STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ...

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Il regolamento definisce gli strumenti per l’inquadramento del personale dipendente nei postiindividuati dalla pianta organica, conseguenti al nuovo modello organizzativo dell’Istituto.Art. 13– Erogazione delle prestazioni e produzioniL’Istituto eroga prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private opubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché presta consulenze e stipulaconvenzioni per la fornitura di servizi continuativi, per le quali è prevista la corresponsione di uncorrispettivo.Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono definite d’intesa tra le Regioni Lazio eToscana.Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, l’Istituto può applicare tariffeche tengano esclusivo conto dei costi effettivi.L’Istituto provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinalie dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzionidi sanità pubblica veterinaria nonché alla preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodottiper la profilassi con oneri a carico dell’istituzione richiedente.L’Istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per costituire aziende speciali perlo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali edaltri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.L’Istituto per lo svolgimento delle attività produttive di cui al precedente comma 4, istituisce appositireparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti,diretti da un dirigente responsabile.Art. 14 – FinanziamentoIl finanziamento dell’Istituto è garantito:a) dallo Stato a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le attività istituzionali di gestione corrente;b) dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) n. 4 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le attività di ricerca corrente e finalizzata;c) dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l’effettuazione di ricerche e sperimentazioniregionali sulle tecnologie e biotecnologie sanitarie;d) dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni, per le somme in conto capitale;e) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;f) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi perle prestazioni di ispezione e controllo sanitario.Il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato:a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;b) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui alprecedente art. 4;c) da contributi di Enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesasanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche edalimentari;d) dai redditi del proprio patrimonio;e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;8

f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento;g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall’Istituto.Art. 15 – PersonaleIl personale dell’Istituto fa parte del comparto Sanità e ad esso si applicano le disposizioni ed iprincipi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni edintegrazioni e nel decreto legislativo n.165/01.Per l’attuazione dei programmi di ricerca o per altre esigenze correlate all’attuazione del modelloorganizzativo, l’Istituto può conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quelladei programmi, a personale laureato e tecnico specializzato ed a soggetti, nei limiti previsti dal decretolegislativo n. 165/01, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbianosvolto attività in organismi o Enti pubblici o privati, o Aziende pubbliche o private, con esperienzaacquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria,da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o proveniente dai settoridella ricerca e della docenza universitaria.Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studioe di ricerca.Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti della pubblica amministrazione sono collocati inaspettativa senza assegni, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio.Ai fini del trattamento di previdenza il personale dell’Istituto è iscritto all’Istituto Nazionale diPrevidenza dei dipendenti della pubblica amministrazione.Art. 16 – I Controlli interniL’Istituto, nell’ambito della sua autonomia, si dota di strumenti adeguati a :-garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolaritàamministrativa e contabile);-verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare,anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi/risultati (controllo di gestione);-valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza).La progettazione d’insieme dei controlli interni, rispetta i seguenti principi generali:a) il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti, nel rispetto di quanto previstodall’ordinamento e dalle disposizioni contrattuali per i dirigenti dell’Istituto, sono svolte da strutture esoggetti che rispondono direttamente al direttore generale e, nello svolgimento dei propri compiti,forniscono, inoltre, tutti gli elementi in proprio possesso ai dirigenti posti al vertice della strutturainteressata ed agli organi collegiali preposti alla valutazione;b) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svoltada strutture o soggetti diversi, anche esterni, da quelli cui è demandato il controllo di gestionemedesimo;c) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;d) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette alcontrollo di gestione ed alla valutazione dei dirigenti;e) ai sensi degli articoli 13, comma 1 e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi afferenti alle attività di valutazione e controllo èdifferito sino all’esito del procedimento cui ineriscono;9

Il regolamento definisce gli strumenti per l’inquadramento del personale dipendente nei postiindividuati dalla pianta organica, conseguenti al nuovo modello organizzativo dell’Istituto.Art. 13– Erogazione delle prestazioni e produzioniL’Istituto eroga prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private opubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché presta consulenze e stipulaconvenzioni per la fornitura di servizi continuativi, per le quali è prevista la corresponsione di uncorrispettivo.Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono definite d’intesa tra le Regioni Lazio eToscana.Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, l’Istituto può applicare tariffeche tengano esclusivo conto dei costi effettivi.L’Istituto provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinalie dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzionidi sanità pubblica veterinaria nonché alla preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodottiper la profilassi con oneri a carico dell’istituzione richiedente.L’Istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per costituire aziende speciali perlo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali edaltri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.L’Istituto per lo svolgimento delle attività produttive di cui al precedente comma 4, istituisce appositireparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti,diretti da un dirigente responsabile.Art. 14 – FinanziamentoIl finanziamento dell’Istituto è garantito:a) dallo Stato a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le attività istituzionali di gestione corrente;b) dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) n. 4 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le attività di ricerca corrente e finalizzata;c) dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per l’effettuazione di ricerche e sperimentazioniregionali sulle tecnologie e biotecnologie sanitarie;d) dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni, per le somme in conto capitale;e) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;f) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi perle prestazioni di ispezione e controllo sanitario.Il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato:a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;b) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui alprecedente art. 4;c) da contributi di Enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesasanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche edalimentari;d) dai redditi del proprio patrimonio;e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;8

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