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SEZIONE I - Consiglio Regionale della Toscana - Regione Toscana

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<strong>SEZIONE</strong> I27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), delloStatuto;3LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALILEGGE REGIONALE 23 novembre 2009, n. 71Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia).Il <strong>Consiglio</strong> regionale ha approvatoIl Presidente <strong>della</strong> Giuntapromulgala seguente legge:PREAMBOLOSOMMARIOArt. 1 - Modifiche all’articolo 3 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r.39/2005Art. 3 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r.39/2005Art. 4 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r.39/2005Art. 5 - Modifiche all’articolo 11 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 6 - Modifiche all’articolo 12 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 13 <strong>della</strong> l.r.39/2005Art. 8 - Modifiche all’articolo 14 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 15 <strong>della</strong> l.r.39/2005Art. 10 - Modifiche all’articolo 16 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 11 - Modifiche all’articolo 17 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 12 - Modifiche all’articolo 23 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 13 - Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r.39/2005Art. 14 - Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r.39/2005Art. 15 - Inserimento dell’articolo 23 quater nellal.r. 39/2005Art. 16 - Inserimento dell’articolo 23 quinquiesnella l.r. 39/2005Art. 17 - Inserimento dell’articolo 23 sexies nella l.r.39/2005Art. 18 - Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r.39/2005Art. 19 - Modifiche all’articolo 40 <strong>della</strong> l.r. 39/2005Art. 20 - Decorrenza degli effettiArt. 21 - AbrogazioniPREAMBOLOVisto l’articolo 117, terzo comma, <strong>della</strong> Costituzione;Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme perl’attuazione del piano energetico nazionale in materia diuso razionale dell’energia, di risparmio energetico e disviluppo delle fonti rinnovabili di energia);Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadrosulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici);Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387(Attuazione <strong>della</strong> direttiva 2001/77/CE relativa alla promozionedell’energia elettrica prodotta da fonti energeticherinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino delsettore energetico, nonché delega al Governo per il riassettodelle disposizioni vigenti in materia di energia);Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioniper lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,nonché in materia di energia);Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192(Attuazione <strong>della</strong> direttiva 2002/91/CE relativa al rendimentoenergetico nell’edilizia);Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 (Riordino <strong>della</strong> disciplina relativa all’installazionee all’esercizio degli impianti di riempimento, travasoe deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonchéall’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita diGPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52,<strong>della</strong> legge 23 agosto 2004, n. 239);Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115(Attuazione <strong>della</strong> direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienzadegli usi finali dell’energia e i servizi energetici eabrogazione <strong>della</strong> direttiva 93/76/CEE);Visto il decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per laprogettazione, l’installazione, l’esercizio, e la manutenzionedegli impianti termici degli edifici ai fini del contenimentodei consumi di energia, in attuazione dell’articolo4, comma 4, <strong>della</strong> l. 9 gennaio 1991, n. 10);Visto il decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 2aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19agosto 2005, n. 192, concernente attuazione <strong>della</strong> direttiva2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.);Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promo-


4 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50zione dell’amministrazione elettronica e <strong>della</strong> societàdell’informazione e <strong>della</strong> conoscenza nel sistema regionale.Disciplina <strong>della</strong> “Rete telematica regionale <strong>Toscana</strong>”);Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Leggedi semplificazione e riordino normativo 2009), ed, inparticolare, gli articoli 40 e 42;Visto il parere favorevole del <strong>Consiglio</strong> delle autonomielocali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;Considerato quanto segue:1. La <strong>Regione</strong> ha potestà legislativa concorrente sullematerie “governo del territorio” e “produzione, trasportoe distribuzione nazionale dell’energia”;2. L’Unione europea con la direttiva 2002/91/CEdel Parlamento europeo e del <strong>Consiglio</strong> del 16 dicembre2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, haindividuato misure minime per garantire l’efficienzaenergetica in edilizia, introducendo vincoli in ordinealla disciplina degli strumenti minimi e delle procedurenecessarie per garantire il contenimento dei consumienergetici degli edifici;3. Con d.lgs. 192/2005, è stata recepita la dir.2002/91/CE;4. L’articolo 4, comma 1, del d.lgs.192/2005 prevedeche con uno o più decreti siano determinati i criterigenerali per la definizione di alcuni strumenti minimifinalizzati al contenimento dei consumi energetici tra cuile metodologie per il calcolo del rendimento energeticodegli edifici e l’applicazione di requisiti minimi in materiadi rendimento energetico degli edifici;5. Tra le modalità disciplinate dal d.lgs.192/2005 permigliorare le prestazioni energetiche degli edifici, assume,altresì, rilevanza decisiva la definizione dei criterigenerali per la certificazione energetica degli edifici, ilcontrollo sul rendimento energetico degli impianti termicie la determinazione dei criteri atti a garantire laqualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati<strong>della</strong> certificazione energetica e delle ispezioni degliimpianti;6. L’articolo 9, comma 1, del d.lgs.192/2005 assegnaalle regioni l’attuazione delle disposizioni sul rendimentoenergetico degli edifici; ai sensi dell’articolo 9, sono,altresì, attribuite alle regioni e agli enti locali le funzionidi gestione e di controllo delle procedure atte a garantirel’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;7. Ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 192/2005, inrelazione a quanto disposto dall’articolo 117, quintocomma <strong>della</strong> Costituzione, le norme del suddetto decretolegislativo e dei decreti ministeriali applicativi, nellematerie di legislazione concorrente si applicano per leregioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento<strong>della</strong> dir. 2002/91/CE soltanto fino alla data dientrata in vigore <strong>della</strong> normativa di attuazione adottatada ciascuna regione (c.d. clausola di cedevolezza);8. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs192/2005, è stato emanato il d.p.r. 59/2009, con il qualesono state definite le metodologie per il calcolo del rendimentoenergetico degli edifici e i requisiti minimi perl’efficienza energetica degli edifici;9. In attuazione dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs.192/2005, con il decreto 26 giugno 2009 del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell’ambiente e <strong>della</strong> tutela del territorio e del marenonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,sono state emanate le linee guida nazionali per ladisciplina del sistema di certificazione energetica degliedifici;10. Il recente mutamento del quadro normativo nazionalerende necessario, pertanto, modificare le disposizioniinerenti l’efficienza energetica in edilizia contenutenella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioniin materia di energia), prevedendo un sistema dicertificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione,quelli oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione,nonché per gli edifici di superficie utile lordasuperiore a mille metri quadrati oggetto di interventi diristrutturazione edilizia che riguardino l’intera struttura;11. Una materia così complessa necessita di un supportonormativo adeguato che garantisca un quadro diregole esaustivo, anche con riferimento alle attività direcupero dei dati e di controllo dei medesimi da parte<strong>della</strong> pubblica amministrazione, ed assicuri l’efficaceapplicazione di livelli qualitativi minimi di efficienzaenergetica degli edifici, un meccanismo di certificazioneenergetica semplice e funzionale, un idoneo sistema dicontrollo degli impianti di climatizzazione;12. In particolare è necessario integrare le funzioniattribuite alla <strong>Regione</strong>, demandando ad essa, per ragionidi unitarietà del sistema, la gestione del sistema informativoregionale sull’efficienza e sulla certificazioneenergetica degli edifici e dei relativi impianti;13. Diventa necessario creare un sistema di certificazioneenergetica degli edifici coordinato e integratomediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioniche non richiedano l’esercizio unitario su baseregionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazionee adeguatezza dell’amministrazione;14. In ossequio al principio di sussidiarietà appareopportuno attribuire ai comuni le funzioni di vigilanzae controllo sull’osservanza delle regole relative all’efficienzaenergetica degli edifici;15. Per conseguire gli obiettivi prefissati, occorre,altresì, modificare l’articolo 23, integrandolo con unaserie articolata e coordinata di previsioni, volte a dareanalitica attuazione alle prescrizioni del d.lgs. 192/2005,con particolare attenzione alla disciplina <strong>della</strong> relazionetecnica di rendimento energetico degli edifici, dell’attestatodi certificazione energetica, che deve essererichiamato negli atti di trasferimento a titolo oneroso e dilocazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50o sottoposta a ristrutturazione, nonché dei requisiti deisoggetti certificatori;16. Per assicurare l’efficace applicazione di livelliqualitativi minimi di rendimento energetico degli edifici,occorre istituire il sistema informativo regionale sull’efficienzae sulla certificazione energetica degli edificie dei relativi impianti, (sistema informativo regionalesull’efficienza energetica), gestito dalla struttura regionalecompetente, che comprende l’archivio informaticodelle certificazioni energetiche, nonché il catasto degliimpianti di climatizzazione;17. Risulta importante prevedere, qualora gli attestatidi certificazione energetica siano relativi ad impiantiproduttivi, che la trasmissione degli stessi avvengaattraverso la rete regionale degli sportelli unici per leattività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 <strong>della</strong> l.r.40/2009;18. In questo nuovo contesto diventa importante ladisciplina del sistema di controlli sull’efficienza energeticadegli edifici e la disciplina di un adeguato sistemadi sanzioni in caso di inadempienza delle relative disposizioni;19. Allo scopo di dare compiuta attuazione al modificatoimpianto normativo risulta necessaria l’emanazionedi uno o più regolamenti regionali che definiscano inparticolare la disciplina con riferimento a:a) i requisiti minimi di rendimento energetico degliedifici e le prescrizioni specifiche da rispettare nellamateria di utilizzo delle fonti rinnovabili;b) le modalità di redazione e le indicazioni tecnichecontenute nell’attestato di certificazione energetica;c) le modalità di conduzione, di manutenzione, dicontrollo e di ispezione degli impianti termici;d) le modalità di organizzazione, di gestione, diimplementazione del sistema informativo regionalesull’efficienza energetica, nonché il raccordo di dettosistema con la banca dati regionale SUAP, di cui alla l.r.40/2009;20. In attuazione <strong>della</strong> l. 36/2001 e dei relativi attiattuativi si prevede l’obbligo dei soggetti gestori dicomunicare i dati relativi all’ampiezza delle fasce dirispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico,degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquantachilovolt;21. Al fine di consentire le necessarie verifiche daparte delle autorità competenti ed il recepimento dellefasce di rispetto all’interno degli strumenti di pianificazioneterritoriale e degli atti di governo del territoriocomunali è necessario estendere l’obbligo di comunicazionedi tali dati ai comuni interessati ed alla <strong>Regione</strong>anche per gli impianti già autorizzati alla data di entratain vigore <strong>della</strong> presente legge;22. A seguito dell’entrata in vigore di norme stataliche hanno semplificato gli adempimenti necessari perla realizzazione di taluni impianti energetici “a bassoimpatto”, è sorta la necessità di adeguare la l.r. 39/2005,specificando quali depositi di gas di petrolio liquefatto(GPL) sono esentati dall’autorizzazione unica, qualiimpianti a fonti rinnovabili sono effettuabili con denunciadi inizio attività (DIA) e quali tipologie di impiantisono invece realizzabili con una semplice comunicazionepreventiva al comune;23. Va ampliato, per gli impianti a fonte rinnovabilee cogenerativi, l’elenco, presente all’articolo 16, delleopere soggette a DIA in quanto inferiori a determinatesoglie di potenza, tenuto conto di quanto previsto inambito nazionale dalla legge regionale 24 dicembre2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale epluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e dallal. 99/2009; per tali attività non si richiede più l’autorizzazioneunica;24. Va parallelamente integrata l’attuale previsionedelle opere non soggette a DIA ma realizzabili, per quantoconcerne gli aspetti energetici ed edilizi, a seguito disemplice comunicazione al comune interessato, tenutoconto di quanto previsto in ambito nazionale dal d.lgs115/2008 e dalla l. 99/2009;Si approva la presente leggeArt. 1Modifiche all’articolo 3 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. L’articolo 3 <strong>della</strong> legge regionale 24 febbraio2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituitodal seguente:“Art. 3Funzioni <strong>della</strong> <strong>Regione</strong>1. La <strong>Regione</strong>:a) promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione,lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e diprogrammi necessari al raggiungimento delle finalitàdi cui alla presente legge, secondo le modalità di cuiall’articolo 22;b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamentoo di intesa con gli organi dello Stato e conle altre regioni, ai sensi dell’articolo 4, rilasciando, perle opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dalloStato, il relativo atto di intesa;c) approva e attua il piano di indirizzo energeticoregionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi didetto piano ed il documento di monitoraggio e valutazionedi cui all’articolo 5;d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quantoconcerne impianti geotermici, impianti eolici di potenzasuperiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazioneintrodotta dall’articolo 27, comma 43, letterab), <strong>della</strong> legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni perlo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,nonché in materia di energia), nonché linee e impianti5


6 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energiaelettrica di tensione nominale superiore a 100 milavolt qualora assoggettati a procedura di valutazione diimpatto ambientale (VIA) regionale ai sensi <strong>della</strong> leggeregionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione<strong>della</strong> valutazione di impatto ambientale) o qualorainteressino un ambito territoriale interregionale;e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizioattività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o incorso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4,per le tipologie di opere indicate alla lettera d);f) svolge le attività di vigilanza e applicazione dellesanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per la tipologiadi opere indicate alla lettera d);g) approva i regolamenti sull’efficienza energetica inedilizia di cui all’articolo 23 sexies;h) gestisce il sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica di cui all’articolo 23 ter ;i) può individuare i livelli di efficienza energeticaambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzioneenergetica, ai sensi dell’articolo 24;l) può individuare limiti di efficienza energeticanell’esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti dicui all’articolo 25;m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo <strong>della</strong>concorrenza, secondo le modalità di cui all’articolo 30;n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondole modalità di cui agli articoli 31 e 33;o) dispone misure particolari di tutela a favore dellestazioni astronomiche e delle aree naturali protettesecondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;p) approva l’autorizzazione in sanatoria per gli elettrodottidi rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 38;q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriorimisure di attuazione previste all’articolo 39;r) svolge attività di divulgazione e di promozione diiniziative di aggiornamento tecnico e professionale sullematerie oggetto <strong>della</strong> presente legge, anche per il personaledelle strutture regionali competenti;s) esercita le funzioni amministrative relative allelinee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126,127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acquee impianti elettrici) con riferimento alle opere che sonodi sua competenza ai sensi <strong>della</strong> lettera d).”.Art. 2Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 3 <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inserito ilseguente:“Art. 3 bisFunzioni delle province1. Le province:a) effettuano i controlli necessari all’osservanza dellenorme relative al contenimento dei consumi di energianell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazionesecondo le modalità indicate nel regolamento dicui all’articolo 23 sexies, ferme restando le competenzeriservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamilaabitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter;b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti,al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8,comma 2;c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11,13 e 15 e le concessioni di cui all’articolo 14, ad eccezionedi quelle riservate alla <strong>Regione</strong> ai sensi dell’articolo 3,comma 1, lettera d);d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gliinterventi su opere esistenti o in corso di realizzazionedi cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opereindicate alla lettera c);e) svolgono le attività di vigilanza e applicazionedelle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per latipologia di opere indicate alla lettera c);f) promuovono misure a tutela dei consumatori,secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;g) esercitano le funzioni amministrative relative allelinee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110,126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimentoalle opere che sono di loro competenza ai sensi <strong>della</strong>lettera c).”.Art. 3Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 3 bis <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inseritoil seguente:“Art. 3 terFunzioni dei comuni1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamilaabitanti, i comuni effettuano i controlli necessariall’osservanza delle norme relative al contenimento deiconsumi di energia nell’esercizio e manutenzione degliimpianti di climatizzazione.2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni,anche in forma associata:a) dettano disposizioni al fine di promuovere laproduzione di energia diffusa, ai sensi dell’articolo 8,comma 3;b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gliinterventi di cui all’articolo 16, comma 3;c) svolgono le attività di vigilanza e applicazionedelle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per latipologia di opere indicate alla lettera b);d) adottano negli atti di governo del territorio e neiregolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienzaenergetica in edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo8, comma 3;


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimentoenergetico e con riferimento agli attestati di certificazioneenergetica;f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazionedelle sanzioni in materia di efficienza energetica inedilizia;g) esercitano l’attività di vigilanza sulle certificazionienergetiche rilasciate dai soggetti competenti;h) promuovono misure a tutela dei consumatori,secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;i) dettano disposizioni concernenti gli impianti diilluminazione esterna, individuano modalità e terminiper l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioniper la prevenzione dell’inquinamento luminoso, aisensi dell’articolo 8, comma 3;l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensidell’articolo 35 , commi 6 e 8;m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti,al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8,comma 2;n) esercitano le funzioni amministrative relative allelinee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110,126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimentoalle opere che sono di loro competenza ai sensi <strong>della</strong>lettera b).”.Art. 4Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 10 <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inserito ilseguente:“Art. 10 bisDeterminazione delle fasce di rispetto per latutela dall’inquinamento elettromagnetico1. In attuazione dell’articolo 8 <strong>della</strong> legge 22 febbraio2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizionia campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), iltitolo abilitativo di cui all’articolo 10, determina le fascedi rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagneticodegli elettrodotti con tensione non superiore a 150chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenutanei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2,<strong>della</strong> l. 36/2001.alla <strong>Regione</strong> per gli elettrodotti di competenza provinciale.”.Art. 5Modifiche all’articolo 11 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 11 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 èsostituito dal seguente:“1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17,sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzionee l’esercizio dei seguenti impianti:a) impianti di produzione di energia elettrica da fonteconvenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni disoccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazionedelle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269,comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale);b) linee elettriche e relativi impianti;c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutturecostituenti opere di urbanizzazione e delle modifichedi oleodotti esistenti non individuate dal regolamento dicui all’articolo 39, come nuova opera;d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacitàsuperiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto allelettere e) ed f);e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacitàsuperiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1,comma 56 <strong>della</strong> l. 239/2004;f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto(GPL) nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, <strong>della</strong> l.239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso noncommerciale aventi capacità complessiva non superiorea 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacitàdi accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi diprodotto;g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi,fatto salvo quanto previsto alla lettera h);h) impianti di lavorazione e trasformazione oliminerali nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, <strong>della</strong>l. 239/2004;i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzodell’idrogeno come individuati dal regolamento di cuiall’articolo 39.”.Art. 6Modifiche all’articolo 12 <strong>della</strong> l.r. 39/200572. Al fine di consentire la determinazione delle fascedi rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, isoggetti interessati comunicano all’autorità competentedi cui all’articolo 10, i dati necessari per il calcolo el’ampiezza di dette fasce.3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce dirispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessia cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonché1. Il comma 2 dell’articolo 12 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 èsostituito dal seguente:“2. Le amministrazioni competenti di cui agli articoli3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi dicui agli articoli 21 e seguenti <strong>della</strong> legge regionale 23luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordinonormativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte leamministrazioni interessate alla realizzazione e all’eserciziodegli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché


8 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventiinterferenze con gli stessi impianti progettati.”.2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 12<strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inserita la seguente:“d bis) per i progetti di linee elettriche e relativiimpianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tuteladall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazionedei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazionedei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2,<strong>della</strong> l. 36/2001.”.Art. 7Sostituzione dell’articolo 13 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. L’articolo 13 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 è sostituito dalseguente:“Art. 13Autorizzazione per gli impianti di produzione dienergia elettrica da fonti rinnovabili1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e17, in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione <strong>della</strong> direttiva2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettricaprodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercatointerno dell`elettricità), sono soggetti all’autorizzazioneunica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzionedi energia elettrica da fonti rinnovabili e le centraliibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs.387/2003.”.Art. 8Modifiche all’articolo 14 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 14 <strong>della</strong> l.r.39/2005 èsostituito dal seguente:“1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativialle derivazioni d’acqua ai fini energetici ed alle risorsegeotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti,fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7,dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3, lettera h).”.Art. 9Sostituzione dell’articolo 15 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. L’articolo 15 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 è sostituito dalseguente:“Art. 15Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici1. L’esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acquecalde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenzatermica complessiva non superiore a 2.000 chilowatttermici, e la realizzazione dei connessi impianti per laproduzione di calore o di energia elettrica con sistemia ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dallaprovincia territorialmente competente con le modalitàpreviste dal testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.”.Art. 10Modifiche all’articolo 16 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 16 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 èsostituito dal seguente:“1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggettialla DIA , costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimentiin materia edilizia e di energia, nel rispetto delledisposizioni di cui al titolo VI <strong>della</strong> l.r. 1/2005, ai commi2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispetto degliarticoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42 <strong>della</strong>presente legge.”.2. Il comma 3 dell’articolo 16 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 èsostituito dal seguente:“3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, sonosoggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscanoattività libera ai sensi dell’articolo 17:a) l’installazione di impianti di illuminazione in spaziaperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen,laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permessodi costruire ai sensi <strong>della</strong> l.r. 1/2005;b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIERe dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannellisolari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi100 metri quadrati;c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettrichee relativi impianti di tensione nominale di esercizio da1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, comeindividuate al comma 5;d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione,stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitatoimpatto territoriale, come individuati al comma 5;e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche didistribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a1.000 volt;f) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzionedi energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensidell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacitàdi generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, ogas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250chilowatt.”;g) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentatida fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50combinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell’articolo27 <strong>della</strong> l. 99/2009, quando la capacità di generazioneè inferiore a 1 megawatt elettrico;h) l’installazione di impianti di produzione di caloreda risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico,destinati al riscaldamento e alla climatizzazionedi edifici.”.3. Il comma 5 dell’articolo 16 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 èsostituito dal seguente:“5. Con il regolamento di cui all’ articolo 39, sonoindividuate le tipologie di opere ed impianti, di cui alcomma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale daassoggettarsi alla DIA, in relazione:a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delleopere progettate;b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessatedagli interventi;c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gliatti di pianificazione territoriale ed ambientale.”.Art. 11Modifiche all’articolo 17 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 17 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 èsostituito dal seguente:“1. Fermo restando l’obbligo del preventivo rilasciodell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturalie del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 <strong>della</strong> legge6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincolipaesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, aisensi <strong>della</strong> presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005, i seguentiinterventi laddove realizzati secondo le condizioni fissatedal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppouguale o inferiore a 20 metri quadrati;b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioninel settore florovivaistico;c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici dipotenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;d) l’installazione di impianti eolici di potenza ugualeo inferiore a 5 chilowatt ;e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gasnaturale fino a 3 megawatt termici;f) l’installazione di impianti di produzione energeticaalimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 <strong>della</strong> l.r. 39/2005,è inserito il seguente:“1 bis. In applicazione dell’articolo 11 del decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione <strong>della</strong>direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usifinali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione<strong>della</strong> direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l’obbligodel preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate aivincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativoai sensi <strong>della</strong> presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005 i seguentiinterventi:a) l’installazione di singoli generatori eolici conaltezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametronon superiore a 1 metro;b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaiciaderenti o integrati nei tetti degli edifici, con lastessa inclinazione e lo stesso orientamento <strong>della</strong> falda ei cui componenti non modificano la sagoma degli edificistessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiorea quella del tetto.”.3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 17 <strong>della</strong> l.r.39/2005, è inserito il seguente:“1 ter. In applicazione dell’articolo 27 <strong>della</strong> l. 99/2009e fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazionedi cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, perle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitanodi titolo abilitativo ai sensi <strong>della</strong> presente legge e<strong>della</strong> l.r. 1/2005 l’installazione di impianti, alimentati dafonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinatadi energia elettrica e calore, quando la capacità digenerazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.”.4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 17 <strong>della</strong> l.r.39/2005, è inserito il seguente:“1 quater. Fermo restando l’obbligo del preventivorilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 deld.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici,non necessitano di titolo abilitativo ai sensi <strong>della</strong>presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005 i seguenti interventi,realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dalPIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la<strong>Regione</strong> e gli enti locali siano i soggetti responsabili:a) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici dipotenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;b) l’installazione di impianti eolici di potenza nominaleuguale o inferiore a 1 megawatt;c) l’installazione di impianti a fonte idraulica dipotenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.”.5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 17 <strong>della</strong> l.r.39/2005, è inserito il seguente:“1 quinquies. Gli interventi di cui al comma 1 quater,lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziendesanitarie, previo assenso del comune competente.”.6. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 <strong>della</strong> l.r. 39/2005,è aggiunto il seguente:“3 bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 tere 1 quater l’interessato provvede a dare comunicazionepreventiva al comune almeno venti giorni prima dell’iniziodei lavori.”.9


10 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Art. 12Modifiche all’articolo 23 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. L’articolo 23 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 è sostituito dalseguente:“Art. 23Rendimento energetico degli edifici. Relazionetecnica di rendimento energetico1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazioneo manutenzione edilizia relativi a singole unitàimmobiliari oppure ad interi edifici o aree residenzialisono progettati e realizzati in modo da contenere lenecessità di consumo di energia tenuto conto del progresso<strong>della</strong> tecnica e del contenimento dei costi, nel rispettodei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all’articolo23 sexies, nel rispetto <strong>della</strong> direttiva 2002/91/CEdel Parlamento europeo e del <strong>Consiglio</strong> del 16 dicembre2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e del decretolegislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione <strong>della</strong>direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energeticonell’edilizia).2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1,richiedono la presentazione di un progetto al comune,allo stesso progetto è allegata la relazione tecnica di rendimentoenergetico che contiene le indicazioni tecnichestabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies,dà conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmioenergetico fissati dal regolamento di cui all’articolo 23sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle normetecniche statali e dell’Unione europea in materia di efficienzaenergetica degli edifici.3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano adoggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuovaedificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificatala realizzabilità di forme innovative e centralizzatedi produzione di energia per la copertura dei fabbisognienergetici dell’edificio o dell’area e sono valutati i relativioneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione ècontenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamentodi cui all’articolo 23 sexies, ogni edificio di nuovacostruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito didemolizione, nonché ogni edificio esistente di superficieutile lorda superiore a mille metri quadrati, oggettodi interventi di ristrutturazione edilizia che riguardanol’intera struttura, è dotato di un attestato di certificazioneenergetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazionedell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005. L’attestato di certificazioneenergetica è presentato ai comuni al momento incui è presentato il certificato di cui all’articolo 86 <strong>della</strong> l.r.1/2005. L’attestato di certificazione energetica è presentatosecondo le modalità di cui al comma 2.2. L’attestato di certificazione energetica è trasmessoal comune attraverso il sistema informativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter oppure,nel caso in cui l’attestato di certificazione energeticasia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraversola rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive(SUAP) di cui all’articolo 40 <strong>della</strong> l.r. 40/2009.3. Il certificato di cui all’articolo 86 <strong>della</strong> l.r.1/2005,è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentatol’attestato di certificazione energetica.4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dalregolamento di cui all’articolo 23 sexies, nel caso ditrasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unitàimmobiliare di nuova edificazione oppure già esistente,l’unità immobiliare è dotata di attestato di certificazioneenergetica. Gli estremi identificativi dell’attestato dicertificazione energetica sono richiamati nel relativo attodi trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione.L’attestato di certificazione energetica è trasmessoai comuni attraverso il sistema informativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter.5. Nei casi di cui al comma 4, se l’unità immobiliarenon è dotata dell’attestato di certificazione energetica sidà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliarenella classe energetica più bassa, come individuatadal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.4. La relazione tecnica di rendimento energetico, allegataai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3,ha validità anche per le singole unità immobiliari collocatenegli edifici o nelle aree residenziali.”.Art. 13Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inserito ilseguente:“Art. 23 bisAttestato di certificazione energetica6. L’attestato di certificazione energetica tiene luogodell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo8 del d.lgs. 192/2005.7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad usopubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, èaffisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestatodi certificazione energetica, denominato “targaenergetica”, avente il contenuto e le indicazioni stabilitedal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.8. L’attestato di certificazione energetica ha validità


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato adogni intervento che modifica le prestazioni energetichedell’edificio.”.Art. 14Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r.39/20051. Dopo l’articolo 23 bis <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inseritoil seguente:“Art. 23 terSistema informativo regionale sull’efficienza energetica1. Nell’ambito del sistema informativo regionale dicui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzionedel sistema informativo e del sistema statistico regionale.Misure per il coordinamento delle infrastrutture e deiservizi per lo sviluppo <strong>della</strong> società dell’informazione e<strong>della</strong> conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistemainformativo geografico regionale di cui all’articolo 28<strong>della</strong> l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionalesull’efficienza e sulla certificazione energetica degliedifici e dei relativi impianti, di seguito indicato comesistema informativo regionale sull’efficienza energetica,gestito dalla struttura regionale competente.2. Il sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica comprende l’archivio informatico delle certificazionienergetiche, nonché il catasto degli impianti diclimatizzazione ed è immediatamente accessibile da tuttii comuni e le province <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> al fine di assicurarela gestione e l’interazione dei dati tra comuni, provincee <strong>Regione</strong>.3. Per assicurare la completezza dei dati del catastodegli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quantoprevisto dall’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005,i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agliamministratori dei condomini gli elementi descrittiviessenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici,non desumibili dalle informazioni già in possesso delsistema informativo regionale sull’efficienza energetica.I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistemainformativo regionale sull’efficienza energetica.114. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondole modalità e i tempi indicati dal regolamento di cuiall’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile pergli impianti termici degli edifici comunicano con cadenzaannuale le informazioni relative all’ubicazione e allatitolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annualedi riferimento ai comuni oppure alle province territorialmentecompetenti, a seconda di chi esercita il controllosul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio emanutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensidi quanto disposto dall’articolo 31 <strong>della</strong> legge 9 gennaio1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energeticonazionale in materia di uso razionale dell’energia,di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabilidi energia). Tali comuni o province provvedonoad immettere i dati nel sistema informativo regionalesull’efficienza energetica.5. Il regolamento di cui all’articolo 23 sexies, disciplinale modalità di organizzazione, di gestione, di implementazionedel sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica nel rispetto degli standard di cui allalegge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozionedell’amministrazione elettronica e <strong>della</strong> società dell’informazionee <strong>della</strong> conoscenza nel sistema regionale.Disciplina <strong>della</strong> “Rete telematica regionale <strong>Toscana</strong>”),nonché il raccordo del sistema informativo regionalesull’efficienza energetica con la banca dati regionaleSUAP di cui all’articolo 42 <strong>della</strong> l.r. 40/2009.”.Art. 15Inserimento dell’articolo 23 quater nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 ter <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inseritoil seguente:“Art. 23 quaterAccesso al sistema informativo regionalesull’efficienza energetica1. Al fine di facilitare la gestione delle attività di trasmissionedegli attestati di certificazione energetica, la<strong>Regione</strong> assicura l’accesso di chiunque vi abbia interesseal sistema informativo regionale sull’efficienza energeticadi cui all’articolo 23 ter, secondo le modalità e con glistrumenti previsti dalle disposizioni regionali in materiadi amministrazione elettronica e semplificazione.2. L’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica è assicurato attraverso l’infrastrutturadi rete regionale di identificazione ed accesso previstadalla l.r. 1/2004 come articolazione regionale del sistemapubblico di connettività, al fine di consentire secondo lemodalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo23 sexies:a) il rapido accesso al sistema informativo regionalesull’efficienza energetica;b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazioneenergetica.3. Per l’accesso al sistema informativo regionalesull’efficienza energetica ai sensi del comma 2, è previstala corresponsione alla <strong>Regione</strong> di un rimborso per lespese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettroniciall’uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenuteper ciascun dispositivo è determinato e corrispostosecondo le modalità stabilite dal regolamento di cuiall’articolo 23 sexies.”.


12 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Art. 16Inserimento dell’articolo 23 quinquies nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 quater <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inseritoil seguente:“Art. 23 quinquiesSanzioni e controlli sul rendimentoenergetico degli edifici1. L’inosservanza dell’obbligo di invio da parte deidistributori di combustibile dei dati ai sensi dell’articolo23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamentodi cui all’articolo 23 sexies, comporta l’applicazione<strong>della</strong> sanzione amministrativa pecuniaria da euro1.000,00 a euro 6.000,00.2. L’inosservanza degli obblighi di invio dei rapportidi controllo sugli impianti termici, in attuazione di quantodisposto dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies,comporta l’applicazione <strong>della</strong> sanzione amministrativada euro 60,00 a euro 360,00.3. Nel caso di esecuzione di opere in difformitàdalla relazione tecnica di rendimento energetico e senzal’osservanza dei requisiti minimi di rendimento energeticofissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies,comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicata unasanzione amministrativa:a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore adeuro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliaridi superficie utile lorda complessiva inferiore a 100metri quadrati;b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore adeuro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliaridi superficie utile lorda complessiva compresa tra100 metri quadrati e 300 metri quadrati;c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore adeuro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliaridi superficie utile lorda complessiva superiore a300 metri quadrati.4. A seguito dell’accertamento delle violazioni dicui al comma 3, il comune ordina al proprietario lemodifiche necessarie per adeguare l’unità immobiliareai requisiti minimi di rendimento energetico fissando untermine per la loro realizzazione. Qualora il proprietarionon realizzi le opere per l’adeguamento ai requisitiminimi di rendimento energetico entro il termine fissato,a detto proprietario si applica una sanzione amministrativadeterminata secondo le modalità di cui al comma 3,lettere a), b) e c).5. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dallarelazione tecnica di rendimento energetico di cui all’articolo23, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimentoenergetico, al direttore dei lavori si applica unasanzione amministrativa determinata secondo le modalitàdi cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativi importisono ridotti alla metà.Art. 17Inserimento dell’articolo 23 sexies nella l.r.39/20051. Dopo l’articolo 23 quinquies <strong>della</strong> l.r. 39/2005, èinserito il seguente:“Art. 23 sexiesRegolamento regionale1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore<strong>della</strong> legge regionale 23 novembre 2009, n.71 (Modifichealla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioniin materia di energia”), la Giunta regionale approvauno o più regolamenti di attuazione che disciplinano inparticolare:a) le modalità di redazione e le indicazioni tecnicheche sono contenute nella relazione tecnica di rendimentoenergetico di cui all’articolo 23;b) i requisiti minimi di rendimento energetico degliedifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per ilcontenimento dei consumi energetici anche attraversol’utilizzo di fonti rinnovabili,c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell’attestatodi certificazione energetica di cui all’articolo 23bis;d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimentoenergetico attraverso procedure informatizzate;e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazioneenergetica attraverso procedure informatizzate;f) le modalità di conduzione, di manutenzione, dicontrollo e di ispezione degli impianti termici, in applicazionedegli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;g) le modalità di svolgimento delle verifiche sullaregolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazionienergetiche, svolte dai comuni;h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione<strong>della</strong> relazione di rendimento energetico;i) i casi di esclusione dall’obbligo di dotazionedell’attestato di certificazione energetica;l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori alsistema informativo regionale sull’efficienza energeticaai sensi dell’articolo 23 quater;m) i requisiti ed il contenuto <strong>della</strong> targa energetica dicui all’articolo 23 bis, comma 7;n) le modalità di organizzazione, di gestione, diimplementazione del sistema informativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti dicontrollo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllodegli impianti termici degli edifici ai comuni conpopolazione superiore ai quarantamila abitanti oppurealle province competenti ai sensi di quanto dispostodall’articolo 31 <strong>della</strong> l. 10/1991.”.


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Art. 18Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 38 <strong>della</strong> l.r. 39/2005, è inserito ilseguente:“Art. 38 bisDisposizioni transitorie per glielettrodotti già autorizzati1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotticon tensione non superiore a 150 chilovolt, giàautorizzati alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> l.r. 71/2009comunicano alla <strong>Regione</strong> e ai comuni interessati i datiper il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto, determinatesecondo i criteri contenuti nei decreti emanati aisensi dell’articolo 4 <strong>della</strong> l. 36/2001.Art. 19Modifiche all’articolo 40 <strong>della</strong> l.r. 39/20051. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 <strong>della</strong> l.r. 39/2005,sono aggiunti i seguenti:“2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degliarticoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fafronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413“Energia – Spese di investimento del bilancio pluriennalevigente 2009 – 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413“Energia – Spese di investimento” e per euro 50.000,00con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia – Spesecorrenti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011,annualità 2011.13In aumentoUPB 413 “Energia - Spese di investimento”, per euro10.000,00.2 quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fafronte con legge di bilancio.”.Art. 20Decorrenza degli effetti1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter,23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall’entratain vigore dei relativi regolamenti di cui all’articolo23 sexies <strong>della</strong> legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39(Disposizioni in materia di energia).Art. 21Abrogazioni1. L’articolo 43 <strong>della</strong> l.r. 39/2005 è abrogato.La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale<strong>della</strong> <strong>Regione</strong>. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlacome legge <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> <strong>Toscana</strong>.Firenze, 23 novembre 2009MARTINILa presente legge è stata approvata dal <strong>Consiglio</strong> regionalenella seduta dell’11.11.09.2 ter. Le entrate di cui all’articolo 23 quater, riferitealla richiesta dei soggetti certificatori interessati deidispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistemainformativo regionale sull’efficienza energetica, sonoiscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 “Proventidiversi” al momento e nella misura del loro effettivoaccertamento.2 quater. Al fine <strong>della</strong> copertura <strong>della</strong> spesa di cuial comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 –2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguentivariazioni per sola competenza:Anno 2010In diminuzioneUPB 414 “Energia - Spese correnti”, per euro200.000,00;In aumentoUPB 413 “Energia - Spese di investimento”, per euro200.000,00;Anno 2011In diminuzioneUPB 414 “Energia - Spese correnti”, per euro10.000,00;ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORIProposta di legge <strong>della</strong> Giunta regionale 3 agosto 2009,n. 23divenutaProposta di legge del <strong>Consiglio</strong> regionale 7 agosto 2009,n. 371Proponente:Assessore Anna Rita BrameriniAssegnata alle 3^ e 6^ Commissioni consiliariMessaggio delle Commissioni in data 10 novembre 2009Approvata in data 11 novembre 2009Divenuta legge regionale 48/2009 (atti del <strong>Consiglio</strong>)_____________AVVERTENZASi pubblica di seguito il testo <strong>della</strong> legge regionale 24febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia),pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 marzo 2005, n. 19,coordinato con:- legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgentie straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla


14 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), pubblicatasul Bollettino ufficiale 13 maggio 2009, n. 17;- legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge disemplificazione e riordino normativo 2009), pubblicatasul Bollettino ufficiale 29 luglio 2009, n. 27;- legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifichealla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioniin materia di energia”), sopra riportata.Il testo coordinato qui pubblicato è stato redattoa cura degli uffici del <strong>Consiglio</strong> regionale, ai sensidell’articolo 10 <strong>della</strong> legge regionale 23 aprile 2007,n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale <strong>della</strong><strong>Regione</strong> <strong>Toscana</strong> e norme per la pubblicazione degli atti.Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9“Disposizioni in materia di procedimento amministrativoe di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura.Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativiqui richiamati. Le modifiche sono stampate concaratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. Iriferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornatial novembre 2009.Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioniin materia di energia.SOMMARIOCapo IAmbito e finalità <strong>della</strong> disciplinaArt. 1 - OggettoArt. 2 - FinalitàArt. 3 - Funzioni <strong>della</strong> <strong>Regione</strong>Art. 3 bis - Funzioni delle provinceArt. 3 quater - Funzioni dei comuniArt. 4 - Coordinamento interregionale e partecipazioneai procedimenti nazionaliCapo IIProgrammazione ed organizzazione regionaleSezione IProgrammazione regionaleArt. 5 - Sistema <strong>della</strong> programmazione regionaleArt. 6 - Piano di indirizzo energetico regionale(PIER)Art. 7 - Attuazione, monitoraggio e valutazione delPIERArt. 8 - Governo del territorio in funzione di attivitàenergeticheSezione IIOrganizzazione regionale in materia di energiaArt. 9 - Organizzazioni tecniche operanti nel settoredell’energiaCapo IIIDisciplina delle attività energeticheArt. 10 - Costruzione ed esercizio degli impiantiArt. 10 bis - Determinazione delle fasce di rispettoper la tutela dell’inquinamento elettromagneticoArt. 11 - Autorizzazione unicaArt. 12 - Procedimento unificatoArt. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzionedi energia elettrica da fonti rinnovabiliArt. 14 - Concessioni minerarie e di derivazioned’acqua, ai fini di produzione di energiaArt. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermiciArt. 16 - Denuncia di inizio dell’attivitàArt. 17 - Attività liberaArt. 18 - Obblighi degli esercenti le attività e vigilanzaArt. 19 - Decadenza revoca e sospensioneArt. 20 - Sanzioni amministrativeArt. 21 - Ripristino dei luoghiCapo IVRazionalizzazione <strong>della</strong> produzione e dei consumi,risparmio energetico ed interventi dicompensazione ambientaleArt. 22 - Incentivi finanziariArt. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazionetecnica di rendimento energeticoArt. 23 bis - Attestato di certificazione energeticaArt. 23 ter - Sistema informativo regionale sull’efficienzaenergeticaArt. 23 quater - Accesso al sistema informativoregionale sull’efficienza energeticaArt. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimentoenergetico degli edificiArt. 23 sexies - Regolamento regionaleArt. 24 - Efficienza energetica degli impianti di produzionedi energiaArt. 25 - Efficienza energetica per i sistemi di trasportoe altri impiantiArt. 26 - Misure di compensazione ambientaleCapo VServizi d’interesse generale dell’energiaArt. 27 - Diritto di accesso ai servizi energeticiArt. 28 - Servizi d’interesse generale di approvvigionamentoe di distribuzione di energiaArt. 29 - Gestioni in corso dei servizi pubblici localidell’energiaArt. 30 - Promozione dei mercati dell’energia elettricae del gasArt. 31 - Tutela dei consumatori


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Art. 32 - Contratti di servizio e diritti dei consumatoriArt. 33 - Segnalazioni e reclamiCapo VIDisposizioni per la tutela dall’inquinamento luminosoArt. 34 - Stazioni astronomiche e aree naturali protetteArt. 35 - Misure minime di protezione dall’inquinamentoluminosoArt. 36 - Disposizioni transitorie a tutela delle stazioniastronomicheArt. 37 - Disposizioni transitorie per gli impianti diilluminazione esternaCapo VIINorme finali e transitorieArt. 38 - Disposizioni transitorie per gli elettrodottiArt. 38 bis - Disposizioni transitorie per gli elettrodottigià autorizzatiArt. 39 - Regolamento di attuazione <strong>della</strong> legge eulteriori misure per l’attuazioneArt. 40 - Disposizioni finanziarieArt. 41 - Modifiche all’ articolo 13 <strong>della</strong> l.r. 79/1998Art. 42 - Abrogazione di disposizioni regionali edisapplicazione di disposizioni stataliArt. 43 - Decorrenza degli effetti151. La <strong>Regione</strong> opera nel quadro delle politiche europeee nazionali per i seguenti obiettivi:a) soddisfazione delle esigenze energetiche <strong>della</strong> vitacivile e dello sviluppo economico <strong>della</strong> <strong>Regione</strong>, secondocriteri di efficienza economica e nel rispetto <strong>della</strong>concorrenza, con l’obiettivo del contenimento dei costiper le utenze;b) compatibilità delle attività oggetto <strong>della</strong> presentelegge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenzedi tutela dell’ambiente e <strong>della</strong> salute;c) razionalizzazione <strong>della</strong> produzione;d) razionalizzazione degli usi energetici anche infunzione di risparmio energetico;e) promozione delle fonti rinnovabili;f) riduzione <strong>della</strong> dipendenza dalle fonti fossili ediversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazionedelle risorse locali;g) armonizzazione delle infrastrutture energetichecon il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro<strong>della</strong> pianificazione territoriale e di quanto previsto inmerito alla tutela del paesaggio;h) prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminosointeso come ogni forma di irradiazione di luceartificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, inparticolare modo, verso la volta celeste.2. La <strong>Regione</strong> promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione,lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e diprogrammi necessari al raggiungimento delle finalità dicui al presente articolo.Capo IAmbito e finalità <strong>della</strong> disciplinaArt. 1Oggetto1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamentocomunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazionedell’articolo 117, terzo e quarto comma <strong>della</strong>Costituzione e <strong>della</strong> legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordinodel settore energetico, nonché delega al Governoper il riassetto delle disposizioni vigenti in materia dienergia), la presente legge disciplina le attività in materiadi energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e latrasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la forniturae l’uso dell’energia.2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti <strong>della</strong>disciplina <strong>della</strong> presente legge e delle norme di attuazionedi essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, ilsignificato risultante dalle definizioni <strong>della</strong> normativacomunitaria vigente nella materia.Art. 2FinalitàArt. 3 (3)Funzioni <strong>della</strong> <strong>Regione</strong>1. La <strong>Regione</strong>:a) promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione,lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e diprogrammi necessari al raggiungimento delle finalitàdi cui alla presente legge, secondo le modalità di cuiall’articolo 22;b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamentoo di intesa con gli organi dello Stato e conle altre regioni, ai sensi dell’articolo 4, rilasciando, perle opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dalloStato, il relativo atto di intesa;c) approva e attua il piano di indirizzo energeticoregionale (PIER), emana i provvedimenti attuativi didetto piano ed il documento di monitoraggio e valutazionedi cui all’articolo 5;d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quantoconcerne impianti geotermici, impianti eolici di potenzasuperiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazioneintrodotta dall’articolo 27, comma 43, letterab), <strong>della</strong> legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni perlo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,


16 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50nonché in materia di energia), nonché linee e impiantidi trasmissione, trasformazione, distribuzione di energiaelettrica di tensione nominale superiore a 100 milavolt qualora assoggettati a procedura di valutazione diimpatto ambientale (VIA) regionale ai sensi <strong>della</strong> leggeregionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione<strong>della</strong> valutazione di impatto ambientale) o qualorainteressino un ambito territoriale interregionale;e) esercita le funzioni connesse alle denunce di inizioattività (DIA) per gli interventi su opere esistenti o incorso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4,per le tipologie di opere indicate alla lettera d);f) svolge le attività di vigilanza e applicazione dellesanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 per latipologia di opere indicate alla lettera d);g) approva i regolamenti sull’efficienza energetica inedilizia di cui all’articolo 23 sexies;h) gestisce il sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica di cui all’articolo 23 ter;i) può individuare i livelli di efficienza energeticaambientale minimi obbligatori per gli impianti di produzioneenergetica, ai sensi dell’articolo 24;l) può individuare limiti di efficienza energeticanell’esercizio di sistemi di trasporto e altri impianti dicui all’articolo 25;m) promuove misure atte a favorire lo sviluppo <strong>della</strong>concorrenza, secondo le modalità di cui all’articolo 30;n) promuove misure a tutela dei consumatori, secondole modalità di cui agli articoli 31 e 33;o) dispone misure particolari di tutela a favore dellestazioni astronomiche e delle aree naturali protettesecondo le modalità di cui agli articoli 34, 35 e 36;p) approva l’autorizzazione in sanatoria per glielettrodotti di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo38;q) emana il regolamento di attuazione e le ulteriorimisure di attuazione previste all’articolo 39;r) svolge attività di divulgazione e di promozione diiniziative di aggiornamento tecnico e professionale sullematerie oggetto <strong>della</strong> presente legge, anche per il personaledelle strutture regionali competenti;s) esercita le funzioni amministrative relative allelinee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126,127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acquee impianti elettrici) con riferimento alle opere che sonodi sua competenza ai sensi <strong>della</strong> lettera d).Art. 3 bis (4)Funzioni delle province1. Le province:a) effettuano i controlli necessari all’osservanza dellenorme relative al contenimento dei consumi di energianell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazionesecondo le modalità indicate nel regolamento dicui all’articolo 23 sexies, ferme restando le competenzeriservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamilaabitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter;b) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti,al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8,comma 2;c) rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 11,13 e 15 e le concessioni di cui all’articolo 14, ad eccezionedi quelle riservate alla <strong>Regione</strong> ai sensi dell’articolo3, comma 1, lettera d);d) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gliinterventi su opere esistenti o in corso di realizzazionedi cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opereindicate alla lettera c);e) svolgono le attività di vigilanza e applicazionedelle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 19, 20 e 21 perla tipologia di opere indicate alla lettera c);f) promuovono misure a tutela dei consumatori,secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;g) esercitano le funzioni amministrative relative allelinee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110,126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimentoalle opere che sono di loro competenza ai sensi <strong>della</strong>lettera c).Art. 3 ter (5)Funzioni dei comuni1. Qualora abbiano popolazione superiore a quarantamilaabitanti, i comuni effettuano i controlli necessariall’osservanza delle norme relative al contenimento deiconsumi di energia nell’esercizio e manutenzione degliimpianti di climatizzazione.2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni,anche in forma associata:a) dettano disposizioni al fine di promuovere laproduzione di energia diffusa, ai sensi dell’articolo 8,comma 3;b) esercitano le funzioni connesse alle DIA per gliinterventi di cui all’articolo 16, comma 3;c) svolgono le attività di vigilanza e applicazionedelle sanzioni ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 per latipologia di opere indicate alla lettera b);d) adottano negli atti di governo del territorio e neiregolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienzaenergetica in edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo8, comma 3;e) esercitano le funzioni di cui agli articoli 23 e 23bis con riferimento alle relazioni tecniche di rendimentoenergetico e con riferimento agli attestati di certificazioneenergetica;f) svolgono le funzioni di vigilanza e di applicazionedelle sanzioni in materia di efficienza energetica inedilizia;


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50g) esercitano l’attività di vigilanza sulle certificazionienergetiche rilasciate dai soggetti competenti;h) promuovono misure a tutela dei consumatori,secondo le modalità di cui agli articoli 31 e 33;i) dettano disposizioni concernenti gli impianti diilluminazione esterna, individuano modalità e terminiper l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioniper la prevenzione dell’inquinamento luminoso, aisensi dell’articolo 8, comma 3;l) svolgono attività di vigilanza e controllo ai sensidell’articolo 35, commi 6 e 8;m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti,al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8,comma 2;n) esercitano le funzioni amministrative relative allelinee e agli impianti elettrici di cui agli articoli 110,126, 127, 221 e 225 del r.d. 1775/1933 con riferimentoalle opere che sono di loro competenza ai sensi <strong>della</strong>lettera b).Art. 4Coordinamento interregionale e partecipazioneai procedimenti nazionali174. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cuiautorizzazione, comunque denominata, è riservata alloStato, la <strong>Regione</strong> rilascia il relativo atto di intesa, garantendola partecipazione degli enti locali interessati nelprocesso di formazione delle proprie decisioni.5. La <strong>Regione</strong> può subordinare l’atto di intesa di cui alcomma 4 alla stipula dell’accordo di cui all’ articolo 26,comma 2.Capo IIProgrammazione ed organizzazione regionaleSezione IProgrammazione regionaleArt. 5Sistema <strong>della</strong> programmazione regionale1. Il sistema <strong>della</strong> programmazione in materia dienergia è costituito da:a) il piano di indirizzo energetico regionale (PIER);b) i provvedimenti attuativi del PIER;c) il documento di monitoraggio e valutazione.Art. 6Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)1. La <strong>Regione</strong> partecipa ai procedimenti di consultazione,coordinamento o di intesa con gli organi delloStato e con le altre regioni, seguendo gli indirizzi delpiano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all’articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi.2. Per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrativea livello interregionale e nazionale, la <strong>Regione</strong>promuove intese con le altre regioni ai sensi dell’ articolo117, ottavo comma, <strong>della</strong> Costituzione ed accordiin sede di Conferenza Stato - Regioni e di ConferenzaUnificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze<strong>della</strong> Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,le regioni e le province autonome di Trento e Bolzanoed unificazione, per le materie e i compiti di interessecomune delle regioni, delle province e dei comuni, conla Conferenza stato - città ed autonomie locali).3. La <strong>Regione</strong> partecipa alla definizione degli atti diindirizzo e di programmazione per la localizzazione erealizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì contodelle indicazioni dei piani territoriali di coordinamentodelle province interessate e, qualora le previsioni sianodifformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimentodegli enti locali interessati, ai fini del necessariocoordinamento.1. Il PIER, sulla base degli indirizzi del programmaregionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali<strong>della</strong> programmazione energetica.2. Il PIER, elaborato nel rispetto dell’articolo 10 <strong>della</strong>legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materiadi programmazione regionale), individua le azioninecessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze dellepersone e delle imprese, <strong>della</strong> salvaguardia dell’ambientee tenendo conto delle prospettive del mercato, definiscein particolare:a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioniinfrastrutturali necessarie;b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienzaenergetica negli usi finali;c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetichee di riduzione <strong>della</strong> dipendenza dalle fonti fossili;e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche,tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggettioperanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto dienergia presentano;g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzionedell’inquinamento luminoso;h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed ilraggiungimento degli obiettivi di cui al presente commae le risorse necessarie.3. Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti


18 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50ed in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.4. Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, avalutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale,sociale, economico e degli effetti sulla saluteumana secondo modalità e procedure definite dalla normativaregionale in materia di programmazione.5. La Giunta regionale predispone la proposta diPIER, assicurando il confronto con i soggetti istituzionalie le parti sociali, con le modalità previste dall’ articolo15 <strong>della</strong> l.r. 49/1999.6. Il PIER è approvato con deliberazione del <strong>Consiglio</strong>regionale e trasmesso al Ministero per le attivitàproduttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.7. Il PIER dispone di norma per periodi corrispondentia quelli del PRS, ma può essere soggetto ad aggiornamentodurante il suo periodo di validità, anche conriferimento a singole parti, qualora la Giunta regionalevaluti sia necessaria una modifica dei suoi contenutiessenziali.Art. 7Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER1. Il PIER viene attuato con deliberazioni <strong>della</strong> Giuntaregionale che, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 15 <strong>della</strong> l.r. 49/1999, annualmente specificanogli obiettivi operativi, individuano le modalità di interventoe definiscono il quadro finanziario sulla base delbilancio di previsione.2. La Giunta regionale presenta annualmente al <strong>Consiglio</strong>un documento di monitoraggio e valutazione chedescrive il quadro conoscitivo del sistema energeticoregionale e i risultati dell’attuazione delle politiche inmateria di energia, sulla base delle attività, delle scadenzetemporali, dei risultati attesi e dei relativi indicatoridi efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoiprovvedimenti attuativi.Art. 8Governo del territorio in funzione di attività energetiche1. Nel determinare i contenuti degli strumenti dipianificazione territoriale le amministrazioni competentitengono conto specificamente:a) dell’impatto delle loro previsioni in relazione aifabbisogni energetici ed agli altri fini <strong>della</strong> presentelegge;b) delle esigenze di localizzazione degli impianti diproduzione, trasporto e distribuzione di energia individuatidal PIER;c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nelPIER per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;d) delle norme sulla progettazione e gestione degliimpianti e delle norme per il contenimento del consumodi energia negli edifici.2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni,negli strumenti di pianificazione territoriale e negli attidi governo del territorio previsti dalla legge regionale3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti alfine di garantire il rispetto permanente delle norme edelle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II <strong>della</strong>legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni inmateria di linee elettriche ed impianti elettrici);b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, alloro sviluppo o risanamento, anche attraverso l’eventualedeterminazione di appositi corridoi infrastrutturali peril trasporto e la distribuzione dell’energia.3. I comuni nel rispetto del PIER:a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzionedi energia diffusa tramite microgenerazione afonti rinnovabili o cogenerativa;b) adottano negli atti di governo del territorio e neiregolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienzaenergetica in edilizia;c) dettano disposizioni concernenti la progettazione,l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazioneesterna e individuano modalità e termini per l’adeguamentodegli impianti pubblici alle prescrizioni per laprevenzione dell’inquinamento luminoso.4. Se i progetti degli impianti di cui all’articolo 10,comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni deglistrumenti di pianificazione territoriale, l’autorizzazioneviene rilasciata qualora si pervenga ad una variante deglistrumenti stessi anche attraverso l’accordo di pianificazionedi cui all’ articolo 21 <strong>della</strong> l.r. 1/2005.5. Qualora i progetti di impianti di cui all’ articolo 10,comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenutenegli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 1/2005e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano ledisposizioni di cui all’ articolo 6 <strong>della</strong> legge regionale 1dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplinagenerale delle funzioni amministrative e dei compitiin materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione<strong>della</strong> natura e dell’ambiente, tutela dell’ambientedagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idrichee difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, operepubbliche, viabilità e trasporti conferite alla <strong>Regione</strong> dald.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall’articolo 17, comma 3, lettera d), <strong>della</strong> legge regionale 31ottobre 2001, n. 53.


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Sezione IIOrganizzazione regionale in materia di energiaArt. 9Organizzazioni tecniche operanti nelsettore dell’energia1. Per le attività necessarie all’esercizio delle funzionied all’attuazione delle iniziative in materia di energia,la <strong>Regione</strong> e gli enti locali possono avvalersi <strong>della</strong> collaborazione<strong>della</strong> REA SpA (Regional Energy Agency)nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate dall’ articolo10 <strong>della</strong> legge regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme inmateria di risorse energetiche), come sostituito dall’ articolo1 <strong>della</strong> legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, laquale può operare anche in collaborazione con le agenzieprovinciali e comunali per l’energia.2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presentelegge o da azioni previste dagli atti di programmazionein materia di energia, la <strong>Regione</strong> può chiedere che larispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestatadalla REA SpA o da tecnici qualificati che non svolganoaltre funzioni che possano considerarsi incompatibiliin relazione agli interessi che vengono in rilievo.Capo IIIDisciplina delle attività energeticheArt. 10Costruzione ed esercizio degli impianti1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o adenuncia di inizio dell’attività (DIA), per ciò che concernele competenze <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> e degli enti locali,la costruzione ed esercizio di impianti per produzione,trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, diimpianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oliminerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma,nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine digarantire che tali attività si svolgano in coerenza conle finalità di cui all’ articolo 2, senza pregiudizio degliinteressi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materiadi sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo delterritorio.2. Qualora più richieste di autorizzazione risultinoreciprocamente incompatibili, in relazione ad interessipubblici tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento unificatodi cui all’ articolo 12, viene effettuata una valutazionecomparativa sulla base di criteri generali, anche concordatiai sensi dell’ articolo 4, comma 2, in conformità aglispecifici indirizzi risultanti dagli strumenti di programmazionedi cui al capo II e di pianificazione territorialedi cui alla l.r. 1/2005.193. Per gli interventi di competenza regionale laGiunta, con propria deliberazione, determina le modalitàper individuare i casi in cui si applica la valutazionecomparativa di cui al comma 2, nonché le modalità perl’effettuazione <strong>della</strong> stessa. Le modalità di cui al presentecomma si applicano anche agli interventi di competenzadegli enti locali fino a che questi non dispongano diversamente.4. Le opere e i lavori oggetto <strong>della</strong> presente leggesono realizzati in conformità con le normative statali eregionali vigenti in materia di prevenzione sismica, ed inparticolare con le disposizioni di cui alla legge 5 novembre1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle operedi conglomerato cementizio armato, normale e precompressoed a struttura metallica), nonché con quelle dettatedalla parte II, capo IV, del decreto del Presidente <strong>della</strong>Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove normeper la disciplina <strong>della</strong> costruzione e dell’esercizio di lineeaeree esterne) e dalle rispettive norme di attuazione.5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica o <strong>della</strong>presentazione <strong>della</strong> DIA, inerenti linee elettriche aeree erelativi impianti, i soggetti interessati depositano, pressola struttura regionale competente ai sensi <strong>della</strong> leggeregionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controllisulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) eai sensi del regolamento emanato in attuazione dell’ articolo117 <strong>della</strong> l.r. 1/2005, l’elaborato progettuale di cuiall’ articolo 12, comma 3, lettera b) <strong>della</strong> presente legge,eventualmente corredato dalla attestazione rilasciata inesito ai controlli di cui al comma 6, nelle forme e con lemodalità previste dalla presente legge, dalla l.r. 88/1982e dal regolamento emanato in attuazione dell’ articolo117 <strong>della</strong> l.r. 1/2005. I relativi controlli sono espletati inconformità con quanto disposto dall’ articolo 6 <strong>della</strong> l.r.88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 <strong>della</strong> l.r. 1/2005.6. Gli elaborati progettuali degli elementi strutturalidi tipo standardizzato o ripetitivo, relativi ai sostegni ei corrispondenti aggiornamenti, sono preventivamentedepositati presso la competente struttura regionale inmateria di prevenzione sismica, ai fini dei controlli dicui all’ articolo 6, commi 5 e 6, <strong>della</strong> l.r. 88/1982 e di cuial regolamento emanato in attuazione dell’ articolo 117<strong>della</strong> l.r. 1/2005. L’esito dei controlli è comunicato dallamedesima struttura regionale agli interessati.Art. 10 bis (6)Determinazione delle fasce di rispetto per latutela dall’inquinamento elettromagnetico1. In attuazione dell’articolo 8 <strong>della</strong> legge 22 febbraio


20 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 502001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizionia campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), iltitolo abilitativo di cui all’articolo 10, determina le fascedi rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagneticodegli elettrodotti con tensione non superiore a 150chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta neidecreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, <strong>della</strong>l. 36/2001.2. Al fine di consentire la determinazione delle fascedi rispetto ai sensi di quanto disposto dal comma 1, isoggetti interessati comunicano all’autorità competentedi cui all’articolo 10, i dati necessari per il calcolo el’ampiezza di dette fasce.3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce dirispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessia cura dei soggetti gestori ai comuni interessati, nonchéalla <strong>Regione</strong> per gli elettrodotti di competenza provinciale.Art. 11Autorizzazione unica1. (7) Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e17, sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzionee l’esercizio dei seguenti impianti:a) impianti di produzione di energia elettrica da fonteconvenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni disoccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazionedelle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269,comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale);b) linee elettriche e relativi impianti;c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutturecostituenti opere di urbanizzazione e delle modifichedi oleodotti esistenti non individuate dal regolamento dicui all’articolo 39, come nuova opera;d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacitàsuperiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previstoalle lettere e) ed f);e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacitàsuperiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1,comma 56 <strong>della</strong> l. 239/2004;f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto(GPL) nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, <strong>della</strong> l.239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso noncommerciale aventi capacità complessiva non superiorea 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacitàdi accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi diprodotto;g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi,fatto salvo quanto previsto alla lettera h);h) impianti di lavorazione e trasformazione oliminerali nei casi di cui all’articolo 1, comma 56, <strong>della</strong>l. 239/2004;i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzodell’idrogeno come individuati dal regolamento di cuiall’articolo 39.2. Con l’autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusionedel procedimento di cui all’ articolo 12, comma2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazionedell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggisticoe ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggettenon si applica il procedimento di “sportello unico”di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,in attuazione del capo I <strong>della</strong> legge 15 marzo 1997, n.59). L’esercizio degli impianti rimane comunque subordinatoagli adempimenti susseguenti alla realizzazionedelle opere, imposti dalle norme vigenti.3. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzateanche le opere connesse e le infrastrutture indispensabilialla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.4. Su richiesta dell’interessato con il provvedimentodi autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiaratala pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddovenon esistente, il vincolo preordinato all’esproprio,con le procedure di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, fattosalvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater deldecreto del Presidente <strong>della</strong> repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di espropriazione per pubblica utilità)come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre2004, n. 330.Art. 12Procedimento unificato1. L’autorizzazione unica è rilasciata a conclusione diun procedimento unificato, ferma restando la possibilitàper l’interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta,atti di assenso necessari per rilascio <strong>della</strong> stessa.2. (8) Le amministrazioni competenti di cui agli articoli3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi dicui agli articoli 21 e seguenti <strong>della</strong> legge regionale 23luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordinonormativo 2009). Alla conferenza partecipano tutte leamministrazioni interessate alla realizzazione e all’eserciziodegli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonchéi gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventiinterferenze con gli stessi impianti progettati.3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggettiinteressati presentano apposita domanda, contenente:a) la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazionee delle eventuali opere connesse e infrastrut-


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50ture indispensabili alla costruzione ed esercizio dellostesso;b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamentodi cui all’ articolo 39, contenenti anche la descrizionedello stato di fatto dell’area interessata, comprensivi<strong>della</strong> documentazione di cui all’ articolo 10, commi 5e 6;c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblicautilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizionedel vincolo preordinato all’esproprio;d) le modalità e termini per il rispetto delle condizionipreviste per la costruzione ed esercizio dell’impianto;d bis) (9) per i progetti di linee elettriche e relativiimpianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tuteladall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazionedei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazionedei decreti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2,<strong>della</strong> l. 36/2001.4. Entro trenta giorni dalla presentazione <strong>della</strong>domanda, l’autorità procedente provvede a darne notizianelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigenteaffinché chiunque vi abbia interesse possa prendernevisione e presentare osservazioni nel termine indicato.5. Al fine di assicurare il coordinamento interregionaleed infraregionale, la <strong>Regione</strong> può intervenirenel procedimento e nella conferenza di servizi di cui alcomma 2.6. Quando il progetto è sottoposto a valutazione diimpatto ambientale (VIA) di cui alla legge regionale 3novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione <strong>della</strong>valutazione di impatto ambientale) essa può essereacquisita nell’ambito del procedimento unificato. Gliatti di assenso espressi nella procedura di VIA restanocomunque efficaci ai fini dell’autorizzazione finale e nondevono essere ulteriormente acquisiti.7. Quando il progetto è sottoposto, in applicazione<strong>della</strong> direttiva 96/61/CE del <strong>Consiglio</strong> del 24 settembre1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integratedell’inquinamento) ad autorizzazione integrataambientale, la stessa è acquisita nell’ambito del procedimentounificato. Se l’amministrazione competente perl’autorizzazione unica coincide con l’amministrazionecompetente per l’autorizzazione integrata, resta fermala facoltà di procedere con l’atto di autorizzazione unicaanche all’autorizzazione integrata ambientale.8. In esito alle conclusioni <strong>della</strong> conferenza di servizi,l’amministrazione competente decide in merito al rilasciodell’autorizzazione accertata la rispondenza dell’istanzaalle finalità di cui all’articolo 2 e agli strumenti di programmazionedi cui al capo II <strong>della</strong> presente legge, e dipianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005, tenuto21conto degli interessi in materia di sicurezza, salute,ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio.Art. 13 (10)Autorizzazione per gli impianti di produzionedi energia elettrica da fonti rinnovabili1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e17, in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione <strong>della</strong> direttiva2001/77/CE relativa alla promozione dell’energiaelettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelmercato interno dell`elettricità), sono soggetti all’autorizzazioneunica di cui all’articolo 11, gli impianti diproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e lecentrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2,del d.lgs. 387/2003.Art. 14Concessioni minerarie e di derivazione d’acqua,ai fini di produzione di energia1. (11) Le concessioni ed i permessi o analoghi atti,relativi alle derivazioni d’acqua ai fini energetici ed allerisorse geotermiche, restano disciplinati dalle normevigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da2 a 7, dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3,lettera h).2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titoloabilitativo per la costruzione ed esercizio delle opere einfrastrutture necessarie per le attività da essi previsti.3. Con gli atti di cui al comma 1 è altresì rilasciatal’autorizzazione di cui all’ articolo 13 <strong>della</strong> presentelegge.4. Il concessionario di risorsa geotermica che intendesospendere i lavori di coltivazione e di ulteriore ricercachiede la preventiva autorizzazione alla <strong>Regione</strong>.5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospenderedi propria iniziativa i lavori di coltivazione e diulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o pergiustificati motivi tecnico-economici, dandone immediatanotizia alla <strong>Regione</strong> per la approvazione.6. Il concessionario di cui al comma 4 che intendeabbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibiledi assicurare produzione commerciale chiede la preventivaautorizzazione alla <strong>Regione</strong>, presentando contestualmenteil piano di sistemazione del pozzo.7. La <strong>Regione</strong> impartisce eventuali istruzioni in meritoalla sistemazione del pozzo individuando un termineper la loro esecuzione. In caso di inosservanza delle


22 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50istruzioni nel termine individuato si procede d’ufficio aspese del concessionario.8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, la <strong>Regione</strong>opera come autorità di vigilanza ai sensi dell’ articolo34 del d.lgs. 112/1998.Art. 15 (12)Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici1. L’esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acquecalde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenzatermica complessiva non superiore a 2.000 chilowatttermici, e la realizzazione dei connessi impianti per laproduzione di calore o di energia elettrica con sistemia ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dallaprovincia territorialmente competente con le modalitàpreviste dal testo unico delle disposizioni di legge sulleacque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.Art. 16Denuncia di inizio dell’attività1. (13) Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggettialla DIA, costituente titolo abilitativo ai fini degliadempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispettodelle disposizioni di cui al titolo VI <strong>della</strong> l.r. 1/2005, aicommi 2, 5 e 6 del presente articolo, nonché nel rispettodegli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42<strong>della</strong> presente legge.2. Per gli interventi di cui al presente articolo larelazione di cui all’articolo 84, comma 1, lettera a), <strong>della</strong>l.r. 1/2005 assevera la conformità delle opere anche allapresente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumentidi programmazione di cui al capo II.3. (14) Fermo restando quanto previsto al comma 6,sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora noncostituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:a) l’installazione di impianti di illuminazione in spaziaperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen,laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permessodi costruire ai sensi <strong>della</strong> l.r. 1/2005;b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIERe dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannellisolari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi100 metri quadrati;c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettrichee relativi impianti di tensione nominale di esercizio da1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, comeindividuate al comma 5;d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione,stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitatoimpatto territoriale, come individuati al comma 5;e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche didistribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a1.000 volt;f) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzionedi energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensidell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacitàdi generazione sia inferiore alle seguenti soglie dipotenza:1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;5) per gli impianti alimentati a gas di discarica, ogas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250chilowatt;g) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentatida fonti convenzionali o rinnovabili, di produzionecombinata di energia elettrica e calore, ai sensi dell’articolo27 <strong>della</strong> l. 99/2009, quando la capacità di generazioneè inferiore a 1 megawatt elettrico;h) l’installazione di impianti di produzione di caloreda risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico,destinati al riscaldamento e alla climatizzazionedi edifici.4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sonoaltresì soggetti a denuncia di inizio dell’attività i seguentiinterventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettrichegià realizzate, che si rendano necessarie, anchein attuazione del regolamento di cui all’ articolo 39, alfine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni dipericolosità e di degrado ambientale nei confronti degliinsediamenti esistenti;b) le modifiche da operarsi in applicazione dell’articolo122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;c) gli interventi di manutenzione straordinaria suopere esistenti, così come definiti dal regolamento di cuiall’ articolo 39;d) le varianti in corso d’opera non costituenti variazioneessenziale del progetto autorizzato così come definitedal regolamento di cui all’ articolo 39.5. (15) Con il regolamento di cui all’ articolo 39, sonoindividuate le tipologie di opere ed impianti, di cui alcomma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territorialeda assoggettarsi alla DIA, in relazione:a) alla dimensione e alle caratteristiche tecnichedelle opere progettate;b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle areeinteressate dagli interventi;c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gliatti di pianificazione territoriale ed ambientale.6. Qualora per le attività di cui al presente articolo siarichiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibili-


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50tà ed urgenza esse sono soggette all’autorizzazione unicadi cui all’ articolo 11.Art. 17Attività libera1. (16) Fermo restando l’obbligo del preventivo rilasciodell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beniculturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 <strong>della</strong>legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate aivincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo,ai sensi <strong>della</strong> presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005, iseguenti interventi laddove realizzati secondo le condizionifissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dellostesso:a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppouguale o inferiore a 20 metri quadrati;b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioninel settore florovivaistico;c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici dipotenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;d) l’installazione di impianti eolici di potenza ugualeo inferiore a 5 chilowatt ;e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gasnaturale fino a 3 megawatt termici;f) l’installazione di impianti di produzione energeticaalimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.23di produzione combinata di energia elettrica e calore,quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowattelettrici.1 quater. (19) Fermo restando l’obbligo del preventivorilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 deld.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici,non necessitano di titolo abilitativo ai sensi<strong>della</strong> presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005 i seguenti interventi,realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dalPIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la<strong>Regione</strong> e gli enti locali siano i soggetti responsabili:a) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici dipotenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;b) l’installazione di impianti eolici di potenza nominaleuguale o inferiore a 1 megawatt;c) l’installazione di impianti a fonte idraulica dipotenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.1 quinquies. (20) Gli interventi di cui al comma 1 quater,lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziendesanitarie, previo assenso del comune competente.2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi <strong>della</strong>presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzionidegli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15 e16, comma 3, esistenti o in corso di realizzazione, salvoquanto previsto dall’articolo 16, comma 4.1 bis. (17) In applicazione dell’articolo 11 del decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione <strong>della</strong>direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usifinali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione<strong>della</strong> direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l’obbligodel preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettateai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativoai sensi <strong>della</strong> presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005 iseguenti interventi:a) l’installazione di singoli generatori eolici conaltezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametronon superiore a 1 metro;b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaiciaderenti o integrati nei tetti degli edifici, con lastessa inclinazione e lo stesso orientamento <strong>della</strong> falda ei cui componenti non modificano la sagoma degli edificistessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiorea quella del tetto.1 ter. (18) In applicazione dell’articolo 27 <strong>della</strong> l.99/2009 e fermo restando l’obbligo del preventivorilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 deld.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici,non necessitano di titolo abilitativo ai sensi<strong>della</strong> presente legge e <strong>della</strong> l.r. 1/2005 l’installazione diimpianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili,3. Sono soggette a contestuale comunicazione all’amministrazionecompetente:a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali da noncostituire nuova opera, ai sensi del regolamento di cuiall’ articolo 39;b) le modifiche degli impianti di lavorazione o distoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25metri cubi, individuate dal regolamento di cui all’ articolo39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 58, <strong>della</strong> l. 239/2004.3 bis. (21) Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 tere 1 quater l’interessato provvede a dare comunicazionepreventiva al comune almeno venti giorni prima dell’iniziodei lavori.Art. 18Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13,14, 15 e 16 è tenuto ad esibire i documenti, a consentirele ispezioni necessarie a verificare il permanere deirequisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività ed ilrispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall’autorizzazione,nonché a fornire all’amministrazione titolataa svolgere attività di vigilanza le informazioni rilevantiagli scopi di cui al presente comma.


24 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 502. Gli impianti e le opere oggetto <strong>della</strong> presentelegge, compreso quelli già autorizzati ai sensi <strong>della</strong> l.r.51/1999 e del r.d. 1775/1933, sono soggetti, a cura e aspese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o acertificazione di fine lavori nei casi e con le modalitàindividuati dal regolamento previsto all’ articolo 39 A talfine un tecnico in possesso <strong>della</strong> qualificazione previstadalla normativa vigente collauda o certifica l’impiantorealizzato e invia il relativo attestato all’autorità competenteper la vigilanza.3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazionedi fine lavori negativi si procede ai sensi degli articoli19, 20 e 21.4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gliimpianti e le opere autorizzati in sanatoria ai sensi deltitolo III del r.d. 1775/1933 o <strong>della</strong> l.r. 51/1999.5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza esulle sanzioni dettate dalle leggi relative alle funzioniamministrative esercitate mediante altri atti, assorbiti nelprocedimento di cui all’ articolo 12.Art. 19Decadenza revoca e sospensionein assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e15 è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistentenel pagamento in solido, a carico del proprietariodell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttoredei lavori, di una somma comunque non inferiore a euro1000,00, determinata per quanto non autorizzato, comesegue:a) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatttermico di potenza nominale in caso di impianti di produzionedi energia;b) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso dilinee e relativi impianti elettrici con tensione nominaledi esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in casodelle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e i);c) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso dilinee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore aquelli di cui alla lettera b);d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro,in caso di stazioni e cabine elettriche nonché in caso diimpianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi dicui all’ articolo 11, comma 1, lettere g) e h), e di impiantidi produzione ed utilizzo dell’idrogeno;e) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in casodi impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all’ articolo 11,comma 1, lettere d), e) e f).1. Salvo quanto previsto dall’ articolo 20, il titolaredell’autorizzazione di cui all’ articolo 11 è dichiaratodecaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, daparte dell’autorità competente, di una specifica diffidaad adempiere, persista nella violazione di una o piùprescrizioni od obblighi cui l’autorizzazione stessa siacondizionata, o comunque impedisca all’autorità competentedi svolgere le sue funzioni di vigilanza.2. Il provvedimento di diffida ad adempiere disponel’eventuale sospensione cautelativa <strong>della</strong> costruzione odell’esercizio dell’impianto autorizzato e le modalità edi termini per l’adempimento degli obblighi e prescrizioniviolate.3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1e 2, l’autorizzazione può essere revocata per sopravvenutecondizioni di pericolo per l’incolumità e la salutepubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico,comunque ostativi alla prosecuzione dell’eserciziodell’impianto autorizzato.4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligatoè tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi,con le modalità previste dall’articolo 21, commi 1 e 2.Art. 20Sanzioni amministrative1. La costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti2. Fatto salvo l’obbligo di ripristino, l’esecuzionedegli interventi di cui all’ articolo 16 in assenza <strong>della</strong>DIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuatiai sensi del comma 1.3. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, laviolazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di unoo più obblighi o prescrizioni posti con l’autorizzazione, èpunita con la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma1, comunque non inferiore a euro 300,00.4. La mancata comunicazione di cui all’ articolo 17,comma 3, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 300,00a euro 1500,00.5. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionalecon propria deliberazione adegua l’importo delle sanzioniamministrative stabilite al presente articolo, prendendoatto <strong>della</strong> variazione percentuale annua dell’indicedei prezzi al consumo indicata dall’Istituto nazionale distatistica (ISTAT).6. Per quanto non espressamente disposto dal presentearticolo si applicano le disposizioni <strong>della</strong> legge 24novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50<strong>della</strong> legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioniin materia di sanzioni amministrative).Art. 22Incentivi finanziari25Art. 21Ripristino dei luoghi1. Nei casi previsti dall’ articolo 20, commi 1 e 2,i trasgressori provvedono al ripristino dello stato deiluoghi. Nei casi previsti dall’articolo 20, comma 3, i trasgressoriprovvedono alla riduzione a conformità.2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligatil’amministrazione competente provvede d’ufficio aspese degli inadempienti ed il recupero delle relativesomme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossionedelle entrate patrimoniali dello Stato.3. Salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’ articolo20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualorasia autorizzata l’opera in sanatoria o, per gli interventisoggetti a DIA, intervenga l’accertamento di conformitàdi cui all’ articolo 140 <strong>della</strong> l.r. 1/2005, con l’applicazione<strong>della</strong> relativa sanzione.4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell’impianto,entro centoventi giorni dalla contestazione dell’illecito,presenta la domanda di autorizzazione in sanatoria odi accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione<strong>della</strong> domanda di autorizzazione in sanatoria odi accertamento di conformità in sanatoria sospende itermini per il ripristino dei luoghi fino all’esito del procedimento.5. L’autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l’impiantorisulti conforme alle norme vigenti al momento<strong>della</strong> realizzazione dell’opera e purché sia accertata lacompatibilità dello stesso impianto con le norme poste atutela <strong>della</strong> salute pubblica.6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dalcomma 3, l’adozione delle misure previste dal comma 1comporti un grave pregiudizio per l’interesse pubblico, iltitolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni puòpresentare all’amministrazione competente apposito progettoalternativo. In tal caso, l’adozione delle misure dicui al comma 1 è sospesa fino all’esito del procedimentocorrelato alla presentazione del progetto alternativo, e lasanzione amministrativa viene determinata riducendo adun terzo gli importi di cui all’ articolo 20, comma 1.Capo IVRazionalizzazione <strong>della</strong> produzione e dei consumi,risparmio energetico ed interventidi compensazione ambientale1. La <strong>Regione</strong> incentiva la realizzazione di iniziativeper le finalità di cui alla presente legge tramite fondi dirotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse eaiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile,gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all’insieme delsistema delle piccole e medie imprese e a quelle compartecipateo promosse dagli enti locali, in conformità alladisciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutelaambientale e sulla base di accordi volontari con uno o piùsoggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzatial raggiungimento di obiettivi propri dell’amministrazioneregionale o delle altre amministrazioni interessate.2. La <strong>Regione</strong> incentiva, nelle forme e priorità di cuial comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivonel settore delle fonti rinnovabili o innovative.3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presentearticolo producano crediti necessari ai “CertificatiVerdi” di cui al decreto del Ministro dell’ industria, delcommercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministrodell’ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l’attuazionedelle norme in materia di energia elettrica da fontirinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 11 deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), ai “Titoli diEfficienza Energetica” di cui al decreto del Ministro delleattività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazionedegli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienzaenergetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’ art.9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativinazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fontirinnovabili, di cui all’ art. 16, comma 4, del decreto legislativo23 maggio 2000, n. 164), alle “Quote di Emissioni”di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003(Direttiva del Parlamento europeo e del <strong>Consiglio</strong> cheistituisce un sistema per lo scambio di quote di emissionidei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica ladirettiva 96/61/CE del <strong>Consiglio</strong>), i piani economici degliinterventi oggetto di contributi regionali tengono conto,con le modalità individuate con deliberazione di Giunta,di tali crediti ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’importodei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, inalternativa, prevedono la cessione alla <strong>Regione</strong> degli stessicrediti. La <strong>Regione</strong> in caso di acquisizione dei creditimantiene inalterato l’importo dei suoi contributi.Art. 23 (22)(31)Rendimento energetico degli edifici. Relazionetecnica di rendimento energetico1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrut-


26 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50turazione o manutenzione edilizia relativi a singole unitàimmobiliari oppure ad interi edifici o aree residenzialisono progettati e realizzati in modo da contenere lenecessità di consumo di energia tenuto conto del progresso<strong>della</strong> tecnica e del contenimento dei costi, nelrispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento dicui all’articolo 23 sexies, nel rispetto <strong>della</strong> direttiva2002/91/CE del Parlamento europeo e del <strong>Consiglio</strong> del16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’ediliziae del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione<strong>della</strong> direttiva 2002/91/CE relativa al rendimentoenergetico nell’edilizia).2. L’attestato di certificazione energetica è trasmessoal comune attraverso il sistema informativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 teroppure, nel caso in cui l’attestato di certificazione energeticasia relativo ad impianti produttivi, è trasmessoattraverso la rete regionale degli sportelli unici per leattività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 <strong>della</strong>l.r. 40/2009.3. Il certificato di cui all’articolo 86 <strong>della</strong> l.r.1/2005,è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentatol’attestato di certificazione energetica.2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1,richiedono la presentazione di un progetto al comune,allo stesso progetto è allegata la relazione tecnicadi rendimento energetico che contiene le indicazionitecniche stabilite dal regolamento di cui all’articolo23 sexies, dà conto del rispetto dei requisiti minimidel risparmio energetico fissati dal regolamento di cuiall’articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), del rispettodelle norme tecniche statali e dell’Unione europea inmateria di efficienza energetica degli edifici.3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano adoggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuovaedificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificatala realizzabilità di forme innovative e centralizzatedi produzione di energia per la copertura dei fabbisognienergetici dell’edificio o dell’area e sono valutati i relativioneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione ècontenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.4. La relazione tecnica di rendimento energetico,allegata ai progetti relativi agli interventi di cui alcomma 3, ha validità anche per le singole unità immobiliaricollocate negli edifici o nelle aree residenziali.Art. 23 bis (23)(31)Attestato di certificazione energetica1. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dalregolamento di cui all’articolo 23 sexies, ogni edificiodi nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione aseguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente disuperficie utile lorda superiore a mille metri quadrati,oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia cheriguardano l’intera struttura, è dotato di un attestato dicertificazione energetica, redatto da professionisti abilitati,in attuazione dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005.L’attestato di certificazione energetica è presentato aicomuni al momento in cui è presentato il certificato dicui all’articolo 86 <strong>della</strong> l.r. 1/2005. L’attestato di certificazioneenergetica è presentato secondo le modalità dicui al comma 2.4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dalregolamento di cui all’articolo 23 sexies, nel caso di trasferimentoa titolo oneroso o di locazione di ogni unitàimmobiliare di nuova edificazione oppure già esistente,l’unità immobiliare è dotata di attestato di certificazioneenergetica. Gli estremi identificativi dell’attestato di certificazioneenergetica sono richiamati nel relativo atto ditrasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione.L’attestato di certificazione energetica è trasmessoai comuni attraverso il sistema informativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter.5. Nei casi di cui al comma 4, se l’unità immobiliarenon è dotata dell’attestato di certificazione energetica sidà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliarenella classe energetica più bassa, come individuatadal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.6. L’attestato di certificazione energetica tiene luogodell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo8 del d.lgs. 192/2005.7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad usopubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, èaffisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestatodi certificazione energetica, denominato “targaenergetica”, avente il contenuto e le indicazioni stabilitedal regolamento di cui all’articolo 23 sexies.8. L’attestato di certificazione energetica ha validitàdi dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornatoad ogni intervento che modifica le prestazioni energetichedell’edificio.Art. 23 ter (24)(31)Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica1. Nell’ambito del sistema informativo regionale dicui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzionedel sistema informativo e del sistema statistico regionale.Misure per il coordinamento delle infrastrutture e deiservizi per lo sviluppo <strong>della</strong> società dell’informazione e<strong>della</strong> conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50informativo geografico regionale di cui all’articolo 28<strong>della</strong> l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionalesull’efficienza e sulla certificazione energetica degliedifici e dei relativi impianti, di seguito indicato comesistema informativo regionale sull’efficienza energetica,gestito dalla struttura regionale competente.2. Il sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica comprende l’archivio informatico delle certificazionienergetiche, nonché il catasto degli impianti diclimatizzazione ed è immediatamente accessibile da tuttii comuni e le province <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> al fine di assicurarela gestione e l’interazione dei dati tra comuni, provincee <strong>Regione</strong>.3. Per assicurare la completezza dei dati del catastodegli impianti di climatizzazione, anche ai sensi di quantoprevisto dall’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005,i comuni richiedono ai proprietari, ai conduttori o agliamministratori dei condomini gli elementi descrittiviessenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici,non desumibili dalle informazioni già in possesso delsistema informativo regionale sull’efficienza energetica.I comuni provvedono ad immettere detti dati nel sistemainformativo regionale sull’efficienza energetica.Art. 23 quater (25)(31)Accesso al sistema informativo regionalesull’efficienza energetica271. Al fine di facilitare la gestione delle attività ditrasmissione degli attestati di certificazione energetica,la <strong>Regione</strong> assicura l’accesso di chiunque vi abbiainteresse al sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica di cui all’articolo 23 ter, secondo le modalitàe con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionaliin materia di amministrazione elettronica e semplificazione.2. L’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica è assicurato attraverso l’infrastrutturadi rete regionale di identificazione ed accessoprevista dalla l.r. 1/2004 come articolazione regionaledel sistema pubblico di connettività, al fine di consentiresecondo le modalità disciplinate dal regolamento di cuiall’articolo 23 sexies:a) il rapido accesso al sistema informativo regionalesull’efficienza energetica;b) il migliore utilizzo dei dati raccolti;c) la rapida trasmissione degli attestati di certificazioneenergetica.4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondole modalità e i tempi indicati dal regolamento di cuiall’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile pergli impianti termici degli edifici comunicano con cadenzaannuale le informazioni relative all’ubicazione e allatitolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annualedi riferimento ai comuni oppure alle province territorialmentecompetenti, a seconda di chi esercita il controllosul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio emanutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensidi quanto disposto dall’articolo 31 <strong>della</strong> legge 9 gennaio1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energeticonazionale in materia di uso razionale dell’energia, dirisparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabilidi energia). Tali comuni o province provvedonoad immettere i dati nel sistema informativo regionalesull’efficienza energetica.5. Il regolamento di cui all’articolo 23 sexies, disciplinale modalità di organizzazione, di gestione, di implementazionedel sistema informativo regionale sull’efficienzaenergetica nel rispetto degli standard di cui allalegge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozionedell’amministrazione elettronica e <strong>della</strong> società dell’informazionee <strong>della</strong> conoscenza nel sistema regionale.Disciplina <strong>della</strong> “Rete telematica regionale <strong>Toscana</strong>”),nonché il raccordo del sistema informativo regionalesull’efficienza energetica con la banca dati regionaleSUAP di cui all’articolo 42 <strong>della</strong> l.r. 40/2009.3. Per l’accesso al sistema informativo regionalesull’efficienza energetica ai sensi del comma 2, è previstala corresponsione alla <strong>Regione</strong> di un rimborso per lespese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettroniciall’uopo necessari. Detto rimborso per le spese sostenuteper ciascun dispositivo è determinato e corrispostosecondo le modalità stabilite dal regolamento di cuiall’articolo 23 sexies.Art. 23 quinquies (26)(31)Sanzioni e controlli sul rendimentoenergetico degli edifici1. L’inosservanza dell’obbligo di invio da parte deidistributori di combustibile dei dati ai sensi dell’articolo23 ter, comma 4, secondo le modalità prescrittedal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comportal’applicazione <strong>della</strong> sanzione amministrativa pecuniariada euro 1.000,00 a euro 6.000,00.2. L’inosservanza degli obblighi di invio dei rapportidi controllo sugli impianti termici, in attuazione di quantodisposto dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies,comporta l’applicazione <strong>della</strong> sanzione amministrativada euro 60,00 a euro 360,00.3. Nel caso di esecuzione di opere in difformità dallarelazione tecnica di rendimento energetico e senza l’osservanzadei requisiti minimi di rendimento energeticofissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies,


28 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50comma 1, lettera b), al direttore dei lavori è applicatauna sanzione amministrativa:a) non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore adeuro 6.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliaridi superficie utile lorda complessiva inferiore a100 metri quadrati;b) non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore adeuro 12.000,00, qualora le opere interessino unità immobiliaridi superficie utile lorda complessiva compresa tra100 metri quadrati e 300 metri quadrati;c) non inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore adeuro 18.000,00 qualora le opere interessino unità immobiliaridi superficie utile lorda complessiva superiore a300 metri quadrati.4. A seguito dell’accertamento delle violazioni dicui al comma 3, il comune ordina al proprietario lemodifiche necessarie per adeguare l’unità immobiliareai requisiti minimi di rendimento energetico fissando untermine per la loro realizzazione. Qualora il proprietarionon realizzi le opere per l’adeguamento ai requisitiminimi di rendimento energetico entro il termine fissato,a detto proprietario si applica una sanzione amministrativadeterminata secondo le modalità di cui al comma 3,lettere a), b) e c).5. Nel caso di esecuzione di opere in difformitàdalla relazione tecnica di rendimento energetico di cuiall’articolo 23, ma nel rispetto dei requisiti minimi direndimento energetico, al direttore dei lavori si applicauna sanzione amministrativa determinata secondo lemodalità di cui al comma 3, lettere a), b), e c). I relativiimporti sono ridotti alla metà.Art. 23 sexies (27)(31)Regolamento regionale1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore<strong>della</strong> legge regionale ???? novembre 2009, n. ????(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2005, n.39 “Disposizioni in materia di energia”), la Giuntaregionale approva uno o più regolamenti di attuazioneche disciplinano in particolare:a) le modalità di redazione e le indicazioni tecnicheche sono contenute nella relazione tecnica di rendimentoenergetico di cui all’articolo 23;b) i requisiti minimi di rendimento energetico degliedifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per ilcontenimento dei consumi energetici anche attraversol’utilizzo di fonti rinnovabili,c) le indicazioni tecniche che sono contenute nell’attestatodi certificazione energetica di cui all’articolo 23bis;d) le modalità di trasmissione delle relazioni di rendimentoenergetico attraverso procedure informatizzate;e) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazioneenergetica attraverso procedure informatizzate;f) le modalità di conduzione, di manutenzione, dicontrollo e di ispezione degli impianti termici, in applicazionedegli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005;g) le modalità di svolgimento delle verifiche sullaregolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazionienergetiche, svolte dai comuni;h) i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione<strong>della</strong> relazione di rendimento energetico;i) i casi di esclusione dall’obbligo di dotazionedell’attestato di certificazione energetica;l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori alsistema informativo regionale sull’efficienza energeticaai sensi dell’articolo 23 quater;m) i requisiti ed il contenuto <strong>della</strong> targa energetica dicui all’articolo 23 bis, comma 7;n) le modalità di organizzazione, di gestione, diimplementazione del sistema informativo regionalesull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter;o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti dicontrollo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllodegli impianti termici degli edifici ai comuni conpopolazione superiore ai quarantamila abitanti oppurealle province competenti ai sensi di quanto dispostodall’articolo 31 <strong>della</strong> l. 10/1991.Art. 24Efficienza energetica degli impiantidi produzione di energia1. La <strong>Regione</strong>, tenuto conto delle norme tecnichedefinite nel rispetto dei principi nazionali e dell’Unioneeuropea in materia di norme e specifiche tecniche deiprodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimentiattuativi del PIER di cui all’ articolo 5, i livelli diefficienza energetica ambientale minimi obbligatori per idiversi tipi di opere e di impianti di produzione energeticainsistenti sul territorio regionale.2. I gestori delle apparecchiature e degli impiantiper i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienzaenergetica, sono tenuti a presentare alla <strong>Regione</strong>,entro un congruo termine determinato dai provvedimentiattuativi di cui all’ articolo 5, la certificazione del rispettodei limiti minimi a firma di tecnici abilitati in conformitàalla vigente normativa in materia di ordini professionali,oppure un programma di adeguamento.3. La <strong>Regione</strong> approva il programma di adeguamentodi cui al comma 2 con eventuali integrazioni o modifiche,da definirsi sentito l’interessato, stabilendo il termineper il suo completamento, e ne verifica l’attuazione,avvalendosi anche di organismi o società tecnicamentequalificati.


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 504. La Giunta può emanare istruzioni con le qualisono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, daassumere come riferimento ordinario per le certificazionidi cui al comma 2.5. In caso di svolgimento dell’attività senza il rispettodei limiti si applica la sanzione amministrativa da euro5000,00 a euro 50000,00 per ogni megawatt termico dipotenza nominale dell’impianto.296. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasportoimpiegati e messi in esercizio per le attività di cui alcomma 2 che non rispettano i limiti di compatibilitàambientale ed efficienza energetica fissati in applicazionedello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativada euro 50000,00 ad euro 300000,00.Art. 26Misure di compensazione ambientale6. In caso di mancata realizzazione del programmadi adeguamento entro il termine assegnato, si applicauna sanzione amministrativa pari alla metà degli importidi cui al comma 5. La <strong>Regione</strong> assegna all’impresa unulteriore termine per il completamento del programma.In caso di mancato rispetto di tale termine la sanzione dicui al comma 5 è raddoppiata.Art. 25Efficienza energetica per i sistemi ditrasporto e altri impianti1. I piani regionali e locali in materia di mobilità etraffico garantiscono la coerenza con le finalità <strong>della</strong>presente legge e con gli indirizzi del PIER, e includonoanche l’analisi delle variazioni dei consumi energeticiconseguenti alla loro attuazione, anche ai fini <strong>della</strong> concessionedei finanziamenti regionali.2. L’esercizio di sistemi di trasporto e di impianti,per attività di servizi di pubblica utilità che usufruisconodi contributi o agevolazioni da parte <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> odegli enti locali sono subordinati al raggiungimento dilimiti di compatibilità ambientale e efficienza energeticafissati dai provvedimenti attuativi del PIER di cui all’articolo 5.3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impiantidi cui al comma 2 sono tenuti a presentare alla <strong>Regione</strong>,entro un congruo termine determinato dagli stessi provvedimentiattuativi di cui all’ articolo 5, la certificazionedel rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienzaenergetica a firma di tecnici abilitati in conformitàalla vigente normativa in materia di ordini professionali,oppure un programma di adeguamento.4. La <strong>Regione</strong> approva il programma di cui al comma 3con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentitol’interessato, stabilisce il termine per il suo completamento,e ne verifica l’attuazione, avvalendosi anche di organismi osocietà tecnicamente qualificati.5. La Giunta regionale può emanare istruzioni conle quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti,da assumere come riferimento ordinario per lecertificazioni di cui al comma 3.1. La <strong>Regione</strong> può promuovere accordi tra i soggettiche intendono svolgere le attività di cui agli articoli 11,13, 14 e 16 e gli enti locali interessati, anche su richiestadegli enti locali stessi, per l’individuazione di misure dicompensazione e riequilibrio ambientale.2. La <strong>Regione</strong> può subordinare il rilascio o le modifichedi un’autorizzazione o concessione a fini energetici,di sua competenza a un accordo relativo all’esecuzionedi un programma di misure di compensazione e riequilibrioambientale, al fine di assicurare la sostenibilitàambientale, territoriale e socio-economica dell’attuazionedel progetto.3. Il programma di cui al comma 2:a) fa riferimento ad interventi specifici relativi alterritorio interessato;b) prevede tempi definiti per l’attuazione completa edelle loro diverse fasi;c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalitàtra le misure di compensazione e riequilibrio e l’investimentocomplessivo;d) disciplina i modi di controllo dell’esecuzione nonchéle penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso diinadempienza.4. Con il consenso degli enti locali interessati, lemisure compensative di cui ai commi 1 e 2 possonoessere costituite anche dal versamento di somme per ilfinanziamento di specifiche attività degli enti, rispondentialle finalità di cui al presente articolo.Capo VServizi d’interesse generale dell’energiaArt. 27Diritto di accesso ai servizi energetici1. La <strong>Regione</strong> e gli enti locali operano per garantirea coloro che dimorano o operano in qualsiasi parte delterritorio <strong>della</strong> <strong>Toscana</strong> il diritto di disporre di servizienergetici di qualità e con modalità adeguate ai bisognied alle migliori condizioni economiche permesse daimercati secondo quanto stabilito dalla presente legge.2. La <strong>Regione</strong> e gli enti locali, anche in forma asso-


30 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50ciata, nell’ambito delle indicazioni del PIER, stimanole esigenze di fornitura di energia nel loro territorio conspecifico riferimento alle previsioni degli strumenti dipianificazione territoriale ed alle prospettive di sviluppodelle attività economiche e delle altre attività dellecomunità e promuovono azioni che determinano un’offertaenergetica differenziata, rilevando periodicamenteil grado di soddisfazione delle esigenze come sopra individuate.Nell’esercizio delle funzioni di cui al presentecomma la <strong>Regione</strong> e gli enti locali assicurano forme diconsultazione delle organizzazioni di consumatori, delleparti sociali e delle organizzazioni imprenditoriali.Art. 28 (2)Servizi d’interesse generale di approvvigionamentoe di distribuzione di energia3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nelmercato dell’energia elettrica e gas in ambito regionale,la <strong>Regione</strong> promuove per quanto di sua competenzamisure a favore dello sviluppo <strong>della</strong> concorrenza, proponeai competenti organismi nazionali misure in tal senso,impone ai soggetti di distribuzione e di fornitura obblighidi comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi lemedesime finalità.4. Sono consentiti contratti diretti fra produttoredi energia elettrica e cliente idoneo nel rispetto delledisposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.Entro sei mesi dall’entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge,la Giunta regionale emana una disciplina specifica tesaanche alla diffusione di tali contratti per i clienti idoneicollocati in aree limitrofe ai produttori e in particolareconnessi a questi con un collegamento fisico diretto.1. (1)2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi stataliper le reti di trasporto nazionale di energia, i proprietaridelle reti e degli impianti di trasporto e distribuzionedi energia ne consentono l’utilizzazione da parte deisoggetti legittimati allo svolgimento delle attività ditrasporto e distribuzione nei modi ed alle condizioniprevisti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso un’equaremunerazione.3. (1)4. (1)Art. 31Tutela dei consumatori1. La <strong>Regione</strong> e gli enti locali adottano o promuovonomisure dirette a rendere effettiva la tutela dei dirittidei consumatori, nel rispetto delle competenze dell’Autoritàper l’energia elettrica e il gas e coordinandosi conaltri organismi aventi competenze in tal senso.2. La <strong>Regione</strong> e gli enti locali adottano o promuovonomisure aventi finalità di informazione e di orientamentodei consumatori.Art. 32 (2)Contratti di servizio e diritti dei consumatori5. (1) Art. 29 (2)[Vedi nota 2].Gestioni in corso dei servizi pubblicilocali dell’energia[Vedi nota 2].1. (1)Art. 30Promozione dei mercati dell’energiaelettrica e del gas2. La <strong>Regione</strong>, tramite accordo con le associazionidei consumatori e avvalendosi anche <strong>della</strong> REA SpA,promuove attività di orientamento per chi ha acquisitoo acquisirà la qualifica di cliente idoneo ai sensi <strong>della</strong>presente legge, del d.lgs. 79/1999 o del decreto legislativo23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione <strong>della</strong> direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato internodel gas naturale, a norma dell’ articolo 41 <strong>della</strong> legge 17maggio 1999, n. 144).Art. 33Segnalazioni e reclami1. La <strong>Regione</strong> e gli enti locali al fine dell’eserciziodelle competenze di cui agli articoli 31 e 32, valutanole segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori,delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenzedei consumatori e delle imprese nonché al mancatorispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delleprevisioni delle carte dei servizi relative ai servizi diinteresse generale. Dei risultati di tale valutazione si dàatto pubblicamente.2. La <strong>Regione</strong> individua, promuove e organizza, nelrispetto del principio di sussidiarietà e con la collaborazionedelle organizzazioni dei consumatori, delle partisociali e delle altre parti interessate, forme opportune agarantire l’efficacia delle segnalazioni e dei reclami propostidai singoli consumatori nei confronti di esercentiattività o servizi di interesse generale dell’energia.


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50Capo VIDisposizioni per la tutela dall’inquinamento luminosoArt. 34Stazioni astronomiche e aree naturali protette1. Sono disposte speciali forme di tutela a favoredelle stazioni astronomiche, così classificate:a) stazioni astronomiche che svolgono attività diricerca scientifica e di divulgazione scientifica;b) stazioni astronomiche che svolgono attività didivulgazione scientifica di rilevante interesse regionaleo provinciale.2. La <strong>Regione</strong>, anche attraverso il PIER, prevedemisure particolari di tutela degli equilibri ecologici nellearee naturali protette di cui alla legge regionale 11 aprile1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e learee protette di interesse locale).Art. 35Misure minime di protezionedall’inquinamento luminoso1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomichedi cui all’ articolo 34 è istituita una zona di particolareprotezione dall’inquinamento luminoso avente un’estensionedi raggio, fatti salvi i confini regionali, pari aalmeno:a) 25 chilometri per le stazioni di cui all’ articolo 34,comma 1, lettera a);b) 10 chilometri per le stazioni di cui all’ articolo 34,comma 1, lettera b).2. Entro un chilometro in linea d’aria dalle stazionidi cui di cui all’ articolo 34, comma 1, lettera a), sonovietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunqueemissione di luce verso l’alto; le sorgenti esistentinon conformi sono sostituite ovvero opportunamenteschermate.3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, èvietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici eprivati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità,fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superficiche possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti giàin esercizio alla data indicata all’ articolo 36, comma3, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dalPIER.4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometried il raggio di 50 chilometri dalle stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), i fasci di cui al comma 3dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalladirezione in cui si trovano i telescopi.315. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non siapplicano per gli impianti la cui realizzazione e gestionesia già regolata da apposite norme statali nonché per gliimpianti privati di illuminazione esterna, costituiti danon più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso,per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomichedi cui all’ articolo 34, in coincidenza conparticolari fenomeni e comunque per non più di tregiornate l’anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono,compatibilmente con le esigenze di sicurezza <strong>della</strong>circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui alcomma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzionedel flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazioneesterna.7. Il PIER può individuare misure di tutela per le stazioniastronomiche ulteriori rispetto alle misure minimedi cui al presente articolo.8. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, incaso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui aicommi 2, 3 e 4, previa diffida del comune a provvedereentro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativada euro 200,00 a euro 1200,00.9. Con deliberazione <strong>della</strong> Giunta regionale, anchesu proposta delle associazioni astrofile <strong>della</strong> <strong>Toscana</strong> edell’Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono approvatigli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate,secondo le prescrizioni del PIER, le relative zone diprotezione sottoposte a specifiche prescrizioni e limiti,e la corrispondente documentazione cartografica. Con lestesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamentidegli elenchi.10. Copia <strong>della</strong> documentazione cartografica di cui alcomma 9 è inviata ai comuni interessati.Art. 36Disposizioni transitorie a tuteladelle stazioni astronomiche1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore <strong>della</strong>presente legge la Giunta regionale definisce gli elenchidi cui all’ articolo 35, comma 9 e individua le zone diprotezione di cui all’ articolo 35, comma 1, nonché lafascia di cui all’ articolo 35, comma 4.2. Delle zone di protezione è predisposta appositadocumentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia<strong>della</strong> documentazione cartografica è inviata ai comuniinteressati.3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi


32 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50effetti trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sulBollettino ufficiale <strong>della</strong> <strong>Regione</strong>.4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3si applicano le misure minime di protezione dall’inquinamentoluminoso delle stazioni astronomiche dispostedall’ articolo 35, fatte salve le ulteriori misure dispostedal PIER ai sensi dell’ articolo 35, comma 7.5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3continuano ad applicarsi gli articoli 8, 9 e 12 <strong>della</strong> leggeregionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzionedell’inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni.Art. 37Disposizioni transitorie per gli impiantidi illuminazione esterna1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano,in materia di progettazione, realizzazione e gestionedegli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteritecnici indicati nell’allegato A alla presente legge.2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comunipromuovono l’adeguamento <strong>della</strong> progettazione, realizzazionee gestione degli impianti privati di illuminazioneesterna ai criteri tecnici indicati nell’allegato A.a carico del proprietario <strong>della</strong> stessa opera una sanzioneamministrativa pecuniaria determinata in:a) il doppio del minimo dell’importo di cui all’ articolo20, comma 1, nel caso di linee ed impianti per cuinon sia mai stata presentata richiesta di autorizzazione aisensi del r.d. 1775/1933 o <strong>della</strong> l.r. 51/1999;b) il minimo dell’importo di cui all’ articolo 20,comma 1, nel caso di intervento in cui sia stata presentataistanza di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933o <strong>della</strong> l.r. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciataautorizzazione provvisoria ai sensi dell’articolo 113 delr.d.1775/1933;c) un decimo dell’importo di cui alla lettera b) se perl’intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoriaai sensi dell’articolo 113 del r.d. 1775/33.5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolopossono essere impiegati dalla <strong>Regione</strong> per finalità dirisanamento ambientale e territoriale degli elettrodotti.Possono inoltre essere destinati alla promozione diattività di ricerca finalizzate alla sperimentazione diinnovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell’impattovisivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico edelettromagnetico degli elettrodotti.Art. 38 bis (28)Disposizioni transitorie per glielettrodotti già autorizzatiCapo VIINorme finali e transitorieArt. 38Disposizioni transitorie per gli elettrodotti1. I1 proprietario di linea e relativo impianto elettricoavente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, giàrealizzata alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presentelegge e per la quale non sia stata rilasciata la relativaautorizzazione, presenta apposita istanza alla <strong>Regione</strong>entro due anni dalla stessa data.2. L’istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta,sotto la propria responsabilità, da un tecnicoqualificato, iscritto al competente albo professionale, incui si descrive l’impianto e se ne attesta la rispondenzaalle norme vigenti in materia al momento <strong>della</strong> realizzazionedell’opera.3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblicorilevante alla permanenza dell’intervento di cui alcomma 1, può procedere al rilascio dell’autorizzazionein sanatoria purché sia accertata la compatibilità dellostesso intervento con le norme poste a tutela <strong>della</strong> salutepubblica.4. Per le opere di cui al comma 1, la <strong>Regione</strong> applica1. Entro il 31 dicembre 2010, i gestori degli elettrodotticon tensione non superiore a 150 chilovolt,già autorizzati alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> l.r.71/2009 comunicano alla <strong>Regione</strong> e ai comuni interessatii dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto,determinate secondo i criteri contenuti nei decreti emanatiai sensi dell’articolo 4 <strong>della</strong> l. 36/2001.Art. 39Regolamento di attuazione <strong>della</strong> legge eulteriori misure per l’attuazione1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità,la <strong>Regione</strong> può emanare linee guida, non vincolanti,anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.2. Con regolamento regionale, da adottarsi entrododici mesi dall’entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge,sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle normetecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali edell’Unione europea:a) le prescrizioni tecniche relative alle opere edimpianti disciplinati dalla presente legge che interessinoaree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti dipianificazione o in applicazione di norme comunitarie,nazionali o regionali;b) la descrizione tipologica delle categorie di interventidi cui all’articolo 11, compreso gli interventi ineren ti oleo-


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50dotti che si configurano come nuova opera, delle categoriedi interventi che configurino variazioni essenziali delleopere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori dimanutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria emanutenzione straordinaria;c)l a descrizione tipologica delle linee elettrichee relative opere nonché degli impianti di produzione,trasporto e distribuzione di energia a limitato impattoterritoriale di cui all’ articolo 16, comma 3;d) le modifiche su oleodotti, impianti di lavorazioneo stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligodi contestuale comunicazione all’amministrazione competente,ai sensi dell’ articolo 17, comma 3;e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivoavviso alla <strong>Regione</strong> dell’avvio e dell’esito di un procedimentonelle materie di cui alla presente legge;f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cuialla presente legge;g) i termini entro i quali devono iniziare e finire ilavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cuimancato rispetto determina la decadenza dell’autorizzazioneo <strong>della</strong> dichiarazione di inizio attività, con la possibilitàdi proroga di detti termini per comprovate ragionitecniche o particolari condizioni operative;h) gli oneri di istruttoria e controllo per l’attivitàamministrativa di competenza regionale nonché i criteridi congruità per la determinazione degli oneri che spettanoagli enti locali;i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chisvolge le attività oggetto <strong>della</strong> presente legge, di dati enotizie rilevanti per il governo del settore non reperibilipresso altre amministrazioni;j) le modalità relative alla presentazione dei progetti edai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casipreviamente individuati, un programma di monitoraggiosuccessivo all’ultimazione dell’opera per la misurazionedei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagneticieffettivamente generati nell’ambito territorialeindividuato ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, <strong>della</strong> l.r.51/1999;k) le modalità e forme di redazione e di presentazionedegli elaborati progettuali e <strong>della</strong> documentazione di cuiall’ articolo 10, commi 5 e 6, che devono essere presentatiai competenti uffici regionali ai fini di prevenzionedel rischio sismico;l) le modalità relative all’effettuazione dei controllisulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, neicasi previamente individuati, quelle relative al collaudo oal certificato di fine lavori di cui all’ articolo 18;m) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazionein sanatoria di cui all’ articolo 21, comma 3;n) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazionein sanatoria di cui all’ articolo 38;o) le modalità relative alla presentazione dei programmidi cui all’ articolo 6, comma 2, lettera f);p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativirelativi alle diverse categorie di impianti.333. Le disposizioni del regolamento regionale di cuial presente articolo relative ai contenuti di cui al comma2, lettere b), c), d), f), g), j), k), l), m), p), riguardantile competenze degli enti locali, si applicano fino a chequesti non abbiano diversamente disposto.Art. 40Disposizioni finanziarie1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimentoagli interventi già previsti dalle leggi regionali45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998 nella materia e sonostabilite annualmente con legge di bilancio.2. Per l’anno 2005 le risorse ammontano a euro1.572.082,75 e fanno carico per euro 1.462.082,75 allaUPB n. 413 (Energia - spese di investimento) e per euro110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia - spese correnti) delbilancio di previsione 2005.2 bis. (29) Agli oneri derivanti dall’attuazione degliarticoli 23 ter e 23 quater, stimati in euro 200.000,00per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fafronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413“Energia - Spese di investimento del bilancio pluriennalevigente 2009 - 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413“Energia - Spese di investimento” e per euro 50.000,00con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia - Spesecorrenti” del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011,annualità 2011.2 ter. (29) Le entrate di cui all’articolo 23 quater, riferitealla richiesta dei soggetti certificatori interessati deidispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistemainformativo regionale sull’efficienza energetica, sonoiscritte in bilancio alla UPB di entrata 322 “Proventidiversi” al momento e nella misura del loro effettivoaccertamento.2 quater. (29) Al fine <strong>della</strong> copertura <strong>della</strong> spesa di cuial comma 2 bis, al bilancio pluriennale vigente 2009 -2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguentivariazioni per sola competenza:Anno 2010In diminuzioneUPB 414 “Energia - Spese correnti”, per euro200.000,00;In aumentoUPB 413 “Energia - Spese di investimento”, per euro200.000,00;Anno 2011In diminuzioneUPB 414 “Energia - Spese correnti”, per euro10.000,00;


34 27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50In aumentoUPB 413 “Energia - Spese di investimento”, per euro10.000,00.2 quinquies. (29) Agli oneri per gli esercizi successivi sifa fronte con legge di bilancio.Art. 41Modifiche all’ articolo 13 <strong>della</strong> l.r. 79/1998(Omissis).Art. 42Abrogazione di disposizioni regionali edisapplicazione di disposizioni statali2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionareogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanzaed illuminamento consentito dalle normative UNI10439 o dalla norma DIN 5044.3. Evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemidi illuminazione a diffusione libera o diffondenti o checomunque emettano un flusso luminoso nell’emisferosuperiore eccedente il 3 per cento del flusso totale emessodalla sorgente.4. Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità,in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascioverso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dallaverticale.1. (Omissis).2. (Omissis).3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cuiall’ articolo 39 restano in vigore le disposizioni delregolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento diattuazione <strong>della</strong> legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 inmateria di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibilicon la presente legge.4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cuiall’ articolo 39 continuano ad applicarsi le seguentinorme procedurali, in quanto compatibili con la presentelegge:a) decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 11 febbraio1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina deiprocedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzionee all’esercizio di impianti di produzione di energia elettricache utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, <strong>della</strong> l. 15 marzo 1997, n. 59);b) decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 18 aprile1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delleprocedure di concessione per l’installazione di impiantidi lavorazione o di deposito di oli minerali).(Abrogato).Art. 43 (30)Decorrenza degli effettiAllegato A (articolo 37)Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione egestione di impianti di illuminazione esterna1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose avapori di sodio ad alta pressione o con efficienze luminoseequivalenti o superiori; possono essere utilizzatialtri tipi di sorgenti dove è assolutamente necessaria lacorretta percezione dei colori.5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzionedel flusso luminoso, fino al 50 per cento del totale,dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo di ora legale,e adottare lo spegnimento programmato totale degliimpianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto contodelle esigenze di sicurezza.6. Impiegare, laddove tecnicamente possibile,impianti che rispondano ai contenuti delle “Linee Guidaper la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degliimpianti di illuminazione esterna” di cui alla deliberazioneGiunta regionale 27 settembre 2004, n. 962.NOTE1) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno2006, n, 248 (vedi Bollettino ufficiale 12 luglio 2006,n. 22), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delcomma, limitatamente ai servizi di distribuzione dienergia.2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno2006, n, 248 (vedi Bollettino ufficiale 12 luglio 2006, n.22), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo.3) Articolo così sostituito con l.r. 71/2009, art. 1.4) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 2.5) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 3.6) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 4.7) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 5.8) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 6,comma 1.9) Lettera inserita con l.r. 71/2009, art. 6, comma 2.10) Articolo così sostituito con l.r. 71/2009, art. 7.11) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 8.12) Articolo così sostituito con l.r. 71/2009, art. 9.13) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 10,comma 1.14) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 10,comma 2.15) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 10,comma 3.


27.11.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5016) Comma così sostituito con l.r. 71/2009, art. 11,comma 1.17) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 2.18) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 3.19) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 4.20) Comma inserito con l.r. 71/2009, art. 11, comma 5.21) Comma aggiunto con l.r. 71/2009, art. 11, comma 6.22) Articolo prima parzialmente modificato con l.r.24/2009, art. 9; poi con l.r. 40/2009, art. 63. Infine cosìsostituito con l.r. 71/2009, art. 12.23) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 13.24) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 14.25) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 15.26) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 16.27) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 17.28) Articolo inserito con l.r. 71/2009, art. 18.29) Comma aggiunto con l.r. 71/2009, art. 19.30) Articolo abrogato con l.r. 71/2009, art. 21.31) L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) <strong>della</strong> l.r.71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23,23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a fardata dall’entrata in vigore dei relativi regolamenti di cuiall’articolo 23 sexies <strong>della</strong> legge regionale 24 febbraio2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.<strong>SEZIONE</strong> IIIPRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE- OrdinanzeORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 24 novembre 2009, n. 2435alla cessazione dei aiuti economici già attivati dalla<strong>Regione</strong> <strong>Toscana</strong> e dal Commissario medesimo per lalocazione di u.i. sostitutive di quelle distrutte/irrimediabilmentedanneggiate;Preso atto dell’ordinanza commissariale n.19 del 12novembre 2009 con la quale il Piano degli interventi,già approvato con ordinanza commissariale n.11/2009, èstato rimodulato anche ai fini di identificare le situazioniper le quali è ammessa la concessione di contributi per lapredetta delocalizzazione;Viste le “Procedure per la concessione dei contributiper la delocalizzazione degli immobili distrutti/irrimediabilmentedanneggiati” di cui all’allegato 1), parteintegrante e sostanziale del presente atto;Valutato pertanto:a) di dare avvio alla procedura contributiva per ladelocalizzazione degli immobili distrutti/irrimediabilmentedanneggiati secondo le suddette procedure;b) di destinare per la predetta procedura contributival’importo complessivo pari a euro 4 milioni;c) di affidare la gestione delle medesime procedureal Comune di Viareggio, nominandolo all’uopo soggettoattuatore ai sensi dell’art.1, comma 6 dell’ordinanzaPCM n.3800/2009;e) di liquidare a favore del Comune di Viareggio unaquota dell’importo di cui alla lett.b) pari a euro 1,5 milioni,riservandosi di procedere a successive liquidazioni inrelazione alle esigenze di pagamento;ORDINAOPCM n. 3800/2009: approvazione “Procedureper la delocalizzazione degli immobili privati distruttio irrimediabilmente danneggiati a seguito dell’incidenteferroviario del 29/06/2009” e relativa modulistica.IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEVista la propria ordinanza n.21 del 16/11/2009 concui sono state approvate le procedure contributive per ilripristino/ricostruzione degli immobili privati danneggiatidall’incidente ferroviario del 29/06/2009 e con cuisi rinviava a successivo provvedimento l’approvazionedelle procedure per la concessione dei contributi per ladelocalizzazione degli immobili distrutti/irrimediabilmentedanneggiati;Valutata la necessità e l’urgenza di dare avvio anchealle procedure per la concessione dei contributi per ladelocalizzazione degli immobili distrutti/irrimediabilmentedanneggiati a seguito dell’incidente ferroviario,anche in relazione all’esigenza di giungere quanto prima1. di approvare le Procedure per la concessione deicontributi per la delocalizzazione degli immobili distrutti/irrimediabilmentedanneggiati” di cui all’allegato 1),parte integrante e sostanziale del presente atto;2. di disporre che alle predette procedure possonoaccedere i soggetti legittimati in relazione a quantoprevisto nel piano degli interventi, come rimodulato conordinanza commissariale n. 19 del 12 novembre 2009;3. di destinare per la predetta procedura contributival’importo complessivo pari a euro 4 milioni;4. di affidare la gestione delle medesime procedureal Comune di Viareggio, nominandolo all’uopo soggettoattuatore ai sensi dell’art.1, comma 6 dell’ordinanzaPCM n.3800/20095. di liquidare a favore del comune di Viareggio unaquota dell’importo di cui al punto 3 pari a euro 1,5 milioni,riservandosi di procedere a successive liquidazioni inrelazione alle esigenze di pagamento;

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