficiali, acque meteoriche);• Uso: <strong>in</strong>dicazione dell’uso.Indicare <strong>in</strong>oltre gli estremi dell’atto autorizzativo alla costruzione dell’impianto.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 19/R43Visto l’ ulteriore parere della direzione generale dellaPresidenza;Regolamento di attuazione del titolo IV della leggeregionale 22 maggio 2009, n. 26 (Discipl<strong>in</strong>a delle attivitàeuropee e di rilievo <strong>in</strong>ternazionale della RegioneToscana) <strong>in</strong> materia di attività a favore dei toscaniall’estero.La Giunta regionale ha approvatoIl Presidente della Giuntaemanail seguente regolamento:PREAMBOLOSOMMARIOArt. 1 - Disposizioni generali sulle nom<strong>in</strong>eArt. 2 - Disposizioni sull’Assemblea dei toscaniall’esteroArt. 3 - Disposizioni sul Forum dei giovani toscaniall’esteroArt. 4 - Disposizioni sul Comitato direttivo deitoscani all’esteroArt. 5 - Ufficio di presidenza del Comitato direttivoArt. 6 - Disposizioni sui coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entaliArt. 7 - Disposizioni sui coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entalidei giovani toscani all’esteroPREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;Visto l’articolo 42 dello Statuto;Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26(Discipl<strong>in</strong>a delle attività europee e di rilievo <strong>in</strong>ternazionaledella Regione Toscana);Visto il parere del Comitato tecnico di direzioneespresso nella seduta del 21 gennaio 2010;Visto il parere della direzione generale della presidenza;Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio2010, n. 46;Visto il parere della competente commissione consiliare,espresso nella seduta del 5 febbraio 2010;Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali,espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio2010, n. 175;Considerato quanto segue1. l’articolo 37 della l.r. 26/2009, collocato nel titoloIV concernente le attività <strong>in</strong> favore dei toscani all’estero,demanda al regolamento la discipl<strong>in</strong>a organizzativa degliorganismi operanti nell’ambito delle suddette attività;2. si <strong>in</strong>troducono disposizioni semplificatorie sul versantesia della nom<strong>in</strong>a dei membri, sia dello svolgimentodei lavori, <strong>in</strong> particolare <strong>in</strong>centivando l’utilizzo dellatelematica;3. si uniforma la durata dei vari organismi, ancorandolaal periodo della legislatura regionale;4. esercitando la facoltà prevista dall’articolo 36,comma 4 della l.r. 26/209, si costituisce l’ufficio di presidenzacome articolazione del Comitato direttivo deitoscani all’estero, con f<strong>in</strong>alità di snellimento e maggioreefficacia nello svolgimento dei compiti del Comitatomedesimo, dato l’elevato numero dei suoi componenti;5. la Terza commissione consiliare ha corredato ilproprio parere di osservazioni concernenti aspetti formali(per quanto riguarda gli articoli 2 e 3) e sostanziali (perquanto riguarda gli articoli 5, comma 2 e 6) del regolamento.La Giunta ritiene di mantenere la formulazionedell’articolo 6, ravvisando un’esigenza di omogeneità dicomportamenti fra le associazioni <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla previsionedi figure deputate, fra l’altro, alla rendicontazione allaRegione sulle attività oggetto di contributo regionale,non rimettendo tale aspetto all’autonomia statutaria delleassociazioni medesime;6. la Giunta accoglie <strong>in</strong>vece tutte le altre osservazioniformulate dalla Terza commissione, adeguando conseguentementeil testo;si approva il presente regolamentoArt. 1Disposizioni generali sulle nom<strong>in</strong>e (art. 37, l.r. 26/2009)1. I componenti degli organismi di cui al titolo IVdella legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Discipl<strong>in</strong>adelle attività europee e di rilievo <strong>in</strong>ternazionale dellaRegione Toscana) e al presente regolamento sono nom<strong>in</strong>aticon decreto del Presidente della Giunta regionale.2. Alle nom<strong>in</strong>e, eccezion fatta per quelle dei componentidel Comitato direttivo di cui all’articolo 36, comma2, lettere c), d), e), f) ed h) della l.r. 26/2009, si applicala disposizione di cui all’articolo 1, comma 1 bis, letterac della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme <strong>in</strong>materia di nom<strong>in</strong>e e designazioni e di r<strong>in</strong>novo degli organiamm<strong>in</strong>istrativi di competenza della Regione).


44 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 2Disposizioni sull’Assemblea dei toscani all’estero(art. 34, l.r. 26/2009)1. Si <strong>in</strong>tendono per rappresentanti delle associazioniai sensi dell’articolo 34, comma 2, della l.r. 26/2009i presidenti delle associazioni medesime <strong>in</strong> carica almomento della designazione, o loro delegati.2. I due vicepresidenti di cui all’articolo 34, comma2, lettera a) della l.r. 26/2009 sono designati dal comitatodirettivo dei toscani all’estero di cui all’articolo 36 dellal.r. 26/2009 fra i propri membri.3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, peril cont<strong>in</strong>ente di rispettiva competenza:a) eleggono i coord<strong>in</strong>atori cont<strong>in</strong>entali di cui all’articolo34, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2009 fra icomponenti dei coord<strong>in</strong>amenti di cui agli articoli 38 e 39della medesima legge;b) designano i rappresentanti di area di cui all’articolo36, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2009.4. I vicepresidenti e i coord<strong>in</strong>atori cont<strong>in</strong>entali nonpossono ricoprire l’<strong>in</strong>carico per più di due mandati consecutivi.5. L’Assemblea dei toscani all’estero dura <strong>in</strong> caricaper il periodo della legislatura regionale.per il cont<strong>in</strong>ente di rispettiva competenza, dai componentidei coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali dei giovani.3. Il Forum dura <strong>in</strong> carica per il periodo della legislaturaregionale.4. Il Forum si riunisce di norma una volta nel periododella legislatura ed è convocato anche <strong>in</strong> via telematicadal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.5. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenzestraord<strong>in</strong>arie il Presidente verifica il permanere delrequisito di cui al comma 1 e provvede <strong>in</strong> caso contrarioalla nom<strong>in</strong>a dei nuovi rappresentanti.6. In caso di impedimento i componenti del Forumpossono <strong>in</strong>dividuare delegati a partecipare ai lavori <strong>in</strong>loro sostituzione.7. Possono partecipare ai lavori del Forum i vicepresidentidell’Assemblea dei toscani all’estero.Art. 4Disposizioni sul Comitato direttivo deitoscani all’estero (art. 36, l.r. 26/2009)1. I componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo36, comma 2, lettera a della l.r. 26/2009 sono elettidai componenti dei coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali per l’areageografica di rispettiva competenza.6. L’Assemblea si riunisce di norma una volta nelperiodo della legislatura, ed è convocata anche <strong>in</strong> viatelematica dal Presidente della Giunta regionale, che lapresiede.7. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenzestraord<strong>in</strong>arie il Presidente verifica il permanere delrequisito di cui al comma 1 e provvede <strong>in</strong> caso contrarioalla nom<strong>in</strong>a dei nuovi rappresentanti.8. In caso di impedimento i componenti dell’Assembleapossono <strong>in</strong>dividuare delegati a partecipare ai lavori<strong>in</strong> loro sostituzione.Art. 3Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all’estero(art. 35, l.r. 26/2009)1. Si <strong>in</strong>tendono per rappresentanti delle associazionidei giovani ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera a)della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime<strong>in</strong> carica al momento della designazione, o lorodelegati.2. I coord<strong>in</strong>atori cont<strong>in</strong>entali dei giovani sono eletti,2. I componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo36, comma 2, lettera b della l.r. 26/2009 sono elettidai coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali per l’area geografica dirispettiva competenza.3. I componenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettereda c) ad h) sono designati dalle rispettive associazionio organismi rappresentativi.4. Il comitato dura <strong>in</strong> carica per il periodo della legislaturaregionale.5. Il comitato si riunisce di norma una volta all’annoed è convocato anche <strong>in</strong> via telematica dal Presidentedella Giunta regionale, che lo presiede.Art. 5Ufficio di presidenza del Comitato direttivo(art. 36, comma 4, l.r. 26/2009)1. L’ufficio di presidenza del Comitato direttivo ènom<strong>in</strong>ato nella prima seduta del Comitato direttivo edè composto:a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede,o suo delegato;


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12b) dai vicepresidenti dell’Assemblea dei toscaniall’estero;c) dai coord<strong>in</strong>atori cont<strong>in</strong>entali;d) da sette ulteriori membri del Comitato direttivo, dicui due residenti all’estero e c<strong>in</strong>que residenti <strong>in</strong> Toscana.2. Sono compiti dell’Ufficio di presidenza:a) la promozione e il consolidamento dei rapporticon i toscani all’estero, le associazioni e i coord<strong>in</strong>amenticont<strong>in</strong>entali;b) la formulazione di proposte per <strong>in</strong>iziative di ricercasui temi dell’emigrazione;c) la proposta di <strong>in</strong>iziative di particolare rilievo dasottoporre alla Giunta;d) il supporto alla Giunta per l’<strong>in</strong>dividuazione diobiettivi e l’analisi di contesti che possano necessitarel’attivazione di <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> favore dei toscani all’estero;e) la formulazione di proposte alla Giunta per ladef<strong>in</strong>izione di collaborazioni con il mondo accademicoe socio-economico per l’attuazione di <strong>in</strong>iziative progettuali;f) la formulazione di proposte alla Giunta Regionaleper la def<strong>in</strong>izione di eventi e celebrazioni di rilievo istituzionale;g) la formulazione di proposte alla Giunta Regionaleper la programmazione e realizzazione di visite allecomunità toscane all’estero nonché <strong>in</strong>contri con le autoritàconsolari, Comites, il Consiglio generale dei toscaniall’estero e le autorità locali.454. In caso di cessazione del coord<strong>in</strong>atore dalla caricail coord<strong>in</strong>amento è convocato entro un anno per la designazionedel nuovo coord<strong>in</strong>atore, e f<strong>in</strong>o a tale data è rettodal vice-coord<strong>in</strong>atore.5. I coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali durano <strong>in</strong> carica per ilperiodo della legislatura regionale.6. I coord<strong>in</strong>amenti sono convocati anche con modalitàtelematiche, e si riuniscono di norma due volte nelperiodo della legislatura.7. I coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali adeguano i rispettivistatuti alle norme del presente regolamento.Art. 7Disposizioni sui coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali deigiovani toscani all’estero (art. 39, l.r. 26/2009)1. Ciascun coord<strong>in</strong>amento cont<strong>in</strong>entale dei giovanielegge il proprio coord<strong>in</strong>atore.2. Il limite di età per ricoprire l’<strong>in</strong>carico di coord<strong>in</strong>atorecont<strong>in</strong>entale dei giovani toscani all’estero è ditrenta anni.3. I coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali dei giovani toscaniall’estero si riuniscono di norma contestualmente aicoord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali di cui all’articolo 6.3. L’Ufficio di presidenza è convocato anche <strong>in</strong> viatelematica e si riunisce per un massimo di quattro volte<strong>in</strong> un anno, salvo straord<strong>in</strong>arie e motivate esigenze su<strong>in</strong>iziativa del Presidente della Giunta. È <strong>in</strong> ogni casoconvocato <strong>in</strong> concomitanza con la Giornata dei toscaniall’estero.4. L’Ufficio di presidenza per lo svolgimento delleproprie attività può articolarsi <strong>in</strong> commissioni e gruppidi lavoro.4. Ai coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali dei giovani toscaniall’estero si applicano le disposizioni dell’articolo 6,commi da 3 a 7.Il presente regolamento è pubblicato nel Bollett<strong>in</strong>o ufficialedella Regione Toscana.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare come regolamento della Regione Toscana.Art. 6Disposizioni sui coord<strong>in</strong>amenti cont<strong>in</strong>entali(art. 38, l.r. 26/2009)Firenze, 25 febbraio 2010MARTINI1. Ciascun coord<strong>in</strong>amento cont<strong>in</strong>entale elegge ilcoord<strong>in</strong>atore, il vice-coord<strong>in</strong>atore, il tesoriere e il segretario.2. Il tesoriere affianca il coord<strong>in</strong>atore nell’eserciziodelle funzioni amm<strong>in</strong>istrative e cura la rendicontazionealla Regione Toscana.3. L’<strong>in</strong>carico di coord<strong>in</strong>atore non può essere ricopertoper più di due mandati consecutivi.DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 25 febbraio 2010, n. 20/RRegolamento di attuazione dell’articolo 11 dellalegge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Discipl<strong>in</strong>adell’attività di trasporto di viaggiatori effettuatomediante noleggio di autobus con conducente).La Giunta regionale ha approvato


46 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Il Presidente della Giuntaemanail seguente regolamento:INDICEVista la legge regionale 16 giugno 2008, n.36 (Discipl<strong>in</strong>adell’attività di trasporto di viaggiatori effettuatomediante noleggio di autobus con conducente);Visto il parere del Comitato tecnico di Direzioneespresso nella seduta del 03 dicembre 2010;PREAMBOLOCapo INorme generaliArticolo 1 - Oggetto (articolo 11 l.r. 36/2008)Capo IIRilascio del titolo autorizzativo e verificadella permanenza dei requisitiArticolo 2 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazioneall’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente(articolo 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008)Articolo 3 - Modalità e procedure per la verifica dellapermanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000 (articolo11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008)Capo IIIModalità di tenuta del Registro Regionale delle impreseesercenti attività di trasporto di viaggiatori mediantenoleggio di autobus con conducenteArticolo 4 - Registro regionale delle imprese esercentiattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio diautobus con conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1,lettera c) l.r.36/2008)Articolo 5 - Tenuta ed organizzazione del Registro(articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)Articolo 6 - Adempimenti delle prov<strong>in</strong>ce (articolo 5 earticolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)Articolo 7 - Adempimenti della Regione (articolo 5 earticolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)Capo IVNorme transitorieArticolo 8 - Disposizioni procedurali transitorie (articolo11 l.r. 36/2008)PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;Visto l’articolo 42 dello Statuto;Visto il parere della direzione generale della presidenza;Vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell’11 gennaio2010;Visto il parere della Commissione consiliare del 28gennaio 2010 ai sensi dell’articolo 42, comma 2 delloStatuto;Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, delConsiglio delle Autonomie Locali, espresso nella sedutadel 29 gennaio 2010;Vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23 febbraio2010 con la quale è stato adottato il regolamento;Considerato quanto segue1. il presente regolamento dà attuazione all’articolo11 della legge regionale 36/2008 che discipl<strong>in</strong>a l’eserciziodell’attività di trasporto di viaggiatori effettuatomediante noleggio con conducente nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipia tutela della concorrenza di cui alla legge 11 agosto2003, n. 218;2. l’esigenza di garantire condizioni omogenee ecomportamenti univoci su tutto il territorio regionale atutela della concorrenza tra le imprese che svolgono ilservizio di noleggio autobus con conducente ha postola necessità di discipl<strong>in</strong>are le modalità di rilascio deltitolo autorizzativo nonché le modalità e procedure perla verifica della permanenza dei requisiti di accesso atale professione;3. si è posta altresì l’esigenza di coord<strong>in</strong>are le modalitàe le procedure di cui al punto 2 con le disposizionidella nuova legge regionale n. 23 luglio 2009 n. 40(legge di semplificazione riord<strong>in</strong>o normativo 2009 );4. al f<strong>in</strong>e di costituire -come richiesto dalla normativanazionale di riferimento- un quadro conoscitivo delnumero e della distribuzione territoriale delle impreseprofessionali che esercitano l’attività oggetto del presenteregolamento anche <strong>in</strong> conformità alle disposizionicontenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n 54 (istituzionedel sistema <strong>in</strong>formativo e del sistema statisticoregionale. Misure per il coord<strong>in</strong>amento delle <strong>in</strong>frastrutturee dei servizi per lo sviluppo delle società dell’<strong>in</strong>formazionee conoscenza) sono stabilite:a) le modalità di tenuta e organizzazione, presso lastruttura regionale competente, del registro regionaledelle imprese;


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12b) gli adempimenti posti a carico delle prov<strong>in</strong>ce <strong>in</strong>ord<strong>in</strong>e alla periodica comunicazione alla Regione delle<strong>in</strong>formazioni relative alle imprese nel rispetto delle disposizionidi cui al titolo I, capo I della legge 40/2009 e deglistandard tecnologici e <strong>in</strong>formativi della legge 54/2009;c) la trasmissione annuale - da parte della strutturaregionale competente - dei suddetti dati al M<strong>in</strong>isterodelle <strong>in</strong>frastrutture e dei trasporti, secondo modalitàconcordate con il M<strong>in</strong>istero stesso e compatibili con glistandard tecnologici e <strong>in</strong>formativi della Regione;5. è necessario <strong>in</strong>trodurre, nella more della completaattuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 e con particolareriferimento allo svolgimento per via telematicadei procedimenti di competenza dei SUAP, disposizioniprocedurali transitorie f<strong>in</strong>alizzate ad assicurare l’immediataoperatività del presente regolamento;6. di accogliere parzialmente le raccomandazionifornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali edi adeguare conseguentemente il testo:si approva il presente regolamento:Capo INorme generaliArt. 1Oggetto (articolo 11 l.r. 36/2008)Il presente regolamento, <strong>in</strong> attuazione dell’articolo 11della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Discipl<strong>in</strong>adell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediantenoleggio di autobus con conducente) discipl<strong>in</strong>a lemodalità del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delservizio di noleggio autobus con conducente, le modalitàe le procedure per la verifica della permanenza deirequisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n.395 (Attuazione della direttiva del consiglio dell’UnioneEuropea n. 98/76/CE ) e alle relative disposizioni attuative,nonché le modalità della tenuta del registro regionaledelle imprese.Capo IIRilascio del titolo autorizzativo e verificadella permanenza dei requisitiArt. 2Modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’eserciziodel servizio di noleggio autobus con conducente(articolo 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008)471. Ai f<strong>in</strong>i del rilascio dell’autorizzazione della prov<strong>in</strong>ciadi cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), dellal.r. 36/2008, l’impresa presenta apposita domanda allosportello per le attività produttive (SUAP) del comunenel cui territorio l’impresa medesima ha la sede legale ola pr<strong>in</strong>cipale organizzazione aziendale, secondo le modalitàpreviste dal titolo II, capo III della legge regionale 23luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riord<strong>in</strong>onormativo 2009);2. La domanda di cui al comma 1 contiene <strong>in</strong> particolarele seguenti dichiarazioni:a) denom<strong>in</strong>azione o ragione sociale, codice fiscale,partita IVA, sede legale o <strong>in</strong>dicazione del luogo dellapr<strong>in</strong>cipale organizzazione aziendale, se diverso dallasede legale;b) generalità del titolare o del legale rappresentante e,se diverso, del soggetto che dirige <strong>in</strong> maniera cont<strong>in</strong>uativaed effettiva l’attività di trasporto, ai sensi dell’articolo3 del d.lgs. 395/2000;c) generalità dei soci illimitatamente responsabili perle società di persone e dell’amm<strong>in</strong>istratore unico ovverodei membri del consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione, per lepersone giuridiche pubbliche, per le persone giuridicheprivate e per ogni altro tipo di ente, ai f<strong>in</strong>i di quantoprevisto dall’articolo 5 del d.lgs. 395/2000;d) possesso dei requisiti di onorabilità, capacitàf<strong>in</strong>anziaria e professionale previsti dal d.lgs. 395/2000;e) numero di autobus immatricolati o da immatricolareal servizio di noleggio con conducente, con l’<strong>in</strong>dicazionedi tutti i dati identificativi del mezzo e anno diprima immatricolazione;f) specifica della dotazione di aree di sosta, didepositi o di altre soluzioni tecniche nella disponibilitàdell’impresa che costituiscano idoneo ricovero per ilparco autobus;g) iscrizione al registro delle imprese;h) numero dei soggetti abilitati alla guida e naturagiuridica del rapporto di lavoro del personale rientrantenelle categorie di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto2003 n. 218 (Discipl<strong>in</strong>a dell’attività di trasporto diviaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus conconducente);i) possesso, da parte degli addetti preposti alla guida,dei documenti che abilitano alla guida di cui all’articolo116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada);j) dichiarazione di non essere <strong>in</strong> possesso di altraautorizzazione.3. Il requisito della capacità f<strong>in</strong>anziaria di cui alcomma 2, lettera d), è dichiarato facendo riferimento alladocumentazione prevista dall’articolo 6, comma 2 deld.lgs. 395/2000 ovvero al possesso dell’attestazione dicui all’articolo 6, comma 3 del d.lgs. 395/2000 rilasciatadalle imprese bancarie, secondo le modalità ivi previste.Art. 3Modalità e procedure per la verifica dellapermanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000(articolo 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008)1. La prov<strong>in</strong>cia competente provvede alla verifica di


48 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2008con cadenza triennale e comunque quando, anche sullabase di segnalazioni pervenute, sussistono dubbi <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>ealla perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7d.lgs. 395/2000.2. La verifica di cui all’articolo 1 avviene con leseguenti modalità:a) con riferimento ai requisiti dell’onorabilità edell’idoneità professionale, mediante l’acquisizionedelle <strong>in</strong>formazioni rilevanti direttamente dall’impresa<strong>in</strong>teressata ovvero dalle amm<strong>in</strong>istrazioni competenti, nelrispetto di quanto previsto dal d.p.r. 445/00;b) con riferimento al requisito della capacità f<strong>in</strong>anziaria,mediante l’acquisizione delle <strong>in</strong>formazioni rilevantie la relativa documentazione direttamente dall’impresa<strong>in</strong>teressata ovvero dalle imprese che hanno rilasciatol’attestazione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs.395/2000.3. Le comunicazioni di cui al comma 2 possonoavvenire secondo le modalità contenute nel titolo I, capoI, della l.r. 40/2009.servizi per lo sviluppo della società dell’<strong>in</strong>formazione edella conoscenza).3. In ogni sezione sono registrati i dati relativi alleimprese titolari di autorizzazione rilasciate dalla prov<strong>in</strong>ciadi riferimento, ed <strong>in</strong> particolare:a) il numero progressivo di iscrizione;b) la denom<strong>in</strong>azione o ragione sociale, codice fiscaleo partiva Iva dell’impresa;c) la sede legale dell’impresa o della pr<strong>in</strong>cipale organizzazioneaziendale della stessa;d) il numero e la data dell’autorizzazione;e) il numero, le caratteristiche e i dati identificatividegli autobus <strong>in</strong> dotazione;f) l’annotazione degli autobus acquistati coi f<strong>in</strong>anziamentipubblici compatibili con le previsioni di cuiall’articolo 6 della l.r. 36/2008.4. Ai f<strong>in</strong>i degli adempimenti di cui al presente articolo,la struttura competente provvede, sentita la DirezioneGenerale Organizzazione e Sistema Informativo, allarealizzazione di apposita banca dati con le modalità tecnicheconformi alle prescrizioni della l.r. 54/2009.Capo IIIModalità di tenuta del Registro Regionale delle impreseesercenti attività di trasporto di viaggiatori mediantenoleggio di autobus con conducenteArt. 4Registro regionale delle imprese esercenti attività ditrasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobuscon conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1,lettera c) l.r.36/2008)1. Il Registro regionale delle imprese esercentiattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio diautobus con conducente, di seguito denom<strong>in</strong>ato “Registro”,è istituito, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 36/2008,presso la Direzione Generale delle Politiche Territorialie Ambientali.Art. 5Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 earticolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)1. La struttura della direzione Generale delle PoliticheTerritoriali e Ambientali competente <strong>in</strong> materia ditrasporti, di seguito denom<strong>in</strong>ata “struttura competente”,provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro.2. Il Registro è suddiviso <strong>in</strong> sezioni riferite alle s<strong>in</strong>goleprov<strong>in</strong>ce ed è organizzato tramite l’ausilio di supporti<strong>in</strong>formatici nel rispetto degli standard tecnologici previstidalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzionedel sistema <strong>in</strong>formativo e del sistema statistico regionale.Misure per il coord<strong>in</strong>amento delle <strong>in</strong>frastrutture e deiArt. 6Adempimenti delle prov<strong>in</strong>ce (articolo 5 earticolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)1. Le prov<strong>in</strong>ce, entro il 30 giugno ed il 31 dicembredi ogni anno, <strong>in</strong>viano alla struttura competente l’elencoaggiornato delle imprese titolari delle autorizzazionirilasciate da ciascuna di esse, con la specificazione deglielementi di cui all’articolo 5, comma 3.2. Entro i suddetti term<strong>in</strong>i le prov<strong>in</strong>ce provvedono acomunicare ogni altra <strong>in</strong>formazione necessaria per l’organizzazionee l’aggiornamento del Registro, ivi compresele eventuali modifiche dei dati conseguenti allarevoca dell’autorizzazione adottata ai sensi dell’articolo9 della l.r. n. 36/2008 nonché ai sensi degli articoli 11, 12e 13 del d.lgs. 395/2000.3. I dati e le <strong>in</strong>formazioni di cui di cui ai commi 1e 2 sono comunicati dalle prov<strong>in</strong>ce <strong>in</strong> coerenza con ledisposizioni contenute all’articolo 3, comma 3, della l.r.40/2009 ed <strong>in</strong> conformità con gli standard tecnologici ele modalità previste dalla l.r. 54/2009.4. Le prov<strong>in</strong>ce, nei rispettivi ambiti territoriali, sonotitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo4, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196 (Codice <strong>in</strong> materia di protezionedei dati personali).Art. 7Adempimenti della Regione (articolo 5 e articolo 11,comma 1, lettera c) l.r.36/2008)


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 211. Entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quellodi riferimento, la struttura competente <strong>in</strong>via al M<strong>in</strong>isterodelle <strong>in</strong>frastrutture e dei trasporti apposito elenco contenentei dati <strong>in</strong>viati dalle prov<strong>in</strong>ce, strutturati su baseregionale.2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui alcomma 1 sono def<strong>in</strong>ite <strong>in</strong> accordo con il M<strong>in</strong>istero delle<strong>in</strong>frastrutture e dei trasporti compatibilmente con glistandard tecnologici e <strong>in</strong>formativi della Regione.49Testo unico delle disposizioni <strong>in</strong> materia di beni,istituti e attività culturali.Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giuntapromulgala seguente legge:3. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali,ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b) ed f)del d.lgs. 196/2003.PREAMBOLOSOMMARIOCapo IVNorme transitorieArticolo 8Disposizioni procedurali transitorie(articolo 11 l.r. 36/2008)1. F<strong>in</strong>o all’attivazione delle procedure telematiche dicui al Titolo II, capo III della l.r. 40/2009:a) la presentazione della domanda di autorizzazionedi cui all’articolo 2, comma 2, da parte delle impresepuò essere effettuata anche <strong>in</strong> formato cartaceo secondole modalità di presentazione consentite nel periodo transitoriodalla deliberazione di Giunta regionale previstadall’articolo 37 della l.r. 40/2009 ;b) i SUAP rendono disponibile la modulistica, predispostadalle prov<strong>in</strong>ce, da utilizzare per la presentazionedella domanda.2. F<strong>in</strong>o alla adozione delle disposizioni attuative delTitolo I, Capo I, della l.r. 40/2009:a) le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma3, sono effettuate <strong>in</strong> modalità telematica o <strong>in</strong> modalitàcartacea;b) le prov<strong>in</strong>ce rendono disponibili i dati e le <strong>in</strong>formazionidi cui all’articolo 6, comma 3, su base <strong>in</strong>formatica econ un formato compatibile con gli standard tecnologici<strong>in</strong>dicati dalla l.r. 54/2009.Il presente regolamento è pubblicato nel Bollett<strong>in</strong>o ufficialedella Regione Toscana.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare come regolamento della Regione Toscana.Titolo IPRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI INMATERIA DI PROGRAMMAZIONECapo IPr<strong>in</strong>cipi generaliArt. 1 - Oggetto e obiettiviArt. 2 - Pr<strong>in</strong>cipi generaliArt. 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con glienti locali e con i soggetti privatiCapo IIDisposizioni <strong>in</strong> materia di programmazione e di sistema<strong>in</strong>formativo dei beni, delle istituzioni edelle attività culturaliArt. 4 - Piano della culturaArt. 5 - Approvazione e attuazione del piano dellaculturaArt. 6 - Criteri per l’attuazione degli <strong>in</strong>terventi di<strong>in</strong>vestimentoArt. 7 - Progetti regionaliArt. 8 - Progetti localiArt. 9 - Sistema <strong>in</strong>formativo dei beni, delle istituzionie delle attività culturaliTitolo IIISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURACapo IDisposizioni generaliSezione IAmbito di applicazioneArt. 10 - Ambito di applicazioneFirenze, 25 febbraio 2010MARTINISezione IIDiritti del pubblico degli istituti e luoghi della culturaed esercizio di attività accessorie alle attivitàculturali degli istituti e luoghi della cultura


50 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghidella culturaArt. 12 - Attività accessorie alle attività culturalidegli istituti e luoghi della culturaSezione IIIForme di gestione degli istituti e luoghi della culturaTitolo IVPROMOZIONE E ORGANIZZAZIONEDI ATTIVITÀ CULTURALICapo ISistema regionale delle attività teatrali, musicali, didanza, c<strong>in</strong>ematografiche e audiovisiveArt. 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi del -la culturaArt. 14 - Gestione degli istituti e luoghi della culturacome servizi privi di rilevanza economicaCapo IIMusei ed ecomuseiArt. 15 - Funzioni della RegioneArt. 16 - EcomuseoArt. 17 - Sistemi musealiArt. 18 - Attività dei museiArt. 19 - Attività degli ecomuseiArt. 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualificadi museo o ecomuseo di rilevanza regionaleArt. 21 - Discipl<strong>in</strong>a del procedimento di riconoscimentodella qualifica di museo o ecomuseo di rilevanzaregionaleArt. 22 - Commissione tecnica regionale per i museie gli ecomuseiArt. 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei edegli ecomuseiCapo IIIBiblioteche e archiviArt. 24 - Funzioni della RegioneArt. 25 - Archivio della produzione editoriale regionaleArt. 26 - Attività della rete documentaria regionaleArt. 27 - CooperazioneArt. 28 - Le reti documentarie localiCapo IVIstituzioni culturaliArt. 29 - Ambito di applicazioneArt. 30 - Istituzioni culturaliArt. 31 - Tabella regionaleArt. 32 - Progetti annualiTitolo IIIBENI PAESAGGISTICICapo IValorizzazione culturale dei beni paesaggisticiArt. 33 - F<strong>in</strong>alitàArt. 34 - Funzioni della RegioneArt. 35 - Sistema regionale dello spettacoloArt. 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolodal vivoArt. 37 - Commissione regionale dello spettacolo dalvivoArt. 38 - Attività c<strong>in</strong>ematografiche, audiovisive emulti me dia liArt. 39 - Forme del sostegno regionaleArt. 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione deiprogettiArt. 41 - Fondo di anticipazione per il settore dellospettacoloArt. 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana eFondazione Toscana SpettacoloArt. 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorent<strong>in</strong>o,Fon dazione Teatro Metastasio e Orchestra CamerataStru men tale Città di PratoArt. 44 - Fondazione Sistema ToscanaCapo IIPromozione della cultura musicaleArt. 45 - F<strong>in</strong>alità e oggettoArt. 46 - Modalità di <strong>in</strong>tervento regionaleArt. 47 - Fondazione Scuola di Musica di FiesoleCapo IIIPromozione della cultura contemporaneaArt. 48 - Funzioni della RegioneCapo IVAutorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematograficoArt. 49 - Oggetto e obiettiviArt. 50 - Autorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematograficoArt. 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e <strong>in</strong>formazioneTitolo VDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEArt. 52 - Norma f<strong>in</strong>anziariaArt. 53 - Regolamento di attuazioneArt. 54 - Clausola valutativaArt. 55 - Abrogazioni


Considerato quanto segue:1. Al f<strong>in</strong>e di conferire organicità alla normativaregionale <strong>in</strong> materia di beni, attività e istituzioni culturali,è opportuno il riord<strong>in</strong>o <strong>in</strong> un testo unico delleleggi regionali <strong>in</strong> materia di musei, biblioteche, archivi,istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza,c<strong>in</strong>ematografiche e audiovisive, promozione della culturamusicale e della cultura contemporanea;2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni edelle istituzioni culturali <strong>in</strong> una norma specifica costituiscela garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilitàdei diritti stessi;3. La potestà legislativa regionale <strong>in</strong> materia di servizipubblici locali privi di rilevanza economica consentedi dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei pr<strong>in</strong>cipifondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda proceduredi natura concorsuale per l’affidamento delle attivitàdi valorizzazione dei beni culturali, <strong>in</strong> alternativa allagestione diretta da parte dell’amm<strong>in</strong>istrazione titolare.Poiché, <strong>in</strong> caso di gestione <strong>in</strong>diretta, l’amm<strong>in</strong>istrazionemantiene poteri di <strong>in</strong>dirizzo e vigilanza sul soggettogestore che vengono esercitati con lo strumento del con-3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1251tratto di servizio, la norma prevede l’emanazione condeliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo dicontratto di servizio, al f<strong>in</strong>e di garantire una sufficienteomogeneità nello svolgimento di tali attività;PREAMBOLO4. La presenza di complessi di beni culturali, materialie immateriali, con peculiari esigenze di fruizione edi valorizzazione richiede la previsione di un’istituzionemuseale dedicata, denom<strong>in</strong>ata ecomuseo;5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standardtecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, rendenecessaria la previsione di una procedura di accreditamentodelle strutture museali, che viene svolta dallastruttura regionale competente con il supporto consultivodi una commissione tecnica <strong>in</strong> cui siano presenti le professionalitàadeguate. Il term<strong>in</strong>e di centoventi giorni perla conclusione di tale procedura appare del tutto congruoalla luce della complessa attività valutativa cui è chiamatala competente struttura regionale, con il supportoconsultivo di una commissione tecnica appositamentecostituita;6. L’esigenza di rafforzare l’impianto cooperativonella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rendeopportuna la previsione di reti documentarie locali, <strong>in</strong>cui il livello di <strong>in</strong>tegrazione tra biblioteche ed archivi siaulteriormente rafforzato e <strong>in</strong> cui sia possibile una pienacondivisione delle competenze professionali;7. L’attuazione della normativa statale sul depositolegale dei documenti di <strong>in</strong>teresse culturale dest<strong>in</strong>atiall’uso pubblico, rende necessaria la previsione di unruolo della Regione nella gestione dell’archivio regionaledella produzione editoriale;8. L’esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioniculturali riconosciute di rilievo regionale, imponela previsione di requisiti d’accesso più str<strong>in</strong>genti, chesiano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonioculturale posseduto ed allo svolgimento di attività cont<strong>in</strong>uativadi notevole valore scientifico e culturale;9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non sirisolve unicamente nella discipl<strong>in</strong>a della pianificazionee del governo del territorio, è necessario def<strong>in</strong>ire il ruolodella Regione per quanto concerne la valorizzazioneculturale del paesaggio;10. La discipl<strong>in</strong>a della materia dello spettacolo ècaratterizzata dalla <strong>in</strong>dividuazione del sistema regionaledello spettacolo costituito dagli enti che operanonell’ambito dello spettacolo al f<strong>in</strong>e di assicurare un’azioneregionale organica e coord<strong>in</strong>ata. Per la partecipazioneal sistema è previsto l’accreditamento degli enti di rilevanzaregionale per lo spettacolo dal vivo. La Regionesostiene il sistema regionale dello spettacolo al f<strong>in</strong>e dipromuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo.11. In materia di autorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematografico,la separatezza cronologica tra l’autorizzazioneregionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa,con le conseguenti difficoltà di gestione, rendenecessario allocare la funzione autorizzativa al livelloArt. 56 - Esercizio delle funzioni regionaliArt. 57 - Disposizioni transitorieArt. 58 - Entrata <strong>in</strong> vigoreVisto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), delloStatuto;Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensidell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relativeal deposito legale dei documenti di <strong>in</strong>teresse culturaledest<strong>in</strong>ati all’uso pubblico);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme <strong>in</strong>materia di deposito legale dei documenti di <strong>in</strong>teresseculturale dest<strong>in</strong>ati all’uso pubblico);Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzionedella Convenzione europea sul paesaggio, fattaa Firenze il 20 ottobre 2000);Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28(Riforma della discipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> materia di attività c<strong>in</strong>ematografiche,a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio2002, n. 137).


52 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12comunale, prevedendo la contestualità delle procedure.La Regione cont<strong>in</strong>ua ad esercitare una funzione digoverno complessivo della materia, attraverso la predisposizionedi <strong>in</strong>dicatori e la gestione della banca dati<strong>in</strong>formativa, nonché l’espressione di un parere <strong>in</strong> sede diconferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale 14luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riord<strong>in</strong>onormativo 2009);12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessariaanche la promozione delle attività di alta formazionef<strong>in</strong>alizzate alla crescita professionale dei musicisti,oltre che della formazione di base;13. Nel campo della cultura contemporanea, si rendenecessaria la previsione di un sistema regionale dell’artecontemporanea che sia f<strong>in</strong>alizzato al coord<strong>in</strong>amento edalla più stretta <strong>in</strong>tegrazione degli istituti che operano nelsettore;14. Le disposizioni relative all’accreditamento degliistituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanzaregionale per lo spettacolo dal vivo, <strong>in</strong>troducono nuovefunzioni regionali, per cui le assunzioni di personalenecessarie al loro efficace espletamento non rientranonell’ambito di applicazione della normativa regionalerelativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;15. Poiché l’<strong>in</strong>dividuazione delle istituzioni culturalidi rilievo regionale è demandata ad una deliberazione diGiunta, si rende necessaria una disposizione transitoriache proroghi f<strong>in</strong>o all’approvazione di tale atto la validitàdella tabella regionale delle istituzioni culturali che èattualmente vigente;16. Si rende necessaria una disposizione transitoriaanche per garantire l’efficacia ultrattiva della leggeregionale che dispone l’erogazione di contributi alleFondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacoloe Mediateca Regionale Toscana, della legge regionaleche discipl<strong>in</strong>a la partecipazione della Regione allaFondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella chedispone la fusione della Fondazione Mediateca regionaletoscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché adecorrere dall’entrata <strong>in</strong> vigore del regolamento attuativodella presente legge è disposta l’abrogazione delle tresuddette leggi, occorre stabilire che esse cont<strong>in</strong>uano adispiegare efficacia f<strong>in</strong>o all’approvazione del piano dellacultura, allo scopo di evitare soluzioni di cont<strong>in</strong>uità tragli atti della programmazione regionale.Si approva la presente leggeTitolo IPRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI INMATERIA DI PROGRAMMAZIONECapo IPr<strong>in</strong>cipi generaliArt 1Oggetto e obiettivi1. La presente legge discipl<strong>in</strong>a gli <strong>in</strong>terventi dellaRegione nel rispetto dell’ord<strong>in</strong>amento comunitario, deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice deibeni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione dicompetenze legislative <strong>in</strong> materia di tutela e valorizzazionedei beni culturali e paesaggistici e di promozione eorganizzazione di attività culturali.2. Gli <strong>in</strong>terventi della Regione negli specifici settoriperseguono i seguenti obiettivi:a) valorizzazione del patrimonio culturale dellaToscana, nonché di quello immateriale, conservato negliistituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio,<strong>in</strong> forme e con modalità corrispondenti ai bisogni diconoscenza ed ai l<strong>in</strong>guaggi della contemporaneità, deigiovani, della scuola, anche attraverso la promozione diit<strong>in</strong>erari culturali, come ad esempio vie storiche di <strong>in</strong>teresseeuropeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via deiCavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazionedel paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevantidella storia regionale;b) qualificazione dell’offerta museale di propriacompetenza, <strong>in</strong> maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità,sostenendo l’<strong>in</strong>novazione nelle forme digestione e nella comunicazione museale e promuovendola cooperazione degli enti locali e degli altri soggettipubblici e privati;c) promozione della conoscenza e della conservazionedel patrimonio culturale e qualificazione degli spazie dei luoghi dest<strong>in</strong>ati alla fruizione dei beni culturali edalle attività culturali;d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria,composta da biblioteche, archivi ed altri istitutidocumentari, e della loro fruizione da parte dei cittad<strong>in</strong>i,promuovendo l’<strong>in</strong>novazione degli spazi, dei l<strong>in</strong>guaggie delle tecnologie, <strong>in</strong> coerenza con i diversi bisogni di<strong>in</strong>formazione, formazione e impiego del tempo liberodei cittad<strong>in</strong>i;e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari,dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo,al f<strong>in</strong>e di renderla maggiormente rispondentealla domanda, attuale e potenziale, dei cittad<strong>in</strong>i toscanie formazione del pubblico alla fruizione critica dellospettacolo dal vivo, del c<strong>in</strong>ema, delle produzioni multimediali;f) promozione dell’educazione alla musica e al cantocorale e dell’alta formazione alla musica, anche <strong>in</strong>centivandola costituzione di reti territoriali delle scuole dimusica e delle formazioni bandistiche e corali;g) promozione e valorizzazione della musica popolarecontemporanea, <strong>in</strong> particolare di quella toscana,<strong>in</strong>tendendo per musica popolare contemporanea ogni


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12forma di espressione musicale diversa dalla musicalirica, s<strong>in</strong>fonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, ilpop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica oetnica, l’elettronica;h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioniculturali della Toscana con particolare riguardo alle rivistee alle produzioni della piccola e media editoria;i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievoregionale, sostenendone l’attività per la fruizione daparte del pubblico e per la conservazione dei beni culturalidi loro pert<strong>in</strong>enza, e favorendone l’<strong>in</strong>tegrazione nelsistema regionale dell’offerta di servizi culturali;l) promozione della cultura del paesaggio, attraversola conoscenza, l’<strong>in</strong>formazione e la formazione;m) promozione della conoscenza e della fruizionecritica e consapevole delle arti visive contemporanee,garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendol’emergere delle proposte culturali <strong>in</strong>novative e di altolivello qualitativo;n) promozione della semplificazione burocratica,anche <strong>in</strong> collaborazione con lo Stato, <strong>in</strong> particolare perquanto riguarda lo spettacolo dal vivo;o) promozione e facilitazione della conoscenza edella fruizione del patrimonio culturale e degli eventi dicultura e di spettacolo attraverso un sistema <strong>in</strong>tegrato edeconomicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggioe di soggiorno;p) promozione e valorizzazione delle associazioni edelle manifestazioni di rievocazione storica.Art. 2Pr<strong>in</strong>cipi generali1. Nell’esercizio delle proprie competenze <strong>in</strong> materiadi beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguentipr<strong>in</strong>cipi generali:a) la partecipazione democratica al processo di selezionedel significato culturale di un bene o di un’attivitàculturale;b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegnodei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevatolivello qualitativo, attualmente escluse dal mercato deiservizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralitàdell’<strong>in</strong>tervento pubblico rispetto agli orientamentipolitici e ai canoni estetici dom<strong>in</strong>anti;c) la sostenibilità economica degli <strong>in</strong>terventi pubbliciper la cultura, <strong>in</strong>tesa come valutazione obiettiva dell’impattoeconomico, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di costi e di benefici, degli<strong>in</strong>vestimenti <strong>in</strong> materia di cultura;d) la cooperazione, l’<strong>in</strong>tegrazione e la leale collaborazionefra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite lecompetenze <strong>in</strong> materia di beni e attività culturali;e) l’<strong>in</strong>tegrazione fra le politiche culturali e le politicheatt<strong>in</strong>enti l’istruzione e gli altri servizi sociali, losviluppo economico e il governo del territorio;f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza53ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia,<strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, affidata a soggetti privati;g) la competenza professionale del personale prepostoalla valorizzazione dei beni culturali e alla promozionee realizzazione di attività culturali;h) la promozione dell’<strong>in</strong>novazione tecnologica eorganizzativa.2. La Regione Toscana riconosce e considera lacultura e lo spettacolo, <strong>in</strong> tutti i loro generi e manifestazioni,come valore essenziale e strumento fondamentaledi crescita umana, di espressione artistica, mezzo dipromozione ed educazione sociale, di comunicazione, di<strong>in</strong>sostituibile valore sociale e formativo, soprattutto perle giovani generazioni.3. La Regione Toscana riconosce <strong>in</strong>oltre il valoredelle professionalità che operano nel campo della culturae dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economichee occupazionali.Art. 3Forme di collaborazione con lo Stato, con glienti locali e con i soggetti privati1. Le funzioni regionali <strong>in</strong> materia di valorizzazionedei beni culturali e di promozione e organizzazione diattività culturali, sono attuate di norma attraverso formedi cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e congli enti locali.2. La Giunta regionale, elabora e propone atti dicoord<strong>in</strong>amento, di <strong>in</strong>tesa e di accordo con lo Stato, chepossano accrescere il livello di <strong>in</strong>tegrazione nell’eserciziodelle funzioni concernenti i beni e le attività culturali,perseguendo <strong>in</strong> particolare i seguenti obiettivi :a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriorifunzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale,ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004;b) organizzazione, <strong>in</strong>tegrazione e sviluppo delle attivitàdi fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura,compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzionedella disponibilità e della gestione di istituti e luoghidella cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensidell’articolo 102 del d. lgs. 42/2004;c) organizzazione, <strong>in</strong>tegrazione e sviluppo delleattività di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 deld.lgs. 42/2004;d) <strong>in</strong>dividuazione degli <strong>in</strong>dirizzi per coord<strong>in</strong>are lapartecipazione degli enti locali all’attività di tutela;e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma,nell’ambito di un <strong>in</strong>tervento coord<strong>in</strong>ato con le politichedel governo del territorio e della formazione professionale,l’organizzazione del sistema regionale di istituti e


54 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12luoghi della cultura, promuovendo l’<strong>in</strong>tegrazione delleattività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti localie, nel rispetto dell’articolo 113 del d.lgs. 42/2004, gliistituti dei soggetti privati.Capo IIDisposizioni <strong>in</strong> materia di programmazione e di sistema<strong>in</strong>formativo dei beni, delle istituzioni edelle attività culturaliArt. 4Piano della cultura1. Il piano della cultura è lo strumento per la programmazionedegli <strong>in</strong>terventi della Regione <strong>in</strong> materiadi beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi dellacultura, attività culturali.2. Il piano della cultura di cui al comma 1, contiene:a) il quadro conoscitivo;b) le l<strong>in</strong>ee di <strong>in</strong>dirizzo e gli obiettivi generali delpiano;c) l’<strong>in</strong>dicazione degli <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong>erenti le funzioniassegnate alla diretta competenza della Regione dallapresente legge regionale e dalla normativa statale;d) l’<strong>in</strong>dividuazione dei progetti regionali relativi aidiversi ambiti d’<strong>in</strong>tervento di cui alla presente legge,le l<strong>in</strong>ee d’azione e gli obiettivi specifici, nonché le loromodalità di attuazione;e) l’<strong>in</strong>dividuazione dei progetti locali relativi aidiversi ambiti d’<strong>in</strong>tervento di cui alla presente legge edei loro requisiti, nonché le modalità e i tempi della loropredisposizione, presentazione e valutazione;f) il quadro di riferimento f<strong>in</strong>anziario pluriennalecorrelato con le l<strong>in</strong>ee di <strong>in</strong>dirizzo, gli obiettivi generali ele modalità di attuazione del piano;g) la misura percentuale m<strong>in</strong>ima del concorso f<strong>in</strong>anziariodegli enti locali e degli altri soggetti, pubblici oprivati, per la realizzazione dei progetti locali nei diversiambiti di <strong>in</strong>tervento;h) i criteri per la determ<strong>in</strong>azione del contributoord<strong>in</strong>ario annuale <strong>in</strong> favore delle istituzioni culturali dirilievo regionale di cui all’articolo 31 e le modalità dipresentazione e di valutazione dei progetti di attivitàdelle medesime istituzioni;i) i criteri e gli <strong>in</strong>dirizzi per il sostegno regionaledegli enti di cui all’articolo 39, comma 1;l) le modalità di correlazione con gli standard tecnologicie <strong>in</strong>formativi regionali e le disposizioni attuativeper l’organizzazione del sistema <strong>in</strong>formativo negli ambitidi cui al comma 1;m) i criteri e le modalità di realizzazione del sistemadi monitoraggio, nonché gli <strong>in</strong>dicatori per le verifiche diefficienza e di efficacia degli <strong>in</strong>terventi;n) le forme del raccordo con altri piani e programmiregionali per gli aspetti di comune rilevanza.Art. 5Approvazione e attuazione del piano della cultura1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, è approvatodal Consiglio regionale con le modalità di cui allalegge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme <strong>in</strong> materiadi programmazione regionale).2. La Giunta regionale provvede all’attuazione delpiano della cultura di cui all’articolo 4 nelle forme e conle modalità previste dall’articolo 10 bis della l.r. 49/1999,previo <strong>in</strong>vio delle proposte di atti al Consiglio regionalecontestualmente alla richiesta di iscrizione all’ord<strong>in</strong>e delgiorno della Giunta regionale.3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionaleun documento di monitoraggio e valutazione, chedescrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazionedel piano della cultura di cui all’articolo 4, secondaquanto specificato nell’articolo 54.4. Gli enti locali partecipano alla def<strong>in</strong>izione, attuazione,monitoraggio e verifica del piano della cultura dicui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. 49/1999.Art. 6Criteri per l’attuazione degli <strong>in</strong>terventi di <strong>in</strong>vestimento1. Gli <strong>in</strong>terventi di parte <strong>in</strong>vestimenti previsti dalpiano della cultura di cui all’articolo 4 per la valorizzazionee fruizione dei beni culturali e paesaggistici,nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi edei luoghi dest<strong>in</strong>ati ad attività culturali e di spettacolo,sono attuati sulla base dei seguenti criteri:a) funzionalità degli <strong>in</strong>terventi allo sviluppo dellepolitiche regionali nei diversi settori di cui alla presentelegge;b) qualità della progettazione, efficienza ed efficaciadelle azioni di realizzazione dei progetti;c) sostenibilità gestionale dei risultati degli <strong>in</strong>terventi,al f<strong>in</strong>e di assicurarne la pubblica utilità tramite lafruizione;d) adeguatezza organizzativa e professionale deglistrumenti gestionali;e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali econtesti territoriali;f) progettualità <strong>in</strong>tegrata dei diversi soggetti istituzionalititolari di competenze <strong>in</strong> materia;g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.Art. 7Progetti regionali1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sonogli strumenti con i quali la Giunta, <strong>in</strong> raccordo con laprogrammazione locale ai sensi dell’articolo 11 della l.r.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1249/1999, svolge le attività direttamente funzionali a <strong>in</strong>teressio obiettivi di livello regionale e, <strong>in</strong> particolare:a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppodelle politiche regionali di cui alla presente legge;b) le attività a carattere sperimentale e <strong>in</strong>novativo<strong>in</strong> grado di produrre esperienze e modelli d’<strong>in</strong>terventoriproducibili;c) le attività f<strong>in</strong>alizzate al recupero degli squilibrisociali e territoriali;d) le attività che <strong>in</strong>teressano una vasta platea di soggettiistituzionali o che riguard<strong>in</strong>o ampie porzioni delterritorio regionale.2. I progetti regionali sono approvati con deliberazionedella Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5,comma 2.55<strong>in</strong> conformità con quanto previsto dalla legge regionale26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amm<strong>in</strong>istrazioneelettronica e della società dell’<strong>in</strong>formazione edella conoscenza nel sistema regionale. Discipl<strong>in</strong>a della“<strong>Rete</strong> telematica regionale toscana”), nonché dalla leggeregionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema<strong>in</strong>formativo e del sistema statistico regionale. Misure peril coord<strong>in</strong>amento delle <strong>in</strong>frastrutture e dei servizi per losviluppo della società dell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza),la Regione, le prov<strong>in</strong>ce e i comuni concorronoalla formazione ed alla gestione <strong>in</strong>tegrata del sistema<strong>in</strong>formativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali,che costituisce la base conoscitiva fondamentaleper l’elaborazione e l’attuazione del piano della culturadi cui all’articolo 4, nonché per la valutazione dei suoieffetti.Art. 8Progetti locali1. I progetti locali, elaborati <strong>in</strong> conformità agli <strong>in</strong>dirizzie agli obiettivi della programmazione regionale,sono espressione della programmazione territoriale relativamenteagli ambiti <strong>in</strong>dicati dal piano della cultura dicui all’articolo 4.2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto deiseguenti pr<strong>in</strong>cipi:a) promozione e sviluppo della progettualità comune,e coord<strong>in</strong>amento dei soggetti operanti nel settore e delleloro attività;b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed icontesti territoriali;c) efficienza ed efficacia della progettazione e delleazioni di attuazione;d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblicie privati;e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;f) valorizzazione dell’attività di ricerca e di sperimentazione;3. Gli enti locali coord<strong>in</strong>ano i progetti locali <strong>in</strong> relazioneall’ambito territoriale di competenza.4. Le competenti strutture regionali, verificata laconformità dei progetti locali agli <strong>in</strong>dirizzi del pianodella cultura di cui all’articolo 4, approvano l’elenco deiprogetti ammissibili e assegnano i relativi f<strong>in</strong>anziamenti;i relativi atti sono trasmessi per conoscenza alla Commissioneconsiliare competente.Art. 9Sistema <strong>in</strong>formativo dei beni, delle istituzionie delle attività culturali1. Nell’ambito del sistema <strong>in</strong>formativo regionale ed2. Il regolamento di cui all’articolo 53, def<strong>in</strong>isce lemodalità di realizzazione e gestione del sistema <strong>in</strong>formativodei beni, delle istituzioni e delle attività culturalidi cui al comma 1.Titolo IIISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURACapo IDisposizioni generaliSezione IAmbito di applicazioneArt. 10Ambito di applicazione1. Le norme del presente capo si applicano allebiblioteche, agli archivi, agli altri istituti documentari,ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologicie complessi monumentali discipl<strong>in</strong>ati dalla presentelegge.Sezione IIDiritti del pubblico degli istituti e luoghi della culturaed esercizio di attività accessorie alle attivitàculturali degli istituti e luoghi della culturaArt. 11Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura ègarantito nel rispetto della normativa vigente e senzalimitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenzeculturali degli utenti.2. Ove sia richiesto un biglietto di <strong>in</strong>gresso, il relativocosto deve essere proporzionato ai servizi offerti alpubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli <strong>in</strong>dirizzi


56 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12per la def<strong>in</strong>izione del costo a carico dei visitatori sonodef<strong>in</strong>iti nel regolamento di cui all’articolo 53.3. Il sistema documentario pubblico risponde al dirittodi tutti gli <strong>in</strong>dividui a fruire, <strong>in</strong>dipendentemente dalluogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizionifisiche e culturali, di un servizio di <strong>in</strong>formazionee documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni dellacontemporaneità.4. I comuni che non abbiano istituito direttamenteuna biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richiestedi <strong>in</strong>formazione e di documentazione del pubblicotramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati,anche nell’ambito delle reti documentarie localidi cui all’articolo 28.1. Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testounico delle leggi sull’ord<strong>in</strong>amento degli enti locali), gliistituti e luoghi della cultura sono gestiti come serviziprivi di rilevanza economica o come servizi di rilevanzaeconomica, adottando forme e sistemi di gestione adeguatialle caratteristiche dello specifico bene culturale.2. La discipl<strong>in</strong>a della gestione prevede strumenti cheassicur<strong>in</strong>o ai cittad<strong>in</strong>i, s<strong>in</strong>goli o associati, e alla comunitàscientifica forme di partecipazione alle attività fondamentalidell’istituto e del luogo della cultura.Art. 14Gestione degli istituti e luoghi della cultura comeservizi privi di rilevanza economica5. La consultazione dei documenti delle bibliotechee degli archivi nonché il prestito dei documenti <strong>in</strong> loropossesso sono gratuiti e non possono essere limitati senon per i motivi previsti dalla legge, per esigenze ditutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative<strong>in</strong>dicate nella carta dei servizi che ogni istitutodocumentario è tenuto ad adottare. Possono essere postea carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizidiversi, aggiuntivi a quelli di base che comport<strong>in</strong>o costisupplementari <strong>in</strong>terni o esterni. I criteri generali per ladef<strong>in</strong>izione degli oneri a carico degli utenti delle bibliotechee degli archivi sono def<strong>in</strong>iti dal regolamento di cuiall’ articolo 53.Art. 12Attività accessorie alle attività culturali degliistituti e luoghi della cultura1. Fatto salvo il rispetto dell’articolo 117 del d.lgs.42/2004, e al f<strong>in</strong>e di garantire la sostenibilità economicadei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi dellacultura possono essere svolte attività accessorie a quelleproprie di tali strutture, nella misura <strong>in</strong> cui queste sianostrumentali al reperimento delle risorse da dest<strong>in</strong>are alleproprie f<strong>in</strong>alità fondamentali o contribuiscano a migliorarela qualità dei servizi di propria competenza.2. Le strutture dell’istituto e luogo della culturapossono essere utilizzate per qualsiasi f<strong>in</strong>alità nel caso<strong>in</strong> cui lo svolgimento dell’attività accessoria comportil’utilizzazione delle strutture, purché l’utilizzazione siacompatibile con la natura dell’istituto e luogo della cultura,con la tutela dei beni conservati e con il correttoesercizio dei servizi.Sezione IIIForme di gestione degli istituti e luoghi della culturaArt. 13Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura1. Nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipi di cui all’articolo 115 deld.lgs.42/2004, l’organizzazione degli istituti e luoghidella cultura come servizi privi di rilevanza economicapuò avvenire mediante gestione <strong>in</strong> forma diretta o <strong>in</strong>forma <strong>in</strong>diretta.2. La gestione <strong>in</strong> forma diretta è svolta per mezzodi strutture organizzative <strong>in</strong>terne alle amm<strong>in</strong>istrazioni,purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,f<strong>in</strong>anziaria e contabile, e provviste di idoneopersonale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche<strong>in</strong> forma associata, secondo la vigente legislazione.3. La gestione <strong>in</strong> forma diretta può avvenire permezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cuif<strong>in</strong>alità consistano nella prestazione di servizi culturali,sui quali l’amm<strong>in</strong>istrazione cui l’istituto o il luogo dellacultura appartiene esercita un’<strong>in</strong>fluenza dom<strong>in</strong>ante.4. La gestione <strong>in</strong> forma <strong>in</strong>diretta si svolge mediantel’affidamento del servizio ad un soggetto esterno all’amm<strong>in</strong>istrazionecui l’istituto o luogo della cultura appartiene,che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica<strong>in</strong> conformità alla disposizione di cui all’articolo115, comma 3, del d.lgls. 42/2004.5. Le procedure di cui al comma 4, sono def<strong>in</strong>ite nelrispetto dei seguenti criteri:a) ricorso all’avviso pubblico ai f<strong>in</strong>i della adeguatapubblicità della procedura;b) effettuazione della selezione sulla base di progettisufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico edeconomico;c) valutazione della qualità, della congruità economicae della fattibilità tecnica dei progetti di cui allalettera b).6. Nei casi di gestione <strong>in</strong> forma <strong>in</strong>diretta l’amm<strong>in</strong>istrazionetitolare dell’istituto e luogo della cultura svolge


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12le funzioni di <strong>in</strong>dirizzo, controllo e vigilanza sull’attivitàdei soggetti concessionari della gestione e stipula contrattidi servizio con tali soggetti. La Giunta regionaleapprova con apposita deliberazione schemi-tipo di contrattodi servizio, elaborati nel rispetto dell’articolo 115,comma 5, del d.lgs.42/2004, al f<strong>in</strong>e di semplificare erendere omogenea l’attività delle amm<strong>in</strong>istrazioni.Capo IIMusei ed ecomuseiArt. 15Funzioni della Regione1. Al f<strong>in</strong>e di promuovere la conoscenza e la fruizionedel patrimonio culturale della Toscana la Regione,nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, <strong>in</strong>dirizzae coord<strong>in</strong>a l’istituzione e lo sviluppo della rete regionaledei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alleseguenti funzioni:a) promuovere e sostenere la crescita qualitativadell’offerta museale <strong>in</strong> Toscana tramite l’<strong>in</strong>novazionegestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturalialla fruizione delle collezioni, l’<strong>in</strong>novazione deil<strong>in</strong>guaggi museali;b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beniculturali diffusi sul territorio;c) promuovere e sostenere la formazione professionaledel personale dei musei e degli ecomusei;d) promuovere e sostenere le attività educative edidattiche nei musei;e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beniculturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;f) <strong>in</strong>dividuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionalee predisporre specifiche misure di sostegno al lorosviluppo;g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato,con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraversoi sistemi museali di cui all’ articolo 17, per la miglioreorganizzazione dell’offerta museale e della fruizione delpatrimonio culturale;h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti,ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), dellalegge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzioneagli enti locali e discipl<strong>in</strong>a generale delle funzioni e deicompiti amm<strong>in</strong>istrativi <strong>in</strong> materia di tutela della salute,servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale,beni e attività culturali e spettacolo, conferiti allaRegione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);i) promuovere l’uso <strong>in</strong>novativo e coord<strong>in</strong>ato delletecnologie dell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza per lavalorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.Art. 16Ecomuseo1. Ai f<strong>in</strong>i della presente legge è def<strong>in</strong>ito ecomuseo57l’istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo dilucro che, ai f<strong>in</strong>i dello sviluppo culturale ed educativolocale, assicura, su un determ<strong>in</strong>ato territorio e con lapartecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca,conservazione e valorizzazione di un <strong>in</strong>sieme di beniculturali, materiali e immateriali, rappresentativi di unambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e neaccompagnano lo sviluppo.Art. 17Sistemi museali1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazionetra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra museie territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione,la promozione, la dotazione di professionalità, ovveroper il conseguimento, attraverso la cooperazione f<strong>in</strong>anziaria,organizzativa e gestionale, dei requisiti richiestiper il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturalirichiesti dai musei associati, ne coord<strong>in</strong>a l’attività,assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi,anche con l’<strong>in</strong>tervento del personale direttivo e tecniconecessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionalie statali.3. I sistemi museali sono costituiti sulla base deiseguenti criteri generali:a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzionedelle funzioni fra i soggetti partecipanti e glioneri a carico degli stessi;b) il possesso, da parte dei musei che ne entrano afar parte, dei requisiti previsti all’articolo 20, comma 1,lettere a), c), d) ed e).4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemimuseali sono def<strong>in</strong>iti dal regolamento di cui all’articolo53.Art. 18Attività dei musei1. Le attività fondamentali dei musei sono:a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni,comprensive delle attività connesse alle acquisizionie alle scelte di prestito e di circolazione delleopere;b) il contributo all’<strong>in</strong>ventario ed alla catalogazionedei beni culturali;c) la formazione del sistema di offerta culturale,comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificarel’esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale,didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli


58 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale,nazionale e <strong>in</strong>ternazionale.Art. 19Attività degli ecomusei1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionalidelle aree prescelte, anche attraverso la conservazione diedifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonchéattraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionaliche testimon<strong>in</strong>o le abitud<strong>in</strong>i di vita e di lavorodelle popolazioni locali, le relazioni con l’ambientecircostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative ealimentari, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie,delle fonti energetiche e delle materie impiegatenelle attività produttive e i prodotti stessi;b) la promozione e il sostegno delle attività di ricercascientifica e didattico- educative relative alla storia e alletradizioni locali;c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionaliche possano produrre beni o servizi correlatiall’offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzionilocali;d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali qualii saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali,i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche,attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenzaed alla promozione della loro trasmissione.2. Ai f<strong>in</strong>i del coord<strong>in</strong>amento delle attività di valorizzazioneambientale che <strong>in</strong>sistono su un determ<strong>in</strong>atoterritorio, la Giunta regionale promuove accordi con ilM<strong>in</strong>istero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, con il M<strong>in</strong>istero per i beni e le attività culturali,con gli enti di gestione di aree protette, con le prov<strong>in</strong>ce ei comuni <strong>in</strong>teressati, nonché con soggetti privati.Art. 20Requisiti per il riconoscimento della qualifica dimuseo o ecomuseo di rilevanza regionale1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica dimuseo o ecomuseo di rilevanza regionale sono def<strong>in</strong>it<strong>in</strong>el regolamento di cui all’articolo 53, sulla base deiseguenti criteri:a) presenza di uno statuto o di un regolamento diorganizzazione e di funzionamento;b) direzione scientifica del museo o ecomuseo assegnata<strong>in</strong> base a comprovate competenze tecniche escientifiche. Qualora questa funzione non possa essereassicurata dal s<strong>in</strong>golo museo o ecomuseo, la direzione èsvolta a livello di sistema museale di cui all’articolo 17o, comunque, attraverso la condivisione della stessa conaltri istituti;c) previsione negli strumenti urbanistici del comunedi riferimento della localizzazione e della normativa perla dest<strong>in</strong>azione di uso del museo o dell’ecomuseo;d) adeguata ampiezza dell’orario di apertura al pubblico;e) tutela della sicurezza delle persone e abbattimentodelle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni;f) svolgimento di attività educative;g) svolgimento di attività di ricerca correlata allaconservazione ed alla catalogazione del patrimonio posseduto;h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizioneda parte del pubblico, anche tramite un servizio diregistrazione dei visitatori;i) omogeneità culturale, geografica e paesaggisticadel territorio <strong>in</strong>cluso nell’ecomuseo.2. I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 lettereb), f), g), h), sono conseguibili attraverso il sistemamuseale di cui all’articolo 17.Art. 21Discipl<strong>in</strong>a del procedimento di riconoscimento dellaqualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, costituisceil presupposto per l’ottenimento del riconoscimentodi museo o ecomuseo di rilevanza regionale.2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legalerappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseoed è presentata al dirigente del settore regionale competente,anche <strong>in</strong> via telematica ai sensi dell’articolo 3della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge disemplificazione e riord<strong>in</strong>o normativo 2009). All’istanzaè allegata la documentazione, <strong>in</strong>dicata nel regolamentodi attuazione di cui all’articolo 53, che è idonea a comprovareil possesso dei requisiti di cui al comma 1.3. Il procedimento di riconoscimento si conclude conun decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di d<strong>in</strong>iegodell’istanza entro il term<strong>in</strong>e di centoventi giorni dalladata di presentazione dell’istanza stessa.4. Il term<strong>in</strong>e di cui al comma 3, può essere sospesoper una sola volta per un term<strong>in</strong>e massimo di trentagiorni qualora sia necessaria l’acquisizione di documentazione<strong>in</strong>tegrativa.5. Il settore regionale competente verifica con periodicitàtriennale la permanenza dei requisiti di cui all’articolo20, assegnando al legale rappresentante dell’entetitolare del museo ed ecomuseo un congruo term<strong>in</strong>e perdimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso<strong>in</strong>utilmente tale term<strong>in</strong>e, il settore regionale competenteprovvede alla revoca del riconoscimento.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 22Commissione tecnica regionale per imusei e gli ecomusei1. E’ istituita la Commissione tecnica regionale peri musei e gli ecomusei, di seguito denom<strong>in</strong>ata Commissione.Essa emana un parere v<strong>in</strong>colante <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alriconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo dirilevanza regionale.2. La Commissione è composta da c<strong>in</strong>que esperti <strong>in</strong>museografia, museologia ed organizzazione museale,ed è nom<strong>in</strong>ata con decreto del Presidente della Giuntaregionale conformemente alle disposizioni della leggeregionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme <strong>in</strong> materia d<strong>in</strong>om<strong>in</strong>e e designazioni e di r<strong>in</strong>novo degli organi amm<strong>in</strong>istratividella Regione).3. La Commissione rimane <strong>in</strong> carica per la duratadella legislatura.4. Ai membri della Commissione è corrisposto unrimborso delle spese sostenute per la partecipazione allesedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabiliteper i dirigenti regionali.5. Le modalità di organizzazione e di funzionamentodella Commissione sono stabilite nel regolamento diattuazione di cui all’articolo 53.Art. 23Catalogazione delle collezioni deimusei e degli ecomusei1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti aprovvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolodetenuti e a collaborare con il M<strong>in</strong>istero per i beni e leattività culturali e la Regione per la catalogazione deglialtri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensidell’articolo 17 del d.lgs. 42/2004.2. Le schede redatte confluiscono nel catalogodell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione(ICCD) del M<strong>in</strong>istero per i beni e le attività culturali, enel sistema <strong>in</strong>formativo di cui all’articolo 9.Capo IIIBiblioteche e archivi59documentarie locali di cui all’articolo 28. I f<strong>in</strong>anziamentiregionali sono f<strong>in</strong>alizzati alla costituzione, funzionamentoe sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgonotutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione,<strong>in</strong>cremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degliistituti aderenti alle reti stesse.2. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui alcomma 1, svolge le seguenti attività:a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli<strong>in</strong>cunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampee le <strong>in</strong>cisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell’articolo5, comma 2, del d.lgs. 42/2004;b) supporta l’organizzazione e lo sviluppo delle retidocumentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifichee con attività di consulenza;c) garantisce l’apertura e l’<strong>in</strong>cremento della bibliotecaspecializzata nelle materie della biblioteconomia,bibliografia, archivistica e scienza della documentazionecome strumento di supporto all’esercizio dei propricompiti;d) promuove la valorizzazione degli archivi di propriacompetenza e del patrimonio archivistico dei soggettipubblici e privati attraverso le reti documentarielocali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibileattraverso accordi con gli enti locali;e) cura la qualificazione e la formazione professionaledel personale operante nelle biblioteche, negli archivie negli istituti documentari, secondo quanto previstodalla normativa regionale <strong>in</strong> materia;f) cura le attività d’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e, di ricerca, di studio e didivulgazione connesse all’esercizio delle funzioni di cuial comma 1;g) promuove e <strong>in</strong>dirizza l’elaborazione e l’attuazionedi <strong>in</strong>terventi e progetti relativi a programmi nazionali edi <strong>in</strong>iziativa comunitaria.Art. 25Archivio della produzione editoriale regionale1. La Regione <strong>in</strong>dividua l’archivio della produzioneeditoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004,n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documentidi <strong>in</strong>teresse culturale dest<strong>in</strong>ati all’uso pubblico) ed <strong>in</strong>attuazione del decreto del Presidente della Repubblica3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme <strong>in</strong>materia di deposito legale dei documenti di <strong>in</strong>teresseculturale dest<strong>in</strong>ati all’uso pubblico).Art. 24Funzioni della Regione1. La Regione esercita funzioni di programmazione,coord<strong>in</strong>amento e controllo <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla promozionee allo sviluppo della rete documentaria regionale,costituita dalla Regione <strong>in</strong>sieme al complesso delle reti2. L’archivio di cui al comma 1 è costituito da unapluralità di centri di deposito sul territorio regionalef<strong>in</strong>alizzati a garantire la cont<strong>in</strong>uità delle collezioni e l’accessodel pubblico ai patrimoni documentari.3. I criteri per l’<strong>in</strong>dividuazione dei soggetti di cuial comma 2, nonché delle attività f<strong>in</strong>alizzate al funzio-


60 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12namento dell’archivio sono def<strong>in</strong>iti nel regolamento diattuazione di cui all’articolo 53.svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione delpatrimonio culturale.Art. 26Attività della rete documentaria regionale1. Le diverse tipologie di istituti di cui all’articolo 1,comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzionie perseguono i loro scopi mediante:a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea,lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale,e la messa a disposizione di <strong>in</strong>formazioni e documentisu qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare leesigenze della propria utenza;b) la classificazione degli atti, l’ord<strong>in</strong>amento e l’<strong>in</strong>ventariazionedei propri fondi;c) la predisposizione e l’erogazione dei servizi <strong>in</strong>formativie documentari, con modalità e secondo standardtecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;d) l’assistenza e la consulenza agli <strong>in</strong>dividui e aigruppi per la ricerca e l’acquisizione di <strong>in</strong>formazioni edocumenti;e) l’offerta, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittad<strong>in</strong>i,di particolari opzioni dest<strong>in</strong>ate a soddisfare i bisogni deigiovani, dei ragazzi e della scuola;f) l’allestimento e l’organizzazione degli spazi e deimateriali più funzionali all’accesso e alla fruizione deiservizi da parte di tutti gli utenti, elim<strong>in</strong>ando le barrierefisiche e culturali che possano costituire impedimentoalla piena fruizione degli spazi e dei servizi;g) l’organizzazione della documentazione sulla storiae sulla realtà locale;h) la messa a disposizione degli utenti di accessi perla fruizione di <strong>in</strong>formazioni e servizi <strong>in</strong> rete telematica;i) la promozione del libro e della lettura.2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti,l’ord<strong>in</strong>amento e l’<strong>in</strong>ventariazione dei propri fondi, mettonoa disposizione i documenti e le <strong>in</strong>formazioni suqualsiasi supporto registrati.Art. 27Cooperazione1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi fornisconoi loro servizi mediante il ricorso alle opportune formedi cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altriistituti documentari presenti nel territorio di riferimentononché a livello regionale, nazionale e <strong>in</strong>ternazionale,al f<strong>in</strong>e di realizzare un servizio documentario <strong>in</strong>tegratoche consenta, mediante la condivisione delle risorse, dirispondere ai bisogni <strong>in</strong>formativi degli utenti.2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovonoforme di coord<strong>in</strong>amento con le scuole, le università,i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo3. La Regione, al f<strong>in</strong>e di garantire l’ottimizzazionedei servizi, opera per <strong>in</strong>tegrare le attività degli istitutibibliotecari, archivistici e documentari presenti sulproprio territorio, <strong>in</strong>dipendentemente dalla loro appartenenzaistituzionale e per l’<strong>in</strong>tegrazione delle reti documentarietoscane all’<strong>in</strong>terno del Servizio BibliotecarioNazionale (SBN).Art. 28Le reti documentarie locali1. La rete documentaria locale costituisce la modalitàord<strong>in</strong>aria di organizzazione e gestione delle attività e deiservizi documentari <strong>in</strong>tegrati. Essa è lo strumento cheassicura le necessarie competenze professionali e realizzala condivisione delle risorse <strong>in</strong>terne nonché la pienautilizzazione delle risorse esterne alla rete.2. Gli enti locali provvedono alla costituzione dellarete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri,al f<strong>in</strong>e di assicurare il necessario livello di uniformità sututto il territorio regionale:a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzionedelle funzioni fra i soggetti partecipanti e glioneri a carico degli stessi;b) adeguatezza della dimensione territoriale, delladotazione documentaria e del relativo <strong>in</strong>cremento annuale;c) adeguatezza della dotazione di personale <strong>in</strong> term<strong>in</strong>idi quantità e di competenza professionale;d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.3. Alla rete locale possono partecipare, oltre allebiblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istitutidi cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati,presenti nel territorio di riferimento. Possono altresìpartecipare alla rete locale i comuni che, privi di propriistituti, <strong>in</strong>tendano avvalersi dei servizi della rete locale.4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui alcomma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo53.5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regionei dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con lemodalità def<strong>in</strong>ite dal piano della cultura di cui all’articolo4. Tale comunicazione può avvenire anche <strong>in</strong> viatelematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009.6. I soggetti <strong>in</strong>teressati <strong>in</strong>dividuano, per ciascunarete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabilidel coord<strong>in</strong>amento dei servizi di rete. I requisiti e glistandard organizzativi e di servizio degli istituti respon-


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12sabili del coord<strong>in</strong>amento dei servizi di rete sono stabilitidal regolamento di cui all’articolo 53.7. I f<strong>in</strong>anziamenti dest<strong>in</strong>ati alle reti locali sono assegnatidalla Regione agli istituti responsabili del coord<strong>in</strong>amentodei servizi di rete di cui al comma 6, previacomunicazione dei dati di cui al comma 5.Capo IVIstituzioni culturaliArt. 29Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo non si applicanoalle seguenti strutture:a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla leggeregionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme <strong>in</strong> materia ditutela e valorizzazione del patrimonio politico, storicoe culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozionedi una cultura di libertà, democrazia, pace ecollaborazione tra i popoli);c) le istituzioni promosse e partecipate <strong>in</strong> misura prevalentedagli enti locali per la gestione e valorizzazione<strong>in</strong> “house” dei beni culturali;d) gli istituti la cui attività prevalente è costituitadall’organizzazione di scuole e di corsi di formazione;e) le fondazioni bancarie.613) museo;f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cuialla lettera d), ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 42/2004;g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio dicui alla lettera d), <strong>in</strong> maniera organizzata, significativae cont<strong>in</strong>uativa, <strong>in</strong> forme compatibili con le esigenze ditutela e conservazione e con la natura del patrimoniostesso;h) annoverano tra le proprie f<strong>in</strong>alità istituzionali l’attivitàdi ricerca correlata con il patrimonio culturale dicui alla lettera d);i) dispongono di una sede adeguata, di competenzeprofessionali e di risorse, strumentali e f<strong>in</strong>anziarie, idoneeal perseguimento delle proprie f<strong>in</strong>alità istituzionali.Art. 31Tabella regionale1. Ai f<strong>in</strong>i dell’assegnazione dei contributi regionali,le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionalesono <strong>in</strong>serite <strong>in</strong> una apposita tabella, approvata condeliberazione della Giunta Regionale previo accertamentodel possesso dei requisiti di cui all’articolo 30,comma 2.2. La tabella di cui al comma 1, ha validità qu<strong>in</strong>quennaleed è sottoposta con periodicità annuale a verificasulla permanenza dei requisiti.Art. 30Istituzioni culturali1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturalidi rilievo regionale.2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi dellapresente legge, le istituzioni culturali che hanno sedelegale <strong>in</strong> Toscana, svolgono prevalentemente le loroattività nel territorio regionale e risultano <strong>in</strong> possesso deiseguenti requisiti:a) sono state costituite con legge o dispongono dipersonalità giuridica da almeno dieci anni;b) non hanno f<strong>in</strong>alità di lucro;c) svolgono attività cont<strong>in</strong>uativa di rilevante valorescientifico e culturale da almeno dieci anni;d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonioculturale, di cui sia stato verificato l’<strong>in</strong>teresse culturale aisensi dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004, ovvero di cui siastato dichiarato l’<strong>in</strong>teresse culturale ai sensi dell’articolo13 del d.lgs. 42/2004, e di cui siano disponibili l’<strong>in</strong>ventarioe il catalogo;e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra leseguenti tipologie:1) archivio;2) biblioteca;3. Le modalità di presentazione e di valutazionedelle domande ai f<strong>in</strong>i della formazione della tabella sonodiscipl<strong>in</strong>ate nel regolamento di cui all’articolo 53.4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciutoun contributo f<strong>in</strong>anziario annuale il cui importo è determ<strong>in</strong>atocon la deliberazione della Giunta regionale di cuiall’articolo 5, comma 2.5. L’<strong>in</strong>serimento di un’istituzione culturale nellatabella regionale non costituisce motivo di esclusionedall’accesso agli ulteriori f<strong>in</strong>anziamenti previsti dalpiano della cultura di cui all’articolo 4.Art. 32Progetti annuali1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, prevedeulteriori f<strong>in</strong>anziamenti a sostegno di specifici progetti diattività delle istituzioni culturali <strong>in</strong>serite nella tabella dicui all’articolo 31.2. I progetti di attività delle istituzioni culturali vengonopresentati, selezionati e valutati dalla Regione conle procedure e le modalità previste dal piano della culturadi cui all’articolo 4.


62 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Titolo IIIBENI PAESAGGISTICICapo IValorizzazione culturale dei beni paesaggisticiArt. 33F<strong>in</strong>alità1. La Regione, ai sensi dell’articolo 131, comma 5del d.lgs. 42/2004, promuove la valorizzazione culturaledei beni paesaggistici e a tal f<strong>in</strong>e:a) concorre alla promozione e alla diffusione della culturadel paesaggio, come previsto dalla convenzione europeadel paesaggio, recepita dall’Italia con la legge 9 gennaio2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzioneeuropea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);b) sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCOe supporta gli enti locali che <strong>in</strong>tendono promuovere ilriconoscimento di nuovi siti;c) promuove la conoscenza del paesaggio attraversoattività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relatividati;d) promuove la formazione del personale degli entilocali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.Titolo IVPROMOZIONE E ORGANIZZAZIONEDI ATTIVITÀ CULTURALICapo ISistema regionale delle attività teatrali, musicali, didanza, c<strong>in</strong>ematografiche e audiovisiveArt. 34Funzioni della Regionepromozione dello spettacolo dal vivo promuovendo lacooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;f) concorre, con propri contributi f<strong>in</strong>anziari, alla diffusionedella musica classica <strong>in</strong> Toscana anche attraversoil sostegno alla Fondazione <strong>Rete</strong> Toscana Classica;g) sostiene i progetti di produzione di elevato livelloqualitativo per l’<strong>in</strong>novazione, la ricerca e sperimentazionenei settori della prosa, della danza e della musicae ne promuove l’<strong>in</strong>serimento nel sistema distributivoregionale;h) favorisce l’<strong>in</strong>sediamento nei teatri e negli spazidest<strong>in</strong>ati ad uso teatrale della Toscana dei complessidelle arti dello spettacolo, <strong>in</strong> particolare delle compagnieteatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendola residenzialità come elemento qualificantedel sistema regionale dello spettacolo;i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, conprevalenti contenuti di produzione e <strong>in</strong>novazione culturale;l) promuove e valorizza la musica popolare contemporaneatoscana e la musica jazz, <strong>in</strong>centivandonela presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti chefanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene leproduzioni di musica popolare contemporanea di elevatolivello qualitativo non affermate nel mercato dei consumimusicali, anche prevedendo un sostegno per facilitarel’acquisto della strumentazione;m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale,con particolare riferimento al teatro povero toscano;n) promuove e sostiene la formazione del pubblico alf<strong>in</strong>e di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livelloqualitativo sull’<strong>in</strong>tero territorio regionale;o) sostiene le attività f<strong>in</strong>alizzate alla formazioneprofessionale del personale che opera nel settore dellospettacolo.1. La Regione, <strong>in</strong> attuazione delle proprie f<strong>in</strong>alità statutariee nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipi stabiliti dalla normativastatale:a) def<strong>in</strong>isce nel piano di cui all’articolo 4, le l<strong>in</strong>ee disviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolocome def<strong>in</strong>ito dall’articolo 35;b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituiteper <strong>in</strong>iziativa della Regione, cui essa partecipa eche svolgono una funzione di rilevante <strong>in</strong>teresse nei programmiregionali di promozione delle attività culturali;c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli entidello spettacolo cui la Regione partecipa al f<strong>in</strong>e di garantirela presenza di proposte di spettacolo di alto livelloqualitativo su tutto il territorio regionale;d) concorre, con propri contributi f<strong>in</strong>anziari, alla qualificazionedell’attività dei teatri stabili d’<strong>in</strong>novazione edei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato,nonché del Festival Pucc<strong>in</strong>iano di Viareggio;e) <strong>in</strong>dividua, con le modalità di cui all’articolo 36,e sostiene gli ulteriori enti di rilevanza regionale per laArt. 35Sistema regionale dello spettacolo1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo èf<strong>in</strong>alizzato a promuovere la qualità artistica, garantireil pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e delladomanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economicadel sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso losviluppo di forme di cooperazione e l’<strong>in</strong>centivazione direti teatrali.2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituitodagli enti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c),d), e) i quali cooperano con la Regione per l’attuazionedelle l<strong>in</strong>ee di sviluppo dello spettacolo <strong>in</strong> Toscana.Art. 36Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo1. La Regione accredita gli enti di rilevanza regionale


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34, comma 1,lettera e), che svolgono attività, anche <strong>in</strong> forma associata,negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione,della promozione e dell’<strong>in</strong>novazione dello spettacolodal vivo.635. La Commissione è nom<strong>in</strong>ata con le procedure dicui alla l.r. 5/2008.6. La Commissione rimane <strong>in</strong> carica per la duratadella legislatura.2. L’accreditamento è subord<strong>in</strong>ato al possesso deiseguenti requisiti:a) sede operativa nella Regione Toscana;b) qualificata attività culturale realizzata da almenoun triennio;c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimentodelle attività di spettacolo;d) struttura organizzativa adeguata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i professionali;e) qualificata direzione artistica.3. I requisiti possono essere conseguiti anche <strong>in</strong>forma associata attraverso forme di collaborazione territorialeo tematica.4. Gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dalvivo che abbiano conseguito l’accreditamento possonopresentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 39.5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sonopreviste le modalità e i term<strong>in</strong>i per l’accreditamento.Art. 37Commissione regionale dello spettacolo dal vivo1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolodal vivo quale organismo consultivo della Giuntaregionale, al f<strong>in</strong>e del perseguimento delle f<strong>in</strong>alità delsistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35,comma 1.2. Alla commissione compete la formulazione diproposte e osservazioni per l’elaborazione dei documentiannuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo4, <strong>in</strong> materia di spettacolo e per la realizzazionedelle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi,con la f<strong>in</strong>alità di assicurare l’<strong>in</strong>tegrazione funzionaledegli <strong>in</strong>terventi.3. La Commmissione è composta:a) da qu<strong>in</strong>dici esperti nelle discipl<strong>in</strong>e dello spettacolodal vivo;b) dal responsabile della struttura organizzativa dellaRegione Toscana competente <strong>in</strong> materia di spettacolo.4. La Commissione articola la sua attività <strong>in</strong> sottocommission<strong>in</strong>ei settori dela prosa, della danza e dellamusica, compresa la musica popolare contemporanea.7. Ai componenti della Commissione è corrispostoun rimborso delle spese sostenute per la partecipazionealle sedute, nella misura e con le modalità di erogazionestabilite per i dirigenti regionali.8. I requisiti per la composizione e le modalità diorganizzazione e funzionamento della Commissionesono stabiliti nel regolalmento di cui all’articolo 53.Art. 38Attività c<strong>in</strong>ematografiche, audiovisive e multimediali1. La Regione promuove e sostiene la produzione ela diffusione del c<strong>in</strong>ema di qualità <strong>in</strong> Toscana, sostienele sale d’essai e promuove la formazione del pubblicoalla fruizione critica e consapevole del c<strong>in</strong>ema e delleproduzioni multimediali.2. La Regione sostiene le sale c<strong>in</strong>ematografiche s<strong>in</strong>golee associate, che costituiscono strumenti per la qualitàurbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazioneculturale della loro programmazione, sulla basedei criteri stabiliti nel piano di cui all’articolo 4.3. La Regione sostiene <strong>in</strong>oltre i festival del c<strong>in</strong>emadi elevato livello culturale, che concorrono ad assicurarela promozione del c<strong>in</strong>ema di qualità, il pluralismo delleproposte culturali e la formazione del pubblico.Art. 39Forme del sostegno regionale1. Il sostegno f<strong>in</strong>anziario, <strong>in</strong> forma annuale o pluriennale,della Regione si attua mediante:a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delleistituzioni e delle fondazioni costituite per <strong>in</strong>iziativadella Regione ai quali essa partecipa e che svolgono unafunzione di rilevante <strong>in</strong>teresse nei programmi regionalidi promozione delle attività culturali;b) il concorso alle spese per l’attività degli enti dellospettacolo cui la Regione partecipa al f<strong>in</strong>e di garantire lapresenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativosu tutto il territorio regionale, nonché lo scambio diesperienze e ospitalità;c) il concorso alle spese per l’attività dei teatri stabilid’<strong>in</strong>novazione, dei teatri di tradizione riconosciuti dalloStato, nonché del Festival Pucc<strong>in</strong>iano di Viareggio;d) il concorso alle spese per l’attività della Fondazione<strong>Rete</strong> Toscana Classica;


64 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12e) il concorso alle spese per l’attività dell’AssociazioneSiena Jazz.valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamentodi cui all’articolo 53.2. La Regione eroga contributi, <strong>in</strong> forma annualeo pluriennale, con le f<strong>in</strong>alità e le modalità def<strong>in</strong>ite dalpiano della cultura di cui all’articolo 4:a) per progetti degli enti di rilevanza regionale di cuiall’articolo 36;b) per progetti relativi ad <strong>in</strong>terventi produttivi e dicreazione artistica d’<strong>in</strong>novazione, ricerca, sperimentazionenei settori della prosa, della danza e della musica,presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quellidi cui alla lettera a);c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazionee promozione del c<strong>in</strong>ema di qualità, alle sale dicui all’articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione delpubblico;d) per progetti di realizzazione di festival;e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa edanza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.3. L’ammontare dei contributi per le specifiche l<strong>in</strong>eedi attività è determ<strong>in</strong>ato, secondo i criteri def<strong>in</strong>iti dalpiano della cultura di cui all’articolo 4, dai documentiannuali di attuazione del piano stesso.Art. 40Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazionedei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono iseguenti:a) erogazione dei contributi sulla base della qualitàe validità culturale delle <strong>in</strong>iziative, della natura professionaledelle attività realizzate, del rispetto dei contratticollettivi nazionali di lavoro della categoria;b) svolgimento per almeno tre anni di attività nelsettore dello spettacolo di riferimento, da dimostraremediante autocertificazione;c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenzastabile presso un teatro o altro spazio dest<strong>in</strong>ato aduso teatrale avente sede nel territorio regionale, con ilquale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrivela relativa certificazione.2. I requisiti specifici sono determ<strong>in</strong>ati dal regolamentodi cui all’articolo 53.3. Per la valutazione dei progetti proposti per ilsostegno f<strong>in</strong>anziario, di cui all’articolo 39, comma 2, letterab), la Regione si avvale di un nucleo di valutazionepermanente composto da esperti nei diversi settori dellospettacolo, nom<strong>in</strong>ati con le modalità stabilite dall’articolo2, comma 2, lettera d) e comma 5 della l.r. 5/2008.4. La composizione ed il funzionamento del nucleo diArt. 41Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo1. E’ istituito un fondo di anticipazione dest<strong>in</strong>ato adanticipare le somme riguardanti <strong>in</strong>terventi f<strong>in</strong>anziari statali<strong>in</strong> favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,lettere b), c) e d).2. L’importo dell’anticipazione non può superare il90 per cento del contributo statale previsto e non può<strong>in</strong>oltre superare l’importo del contributo regionale assegnatoai sensi della presente legge.3. La Giunta regionale, con propria deliberazione daadottarsi entro trenta giorni dall’entrata <strong>in</strong> vigore dellapresente legge, provvede a def<strong>in</strong>ire i criteri per la valutazionedelle richieste di anticipazione e le modalità diattribuzione, di erogazione e di recupero delle sommeanticipate.4. I soggetti beneficiari degli <strong>in</strong>terventi del fondosono tenuti al rimborso dell’anticipazione, senza alcunonere d’<strong>in</strong>teresse, nel term<strong>in</strong>e massimo di diciotto mesidalla data di erogazione del f<strong>in</strong>anziamento regionale.Art. 42Fondazione Orchestra Regionale Toscana eFondazione Toscana Spettacolo1. Al f<strong>in</strong>e di promuovere lo sviluppo e la diffusionedella cultura musicale <strong>in</strong> Toscana e di valorizzare lo spettacolodal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione,la Regione Toscana concorre al f<strong>in</strong>anziamentodelle attività delle Fondazioni Orchestra RegionaleToscana e Toscana Spettacolo, già costituite su <strong>in</strong>iziativadella stessa Regione.2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentanoalla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’annoprecedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprioprogramma di attività per l’anno successivo, elaboratonel rispetto degli <strong>in</strong>dirizzi previsti dal piano della culturadi cui all’articolo 4, il bilancio di previsione annualecorredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire edal piano tecnico f<strong>in</strong>anziario, che contiene le <strong>in</strong>dicazionirelative al triennio successivo, nonché l’<strong>in</strong>dicazione dellequote annuali a carico dei soggetti diversi dalla RegioneToscana, che partecipano alle Fondazioni.3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cuial comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilanciodi esercizio unitamente alla nota <strong>in</strong>tegrativa, al pareredel collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12La documentazione è corredata dai dati consuntivi delmonitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposteda parte del pubblico, articolata per le s<strong>in</strong>gole sedi di<strong>in</strong>tervento.4. L’ammontare del f<strong>in</strong>anziamento annuale dellaRegione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilitocon la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo5, comma 2, <strong>in</strong> coerenza le previsioni del pianodella cultura di cui all’articolo 4 e sulla base del programmadi attività presentato.Art. 43Fondazione Maggio Musicale Fiorent<strong>in</strong>o, FondazioneTeatro Metastasio e Orchestra CamerataStrumentale Città di Prato1. La Regione sostiene l’attività della FondazioneTeatro di Firenze Maggio Musicale Fiorent<strong>in</strong>o, di cui èsocia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti cheoperano nel settore musicale <strong>in</strong> fondazioni di dirittoprivato).2. La Regione sostiene <strong>in</strong>oltre la Fondazione TeatroMetastasio di Prato ai sensi della legge regionale 2 luglio1996, n. 51 (Partecipazione della Regione Toscana allaFondazione Teatro Metastasio di Prato), <strong>in</strong> qualità diteatro stabile di produzione ad <strong>in</strong>iziativa pubblica, riconosciutoai sensi del regolamento approvato con decretodel M<strong>in</strong>istro per i beni e le attività culturali 4 novembre1999, n. 470 (Regolamento recante criteri e modalità dierogazione di contributi <strong>in</strong> favore delle attività teatrali, <strong>in</strong>corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lospettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163).3. La Regione sostiene <strong>in</strong>oltre l’Orchestra CamerataStrumentale di Prato riconoscendone, oltre all’<strong>in</strong>dubbiovalore artistico, un alto valore formativo per giovanistrumentisti che hanno ricevuto opportunità di altaqualificazione nella discipl<strong>in</strong>a dell’orchestra attraversol’acquisizione di un ampio repertorio che va dal baroccoalla musica contemporanea, e valutando l’importanzadell’attività di promozione della cultura musicale che laCamerata svolge nelle scuole.651. La Regione sostiene l’attività della FondazioneSistema Toscana, di seguito denom<strong>in</strong>ata FST, istituita su<strong>in</strong>iziativa della Regione stessa.2. FST persegue anche i seguenti scopi:a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazionedei beni e la promozione delle attività culturalidella Toscana;b) promozione dell’<strong>in</strong>tegrazione fra offerta culturalee turistica;c) conservazione di materiali audiovisivi e multimedialie promozione della loro fruizione da parte delpubblico;d) promozione della diffusione del c<strong>in</strong>ema di qualitàe sostegno alla localizzazione <strong>in</strong> Toscana di produzionitelevisive e c<strong>in</strong>ematografiche di qualità, idonee a valorizzarela Regione.3. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscel’esercizio, il proprio programma di attività per l’annosuccessivo, elaborato nel rispetto degli <strong>in</strong>dirizzi previstidagli atti della programmazione regionale, il bilanciodi previsione annuale corredato dalla relazione sugliobiettivi da conseguire e dal piano tecnico f<strong>in</strong>anziario,che contiene le <strong>in</strong>dicazioni relative al triennio successivononché l’<strong>in</strong>dicazione delle quote annuali a carico deisoggetti diversi dalla Regione Toscana che partecipanoalla fondazione.4. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredatodalla nota <strong>in</strong>tegrativa, dal parere del collegio dei revisorie dalla relazione sulla gestione.5. L’ammontare del f<strong>in</strong>anziamento annuale dellaRegione a FST è stabilito sulla base del programma dicui al comma 3, con riferimento ai diversi ambiti diattività, con deliberazioni della Giunta regionale attuativedi piani e programmi ai sensi dell’articolo 10 bisdella l.r. 49/1999, nonché con il programma annuale dicui all’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002,n. 22 (Norme e <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> materia di <strong>in</strong>formazione ecomunicazione. Discipl<strong>in</strong>a del Comitato regionale per lecomunicazioni).4. La Giunta regionale, <strong>in</strong> coerenza con le previsionidel piano della cultura di cui all’articolo 4, eroga allefondazioni di cui ai commi 1 e 2 e all’Orchestra Cameratastrumentale di Prato, contributi f<strong>in</strong>anziari il cui importoè determ<strong>in</strong>ato, sulla base del programma di attivitàpresentato, con la deliberazione della Giunta regionaledi cui all’articolo 5, comma 2.Art. 44Fondazione Sistema ToscanaCapo IIPromozione della cultura musicaleArt. 45F<strong>in</strong>alità e oggetto1. La Regione Toscana promuove la cultura musicalesostenendo, anche con propri contributi f<strong>in</strong>anziari, laformazione di base, anche attraverso la rete territorialedelle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e


66 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12corali, e l’alta formazione, quali strumenti per la crescitadi una cultura musicale diffusa e per la specializzazioneprofessionale dei musicisti.2. Non rientrano tra gli <strong>in</strong>terventi di cui al comma 1,le attività concertistiche e di produzione musicale.Art. 46Modalità dell’<strong>in</strong>tervento regionale1. L’<strong>in</strong>tervento regionale per il perseguimento dellef<strong>in</strong>alità di cui all’articolo 45, si attua mediante:a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicaledi competenza regionale;b) la promozione ed il sostegno di attività di ricercae di sperimentazione didattica, f<strong>in</strong>alizzata anche all’aggiornamentodei docenti, realizzate attraverso soggetti diriconosciuta competenza specifica;c) il sostegno f<strong>in</strong>anziario agli enti locali territoriali,nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo dilucro, che svolgano corsi per la formazione musicale neisettori della musica colta, jazz, popolare contemporanea,delle scuole di musica, delle bande musicali e del cantocorale.2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui alcomma 1, sono i seguenti:a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;b) la documentata professionalità dei docenti;c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazionedidattica.3. I requisiti specifici sono def<strong>in</strong>iti con il regolamentodi cui all’articolo 53.4. I criteri e le modalità di f<strong>in</strong>anziamento sono def<strong>in</strong>itedal piano della cultura di cui all’articolo 4.Capo IIIPromozione della cultura contemporaneaArt. 48Funzioni della Regione1. La Regione promuove l’<strong>in</strong>novazione culturale e lafruizione dei l<strong>in</strong>guaggi culturali della contemporaneità,attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevataqualità dalla comunità scientifica.2. La Regione esercita le seguenti funzioni:a) promozione e sostegno delle <strong>in</strong>iziative f<strong>in</strong>alizzatealla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurandoil pluralismo dell’offerta culturale e la formazione delpubblico;b) promozione della cooperazione e coord<strong>in</strong>amentodelle attività degli istituti, pubblici e privati, che operanonel settore per la costruzione di un sistema regionaledell’arte contemporanea da svilupparsi <strong>in</strong> un quadroprogettuale unitario con l’obiettivo di <strong>in</strong>teragire conil complessivo sistema toscano della cultura e con lereti nazionali e <strong>in</strong>ternazionali; a tale f<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividua nelCentro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ilsoggetto preposto al coord<strong>in</strong>amento del sistema;c) promozione di <strong>in</strong>iziative volte alla valorizzazionedel patrimonio architettonico regionale, con particolareriguardo agli esempi significativi di architettura modernae contemporanea;d) promozione del dibattito culturale contemporaneo,ivi <strong>in</strong>cluso quello relativo alla storia culturale dellaToscana, al f<strong>in</strong>e di garantire il pluralismo e il diritto dimanifestazione del pensiero alle espressioni cultural<strong>in</strong>on sostenute dal mercato dei consumi culturali, ancheattraverso il sostegno a <strong>in</strong>iziative editoriali e all’editoriapiccola, media e periodica toscana di ambito culturale.Art. 47Fondazione Scuola di Musica di Fiesole1. La Regione Toscana sostiene l’attività della FondazioneScuola di Musica di Fiesole, costituita con l’adesionedella Regione stessa, allo scopo di promuovere esviluppare l’educazione e la formazione musicale.2. La Regione Toscana contribuisce, unitamenteai Comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Prov<strong>in</strong>cia diFirenze, alle spese di funzionamento della sede dellafondazione, e def<strong>in</strong>isce con tali enti le necessarie <strong>in</strong>tese.3. Per le f<strong>in</strong>alità di cui al comma 1, la Regione erogaalla fondazione un contributo annuale nella misura determ<strong>in</strong>atacon la deliberazione di cui all’articolo 5, comma2, <strong>in</strong> coerenza con le previsioni del piano della cultura dicui all’articolo 4.3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoriatoscana si realizza, <strong>in</strong> particolare, mediante le seguentiazioni:a) l’istituzione dell’elenco regionale delle rivistetoscane di cultura, al quale potranno essere iscritte leriviste di cultura <strong>in</strong> possesso dei requisiti che saranno<strong>in</strong>dividuati con il regolamento di cui all’articolo 53;b) la promozione della conoscenza delle rivistetoscane di cultura iscritte nell’elenco regionale e delleloro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali<strong>in</strong>formativi all’<strong>in</strong>terno dei vari strumenti di comunicazioneistituzionale;c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medieditori e delle loro produzioni editoriali attraverso lacrezione di canali <strong>in</strong>formativi entro i vari strumenti dicomunicazione istituzionale;d.) la presentazione di pubblicazioni, <strong>in</strong>contri con gliautori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12assicurando il coord<strong>in</strong>amento con gli enti e le istituzionilocali e scolastiche;e) l’attività di <strong>in</strong>termediazione con gli enti locali,consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, alf<strong>in</strong>e di favorire la conclusione di accordi, convenzioni trai piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli emedi editori, anche avvalendosi della collaborazione delComitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);g) la diffusione della fruizione dei prodotti editorialie delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecaripresenti nella Regione;h) la partecipazione dei piccoli e medi editori edelle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e<strong>in</strong>ternazionali, avvalendosi delle proprie strutture, diAPET-Toscana Promozione e della Fondazione SistemaToscana;i) la previsione di contributi straord<strong>in</strong>ari per progettirelativi all’<strong>in</strong>novazione multimediale al f<strong>in</strong>e di un’ampiadiffusione dei contenuti culturali.4. I programmi e gli ambiti d’<strong>in</strong>tervento prioritariodella Regione <strong>in</strong> materia di promozione della culturacontemporanea, nonché le relative modalità di <strong>in</strong>tervento,sono <strong>in</strong>dividuate dal piano della cultura di cuiall’articolo 4.Capo IVAutorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematografico67c) valorizzare la funzione dell’esercizio c<strong>in</strong>ematograficoper la qualità urbana e sociale delle città e delterritorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso diaree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenzaadeguata di esercizi;e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zonemontane, nei comuni m<strong>in</strong>ori e <strong>in</strong> quelli particolarmentesvantaggiati;f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologiedi strutture, assicurando il rispetto del pr<strong>in</strong>cipiodella libera concorrenza.Art. 50Autorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematografico1. La realizzazione, la trasformazione e l’adattamentodi immobili da dest<strong>in</strong>are a sale e arene per spettacolic<strong>in</strong>ematografici, nonché l’ampliamento di sale c<strong>in</strong>ematografichegià <strong>in</strong> attività, sono subord<strong>in</strong>ati ad autorizzazionesolamente nel caso <strong>in</strong> cui la capienza complessiva siao divenga superiore a trecento posti.2. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata,nel rispetto degli <strong>in</strong>dicatori di cui all’articolo 51, dalcomune territorialmente competente, acquisito il pareredella Regione, che viene espresso <strong>in</strong> sede di conferenzedei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009.Art. 49Oggetto e obiettivi1. Il presente capo discipl<strong>in</strong>a le funzioni amm<strong>in</strong>istrativedella Regione Toscana e degli enti locali <strong>in</strong> materiadi autorizzazione alla realizzazione, trasformazione edadattamento di immobili da dest<strong>in</strong>are a sale ed arenec<strong>in</strong>ematografiche, nonché all’ampliamento di sale earene già <strong>in</strong> attività.2. Nell’ambito dei pr<strong>in</strong>cipi di cui all’ articolo 2,la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazionedell’esercizio c<strong>in</strong>ematografico sulla base dei seguentiobiettivi generali:a) favorire l’offerta <strong>in</strong> relazione alle esigenze deicittad<strong>in</strong>i, con particolare riguardo alla produzione diqualità, all’<strong>in</strong>tegrazione delle sale nel contesto sociale eambientale e <strong>in</strong> relazione alle caratteristiche del sistemadelle <strong>in</strong>frastrutture e della mobilità;b) sviluppare e <strong>in</strong>novare una rete di sale c<strong>in</strong>ematograficheefficiente, diversificata, capillare sul territorio etecnologicamente avanzata, anche promuovendo l’adozioneda parte degli esercenti di una carta dei servizi,nella quale siano specificati anche gli standard tecnici diproiezione, le caratteristiche dell’allestimento delle salee degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;3. Il comune territorialmente competente def<strong>in</strong>iscealtresì la correlazione dei procedimenti di rilascio deltitolo abilitativo edilizio <strong>in</strong>erente l’immobile e dell’autorizzazionedi cui al comma 1, prevedendone la contestualità.4. Le domande di autorizzazione sono <strong>in</strong>oltrate alcomune territorialmente competente e sono esam<strong>in</strong>atedal comune con le procedure <strong>in</strong> tema di sportello unicodelle attività produttive di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamentorecante norme di semplificazione dei procedimenti diautorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, laristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,per l’esecuzione di opere <strong>in</strong>terne ai fabbricati, nonchéper la determ<strong>in</strong>azione delle aree dest<strong>in</strong>ate agli <strong>in</strong>sediamentiproduttivi, a norma dell’articolo 20 comma 8 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59).5. L’<strong>in</strong>attività dell’esercizio c<strong>in</strong>ematografico autorizzatoper un periodo superiore a un anno comporta ladecadenza dall’autorizzazione.6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoliabilitativi richiesti a f<strong>in</strong>i urbanistici, o comunque per f<strong>in</strong>idiversi da quelli di cui alla presente legge.


68 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 127. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53,def<strong>in</strong>isce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutturec<strong>in</strong>ematografiche, nonché le tipologie di <strong>in</strong>tervento soggettead autorizzazione.Art. 51Indicatori regionali, monitoraggio e <strong>in</strong>formazione1. Gli <strong>in</strong>dicatori regionali tengono conto dei datiquantitativi e qualitativi sull’andamento del consumoc<strong>in</strong>ematografico, anche <strong>in</strong> rapporto alla popolazione, dellivello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologicie delle attrezzature, e delle caratteristiche dellaviabilità per i percorsi di avvic<strong>in</strong>amento e accesso.2. La Giunta regionale realizza e mette a disposizionedei comuni un sistema <strong>in</strong>formativo della rete distributivaai f<strong>in</strong>i del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo50, comma 1. La Giunta regionale realizza altresì ilmonitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunicaannualmente i risultati <strong>in</strong> occasione della trasmissionedel documento di monitoraggio e valutazione di cuiall’articolo 5, comma 3.Titolo VDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEArt. 52Norma f<strong>in</strong>anziaria1. Le risorse dest<strong>in</strong>ate all’attuazione della presentelegge sono def<strong>in</strong>ite, a partire dall’esercizio 2011, <strong>in</strong> coerenzacon gli stanziamenti di bilancio, con il piano dellacultura di cui all’articolo 4;2. Agli oneri derivanti dall’articolo 22, comma 4,stimati <strong>in</strong> euro 7.500,00 per l’annualità 2011 si fa frontecon le risorse già iscritte nell’unità previsionale di base(UPB) 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura -Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazionevigente 2009 - 2011, annualità 2011.3. Agli oneri derivanti dall’articolo 37, comma 7, stimati<strong>in</strong> euro 22.500,00, per l’annualità 2011 si fa frontecone le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 “Promozionee sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilanciopluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità2011.4. Le risorse di cui all’articolo 41, comma 1, determ<strong>in</strong>atenell’importo massimo di euro 5.000.000,00, sonostanziate, per quanto riguarda l’entrata, nella UPB 461“Riscossione di crediti” e per quanto riguarda la spesanella UPB 632 “Promozione e sviluppo della culturaspesedi <strong>in</strong>vestimento” del bilancio pluriennale a legislazionevigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.5. Agli oneri derivanti dall’articolo 56, stimati annualmente<strong>in</strong> euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziatealla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale- spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 - 2011,annualità 2010 e 2011.6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente2009 - 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate leseguenti variazioni per sola competenza:Anno 2010In dim<strong>in</strong>uzione:UPB di uscita 631 “Promozione e sviluppo della cultura- Spese correnti”, per euro 114.000,00UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro5.000.000,00In aumento:UPB di uscita 711 “Funzionamento della strutturaregionale - Spese correnti”, per euro 114.000,00UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro5.000.000,00Anno 2011In dim<strong>in</strong>uzione:UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura -Spese correnti”, per euro 114.000,00UPB di entrata 323 “Recuperi e rimborsi”, per euro5.000.000,00In aumento:UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale -Spese correnti”, per euro 114.000,00UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro5.000.000,00.7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa frontecon legge di bilancio.Art. 53Regolamento di attuazione1. Entro centoventi giorni dall’entrata <strong>in</strong> vigore dellapresente legge la Regione approva il relativo regolamentodi attuazione, nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazionirappresentative degli enti locali e delle parti sociali.2. Il regolamento di cui al comma 1, discipl<strong>in</strong>a, <strong>in</strong>particolare, i seguenti oggetti:a) modalità di realizzazione e gestione del sistema<strong>in</strong>formativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturalidi cui all’articolo 9;b) <strong>in</strong>dirizzi e criteri generali per la def<strong>in</strong>izione delcosto dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensidell’articolo 11;c) i criteri generali per la def<strong>in</strong>izione degli oneri acarico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, aisensi dell’articolo 11;d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali dicui all’articolo 17;


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12e) i requisiti per il riconoscimento della qualificadi museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensidell’articolo 20;f) le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanzadi riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseodi rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;g) le modalità di organizzazione e di funzionamentodella Commissione tecnica regionale per i musei e gliecomusei di cui all’articolo 22;h) i requisiti essenziali per la costituzione delle retidocumentarie locali di cui all’articolo 28, comma 2;i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istitutiresponsabili del coord<strong>in</strong>amento dei servizi di rete di cuiall’articolo 28, comma 6;l) le attività f<strong>in</strong>alizzate all’<strong>in</strong>dividuazione dell’archiviodella produzione editoriale regionale di cui all’articolo25;m) le modalità di presentazione e valutazione delledomande ai f<strong>in</strong>i della formazione della tabella regionaledelle istituzioni culturali di cui all’articolo 31, comma 3;n) i requisiti, le modalità e i term<strong>in</strong>i per l’accreditamentodegli enti di rilevanza regionale per lo spettacolodal vivo di cui all’articolo 36;o) i requisiti per la composizione e le modalitàdi organizzazione e funzionamento della Commissioneregionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progett<strong>in</strong>el settore dello spettacolo di cui all’articolo 40,comma 1;q) la composizione ed il funzionamento del nucleo divalutazione di cui all’articolo 40, comma 3;r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli <strong>in</strong>terventidi sostegno nel settore della promozione della culturamusicale di cui all’articolo 46, comma 3;s) i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle rivistetoscane di cultura di cui all’articolo 48, comma 3;t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutturec<strong>in</strong>ematografiche e le tipologie di <strong>in</strong>tervento soggetteall’autorizzazione di cui all’articolo 50.Art. 54Clausola valutativa691. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale,entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2012,una relazione che descrive gli stati di realizzazione e irisultati dell’attuazione della presente legge e del pianodi cui all’articolo 4, con particolare riferimento:a) alle azioni <strong>in</strong>traprese per la promozione degliit<strong>in</strong>erari culturali e delle rievocazioni di eventi storicirilevanti per la regione;b) al grado di <strong>in</strong>novazione apportato alle forme digestione, alla comunicazione museale ed alla costituzionedei sistemi museali di cui all’articolo 17 ;c) alle azioni <strong>in</strong>traprese per la promozione e la valorizzazionedella musica popolare contemporanea toscana,ivi compreso il sostegno per facilitare l’acquisto dellastrumentazione;d) alle azioni <strong>in</strong>traprese per la promozione e valorizzazionedelle riviste toscane di cultura, con specificazionedei contributi straord<strong>in</strong>ari per l’<strong>in</strong>novazionemultimediale concessi nell’anno precedente;e) alle azioni <strong>in</strong>traprese per la promozione dellasemplificazione burocratica nel settore dello spettacolodal vivo;f) alle azioni <strong>in</strong>traprese per la promozione di un sistema<strong>in</strong>tegrato ed economicamente accessibile di titoli diaccesso, di viaggio e di soggiorno, atto a facilitare la fruizionedel patrimonio culturale e degli eventi di culturae di spettacolo;g) al grado di cooperazione, <strong>in</strong>tegrazione e lealecollaborazione raggiunto dai livelli istituzionali competenti<strong>in</strong> materia di beni e attività culturali ed al grado di<strong>in</strong>tegrazione con le altre politiche regionali att<strong>in</strong>enti gliambiti dell’istruzione, dei servizi sociali, dello sviluppoeconomico e del governo del territorio;h) all’attuazione degli <strong>in</strong>terventi di <strong>in</strong>vestimento;i) all’attività svolta dalle fondazioni Toscana Spettacolo,Orchestra Regionale Toscana, Maggio MusicaleFiorent<strong>in</strong>o, Teatro Metastasio, Sistema Toscana, Scuoladi Musica di Fiesole, con specificazione dei f<strong>in</strong>anziamentia ciascuna concessi nell’anno precedente;l) alle azioni <strong>in</strong>traprese per lo sviluppo e la qualificazionedell’esercizio c<strong>in</strong>ematografico;m) all’autorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematograficodi cui all’articolo 50;n) alle procedure di accreditamento per gli enti dirilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo ed al loroesito;o) ai contributi erogati ai sensi dell’articolo 39;p) alla gestione del fondo di anticipazione per il settoredello spettacolo di cui all’articolo 41.2. Entro il 30 giugno 2011 la Giunta regionale relazionaaltresì al Consiglio circa la costituzione degli organismitecnico-consultivi previsti dalla presente legge edalle eventuali criticità riscontrate.Art. 55Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore delregolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sonoabrogate le seguenti disposizioni e leggi:a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazionedella Regione Toscana alla costituzione dellaFondazione “Orchestra regionale Toscana”);b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme <strong>in</strong>materia di musei e di raccolte di Enti locali e di <strong>in</strong>teresselocale. Delega delle funzioni amm<strong>in</strong>istrative agli EntiLocali);


70 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (IstituzioneFondazione Toscana Spettacolo);d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifichealla legge regionale n. 75 del 1984, concernente contributiall’Associazione Teatro regionale Toscano, alla FondazioneOrchestra Regionale Toscana, alla FondazioneMediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n.47 del 1989, concernente l’istituzione della FondazioneToscana Spettacolo);e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazionealla legge regionale n. 27 del 1987 sulla partecipazionedella Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musicadi Fiesole);f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Normeper il sostegno delle attività di educazione e formazionealla musica e al canto corale);g) legge regionale 21 maggio 1997, n. 37 (Integrazionealla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme <strong>in</strong>materia di musei e di raccolte di enti locali e di <strong>in</strong>teresselocale);h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme <strong>in</strong>materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturalidi rilievo regionale);i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Discipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong>materia di biblioteche di enti locali e di <strong>in</strong>teresse locale edi archivi di enti locali);l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme <strong>in</strong>materia di promozione delle attività nel settore dellospettacolo <strong>in</strong> Toscana);m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifichealla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme <strong>in</strong>materia di promozione delle attività nel settore dellospettacolo <strong>in</strong> Toscana”);n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto1999, n. 49 “Norme <strong>in</strong> materia di programmazioneregionale”, alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88“Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazionealla musica e al canto corale”, alla legge regionale30 luglio 1997, n. 55 “Interventi per la promozionedi una cultura di pace”, alla legge regionale 23 marzo1999, n. 17 “Interventi per la promozione dell’attivitàdi cooperazione e partenariato <strong>in</strong>ternazionale, a livelloregionale e locale”);o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni<strong>in</strong> materia di autorizzazione all’esercizio c<strong>in</strong>ematografico);p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sulsistema regionale dei beni culturali);q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventif<strong>in</strong>alizzati alla promozione della cultura contemporanea<strong>in</strong> Toscana);r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27dicembre 2005, n. 70 (legge f<strong>in</strong>anziaria per l’anno 2006);s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Discipl<strong>in</strong>adegli atti e delle procedure della programmazione e degli<strong>in</strong>terventi f<strong>in</strong>anziari regionali <strong>in</strong> materia di beni culturalie paesaggistici, attività culturali e spettacolo);t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006,n. 64 (Legge f<strong>in</strong>anziaria per l’anno 2007);u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio2008, n. 10 (Discipl<strong>in</strong>a delle strade della ceramica, dellaterracotta e del gesso <strong>in</strong> Toscana. Modifiche alla leggeregionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme <strong>in</strong> materia dipromozione delle attività nel settore dello spettacolo <strong>in</strong>Toscana”);2. A decorrere dalla data di approvazione del pianodella cultura di cui all’articolo 4, sono abrogate leseguenti disposizioni e leggi:a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributialle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana,Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazionedella Regione Toscana alla Fondazione Scuola dimusica di Fiesole);c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31luglio 2008 n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendentie delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegnoalla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscanacon la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche allalegge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi allefondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacoloe Mediateca regionale toscana”. Abrogazione dellalegge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione dellaMediateca regionale toscana”).3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sullabase delle norme di cui ai commi 1 e 2.Art. 56Esercizio delle funzioni regionali1. Le funzioni <strong>in</strong> materia di accreditamento degliistituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanzaregionale per lo spettacolo dal vivo previste dalla presentelegge, costituiscono nuove funzioni regionali epertanto le assunzioni del personale necessario al lorosvolgimento non rilevano ai f<strong>in</strong>i del rispetto del limite dicui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n.27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale.Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44“Ord<strong>in</strong>amento della dirigenza e della struttura operativadella Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo2000, n. 26 Riord<strong>in</strong>o della legislazione regionale <strong>in</strong>materia di organizzazione e personale”).Art. 57Disposizioni transitorie1. La validità della tabella regionale delle istituzioniculturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 -


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12011 è prorogata f<strong>in</strong>o all’approvazione della deliberazione TESTI COORDINATIdella Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1.2. Il piano <strong>in</strong>tegrato della cultura approvato ai sensidella l.r. 27/2006, vigente alla data di entrata <strong>in</strong> vigoredella presente legge, resta operante per un periodo di seimesi dalla data di approvazione del PRS della legislaturaregionale successiva a quella della sua approvazione, aisensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.3. S<strong>in</strong>o alla data di approvazione del piano della culturada parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo5, cont<strong>in</strong>uano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r.75/1984, alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r.42/2008.4. Il contributo annuale alla fondazione SistemaToscana è erogato nell’importo già previsto con riferimentoall’anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r.42/2008.Art. 58Entrata <strong>in</strong> vigore1. La presente legge entra <strong>in</strong> vigore il sessantesimogiorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollett<strong>in</strong>oufficiale della Regione Toscana.La presente legge è pubblicata sul Bollett<strong>in</strong>o Ufficialedella Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge della RegioneToscana.Firenze, 25 febbraio 2010MARTINILa presente legge è stata approvata dal Consiglio regionalenella seduta del 10.02.10.ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORIProposta di legge della Giunta regionale 6 luglio 2009,n. 9divenutaProposta di legge del Consiglio regionale 8 luglio2009, n. 356Proponente:Assessore Paolo CocchiAssegnata alla 5^ Commissione consiliareMessaggio della Commissione <strong>in</strong> data 4 febbraio 2010Approvata <strong>in</strong> data 10 febbraio 2010Divenuta legge regionale 15/2010 (atti del Consiglio)71Testo coord<strong>in</strong>ato del decreto del Presidente dellaGiunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamentodi esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002,n. 32 (Testo unico della normativa della RegioneToscana <strong>in</strong> materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale, lavoro)”.AVVERTENZASi pubblica di seguito il testo del regolamentoemanato con decreto del Presidente della Giuntaregionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento diesecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testounico della normativa della Regione Toscana <strong>in</strong> materiadi educazione, istruzione, orientamento, formazioneprofessionale, lavoro)”, pubblicato nel B.U. 18 agosto2003, n. 37, parte prima, coord<strong>in</strong>ato con:- decreto del Presidente della Giunta regionale3 gennaio 2005, n. 12/R “Modifiche al regolamentoregionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento diesecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32(Testo unico della normativa della Regione Toscana<strong>in</strong> materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale e lavoro)”, <strong>in</strong> materia diprocedure per la programmazione scolastica regionale”;- decreto del Presidente della Giunta regionale 2febbraio 2005, n. 22/R “Modifiche al regolamentoemanato con decreto del Presidente della Giunta regionale8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzionedella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testounico della normativa della Regione Toscana <strong>in</strong> materiadi educazione, istruzione, orientamento, formazioneprofessionale e lavoro)” <strong>in</strong> materia di occupazione emercato del lavoro”;- decreto del Presidente della Giunta regionale 25ottobre 2007, n. 52/R “Modifiche al regolamento emanatocon decreto del Presidente della Giunta regionale 8agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione dellalegge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unicodella normativa della Regione Toscana <strong>in</strong> materiadi educazione, istruzione, orientamento, formazioneprofessionale e lavoro”)”;- decreto del Presidente della Giunta regionale 7luglio 2008, n. 38/R “Modifiche al regolamento diesecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32(Testo unico della normativa della Regione Toscana<strong>in</strong> materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale e lavoro) emanato con d.p.g.r.8 agosto 2003, n. 47/R, recante norme per il diritto allostudio universitario”;- decreto del Presidente della Giunta regionale 5giugno 2009, n. 28/R “Modifiche al regolamento emanatocon decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge


72 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12regionale 26 luglio 2002, n. 32), <strong>in</strong> materia di sistemaregionale per il riconoscimento e la certificazione dellecompetenze”;- decreto del Presidente della Giunta regionale 30dicembre 2009, n. 88/R “Modifiche al regolamentoemanato con decreto del Presidente della GiuntaRegionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento diesecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32)<strong>in</strong> materia di servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia e dieducazione non formale dell’<strong>in</strong>fanzia, degli adolescenti,dei giovani e degli adulti.Il testo coord<strong>in</strong>ato qui pubblicato è stato redattoa cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensidell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n.23 (Nuovo ord<strong>in</strong>amento del Bollett<strong>in</strong>o Ufficiale dellaRegione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9“Disposizioni <strong>in</strong> materia di procedimento amm<strong>in</strong>istrativoe di accesso agli atti”), al solo f<strong>in</strong>e di facilitare lalettura. Restano <strong>in</strong>variati il valore e l’efficacia degli att<strong>in</strong>ormativi qui richiamati. Le modifiche sono stampatecon caratteri corsivi.INDICEArt. 8 - Classificazione dei serviziArt. 9 - Caratteristiche e dest<strong>in</strong>azioni degli edificiArt. 10 - Caratteristiche generali di qualità deiserviziArt. 11 - Titoli per l’esercizio della funzione dieducatoreArt. 12 - Requisiti di onorabilità del personale.Sezione IINido d’<strong>in</strong>fanziaArt. 13 - Caratteristiche funzionali generaliArt. 14 - Standard di base e funzionalità degli spaziArt. 15 - Ricettività e dimensionamentoArt. 16 - Metodologie e moduli operativi per laqualità dei serviziSezione IIICentro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitoriArt. 17 - Caratteristiche funzionali generaliArt. 18 - Standard di base e funzionalità degli spaziArt. 19 - Ricettività e dimensionamentoArt. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualitàdei serviziTitolo IDISPOSIZIONI GENERALICapo IDisposizioni generaliArt. 1 - OggettoArt. 2 - Sistema regionale delle competenzeArt. 3 - Sistema <strong>in</strong>formativo regionaleArt. 4 - Semplificazione telematicaTitolo IIIL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTOALL’APPRENDIMENTOCapo ICaratteristiche del sistema <strong>in</strong>tegratoArt. 5 - Def<strong>in</strong>izioneArt. 6 - Programmazione e gestione delle attivitàArt. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema<strong>in</strong>tegratoTitolo IIISERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIACapo ICaratteristiche dei serviziSezione ICaratteristiche generaliSezione IVCentro gioco educativoArt. 21 - Caratteristiche funzionali generaliArt. 22 - Standard di base e funzionalità degli spaziArt. 23 - Ricettività e dimensionamentoArt. 24 - Metodologie e moduli operativi per laqualità dei serviziSezione VNido domiciliareArt. 25 - Caratteristiche generaliArt. 26 - Titoli per l’esercizio della funzione dieducatore del nido domiciliareSezione V bisNido aziendaleArt. 26-bis - Standard di base e ricettivitàArt. 26-ter - Nidi aziendali collocati all’<strong>in</strong>terno dilocali o strutture esistentiCapo IIRegime di autorizzazione e di accreditamentoSezione IAutorizzazione al funzionamentoArt. 27 - Requisiti per l‘autorizzazione al funzionamento


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 28 - Procedimento di autorizzazioneArt. 29 - Obblighi <strong>in</strong>formativi dei soggetti gestori deiservizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanziaSezione IIAccreditamentoArt. 30 - Requisiti per l‘accreditamentoArt. 31 - Discipl<strong>in</strong>a dell‘accreditamento73Art. 40 - La formazione nell‘apprendistatoArt. 41 - Il piano formativo <strong>in</strong>dividualeArt. 42 - Il tutore aziendaleArt. 43 - Certificazione dell‘attività formativaArt. 44 - Competenza delle prov<strong>in</strong>ceArt. 45 - Compiti dei servizi per l‘impiegoArt. 46 - Crediti formativiArt. 47 - Crediti <strong>in</strong> <strong>in</strong>gresso al percorso di apprendistatoSezione IIIFunzioni di vigilanza e controlloArt. 32 - Vigilanza e controllo dei comuniSezione IVF<strong>in</strong>anziamenti regionali <strong>in</strong> conto capitale per gli edificiadibiti a servizi educativi per la prima InfanziaArt. 33 - Dest<strong>in</strong>azione degli edifici adibiti a servizioeducativo per la prima <strong>in</strong>fanziaArt. 34 - DerogheTitolo IVCARATTERISTICHE STRUTTURALI EDORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DIEDUCAZIONE NON FORMALEDELL’INFANZIA, DEGLI ADOLESCENTI,DEI GIOVANI E DEGLI ADULTICapo IOrganizzazione delle reti locali dei soggetti educativiArt. 35 - Reti locali dei soggetti educativiArt. 36 - Funzioni dei comuni nell’organizzazionedelle reti localiTitolo VDISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONEDELLA RETE SCOLASTICACapo ISoggetti e procedure per la programmazionedella rete scolasticaArt. 37 - Istituzioni scolasticheArt. 38 - ComuniArt. 39 - Prov<strong>in</strong>ceArt. 39-bis - RegioneTitolo VIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONENELL‘APPRENDISTATOCapo IDisposizioni generaliArt. 48 - Durata del contrattoArt. 49 - Caratteristiche della formazione formale esternaCapo IIApprendistato per l‘espletamento del diritto-doveredi istruzione e formazioneArt. 50 - Erogazione della formazione aziendaleCapo IIIApprendistato professionalizzanteArt. 51 - Profili formativi della formazione formaleArt. 51-bis - Caratteristiche della formazione formaleArt. 51-ter - Erogazione e articolazione della formazioneArt. 51-quater - La formazione non formale <strong>in</strong> aziendaCapo IVApprendistato per l‘acquisizione di un diplomao per percorsi di alta formazioneArt. 51-qu<strong>in</strong>quies - Procedura per la sperimentazione.Titolo VIIDIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIOCapo ICoord<strong>in</strong>amento degli <strong>in</strong>terventi fra laregione e le universitàArt. 52 - Conferenza Regione - Università.Capo IIAziende per il diritto allo studio universitarioSezione IOrganizzazione e funzionamentoArt. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitarioArt. 54 - Competenze delle aziendeArt. 55 - Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione


74 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 56 - Il PresidenteArt. 57 - Il Collegio dei revisoriArt. 58 - Il direttoreArt. 59 - IndennitàArt. 60 - Regolamento organizzativoArt. 61 - Bilancio previsionale ed economicoArt. 62 - Utilizzo di beni di altri entiSezione IICarta dei servizi e controllo degli utentiArt. 63 - Pr<strong>in</strong>cìpi della carta dei serviziArt. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei serviziArt. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissionidi utentiTitolo VIIIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMADELLE COMPETENZECapo IStandard regionali per il riconoscimentoformale delle competenzeSezione IPr<strong>in</strong>cipi generaliArt. 66 - Caratteristiche del sistema regionale dellecompetenzeArt. 66-bis - Articolazione degli standardSezione IIRepertorio regionale delle figure professionaliArt. 66-ter - Repertorio regionale delle figure professionaliArt. 66-quater - Comitato tecnicoSezione IIIRiconoscimento e certificazione delle competenzeArt. 66-qu<strong>in</strong>quies - Procedimenti per il riconoscimentoformale e l’attestazione delle competenzeArt. 66-sexies - Descrizione delle competenzeArt. 66-septies - Validazione delle competenzeArt. 66-octies - Dichiarazione degli apprendimentiArt. 66-nonies - Certificazione delle competenzeArt. 66-decies - Commissione d‘esame per la certificazionedelle competenzeArt. 66-undecies - Indennità per i componenti dellacommissione d’esameArt. 66-duodecies - Conclusione della procedura perla certificazione delle competenzeArt. 67 - Soggetti accreditabiliArt. 68 - Istituzione dell‘elenco degli organismi accreditatiper la formazioneArt. 69 - Esenzioni dall‘obbligo di accreditamentoArt. 70 - Ambiti di accreditamentoArt. 71 - Verifica dei requisiti per l‘accreditamentoArt. 72 - Criteri per l‘accreditamentoArt. 72-bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamentoArt. 73 - Certificazione di qualitàArt. 74 - Procedura di accreditamentoArt. 75 - Revoca dell‘accreditamentoArt. 76 - Sospensione dell‘accreditamentoArt. 76-bis - R<strong>in</strong>uncia all‘accreditamentoCapo IIIAttività formativeSezione IProgettazione e realizzazione dei percorsi formativiArt. 77 - Standard dei percorsi formativiArt. 77-bis - Tipologie di percorsi formativiArt. 77-ter - Obiettivi di apprendimentoArt. 77-quater - Articolazione e attività dei percorsiArt. 77-qu<strong>in</strong>quies - Verifica dei requisiti di <strong>in</strong>gressoArt. 77-sexies - Riconoscimento delle attività formativeArt. 78 - Interventi formativiArt. 79 - F<strong>in</strong>anziamenti a domanda <strong>in</strong>dividualeArt. 80 - Percorsi formativi e creditiArt. 81 - Conclusione delle attività formativeArt. 82 - Criteri di composizione della commissioned‘esameArt. 83 - Modalità di lavoro della commissione d‘esameArt. 84 - Indennità per i componenti della commissioned‘esameArt. 85 - Moduli professionalizzantiArt. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisiteal di fuori dei percorsi formativi di tipo formaleSezione IIComitato regionale per l‘istruzione eformazione tecnica superioreArt. 87 - Istituzione del Comitato regionale per l‘istruzionee formazione tecnica superiore.Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale.Capo IVProcedure di monitoraggio e verificaCapo IIAccreditamentoSezione ICertificazione e rendicontazione delle spese


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenuteArt. 90 - Verifica dei rendicontiArt. 91 - Bilancio consuntivoArt. 92 - Ammissibilità e f<strong>in</strong>anziabilità delle speseArt. 93 - Revoca del f<strong>in</strong>anziamento concesso per losvolgimento di attività di formazione.Sezione IIComitato di coord<strong>in</strong>amento istituzionale75Art. 110 - Composizione del Comitato di coord<strong>in</strong>amentoistituzionaleArt. 111 - Nom<strong>in</strong>a e durata <strong>in</strong> caricaSezione IISistema di monitoraggio, valutazione e verificaArt. 94 - Monitoraggio degli <strong>in</strong>terventiArt. 95 - Verifiche degli <strong>in</strong>terventiTitolo IXDISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVOROCapo IOrganismi istituzionaliSezione ICommissione regionale permanente tripartitaArt. 96 - Composizione della Commissione regionalepermanente tripartitaArt. 97 - Nom<strong>in</strong>a e durata <strong>in</strong> caricaArt. 98 - Ambiti economici di <strong>in</strong>teresse regionale perla determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentatività delleorganizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoroArt. 99 - Criteri per la determ<strong>in</strong>azione del grado dirappresentatività delle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datoridi lavoroArt. 100 - Criteri per la determ<strong>in</strong>azione del gradodi rappresentatività delle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali deilavoratoriArt. 101 - Criteri per la determ<strong>in</strong>azione del grado dirappresentatività delle associazioni dei disabiliArt. 102 - Avvio delle procedure per la determ<strong>in</strong>azionedelle rappresentanze s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro, deilavoratori e delle associazioni dei disabiliArt. 103 - Procedura per la determ<strong>in</strong>azione dellerappresentanze delle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datoridi lavoroArt. 104 - Procedura per la determ<strong>in</strong>azione delle rappresentanzedelle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei lavoratoriArt. 105 - Procedura per la determ<strong>in</strong>azione delle rappresentanzedelle associazioni dei disabiliArt. 106 - Determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentativitàdelle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori dilavoroArt. 107 - Determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentativitàdelle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei lavoratoriArt. 108 - Determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentativitàdelle associazioni dei disabiliArt. 109 - Modalità di designazione dei componentieffettivi e supplenti.Sezione IIIComitato regionale per il fondo per l‘occupazionedei disabiliArt. 112 - Composizione del comitato regionale per ilfondo per l‘occupazione dei disabiliArt. 113 - Nom<strong>in</strong>a e durata <strong>in</strong> caricaArt. 114 - Criteri e procedura per la <strong>in</strong>dividuazione ela determ<strong>in</strong>azione della rappresentatività della organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoroArt. 115 - Criteri e procedura per l‘<strong>in</strong>dividuazione ela determ<strong>in</strong>azione della rappresentatività dell‘organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei lavoratoriArt. 116 - Criteri e procedura per l‘<strong>in</strong>dividuazione ela determ<strong>in</strong>azione della rappresentatività dell‘associazionedei disabiliCapo IIServizi per l‘impiegoArt. 117 - Sistema regionale e prov<strong>in</strong>ciale per l‘impiegoArt. 118 - Tipologie dei servizi per l‘impiegoArt. 119 - Standard m<strong>in</strong>imi di funzionamento dei serviziArt. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioniArt. 121 - Masterplan regionale dei servizi per l‘impiegoCapo IIIAlbo regionale delle agenzie per il lavoro edelenco dei soggetti accreditatiSezione IAlbo regionale delle agenzie per il lavoroArt. 122 - Articolazione e tenuta dell‘alboArt. 123 - Soggetti autorizzati con provvedimento regionaleArt. 124 - Regime particolare di autorizzazioneArt. 125 - Requisiti per l‘autorizzazione regionaleArt. 126 - Iscrizione all‘alboArt. 127 - Autorizzazione provvisoriaArt. 128 - Autorizzazione a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>atoArt. 129 - Sospensione e revoca dell‘autorizzazioneArt. 130 - Competenze professionaliArt. 131 - LocaliArt. 132 - Pubblicità e trasparenza


76 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 133 - ComunicazioniArt. 134 - Divieto di transazione commercialeSezione IIElenco regionale dei soggetti accreditati perlo svolgimento di servizi al lavoroArt. 161 - Requisiti oggettivi per la stipula delleconvenzioni per l‘<strong>in</strong>serimento lavorativo dei lavoratorisvantaggiati e per i lavoratori disabiliTitolo IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 135 - Def<strong>in</strong>izione di servizi al lavoroArt. 136 - Forme di affidamento dei servizi al lavoroArt. 137 - Articolazione e tenuta dell‘elencoArt. 138 - Requisiti per l‘iscrizione dei soggetti privatiArt. 139 - Requisiti per l‘iscrizione dei soggetti pubbliciArt. 140 - LocaliArt. 141 - Competenze professionaliArt. 142 - Procedura per l‘iscrizione nell‘elenco deisoggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoroArt. 143 - Domanda di accreditamentoArt. 144 - Iscrizione nell‘elencoArt. 145 - Durata dell‘iscrizione e r<strong>in</strong>novoArt. 146 - Sospensione e revoca dell‘accreditamentoArt. 147 - ComunicazioniArt. 148 - Divieto di transazione commercialeSezione IIIDisposizioni comuniArt. 149 - Divieto di oneri <strong>in</strong> capo ai lavoratoriArt. 150 - Tutela dei dati personaliArt. 151 - Connessione alla borsa cont<strong>in</strong>ua nazionaledel lavoroArt. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione.Capo IVMisure di <strong>in</strong>centivazione del raccordo pubblico eprivato, cooperative sociali e <strong>in</strong>serimentolavorativo dei lavoratori svantaggiatiArt. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiatiArt. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privatoArt. 155 - Convenzioni per l‘<strong>in</strong>centivazione del raccordopubblico e privatoArt. 156 - Decadenza dai trattamenti di mobilità,dall‘<strong>in</strong>dennità di disoccupazione ord<strong>in</strong>aria o speciale oda altra <strong>in</strong>dennità o sussidioArt. 157 - Decadenza dallo stato di disoccupazioneArt. 158 - Procedura per la dichiarazione di decadenzadallo stato di disoccupazioneArt. 159 - Cooperative sociali e <strong>in</strong>serimento lavorativodi lavoratori svantaggiati e disabiliArt. 160 - Requisiti soggettivi per la stipula delleconvenzioni per l‘<strong>in</strong>serimento lavorativo dei lavoratorisvantaggiati e per i lavoratori disabiliArt. 1Oggetto1. Il presente regolamento, <strong>in</strong> esecuzione dell’articolo32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testounico della normativa della Regione Toscana <strong>in</strong> materiadi educazione, istruzione, orientamento, formazione professionalee lavoro) def<strong>in</strong>isce le regole di funzionamentodel sistema <strong>in</strong>tegrato che garantisce il diritto all‘apprendimentolungo tutto l‘arco della vita quale fondamentonecessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.Art. 2 1Sistema regionale delle competenze1. Nell’ambito del sistema regionale <strong>in</strong>tegrato di cuiall’articolo 1, la Regione def<strong>in</strong>isce il sistema regionaleper il riconoscimento e la certificazione delle competenzeacquisite dai s<strong>in</strong>goli <strong>in</strong>dividui (SRC), garantendoil rispetto del pr<strong>in</strong>cipio della pari opportunità, dellapari dignità e della pari validità degli apprendimenti,<strong>in</strong>dipendentemente dai modi e dai luoghi della loroacquisizione.2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresìil riconoscimento degli apprendimenti <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di creditiformativi utilizzabili nel sistema della formazioneprofessionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione eformazione.3. Per le f<strong>in</strong>alità di cui al comma 2 il sistema di istruzionee quello della formazione professionale def<strong>in</strong>isconoapposite <strong>in</strong>tese a livello regionale e territoriale.Art. 3Sistema <strong>in</strong>formativo regionale1. La Regione supporta il sistema regionale <strong>in</strong>tegratodi cui all’articolo 1 attraverso la gestione degli archivi,dei flussi, delle procedure <strong>in</strong>formatizzate dei sottosistemie delle reti costituenti il sistema <strong>in</strong>formativo regionale.2. Il sistema <strong>in</strong>formativo regionale si raccorda ecoopera con i sistemi <strong>in</strong>formativi statali, prov<strong>in</strong>ciali ecomunali, e garantisce ai soggetti istituzionali co<strong>in</strong>volti ilpiù ampio scambio delle <strong>in</strong>formazioni, onde permetterel’effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e diefficienza degli <strong>in</strong>terventi realizzati.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 4Semplificazione telematica1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti dellapubblica amm<strong>in</strong>istrazione ed i soggetti privati co<strong>in</strong>volt<strong>in</strong>el sistema, assume e promuove appropriate misure disemplificazione telematica per perseguire le seguentif<strong>in</strong>alità:a) efficiente gestione delle prassi procedurali;b) efficace e tempestiva <strong>in</strong>formazione ai cittad<strong>in</strong>i eagli utenti sui servizi presenti nel territorio;c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazionedei servizi territoriali;d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e dellerichieste di servizio;e) documentazione del percorso <strong>in</strong>dividuale dell’utenteall’<strong>in</strong>terno del sistema generale di istruzione, formazione,lavoro e nell’esercizio del diritto all’apprendimentolungo tutto l’arco della vita;f) registrazione delle competenze possedute o acquisitedall’<strong>in</strong>dividuo all’<strong>in</strong>terno del sistema e nell’eserciziodel diritto di cui alla lettera e).Titolo IIIL SISTEMA INTEGRATO PER ILDIRITTO ALL’APPRENDIMENTOCapo ICaratteristiche del sistema <strong>in</strong>tegratoArt. 5Def<strong>in</strong>izione1. Il sistema <strong>in</strong>tegrato per il diritto all’apprendimentoè costituito dall’<strong>in</strong>sieme dei soggetti pubblici che programmanoe curano la realizzazione delle azioni e degli<strong>in</strong>terventi regionali e locali volti alla promozione delleattività di educazione, istruzione, orientamento e formazioneche contribuiscono a rendere effettivo il dirittoall’apprendimento per tutto l’arco della vita.2. Al sistema <strong>in</strong>tegrato partecipano altresì soggettiprivati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r.32/2002.Art. 6Programmazione e gestione delle attività1. L’offerta delle attività di educazione, istruzione,orientamento e formazione è <strong>in</strong>tegrata sulla base delleprevisioni del piano di <strong>in</strong>dirizzo generale di cui all’articolo31, comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti dellaprogrammazione locale.2. La programmazione locale dell’offerta <strong>in</strong>tegrata77di educazione, istruzione, orientamento e formazionesi svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999,n. 49 (Norme <strong>in</strong> materia di programmazione regionale),modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n.82, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti dicui all’articolo 5, negli ambiti territoriali <strong>in</strong>dividuati dalpiano di <strong>in</strong>dirizzo.3. Le prov<strong>in</strong>ce esercitano le funzioni di programmazionepreviste dall’articolo 29 della l. r. 32/2002.4. La gestione associata delle funzioni e dei servizidi competenza comunale è svolta nell’ambito delle zonesocio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali def<strong>in</strong>iti ai sensidella legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni<strong>in</strong> materia di riord<strong>in</strong>o territoriale e di <strong>in</strong>centivazionedelle forme associative di comuni).Art. 7Regole generali di funzionamento del sistema <strong>in</strong>tegrato1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazionedel sistema <strong>in</strong>tegrato promuovendo:a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblicie privati che operano nel settore dell’educazione,dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione;b) lo sviluppo <strong>in</strong>tegrato di attività e servizi nei settoridell’orientamento, della consulenza alla persona, dellaformazione degli operatori, dell’<strong>in</strong>formazione e delladocumentazione sui valori culturali del territorio, sullerisorse educative e formative e sulle esperienze per laqualità dell’educazione e dell’istruzione realizzate alivello locale;c) l’<strong>in</strong>tegrazione delle strutture con f<strong>in</strong>alità educativepresenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione<strong>in</strong> organismi unitari e permanenti di supporto educativo,volti altresì alle f<strong>in</strong>alità di cui alla lettera b).2. La Regione supporta i processi organizzativi deicomuni mediante l’adozione di proposte metodologichee strutturali volte alla def<strong>in</strong>izione di modelli unitari distrutture permanenti di supporto educativo.3. La Giunta regionale def<strong>in</strong>isce un logo per contrassegnarele <strong>in</strong>iziative promosse dai soggetti del sistema<strong>in</strong>tegrato, e ne discipl<strong>in</strong>a le modalità di utilizzo.4. La Regione coord<strong>in</strong>a la costituzione delle banchedati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, aif<strong>in</strong>i della loro armonizzazione ed <strong>in</strong>tegrazione a livelloregionale.5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività delsistema <strong>in</strong>tegrato sono trasmessi alla Regione per la lorodiffusione anche per via telematica.


78 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Titolo IIISERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIACapo ICaratteristiche dei servizistrutture, e gli impianti siano conformi alla normativavigente <strong>in</strong> materia di sicurezza e di abbattimento dellebarriere architettoniche <strong>in</strong> modo da tutelare e promuoverela sicurezza, la salute e il benessere dei bamb<strong>in</strong>i edel personale addetto.Sezione ICaratteristiche generaliArt. 8 2Classificazione dei servizi1. I servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia, di cuiall’articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati <strong>in</strong>:a) nido di <strong>in</strong>fanzia;b) servizi <strong>in</strong>tegrativi, articolati nel modo seguente:1) centro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitori;2) centro gioco educativo;3) nido domiciliare;c) nido aziendale.2. Non sono ricompresi nella classificazione deiservizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia, di cui al comma1, i servizi di custodia, comunque denom<strong>in</strong>ati, ubicati <strong>in</strong>locali o spazi situati all’<strong>in</strong>terno di strutture che hannof<strong>in</strong>alità di tipo commerciale ed attrezzati per consentireai bamb<strong>in</strong>i attività di gioco con carattere di temporaneitàe occasionalità.3. La discipl<strong>in</strong>a relativa ai servizi di cui al comma 2 èstabilita dal comune territorialmente competente e deveassicurare il rispetto delle norme vigenti relative allasicurezza e alla salute dei bamb<strong>in</strong>i.Art. 9 3Caratteristiche e dest<strong>in</strong>azioni degli edifici1. I servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia sono collocati<strong>in</strong> edifici a ciò dest<strong>in</strong>ati e nei quali la parte <strong>in</strong>ternadella struttura è separata da quella esterna.2. Nel caso <strong>in</strong> cui l’edificio non sia esclusivamentedest<strong>in</strong>ato a servizio educativo per la prima <strong>in</strong>fanzia, alservizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionalecon una dist<strong>in</strong>ta via di accesso.3. I comuni <strong>in</strong>dividuano, <strong>in</strong> relazione alle caratteristichedell’edificio, i casi <strong>in</strong> cui talune funzionidi quest’ultimo possono essere condivise dal servizioeducativo per la prima <strong>in</strong>fanzia e dagli altri servizi cheutilizzano il medesimo edificio.4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativiper la prima <strong>in</strong>fanzia sono tenuti al rispetto della normativavigente <strong>in</strong> materia di igiene e sanità pubblica.Assicurano <strong>in</strong>oltre che gli spazi <strong>in</strong>terni ed esterni, le5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi allanormativa vigente <strong>in</strong> materia di sicurezza, e rispondentiper numero e caratteristiche all’età dei bamb<strong>in</strong>i e alleesigenze connesse con lo svolgimento delle specificheattività previste dal piano educativo.6. Le aree con dest<strong>in</strong>azione a parcheggi e a viabilitàcarrabili devono essere tenute separate dall’area di pert<strong>in</strong>enzadei bamb<strong>in</strong>i.7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presentearticolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidiaziendali.Art 10 4Caratteristiche generali di qualità dei servizi1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima<strong>in</strong>fanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatoriausiliari operanti presso ciascun servizio.2. I servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia sonorealizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo.I soggetti gestori promuovono <strong>in</strong>contri periodici con glieducatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.3. E’assicurata la partecipazione delle famiglie allescelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di<strong>in</strong>contri periodici per la presentazione del progetto educativoe della programmazione educativa alle famiglieutenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazionedelle attività e della qualità del servizio.4. I comuni, s<strong>in</strong>golarmente o <strong>in</strong> forma associata,assicurano il coord<strong>in</strong>amento pedagogico della rete deiservizi educativi comunali per la prima <strong>in</strong>fanzia, verificanoil progetto educativo e organizzativo dei servizieducativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio,il loro reciproco raccordo e il loro <strong>in</strong>serimento nellarete delle opportunità educative offerte ai bamb<strong>in</strong>i e allefamiglie, secondo pr<strong>in</strong>cipi di coerenza e cont<strong>in</strong>uità degli<strong>in</strong>terventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa egestionale.5. I servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia garantisconoil diritto all’<strong>in</strong>serimento e all’<strong>in</strong>tegrazione deibamb<strong>in</strong>i diversamente abili, prevedendo un eventualesostegno <strong>in</strong>dividualizzato, sulla base di uno specificoprogetto educativo, elaborato <strong>in</strong> collaborazione con le


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12aziende sanitarie locali territorialmente competenti econ i servizi sociali dei comuni.79per la prima <strong>in</strong>fanzia ed è rivolto ai bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> età compresafra tre mesi e tre anni.6. I comuni def<strong>in</strong>iscono i criteri per favorire l’accessoai servizi educativi dei bamb<strong>in</strong>i che si trovano <strong>in</strong>un nucleo familiare <strong>in</strong> condizione di disagio sociale oeconomico.Art. 11Titoli per l’esercizio della funzione di educatore1. Per l’esercizio della funzione di educatore pressoi servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia è necessario ilpossesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualificheprofessionali:a) diploma di dirigente di comunità <strong>in</strong>fantile rilasciatodall’istituto tecnico femm<strong>in</strong>ile;b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istitutomagistrale;c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;d) diploma di maturità rilasciato dal liceo sociopsico-pedagogico;e) diploma di assistente di comunità <strong>in</strong>fantile rilasciatodall’istituto professionale di Stato per assistenteall’<strong>in</strong>fanzia;f) diploma di maestra di asilo;g) diploma di operatore dei servizi sociali;h) diploma di tecnico dei servizi sociali;i) titolo di studio universitario conseguito <strong>in</strong> corsi dilaurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;j) master di primo o secondo livello avente ad oggettola formazione della prima <strong>in</strong>fanzia;k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema dellaformazione professionale per un profilo professionaleatt<strong>in</strong>ente ai servizi per la prima <strong>in</strong>fanzia;k-bis) 5 titoli equipollenti, equiparati, o riconosciutiai sensi di legge.Art. 12Requisiti di onorabilità del personale1. Costituisce requisito per l’esercizio delle funzionidi educatore e di operatore ausiliario presso i servizieducativi per la prima <strong>in</strong>fanzia il non aver riportato condannadef<strong>in</strong>itiva per i delitti non colposi di cui al libro II,titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la qualenon sia <strong>in</strong>tervenuta la riabilitazione.Sezione IINido d’<strong>in</strong>fanziaArt. 13Caratteristiche funzionali generali1. Il nido di <strong>in</strong>fanzia è servizio a carattere educativo2. Il nido d’<strong>in</strong>fanzia consente l’affidamento quotidianoe cont<strong>in</strong>uativo dei bamb<strong>in</strong>i a figure, diverse da quelleparentali, con specifica competenza professionale.3. Nel nido d’<strong>in</strong>fanzia <strong>in</strong> cui siano frequentantibamb<strong>in</strong>i disabili è assicurata la presenza di personaleidoneo.Art. 14Standard di base e funzionalità degli spazi1. Gli spazi <strong>in</strong>terni del nido d’<strong>in</strong>fanzia sono costituitida:a) servizi generali;b) cuc<strong>in</strong>a per la preparazione del pasto all’<strong>in</strong>ternodel nido d’<strong>in</strong>fanzia o apposito locale per la suddivisionedel cibo <strong>in</strong> porzioni; la preparazione del pasto all’<strong>in</strong>ternodel nido è obbligatoria per i bamb<strong>in</strong>i f<strong>in</strong>o al primo annodi età;c) spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i;d) spazi riservati al personale del nido d’<strong>in</strong>fanzia eai genitori.2. In caso di nido d’<strong>in</strong>fanzia aggregato ad altri servizieducativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi dimensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazionedi uno specifico menù giornaliero, fermo restandoquanto previsto al comma 1, lettera b) per i bamb<strong>in</strong>i f<strong>in</strong>oal primo anno di età.3. Gli spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i assolvono alleseguenti funzioni:a) gioco;b) pranzo;c) riposo;d) cambio e servizi igienici.4. Gli spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i sono predisposti <strong>in</strong>modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno nonoccasionale dei bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> attività di piccolo gruppo.5. Gli spazi riservati al personale del nido d’<strong>in</strong>fanziae ai genitori consistono <strong>in</strong>:a) zona per colloqui, riunioni e lavoro <strong>in</strong>dividuale e<strong>in</strong> gruppo;b) spogliatoi;c) servizi igienici.6. La superficie degli spazi esterni del nido di <strong>in</strong>fanzianon è <strong>in</strong>feriore allo spazio complessivamente riservato aibamb<strong>in</strong>i all’<strong>in</strong>terno della struttura, di cui al comma 3.7. I comuni def<strong>in</strong>iscono il dimensionamento della


80 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per lestrutture ubicate all’<strong>in</strong>terno della zona A del decretom<strong>in</strong>isteriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti <strong>in</strong>derogabilidi densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricatie rapporti massimi tra spazi dest<strong>in</strong>ati agli <strong>in</strong>sediamentiresidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alleattività collettive, al verde pubblico o a parcheggi daosservare ai f<strong>in</strong>i della formazione dei nuovi strumentiurbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensidell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) eall’<strong>in</strong>terno di zone ad elevata densità abitativa, <strong>in</strong>dividuatedai comuni stessi.8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, icomuni, ove accert<strong>in</strong>o la mancanza o l’<strong>in</strong>sufficienza dispazi esterni alla struttura presso la quale si svolge ilservizio, possono autorizzare il funzionamento del serviziostesso se sussiste la disponibilità di spazi di verdepubblico adiacenti alla struttura che siano facilmenteaccessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.Art. 15Ricettività e dimensionamento1. La ricettività m<strong>in</strong>ima e massima del nido d’<strong>in</strong>fanziaè compresa fra diciannove e c<strong>in</strong>quanta bamb<strong>in</strong>ifrequentanti.multifunzionali. In tal caso devono essere previste zoneseparate per il pranzo e per il riposo.8. La dimensione dei servizi igienici e delle relativezone cambio non è <strong>in</strong>feriore a 8 metri quadrati.Art. 16Metodologie e moduli operativiper la qualità dei servizi1. Il periodo di apertura annuale del nido d’<strong>in</strong>fanzianon è <strong>in</strong>feriore a quarantadue settimane, con attività peralmeno c<strong>in</strong>que giorni alla settimana.2. I comuni def<strong>in</strong>iscono l’orario di apertura e di chiusuradel nido d’<strong>in</strong>fanzia tenendo conto degli orari lavoratividella popolazione residente <strong>in</strong>teressata al servizio.3. L’orario di apertura del nido d’<strong>in</strong>fanzia è compresofra sei e undici ore giornaliere. Al suo <strong>in</strong>terno sono previsteforme di frequenza diversificate, e <strong>in</strong> particolare:a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana noncomprensiva del pasto, non <strong>in</strong>feriore a quattro ore;b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensivadel pasto;b-bis) 8 frequenza lunga antimeridiana e pomeridianacomprensiva del pasto.2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata conriferimento alla media delle presenze del mese di massimafrequenza, rilevata nel territorio del comune <strong>in</strong> cuiè ubicato il servizio; <strong>in</strong> assenza di tali dati, si fa riferimentoalla frequenza media registrata a livello regionalenell’ultimo consuntivo di gestione disponibile.3. In relazione a particolari esigenze demografiche,sociali ed organizzative del territorio di riferimento, laricettività del nido d’<strong>in</strong>fanzia è compresa fra sei e diciottobamb<strong>in</strong>i, calcolati ai sensi del comma 2.4. Il nido d’<strong>in</strong>fanzia di cui al comma 3 può essereaggregato ad altri servizi educativi per l’<strong>in</strong>fanzia giàoperanti.5. 6 Il nido d’<strong>in</strong>fanzia possiede una dimensione non<strong>in</strong>feriore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero dibamb<strong>in</strong>i, calcolati ai sensi del comma 2.6. Gli spazi considerati ai f<strong>in</strong>i del calcolo della proporzionefra spazio e bamb<strong>in</strong>o di cui al comma 5 sonoquelli delle aree relative alle seguenti funzionia) gioco;b) pranzo;c) riposo.7. 7 Le aree <strong>in</strong>dicate al comma 6 possono essere4. La proporzione fra educatori e bamb<strong>in</strong>i, nellediverse fasce orarie di funzionamento del servizio, nonè <strong>in</strong>feriore a un educatore ogni sei bamb<strong>in</strong>i, calcolati aisensi dell’articolo 15, comma 2.5. 9 Nel nido d’<strong>in</strong>fanzia <strong>in</strong> cui risult<strong>in</strong>o iscritti solamentebamb<strong>in</strong>i di età superiore a dodici mesi, la proporzionenon è <strong>in</strong>feriore a un educatore ogni nove bamb<strong>in</strong>i,calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.Sezione IIICentro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitoriArt. 17Caratteristiche funzionali generali1. Il centro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitori è servizio acarattere educativo e ludico, rivolto a bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> etàcompresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo ilcriterio della flessibilità.2. Il centro prevede la fruizione cont<strong>in</strong>uativa del servizioda parte di bamb<strong>in</strong>i accompagnati da un genitore oda altro adulto accompagnatore.3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorronoalla realizzazione dei programmi educativi del centro <strong>in</strong>una logica di corresponsabilità con gli educatori.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 18Standard di base e funzionalità degli spazi1. Gli spazi <strong>in</strong>terni del centro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitorisono costituiti da:a) servizi generali;b) cuc<strong>in</strong>a per la preparazione del pasto all’<strong>in</strong>terno delcentro o apposito locale per la suddivisione del cibo <strong>in</strong>porzioni; la preparazione del pasto all’<strong>in</strong>terno del centroè obbligatoria per i bamb<strong>in</strong>i f<strong>in</strong>o al primo anno di età;c) spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i;d) spazi riservati al personale del centro e ai genitorio adulti accompagnatori.812. Il centro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitori possiede unadimensione non <strong>in</strong>feriore a 5 metri quadrati moltiplicatiper il numero di bamb<strong>in</strong>i, calcolati ai sensi dell’articolo15, comma 2.3. Gli spazi considerati ai f<strong>in</strong>i del calcolo della proporzionefra spazio e bamb<strong>in</strong>o di cui al comma 2 sonoquelli dest<strong>in</strong>ati alle attività di gioco e quelli riservati alpersonale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori,di cui all’articolo 18, comma 4, lettera a).4. La dimensione dei servizi igienici e delle relativezone cambio non è <strong>in</strong>feriore a 8 metri quadrati.2. Gli spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i assolvono alleseguenti funzioni:a) gioco;b) riposo;c) cambio e servizi igienici.3. Gli spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i sono predisposti <strong>in</strong>modo da favorire il loro uso autonomo e l’attività dipiccolo gruppo.4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitorio adulti accompagnatori consistono <strong>in</strong>:a) zona per colloqui, riunioni e lavoro <strong>in</strong>dividuale e<strong>in</strong> gruppo;b) spogliatoi;c) servizi igienici.5. La superficie degli spazi esterni del centro deibamb<strong>in</strong>i e dei genitori non è <strong>in</strong>feriore allo spazio complessivamenteriservato ai bamb<strong>in</strong>i all’<strong>in</strong>terno della struttura,di cui al comma 2.6. I comuni def<strong>in</strong>iscono il dimensionamento dellasuperficie degli spazi esterni di cui al comma 5 perle strutture ubicate all’<strong>in</strong>terno della zona A del d.m.1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, <strong>in</strong>dividuatedai comuni stessi.7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, icomuni, ove accert<strong>in</strong>o la mancanza o l’<strong>in</strong>sufficienza dispazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio,può autorizzare il funzionamento dei servizio stessose sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblicoadiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili,controllabili e idonei all’utilizzo.Art. 19Ricettività e dimensionamento1. Nel centro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitori, il limitenumerico dei bamb<strong>in</strong>i la cui frequenza si realizzi contemporaneamenteè c<strong>in</strong>quanta.5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre <strong>in</strong>proporzione al numero dei bamb<strong>in</strong>i frequentanti contemporaneamente.Art. 20Metodologie e moduli operativiper la qualità dei servizi1. L’orario di apertura del centro dei bamb<strong>in</strong>i e deigenitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Alsuo <strong>in</strong>terno sono previste forme di frequenza diversificate.2. La proporzione fra educatori e bamb<strong>in</strong>i, nellediverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è<strong>in</strong>feriore a un educatore ogni nove bamb<strong>in</strong>i, calcolati aisensi dell’articolo 15, comma 2.3. Nel centro dei bamb<strong>in</strong>i e dei genitori <strong>in</strong> cui risult<strong>in</strong>oiscritti solamente bamb<strong>in</strong>i di età non <strong>in</strong>feriore adiciotto mesi, la proporzione non è <strong>in</strong>feriore a un educatoreogni dodici bamb<strong>in</strong>i, calcolati ai sensi dell’articolo15, comma 2.4. Quando il consolidamento della collaborazionetra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta,nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adultiaccompagnatori alle attività di gioco, la presenza deglieducatori può essere ridotta al numero di uno ogni ventibamb<strong>in</strong>i, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.Sezione IVCentro gioco educativoArt. 21 10Caratteristiche funzionali generali1. Il centro gioco educativo è servizio a carattereeducativo e ludico, rivolto a bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> età compresafra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondocriteri di massima flessibilità.


82 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 122. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarienella giornata o nella settimana, anche senza la presenzadei genitori.3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili,controllabili e idonei all’utilizzo.Art. 23Ricettività e dimensionamentoArt. 22Standard di base e funzionalità degli spazi1. Gli spazi <strong>in</strong>terni del centro gioco educativo sonocostituiti da:a) servizi generali;b) apposito locale per la eventuale consumazione deipasti;c) spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i;d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.2. Gli spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i assolvono alleseguenti funzioni:a) gioco;b) cambio e servizi igienici;b-bis) 11 pranzo.2-bis. 12 Le aree <strong>in</strong>dicate al comma 2, lettere a) eb-bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centrodeve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento,riscaldamento, conservazione e porzionamentodegli alimenti.3. Gli spazi riservati ai bamb<strong>in</strong>i sono predisposti <strong>in</strong>modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno deibamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> attività di piccolo gruppo.4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitoriconsistono <strong>in</strong>:a) zona per colloqui, riunioni e lavoro <strong>in</strong>dividuale edi gruppo;b) spogliatoi;c) servizi igienici.5. La superficie degli spazi esterni del centro giocoeducativo non è <strong>in</strong>feriore allo spazio complessivamenteriservato ai bamb<strong>in</strong>i all’<strong>in</strong>terno della struttura, di cui alcomma 2.6. I comuni def<strong>in</strong>iscono il dimensionamento dellasuperficie degli spazi esterni di cui al comma 5 perle strutture ubicate all’<strong>in</strong>terno della zona A del d. m.1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, <strong>in</strong>dividuatedai comuni stessi.7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, icomuni, ove accert<strong>in</strong>o la mancanza o l’<strong>in</strong>sufficienza dispazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio,può autorizzare il funzionamento dei servizio stessose sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico deibamb<strong>in</strong>i la cui frequenza si realizzi contemporaneamenteè c<strong>in</strong>quanta.2. Il centro gioco educativo possiede una dimensionenon <strong>in</strong>feriore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numerodi bamb<strong>in</strong>i, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.3. 13 Gli spazi considerati ai f<strong>in</strong>i del calcolo della proporzionefra spazio e bamb<strong>in</strong>o di cui al comma 2 sonoquelli dest<strong>in</strong>ati alle attività di gioco e pranzo.4. La dimensione dei servizi igienici e delle relativezone cambio non è <strong>in</strong>feriore a 8 metri quadrati.5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre <strong>in</strong>proporzione al numero dei bamb<strong>in</strong>i frequentanti contemporaneamente.Art. 24Metodologie e moduli operativiper la qualità dei servizi1. L’orario di apertura del centro gioco educativo ècompreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo <strong>in</strong>ternosono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.2. La proporzione numerica fra educatori e bamb<strong>in</strong>i,nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio,non è <strong>in</strong>feriore a un educatore ogni nove bamb<strong>in</strong>i, calcolatiai sensi dell’articolo 15, comma 2.2-bis. 14 La permanenza giornaliera del bamb<strong>in</strong>o nelcentro gioco educativo non è <strong>in</strong>feriore a tre ore.Sezione V 15Nido domiciliareArt. 25 15Caratteristiche generali1. Il comune territorialmente competente autorizza,su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l’abitazionedella famiglia o presso altra abitazione ubicatanello stesso immobile e il nido presso l’abitazionedell’educatore o presso altra abitazione di cui l’educatoreha la disponibilità.2. Il nido domiciliare si realizza <strong>in</strong> locali di civile


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12abitazione organizzati, durante l’orario del servizio,<strong>in</strong> modo funzionalmente autonomo e dist<strong>in</strong>to dal restodell’abitazione.3. Il servizio può essere attivato solo con la presenzadi un numero di c<strong>in</strong>que bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> età compresa fratre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità econt<strong>in</strong>uatività.835. I nidi aziendali possono essere realizzati:a) all’<strong>in</strong>terno di locali o strutture già esistenti;b) all’<strong>in</strong>terno di locali o strutture di nuova costruzione.6. Il nido aziendale collocato all’<strong>in</strong>terno di locali ostrutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizionipreviste all’articolo 26 ter.4. Lo spazio m<strong>in</strong>imo disponibile per i bamb<strong>in</strong>i, esclusele zone di servizio, non può essere <strong>in</strong>feriore a ventimetri quadrati.5. I comuni, s<strong>in</strong>golarmente o <strong>in</strong> forma associata,verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui aicommi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizionieventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono,aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatoriidonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.Art. 26 15Titoli per l’esercizio della funzione dieducatore del nido domiciliare1. Il nido domiciliare è svolto da educatori <strong>in</strong> possessodei requisiti <strong>in</strong>dicati agli articoli 11 e 12.2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliareorganizzano corsi di aggiornamento professionalerivolti agli educatori, al f<strong>in</strong>e di assicurare la qualitàdel servizio stesso.Sezione V bis 16Nido aziendaleArt. 26 bisStandard di base e ricettività1. Il nido aziendale, di cui all’articolo 4 della l.r.32/2002, è un servizio educativo per la prima <strong>in</strong>fanzia,collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivoltoa bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> età compresa fra tre mesi e tre anni.2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato <strong>in</strong> modofunzionalmente autonomo dal resto della struttura <strong>in</strong> cuiè collocato.3. La ricettività m<strong>in</strong>ima e massima del nido aziendaleè compresa tra 19 e 50 bamb<strong>in</strong>i frequentanti. Nei comunisotto i diecimila abitanti la ricettività m<strong>in</strong>ima del nidoaziendale è ridotta a dieci bamb<strong>in</strong>i frequentanti.4. Il nido aziendale può essere costituito:a) <strong>in</strong> locali <strong>in</strong>terni ad aziende pubbliche e private;b) presso strutture direttamente pert<strong>in</strong>enziali o nelleimmediate vic<strong>in</strong>anze alle aziende stesse.7. Il nido aziendale collocato all’<strong>in</strong>terno di locali ostrutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delledisposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.8. I nidi aziendali pubblici e privati garantisconouna riserva di posti, pari ad almeno il dieci per centoe comunque non superiore al quarantac<strong>in</strong>que per centodella ricettività, per gli utenti residenti del comune <strong>in</strong> cuiè realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora nonvi siano richieste da parte degli utenti del comune.9. Il bamb<strong>in</strong>o iscritto ha diritto alla frequenza <strong>in</strong>dipendentementedall’eventuale cessazione del rapportodi lavoro del genitore, f<strong>in</strong>o al passaggio alla scuoladell’<strong>in</strong>fanzia.10. Gli educatori devono essere <strong>in</strong> possesso deirequisiti <strong>in</strong>dicati agli articoli 11 e 12.Art. 26-terNidi aziendali collocati all’<strong>in</strong>terno dilocali o strutture esistenti1. Ai nidi aziendali collocati all’<strong>in</strong>terno di locali ostrutture esistenti per quanto non previsto dal presentearticolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli14, 15 e 16.2. Lo spazio m<strong>in</strong>imo disponibile per i bamb<strong>in</strong>i all’<strong>in</strong>ternodel nido aziendale, non è <strong>in</strong>feriore a 4 metri quadratimoltiplicati per il numero di bamb<strong>in</strong>i, calcolati aisensi dell’articolo 15 comma 2.3. Gli spazi considerati ai f<strong>in</strong>i del calcolo della proporzionefra spazio e bamb<strong>in</strong>o di cui al comma 2 sonoquelli dest<strong>in</strong>ati alle attività di gioco e al riposo.4. Se nell’area riservata ai servizi igienici non èpresente la zona dedicata al cambio e alla pulizia deibamb<strong>in</strong>i, la dimensione complessiva dei servizi igienic<strong>in</strong>on è <strong>in</strong>feriore a 15 metri quadri.5. Gli spazi di cui all’articolo 14 comma 5, possonoessere situati <strong>in</strong> locali che, ancorché non direttamentecollegati agli spazi per i bamb<strong>in</strong>i, garantiscono comunquela funzionalità dell’attività.


84 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 126. In ogni nido aziendale deve essere presenteun’area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile<strong>in</strong> aree di verde pubblico non direttamente pert<strong>in</strong>enzialialla struttura, di superficie non <strong>in</strong>feriore agli spazi dest<strong>in</strong>atial gioco e al riposo.7. L’area esterna, di cui al comma 6, deve risultareaccessibile, controllabile e attrezzata per la permanenzae il gioco dei bamb<strong>in</strong>i.8. Nel caso <strong>in</strong> cui il servizio sia impossibilitato adisporre dell’area esterna di cui al comma 6, per la presenzadi rischi per la salute e la sicurezza dei bamb<strong>in</strong>i,il comune rilascia l’autorizzazione soltanto dopo averaccertato tale impossibilità.Capo II 17Regime di autorizzazione e di accreditamentoSezione IAutorizzazione al funzionamentoArt. 27Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento1. I servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia devonopossedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previstial capo I del presente titolo.2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima<strong>in</strong>fanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversidai comuni sono soggette all’autorizzazione al funzionamento<strong>in</strong>dipendentemente dalla loro denom<strong>in</strong>azionee ubicazione.Art. 28Procedimento di autorizzazione1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativiper la prima <strong>in</strong>fanzia è rilasciata dal comune, nelcui territorio è ubicato il servizio <strong>in</strong>teressato, entro sessantagiorni dal ricevimento della domanda presentatada soggetti pubblici e privati.2. Decorso <strong>in</strong>utilmente il term<strong>in</strong>e di cui al comma 1la richiesta di autorizzazione si <strong>in</strong>tende accolta.3. Il comune territorialmente competente, ai f<strong>in</strong>i delrilascio dell’autorizzazione, verifica:a) il progetto educativo;b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previstidal capo I del presente titolo;c) l’applicazione al personale dipendente dei contratticollettivi nazionali di settore vigenti, secondo ilprofilo professionale di riferimento;d) il possesso della certificazione di conformità degliimpianti alle norme di legge;e) i requisiti soggettivi dell’educatore.4. L’autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenzaoltre che per i casi discipl<strong>in</strong>ati dai comuni, qualora:a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilasciodell’autorizzazione;b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmentei dati per il sistema <strong>in</strong>formativo regionale, di cuiall’articolo 29;c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezionio il monitoraggio dei servizi.5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare alcomune tutte le variazioni che <strong>in</strong>tervengono rispetto allatitolarità dell’attività, nonché quelle relative alla strutturaovvero tutte le modifiche che riguardano i requisitidichiarati <strong>in</strong> sede di autorizzazione.6. I soggetti autorizzati <strong>in</strong>viano, con periodicitàtriennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazioneuna dichiarazione sostitutiva attestante la permanenzadei requisiti posseduti al momento del rilascio compresele eventuali variazioni <strong>in</strong>tervenute e già comunicate alcomune.Art. 29Obblighi <strong>in</strong>formativi dei soggetti gestori deiservizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici eprivati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comuneterritorialmente competente, entro il 15 gennaio di ognianno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi aiservizi educativi autorizzati, riferiti all’anno educativo<strong>in</strong> corso aggiornati al 31 dicembre.2. I comuni <strong>in</strong>seriscono nel flusso <strong>in</strong>formativo con ilsistema <strong>in</strong>formativo regionale tutti i dati riferiti ai servizieducativi per l’<strong>in</strong>fanzia nell’ambito del territorio dicompetenza entro la data del 28 febbraio di ogni annoe, <strong>in</strong> caso di modifiche, provvedono tempestivamente adaggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione<strong>in</strong>formativa di cui all’articolo 18 della leggeregionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema<strong>in</strong>formativo e del sistema statistico regionale. Misureper il coord<strong>in</strong>amento delle <strong>in</strong>frastrutture e dei serviziper lo sviluppo della società dell’<strong>in</strong>formazione e dellaconoscenza).3. Nel caso <strong>in</strong> cui il comune territorialmente competenteaccerti il mancato adempimento degli obblighiprevisti al comma 1, assegna un term<strong>in</strong>e per provvederealla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede allarevoca dell’autorizzazione.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 124. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto alcomma 2 comporta per il comune gestore dei servizieducativi per l’<strong>in</strong>fanzia la sospensione dai f<strong>in</strong>anziamentiregionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizieducativi per la prima <strong>in</strong>fanzia, f<strong>in</strong>o al 31 dicembredell’anno <strong>in</strong> corso.Sezione IIAccreditamentoArt. 30Requisiti per l’accreditamento1. I servizi educativi per l’<strong>in</strong>fanzia per i quali èrichiesto l’accreditamento possiedono i requisiti richiestiper l’autorizzazione al funzionamento.2. I soggetti richiedenti l’accreditamento assicuranoaltresì:a) la conformità ai requisiti di qualità def<strong>in</strong>iti daicomuni per la rete dei servizi educativi comunali per laprima <strong>in</strong>fanzia;b) la periodica attività di formazione e aggiornamentoprofessionale degli educatori operanti all’<strong>in</strong>terno deiservizi, sia <strong>in</strong> forma autonoma che attraverso la partecipazionea progetti di aggiornamento e qualificazionegestiti, promossi o <strong>in</strong>dividuati dai comuni;c) l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualitàdelle prestazioni;d) l’ammissione al servizio di bamb<strong>in</strong>i disabili o <strong>in</strong>condizioni di svantaggio sociale o economico;e) l’esistenza di posti riservati per le emergenze.3. I servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanzia gestitidai comuni sono <strong>in</strong> possesso dei requisiti richiesti dalpresente articolo.4. I comuni territorialmente competenti assicuranoun’idonea pubblicità delle attività e delle <strong>in</strong>formazionirelative ai servizi accreditati.852. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedonol’autorizzazione al funzionamento contestualmenteall’accreditamento, il term<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dicato al comma 1 è disessanta giorni dal ricevimento della domanda.3. Decorso <strong>in</strong>utilmente il term<strong>in</strong>e di cui ai commi 1 e2 la richiesta di accreditamento si <strong>in</strong>tende accolta.4. L’accreditamento è sottoposto a revoca qualorail soggetto accreditato non rispetti i requisiti previstidall’articolo 30 comma 2.5. I soggetti accreditati <strong>in</strong>viano, con periodicitàtriennale, al comune che ha rilasciato l’accreditamentouna dichiarazione sostitutiva attestante la permanenzadei requisiti posseduti al momento del rilascio compresele eventuali variazioni <strong>in</strong>tervenute e già comunicate alcomune.6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con iservizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprioterritorio, che ne fanno richiesta.7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previstenel presente regolamento, discipl<strong>in</strong>ano:a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori deiservizi accreditati;b) i rapporti dei servizi accreditati con le struttureeducative comunali;c) le modalità di accesso ai servizi;d) il sistema tariffario;e) le modalità di controllo e accertamento dellaeventuale perdita dei requisiti ai f<strong>in</strong>i della pronuncia didecadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighiconvenzionali.Sezione IIIFunzioni di vigilanza e controlloArt. 32Vigilanza e controllo dei comuni5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, nonsono soggetti all’accreditamento.6. L’accreditamento è requisito necessario per l’accessoai contributi erogati dalla Regione Toscana.Art. 31Discipl<strong>in</strong>a dell’accreditamento1. L’accreditamento dei servizi educativi per laprima <strong>in</strong>fanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorioè ubicato il servizio <strong>in</strong>teressato, entro trenta giornidal ricevimento della domanda presentata da soggettiautorizzati.1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizieducativi per l’<strong>in</strong>fanzia per accertare la permanenzadei requisiti dell’autorizzazione e dell’accreditamento.Nel caso <strong>in</strong> cui accerti il venir meno di uno o più requisitiper l’autorizzazione o per l’accreditamento, assegna alsoggetto gestore un term<strong>in</strong>e per l’adeguamento. Decorso<strong>in</strong>utilmente il term<strong>in</strong>e assegnato il comune procede allarevoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.2. Il comune dispone ispezioni annuali nei serviziautorizzati e accreditati e discipl<strong>in</strong>a forme e modalità diispezioni occasionali al f<strong>in</strong>e di verificare il benessere deibamb<strong>in</strong>i, l’attuazione del progetto educativo e la soddisfazionedel servizio.


86 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 123. Il comune, avvalendosi del flusso <strong>in</strong>formativo conil sistema <strong>in</strong>formativo regionale, <strong>in</strong>forma la RegioneToscana dei provvedimenti di revoca dell’accreditamentoadottati che comportano la decadenza dei beneficieconomici eventualmente concessi.Capo IOrganizzazione delle reti locali dei soggetti educativiArt. 35Reti locali dei soggetti educativi4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizioeducativo per la prima <strong>in</strong>fanzia privo dell’autorizzazioneal funzionamento, dispone la cessazione delservizio.Sezione IVF<strong>in</strong>anziamenti regionali <strong>in</strong> conto capitale per gli edificiadibiti a servizi educativi per la prima <strong>in</strong>fanziaArt. 33Dest<strong>in</strong>azione degli edifici adibiti a servizioeducativo per la prima <strong>in</strong>fanzia1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima<strong>in</strong>fanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici,che hanno usufruito di f<strong>in</strong>anziamenti regionali <strong>in</strong> contocapitale, non possono essere dest<strong>in</strong>ati per c<strong>in</strong>que anniad uso diverso da quello per il quale è stato concesso ilf<strong>in</strong>anziamento. La Regione può consentire una diversadest<strong>in</strong>azione nel caso <strong>in</strong> cui l’immobile sia dest<strong>in</strong>atoad altro servizio per l’<strong>in</strong>fanzia o l’adolescenza o siaprevista una diversa soluzione <strong>in</strong>sediativa del servizioeducativo.2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima<strong>in</strong>fanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruitodi f<strong>in</strong>anziamenti regionali <strong>in</strong> conto capitale, non possonoessere dest<strong>in</strong>ati per dieci anni ad uso diverso daquello per il quale è stato usufruito del f<strong>in</strong>anziamento.La Regione può consentire una diversa dest<strong>in</strong>azione nelcaso <strong>in</strong> cui l’immobile sia dest<strong>in</strong>ato ad altro servizio perl’<strong>in</strong>fanzia o l’adolescenza o ad altro servizio sociale.3. Nel caso di modifica della dest<strong>in</strong>azione dell’immobileantecedente ai term<strong>in</strong>i previsti ai commi 1 e 2,la Regione stabilisce, <strong>in</strong> relazione alla residua duratadi dest<strong>in</strong>azione dell’immobile ed all’ammontare delf<strong>in</strong>anziamento concesso, la quota parte dello stesso cheil beneficiario deve restituire.(Abrogato)Art. 34 18DerogheTitolo IVCARATTERISTICHE STRUTTURALI EDORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONENON FORMALE DELL’INFANZIA, 19 DEGLIADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI1. I comuni, ferme restando le competenze di cuiall’articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistemalocale di educazione non formale dell’<strong>in</strong>fanzia 20 degliadolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordie <strong>in</strong>tese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotoridelle <strong>in</strong>iziative, e stabiliscono le procedure di adesionealle reti e di promozione e sviluppo delle attività.2. Le prov<strong>in</strong>ce svolgono le funzioni di programmazionee di coord<strong>in</strong>amento <strong>in</strong>termedio per le azioni disviluppo del sistema di educazione non formale degliadolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all’articolo29, comma 2 della l r. 32/2002.3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione,def<strong>in</strong>isce:a) <strong>in</strong>dirizzi per assicurare la coerenza e il raccordofra le reti locali;b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;c) <strong>in</strong>dirizzi per l’attuazione delle <strong>in</strong>iziative educativeed <strong>in</strong>formative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.Art. 36 21Funzioni dei comuni nell’organizzazionedelle reti locali1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1valorizzando anche il ruolo degli organismi di supportoeducativo;b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificandogli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionalef<strong>in</strong>alità educative, sono dotati di patrimoniculturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca,di documentazione e divulgazione <strong>in</strong> campo letterario,scientifico, storico ed artistico, o promuovono attivitànel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sportnon agonistico;2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionalespecifiche f<strong>in</strong>alità educative e che, oltre a possederei requisiti di cui al numero 1), dispongono anche dirisorse educative consistenti <strong>in</strong> personale educativo <strong>in</strong>strutture logistiche appositamente attrezzate per attivitàdi formazione;3) soggetti, <strong>in</strong> possesso dei requisiti di cui al numero1), che operano specificamente nel campo dell’educazionedegli adolescenti e dei giovani;


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sullabase delle metodologie <strong>in</strong>dicate negli atti della programmazioneregionale.2. I comuni <strong>in</strong>seriscono altresì nel flusso <strong>in</strong>formativocon il sistema <strong>in</strong>formativo regionale, tempestivamentee comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati aconsuntivo relativi ai progetti ed alle attività di cont<strong>in</strong>uitàeducativa realizzati dai centri <strong>in</strong>fanzia adolescenza efamiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi <strong>in</strong>formagiovanisituati nel loro territorio aggiornati alla data del 31dicembre dell’anno precedente.3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, perle proprie attività istituzionali di programmazione evalutazione degli <strong>in</strong>terventi relativi all’educazione nonformale, assicurando la ricomposizione <strong>in</strong>formativa dicui all’articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo lapubblicità <strong>in</strong> via telematica delle <strong>in</strong>formazioni la cuiconoscenza sia utile ai cittad<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> osservanza dei limitiprevisti dalla normativa vigente ed <strong>in</strong> particolare daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice <strong>in</strong>materia di protezione di dati personali).4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti alcomma 2, comporta la sospensione del comune <strong>in</strong>adempientedai f<strong>in</strong>anziamenti regionali, di qualsiasi natura,nel settore degli <strong>in</strong>terventi di educazione non formaledell’<strong>in</strong>fanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti,f<strong>in</strong>o al 31 dicembre dell’anno successivo.873. Ai f<strong>in</strong>i dell’elaborazione dell’ord<strong>in</strong>e di prioritàcomplessivo di cui all’articolo 39, comma 4, le istituzioniscolastiche autonome trasmettono annualmente allaprov<strong>in</strong>cia le proposte <strong>in</strong>erenti le modifiche del dimensionamentodi cui al comma 1.Art. 38 23Comuni1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimentoe soppressione delle scuole dell’<strong>in</strong>fanzia e delprimo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell’ambitodelle istituzioni scolastiche autonome <strong>in</strong> attuazionedell’ord<strong>in</strong>e di priorità complessivo contenuto nei pianiprov<strong>in</strong>ciali e secondo le risorse disponibili.2. La conferenza zonale per l’istruzione, previaconcertazione con le istituzioni scolastiche autonomedell’<strong>in</strong>fanzia e del primo ciclo, approva i piani annualizonali di organizzazione della rete scolastica dell’<strong>in</strong>fanziae del primo ciclo, specificandone le priorità.3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le propostedi modifica del dimensionamento delle istituzioniscolastiche autonome.4. I piani approvati dalla conferenza zonale sonoredatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all’articolo39 bis e sono trasmessi alle prov<strong>in</strong>ce di riferimento.Titolo VDISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONEDELLA RETE SCOLASTICACapo ISoggetti e procedure per la programmazionedella rete scolasticaArt. 37 22Istruzioni scolastiche1. Qualora necessit<strong>in</strong>o di risorse umane o f<strong>in</strong>anziarieulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, leistituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazionidel numero di sezioni e di classi e alle modalità diarticolazione del tempo scuola <strong>in</strong> attuazione dell’ord<strong>in</strong>edi priorità complessivo contenuto nei piani prov<strong>in</strong>ciali esecondo le relative disponibilità.2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmetterealla conferenza zonale per l’istruzione di cuiall’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla prov<strong>in</strong>ciasecondo le rispettive competenze, proposte <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e atutti gli aspetti <strong>in</strong>erenti la programmazione della retescolastica.Art. 39 24Prov<strong>in</strong>ce1. Ciascuna prov<strong>in</strong>cia provvede alla istituzione,trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi,<strong>in</strong>dirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell’ambitodelle istituzioni scolastiche autonome, <strong>in</strong> attuazionedell’ord<strong>in</strong>e di priorità complessivo di cui al comma 4 esecondo le risorse disponibili.2. Le prov<strong>in</strong>ce approvano i piani annuali di organizzazionedella rete scolastica <strong>in</strong>erente il secondo ciclo,previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonomedel secondo ciclo, specificandone le priorità.3. Il piano prov<strong>in</strong>ciale contiene altresì le proposte dimodifica del dimensionamento delle istituzioni scolasticheautonome.4. Previa concertazione con le conferenze zonali,i piani prov<strong>in</strong>ciali contengono l’ord<strong>in</strong>e di prioritàcomplessivo delle variazioni <strong>in</strong>teressanti l’<strong>in</strong>tera retescolastica prov<strong>in</strong>ciale anche <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alle proposte dimodifica di dimensionamento delle istituzioni scolasticheautonome.


88 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 125. I piani prov<strong>in</strong>ciali sono redatti nel rispetto deicriteri regionali di cui all’articolo 39 bis; gli ord<strong>in</strong>i dipriorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.Art. 39-bis 25Regione1. La Regione def<strong>in</strong>isce i criteri per la programmazionedella rete scolastica nel piano di <strong>in</strong>dirizzo generale<strong>in</strong>tegrato con particolare riferimento:a) agli standard per l‘esercizio delle competenze di cuiagli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;b) ai pr<strong>in</strong>cipi di elaborazione dell‘ord<strong>in</strong>e di prioritàcomplessivo contenuto nei piani prov<strong>in</strong>ciali anche <strong>in</strong>relazione alle ipotesi <strong>in</strong> cui l‘ambito territoriale di competenzadelle conferenze zonali per l‘istruzione <strong>in</strong>teressipiù prov<strong>in</strong>ce.Capo IDisposizioni generaliArt. 40La formazione nell’apprendistato1. La formazione nell’apprendistato si realizza attraversopercorsi formativi def<strong>in</strong>iti per ciascuna delleseguenti tipologie contrattuali:a) contratto di apprendistato per l’espletamento deldiritto dovere di istruzione e formazione;b) contratto di apprendistato professionalizzante;c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di undiploma o per percorsi di alta formazione.Art. 41Il piano formativo <strong>in</strong>dividuale2. La Giunta regionale provvede:a) alla elaborazione di un piano relativo all‘istituzione,soppressione e variazione delle istituzioni scolasticheautonome sulla base delle proposte contenute negli ord<strong>in</strong>idi priorità complessivi dei piani prov<strong>in</strong>ciali;b) alla assegnazione alle prov<strong>in</strong>ce delle relative risorseumane e f<strong>in</strong>anziarie necessarie all‘attuazione del pianodi cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmentealla ripartizione di cui al comma 3, senzal‘osservanza dell‘obbligo di cadenza annuale.3. La Giunta regionale ripartisce annualmente lerisorse umane e f<strong>in</strong>anziarie per l‘attuazione dell‘ord<strong>in</strong>edi priorità complessivo dei piani prov<strong>in</strong>ciali, fatto salvoquanto disposto dal comma 2, lettera b).4. Ai f<strong>in</strong>i di cui al comma 3, la Giunta regionale verificapreviamente:a) l‘osservanza delle competenze e delle procedurestabilite dalla legge e dal presente regolamento nellaelaborazione dell‘ord<strong>in</strong>e di priorità complessivo;b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di <strong>in</strong>dirizzogenerale <strong>in</strong>tegrato, <strong>in</strong>vitando motivatamente, ovenecessario, la prov<strong>in</strong>cia a riformulare l‘ord<strong>in</strong>e di prioritàcomplessivo.5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di suamancanza entro venti giorni dall‘<strong>in</strong>vito di cui al comma4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili<strong>in</strong>dicando direttamente le priorità.6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2e 3 osservando le modalità di cui all’articolo 31, comma5 della l.r. 32/2002.Titolo VI 26DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONENELL’APPRENDISTATO1. Il piano formativo <strong>in</strong>dividuale, che è parte <strong>in</strong>tegrantedel contratto di apprendistato, descrive il percorsoformativo del s<strong>in</strong>golo apprendista per tutta la duratadel contratto sia per la formazione <strong>in</strong>terna che esternaall’azienda <strong>in</strong> relazione alla qualifica da conseguire.2. I servizi per l’impiego svolgono, ove richiesto,attività di assistenza all’impresa e all’apprendista per laredazione dei piani formativi <strong>in</strong>dividuali sulla base dimodelli def<strong>in</strong>iti dalla Giunta regionale.Art. 42Il tutore aziendale1. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativodell’apprendista per la formazione non formale <strong>in</strong>azienda e svolge le seguenti attività:a) partecipa alla def<strong>in</strong>izione del piano formativo<strong>in</strong>dividuale;b) affianca l’apprendista per tutta la durata del percorsoformativo, curando la formazione <strong>in</strong>terna all’azienda;c) favorisce l’<strong>in</strong>tegrazione tra la formazione esternaall’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;d) esprime le proprie valutazioni sulle competenzeacquisite dall’apprendista ai f<strong>in</strong>i delle attestazioni rilasciatedall’impresa.2. Le funzioni di tutore aziendale possono esseresvolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresaoppure, nel caso di imprese con meno di qu<strong>in</strong>dicidipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresastessa, da un socio o da un familiare coadiuvante<strong>in</strong>serito nell’attività di impresa.3. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzionidi tutore deve:a) possedere un livello di <strong>in</strong>quadramento contrattuale


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12pari o superiore a quello che l’apprendista conseguiràalla f<strong>in</strong>e del periodo di apprendistato;b) svolgere attività lavorative coerenti con quelledell’apprendista;c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.4. I tutori di cui al comma 2 sono tenuti a partecipare,all’avvio della prima annualità di formazione esterna, adalmeno una specifica <strong>in</strong>iziativa formativa di durata non<strong>in</strong>feriore ad otto ore.5. Ciascun tutore può affiancare non più di dieci apprendisti.Art. 43 27Certificazione dell’attività formativa1. La Giunta regionale def<strong>in</strong>isce le modalità dell’organizzazionedell’attività formativa.2. Gli apprendimenti conseguiti dall’apprendistasono attestati dai tutor al term<strong>in</strong>e del percorso previstodal piano formativo <strong>in</strong>dividuale.3. La Giunta regionale def<strong>in</strong>isce le modalità per laregistrazione della formazione effettuata nel librettoformativo.4. Al term<strong>in</strong>e del contratto di apprendistato le imprese,sulla base dei risultati conseguiti all’<strong>in</strong>terno dei percorsiformativi, riconoscono la qualifica professionale aif<strong>in</strong>i contrattuali.5. Gli apprendisti <strong>in</strong> apprendistato professionalizzanteche ne fanno richiesta e che possiedono i requisitiprevisti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi asostenere gli esami per conseguire la certificazione dellecompetenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.6. Gli apprendisti che effettuano l’apprendistato perl’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazioneal term<strong>in</strong>e del contratto sostengono, presso le prov<strong>in</strong>ce,l’esame per conseguire l’attestato di qualifica relativoalle competenze previste dalla figura professionaledi riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionaledelle figure professionali di cui all’articolo 66 ter.Art. 44Competenza delle prov<strong>in</strong>ce89gli apprendisti la formazione esterna secondo le seguentimodalità:a) per l’apprendistato per l’espletamento del dirittodoveredi istruzione e formazione la formazione esternaè erogata con priorità nell’assegnazione di buoni <strong>in</strong>dividuali,da utilizzare presso agenzie formative accreditate,e con corsi professionali;b) per l’apprendistato professionalizzante la formazioneesterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corsodel primo anno di durata del contratto è erogata con leseguenti priorità: assegnazione di un buono <strong>in</strong>dividuale,da utilizzare presso agenzie formative accreditate; corsidi formazione professionale; formazione a distanzaassistita. Per gli anni successivi la formazione esterna èerogata di norma con formazione a distanza.2. Il sistema di formazione a distanza è predispostodalla Giunta regionale.Art. 45Compiti dei servizi per l’impiego1. Il servizio per l’impiego competente provvede:a) a collaborare con l’impresa alla redazione delpiano formativo <strong>in</strong>dividuale dell’apprendista;b) a supportare l’apprendista per le attività di <strong>in</strong>formazionee di orientamento f<strong>in</strong>alizzate all’<strong>in</strong>dividuazionedelle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e dellecompetenze possedute ed alla costruzione di un percorsoformativo personalizzato che tiene conto dei bisogni<strong>in</strong>dividuali di formazione dell’apprendista, delle caratteristichedell’impresa, dell’attività svolta.c) a certificare le competenze e i crediti ai sensidell’articolo 43, comma 2.Art. 46Crediti formativi1. Le competenze e le conoscenze professionaliacquisite attraverso l’attività formativa nel corso delcontratto di apprendistato o attraverso percorsi scolasticidell’istruzione e certificate secondo quanto stabilito dalledisposizioni regionali e nazionali <strong>in</strong> materia, sono riconosciutecome crediti formativi, sia <strong>in</strong> caso di passaggiodell’apprendista dal sistema della formazione professionaleal sistema dell’istruzione, sia nel caso di passaggiodello studente dal sistema dell’istruzione al sistema dellaformazione professionale <strong>in</strong> apprendistato, secondo lenorme vigenti.1. Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti,la prov<strong>in</strong>cia, sentita la Commissione prov<strong>in</strong>cialetripartita, redige il piano annuale per la formazionenell’apprendistato nel quale, <strong>in</strong> relazione alle risorseassegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numerodegli apprendisti, <strong>in</strong>dividua i criteri per garantire a tuttiArt. 47Crediti <strong>in</strong> <strong>in</strong>gresso al percorso di apprendistato1. Ai soggetti <strong>in</strong> possesso di una qualifica professionalee per quelli <strong>in</strong> possesso di un diploma di scuolasecondaria superiore o di un diploma di laurea, è garan-


90 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12tito il riconoscimento delle competenze acquisite neipercorsi di istruzione e formazione quale credito perlo svolgimento del percorso formativo nell’ambito delcontratto di apprendistato, secondo quanto previsto dalsistema regionale delle competenze.Art. 48Durata del contrattoArt. 50Erogazione della formazione aziendale1. Le modalità di erogazione della formazione aziendalesono stabilite ai livelli contrattuali stabiliti daicontratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazionis<strong>in</strong>dacali e datoriali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.1. La durata del contratto di apprendistato è def<strong>in</strong>itaai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettiv<strong>in</strong>azionali di lavoro firmati dalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacalie datoriali comparativamente più rappresentative a livellonazionale.2. La durata del percorso formativo previsto per ilprofilo professionale <strong>in</strong>dividuato nell’ambito del contrattodi apprendistato si articola per gli anni di duratadel contratto.3. I profili formativi nell’apprendistato per l’espletamentodel diritto-dovere di istruzione e formazione sonoapprovati dalla Giunta regionale, sentita la Commissioneregionale permanente tripartita.Art. 49Caratteristiche della formazione formale esterna1. L’attività di formazione esterna è determ<strong>in</strong>ata <strong>in</strong>duecentoquaranta ore annue.2. La durata complessiva dell’attività di formazioneesterna è pari a duecentoquaranta ore annue per il numerodegli anni di durata del contratto di apprendistato. Leore di formazione esterna possono essere variamentedistribuite nei s<strong>in</strong>goli anni nel piano formativo <strong>in</strong>dividualedi cui all’articolo 413. La formazione esterna è riservata al conseguimentodelle competenze di base necessarie allo sviluppodella personalità del giovane o dell’adolescente, cheespleta il diritto-dovere nell’ambito dell’apprendistato.Le competenze di base fanno riferimento a:a) area dei l<strong>in</strong>guaggi;b) area tecnologica;c) area scientifica;d) area socio economica.4. Per gli apprendisti <strong>in</strong> possesso di crediti formativiriconosciuti dalle prov<strong>in</strong>ce la durata della formazioneesterna è proporzionalmente ridotta.5. Alla formazione delle competenze di base provvedonoi soggetti allo scopo accreditati dalla Regione chegarantiscono il raccordo con il percorso di formazioneche l’apprendista svolge <strong>in</strong> azienda con i rispettivi tutori.Capo IIIApprendistato professionalizzanteArt. 51 28Profili formativi della formazione formale1. I profili formativi nell’apprendistato professionalizzantesono approvati con le modalità stabilite dallaGiunta regionale, sentita la Commissione regionale permanentetripartita.2. I contenuti dei profili formativi, da realizzarsiattraverso la formazione esterna, sono tra loro connessie f<strong>in</strong>alizzati alla comprensione dei processi lavorativi esono articolati <strong>in</strong>:a) contenuti a carattere trasversale e di base;b) contenuti a carattere tecnico professionale.Art. 51-bis 29Caratteristiche della formazione formale1. L’attività di formazione formale è determ<strong>in</strong>ata <strong>in</strong>centoventi ore annue.2. La formazione formale è svolta, di regola, all’esternodell’impresa dalle strutture formative accreditate dallaRegione. La formazione formale può essere altresì svoltaall’<strong>in</strong>terno delle imprese che hanno capacità formativasecondo le norme vigenti.3. La durata complessiva dell’attività di formazioneformale è pari a centoventi ore annue per il numero deglianni di durata del contratto di apprendistato. Le ore diformazione formale possono essere variamente distribuitenei s<strong>in</strong>goli anni nel piano formativo <strong>in</strong>dividuale di cuiall’articolo 41.4. Per gli apprendisti <strong>in</strong> possesso di un diploma discuola secondaria superiore di durata qu<strong>in</strong>quennale o didiploma di laurea, la durata della formazione formale èridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contrattodi apprendistato, può essere variamente distribuita neis<strong>in</strong>goli anni nel piano formativo <strong>in</strong>dividuale di cui all’articolo41 e riguarda contenuti a carattere trasversale etecnico professionale.5. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12dalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro e deilavoratori comparativamente più rappresentative a livellonazionale, che stabilisce per la formazione formale unnumero di ore superiore a quelle stabilite dai commi 1e 4, l’impresa, fermo restando l’obbligo di rispettare ilnumero di ore <strong>in</strong> eccedenza previste dal contratto collettivonazionale di lavoro, è tenuta a:a) f<strong>in</strong>anziare e garantire a tutti gli apprendisti le oredi formazione <strong>in</strong> eccedenza rispetto al numero di ore stabilitedalla normativa regionale <strong>in</strong>dipendentemente dallarealizzazione di queste ultime;b) <strong>in</strong>dicare nel piano formativo <strong>in</strong>dividuale le conoscenzee le competenze da acquisire nelle ore di formazione<strong>in</strong> eccedenza sopra <strong>in</strong>dicate;c) provvedere, con la collaborazione dei servizi perl’impiego, alla stesura del piano formativo <strong>in</strong>dividualecongruo al numero di ore complessivo da erogare per laformazione dell’apprendista;d) comunicare al servizio per l’impiego il nom<strong>in</strong>ativodel soggetto che impartisce, per il numero di ore <strong>in</strong> eccedenza,la formazione formale.Art. 51-ter 30Erogazione e articolazione della formazione1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazionis<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative a livello nazionaledeterm<strong>in</strong>ano, anche all’<strong>in</strong>terno degli enti bilaterali, lemodalità di erogazione e della articolazione della formazione,esterna e <strong>in</strong>terna alle s<strong>in</strong>gole aziende, anche <strong>in</strong>relazione alla capacità formativa <strong>in</strong>terna rispetto a quellaofferta dai soggetti esterni.912 bis. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulatodalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoroe dei lavoratori comparativamente più rappresentativea livello nazionale, che stabilisce i requisiti di “capacitàformativa <strong>in</strong>terna dell’impresa” quest’ultima, ove<strong>in</strong>tenda essere impresa formativa per l’apprendistato,secondo quanto previsto dall’articolo 51 bis, comma 2,è tenuta a:a) allegare al contratto di apprendistato il piano formativo<strong>in</strong>dividuale con l’<strong>in</strong>dicazione delle conoscenze edelle competenze da impartire nella formazione formale<strong>in</strong>terna all’impresa, facendo riferimento ai profili formatividell’apprendistato professionalizzante, approvatidalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cuiall’articolo 51, comma 1;b) garantire all’apprendista la formazione formaleprevista dal piano formativo;c) comunicare al servizio per l’impiego territorialmentecompetente di possedere la “capacità formativa”ai f<strong>in</strong>i dell’erogazione della formazione formale;d) dichiarare di erogare al proprio <strong>in</strong>terno la formazioneformale <strong>in</strong>dicando la sede dove questa si svolge,il contratto collettivo applicato e i requisiti formativiposseduti.2 ter. Il tutore aziendale, di cui all’articolo 42, delleimprese con capacità formativa, oltre ad attestare quantoprevisto dall’articolo 43, comma 4, è tenuto ad attestarele competenze e le conoscenze acquisite dall’apprendistaper la formazione formale <strong>in</strong>terna all’impresa.2 quater. La formazione formale realizzata dall’impresacon capacità formativa è senza oneri per la pubblicaamm<strong>in</strong>istrazione.Art. 51-quaterLa formazione non formale <strong>in</strong> azienda1 bis. Nel caso <strong>in</strong> cui i contratti collettivi di lavorostipulati dalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori dilavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativea livello nazionale, stabiliscano i profili formatividell’apprendistato professionalizzante, l’impresa cheassume un apprendista nella redazione del piano formativo<strong>in</strong>dividuale è tenuta a fare riferimento ai profiliformativi per l’apprendistato professionalizzante approvatidalla Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo51, comma 1, per l’apprendista assunto <strong>in</strong> una sede ounità operativa nell’ambito del territorio della RegioneToscana.2. Le imprese accreditate come agenzia formativasecondo le norme previste dalla normativa regionale,possono erogare la formazione esterna anche all’<strong>in</strong>ternodell’azienda.1. Le imprese effettuano le attività di formazionenon formale e di addestramento pratico secondo quantoprevisto dal piano formativo <strong>in</strong>dividuale allegato al contratto,sotto il coord<strong>in</strong>amento del tutore aziendale ed <strong>in</strong>armonia con l’andamento della formazione esterna.Capo IVApprendistato per l’acquisizione di un diplomao per percorsi di alta formazioneArt. 51-qu<strong>in</strong>quiesProcedura per la sperimentazione1. La Giunta regionale def<strong>in</strong>isce <strong>in</strong> via sperimentale,mediante accordi con le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali deidatori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altreistituzioni formative, il percorso formativo e la duratadella formazione <strong>in</strong>terna ed esterna all’azienda per il contrattodi apprendistato per l’acquisizione di un diploma oper percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione


92 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12delle deleghe <strong>in</strong> materia di occupazione e mercato d ellavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30).Titolo VIIDIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO(Abrogato)(Abrogato)Capo I 31Coord<strong>in</strong>amento degli <strong>in</strong>terventi fra laregione e le universitàArt. 52Conferenza Regione - UniversitàCapo IIAzienda per il diritto allo studio universitario 32Sezione IOrganizzazione e funzionamentoArt. 53 33Articolazioni organizzative territoriali dell’azienda1. L’azienda, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 dellal.r. 32/2002, è organizzata <strong>in</strong> tre articolazioni organizzativeterritoriali con sede <strong>in</strong> Firenze, Pisa e Siena.2. Le funzioni di responsabilità e di <strong>in</strong>dirizzo dell’articolazioneorganizzativa sono attribuite ad un dirigentea tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato dell’azienda, nom<strong>in</strong>ato dal direttore,che garantisce la gestione e l’organizzazione deiservizi a livello territoriale.4. L’azienda può prevedere che alcuni servizi generalisiano ubicati presso le articolazioni organizzativeterritoriali di Pisa e Siena.1. 35 (Abrogato)Art. 55Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione2. Sono di competenza del Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione:a) l’approvazione del regolamento organizzativodell’azienda e degli altri regolamenti <strong>in</strong>terni;b) la nom<strong>in</strong>a del direttore e l’adozione dei provvedimentirelativi al rapporto di lavoro dello stesso;c) l’approvazione della carta dei servizi dell’azienda;d) la determ<strong>in</strong>azione della dotazione organica e le suevariazioni;e) l’approvazione del piano annuale di attività entroil 31 ottobre di ogni anno;f) l’adozione del bilancio previsionale economicoentro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cuisi riferisce;g) l’adozione del bilancio di esercizio con i risultatif<strong>in</strong>ali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell’annosuccessivo a quello cui si riferisce;h) la determ<strong>in</strong>azione delle tariffe dei servizi;i) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;j) l’accettazione di donazioni, eredità e legati;k) l’accensione ed est<strong>in</strong>zione di mutui.3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazionesono svolte dal direttore dell’azienda che firmai relativi verbali.3. Il regolamento dell’azienda def<strong>in</strong>isce le forme ele modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioniorganizzative territoriali al f<strong>in</strong>e di una efficiente edefficace gestione dei servizi.Art. 54 34Criteri per l’organizzazione dei servizi agli studenti1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioniorganizzative territoriali di Firenze, Pisa e Sienae devono tenere conto dell’organizzazione didatticauniversitaria.2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorioove ha sede l’Università.3. I servizi di <strong>in</strong>formazione, orientamento e a domanda<strong>in</strong>dividuale sono organizzati e resi dalle articolazioniorganizzative territoriali, di cui all’articolo 53.Art. 56Il Presidente1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda,convoca e presiede il Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione.2. Per l’esercizio delle sue funzioni, <strong>in</strong> caso di assenzao impedimento temporaneo, il Presidente delega unmembro del Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione.1. 36 (Abrogato)Art. 57Il Collegio dei revisori2. 37 Gli atti dell’azienda sono trasmessi al Collegiodei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loroapprovazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essientro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Collegio sono <strong>in</strong>viate, entro tre giorni, all’organo che haapprovato l’atto.3. 38 Le osservazioni del Collegio dei revisori nonsospendono l’esecutività degli atti ma formano oggettodi espressa determ<strong>in</strong>azione, entro sette giorni dalla lororicezione, dell’organo che ha approvato l’atto. In caso dimancata conferma gli effetti giuridici dell’atto cessanoallo scadere del term<strong>in</strong>e utile per la conferma stessa.L’atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazionida parte del Collegio dei revisori.4. Il Collegio dei revisori <strong>in</strong>via al Presidente dellaGiunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullosvolgimento e sull’andamento dell’attività di controllocosì come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.Art. 58Il direttore1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:a) è responsabile della gestione f<strong>in</strong>anziaria, tecnica eamm<strong>in</strong>istrativa dell’azienda e dei relativi risultati;b) formula le proposte degli atti di competenza delConsiglio di amm<strong>in</strong>istrazione;c) 39 dirige il personale e sovr<strong>in</strong>tende al funzionamentodelle articolazioni organizzative territoriali, degliuffici e dei servizi.2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzionidirigenziali per almeno c<strong>in</strong>que anni <strong>in</strong> enti pubblicio privati, è nom<strong>in</strong>ato dal Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazionesulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali<strong>in</strong>dividuati dal regolamento organizzativo di cui all’articolo60.3. L’<strong>in</strong>carico di direttore è attribuito mediante assunzionecon contratto di diritto privato di durata non superiorea c<strong>in</strong>que anni. In ogni caso il contratto del direttorenon può superare di dodici mesi la durata <strong>in</strong> carica delConsiglio di amm<strong>in</strong>istrazione. 40931. 41 Con deliberazione della Giunta regionale sonostabilite la misura delle <strong>in</strong>dennità di carica ed i rimborsispesa spettanti ai componenti degli organi dell’aziendanonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti delConsiglio regionale degli studenti, di cui all’articolo 10septies della l.r. 32/2002.Art. 60Regolamento organizzativo1. 42 Il regolamento organizzativo dell’azienda, di cuiall’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, discipl<strong>in</strong>a:a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamentodegli organi dell’azienda;b) i requisiti tecnico - professionali per la nom<strong>in</strong>a deldirettore dell’azienda;c) le modalità di attuazione della pubblicità degli attie dell’accesso ai documenti osservate le disposizion<strong>in</strong>azionali e regionali <strong>in</strong> materia di società dell’<strong>in</strong>formazionee della conoscenza, di semplificazione amm<strong>in</strong>istrativae di privacy dei dati personali;d) la struttura organizzativa dell’azienda e delle articolazioniterritoriali, di cui all’articolo 53, <strong>in</strong> base allevigenti norme <strong>in</strong> materia di organizzazione, personale,dirigenza e delle strutture operative;e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizida parte delle articolazioni organizzative territoriali, dicui all’articolo 53, nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipi di efficienzaed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazioneorganizzativa e di semplificazione amm<strong>in</strong>istrativa;f) le modalità del raccordo a livello dell’articolazioneorganizzativa territoriale dell’azienda tra l’organizzazionedei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo,secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;g) le modalità del raccordo dell’articolazione organizzativaterritoriale dell’azienda e il Consiglio territorialedegli studenti per il controllo della qualità, di cuiall’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.Art. 61Bilancio previsionale ed economico4. Il trattamento economico del direttore è determ<strong>in</strong>atodal Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione con riferimentoagli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo<strong>in</strong>clusa la retribuzione di posizione e di risultato.5. L’<strong>in</strong>carico di direttore è revocato dal Consigliodi amm<strong>in</strong>istrazione, con provvedimento motivato, pergravi violazioni di legge e per gravi <strong>in</strong>adempimenti <strong>in</strong>relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività oalle direttive generali impartite dal Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione.Art. 59Indennità1. Il Consiglio di amm<strong>in</strong>istrazione dell’azienda adottail bilancio previsionale economico ed il bilanciodi esercizio <strong>in</strong> conformità alle direttive emanate dallaGiunta regionale.2. 43 Il bilancio previsionale economico ed il conto diesercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori,sono <strong>in</strong>viati, entro trenta giorni dalla loro adozione,alla Giunta regionale.Art. 62Utilizzo di beni di altri enti1. 44 L’utilizzo di beni messi a disposizione dall’uni-


94 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12versità o da altri enti per la realizzazione degli obiettiviperseguiti dall’azienda è regolato da apposita convenzionetra l’ente <strong>in</strong>teressato e l’azienda.Sezione IICarta dei servizi e controllo degli utentiArt. 63 45Carta dei serviziArt. 66Caratteristiche del sistema regionale delle competenze1. Il SRC è basato su standard che costituiscono iriferimenti per l’identificazione, il riconoscimento e lacertificazione delle competenze e per la programmazionee realizzazione degli <strong>in</strong>terventi e dei servizi di istruzionee formazione professionale e di <strong>in</strong>contro tra domanda edofferta di lavoro.1. La carta dei servizi è adottata sulla base deiseguenti pr<strong>in</strong>cipi:a) uguaglianza di trattamento nell’offerta dei serviziagli utenti;b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento deiservizi per garantirne la regolarità e la cont<strong>in</strong>uità;c) partecipazione degli utenti alle prestazioni deiservizi;d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;e) tutela degli utenti dalle <strong>in</strong>adempienze dell’azienda.2. L’azienda effettua periodicamente rilevazioni sulleattività svolte per verificare il rispetto degli standard<strong>in</strong>dicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigliterritoriali degli studenti per il controllo della qualità, dicui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.3. L’azienda rende pubblici di preferenza tramite letecnologie dell’<strong>in</strong>formazione e della conoscenza i risultatidelle rilevazioni di cui al comma 2.Art. 64Procedura di reclamo degli utenti dei servizi1. 46 I reclami <strong>in</strong> merito a violazioni della carta deiservizi sono presentati all’azienda nelle forme stabilitedalla medesima carta.2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi ditrattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.Art. 65 47Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti(Abrogato)Titolo VIIIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLECOMPETENZE 48Capo I 49Standard regionali per il riconoscimentoformale delle competenzeSezione IPr<strong>in</strong>cipi generali2. La Giunta regionale con propri atti provvede alladef<strong>in</strong>izione dei contenuti specifici degli standard di cuial presente titolo.3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle s<strong>in</strong>golefigure professionali dell’ottica di genere. L’eventuale usonella descrizione delle s<strong>in</strong>gole figure professionali delSRC di un genere è da <strong>in</strong>tendersi riferito ad entrambi igeneri e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicitàdel testo.Art. 66-bisArticolazione degli standard1. Gli standard di cui all’articolo 66, comma 1 sonodef<strong>in</strong>iti attraverso la discipl<strong>in</strong>a:a) delle figure professionali;b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimentoe la certificazione delle competenze;c) della progettazione e della realizzazione dei percorsiformativi di cui al capo III sezione I, svolti conle modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa dellaRegione Toscana <strong>in</strong> materia di educazione, istruzione,orientamento, formazione professionale, lavoro).Sezione IIRepertorio regionale delle figure professionaliArt. 66-terRepertorio regionale delle figure professionali1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionaledelle figure professionali, di seguito denom<strong>in</strong>ato repertorio,che contiene gli standard professionali regionalidecl<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di figure professionali organizzateper settori di attività economica e per ambiti di attività.Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilitedalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozionedell’amm<strong>in</strong>istrazione elettronica e della società dell’<strong>in</strong>formazionee della conoscenza nel sistema regionale.Discipl<strong>in</strong>a della “<strong>Rete</strong> telematica regionale Toscana”).2. Ogni figura professionale è <strong>in</strong>dividuata attraversoaree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze<strong>in</strong>tese come <strong>in</strong>sieme di conoscenze e capacità e


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessitàdell’attività.3. Ogni figura professionale costituisce il riferimentom<strong>in</strong>imo <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di standard professionali degliattestati di qualifica professionale di cui all’articolo 66duodecies.4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sonodeterm<strong>in</strong>ate dalla Giunta regionale.Art. 66-quaterComitato tecnico1. La Giunta regionale provvede all’istituzione edall’aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitatotecnico.95persone di documentare le competenze acquisite <strong>in</strong>ambiti non formali ed <strong>in</strong>formali;c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell’ambitodi un percorso formativo attesta l’effettivo raggiungimentodi tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimentocui il percorso è f<strong>in</strong>alizzato;d) certificazione delle competenze relativa ad <strong>in</strong>terefigure professionali ovvero ad unità di competenzeacquisite e verificabili.2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazionesolo le competenze att<strong>in</strong>enti s<strong>in</strong>gole aree diattività corrispondenti ad unità di competenze o ad <strong>in</strong>terefigure professionali comprese nel repertorio.Art. 66-sexiesDescrizione delle competenze2. Il comitato di cui al comma 1 è nom<strong>in</strong>ato dal direttoregenerale della direzione regionale competente ed ècosì composto:a) un esperto designato dal direttore generale competente;b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomielocali;c) quattro esperti designati dalla Commissione regionalepermanente tripartita;d) un esperto designato dalle università di Firenze,Pisa e Siena d’<strong>in</strong>tesa tra loro;e) un esperto designato dall’Ufficio scolastico regionale;f) un esperto designato dagli ord<strong>in</strong>i e collegi professionalie dalle associazioni professionali d’<strong>in</strong>tesa fraloro;g) un esperto designato dalla Consigliera regionale dipari opportunità.3. Ai componenti del comitato non compete alcuna<strong>in</strong>dennità né rimborso spese.4. Il comitato determ<strong>in</strong>a le proprie modalità di organizzazionee funzionamento.Sezione IIIRiconoscimento e certificazione delle competenzeArt. 66-qu<strong>in</strong>quiesProcedimenti per il riconoscimento formale el’attestazione delle competenze1. I procedimenti per il riconoscimento formale el’attestazione delle competenze sono i seguenti:a) descrizione delle competenze f<strong>in</strong>alizzata a ricostruiree mettere <strong>in</strong> trasparenza tutte le competenze di cuila persona è <strong>in</strong> possesso;b) validazione delle competenze che consente alle1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto<strong>in</strong>teressato presso le prov<strong>in</strong>ce per la ricostruzione,con il supporto di operatori qualificati, delle competenzecomunque maturate, anche al f<strong>in</strong>e di ottenerne il riconoscimentoe la certificazione.2. Le caratteristiche del procedimento di descrizionedelle competenze sono:a) def<strong>in</strong>izione consensuale tra l’<strong>in</strong>teressato e l’operatorequalificato delle modalità di elaborazione degli attidi cui alle lettere b) e c);b) elaborazione guidata del curriculum, secondo ilformato def<strong>in</strong>ito a livello nazionale;c) <strong>in</strong>dividuazione, descrizione ed elaborazione delladocumentazione <strong>in</strong> grado di testimoniare le esperienzeformative e professionali ricostruite, secondo il formatodef<strong>in</strong>ito dalla Giunta regionale.Art. 66-septiesValidazione delle competenze1. La validazione delle competenze è effettuata dalleprov<strong>in</strong>ce su richiesta del soggetto <strong>in</strong>teressato previavalutazione della documentazione presentata.2. Sulla base dell’esame della documentazione presentatae di un eventuale colloquio, le prov<strong>in</strong>ce rilascianoal richiedente una scheda personale di validazione nellaquale sono identificate almeno:a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggettodi validazione;b) le unità di competenze <strong>in</strong> riferimento alle quali leesperienze ricostruite sono state validate;c) il responsabile del processo di validazione.3. A seguito della validazione il soggetto <strong>in</strong>teressatopuò:a) partecipare ad un percorso formativo di tipo


96 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12formale, al f<strong>in</strong>e di sviluppare le competenze mancant<strong>in</strong>ecessarie all’acquisizione della qualifica; <strong>in</strong> tal caso,la partecipazione al percorso potrà essere ridotta allafrequenza delle sole unità formative relative alle competenzeche non sono state validate;b) sostenere l’esame per ottenere la certificazionedelle competenze emerse dalla validazione.Art. 66-octiesDichiarazione degli apprendimenti1. La dichiarazione degli apprendimenti è attivatadagli organismi formativi accreditati nell’ambito di:a) percorsi di formazione formale per i quali non siaprevista o non sia richiesta l’attivazione di un processodi certificazione;b) percorsi formativi f<strong>in</strong>alizzati al rilascio di certificazione,qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche<strong>in</strong> caso di abbandono del percorso senza raggiungimentodei requisiti m<strong>in</strong>imi <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di frequenza.2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguitodella conclusione positiva di una o più unità formative,attesta l’effettivo conseguimento degli obiettivi diapprendimento, ed è spendibile all’<strong>in</strong>terno del sistema diformazione e istruzione professionale per l’<strong>in</strong>gresso <strong>in</strong>altri percorsi.Art. 66-noniesCertificazione delle competenze1. La commissione d’esame per la certificazione dellecompetenze è nom<strong>in</strong>ata dall’ente di cui all’articolo 66nonies, comma 1, ed è composta da:a) un rappresentante dell’amm<strong>in</strong>istrazione che nom<strong>in</strong>ala commissione, con funzioni di presidente e diresponsabile della certificazione;b) due esperti di settore;c) un componente designato dell’organismo di formazione,nei casi <strong>in</strong> cui la commissione è istituita per losvolgimento di prove d’esame al term<strong>in</strong>e di un percorsoformativo.2. Ciascun soggetto abilitato a nom<strong>in</strong>are componentidella commissione nom<strong>in</strong>a i relativi supplenti.3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è <strong>in</strong>dividuatotra i soggetti <strong>in</strong> possesso di specifica competenzatecnico professionale accertata dalla Regione.4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), ènom<strong>in</strong>ato previa verifica delle credenziali professionali<strong>in</strong> base al settore economico e all’ambito professionale acui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciarefa riferimento.5. Il componente della commissione di cui al comma1, lettera c), è <strong>in</strong>dividuato dall’organismo di formazionetra il personale che ha partecipato alla realizzazione delpercorso formativo, ad eccezione di coloro che hannosvolto unicamente funzioni amm<strong>in</strong>istrative.1. La certificazione delle competenze è effettuatadalle prov<strong>in</strong>ce, o dalla Regione nei casi di cui all’articolo28, comma 4, della l.r. 32/2002, si attua attraverso unesame comprendente almeno una prova pratica di simulazioneed è f<strong>in</strong>alizzata al rilascio dell’attestato di qualificaprofessionale o del certificato delle competenze.2. L’esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissionedi cui all’articolo 66 decies.3. La Giunta regionale def<strong>in</strong>isce appositi standardper la realizzazione dell’esame di certificazione conriferimento:a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazionedegli attestati e delle certificazioni;c) al superamento di un approccio di genere stereotipatodelle professionalità.4. Il procedimento di certificazione delle competenzenon comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.Art. 66-deciesCommissione d’esame per lacertificazione delle competenze6. La commissione è regolarmente costituita <strong>in</strong> presenzadi tutti i componenti.7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.Art. 66-undeciesIndennità per i componenti della commissione d’esame1. L’<strong>in</strong>dennità da corrispondere ai componenti dellacommissione d’esame è determ<strong>in</strong>ata con atto del dirigentedella competente struttura regionale, tenuto conto deiseguenti criteri:a) numero dei candidati;b) numero di unità di competenze da certificare;c) livello della qualifica.2. Gli oneri connessi all’attività della commissionesono sostenuti:a) dall’organismo attuatore dell’<strong>in</strong>tervento formativoqualora l’esame per la certificazione riguardi candidatiprovenienti dal percorso formativo;b) dall’amm<strong>in</strong>istrazione competente qualora l’esamesia sostenuto a seguito della procedura di validazionedelle competenze di cui all’articolo 66 septies.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 66-duodeciesConclusione della procedura per la certificazionedelle competenze1. L’esito dell’esame per la certificazione delle competenzepuò essere di:a) idoneità alla qualificazione professionale con rilasciodi attestato di qualifica professionale comprovante ilpossesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti lafigura professionale di riferimento;b) idoneità alla certificazione di s<strong>in</strong>gole competenzecon rilascio di certificato;c) non idoneità.2. Le qualifiche professionali regionali di cui alcomma 1, lettera a) sono articolate, <strong>in</strong> qualifiche di livello2 EQF (European qualification framework), di livello3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazionedel Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualificheper l’apprendimento permanente (2008/C 111/01).3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualificheregionali e delle certificazioni di s<strong>in</strong>gole competenze fariferimento alle figure professionali contenute nel repertoriopubblicato sul sito web.4. La modulistica relativa all’attestato di qualifica eal certificato di competenze è def<strong>in</strong>ita dalla Giunta regionalenel rispetto degli standard m<strong>in</strong>imi di trasparenzae leggibilità def<strong>in</strong>iti dalla Conferenza Unificata <strong>in</strong> data28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il M<strong>in</strong>istro dell’istruzione, dell’universita’e dellaricerca, il M<strong>in</strong>istro del lavoro e delle politiche sociali,le regioni, le prov<strong>in</strong>ce autonome di Trento e Bolzano,le prov<strong>in</strong>ce, i comuni e le comunita’montane per la certificazionef<strong>in</strong>ale ed <strong>in</strong>termedia e il riconoscimento deicrediti formativi).Capo IIAccreditamentoArt. 67 50Soggetti accreditabili1. Sono tenuti all’accreditamento gli organismi pubblicio privati aventi tra le proprie f<strong>in</strong>alità la formazione,che organizzano e svolgono servizi di formazionef<strong>in</strong>anziati con risorse pubbliche o riconosciuti ai sensidell’articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.Art. 68 51Istituzione dell’elenco degli organismiaccreditati per la formazione971. E’istituito l’elenco regionale degli organismi pubblicie privati accreditati alla formazione.2. Il dirigente della competente struttura regionaleprovvede alla tenuta dell’elenco <strong>in</strong>dicato al comma 1.Art. 69Esenzioni dall’obbligo di accreditamento1. Non sono soggetti all’accreditamento:a) le aziende, per le attività di stage e tiroc<strong>in</strong>io che sisvolgano presso di esse;b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnicoe amm<strong>in</strong>istrativo alle amm<strong>in</strong>istrazioni competenti nelsettore della formazione;c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attivitàdi formazione e orientamento rivolte ai propri studenti,f<strong>in</strong>alizzate a prevenire la dispersione scolastica;d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgonodirettamente attività formative per il proprio personale.2. 52 AbrogatoArt. 70 53Ambiti di accreditamento1. L’accreditamento è rilasciato per l’erogazionedelle attività di formazione, di cui all’articolo 17, comma1 della l.r. 32/2002.2. L’accreditamento permette all’organismo di svolgereazioni di orientamento delle attività formative,f<strong>in</strong>alizzate all’<strong>in</strong>gresso <strong>in</strong> formazione e all’orientamento<strong>in</strong> uscita dal percorso formativo.3. L’accreditamento ottenuto da un organismo formativoper la realizzazione di attività di formazionef<strong>in</strong>anziate con fondi pubblici vale anche ai f<strong>in</strong>i dellarealizzazione di attività riconosciute ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.Art. 71 54Verifica dei requisiti per l’accreditamento1. La verifica del possesso e del mantenimento deirequisiti per l’accreditamento è effettuata dalla Regionesulla base dei criteri <strong>in</strong>dicati all’articolo 72, comma 1.Art. 72 55Criteri per l’accreditamento1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dalpiano di <strong>in</strong>dirizzo generale <strong>in</strong>tegrato di cui all’articolo 31della l.r. 32/2002, def<strong>in</strong>isce con proprio atto i requisiti ele modalità tecniche per l’accreditamento degli organi-


98 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12smi formativi nonché le modalità di verifica degli stessisulla base dei seguenti criteri:a) relativamente alla struttura organizzativa ed amm<strong>in</strong>istrativadell’organismo:1) la presenza nello statuto di f<strong>in</strong>alità formative;2) l’adeguatezza della situazione economico-f<strong>in</strong>anziaria;3) la presenza di adeguate risorse professionali;4) l’adeguatezza dei processi di progettazione, realizzazionee valutazione dei servizi formativi erogati;b) relativamente alla struttura logistica dell’organismo:1) la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi edattrezzature;2) il rispetto delle normative <strong>in</strong> materia di sicurezzadei luoghi di lavoro;c) il sistema di relazioni dell’organismo con il contestolocale relativo alla capacità di contribuire ad attivitàdi <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>alizzate a rilevare fabbisogni formativi alivello regionale, sub regionale e settoriale;d) relativamente all’efficienza e all’efficacia delleattività formative svolte dall’organismo:1) il rispetto dei livelli m<strong>in</strong>imi di efficienza;2) il rispetto dei livelli m<strong>in</strong>imi di efficacia.2. Non possono presentare domanda di accreditamentogli organismi formativi:a) che si trovano <strong>in</strong> stato di fallimento, di liquidazionecoatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia<strong>in</strong> corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;b) che hanno commesso violazioni def<strong>in</strong>itivamenteaccertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;c) che hanno commesso violazioni def<strong>in</strong>itivamenteaccertate degli obblighi relativi al pagamento di impostee tasse;d) che hanno commesso violazioni def<strong>in</strong>itivamenteaccertate degli obblighi relativi al versamento di contributiprevidenziali ed assistenziali;e) nei confronti del cui legale rappresentante:1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata<strong>in</strong> giudicato per reati gravi <strong>in</strong> danno dello Stato o dellaUnione europea che <strong>in</strong>cidono sulla moralità professionale;2) è stata pronunciata sentenza di condanna passata<strong>in</strong> giudicato per reati <strong>in</strong>dicati all’articolo 45, paragrafo,1 della direttiva. 04/18/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coord<strong>in</strong>amentodelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblicidi lavori, di forniture e di servizi;3) sono pendenti misure di prevenzione disposte aisensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure diprevenzione nei confronti delle persone pericolose per lasicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificatadal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, odella legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni controla mafia), da ultimo modificata dalla legge 24 luglio1993, n. 256.3. Le università toscane, le s<strong>in</strong>gole facoltà e le strutture<strong>in</strong>terne all’università previste dallo statuto dell’ateneosono accreditate se <strong>in</strong> possesso della certificazionedi qualità secondo lo standard ISO 9001 o di altrecertificazioni specificamente <strong>in</strong> uso a livello nazionale e<strong>in</strong>ternazionale.4. Ai f<strong>in</strong>i del mantenimento dell’accreditamentogli organismi formativi sono tenuti a conservare tutti irequisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cuial comma 1, nonché adottare una corretta gestione delleattività formative realizzate.Art. 72-bis 56Crediti e debiti del sistema di accreditamento1. Agli organismi formativi che conseguono l’accreditamentoè assegnato un monte crediti connesso allagestione delle attività formative di cui all’articolo 17della l.r. 32/2002. Per monte crediti si <strong>in</strong>tende il punteggio<strong>in</strong>iziale attribuito a ciascun organismo formativo<strong>in</strong> seguito all’esito positivo della verifica dei requisitidef<strong>in</strong>iti <strong>in</strong> base ai criteri di cui all’articolo 72.2. Al f<strong>in</strong>e di promuovere e valorizzare il raggiungimentodi livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi,la Giunta regionale stabilisce gli <strong>in</strong>dicatori per l’attribuzionedi un monte crediti aggiuntivo ove si verifichil’acquisizione di elevati standard qualitativi, ovvero, <strong>in</strong>caso di specifiche irregolarità accertate nell’ambito dellagestione di attività formative, per la dim<strong>in</strong>uzione delmonte crediti di cui al comma 1.3. L’entità del monte crediti ha rilevanza nei processidi valutazione ex ante dei progetti formativi al f<strong>in</strong>edell’assegnazione di f<strong>in</strong>anziamenti, nonché al f<strong>in</strong>e delriconoscimento di <strong>in</strong>terventi formativi di cui all’articolo17 della l.r. 32/2002.Art. 73 57Certificazioni di qualità1. Gli organismi formativi che al momento dell’accreditamentonon siano già <strong>in</strong> possesso della certificazionedi qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altrecertificazioni <strong>in</strong> uso a livello nazionale e <strong>in</strong>ternazionalee valutate come equipollenti sulla base dei criteri def<strong>in</strong>itidalla Giunta, si impegnano a ottenerla entro la scadenzafissata dalla Giunta..Art. 74Procedura di accreditamento


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 121. 58 L’organismo che <strong>in</strong>tende richiedere l’accreditamentopresenta la domanda alla competente strutturaregionale.2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazionedella domanda, il dirigente della struttura regionale competenteadotta il relativo provvedimento.3. In caso di rigetto della domanda, l’organismo formativonon può presentare una nuova domanda di accreditamentoprima di sei mesi dal provvedimento.3-bis. 59 In caso di rigetto della domanda per duevolte, l’organismo non può presentare una nuova domandaprima di due anni dalla data del secondo provvedimentodi rigetto.4. Gli organismi 60 già <strong>in</strong> possesso della certificazionedi qualità di cui all’articolo 73 sono soggette, ai f<strong>in</strong>idell’accreditamento, alla sola verifica del possesso deirequisiti non compresi, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, nella certificazioneacquisita.Art. 75 61Revoca dell’accreditamento1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:a) nel caso di condanna con sentenza def<strong>in</strong>itiva dellegale rappresentante dell’organismo per reati gravi <strong>in</strong>danno dello Stato o della Unione europea e per i reati<strong>in</strong>dicati all’articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE;b) nel caso di violazioni def<strong>in</strong>itivamente accertatedegli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell’ambitodella procedura di accreditamento, di quella perl’assegnazione dei f<strong>in</strong>anziamenti e di riconoscimentodei corsi;d) nel caso di revoca della certificazione di qualità odi mancato ottenimento della stessa entro i term<strong>in</strong>i di cuiall’articolo 73;e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registrodelle imprese;f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodicimesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensioneai sensi dell’articolo 76;g) nel caso di mancato svolgimento per quattro anniconsecutivi di attività formative f<strong>in</strong>anziate o riconosciuteai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;h) accertate e ripetute irregolarità commesse e penalizzatecon sottrazione di punti s<strong>in</strong>o all’esaurimento delmonte crediti, di cui all’articolo 72 bis;i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure diverifica;l) nel caso di violazioni def<strong>in</strong>itivamente accertatedegli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;99m) nel caso di violazioni def<strong>in</strong>itivamente accertatedegli obblighi relativi al versamento di contributi previdenzialied assistenziali;n) nel caso di stato di fallimento dell’organismo o disottoposizione ad altre procedure concorsuali;o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasimezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismoo i soggetti che presidiano la funzione di direzionee la funzione di gestione amm<strong>in</strong>istrativa e f<strong>in</strong>anziariaabbiano commesso grave negligenza o malafede o unerrore grave nell’esecuzione di attività di formazioneprofessionale.2. L’organismo formativo cui sia stato revocato l’accreditamentoè escluso dalla partecipazione alle proceduredi evidenza pubblica per accedere a f<strong>in</strong>anziamenti pubblici,anche comunitari, e non può presentare richiesta perlo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensidell’articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002.3. La revoca dell’accreditamento non pregiudica laconclusione delle attività formative avviate.4. L’organismo formativo cui sia stato revocato l’accreditamentonon può presentare una nuova domanda diaccreditamento prima che siano decorsi due anni dalladata del provvedimento di revoca.5. L’organismo formativo cui sia stato revocatol’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggettiaccreditati.Art. 76 62Sospensione dell’accreditamento1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche dicui all’articolo 71, accerti la mancanza totale o parzialedi uno o due dei requisiti previsti dall’atto della Giuntaregionale di cui all’articolo 72, comma 1, non att<strong>in</strong>entiall’efficacia o efficienza, assegna all’organismo formativoun term<strong>in</strong>e per l’adeguamento.2. Decorso il term<strong>in</strong>e di cui al comma 1 senza chel’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente dellastruttura regionale competente adotta il provvedimentodi sospensione dell’accreditamento che cessa la sua efficaciauna volta accertata la presenza dei requisiti di cuial comma 1.3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamentequando sia accertato:a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti,ad eccezione di quelli att<strong>in</strong>enti all’efficacia o efficienza;b) la perdita dei requisiti di <strong>in</strong>tegrità e correttezzadel legale rappresentante dell’organismo non co<strong>in</strong>cidenti


100 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;c) che l’organismo è <strong>in</strong> stato di liquidazione.Standard dei percorsi formativi1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazionedei percorsi formativi si riferiscono:a) alle diverse tipologie di percorsi;b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sonof<strong>in</strong>alizzati;c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;d) alla verifica dei requisiti di <strong>in</strong>gresso.Art. 77 654. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimodi sei mesi al f<strong>in</strong>e di effettuare le necessarie verifichequalora l’organismo formativo sia co<strong>in</strong>volto <strong>in</strong> fatti chepossono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza,ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorsepubbliche.5. L’organismo formativo cui sia stato sospeso l’accreditamentoè escluso dalla partecipazione alle proceduredi evidenza pubblica per accedere a f<strong>in</strong>anziamenti pubblici,anche comunitari, e non può presentare richiesta perlo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensidell’articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.6. La sospensione dell’accreditamento non pregiudicala conclusione delle attività formative già avviate.7. La sospensione dell’accreditamento può esserealtresì disposta a seguito di segnalazione, da partedelle amm<strong>in</strong>istrazioni prov<strong>in</strong>ciali, di gravi irregolaritàcompiute da un organismo nella gestione di attività diformazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) ec) della l.r. 32/2002, riscontrate nell’ambito dei controllidi propria competenza.Art. 76-bis 63R<strong>in</strong>uncia all’accreditamento1. L’organismo formativo accreditato che r<strong>in</strong>unciaall’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggettiaccreditati.2. L’organismo formativo accreditato che r<strong>in</strong>unciaall’accreditamento è comunque tenuto al completamentodelle attività formative <strong>in</strong> corso.3. L’organismo che ha r<strong>in</strong>unciato all’accreditamentonon può presentare una nuova domanda di accreditamentoprima che siano decorsi sei mesi dalla data delprovvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggettiaccreditati.4. L’organismo formativo che ha r<strong>in</strong>unciato per duevolte all’accreditamento non può presentare una nuovadomanda di accreditamento prima che siano decorsi dueanni dalla r<strong>in</strong>uncia.Capo IIIAttività formativeSezione IProgettazione e realizzazione dei percorsi formativi 642. I percorsi formativi possono essere <strong>in</strong>dividuali orivolti a più utenti.Art. 77-bis 66Tipologie di percorsi formativi1. I percorsi formativi si differenziano <strong>in</strong> ragionedelle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti edegli specifici fabbisogni formativi <strong>in</strong> risposta ai qualisono progettati e realizzati.2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsie di utenza la Giunta regionale def<strong>in</strong>isce:a) i requisiti m<strong>in</strong>imi di <strong>in</strong>gresso ai percorsi;b) i requisiti m<strong>in</strong>imi di partecipazione e frequenza;c) la durata m<strong>in</strong>ima dei percorsi;d) la ripartizione del monte ore di formazione <strong>in</strong> relazioneagli obiettivi di apprendimento;e) i livelli professionali degli operatori;f) le procedure di accompagnamento e di supportodei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;g) la quota di formazione a distanza;h) le tipologie di qualifiche conseguibili.Art. 77-ter 66Obiettivi di apprendimento1. Per ogni percorso formativo sono <strong>in</strong>dividuati gliobiettivi di apprendimento <strong>in</strong> relazione alle competenzeper l’occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.2. Le competenze tecnico professionali di cui alcomma 1 devono co<strong>in</strong>cidere:a) con quelle di un’<strong>in</strong>tera figura professionale delrepertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e dellerelative unità di competenza, per i percorsi formativif<strong>in</strong>alizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;b) con una o più unità di competenze del repertorioper i percorsi formativi non f<strong>in</strong>alizzati al rilascio di attestatodi qualifica.3. I percorsi f<strong>in</strong>alizzati al conseguimento di compe-


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12tenze tecnico professionali connesse ad attività professionalie lavorative discipl<strong>in</strong>ate da specifiche normativedevono rispettare gli ulteriori standard eventualmentedef<strong>in</strong>iti dalle normative stesse.101gli <strong>in</strong>terventi previsti dal piano di <strong>in</strong>dirizzo generale<strong>in</strong>tegrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002.Art. 78 67Interventi formativiArt. 77-quater 66Articolazione e attività dei percorsi1. I percorsi formativi, al f<strong>in</strong>e di far conseguire agliutenti un <strong>in</strong>cremento delle competenze possedute, sonoarticolati <strong>in</strong> unità formative funzionali al conseguimentodegli obiettivi di apprendimento.2. Ciascuna unità formativa è identificata:a) dall’<strong>in</strong>sieme degli obiettivi di apprendimento perseguitirelativi alle competenze di base e alle competenzetecnico professionali, decl<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di conoscenzee capacità;b) dalle metodologie didattiche utilizzate al f<strong>in</strong>e diraggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento<strong>in</strong>dicati.3. Ogni percorso formativo prevede attività di stageorganizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui èrivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevederetale attività.Art. 77-qu<strong>in</strong>quies 66Verifica dei requisiti di <strong>in</strong>gresso1. Prima dell’<strong>in</strong>izio di ogni percorso l’organismo formativoverifica, attraverso adeguate modalità di accertamentodelle competenze <strong>in</strong> <strong>in</strong>gresso, che i partecipantiall’attività formativa siano effettivamente <strong>in</strong> possessodelle competenze richieste e degli altri requisiti previstiper la partecipazione all’attività formativa.Art. 77-sexies 66Riconoscimento delle attività formative1. Il riconoscimento dell’attività formativa di cuiall’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002,ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamentoprevisti da norme statali o regionali, è effettuato dalleprov<strong>in</strong>ce.2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, puòessere concesso un riconoscimento f<strong>in</strong>o ad un massimodi tre anni.3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuatodalla Regione nei casi di percorsi di formazione oaggiornamento per gli operatori del sistema regionale<strong>in</strong>tegrato che facciano parte delle azioni di sistema per(Abrogato)Art. 79F<strong>in</strong>anziamenti a domanda <strong>in</strong>dividuale1. I f<strong>in</strong>anziamenti concessi per lo svolgimento di attivitàdi formazione a carattere <strong>in</strong>dividuale da effettuars<strong>in</strong>el territorio della Toscana possono essere utilizzati solopresso sedi operative accreditate di organismi formativiai sensi del capo II del presente titolo.(Abrogato)(Abrogato)Art. 80 67Percorsi formativi e creditiArt. 81 67Conclusione delle attività formativeArt. 82 67Criteri di composizione della commissione d’esame(Abrogato)Art. 83 67Modalità di lavoro della commissione d’esame(Abrogato)Art. 84 67Indennità per i componenti della commissione d’esame(Abrogato)(Abrogato)Art. 85 67Moduli professionalizzantiArt. 86 67Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuoridei percorsi formativi di tipo formale(Abrogato)Sezione IIComitato regionale per l’istruzione eformazione tecnica superiore


102 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 87Istituzione del Comitato regionale per l’istruzione eformazione tecnica superiore1. E’istituito il Comitato regionale per l’istruzione eformazione tecnica superiore.2. Il Comitato è nom<strong>in</strong>ato con decreto del Presidentedella Giunta regionale, dura <strong>in</strong> carica per il periododella legislatura regionale ed è costituito dai seguentimembri:a) l’Assessore regionale competente per materia, chelo presiede o suo delegato;b) un rappresentante designato da ciascuna prov<strong>in</strong>ciae circondario;c) un rappresentante designato dall’Associazionenazionale comuni d’Italia (ANCI);d) un rappresentante designato dall’Unione nazionalecomuni, comunità ed enti montani (UNCEM);e) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionaleo un suo delegato;f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena edell’Università per stranieri di Siena, o loro delegati;g) tre componenti designati dalle associazioni deidatori di lavoro e tre componenti designati dalle associazionidei lavoratori rappresentate negli organismi di cuiagliarticoli 23 e 25 della l. r. 32/2002;3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitatogli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma2 comunicano alla struttura regionale competente ladesignazione dei propri rappresentanti all’<strong>in</strong>terno delComitato.Art. 88Funzioni del Comitato regionale1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive econsultive <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e al sistema di istruzione e formazionetecnica superiore (IFTS).Art. 89Autocertificazione delle spese sostenute1. Gli organismi attuatori degli <strong>in</strong>terventi di cuiall’articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r.32/2002 trasmettono all’amm<strong>in</strong>istrazione l’autocertificazionedelle spese effettivamente sostenute nel periododi riferimento, alle scadenze e con le modalità <strong>in</strong>dicatedalla Giunta regionale.2. Le spese effettivamente sostenute corrispondonoa pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificatida fatture quietanzate o da documenti contabili divalore probatorio equivalente.Art. 90Verifica dei rendiconti1. Al f<strong>in</strong>e del riconoscimento delle spese sostenuteper la realizzazione delle azioni f<strong>in</strong>anziate e del pagamentodell’eventuale saldo l’organismo attuatore presentail rendiconto f<strong>in</strong>ale.2. L’amm<strong>in</strong>istrazione competente effettua la verificadei rendiconti di spesa.3. Al f<strong>in</strong>e del positivo esito della verifica è necessarioche le spese:a) siano imputabili allo specifico progetto approvatodall’amm<strong>in</strong>istrazione competente;b) siano state correttamente classificate;c) siano state effettivamente sostenute, ai sensidell’articolo 89, comma 2;d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvatie dei parametri fissati;e) siano ammissibili, ai sensi dell’articolo 92;f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivopresentato ai sensi dell’articolo 91Art. 91Bilancio consuntivo2. Il Comitato regionale si esprime, <strong>in</strong> particolare,riguardo a:a) <strong>in</strong>dividuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioniprofessionali e dei profili nei quali esse siarticolano;b) <strong>in</strong>dicazioni <strong>in</strong> merito ai criteri per la selezione deiprogetti;c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.Capo IVProcedure di monitoraggio e verificaSezione ICertificazione e rendicontazione delle spese1. Gli organismi attuatori degli <strong>in</strong>terventi al term<strong>in</strong>edell’esercizio f<strong>in</strong>anziario presentano alla Regione estrattidel bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo<strong>in</strong>dividuati dalla Giunta regionale.Art. 92Ammissibilità e f<strong>in</strong>anziabilità delle spese1. I criteri di ammissibilità e f<strong>in</strong>anziabilità delle spesesono determ<strong>in</strong>ati dalla Giunta regionale sulla base deiseguenti pr<strong>in</strong>cipi:a) pert<strong>in</strong>enza ed imputabilità ad azioni ammissibil<strong>in</strong>ell’ambito del progetto;b) riferibilità al periodo di vigenza del f<strong>in</strong>anziamento;


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12c) comprovabilità;d) verificabilità dell’avvenuto pagamento.Art. 95Verifiche degli <strong>in</strong>terventi103Art. 93Revoca del f<strong>in</strong>anziamento concesso per losvolgimento di attività di formazione1. Il f<strong>in</strong>anziamento attribuito a un organismo formativoper lo svolgimento di attività di formazione è revocatonei seguenti casi:a) mancato avvio dell’attività formativa entro i term<strong>in</strong>iprevisti dall’atto di concessione del f<strong>in</strong>anziamento;b) totale o parziale <strong>in</strong>adempimento degli obblighiposti al soggetto attuatore dall’atto di concessione delf<strong>in</strong>anziamento;c) numero dei dest<strong>in</strong>atari dell’<strong>in</strong>tervento <strong>in</strong>feriore alm<strong>in</strong>imo previsto dall’atto di concessione del f<strong>in</strong>anziamento.2. L’amm<strong>in</strong>istrazione competente, <strong>in</strong> presenza di unadelle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmenteall’organismo attuatore.3. Entro c<strong>in</strong>que giorni dalla comunicazione l’organismoformativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.4. Nel caso <strong>in</strong> cui l’organismo formativo non oppongale proprie controdeduzioni nel term<strong>in</strong>e di cui alcomma 3, o queste non siano accolte, l’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente revoca il f<strong>in</strong>anziamento concesso e provvedeal recupero delle relative somme, salvo l’ulteriore risarcimentodei danni.Sezione IISistema di monitoraggio, valutazione e verificaArt. 94Monitoraggio degli <strong>in</strong>terventi1. La Regione e le prov<strong>in</strong>ce, nell’ambito dellerispettive competenze, curano il monitoraggio fisico,f<strong>in</strong>anziario e procedurale degli <strong>in</strong>terventi programmati,nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie,mediante la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione el’analisi di <strong>in</strong>formazioni e dati significativi per la valutazionedi efficacia ed efficienza.2. Le prov<strong>in</strong>ce forniscono le <strong>in</strong>formazioni e i dati dipropria competenza, nei term<strong>in</strong>i e secondo le specificazionitecniche richieste.3. La struttura regionale competente trasmette annualmentealla Giunta regionale, entro i sei mesi successiviall’anno di riferimento, i dati risultanti dall’attività dimonitoraggio di cui al comma 1, per le determ<strong>in</strong>azionidi competenza.1. Tutti gli <strong>in</strong>terventi di formazione professionalesono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quantodisposto dalle determ<strong>in</strong>azioni regionali adottate <strong>in</strong> attuazionedel regolamento (CE) n. 438 della Commissione,del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione delregolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quantoriguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributiconcessi nell’ambito dei fondi strutturali.Titolo IX 68DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVOROCapo IOrganismi istituzionaliSezione ICommissione regionale permanente tripartitaArt. 96 69Composizione della Commissioneregionale permanente tripartita1. La Commissione regionale permanente tripartita,di cui all’articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:a) assessore regionale competente <strong>in</strong> materia di lavoro,con funzioni di presidente;b) sei componenti, e relativi supplenti, designatidalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro piùrappresentative a livello regionale, firmatarie di contratticollettivi nazionali di lavoro;c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalleorganizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei lavoratori più rappresentativea livello regionale, firmatarie di contratti collettiv<strong>in</strong>azionali di lavoro;d) consigliere regionale di parità di cui al decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pariopportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6della l. 28 novembre 2005, n. 246);e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto,designati dal Consiglio, di cui uno <strong>in</strong> rappresentanzadelle m<strong>in</strong>oranze, con voto limitato.2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall’articolo23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è<strong>in</strong>tegrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti,designati dalle associazioni dei disabili più rappresentativea livello regionale <strong>in</strong>dividuate ai sensi del presenteregolamento.Art. 97Nom<strong>in</strong>a e durata <strong>in</strong> carica1. La Commissione regionale permanente tripartitaè nom<strong>in</strong>ata con decreto del Presidente della Giunta


104 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12regionale sulla base delle designazioni delle organizzazionis<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delleassociazioni dei disabili <strong>in</strong>dividuate ai sensi del presenteregolamento.1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei lavoratori presenti <strong>in</strong> almeno tredegli ambiti di cui all’articolo 98, è def<strong>in</strong>ito dal maggiornumero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese privateoperanti sul territorio regionale.2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nom<strong>in</strong>a daparte del dirigente della struttura regionale competentesenza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni,la Commissione può essere nom<strong>in</strong>ata <strong>in</strong> presenzadella metà delle designazioni previste.3. La Commissione dura <strong>in</strong> carica per il periodo dellalegislatura regionale.Art. 98Ambiti economici di <strong>in</strong>teresse regionale per ladeterm<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentativitàdelle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro1. I sei componenti della Commissione regionale permanentetripartita designati dalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacalidei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascunodei seguenti ambiti economici:a) agricoltura;b) artigianato;c) commercio;d) cooperazione;e) <strong>in</strong>dustria;f) turismo.Art. 99Criteri per la determ<strong>in</strong>azione del grado dirappresentatività delle organizzazionis<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro è def<strong>in</strong>ito dalmaggior numero di imprese iscritte all’organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro <strong>in</strong> ciascun ambito economico<strong>in</strong>dicato dall’articolo 98.2. All’organizzazione maggiormente rappresentativa<strong>in</strong> ciascun ambito economico è attribuita la designazionedi un componente effettivo e del relativo supplente.3. Ad una organizzazione s<strong>in</strong>dacale dei datori dilavoro, anche se presente <strong>in</strong> più ambiti economici <strong>in</strong>dicatidall’articolo 98, non può essere attribuito più di uncomponente effettivo e relativo supplente.Art. 100Criteri per la determ<strong>in</strong>azione del grado dirappresentatività delle organizzazionis<strong>in</strong>dacali dei lavoratori2. Il numero dei componenti della Commissioneregionale permanente tripartita per ciascuna organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei lavoratori è attribuito con i seguenticriteri:a) proporzionalità alla percentuale del numero diiscritti;b) non può essere attribuito all’organizzazione maggiormenterappresentativa un numero di componentisuperiore alla metà di quelli disponibili;c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate<strong>in</strong> eccesso se di numero pari o superiore a sei ed <strong>in</strong>difetto se di numero <strong>in</strong>feriore.Art. 101Criteri per la determ<strong>in</strong>azione del grado dirappresentatività delle associazioni dei disabili1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazionedei disabili è def<strong>in</strong>ito dal maggior numero di iscrittiresidenti sul territorio regionale.2. La ripartizione del numero dei componenti delleassociazioni dei disabili avviene secondo il criteriodell’attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplentialle tre associazioni dei disabili più rappresentativeper numero di iscritti sul territorio regionale.Art. 102Avvio delle procedure per la determ<strong>in</strong>azione dellerappresentanze s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro, deilavoratori e delle associazioni dei disabili1. Il dirigente della struttura regionale competente,entro centoventi giorni dalla data di <strong>in</strong>sediamento dellaGiunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso,da pubblicarsi sul Bollett<strong>in</strong>o Ufficiale della RegioneToscana (BURT).Art. 103Procedura per la determ<strong>in</strong>azione delle rappresentanzedelle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvisodi cui all’articolo 102 le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali deidatori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale,<strong>in</strong>viano al dirigente della struttura regionale competenteuna dichiarazione sostitutiva di certificazionecontenente:a) attestazione della natura e del livello regionaledell’organizzazione;b) il numero di imprese iscritte a norma del loro sta-


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12tuto ed <strong>in</strong> regola con i pagamenti delle quote associativealla data del 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazionedell’avviso di cui all’articolo 102105la dichiarazione di cui all’articolo 103, i risultati dellarilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presentearticolo.Art. 104Procedura per la determ<strong>in</strong>azione delle rappresentanzedelle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei lavoratori1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvisodi cui all’articolo 102, le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali deilavoratori, tramite il legale rappresentante regionale,<strong>in</strong>viano al dirigente della struttura regionale competenteuna dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:a) attestazione della natura e del livello regionaledell’organizzazione;b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti daimprese private operanti sul territorio regionale alla datadel 31 dicembre dell’anno precedente la pubblicazionedell’avviso di cui all’articolo 102;c) la rappresentanza dei lavoratori <strong>in</strong> almeno tre degliambiti economici <strong>in</strong>dicati all’articolo 98.Art. 105Procedura per la determ<strong>in</strong>azione delle rappresentanzedelle associazioni dei disabili1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvisodi cui all’articolo 102, le associazioni dei disabili, tramiteil legale rappresentante regionale, <strong>in</strong>viano al dirigentedella struttura regionale competente una dichiarazionesostitutiva di certificazione contenente:a) attestazione della natura e del livello regionaledell’associazione;b) il numero degli iscritti residenti nel territorioregionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedentela pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 102Art. 106Determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentatività delleorganizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle <strong>in</strong>formazionidi cui all’articolo 103, il dirigente della strutturaregionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascunaorganizzazione s<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro <strong>in</strong> ciascunambito economico <strong>in</strong>dicato dall’articolo 98;b) <strong>in</strong>dividua per ogni ambito economico l’organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro maggiormenterappresentativa alla quale spetta designare il componenteeffettivo e il relativo supplente nella Commissione regionalepermanente tripartita;c) <strong>in</strong>via le richieste di designazione alle organizzazioni<strong>in</strong>dividuate ai sensi del presente articolo;d) comunica alle organizzazioni che hanno <strong>in</strong>viatoArt. 107Determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentatività delleorganizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei lavoratori1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle <strong>in</strong>formazionidi cui all’articolo 104, il dirigente della strutturaregionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascunaorganizzazione s<strong>in</strong>dacale dei lavoratori ai sensi dell’articolo100;b) <strong>in</strong>dividua il numero dei componenti effettivi erelativi supplenti che le organizzazioni s<strong>in</strong>dacali deilavoratori designano nella Commissione regionale permanentetripartita;c) <strong>in</strong>via le richieste di designazione alle organizzazionis<strong>in</strong>dacali dei lavoratori <strong>in</strong>dividuate ai sensi delpresente articolo;d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno<strong>in</strong>viato la dichiarazione di cui all’articolo 104, i risultatidella rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) delpresente articolo.Art. 108Determ<strong>in</strong>azione della maggiore rappresentativitàdelle associazioni dei disabili1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle <strong>in</strong>formazionidi cui all’articolo 105, il dirigente della strutturaregionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascunaassociazione dei disabili;b) <strong>in</strong>dividua il numero dei componenti effettivi erelativi supplenti che le associazioni designano nellaCommissione regionale permanente tripartita;c) <strong>in</strong>via le richieste di designazione alle associazioni<strong>in</strong>dividuate ai sensi del presente articolo;d) comunica a tutte le associazioni che hanno <strong>in</strong>viatola dichiarazione di cui all’articolo 105, i risultati dellarilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presentearticolo.Art. 109Modalità di designazione dei componentieffettivi e supplenti1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata daldirigente della struttura regionale competente, le organizzazionis<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoro, dei lavoratori ele associazioni dei disabili designano i propri rappresentantieffettivi e supplenti nella Commissione regionalepermanente tripartita, e comunicano al dirigente tale


106 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12designazione unitamente alla dichiarazione sostitutivadi certificazione, di ogni persona designata, circa l’<strong>in</strong>esistenzadi cause ostative alla nom<strong>in</strong>a di cui all’articolo58, co mma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ord<strong>in</strong>amento degli entilocali), da ultimo modificato dall’articolo 7 del decretolegge29 marzo 2004, n. 80.Sezione IIComitato di coord<strong>in</strong>amento istituzionaleArt. 110 70Composizione del Comitato dicoord<strong>in</strong>amento istituzionale1. Il Comitato di coord<strong>in</strong>amento istituzionale, di cuiall’articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:a) assessore regionale competente <strong>in</strong> materia di lavoro,con funzioni di presidente;b) presidenti delle amm<strong>in</strong>istrazioni prov<strong>in</strong>ciali o lorodelegati e relativi supplenti;c) sette s<strong>in</strong>daci o loro delegati, e relativi supplenti,designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), dicui all’articolo 66 dello Statuto;d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati,e relativi supplenti, designati dal CAL;e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativisupplenti, nel caso <strong>in</strong> cui le funzioni e i compiti di cuiall’articolo 29, comma 7, della l.r. 32/2002 siano attribuitidalle prov<strong>in</strong>ce ai circondari, istituiti ai sensi della leggeregionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie<strong>in</strong> Toscana: poteri amm<strong>in</strong>istrativi e norme generali difunzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale31 ottobre 2001, n. 53.Art. 111Nom<strong>in</strong>a e durata <strong>in</strong> carica1. Il Comitato di coord<strong>in</strong>amento istituzionale è nom<strong>in</strong>atocon decreto del Presidente della Giunta regionalesulla base delle designazioni che devono pervenire, daparte degli enti di cui all’articolo 110, entro trenta giornidalla richiesta formulata dalla Regione.Art. 112 71Composizione del Comitato regionale per ilfondo per l’occupazione dei disabili1. Il comitato regionale per il fondo per l’occupazionedei disabili, di cui all’articolo 27 della l.r. 32/2002, ècostituito da:a) assessore regionale competente <strong>in</strong> materia di lavoro,con funzioni di presidente;b) un componente, e relativo supplente, designatodal CAL;c) un componente, e relativo supplente, designatodalla organizzazione s<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro piùrappresentativa a livello regionale firmataria di contratticollettivi nazionali di lavoro;d) un componente, e relativo supplente, designatodalla organizzazione s<strong>in</strong>dacale dei lavoratori più rappresentativaa livello regionale firmataria di contratticollettivi nazionali di lavoro;e) un componente, e relativo supplente, designatodalla associazione dei disabili più rappresentativa alivello regionale.Art. 113Nom<strong>in</strong>a e durata <strong>in</strong> carica1. Il Comitato regionale per il fondo per l’occupazionedei disabili è nom<strong>in</strong>ato con decreto del Presidentedella Giunta regionale sulla base delle designazionida parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, deilavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormenterappresentative, nonché dell’URPT, che devonopervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata daldirigente della struttura regionale competente.2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nom<strong>in</strong>a daparte del dirigente della struttura regionale competentesenza che siano pervenute allo stesso dirigente tuttele designazioni, il Comitato può essere nom<strong>in</strong>ato <strong>in</strong>presenza della metà delle designazioni previste dall’articolo1123. Il Comitato dura <strong>in</strong> carica per il periodo della legislaturaregionale.2. Qualora sia decorso il term<strong>in</strong>e di cui al comma1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, ilComitato può essere nom<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> presenza della metàdelle designazioni previste dall’articolo 1103. Il Comitato dura <strong>in</strong> carica per il periodo della legislaturaregionale.Sezione IIIComitato regionale per il fondo perl’occupazione dei disabiliArt. 114Criteri e procedura per la <strong>in</strong>dividuazione e ladeterm<strong>in</strong>azione della rappresentatività dellaorganizzazione s<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro1. L’organizzazione s<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoromaggiormente rappresentativa, di cui all’articolo 112,comma 1, lettera c) 72 , è <strong>in</strong>dividuata <strong>in</strong> base al maggiornumero di imprese iscritte con più di qu<strong>in</strong>dici dipendenti,soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria deidisabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificatadal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.2. L’<strong>in</strong>dividuazione della rappresentanza nel Comitatoregionale per il Fondo per l’occupazione dei disabiliavviene secondo le procedure di cui all’articolo 102 eall’articolo 1033. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazionidi cui all’articolo 103, il dirigente della strutturaregionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascunaorganizzazione s<strong>in</strong>dacale dei datori di lavoro;b) <strong>in</strong>via la richiesta di designazione all’organizzazionemaggiormente rappresentativa così come <strong>in</strong>dividuataai sensi del comma 1;c) comunica alle organizzazioni che hanno <strong>in</strong>viatola dichiarazione di cui all’articolo 102 i risultati dellarilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presentearticolo.1071. L’associazione dei disabili maggiormente rappresentativa,di cui all’articolo 112, comma 1, lettera e) 74 ,è <strong>in</strong>dividuata <strong>in</strong> base al maggior numero degli iscrittiresidenti sul territorio regionale.2. L’<strong>in</strong>dividuazione della rappresentanza nel Comitatoregionale per il Fondo per l’occupazione dei disabiliavviene secondo le procedure di cui all’articolo 102 edall’articolo 1053. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazionidi cui all’articolo 104, il dirigente della strutturaregionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascunaassociazione dei disabili;b) <strong>in</strong>via la richiesta di designazione all’associazionemaggiormente rappresentativa;c) comunica alle associazioni che hanno <strong>in</strong>viato ladichiarazione di cui all’articolo 104 i risultati della rilevazioneeffettuata ai sensi della lettera a) del presentearticolo.Art. 115Criteri e procedura per l’<strong>in</strong>dividuazione e ladeterm<strong>in</strong>azione della rappresentativitàdell’organizzazione s<strong>in</strong>dacale dei lavoratori1. L’organizzazione s<strong>in</strong>dacale dei lavoratori maggiormenterappresentativa, di cui all’articolo 112, comma 1,lettera d) 73 , è <strong>in</strong>dividuata <strong>in</strong> base al maggior numero diiscritti lavoratori dipendenti da imprese private operantisul territorio regionale.2. L’<strong>in</strong>dividuazione della rappresentanza nel Comitatoregionale per il Fondo per l’occupazione dei disabiliavviene secondo le procedure di cui all’articolo 102 edall’articolo 1043. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazionidi cui all’articolo 104, il dirigente della strutturaregionale competente:a) rileva il grado di rappresentatività di ciascunaorganizzazione s<strong>in</strong>dacale dei lavoratori;b) <strong>in</strong>via la richiesta di designazione all’organizzaziones<strong>in</strong>dacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;c) comunica alle organizzazioni che hanno <strong>in</strong>viatola dichiarazione di cui all’articolo 103 i risultati dellarilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presentearticolo.Art. 116Criteri e procedura per l’<strong>in</strong>dividuazione e ladeterm<strong>in</strong>azione della rappresentativitàdell’associazione dei disabiliCapo IIServizi per l’impiegoArt. 117Sistema regionale e prov<strong>in</strong>ciale per l’impiego1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dallarete dei sistemi prov<strong>in</strong>ciali.2. Il sistema prov<strong>in</strong>ciale è costituito dalla rete dellestrutture territoriali che erogano i servizi per l’impiego.3. Le strutture territoriali del sistema prov<strong>in</strong>ciale perl’impiego sono:a) il centro per l’impiego;b) il servizio territoriale;c) lo sportello di prima accoglienza.4. I servizi per l’impiego, nel rispetto degli standardm<strong>in</strong>imi di cui all’articolo 119, svolgono nell’ambito delterritorio di propria competenza, le funzioni amm<strong>in</strong>istrativeed i servizi ad essi assegnati dalle prov<strong>in</strong>ce.5. Le prov<strong>in</strong>ce promuovono e favoriscono l’<strong>in</strong>terazionetra i diversi soggetti operanti nell’ambito territoriale,ed il loro collegamento alla rete telematica del sistemaregionale per l’impiego secondo gli standard tecniciregionali, nell’ambito delle rispettive competenze e ruolidef<strong>in</strong>iti dalla normativa vigente e nei limiti previsti daicommi 2 e 3.Art. 118Tipologie dei servizi per l’impiego1. Le tipologie dei servizi per l’impiego si articolanonelle seguenti aree funzionali:


108 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12a) accoglienza;b) consulenza e servizi per l’occupabilità;c) servizi alle imprese ed alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione;d) servizi amm<strong>in</strong>istrativi per l’occupabilità;e) <strong>in</strong>contro domanda e offerta di lavoro;f) gestione del sistema <strong>in</strong>formativo;g) gestione della struttura.Art. 119Standard m<strong>in</strong>imi di funzionamento dei servizi1. Al f<strong>in</strong>e di assicurare omogeneità di erogazionedelle prestazioni su tutto il territorio, gli standard m<strong>in</strong>imidi funzionamento dei servizi, che nell’ambito delle areefunzionali <strong>in</strong>dividuate nell’articolo 118 ciascuna strutturaterritoriale deve assicurare, sono:a) centro per l’impiego:1) accoglienza:1.1 prima <strong>in</strong>formazione;1.2 prima iscrizione e certificazioni;1.3 autoconsultazione;2) consulenza e servizi per l’occupabilità:2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;2.3 <strong>in</strong>formazione strutturata e formazione orientativadi gruppo;2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio<strong>in</strong>dividuale;3) servizi alle imprese ed alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione:3.1 <strong>in</strong>formazione strutturata e servizi amm<strong>in</strong>istratividi primo livello;3.2 consulenza e procedure amm<strong>in</strong>istrative di secondolivello;4) servizi amm<strong>in</strong>istrativi per l’occupabilità:4.1 attività amm<strong>in</strong>istrative consulenziali;4.2 attività amm<strong>in</strong>istrative;4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterm<strong>in</strong>ate;5) gestione del sistema <strong>in</strong>formativo:5.1 servizi <strong>in</strong>formativi ed <strong>in</strong>formatici <strong>in</strong>terni edesterni;5.2 gestione reti;6) <strong>in</strong>contro domanda e offerta di lavoro:6.1 preselezione e selezione del personale;7) gestione della struttura:7.1 gestione organizzativa delle strutture e delleprocedure;7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorseumane;7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;b) servizio territoriale:1) accoglienza:1.1 prima <strong>in</strong>formazione;1.2 prima iscrizione e certificazioni;1.3 autoconsultazione;2) consulenza e servizi per l’occupabilità:2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;3) servizi alle imprese ed alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione:3.1 <strong>in</strong>formazione strutturata e servizi amm<strong>in</strong>istratividi primo livello;4) servizi amm<strong>in</strong>istrativi per l’occupabilità:4.1 attività amm<strong>in</strong>istrative consulenziali;c) sportello di prima accoglienza:1) accoglienza:1.1 prima <strong>in</strong>formazione;1.2 autoconsultazione.2. L’articolazione <strong>in</strong> attività delle tipologie di servizidi cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienzaed efficacia sono def<strong>in</strong>ite con le forme le modalità di cuiall’articolo 121Art. 120Qualità e omogeneità delle prestazioni1. Nell’erogazione dei servizi per l’impiego è garantitala qualità e l’omogeneità delle prestazioni su tutto ilterritorio regionale.2. Le strutture territoriali dei servizi per l’impiegosono contrassegnate da un logo unico approvato dallaGiunta regionale, sono ubicate <strong>in</strong> modo da favorire illoro raggiungimento da parte dell’utenza ed hanno unadimensione proporzionale all’utenza prevista.3. Il personale dei servizi per l’impiego ha competenzespecifiche <strong>in</strong>dividuate per ciascuna area funzionale dicui all’articolo 118.4. Le strutture territoriali del sistema prov<strong>in</strong>ciale perl’impiego devono ottenere entro due anni dall’entrata<strong>in</strong> vigore del presente regolamento la certificazione diqualità dei servizi erogati.Art. 121Masterplan regionale dei servizi per l’impiego1. Per l’<strong>in</strong>dividuazione ed il raggiungimento deglistandard m<strong>in</strong>imi di funzionamento dei servizi per l’impiego,la Giunta regionale con proprio atto, di concertocon le prov<strong>in</strong>ce, <strong>in</strong> attuazione dell’accordo per l’<strong>in</strong>dividuazionedegli standard m<strong>in</strong>imi di funzionamento deiservizi per l’impiego già sancito dalla Conferenza unificata,procede annualmente alla ricognizione e alla valutazionedel funzionamento e dell’efficacia dei servizi per


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12l’impiego e approva il masterplan regionale dei serviziper l’impiego, con il quale <strong>in</strong>dividua e def<strong>in</strong>isce:a) le attività <strong>in</strong> cui devono articolarsi i servizi di cuiall’articolo 119;b) gli <strong>in</strong>dicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto,di risultato m<strong>in</strong>imi che devono essere garantit<strong>in</strong>ell’erogazione dei servizi stessi;c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all’articolo120;d) il monitoraggio e la valutazione della qualità edomogeneità delle prestazioni.Capo IIIAlbo regionale delle agenzie per il lavoro edelenco dei soggetti accreditatiSezione IAlbo regionale delle agenzie per il lavoro109b) le associazioni <strong>in</strong> possesso di riconoscimento istituzionaledi rilevanza nazionale e aventi come oggettosociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali,del lavoro o delle disabilità;c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti sianopreviste le attività oggetto di autorizzazione.3. Il dirigente della competente struttura regionaleautorizza altresì allo svolgimento delle attività di cuial comma 1, secondo le procedure def<strong>in</strong>ite dal presenteregolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgonoattività sul territorio della Regione, a condizione chesvolgano la predetta attività senza f<strong>in</strong>alità di lucro:a) i comuni s<strong>in</strong>goli o associati nelle forme delle unionidi comuni e delle comunità montane;b) le camere di commercio;c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,statali e paritari.Art. 122Articolazione e tenuta dell’albo1. L’albo di cui all’articolo 20 bis della l.r. 32/2002 èarticolato <strong>in</strong> tre sub-sezioni regionali corrispondenti allesezioni dell’albo nazionale:a) sub-sezione III “agenzie di <strong>in</strong>termediazione”;b) sub-sezione IV “agenzie di ricerca e selezione delpersonale”;c) sub-sezione V “agenzie di supporto alla ricollocazioneprofessionale”.2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell’albo,all’acquisizione delle domande di iscrizione e delladocumentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificatodi iscrizione all’albo.Art. 123Soggetti autorizzati con provvedimento regionale1. Il dirigente della competente struttura regionaleautorizza, secondo le procedure def<strong>in</strong>ite dal presenteregolamento, i seguenti soggetti privati che svolgonoattività esclusivamente sul territorio della Regione:a) le agenzie di <strong>in</strong>termediazione;b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.2. Il dirigente della competente struttura regionaleautorizza allo svolgimento delle attività di cui al commaprecedente, secondo le procedure def<strong>in</strong>ite dal presenteregolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predettaattività sul territorio della Regione:a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e deilavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti <strong>in</strong>forma societaria, ad esclusione del consorzio;4. Per i soggetti di cui al comma 3, l’autorizzazione è<strong>in</strong>dividuale e non può essere ceduta o concessa ad altrosoggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni,camere di commercio o istituti di scuola secondaria disecondo grado.Art. 124Regime particolare di autorizzazione1. Le università pubbliche e private, comprese lefondazioni universitarie di cui all’articolo 6, comma 1,del d.lgs. 276/2003, non necessitano di provvedimentoautorizzatorio purché l’attività di <strong>in</strong>termediazione siasvolta senza f<strong>in</strong>i di lucro.2. L’autorizzazione è per ogni s<strong>in</strong>gola università ofondazione e non può essere ceduta o concessa ad altrosoggetto, neppure nella forma del consorzio di universitào di fondazioni.3. L’autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1,non comportando l’iscrizione all’albo delle agenzie dilavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione edi supporto alla ricollocazione professionale per le qualisi applicano le procedure previste per le autorizzazionidal presente regolamento.4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di<strong>in</strong>terconnessione alla borsa cont<strong>in</strong>ua nazionale del lavoroattraverso il nodo regionale.Art. 125Requisiti per l’autorizzazione regionale1. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di <strong>in</strong>termediazionesono quelli previsti dall’articolo 4, dall’articolo 5,comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003.


110 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 122. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di ricercae selezione del personale sono quelli previsti dall’articolo4 e dall’articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003.3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazioneprofessionale sono quelli previsti dall’articolo 4 edall’articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003.4. I requisiti per l’attività di <strong>in</strong>termediazione svoltadalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, deilavoratori, le associazioni <strong>in</strong> possesso di riconoscimentoistituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggettosociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali,del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilateralisono quelli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere c),d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.5. I requisiti per lo svolgimento dell’attività di <strong>in</strong>termediazionedei comuni, delle camere di commercio edegli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statalie paritari, sono quelli previsti dall’articolo 5, comma1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003.Art. 126Iscrizione all’albo1. L’iscrizione all’albo delle agenzie avviene previapresentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata,corredata da un supporto <strong>in</strong>formatico nel quale èriprodotta tutta la documentazione. La richiesta deveessere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta suappositi formulari, approvati dal dirigente della competentestruttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata<strong>in</strong> vigore del presente regolamento.2. L’iscrizione è subord<strong>in</strong>ata alla verifica della sussistenzadei requisiti <strong>in</strong>dicati all’articolo 125 In attesadella def<strong>in</strong>itiva messa a regime del sistema, l’iscrizioneall’albo, con riferimento al requisito di cui all’articolo5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subord<strong>in</strong>ataalla dichiarazione del rappresentante legale che l’agenziaprovvederà tempestivamente alla <strong>in</strong>terconnessione conla borsa cont<strong>in</strong>ua nazionale del lavoro attraverso il nodoregionale, secondo le modalità stabilite dalla Giuntaregionale.3. Il dirigente della competente struttura regionaleautorizza l’iscrizione all’albo, che è ord<strong>in</strong>ato secondouna progressione alfabetica.4. L’iscrizione alla sub-sezione III dell’albo regionalecomporta automaticamente l’iscrizione della agenzia allasub-sezione IV e sub-sezione V.1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all’albo,i soggetti <strong>in</strong>teressati richiedono l’autorizzazioneprovvisoria all’esercizio delle attività per le quali vienefatta richiesta di autorizzazione.2. Ai f<strong>in</strong>i del rilascio della autorizzazione provvisoriai soggetti <strong>in</strong>teressati predispongono un documentoanalitico dal quale si ev<strong>in</strong>ca che l’agenzia dispone diuna organizzazione tecnico-professionale idonea allosvolgimento della specifica attività di cui si richiede l’autorizzazione,<strong>in</strong>dicando le unità organizzative, dislocateterritorialmente, nonché l’organico.3. L’autorizzazione provvisoria è rilasciata entrosessanta giorni dalla richiesta. Decorsi <strong>in</strong>utilmente iterm<strong>in</strong>i previsti, la domanda di autorizzazione si <strong>in</strong>tendeaccettata.Art. 128Autorizzazione a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato1. Decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazioneprovvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entroi sessanta giorni successivi il dirigente della competentestruttura regionale rilascia l’autorizzazione a tempo<strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato subord<strong>in</strong>atamente alla verifica del correttoandamento dell’attività svolta. In attesa del rilasciodell’autorizzazione a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato, l’autorizzazioneprovvisoria si <strong>in</strong>tende prorogata.2. Il term<strong>in</strong>e di cui al comma 1 si <strong>in</strong>tende sospesoper il periodo che <strong>in</strong>tercorre tra il 1 ed il 31 agosto diciascun anno.3. Ai f<strong>in</strong>i del rilascio della autorizzazione a tempo<strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato i soggetti abilitati predispongono una relazioneanalitica dell’attività svolta nel corso del biennioprecedente, secondo apposito formulario predisposto daldirigente della competente struttura regionale e presentanola documentazione idonea allo scopo.4. Ai f<strong>in</strong>i della verifica dell’oggetto sociale il concettodi prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorsoil primo biennio di attività, va <strong>in</strong>teso <strong>in</strong> senso quantitativo,nel senso che l’attività oggetto di autorizzazionedeve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attivitàdell’agenzia svolte nell’arco dei ventiquattro mesi.5. Una volta concessa l’autorizzazione a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato,la verifica dell’oggetto sociale prevalente,anche se non esclusivo, è effettuata di biennio <strong>in</strong> biennio,sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili daogni unità operativa, ai sensi del comma 3.Art. 127Autorizzazione provvisoria6. L’autorizzazione def<strong>in</strong>itiva non può essere concessaai soggetti <strong>in</strong> possesso di autorizzazione provvisoria


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con caratteresaltuario o <strong>in</strong>termittente, l’attività o le attività per lequali sono direttamente autorizzati.7. Decorsi i term<strong>in</strong>i previsti dal comma 1 senza l’adozionedi alcun provvedimento, la domanda si <strong>in</strong>tendeaccettata.111qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista,nel campo della gestione o della ricerca e selezione delpersonale o della fornitura di lavoro temporaneo o dellaricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego odella formazione professionale o di orientamento o dellamediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campodelle relazioni s<strong>in</strong>dacali.Art. 129Sospensione e revoca dell’autorizzazione1. Il dirigente della competente struttura regionalesospende, dandone comunicazione all’agenzia, l’autorizzazioneprovvisoria o def<strong>in</strong>itiva, per i soggetti che risult<strong>in</strong>onon avere ottemperato agli adempimenti previsti dalpresente regolamento, dalle norme nazionali e regionalisul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottatidalla Giunta regionale sulla materia.2. Il dirigente della competente struttura regionale<strong>in</strong>forma l’agenzia <strong>in</strong>teressata delle eventuali irregolaritàriscontrate ed assegna un term<strong>in</strong>e non <strong>in</strong>feriore a trentagiorni aff<strong>in</strong>ché l’agenzia medesima provveda a sanare leirregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.3. Ove l’agenzia non dimostri di essersi adeguataa quanto richiesto entro il term<strong>in</strong>e di sessanta giorni,ovvero i chiarimenti vengano ritenuti <strong>in</strong>sufficienti, ildirigente della competente struttura regionale dispone lacancellazione dall’albo e la revoca def<strong>in</strong>itiva dell’autorizzazione.Art. 130Competenze professionali1. Le agenzie di <strong>in</strong>termediazione devono avere personalequalificato secondo le seguenti modalità:a) almeno quattro unità nella sede pr<strong>in</strong>cipale;b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativaperiferica;c) <strong>in</strong>dicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e disupporto alla ricollocazione professionale devono averepersonale qualificato secondo le seguenti modalità:a) almeno due unità nella sede pr<strong>in</strong>cipale;b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativaperiferica;c) <strong>in</strong>dicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve esseredotato di adeguate competenze professionali che possonoderivare, alternativamente, da un’esperienza professionaledi durata non <strong>in</strong>feriore a due anni acquisita <strong>in</strong>4. Ai f<strong>in</strong>i dell’acquisizione dell’esperienza professionalem<strong>in</strong>ima di due anni di cui al comma 3, si tienealtresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensidell’articolo 17 della l.r. 32/2002 e f<strong>in</strong>alizzati al conseguimentodi qualifica corrispondente al profilo professionaleapprovato dalla Regione, promossi anche dalleassociazioni maggiormente rappresentative <strong>in</strong> materia diricerca e selezione del personale, ricollocazione professionalee somm<strong>in</strong>istrazione e di durata non <strong>in</strong>feriore adun anno.5. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro daalmeno due anni costituisce titolo idoneo alternativoall’esperienza professionale.Art. 131Locali1. Le agenzie per il lavoro devono essere <strong>in</strong> possessodi locali ed attrezzature d’ufficio, <strong>in</strong>formatiche e collegamentitelematici idonei allo svolgimento dell’attività dicui all’articolo 1232. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgonola propria attività debbono essere dist<strong>in</strong>ti da quelli di altrisoggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbonoessere adeguate allo svolgimento dell’attività nonchéconformi alla normativa <strong>in</strong> materia di sicurezza ed igienenei luoghi di lavoro.3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delleattività autorizzate ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs.276/2003 devono essere aperti al pubblico <strong>in</strong> orariod’ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativavigente.Art. 132Pubblicità e trasparenza1. All’esterno ed all’<strong>in</strong>terno dei locali delle unitàorganizzative sono <strong>in</strong>dicati <strong>in</strong> modo visibile gli estremidell’autorizzazione e dell’iscrizione nell’albo, ed è affissol’orario di apertura al pubblico che viene garantito.E’altresì <strong>in</strong>dicato l’organigramma delle funzioni aziendalicon le specifiche competenze professionali ed ilresponsabile della unità organizzativa.2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione


112 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12l’organigramma aziendale delle unità organizzative articolatoper funzioni aziendali con allegati i curricula, ele variazioni successivamente <strong>in</strong>tervenute. Tale organigrammaè accessibile per consultazione da quanti <strong>in</strong>tendonoavvalersi dei servizi delle agenzie.Art. 133Comunicazioni1. Il dirigente della competente struttura regionalecomunica tempestivamente agli <strong>in</strong>teressati l’autorizzazioneprovvisoria all’esecuzione delle attività e l’iscrizioneall’albo o il provvedimento negativo e ne dispone,ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazioned’ufficio.2. Il dirigente della competente struttura regionalecomunica al M<strong>in</strong>istero del lavoro e delle politiche socialii provvedimenti di autorizzazione rilasciati al f<strong>in</strong>edell’iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionalidell’albo nazionale e gli altri provvedimenti che <strong>in</strong>cidonosul regime autorizzatorio.3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regionegli spostamenti di sede, l’apertura di filiali o succursali,la cessazione dell’attività e tutte le altre <strong>in</strong>formazionirichieste dalla Regione.4. In caso di ripetuto mancato <strong>in</strong>vio delle comunicazionio delle <strong>in</strong>formazioni richieste l’autorizzazione èrevocata.Art. 135Def<strong>in</strong>izione di servizi al lavoro1. Ai f<strong>in</strong>i del presente regolamento, sono def<strong>in</strong>itiservizi al lavoro:a) orientamento;b) servizi per l’<strong>in</strong>contro fra domanda e offerta di lavoro;c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzionidei servizi pubblici per l’impiego, diverso da quellisottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelliriservati dalla legge <strong>in</strong> via esclusiva ai soggetti pubblici.Art. 136Forme di affidamento dei servizi al lavoro1. La Regione e le prov<strong>in</strong>ce possono affidare a soggettiaccreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, dicui all’articolo 135, mediante la sottoscrizione di unaconvenzione, secondo i criteri di economicità del ricorsoal soggetto privato, di impedimento del servizio pubblicoallo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di <strong>in</strong>tegrazionee qualità.2. La convenzione di cui al comma 1 discipl<strong>in</strong>a ireciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggettoaccreditato trasferisce alla Regione o alle prov<strong>in</strong>cele buone pratiche realizzate nel corso dell’espletamentodell’attività.Art. 134Divieto di transazione commerciale1. L’autorizzazione a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato o provvisorianon può essere oggetto di transazione commerciale.2. E’vietato il ricorso a figure contrattuali, tipicheo atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo nononeroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche diparte dell’attività oggetto di autorizzazione, o concessionedella autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi,persone fisiche o giuridiche.3. Il trasferimento d’azienda o la fusione comportano,<strong>in</strong> caso di conferimento <strong>in</strong> nuova o diversa società nonautorizzata a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato, il venir meno dellaautorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia,di ottenere una autorizzazione provvisoria.Sezione IIElenco regionale dei soggetti accreditatiper lo svolgimento di servizi al lavoro3. I soggetti che ottengono l’affidamento di servizial lavoro devono essere iscritti all’elenco nel momentodella sottoscrizione della convenzione.4. La procedura di accreditamento per l’affidamentodi servizi al lavoro deve essere conclusa entro il term<strong>in</strong>eprevisto per la sottoscrizione della convenzione.Art. 137Articolazione e tenuta dell’elenco1. L’elenco regionale è articolato <strong>in</strong> sezione regionalee sezioni prov<strong>in</strong>ciali.2. I soggetti accreditati che svolgono attività <strong>in</strong> più diuna prov<strong>in</strong>cia sono iscritti alla sezione regionale.3. I soggetti accreditati che svolgono attività <strong>in</strong> unasola prov<strong>in</strong>cia sono iscritti alla sezione prov<strong>in</strong>ciale corrispondente.4. Il dirigente della competente struttura regionaleprovvede alla tenuta dell’elenco e rilascia, a richiesta,certificato di iscrizione all’elenco.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12Art. 138Requisiti per l’iscrizione dei soggetti privati1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti privatiche siano <strong>in</strong> possesso dei seguenti requisiti:a) costituzione <strong>in</strong> forma societaria o cooperativa o <strong>in</strong>forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;b) sede legale o unità operativa situata nel territoriodella Regione;c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allosvolgimento dell’attività secondo quanto previsto dall’articolo140;d) l’<strong>in</strong>dicazione nell’oggetto sociale dello svolgimentodei servizi al lavoro <strong>in</strong>dicati all’articolo 135;e) assenza, <strong>in</strong> capo ai rappresentanti legali, agliamm<strong>in</strong>istratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti dirappresentanza e ai soci accomandatari, di:1) condanne penali, anche non def<strong>in</strong>itive per delitticontro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblicao contro l’economia pubblica, per il delitto previstodall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti noncolposi per i quali la legge comm<strong>in</strong>i la pena della reclusionenon <strong>in</strong>feriore nel massimo a tre anni, per delitti ocontravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzionedegli <strong>in</strong>fortuni sul lavoro o, <strong>in</strong> ogni caso, previsti da leggi<strong>in</strong> materia di lavoro o di previdenza sociale;2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposteai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dellalegge 31 maggio 1965 n. 575, o dalla legge 13 settembre1982, n. 646, e successive modificazioni;f) disponibilità di adeguate competenze professionali,secondo quando previsto dall’articolo 141;g) <strong>in</strong>terconnessione con la borsa cont<strong>in</strong>ua nazionaledel lavoro attraverso il nodo regionale;h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto deilavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.Art. 139Requisiti per l’iscrizione dei soggetti pubblici1. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti pubbliciche siano <strong>in</strong> possesso dei seguenti requisiti:a) sede situata nel territorio della Regione;b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allosvolgimento dell’attività secondo quanto previsto dall’articolo140;c) disponibilità di adeguate competenze professionalisecondo quanto previsto dall’articolo 141;d) <strong>in</strong>terconnessione con la borsa cont<strong>in</strong>ua nazionaledel lavoro attraverso il nodo regionale;e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto deilavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.113locali ed attrezzature d’ufficio, <strong>in</strong>formatiche e collegamentitelematici idonei allo svolgimento dell’attività dicui all’articolo 135.2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono lapropria attività debbono essere dist<strong>in</strong>ti da quelli di altrisoggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbonoessere adeguate allo svolgimento dell’attività nonchéconformi alla normativa <strong>in</strong> materia di sicurezza ed igienenei luoghi di lavoro.3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate,ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devonoessere aperti al pubblico <strong>in</strong> orario d’ufficio e accessibiliai disabili ai sensi della normativa vigente.Art. 141Competenze professionali1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenzeprofessionali che possono derivare, alternativamente,da un’esperienza professionale di durata non<strong>in</strong>feriore a due anni acquisita <strong>in</strong> qualità di dirigente,quadro, funzionario o professionista, <strong>in</strong> uno o più dei servizial lavoro <strong>in</strong>dicati all’articolo 135 o della formazioneprofessionale o dell’orientamento o della mediazione tradomanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazionis<strong>in</strong>dacali.2. Ai f<strong>in</strong>i dell’acquisizione dell’esperienza professionalem<strong>in</strong>ima di due anni di cui al comma 1, si tienealtresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensidell’articolo 17 della l.r. 32/2002 e f<strong>in</strong>alizzati al conseguimentodi qualifica corrispondente al profilo professionaleapprovato dalla Regione, promossi anche dalleassociazioni maggiormente rappresentative <strong>in</strong> materia diservizi al lavoro e di durata non <strong>in</strong>feriore ad un anno.Art. 142Procedura per l’iscrizione nell’elenco dei soggettipubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro1. I soggetti pubblici e privati che <strong>in</strong>tendono svolgerei servizi al lavoro nell’ambito di una sola prov<strong>in</strong>cia sonotenuti a presentare la domanda di accreditamento allaprov<strong>in</strong>cia medesima.2. I soggetti pubblici e privati che <strong>in</strong>tendono svolgerei servizi al lavoro nell’ambito di due o più prov<strong>in</strong>ce sonotenuti a presentare la domanda di accreditamento allaRegione.Art. 140Locali1. I soggetti accreditati devono essere <strong>in</strong> possesso diArt. 143Domanda di accreditamento1. I soggetti che <strong>in</strong>tendono essere iscritti nell’elenco


114 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi allavoro sono tenuti a presentare apposita domanda allaRegione o alla prov<strong>in</strong>cia, mediante lettera raccomandata,corredata da un supporto <strong>in</strong>formatico nel quale è riprodottatutta la documentazione. La domanda deve esseresottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositiformulari, approvati dal dirigente della competente strutturaregionale entro sessanta giorni dall’entrata <strong>in</strong> vigored el presente regolamento.1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell’elenco perdue anni dalla data di comunicazione dell’accettazione odel decorso del term<strong>in</strong>e di cui all’articolo 144, comma 2.2. S<strong>in</strong>o a sessanta giorni prima della scadenza delterm<strong>in</strong>e di cui al comma 1, il soggetto accreditato puòproporre domanda di r<strong>in</strong>novo dell’iscrizione, allegandoidonea documentazione comprovante il mantenimentodei requisiti prescritti.2. Nella domanda deve essere <strong>in</strong>dicato il servizio o iservizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l’accreditamento.3. La domanda deve contenere la documentazionecomprovante il possesso dei requisiti richiesti, compresoun documento analitico dal quale si ev<strong>in</strong>ca che il soggettodispone di una organizzazione tecnico-professionaleidonea allo svolgimento di servizi al lavoro, <strong>in</strong>dicandole unità organizzative, dislocate territorialmente, nonchél’organico.4. S<strong>in</strong>o alla def<strong>in</strong>itiva implementazione della borsacont<strong>in</strong>ua nazionale del lavoro, il requisito di cui all’articolo7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituitodalla dichiarazione del rappresentante legale che ilrichiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla datadell’accreditamento, alla <strong>in</strong>terconnessione con la borsanazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondole modalità stabilite dalla Giunta regionale.Art. 144Iscrizione nell’elenco1. La Regione, verificato il possesso dei requisitiprescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessantagiorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedentee lo iscrive nell’elenco, dandone comunicazioneallo stesso.2. La prov<strong>in</strong>cia competente, verificato il possesso deirequisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entrosessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggettorichiedente, dandone comunicazione allo stesso.3. Il term<strong>in</strong>e di cui ai commi 1 e 2 si <strong>in</strong>tende sospesoper il periodo che <strong>in</strong>tercorre tra il 1 ed il 31 agosto diciascun anno.4. La prov<strong>in</strong>cia competente comunica alla Regioneil nom<strong>in</strong>ativo e i servizi al lavoro per i quali il soggettopubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento,per l’iscrizione dello stesso nella sezioneprov<strong>in</strong>ciale.Art. 145Durata dell’iscrizione e r<strong>in</strong>novoArt. 146Sospensione e revoca dell’accreditamento1. La Regione o la prov<strong>in</strong>cia competente sospendono,dandone comunicazione all’<strong>in</strong>teressato, l’iscrizionenell’elenco dei soggetti che risult<strong>in</strong>o non avere ottemperatoagli adempimenti previsti dal presente regolamento,dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sulcollocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giuntaregionale sulla materia.2. La Regione o la prov<strong>in</strong>cia competente <strong>in</strong>formano ilsoggetto <strong>in</strong>teressato delle eventuali irregolarità riscontrateed assegnano un term<strong>in</strong>e non <strong>in</strong>feriore a trenta giorniaff<strong>in</strong>ché il medesimo provveda a sanare le irregolaritàriscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersiadeguato a quanto richiesto, entro il term<strong>in</strong>e di sessantagiorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti <strong>in</strong>sufficienti,la Regione o la prov<strong>in</strong>cia competente dispongono larevoca dell’accreditamento e la conseguente cancellazionedall’elenco.Art. 147Comunicazioni1. La Regione o la prov<strong>in</strong>cia competente provvedonoa comunicare tempestivamente agli <strong>in</strong>teressatil’iscrizione nell’elenco o il provvedimento negativo ene dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, lacancellazione d’ufficio.2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare allaRegione o alla prov<strong>in</strong>cia competente, gli spostamenti disede, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione dell’attivitàe tutte le altre <strong>in</strong>formazioni da questa richieste.3. In caso di ripetuto mancato <strong>in</strong>vio delle comunicazionio delle <strong>in</strong>formazioni richieste l’accreditamento èrevocato.Art. 148Divieto di transazione commerciale1. L’accreditamento non può essere oggetto di transazionecommerciale.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 122. E’vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche oatipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso,qualsivoglia forma di trasferimento, anche di partedell’attività oggetto dell’accreditamento, o concessionedell’accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi,persone fisiche o giuridiche.3. Il trasferimento d’azienda o la fusione comportano,<strong>in</strong> caso di conferimento <strong>in</strong> nuovo o diverso soggettogiuridico, il venir meno dell’accreditamento e la necessità,per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente laprocedura.Art. 153Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati1151. Le agenzie autorizzate alla somm<strong>in</strong>istrazione dilavoro che <strong>in</strong>tendono svolgere le attività previste dall’articolo13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli154 e seguenti.2. Le offerte di lavoro <strong>in</strong>dicate dall’articolo 13,comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibilicon la condizione di svantaggio e con lo stato di salutedel lavoratore svantaggiato.Sezione IIIDisposizioni comuniArt. 149Divieto di oneri <strong>in</strong> capo ai lavoratori1. E’fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzatee agli operatori pubblici e privati accreditati di esigereo comunque percepire, direttamente o <strong>in</strong>direttamente,compensi dal lavoratore.Art. 150Tutela dei dati personali1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatoripubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto dellanormativa <strong>in</strong> materia di tutela dei dati personali.Art. 151Connessione alla borsa cont<strong>in</strong>ua nazionale del lavoro1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatoripubblici e privati accreditati hanno l’obbligo di connettersialla borsa cont<strong>in</strong>ua nazionale del lavoro, di cuiall’articolo 15 del d.lgs. 276/2003, attraverso il nodoregionale, per il conferimento dei dati acquisiti <strong>in</strong> basealle <strong>in</strong>dicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nelrispetto degli standard tecnici e dei contenuti <strong>in</strong>formatividef<strong>in</strong>iti dalla Giunta regionale.Art. 152Monitoraggio statistico e valutazione1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatoripubblici e privati accreditati sono tenuti ad <strong>in</strong>viare allaRegione ogni <strong>in</strong>formazione richiesta relativamente alfunzionamento del mercato del lavoro, al f<strong>in</strong>e del monitoraggiostatistico e della valutazione delle politiche dellavoro.Capo IVMisure di <strong>in</strong>centivazione del raccordo pubblico eprivato, cooperative sociali e <strong>in</strong>serimentolavorativo dei lavoratori svantaggiatiArt. 154Procedura per il raccordo pubblico e privato1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somm<strong>in</strong>istrazionedi manodopera possono operare, ai sensidell’articolo 153, comma 1, a condizione che stipul<strong>in</strong>ouna convenzione con ciascuna prov<strong>in</strong>cia <strong>in</strong>teressata.2. La convenzione quadro è approvata dalla Giuntaregionale entro trenta giorni dall’entrata <strong>in</strong> vigore delpresente regolamento, sentiti il Comitato di coord<strong>in</strong>amentoistituzionale e la Commissione regionale permanentetripartita.3. La prov<strong>in</strong>ce stipulano le convenzioni, sentite leCommissioni prov<strong>in</strong>ciali tripartite che <strong>in</strong>dividuano lecategorie dei soggetti svantaggiati <strong>in</strong> conformità con leesigenze del mercato del lavoro locale.Art. 155Convenzioni per l’<strong>in</strong>centivazione delraccordo pubblico e privato1. La convenzione quadro di cui all’articolo 154,comma 2 prevede:a) l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contrattodi somm<strong>in</strong>istrazione di durata non <strong>in</strong>feriore a seimesi, nel caso previsto dall’articolo 13, comma 1, letteraa) del d.lgs. 276/2003;b) l’assunzione del lavoratore svantaggiato con contrattodi somm<strong>in</strong>istrazione non <strong>in</strong>feriore a nove mesi, nelcaso previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) deld.lgs. 276/2003;c) un piano <strong>in</strong>dividuale di <strong>in</strong>serimento o re<strong>in</strong>serimentonel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte dellavoratore, che comprende <strong>in</strong>terventi formativi valutati econcordati con i servizi per l’impiego;d) la presenza di un tutore, <strong>in</strong>dividuato dal servizioper l’impiego, <strong>in</strong> possesso di almeno uno dei seguentirequisiti:1) laurea <strong>in</strong> scienze della formazione;2) idonea qualifica professionale;3) documentata esperienza lavorativa almeno bien-


116 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12nale nello svolgimento della funzione di tutore o difunzioni aff<strong>in</strong>i;e) gli oneri per il tutore a carico dell’agenzia di somm<strong>in</strong>istrazione;f) l’<strong>in</strong>tegrale rispetto da parte dell’agenzia di somm<strong>in</strong>istrazionedegli accordi e contratti collettivi nazionali,regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,stipulati dalle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali dei datori di lavoroe dei lavoratori comparativamente più rappresentative<strong>in</strong> vigore presso l’impresa utilizzatrice;g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto dilavoro.Art. 156Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall’<strong>in</strong>dennitàdi disoccupazione ord<strong>in</strong>aria o speciale oda altra <strong>in</strong>dennità o sussidio1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto disomm<strong>in</strong>istrazione a norma dell’articolo 13, comma 1,lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamentidi mobilità, dall’<strong>in</strong>dennità di disoccupazione ord<strong>in</strong>aria ospeciale o da altra <strong>in</strong>dennità o sussidio la cui corresponsioneè collegata allo stato di disoccupazione o <strong>in</strong>occupazionequalora:a) rifiut<strong>in</strong>o, senza giustificato motivo, di essereavviati ad un progetto <strong>in</strong>dividuale di re<strong>in</strong>serimento nelmercato del lavoro corrispondente al piano <strong>in</strong>dividualesottoscritto con l’agenzia di somm<strong>in</strong>istrazione e il servizioper l’impiego;b) rifiut<strong>in</strong>o di essere avviati ad un corso di formazioneprofessionale corrispondente al piano <strong>in</strong>dividualesottoscritto con l’agenzia di somm<strong>in</strong>istrazione o nonfrequent<strong>in</strong>o regolarmente il corso di formazione suddetto,fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forzamaggiore;c) rifiut<strong>in</strong>o di sottoscrivere il piano di cui all’articolo155, comma 1, lettera c).2. Ai f<strong>in</strong>i della dichiarazione di decadenza di cui alcomma 1 le attività lavorative o di formazione offerte allavoratore devono essere congrue rispetto alle competenzee alle qualifiche del lavoratore stesso.Art. 157Decadenza dallo stato di disoccupazione1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallostato di disoccupazione:a) nei casi di rifiuto <strong>in</strong>dicati all’articolo 156, comma1, lettere a), b) e c);b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicatanel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratoree comunque raggiungibile con i mezzi pubblici <strong>in</strong>sessanta m<strong>in</strong>uti.2. Ai f<strong>in</strong>i della dichiarazione di decadenza di cui alcomma 1 le attività lavorative o di formazione offerte allavoratore devono essere congrue rispetto alle competenzee alle qualifiche del lavoratore stesso.Art. 158Procedura per la dichiarazione di decadenzadallo stato di disoccupazione1. Al verificarsi dei casi di decadenza, <strong>in</strong>dicati dagliarticoli 156 e 157, l’agenzia di somm<strong>in</strong>istrazione provvedea segnalare il nom<strong>in</strong>ativo del lavoratore al servizioper l’impiego competente al f<strong>in</strong>e della dichiarazione didecadenza e della conseguente cancellazione dalla listadi mobilità e della perdita dello stato di disoccupazioneda parte della prov<strong>in</strong>cia con atto motivato.2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenzadallo stato di disoccupazione della prov<strong>in</strong>cia èammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notificadel provvedimento.3. La prov<strong>in</strong>cia provvede a segnalare il nom<strong>in</strong>ativodel lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato didisoccupazione con proprio provvedimento, all’ufficiodell’Istituto nazionale della previdenza sociale competenteper territorio per gli atti relativi alla decadenza daitrattamenti previdenziali di cui all’articolo 156.Art. 159Cooperative sociali e <strong>in</strong>serimento lavorativodi lavoratori svantaggiati e disabili1. Al f<strong>in</strong>e di favorire l’<strong>in</strong>serimento lavorativo deilavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensidell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le prov<strong>in</strong>ce stipulanouna convenzione con le associazioni s<strong>in</strong>dacali dei datoridi lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territorialee con le associazioni di rappresentanza, assistenzae tutela delle cooperative di cui all’articolo 3, comma4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n.87 (Discipl<strong>in</strong>a dei rapporti tra le cooperative sociali e glienti pubblici che operano nell’ambito regionale).2. Lo schema di convenzione quadro è approvatodalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionalepermanente tripartita e il Comitato di coord<strong>in</strong>amentoistituzionale ed è adottato dalla prov<strong>in</strong>cia, sentita laCommissione prov<strong>in</strong>ciale tripartita.3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggettola discipl<strong>in</strong>a delle modalità, delle condizioni e deglieffetti del conferimento alle cooperative di commesse dilavoro da parte di imprese s<strong>in</strong>gole o associate.4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12<strong>in</strong>serire <strong>in</strong> cooperativa sono <strong>in</strong>dividuati dalla prov<strong>in</strong>cia,sentita la Commissione prov<strong>in</strong>ciale permanente tripartita,valutando prioritariamente la natura e la gravità delladisabilità che rendono più difficoltoso l’<strong>in</strong>serimento nellavoro.5. La prov<strong>in</strong>cia provvede al monitoraggio delle convenzionie degli <strong>in</strong>serimenti lavorativi e alle comunicazionialla Regione.Art. 160Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni perl’<strong>in</strong>serimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati eper i lavoratori disabili1. Per stipulare con le prov<strong>in</strong>ce convenzioni f<strong>in</strong>alizzateall’<strong>in</strong>serimento lavorativo di soggetti svantaggiati odisabili, le cooperative sociali <strong>in</strong>dicate all’articolo 159 ei loro consorzi devono:a) essere iscritte nell’albo regionale delle cooperativesociali previsto dall’articolo 3 della l.r. 87/1997 nellesezioni b) e c);b) avere almeno una unità locale situata nel territoriodella prov<strong>in</strong>cia;c) non avere <strong>in</strong> corso procedure concorsuali;d) aver già assolto gli impegni di impiego di personesvantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavorodella cooperazione sociale o del settore <strong>in</strong> cui operano;f) rispettare le norme nazionali e regionali <strong>in</strong> materiadi tutela e sicurezza del lavoro ed essere <strong>in</strong> regola con lecontribuzioni assicurative e previdenziali.2. Qualora l’<strong>in</strong>serimento lavorativo nelle cooperativesociali riguardi lavoratori disabili, l’applicazione delledisposizioni previste dall’articolo 14, comma 3 del d.lgs.276/2003 è subord<strong>in</strong>ata all’adempimento degli obblighidi assunzione di lavoratori disabili ai f<strong>in</strong>e della coperturadella restante quota d’obbligo a carico del datoredi lavoro conferente le commesse, determ<strong>in</strong>ata ai sensidell’articolo 3 della legge. 68/1999.Art. 161Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni perl’<strong>in</strong>serimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati eper i lavoratori disabili117Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmatidalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;d) la durata delle commesse, che non può essere<strong>in</strong>feriore a due anni;e) le modalità per la presentazione dell’attestazionedel valore complessivo della commessa mediante dichiarazionesottoscritta congiuntamente dalla cooperativa odal consorzio e dall’impresa conferente;f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e iloro consorzi al f<strong>in</strong>e di verificare il rapporto tra le s<strong>in</strong>golecommesse e i rapporti di lavoro <strong>in</strong>staurati;g) per i lavoratori disabili la determ<strong>in</strong>azione del coefficientedi calcolo del valore unitario delle commesse, aif<strong>in</strong>i della copertura della quota di riserva;h) il limite di percentuale massima di copertura dellaquota d’obbligo per l’impresa conferente riconosciutacon la convenzione, pari al 20 per cento;i) la riduzione della quota d’obbligo per l’impresaconferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto dilavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.2. La determ<strong>in</strong>azione del coefficiente di calcolo dicui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendol’importo complessivo di ciascuna commessa per ilcosto mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolatosulla base del contratto collettivo di lavoro di categoriaapplicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 percento per i costi generali d’impresa. Su richiesta delleparti la prov<strong>in</strong>cia può aumentare tale maggiorazione, <strong>in</strong>relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggettodella commessa. torna all’<strong>in</strong>dice.NOTE1Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n.28/R, articolo 1.2Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 1.3Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 2.4Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 3.5Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,1. La convenzione quadro di cui all’articolo 159,comma 2 deve <strong>in</strong>dicare:a) le modalità di adesione da parte delle imprese<strong>in</strong>teressate;b) i lavoratori svantaggiati o disabili da <strong>in</strong>serire allavoro <strong>in</strong> cooperativa, applicando per i disabili quantodisposto dall’articolo 159 comma 4;c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiatoo disabile comunque non superiore a quanto stabilito daiarticolo 4.6Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 5.7Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 5.8Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 6.9Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 6.


118 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1210Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 7.11Lettera aggiunta con con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 8.12Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 8.13Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 9.14Comma aggiunto con con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 10.15La presente sezione, unitamente agli articoli che lacompongono, è stata così sostituita con d.p.g.r. 30 dicembre2009, n. 88/R, articolo 11.16La presente sezione, unitamente agli articoli che lacompongono, è stata <strong>in</strong>serita con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 12.17Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono,è stato così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 13.18Articolo abrogato con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 14.19Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 15.20Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R,articolo 16.21Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n.88/R, articolo 17.22Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n.12/R, articolo 1.23Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n.12/R, articolo 2.24Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n.12/R, articolo 3.25Articolo aggiunto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R,articolo 4.26Il presente titolo, unitamente agli articoli che locompongono, è stato così sostituito con con d.p.g.r. 2 febbraio2005, n. 22/R, articolo 1.27Articolo già sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n.22/R, articolo 1, poi modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 1, e da ultimo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno2009, n. 28/R, articolo 2.28Articolo già sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n.22/R, articolo 1, e successivamente modificato con d.p.g.r. 25ottobre 2007, n. 52/R, articolo 2.29Articolo aggiunto con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R,articolo 1, e successivamente così sostituito con d.p.g.r. 25ottobre 2007, n. 52/R, articolo 3.30Articolo aggiunto con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R,articolo 1, e successivamente modificato con d.p.g.r. 25 ottobre2007, n. 52/R, articolo 4.31Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 1.32Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 2.33Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 3.34Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 4.35Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 5.36Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 6.37Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 6.38Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 6.39Lettera così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 7.40Periodo aggiunto con d.p.g.r. d.p.g.r. 7 luglio 2008, n.38/R, articolo 7.41Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 8.42Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 9.43Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 5.44Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 10.45Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 11.46Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 12.47Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R,articolo 1348 Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n.28/R, articolo 3.49Il presente capo, unitamente agli articoli che locompongono, è stato così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009,n. 28/R, articolo 4.50Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 6.51Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 7.52Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R,articolo 8.53Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 9.54Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 10.55Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 11.56Articolo <strong>in</strong>serito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R,articolo 12.57Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 13.58Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 14.59Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R,articolo 14.60Le parole “Le sedi operative” previste dalla formulazioneorig<strong>in</strong>aria sono state così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007,n. 52/R, articolo 14.


3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1261Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 15.62Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 16.63Articolo <strong>in</strong>serito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R,articolo 17.64Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n.28/R, articolo 5.65Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n.28/R, articolo 6.66Gli articoli da 77 bis a 77 sexies sono stati <strong>in</strong>seriti con119Viste le ord<strong>in</strong>anze del Presidente del Consiglio deiM<strong>in</strong>istri n. 3800 del 6 agosto 2009 e n. 3834 del 22dicembre 2009;Visto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)della citata ord<strong>in</strong>anza P.C.M. n. 3800/2009, il Commissarioprovvede al rimborso delle spese sostenutedal comune di Viareggio per i primi <strong>in</strong>terventi disoccorso nonché per le spese relative alle esequiesolenni delle vittime;d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 7.67Gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 sono statiabrogati con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 8.68Il presente titolo, unitamente agli articoli che locompongono, è stato così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio2005, n. 22/R, articolo 2.69Articolo già modificato con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n.22/R, articolo 2, poi ulteriormente modificato con d.p.g.r. 25ottobre 2007, n. 52/R, articolo 18.70Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 19.71Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 20.72Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 21.73Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 22.74Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n.52/R, articolo 23.SEZIONE IIIPRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE- Ord<strong>in</strong>anzeORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 26 febbraio 2010, n. 4OPCM n.3800/2009: rimborso delle spese sostenutedal Comune di Viareggio a seguito dell’<strong>in</strong>cidenteferroviario del 29/06/2009.IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEVisti, altresì, l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 3,comma 2, della medesima ord<strong>in</strong>anza, i quali dispongono,rispettivamente, il rimborso delle spese sostenute dalcomune di Viareggio per la rimozione ed il trasportodei materiali di risulta derivanti dal crollo/demolizionedegli edifici danneggiati nonché il rimborso dei compensicorrisposti, dal medesimo Comune, per prestazioni dilavoro straord<strong>in</strong>ario effettivamente prestato dal propriopersonale <strong>in</strong> servizio, direttamente impegnato <strong>in</strong> attivitànecessarie al superamento dell’emergenza e nel limitemassimo di 75 ore mensili pro-capite, f<strong>in</strong>o alla cessazionedello stato d’emergenza;Considerato che le risorse f<strong>in</strong>anziarie statali di cuiall’art. 7, comma 1 dell’OPCM n. 3800/2009 sono stateaccreditate sulla contabilità speciale n. 5350 <strong>in</strong>testata alCommissario delegato;Verificato che il Comune di Viareggio ha <strong>in</strong>viatola seguente documentazione giustificativa relativa allespese sostenute per:rimozione delle macerie nella zona di Via Ponchiellieuro 172.886,01;straord<strong>in</strong>ario dipendenti comunali del periodo 29giugno- 30 novembre euro 52.401,94;somma urgenza per la messa <strong>in</strong> sicurezza dell’area diVia Ponchielli euro 237.318,34;organizzazione delle esequie solenni delle vittimeeuro 208.483,54;di cui euro 162.198,16 disposte dal settore LLPP eeuro 46.285,38 disposte dalla polizia municipale;per un importo complessivo pari a euro 671.089,83di cui l’ufficio regionale competente ne ha verificato lacompletezza;Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio deiM<strong>in</strong>istri del 3 luglio 2009 con cui è stato dichiarato lo statodi emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della legge n.225/1992, per il grave <strong>in</strong>cidente ferroviario occorso <strong>in</strong>data 29 giugno 2009 nel comune di Viareggio;Visto il DPCM del 18 dicembre 2009 con cui è statoprorogato lo stato di emergenza nazionale per Viareggios<strong>in</strong>o al 31/12/2010;Considerato pertanto che è possibile procedere allaliquidazione della somma pari a euro 656.041,11 a valeresulle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5350<strong>in</strong>testata al Commissario delegato;ORDINADi liquidare l’importo di euro 671.089,83 a favoredel Comune di Viareggio a valere sulle somme accredi-


120 3.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12tate sulla contabilità speciale n. 5350 <strong>in</strong>testata al Commissariodelegato.pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzettadell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E’Ufficiale della Repubblica Italiana.Il presente atto è pubblicato <strong>in</strong>tegralmente sulB.U.R.T. ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 eIl Presidentesuccessive modifiche ed <strong>in</strong>tegrazioni e sulla banca datiClaudio Mart<strong>in</strong>idegli atti amm<strong>in</strong>istrativi della Giunta regionale ai sensi


MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLAPUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008Con l’entrata <strong>in</strong> vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ord<strong>in</strong>amento del Bollett<strong>in</strong>oUfficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio1995, n. 9 (Disposizioni <strong>in</strong> materia di procedimento amm<strong>in</strong>istrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e lemodalità per l’<strong>in</strong>vio degli atti dest<strong>in</strong>ati alla pubblicazione sul B.U.R.T.Tutti gli Enti <strong>in</strong>serzionisti devono <strong>in</strong>viare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. <strong>in</strong> formato esclusivamentedigitale. Le modalità tecniche per l'<strong>in</strong>vio elettronico degli atti dest<strong>in</strong>ati alla pubblicazione sono state stabilite conDecreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’<strong>in</strong>vio elettronico avviene mediante <strong>in</strong>teroperabilità deisistemi di protocollo <strong>in</strong>formatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della <strong>in</strong>frastruttura di CooperazioneApplicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno comeallegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E’ fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cuisopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissioneelettronica all’<strong>in</strong>dirizzo redazione@regione.toscana.it.Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato ilmercoledì della settimana successiva.Il calcolo per le tariffe di <strong>in</strong>serzione è determ<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> base al numero complessivo dei caratteri, spazi,simboli di<strong>in</strong>terl<strong>in</strong>ea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di Euro 0,010, ilcosto per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000per ogni pag<strong>in</strong>a di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare <strong>in</strong>teramente la pag<strong>in</strong>aA/4 (Euro 20).Per le <strong>in</strong>serzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 <strong>in</strong>testato a: RegioneToscana - Bollett<strong>in</strong>o Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.L’attestazione del pagamento dovrà essere <strong>in</strong>viata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale dapubblicare <strong>in</strong>viato <strong>in</strong> formato digitale.L’art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cuipubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’<strong>in</strong>teressato, <strong>in</strong>tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere <strong>in</strong>dicata la norma che la rende obbligatoria.L’art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all’art.5,comma 1, lettere h),i),j),e k), ed <strong>in</strong> particolare:1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;2) bandi ed avvisi per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativiprovvedimenti di approvazione;3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;4) gli avvisi di conferimento di <strong>in</strong>carichi esterni o di collaborazione coord<strong>in</strong>ata e cont<strong>in</strong>uativa, ove previsto dalladiscipl<strong>in</strong>a della materia.Si ricorda che l’art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e lecomunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del c<strong>in</strong>quanta per cento delle tariffe di <strong>in</strong>serzione dei loroatti sul B.U.R.T.I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisitiformali:• testo - <strong>in</strong> forma <strong>in</strong>tegrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);• collocazione fuori dai marg<strong>in</strong>i del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;• <strong>in</strong>dicazione, all’<strong>in</strong>izio del testo, della denom<strong>in</strong>azione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto s<strong>in</strong>tetizzato neidati essenziali;• <strong>in</strong>serimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere <strong>in</strong>seriti nello stesso testo seraggruppati per categorie o tipologie omogenee.Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622

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