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Nota di Palumbo - Scuola Superiore di economia e finanza

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NEGOZI IN FRODE ALLA LEGGE E ABUSO DEL DIRITTOSommario: 1. Premessa e ipotesi <strong>di</strong> caso operativo; 2. Flusso sostanziale e flusso formale; 3. Ratiodel potere <strong>di</strong> riqualificazione <strong>di</strong> un contratto e prevalenza della sostanza sulla forma; 4. Articolo1344 c.c., il concetto <strong>di</strong> abuso del <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> negozio in<strong>di</strong>retto1. Premessa e ipotesi <strong>di</strong> caso operativoImmaginiamo la seguente operazione:- La società Alfa SpA è proprietaria <strong>di</strong> un immobile, parte <strong>di</strong> un complesso industriale;- Il controllo <strong>di</strong> Alfa viene acquisito da Beta SpA;- Alfa cede l’immobile a Beta e <strong>di</strong>viene, <strong>di</strong> fatto, una società non operativa;- Beta concede in locazione il complesso a Gamma, altra sua controllata;- Data l’onerosità dei canoni <strong>di</strong> locazione Gamma manifesta l’intenzione <strong>di</strong> acquisire ilcomplesso immobiliare;- Beta cede però il complesso immobiliare non a Gamma, ma nuovamente ad Alfa (originariaproprietaria);- Alfa reperisce le risorse finanziarie per l’acquisto dell’immobile attraverso un finanziamentocon Delta, altra società del Gruppo, con funzioni <strong>di</strong> finanziaria;- i bonifici bancari relativi al finanziamento risultano però derivanti dalla Eta SpA,Capogruppo estera;- Intanto, la Alfa cede a Gamma il complesso immobiliare in locazione finanziaria;- Infine la Beta, concede un finanziamento alla casamadre, Eta per un importo pari al prezzodell’immobile acquistato da Alfa (con le risorse <strong>di</strong> Eta);Dalla descrizione dei suddetti passaggi appare evidente la (illecita) pianificazione fiscale potutasirealizzare grazie al controllo <strong>di</strong> gruppo e all’assenza <strong>di</strong> autonomia decisionale delle controllate, inparticolare della Alfa SpA, che viene inserita come mera società schermo nella cessione delcomplesso immobiliare dalla Beta alla Gamma SpA.


2. Flusso “sostanziale” e flusso “formale”Dobbiamo dunque in<strong>di</strong>viduare i due flussi oggetto della pianificazione, evidenziando il flusso“formale” e quello “sostanziale”, sia del passaggio dell’immobile che delle risorse finanziare per ilsuo acquisto:Flusso formale cessione immobileAlfa cede il complesso a Beta Beta (ri)cede ilcomplesso a Alfa Alfa concede in locazionefinanziaria il complesso a Gamma.Flusso sostanziale cessione immobileAlfa cede il complesso a Beta Beta cede ilcomplesso a Gamma.Alfa è dunque meramente interposta nellacompraven<strong>di</strong>ta dell’immobile che in realtàavviene tra Beta e Gamma.Il contratto <strong>di</strong> leasing finanziario tra Alfa eGamma è dunque simulato e finalizzato aconsentire il risparmio <strong>di</strong> imposta derivantedalla deduzione dei canoni <strong>di</strong> leasing, al postodella deduzione delle quote <strong>di</strong> ammortamento,“spalmate” in un lasso <strong>di</strong> tempo molto piùampio.


Flusso formale finanziamento per acquistoAlfa stipula finanziamento con la Delta Alfa,con tale finanziamento, paga Beta per l’acquistodell’immobile.Flusso sostanziale finanziamento per acquistoBeta finanzia Eta Alfa riceve risorse da Etacon cui paga a Beta l’importo per l’acquistodell’immobile.In sostanza l’acquisto dell’immobile da parte <strong>di</strong>Alfa avviene con risorse finanziarie della stessaBeta, parte ven<strong>di</strong>trice.Una volta compreso il meccanismo sotteso alla complicata operazione <strong>di</strong> gruppo tutto appare infondo abbastanza semplice.Risulta altresì evidente allora che il contratto simulato non può produrre effetti tra le parti e non puòpregiu<strong>di</strong>care il <strong>di</strong>ritto dell’Amministrazione alla percezione dell’esatto tributo (a carico dei varisoggetti intervenuti).Ciò che dunque deve essere appurato è quale possa essere il vero scopo economico e giuri<strong>di</strong>codell’operazione descritta.A tal fine risulta evidente che lo scopo economico e giuri<strong>di</strong>co dell’operazione, formalmente in<strong>di</strong>catonon è quello realmente perseguito dai soggetti coinvolti.L’intera operazione sarebbe dunque stata pre<strong>di</strong>sposta per meri fini <strong>di</strong> risparmio fiscale <strong>di</strong> gruppo.Tale conclusione deriva anche dal fatto che, nello schema ipotizzato, Beta esercita sulle altre societàcoinvolte non un semplice controllo giuri<strong>di</strong>co, connaturato alla funzione <strong>di</strong> azionista <strong>di</strong> controllo,ma un assoluto potere <strong>di</strong> ingerenza economica, fino alla sua completa sostituzione nel processo <strong>di</strong>formazione della volontà delle partecipate.Proprio il grado <strong>di</strong> passività riscontrabile nel comportamento del soggetto interposto (Alfa SpA)misura infatti il grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>vergenza esistente tra l’apparenza e l’effettività.


Come affermato dalla Commissione Tributaria provinciale <strong>di</strong> Firenze in una vicenda dai contornisimilari a quelli descritti (ve<strong>di</strong> sentenza n. 296/97) “l’affermazione della libertà delle scelteimpren<strong>di</strong>toriali della Hol<strong>di</strong>ng può essere con<strong>di</strong>visa a con<strong>di</strong>zione che ammetta i limiti imposti al suooperare dalle leggi … e non pretenda oltrepassarli in ossequio al superiore interesse dell’ottica delGruppo” … “Ed è appunto in tale ottica che si appalesa invece, come nel caso in esame, laconcreta operatività <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno unitario rivolto ad attribuire alla società controllante la piena<strong>di</strong>sponibilita’ <strong>di</strong> ogni posizione riferibile alle societa’ controllate, con la assegnazione a ciascuna<strong>di</strong> esse dei ruoli volta a volta ritenuti piu’ vantaggiosi per il gruppo, attuata col <strong>di</strong>sinvolto ricorso astrumenti simulatori”.Tutto ruota insomma intorno all’avvenuta o non avvenuta simulazione e soprattutto al suo scopo.Nel caso sopra ipotizzato soltanto l’effetto del negozio apparente sarebbe <strong>di</strong>rettamente voluto dalleparti nei confronti del Fisco; effetto apparente che costituirebbe appunto il mezzo dell’evasionefiscale. Ma “tale circostanza non risulta tuttavia idonea in modo univoco a qualificare la fattispeciecome reale e non simulata, essendo connaturata alla comune struttura della stessa simulazione”(ve<strong>di</strong> Trib. Pordenone sentenza n. 125 del 12.07.1997).3. Ratio del potere <strong>di</strong> riqualificazione <strong>di</strong> un contratto e prevalenza della sostanza sullaformaMa qual è la ratio giustificatrice del potere dell'Amministrazione Finanziaria <strong>di</strong> riqualificazione uncontratto?L'interpretazione secondo gli effetti <strong>di</strong> legge, può sempre condurre a risultati più ampi <strong>di</strong> quelliraggiungibili con una interpretazione del negozio incentrata esclusivamente sull'intenzione delleparti (Cass. 4994/91; Cass. 2658/79; Cass. 2437/75).Anche la più recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale riconosce del resto che, in luogodella mera qualificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> un dato evento, occorre privilegiare la sostanza economicadell’operazione da rappresentare nel bilancio.In tale contesto si inserisce anche il contributo della giurisprudenza che, già con la sentenza dellaCorte <strong>di</strong> Cassazione n. 3791/98, ha affermato l'esistenza <strong>di</strong> un principio generale nell'or<strong>di</strong>namentotributario, che consente "<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il regime impositivo applicabile in funzione del risultatoeconomico concreto in<strong>di</strong>rettamente perseguito dal contribuente, al <strong>di</strong> là dell'apparenza formaledell'attività giuri<strong>di</strong>ca posta in essere".


E'sicuramente sempre necessaria infatti una fase interpretativo-qualificatoria come premessain<strong>di</strong>spensabile dell'attività <strong>di</strong> accertamento tributario, una attività rivolta cioè a ricercare la comune(effettiva) intenzione delle parti contraenti, come <strong>di</strong>sciplinata dagli artt.1362 e ss del Co<strong>di</strong>ce Civile 1 .L’autonomia contrattuale, in tale contesto, appare allora solo come lo schermo utilizzato per“mascherare” la fittizieta’ dell’operazione, almeno così come formalmente prospettata, e comunquela sua non rispondenza al fine effettivamente perseguito dalle parti.In tali casi sarà dunque possibile superare i limiti formali per consentire all'interprete <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduarel'effettivo scopo economico perseguito, anche in<strong>di</strong>rettamente, dai contraenti e rinvenibile attraversouna valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione delcontratto.In particolare sarà necessario procedere alla valutazione <strong>di</strong> eventuali collegamenti negoziali al fine<strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa qualificazione tributaria delle operazioni.Sono infatti le stesse norme sull'interpretazione dei contratti (si pensi ad esempio all'art.1321 delc.c.) ad imporre all'interprete <strong>di</strong> ricercare la vera sostanza giuri<strong>di</strong>ca del negozio, al <strong>di</strong> là del nomeniuris o dell'apparenza creata dalle parti 2 .4. Articolo 1344 c.c., il concetto <strong>di</strong> abuso del <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> negozio in<strong>di</strong>rettoAutorevole dottrina 3 , già da tempo, ha peraltro, con molta chiarezza, sostenuto che l'art. 1344 delc.c. deve essere configurato come espressione <strong>di</strong> un principio generale antifrode applicabile in piùsettori dell'or<strong>di</strong>namento ogni qual volta vengano posti in essere negozi o operazioni che, purrispettando la lettera della legge, ne violino lo spirito nella sostanza.1 A tal proposito è del resto opportuno sottolineare l'evoluzione dell'interpretazione civilistica del contratto,che da un'accezione astratta e tipica della causa contrattuale è passata ad una in<strong>di</strong>viduazione in chiave <strong>di</strong>"ragione concreta del contratto" (M. Bianca, Diritto Civile, Vol III, Il contratto, pagg. 425 e ss.) e <strong>di</strong>"funzione economico-in<strong>di</strong>viduale"(Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuri<strong>di</strong>co).2 In tal senso ve<strong>di</strong>: G. Falsitta " Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto tributario", parte generale, pag 203 e ss; A. Fantozzi,"Diritto Tributario", pag 185 e ss; F. Tesauro, " Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto tributario", Parte generale, pag 42 e ss;R. Lupi, "Diritto Tributario", parte generale, pag 45 e ss.3 F.Gallo, "Brevi spunti in tema <strong>di</strong> elusione e frode alla legge", in Rassegna tributaria, 1989, I, pagg 11 e ss.


L'art. 1344 del co<strong>di</strong>ce civile appare dunque norma applicabile sia in caso <strong>di</strong> elusione, che (amaggior ragione) in caso <strong>di</strong> evasione <strong>di</strong> imposta, sia in caso <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> norme proibitive, chein caso <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> norme imperative materiali, quali sono anche le norme sostanziali tributarie.Si ha in particolare frode alla legge quando formalmente si rispetta un comando legislativo, ma,sostanzialmente, se ne viola il contenuto.In particolare, la simulazione fraudolenta, posta in essere per eludere norme imperative, determinanullità sia del negozio simulato che <strong>di</strong> quello <strong>di</strong>ssimulato.Tali concetti sono stati poi recepiti dalla giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità.In particolare (ve<strong>di</strong> sentenze n. 20398 del 21 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre 2005), igiu<strong>di</strong>ci hanno infatti stabilito la nullità assoluta <strong>di</strong> contratti affetti da <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> causa, da intendersiappunto come mancanza <strong>di</strong> uno scopo (lecito) delle operazioni poste in essere.Con un'altra sentenza (la n. 20398 del 21 ottobre 2005), la Cassazione ha poi ipotizzato lasussistenza <strong>di</strong> simulazione <strong>di</strong> contratti e quin<strong>di</strong> la loro nullità per frode alla legge, ex articolo 1344cc.La pronuncia del 5 maggio 2006, n. 10353, infine, riprendendo alcuni punti espressi nella sentenzadel 21 febbraio 2006 - causa C-255/02 - della Corte <strong>di</strong> giustizia, afferma che la valutazione delcarattere abusivo ed elusivo dell'operazione economica, spetta al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, che ne deve daremotivazione logica e adeguata.Infatti, conclude la Corte, è da rintracciarsi nell'or<strong>di</strong>namento interno il principio in base al quale icontribuenti non possano avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme giuri<strong>di</strong>che.La stessa giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> Giustizia Europea del resto, già da tempo (ve<strong>di</strong> sentenzaLeur-Bloem del 17.7.1997) aveva confermato che gli in<strong>di</strong>zi della patologia <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno,preor<strong>di</strong>nato a conseguire vantaggi fiscali altrimenti indebiti, possono essere rinvenuti in una serieanche coor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> negozi, meri atti e comportamenti. In particolare, a giu<strong>di</strong>zio della Corte, gliin<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> illegittimità assumono una rilevanza ancor più netta se la capogruppo (come nel casoprospettato) sia in grado <strong>di</strong> determinare le scelte e i comportamenti delle controllate.Per contrastare con efficacia queste operazioni illecite, spesso riconducibili alla figura del negozioin<strong>di</strong>retto, sarà necessario quin<strong>di</strong> valutarle nel loro complesso.Ogni passaggio è, infatti, strettamente connesso al successivo, rappresentandone la causa e ilpresupposto.Il caso sopra prospettato potrà essere per esempio qualificato come negozio in<strong>di</strong>retto con effettisimulativi.Anche questo argomento è stato del resto già specificatamente affrontato dalla Suprema Corte, che,con la sentenza n. 8098 del 6 aprile 2006, ha affermato che l'Amministrazione Finanziaria è


legittimata a dedurre la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, e laloro nullità per "abuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto".I giu<strong>di</strong>ci, richiamandosi a precedenti pronunce (cfr sentenze n. 12401/1992 e n. 5917/1999), hannoinfatti riba<strong>di</strong>to che "l'accertamento dell'esistenza dell'elemento causale - definito come scopoeconomico sociale - deve essere effettuato sul negozio o sui negozi collegati, nel loro complesso, enon con riferimento ai singoli negozi o alle singole prestazioni. Pertanto, per verificare l'esistenzadella giustificazione socio-economica del negozio occorre valutare le attribuzioni patrimonialiconseguite dai due negozi nella loro reciproca connessione. Nella specie, quin<strong>di</strong>, l'esistenza dellacausa dei contratti collegati deve essere ricercata nell'intera operazione e non in ciascunaattribuzione patrimoniale separatamente considerata".Giovambattista <strong>Palumbo</strong>

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